Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Vertice euro del 21 giugno 2019
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea   Numero: 13
Data: 21/06/2019
Organi della Camera: V Bilancio, XIV Unione Europea


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Vertice euro del 21 giugno 2019

21 giugno 2019


Indice

|Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro|Revisione del Meccanismo europeo di stabilità|Progressi nel rafforzamento dell'Unione bancaria|Contributo della Commissione europea in vista del Vertice euro del 21 giugno 2019|Vertice euro del 14 dicembre 2018|


Il 21 giugno 2019 si è tenuto il Vertice euro, nel suo formato esteso a 27 Stati membri, per discutere della riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM). In conformità a quanto concordato al precedente Vertice euro del 14 dicembre 2018 (Vedi infra), i leader dell'UE hanno discusso in particolare di:
  • Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro;
  • revisione del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità ( MES);
  • progressi nel rafforzamento dell' Unione bancaria.

Al termine della riunione, il Vertice euro ha adottato una dichiarazione con la quale ha accolto con favore i progressi compiuti in sede di Eurogruppo sul rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, come illustrato nella lettera inviata dal presidente dell'Eurogruppo il 15 giugno 2019, e ha invitato l'Eurogruppo in formato inclusivo a proseguire i lavori su tutti gli elementi di questo pacchetto globale. Il Vertice euro ha altresì preso atto dell'ampio accordo raggiunto dall'Eurogruppo:

  • sulla revisione del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES). In proposito, il Vertice euro si attende che l'Eurogruppo prosegua i lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull'intero pacchetto nel dicembre 2019;
  • sullo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC) applicabile alla zona euro e, su base volontaria, agli Stati membri dell'ERM II. Al fine di assicurare l'autonomia decisionale degli Stati membri della zona euro, il Vertice euro chiede all'Eurogruppo e alla Commissione di proseguire i lavori su tutte le questioni in sospeso e, in particolare, all'Eurogruppo di riferire rapidamente sulle opportune soluzioni di finanziamento. Secondo il Vertice euro, tali elementi dovrebbero essere concordati in via prioritaria in modo da consentire di stabilire l'entità del BICC nel contesto del prossimo QFP.

Infine, il Vertice euro attende con interesse la prosecuzione dei lavori tecnici sull'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria.

Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro

A maggio 2018 la Commissione europea ha proposto due nuovi strumenti di bilancio a sostegno della stabilità e della convergenza della zona euro e segnatamente: un nuovo programma di sostegno alle riforme (proposta di regolamento COM(2018)391) che, con una dotazione complessiva di bilancio di 25 miliardi di euro, fornirebbe sostegno finanziario e tecnico a tutti gli Stati membri per la realizzazione di riforme prioritarie, in particolare nel contesto del Semestre europeo (nell'ambito del programma uno specifico meccanismo di convergenza fornirebbe, inoltre, un sostegno ad hoc agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si preparano ad adottare la moneta comune); una funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (proposta di regolamento COM(2018)387) che con una dotazione di 30 miliardi di euro contribuirebbe a mantenere i livelli d'investimento in caso di gravi shock asimmetrici.
A novembre 2018 Francia e Germania, sulla base di quanto avevano deliberato con la Dichiarazione di Meseberg del giugno precedente, hanno proposto un bilancio dell'Eurozona volto a promuovere la competitività, la convergenza e la stabilizzazione nell'area dell'euro. Tale strumento sarebbe parte del bilancio dell'UE e sarebbe finanziato in modo particolare dai contributi degli Stati della zona euro, trasferiti al bilancio unionale in conformità a un accordo intergovernativo.
In seguito, l'Eurogruppo del 3 dicembre 2018 ha discusso le proposte della Commissione europea sulla funzione di stabilizzazione e sul programma di sostegno alle riforme, quella franco-tedesca e anche altri possibili elementi di una funzione di stabilizzazione, compreso lo schema di un'assicurazione contro la disoccupazione. In tale sede è emerso un possibile consenso per uno strumento di bilancio dell'Eurozona, inserito nel prossimo QFP, che si occupi fondamentalmente di supportare la convergenza e la competitività, mentre lo stesso sostegno non si è riscontrato in merito alla proposta relativa alla funzione di stabilizzazione.
Il successivo Vertice euro del 14 dicembre 2018 ha incaricato l'Eurogruppo di lavorare, all'elaborazione, alle modalità di esecuzione e alle tempistiche del suddetto strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro e, su base volontaria, degli Stati membri dell'ERM II, che farà parte del bilancio dell'UE, al fine di concordare le caratteristiche dello strumento di bilancio nel giugno 2019.
Pertanto, nelle successive riunioni dell' Eurogruppo in formato inclusivo (27 Stati membri) che si sono tenute a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019, i Ministri hanno dibattuto sulle caratteristiche dello strumento, con un'attenzione particolare agli aspetti relativi alle spese.
Nell'ultimo Eurogruppo del 13 giugno 2019 è stato approvato un documento riassuntivo concernente i principi generali dello Strumento, le sue principali caratteristiche, il finanziamento e la governance. Tra l'altro, lo Strumento sosterebbe le riforme strutturali e agli investimenti pubblici, in linea con le indicazioni del Semestre europeo, gli Stati membri della zona euro presenterebbero in maniera volontaria proposte di investimenti e di riforma, che sarebbero valutate dalla Commissione europea con criteri trasparenti, e sempre gli Stati membri della zona euro, riuniti in sede di Consiglio e di Eurogruppo/Vertice euro, fornirebbero orientamenti strategici in linea con la raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro. Infine, lo Strumento dovrebbe essere adottato sulla base di una proposta legislativa della Commissione europea.

