Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Rinnovo delle principali cariche delle Istituzioni dell'UE
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea   Numero: 10
Data: 24/07/2019
Organi della Camera: XIV Unione Europea


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Rinnovo delle principali cariche delle Istituzioni dell'UE

24 luglio 2019
Edizione aggiornata


Indice

|Presidente del Parlamento europeo|Commissione europea|Presidente del Consiglio europeo|Presidente della Banca centrale europea|


All'esito delle elezioni del Parlamento europeo, e con il vertice informale dei capi di Stato o di governo dell'UE del 28 maggio 2019 a Bruxelles, è iniziata una discussione sul processo di nomina dei vertici delle istituzioni dell'Unione europea, proseguita nel Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019 e nelle riunioni straordinarie del 30 giugno - 2 luglio 2019.

Si ricorda che la seduta inaugurale della nuova legislatura europea si è svolta il 2 luglio 2019.

Il Consiglio europeo, all'esito delle riunioni straordinarie per il rinnovo delle principali cariche delle Istituzioni dell'UE, ha adottato il 2 luglio 2019 delle conclusioni nelle quali si indica che il Consiglio europeo ha:

  • eletto Charles Michel (Belgio) Presidente del Consiglio europeo e presidente del Vertice euro per il periodo 1° dicembre 2019 - 31 maggio 2022;
  • adottato la decisione con la quale ha proposto Ursula von der Leyen (Germania) alla carica di Presidente della Commissione europea;
  • indicato Josep Borrell (Spagna) alla carica di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune;
  • indicato Christine Lagarde (Francia) alla carica di Presidente della Banca centrale europea.

Il Parlamento europeo ha eletto il 3 luglio 2019 Presidente l'on. David Sassoli (Italia) con 345 voti (votanti 704, schede bianche e nulle 37, voti validi 667) e ha proceduto, il 4 luglio, all'elezione dei 14 Vicepresidenti del Parlamento europeo, tra i quali l'italiano on. Fabio Massimo Castaldo, e dei 5 questori.

Il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen Presidente della Commissione europea con 383 voti a favore (su 733 votanti), 327 contrari e 22 astenuti.

S ricorda che, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, la Camera dei deputati ha approvato il 19 giugno 2019 una risoluzione ( n. 6-00076 - Molinari e altri) nella quale, in particolare, si impegna il Governo:
1) in vista del nuovo ciclo istituzionale e del conseguente avvicendamento alle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea, a lavorare alla costruzione del più largo consenso possibile fra i partner europei, a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia, assicurando che la presenza italiana ai vertici istituzionali dell'Unione sia adeguata al peso politico del nostro Paese;
2) con specifico riguardo alla posizione del futuro Commissario italiano, ad avviare le necessarie interlocuzioni con gli Stati membri al fine di ambire ad un portafoglio di prioritario interesse strategico per il Paese, in un ambito in cui l'Unione Europea ha competenze esclusive.
Di seguito si riportano le procedure per il rinnovo del Presidente del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo, nonché del Presidente della Banca centrale europea, con l'indicazione della scadenza dei mandati in corso.

Presidente del Parlamento europeo

Il Presidente del Parlamento europeo è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre scrutini. A partire dal quarto scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.
Il mandato del Presidente del Parlamento europeo ha una durata di due anni e mezzo.

Commissione europea


Composizione

Attualmente il Collegio dei commissari, presieduto da Jean-Claude Juncker, il cui mandato scade il 31 ottobre 2019, è costituito, oltre che dal Presidente, da sei vicepresidenti, inclusi il primo vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e 21 commissari incaricati dei diversi portafogli.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE), la Commissione europea è composta da un commissario per ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che è, di diritto (art. 18, paragrafo 4, TUE), uno dei vicepresidenti.
Si ricorda che il Trattato di Lisbona (art. 17, paragrafo 5, del TUE) aveva previsto che, a partire dal 1° novembre 2014, la Commissione europea sarebbe dovuta essere composta da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, prevedendo però che il Consiglio europeo potesse decidere all'unanimità di modificare tale numero. Il Consiglio europeo ha poi deciso nel 2009 di mantenere la composizione della Commissione corrispondente a un Commissario per ogni Stato membro.

Il Presidente della Commissione europea

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del TUE, il Presidente della Commissione europea:
  • definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
  • decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
  • nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Il Presidente della Commissione europea, inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, esprime il suo accordo sull'elenco delle personalità che il Consiglio dell'UE propone di nominare membri della Commissione (v. infra procedura di nomina della Commissione).

