Rinnovo delle principali cariche delle Istituzioni dell'UE 24 luglio 2019 |
Indice |
|Presidente del Parlamento europeo|Commissione europea|Presidente del Consiglio europeo|Presidente della Banca centrale europea| |
All'esito delle elezioni del Parlamento europeo, e con il vertice informale dei capi di Stato o di governo dell'UE del 28 maggio 2019 a Bruxelles, è iniziata una discussione sul processo di nomina dei vertici delle istituzioni dell'Unione europea, proseguita nel Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019 e nelle riunioni straordinarie del 30 giugno - 2 luglio 2019. Si ricorda che la seduta inaugurale della nuova legislatura europea si è svolta il 2 luglio 2019. Il Consiglio europeo, all'esito delle riunioni straordinarie per il rinnovo delle principali cariche delle Istituzioni dell'UE, ha adottato il 2 luglio 2019 delle conclusioni nelle quali si indica che il Consiglio europeo ha:
Il Parlamento europeo ha eletto il 3 luglio 2019 Presidente l'on. David Sassoli (Italia) con 345 voti (votanti 704, schede bianche e nulle 37, voti validi 667) e ha proceduto, il 4 luglio, all'elezione dei 14 Vicepresidenti del Parlamento europeo, tra i quali l'italiano on. Fabio Massimo Castaldo, e dei 5 questori. Il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen Presidente della Commissione europea con 383 voti a favore (su 733 votanti), 327 contrari e 22 astenuti.
S ricorda che, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, la
Camera dei deputati ha
approvato il
19 giugno 2019 una
risoluzione (
n. 6-00076 - Molinari e altri) nella quale, in particolare, si impegna il Governo:
1) in vista del nuovo ciclo istituzionale e del conseguente avvicendamento alle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea, a lavorare alla costruzione del più largo consenso possibile fra i partner europei, a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia, assicurando che la presenza italiana ai vertici istituzionali dell'Unione sia adeguata al peso politico del nostro Paese;
2) con specifico riguardo alla posizione del futuro Commissario italiano, ad avviare le necessarie interlocuzioni con gli Stati membri al fine di ambire ad un portafoglio di prioritario interesse strategico per il Paese, in un ambito in cui l'Unione Europea ha competenze esclusive.
Di seguito si riportano le procedure per il rinnovo del Presidente del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo, nonché del Presidente della Banca centrale europea, con l'indicazione della scadenza dei mandati in corso.
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Presidente del Parlamento europeo
Il Presidente del Parlamento europeo è eletto a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre scrutini. A
partire dal quarto scrutinio, si procede al
ballottaggio tra i
due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di
parità di voti, è proclamato eletto il
candidato più anziano.
Il mandato del Presidente del Parlamento europeo ha una
durata di due anni e mezzo.
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Commissione europea |
Composizione
Attualmente il Collegio dei commissari, presieduto da Jean-Claude Juncker, il cui mandato
scade il 31 ottobre 2019, è costituito, oltre che dal Presidente, da sei vicepresidenti, inclusi il primo vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e 21 commissari incaricati dei diversi portafogli.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE), la Commissione europea è
composta da un commissario per ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che è, di diritto (art. 18, paragrafo 4, TUE), uno dei vicepresidenti.
Si ricorda che il Trattato di Lisbona (art. 17, paragrafo 5, del TUE) aveva previsto che, a
partire dal 1° novembre 2014, la Commissione europea sarebbe dovuta essere composta da un numero di membri corrispondente ai
due terzi del numero degli Stati membri, prevedendo però che il Consiglio europeo potesse decidere all'unanimità di modificare tale numero. Il
Consiglio europeo ha poi deciso nel 2009 di
mantenere la composizione della Commissione corrispondente a un Commissario per ogni Stato membro.
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Il Presidente della Commissione europea
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del TUE, il
Presidente della Commissione europea:
Il Presidente della Commissione europea, inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, esprime il suo accordo sull'elenco delle personalità che il Consiglio dell'UE propone di nominare membri della Commissione (v. infra procedura di nomina della Commissione). Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, il Presidente della Commissione europea, è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base della proposta del Consiglio europeo avanzata a maggioranza qualificata "rafforzata" (almeno il 72% dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE), tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate.
La Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Lisbona, relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del TUE, prevede che il
Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del Presidente della Commissione europea e che si svolgano, tra rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo,
consultazioni sul profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo.
Si ricorda che il Parlamento europeo aveva approvato un serie di risoluzioni - da ultimo, il
13 febbraio 2019,
la
risoluzione sullo
stato del dibattito sul futuro dell'Europa - nella quali aveva ribadito la sua determinazione a
dare seguito al processo degli Spitzenkandidaten (candidati principali) per
l'elezione del prossimo Presidente della Commissione e indicato che avrebbe
respinto qualunque candidato nella procedura d'investitura del presidente della Commissione che non fosse stato nominato come "Spitzenkandidat" nel periodo precedente alle elezioni del Parlamento europeo.