Revisione del Meccanismo europeo di stabilità

Proposte della Commissione europea

Il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte sul futuro dell' Unione economica e monetaria, che mira a migliorare la resilienza e l'integrazione dell'area euro, affrontando non solo profili istituzionali e di governance, ma anche alcune criticità emerse con l'esplosione della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni.
Tra le proposte contenute nel pacchetto, oltre a quelle volte a istituire un Ministro europeo dell'economia e delle finanze e incorporare il Trattato Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE, vi è quella per l'istituzione di un Fondo monetario europeo (proposta di regolamento COM(2017)827 ).
Il Fondo monetario europeo ( FME) sarebbe basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cd. Fondo "salva-Stati", MES), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE (attualmente, il MES è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo).
Nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2019, il Governo afferma, con riferimento alla riforma del MES, che "l'Italia sarà favorevole ad iniziative volte a migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, rendendone possibile l'utilizzo ed evitando l'attuale effetto "stigma", ma si opporrà all'affidamento al MES di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri che rappresenterebbero una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea".
Le modifiche concordate nell'Eurogruppo del 13 giugno 2019
Facendo seguito al mandato ricevuto dai leader dell'UE in occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, l' Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un ampio accordo sulla revisione del trattato del Meccanismo europeo di stabilità ( MES), i cui principali contenuti sono riportati in una lettera del Presidente Centeno indirizzata al Presidente del Consiglio europeo in vista del Vertice euro del 21 giugno 2019.
Le modifiche concordate al trattato del MES, sulle quali il Presidente dell'Eurogruppo ha espresso l'auspicio che si possa trovare un accordo complessivo sull'intero pacchetto di riforme entro la fine del 2019, in modo da consentire un immediato avvio del processo di ratifica negli Stati membri, sarebbero, in particolare, le seguenti:
  • il MES, oltre a supportare la risoluzione delle crisi relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, fornirebbe anche una garanzia comune ( backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche sotto forma di linea di credito rotativo. Il backstop dovrebbe essere introdotto anticipatamente (dal 2020), a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi, da valutare nella seconda metà del 2019 ;
  • una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea all'interno e all'esterno dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE.
Nel novembre 2018 MES e Commissione europea hanno firmato una posizione comune sulla loro futura cooperazione, nella quale si prospetta che l'effettiva ripartizione dei compiti dipenderà dall'esatta portata dei criteri di ammissibilità e dalla condizionalità ancora da definire. Commissione e MES dovrebbero procedere ad incontri periodici e scambi di informazioni in relazione alle loro specifiche competenze. Nella preparazione dell'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, nella prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda la negoziazione della condizionalità e il successivo monitoraggio, il MES e la Commissione dovrebbero definire la loro collaborazione in un memorandum d'intesa (MoU), preservando il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati. Il percorso di definizione degli accordi di cooperazione dovrebbe concludersi entro il dicembre del 2019 e la posizione comune dovrebbe essere aggiornata a seguito dell'adozione delle modifiche al trattato del MES;
  • si specificherebbe che il MES, in collaborazione con la Commissione europea e la BCE, avrebbe il compito di monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico; tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste richieste (articolo 3), o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, la valutazione dovrebbe eseguirsi in modo trasparente e prevedibile, pur consentendo un margine sufficiente di giudizio (articolo 13);
  • sarebbero riformate le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica ( single limb CACs) (articolo 12);
  • circa gli strumenti precauzionali (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbero introdotti criteri più stringenti ed una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti (allegato 3 del Trattato). Un primo strumento di intervento si configurerebbe come la linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) e sarebbe limitato ai Paesi membri la cui situazione economica e finanziaria, pur fondamentalmente solida, potrebbe tuttavia essere influenzata da uno shock negativo al di fuori del loro controllo. Il Paese richiedente dovrebbe soddisfare una serie di criteri e firmare una lettera di intenti impegnandosi a continuare a soddisfare tali criteri. Gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, rispettare alcuni parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria (tra cui un disavanzo inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20% all'anno), non essere soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi, non avere squilibri eccessivi e il loro debito pubblico dovrebbe essere considerato sostenibile. La seconda linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui debito pubblico sia considerato sostenibile. Il Paese richiedente dovrebbe firmare un memorandum d'intesa (MoU) impegnandosi a intervenire con le necessarie riforme nelle proprie aree di vulnerabilità. Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione unilaterale degli interventi da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL si fonderebbe sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.
Agli strumenti già previsti dal trattato da utilizzare in accordo con i principi dettati dall'articolo 12 (assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di uno Stato membro (articolo 15); prestito agli Stati membri su istanza del MES, previa sottoscrizione di un MoU (articolo 16); sottoscrizione (articolo 17) o acquisto (articolo 18) di titoli di debito pubblico emessi da uno Stato membro), si aggiungerebbe quindi la garanzia comune (backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche sotto forma di linea di credito rotativo (articolo 18 A).
Nelle rispettive sedute del 19 giugno 2019, dedicate alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, la Camera e il Senato hanno approvato le risoluzioni 6-00076 (Nuova formulazione) Molinari, D'Uva , e 6-00065 Patuanelli, Romeo, di identico contenuto, nelle quali, tra l'altro, si impegna il Governo «in ordine alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti , e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale» e a «render note alle Camere le proposte di modifica al trattato MES, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato».