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, il Presidente della Commissione europea, è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base della proposta del Consiglio europeo avanzata a maggioranza qualificata "rafforzata" (almeno il 72% dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE), tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate.
La Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Lisbona, relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del TUE, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del Presidente della Commissione europea e che si svolgano, tra  rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, consultazioni sul profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo.
Si ricorda che il Parlamento europeo aveva approvato un serie di risoluzioni - da ultimo, il 13 febbraio 2019, la risoluzione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa - nella quali aveva ribadito la sua determinazione a dare seguito al processo degli Spitzenkandidaten (candidati principali) per l'elezione del prossimo Presidente della Commissione e indicato che avrebbe respinto qualunque candidato nella procedura d'investitura del presidente della Commissione che non fosse stato nominato come "Spitzenkandidat" nel periodo precedente alle elezioni del Parlamento europeo.
La prassi dei Spitzenkandidaten - non prevista dal Trattato sull'Unione europea - è stata seguita la prima volta in occasione dell'elezione del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel 2014, designato dal Partito popolare europeo che aveva conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento europeo. Nella riunione informale del Consiglio europeo del 23 febbraio 2018, i capi di Stato o di Governo dell'UE hanno tuttavia dichiarato che non si sarebbero ritenuti vincolati alla procedura degli Spitzenkandidaten nell'individuazione del nuovo Presidente della Commissione.
In proposito, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo, riunitasi il 28 maggio 2019, richiamando le citate risoluzioni del Parlamento europeo, ha riconfermato la determinazione per il processo dei candidati principali, che prevede che il prossimo Presidente della Commissione abbia già reso noto il suo programma prima delle elezioni e si sia impegnato in una campagna su scala europea.
Nella stessa giornata, il Consiglio europeo informale ha conferito al Presidente Tusk il mandato di avviare le consultazioni con il Parlamento europeo per l'individuazione dei nuovi vertici delle istituzioni europee. Con particolare riferimento alla nomina del Presidente della Commissione, il Consiglio europeo ha tuttavia ribadito la sua posizione, già espressa a febbraio 2018, nel senso di non riconoscere un automatismo tra l'indicazione dei candidati princiali e la nomina del Presidente della Commissione, ricordando che, secondo i trattati, il candidato a tale carica dovrà avere sia la maggioranza qualificata in seno al Consiglio che la maggioranza assoluta in Parlamento.
Se il candidato non ottiene la maggioranza prescritta dei voti del Parlamento europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata "rafforzata", propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Ai sensi dell' articolo 117 del regolamento del Parlamento europeo, dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente del Parlamento europeo invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Procedura di nomina dei membri della Commissione e dell'Alto Rappresentante

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del TUE, i membri della Commissione europea sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
Sempre ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del TUE, il Consiglio dell'UE, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta, deliberando a maggioranza qualificata "rafforzata", l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione.
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del TUE, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata "rafforzata" con l'accordo del Presidente della Commissione.
I candidati alla carica di Commissario europeo e di Alto Rappresentante sono chiamati , ai sensi dell' articolo 118 del Regolamento del Parlamento europeo, a svolgere audizioni pubbliche presso le commissioni parlamentari competenti rispetto all'incarico per il quale sono stati designati, secondo la procedura disciplinata dall' Allegato VI al Regolamento del Parlamento europeo che prevede le seguenti fasi:
  1. procedura scritta: le Commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte alle quale il commissario designato risponde sempre per iscritto. Le risposte vengono pubblicate sul sito del Parlamento europeo prima dell'audizione;
  2. audizione presso le commissioni parlamentari competenti nelle materie del portafoglio per cui il Commissario è designato nel corso della quale il candidato pronuncia un discorso di 15 minuti e risponde alle domande formulate dai deputati;
  3. lettera di valutazione. Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori dei gruppi si riuniscono, a porte chiuse, per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. Nel caso di una valutazione approvata o respinta dai coordinatori che rappresentino almeno ai due terzi dei membri della Commissione, il presidente presenta la lettera di valutazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale maggioranza, nemmeno a seguito di un'integrazione dell'audizione, il presidente sottopone al voto della Commissione la valutazione sul commissario designato e trasmette quindi una lettera nella quale figura la valutazione della Commissione;
  4. le lettere di valutazione per ogni commissario candidato sono esaminate dalla Conferenza dei Presidenti di Commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo, che, a meno che non decida di richiedere maggiori informazioni, dichiara le audizioni concluse ed autorizza la pubblicazione di tutte le lettere di valutazioni.
Ai sensi del citato articolo 118 del regolamento del Parlamento europeo, il Presidente eletto della Commissione è invitato quindi a presentare il Collegio dei commissari e il suo programma in una seduta plenaria del Parlamento. A conclusione della discussione, dopo il voto di una risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione. Per la votazione, che si svolge per appello nominale, è richiesta la maggioranza dei voti espressi.
In seguito all'approvazione da parte del Parlamento europeo, la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata "rafforzata".

Presidente del Consiglio europeo

La carica è attualmente ricoperta da Donald Tusk fino al 30 novembre 2019.
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del TUE, il Presidente del Consiglio europeo:
  • presiede i lavori del Consiglio europeo;
  • assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;
  • si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
  • assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
In base alla disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del TUE, il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata "rafforzata". Il mandato del Presidente ha una durata di due anni e mezzo rinnovabile una volta.
In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Presidente della Banca centrale europea

La carica è attualmente ricoperta da Mario Draghi fino al 31 ottobre 2019.
Ai sensi dell'articolo 283 del TFUE, il Presidente della Banca centrale europea è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata "rafforzata", su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.
Ai sensi dell' articolo 122 del regolamento del Parlamento europeo, il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri. La commissione presenta una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta. Sulla proposta della commissione si pronuncia il Parlamento europeo con un voto a scrutinio segreto. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.
Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il vicepresidente e quattro altri membri nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.
Il mandato del Presidente della Banca Centrale europea ha una durata di 8 anni e non è rinnovabile.
Le stesse disposizioni si applicano anhe per gli altri membri del Comitato esecutivo della Banca (vicepresidente e altri quattro componenti).