La prassi dei
Spitzenkandidaten
- non prevista dal Trattato sull'Unione europea - è stata
seguita la prima volta in occasione dell'elezione del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel 2014, designato dal Partito popolare europeo che aveva conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento europeo. Nella riunione informale del Consiglio europeo del
23 febbraio 2018, i capi di Stato o di Governo dell'UE hanno tuttavia dichiarato che
non si sarebbero ritenuti vincolati alla procedura degli
Spitzenkandidaten nell'individuazione del nuovo Presidente della Commissione.
In proposito, la
Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo, riunitasi il
28 maggio 2019, richiamando le citate risoluzioni del Parlamento europeo, ha riconfermato la
determinazione per il processo dei candidati principali, che prevede che il prossimo Presidente della Commissione abbia già reso noto il suo programma prima delle elezioni e si sia impegnato in una campagna su scala europea.
Nella stessa giornata, il
Consiglio europeo informale ha conferito al
Presidente Tusk il mandato di avviare le
consultazioni con il Parlamento europeo per l'individuazione dei nuovi vertici delle istituzioni europee. Con particolare riferimento alla nomina del Presidente della Commissione, il Consiglio europeo ha tuttavia
ribadito la sua posizione, già espressa a febbraio 2018, nel senso di
non riconoscere un
automatismo tra l'indicazione dei candidati princiali e la nomina del Presidente della Commissione, ricordando che, secondo i trattati, il candidato a tale carica dovrà avere sia la maggioranza qualificata in seno al Consiglio che la maggioranza assoluta in Parlamento.
Se il candidato non ottiene la maggioranza prescritta dei voti del Parlamento europeo, il
Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata "rafforzata",
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Ai sensi dell'
articolo 117 del regolamento del Parlamento europeo, dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente del Parlamento europeo invita il
candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.
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Procedura di nomina dei membri della Commissione e dell'Alto Rappresentante
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del TUE, i membri della Commissione europea sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
Sempre ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, il
Consiglio dell'UE, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta, deliberando a maggioranza qualificata "rafforzata",
l'elenco delle altre personalità che propone di nominare
membri della Commissione.
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del TUE,
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è
nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata "rafforzata" con
l'accordo del Presidente della Commissione.
I
candidati alla
carica di Commissario europeo e di Alto Rappresentante sono chiamati
, ai sensi dell'
articolo 118 del Regolamento del Parlamento europeo, a svolgere
audizioni pubbliche presso le commissioni parlamentari competenti rispetto all'incarico per il quale sono stati designati, secondo la procedura disciplinata dall'
Allegato VI al Regolamento del Parlamento europeo che prevede le seguenti fasi:
Ai sensi del citato articolo 118 del regolamento del Parlamento europeo, il Presidente eletto della Commissione è invitato quindi a presentare il Collegio dei commissari e il suo programma in una seduta plenaria del Parlamento. A conclusione della discussione, dopo il voto di una risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione. Per la votazione, che si svolge per appello nominale, è richiesta la
maggioranza dei voti espressi.
In seguito all'approvazione da parte del Parlamento europeo, la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata "rafforzata".
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Presidente del Consiglio europeo
La carica è attualmente ricoperta da Donald Tusk fino al
30 novembre 2019.
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del TUE, il Presidente del Consiglio europeo:
In base alla disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del TUE, il Presidente del Consiglio europeo è
eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata "rafforzata". Il mandato del Presidente ha una
durata di due anni e mezzo rinnovabile una volta.
In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
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Presidente della Banca centrale europea
La carica è attualmente ricoperta da Mario Draghi
fino al 31 ottobre 2019.
Ai sensi dell'articolo 283 del TFUE, il Presidente della Banca centrale europea
è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata "rafforzata", su
raccomandazione del Consiglio e previa
consultazione del Parlamento europeo e del
Consiglio direttivo della BCE.
Ai sensi dell'
articolo 122 del regolamento del Parlamento europeo, il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una
dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri. La commissione presenta una
raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta. Sulla proposta della commissione si pronuncia il Parlamento europeo con un
voto a scrutinio segreto. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.
Il
Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il
Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il vicepresidente e quattro altri membri nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.
Il mandato del Presidente
della Banca Centrale europea ha una
durata di
8
anni e non è rinnovabile.
Le stesse disposizioni si applicano anhe per gli altri membri del Comitato esecutivo della Banca (vicepresidente e altri quattro componenti).
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