Progressi nel rafforzamento dell'Unione bancaria

L' Unione bancaria è un sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario. Attualmente, i suoi due pilastri sono:
1) il Meccanismo di vigilanza unico, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cd. "sistemiche" (ovvero quelle con attivi superiori a 30 miliardi di euro oppure che rappresentino almeno il 20% del PIL del loro Paese), e indirettamente - per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali - su tutti gli istituti di credito;
2) il Meccanismo di risoluzione unico, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. bail-out), introducendo il principio per cui al risanamento degli istituti di credito concorrono, in primo luogo, gli azionisti, in secondo luogo gli obbligazionisti e infine i titolari di conti correnti oltre i 100.000 euro (cd. bail-in).
Tali pilastri si fondano su sistema armonizzato di norme prudenziali e di intervento in caso di crisi (cd. "single rulebook") volto a rafforzare la stabilità degli enti creditizi. In base al principio dell'adeguatezza patrimoniale vengono definiti requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri e per i relativi impieghi, nel rispetto delle norme derivanti degli accordi internazionali cd. "Basilea III": una nuova ponderazione delle attività rispetto a specifiche categorie di rischio (di credito, di controparte, di liquidità, di mercato, operativo, eccetera), un limite minimo al rapporto tra capitale e attività non ponderate per il rischio (leva finanziaria o leverage), requisiti in materia di liquidabilità dell'attivo, limiti alle grandi esposizioni (quelle il cui valore è pari o superiore al 10% del capitale), una disciplina per le politiche di remunerazione e un fitto sistema di segnalazioni alle autorità e di obblighi informativi verso il pubblico. Un grado di capitalizzazione più elevato è inoltre previsto per le banche "sistemicamente rilevanti".
Del single rulebook fanno parte anche le regole sulla risoluzione delle crisi bancarie. La disciplina delle crisi prevede l'intervento delle Autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA) e del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB). Le NRA, oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell'attuazione delle concrete misure di risoluzione. La Banca centrale europea, ovvero l'Autorità di vigilanza, comunica al Comitato di risoluzione unico che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto, avviando la valutazione sulla necessità di un intervento. Se non vengono soddisfatte le condizioni per la risoluzione, la banca è posta in liquidazione conformemente al diritto nazionale. Se, invece, vengono soddisfatte le condizioni per la risoluzione, il Comitato di risoluzione unico adotta un programma di risoluzione, sul quale possono avanzare le proprie obiezioni il Consiglio dell'UE e la Commissione europea.
Le NRA rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. In sintesi, gli strumenti per la soluzione prevedono: la definizione di piani di risanamento; la sostituzione degli organi amministrativi; la vendita di una parte dell'attività (good bank) a un acquirente privato; il trasferimento temporaneo di attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; l'applicazione del cd. bail-in, ossia la svalutazione di azioni e la conversione di crediti in azioni per assorbire le perdite e "ricapitalizzare" la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in parziale, quale misura di burden-sharing (condivisione degli oneri), necessaria per ritenere il sostegno pubblico compatibile, tra l'altro, con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Ai citati pilastri, se ne dovrebbe aggiungere un terzo, costituito dall'istituzione di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari ( European deposit insurance system, EDIS).
Il negoziato sulla proposta relativa all'EDIS appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania, Finlandia e Austria) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa approvazione di misure di riduzione del rischio, come l'armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche. Nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2019, il Governo afferma che l'Italia sostiene con convinzione la proposta poiché permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque siano ubicati. Tuttavia, come specificato dal Governo nella Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'UE, per l'Italia l'obiettivo finale di questo processo deve essere un EDIS completo ossia che preveda, con tempi certi, la piena assicurazione, in cui è lo schema accentrato che sopporta integralmente il rimborso dei depositanti (l'Italia ha sempre sostenuto che la piena mutualizzazione dovrebbe essere in vigore dal 1° gennaio 2024, data dalla quale le risorse del Fondo di risoluzione unico saranno pienamente mutualizzate). La fase transitoria, secondo il Governo, è concepibile solo se è definito un termine ultimo di avvio del regime definitivo.
In merito alla proposta sull'EDIS, al Vertice euro del 14 dicembre 2018 è stata annunciata l'istituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello.
Ulteriori misure in materia di Unione bancaria
A livello unionale, per rafforzare l'Unione bancaria, si sta lavorando parallelamente a misure di riduzione e di condivisione dei rischi nel settore bancario (per queste ultime si fa riferimento soprattutto al meccanismo di backstop del Fondo di risoluzione unico e alla proposta sull'EDIS).
Per il Governo italiano le misure di riduzione del rischio dovrebbero procedere in parallelo a quelle sulla condivisione del rischio.
Per quanto concerne, invece, le proposte per la riduzione dei rischi, è stata recentemente approvata la parte restante di un pacchetto di misure, presentate nel novembre 2016, volto ad aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e a rafforzare la stabilità finanziaria nell'UE e anche ad allineare le norme dell'Unione bancaria a diversi elementi concordati a livello internazionale. Il pacchetto contiene modifiche alla normativa sui requisiti patrimoniali (regolamento n. 575/2013 e direttiva 2013/36/UE) che rafforzano il capitale e le posizioni di liquidità delle banche e consolida il quadro per il risanamento e la risoluzione delle banche in difficoltà (direttiva 2014/59/UE e regolamento n. 806/2014).
Inoltre, nel marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati ( non-performing loans) nel settore bancario, quei crediti erogati da soggetti bancari per i quali diviene meno probabile il recupero delle somme mutuate. Il livello dei crediti deteriorati rispetto al totale dell'attivo costituisce uno dei più importanti indicatori della "salute" di un soggetto bancario. Tra le misure già approvate si segnala quella concernente la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ( regolamento (UE) 2019/630).
Sempre con riferimento ai crediti deteriorati, il 12 giugno 2019 la Commissione europea ha presentato la Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati, con la quale ha confermato la tendenza alla riduzione dei crediti deteriorati verso i livelli precedenti la crisi: la quota dei crediti deteriorati delle banche dell'UE è diminuita di oltre la metà dal 2014, scendendo al 3,3% nel terzo trimestre del 2018, con un calo di 1,1 punti percentuali su base annua.
Infine, il 24 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2018)339) che definisce un quadro generale per i titoli garantiti da obbligazioni sovrane (" SBBS") ( Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione in prima lettura).

Contributo della Commissione europea in vista del Vertice euro del 21 giugno 2019

In vista del Vertice euro, il 12 giugno 2019 la Commissione europea ha presentato una comunicazione ( COM(2019)279) che traccia un bilancio dei progressi compiuti nell'approfondimento dell'UEM e, in particolare, invita i leader dell'UE a:
  • raggiungere un accordo sulle principali caratteristiche dello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, al fine di favorirne la rapida adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, e di concordarne le dimensioni nell'ambito del QFP;
  • mettere a punto le modifiche al trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità in vista di una sua rapida ratifica da parte degli Stati membri della zona euro, che preveda un sostegno comune operativo ed efficace, l'apporto di liquidità in caso di risoluzioni e strumenti precauzionali attivi ed efficaci; mantenere una ripartizione chiara delle responsabilità tra i vari attori come pure la possibilità di adeguare il corpus unico dell'UE per le banche secondo il metodo comunitario; integrare progressivamente il Meccanismo europeo di stabilità nel diritto dell'UE;
  • rinnovare gli sforzi volti a completare l'Unione bancaria iniziando dai negoziati politici sul sistema europeo di assicurazione dei depositi;
  • accelerare l'avanzamento dell' Unione dei mercati dei capitali e intensificare gli sforzi per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

Vertice euro del 14 dicembre 2018

Al precedente Vertice euro del 14 dicembre 2018, i leader dell'UE avevano adottato una dichiarazione che approvava tutti gli elementi di una relazione elaborata dall'Eurogruppo il 3 dicembre 2018, inclusi, tra l'altro, una lista di condizioni relative alla riforma del MES e il mandato per l'operatività del meccanismo di backstop per il Fondo di risoluzione unico. Infatti, il Vertice euro aveva:
  • approvato il mandato per l'operatività del meccanismo di backstop per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie (SRF), affinchè venga introdotto prima del previsto, nel 2020, a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi nel settore bancario;
  • approvato la lista di condizioni per la riforma del MES. Tra l'altro, si è concordato di aumentare l'efficacia degli strumenti precauzionali, riaffermando il carattere di ultima istanza del sostegno del MES e garantendo un livello appropriato di condizionalità, che rimane un principio base del Trattato MES;
  • sottolineato di attendere con interesse l'adozione definitiva del pacchetto per il settore bancario e della rete di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati, nel rispetto dell'equilibrio dei compromessi del Consiglio, invitato a proseguire i lavori sull' Unione bancaria e chiesto progressi ambiziosi entro la primavera del 2019 in merito all' Unione dei mercati dei capitali;
  • incaricato l'Eurogruppo di lavorare, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), all'elaborazione, alle modalità di esecuzione e alle tempistiche di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro e, su base volontaria, degli Stati membri dell'ERM II, che farà parte del bilancio dell'UE. Le caratteristiche dello strumento di bilancio saranno concordate nel giugno del 2019.
  • preso atto della comunicazione della Commissione relativa al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro ed esorta a proseguire i lavori a tal fine.