Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
Titolo: | Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduzione di norme penali sul commercio illegale di specie protette |
Riferimenti: | SCH.DEC N.383/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 383 |
Data: | 17/05/2022 |
Organi della Camera: | XII Affari sociali |
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
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Dossier n. 549
Servizio Studi
Dipartimento Affari sociali
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Atti del Governo n. 383
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Lo schema di decreto legislativo
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 [1], in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Va infatti ricordato che il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche.
Il provvedimento si compone di 18 articoli.
Su di esso le Commissioni riunite XII (Affari Sociali) e XIII (Agricoltura) sono chiamate ad esprimere parere entro 16 giugno 2022.
Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, anche conosciuto come Animal Health Law, riunisce le disposizioni della normativa di settore e abroga 38 provvedimenti - tra Decisioni, Direttive e Regolamenti, adottati dal 1964 ad oggi - che hanno regolata la normativa sul benessere animale, consolidando all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni già esistenti. Esso rappresenta un risultato importante della nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare" e fa parte di un pacchetto di misure proposte dalla Commissione nel maggio 2013 per rafforzare l'applicazione degli standard di salute e sicurezza per l'intera filiera agroalimentare.
Il provvedimento interessa tutte le specie animali, da reddito e da compagnia, domestiche e selvatiche secondo le classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE).
Esso chiarisce le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali e consente un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali.
Adottando un approccio One Health, si rafforza la diagnosi precoce e il controllo delle malattie degli animali e si offre una migliore base giuridica alle azioni di monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli agenti antimicrobici.
Negli ambiti emergenti, sanitari e climatici, il regolamento offre una maggiore flessibilità agli Stati Membri per adeguare gli interventi alle circostanze locali.
Il nuovo regolamento di sanità animale si inserisce in un pacchetto di misure europee strettamente collegate fra loro, a partire dal nuovo regolamento sui controlli ufficiali, già applicabile all'Italia dal 14 dicembre 2019 insieme al decreto legislativo 27/2021, come modificato dal DL 42/2021 sulla disciplina sanzionatoria. Il pacchetto comprende i nuovi regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati.
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione delle delega contenuta all’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019/2020)[2].
Il citato articolo 14, al comma 1, prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione (8 maggio 2021), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Il comma 2 – lettere da a) a q) - reca i criteri e principi direttivi specifici ai quali – in aggiunta a quelli generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234/2012[3] – il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.
In particolare lo schema di decreto in esame è tenuto ad uniformarsi ai seguenti criteri e principi direttivi (di cui alle lettere a), b), n), o), p) e q):
· adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili (lettera a);
· individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento (lettera b);
· prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale (lettera n);
· conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione (lettera o);
· introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (lettera p);
· prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette (lettera q).
Come sopra già ricordato, il Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture.
Il provvedimento è finalizzato all’armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale. Come evidenziato inoltre nella relazione AIR di accompagnamento al provvedimento, il commercio internazionale di animali senza precisi controlli può favorire l’introduzione di specie esotiche nei nostri habitat i quali, non sempre rispondono alle necessità ambientali e biologiche dei territori di origine ed alle esigenze etologiche degli animali stessi che, in alcuni casi, sono anche pericolosi per l’incolumità pubblica.
Il provvedimento si compone di 18 articoli.
L’articolo 1, al comma 1, definisce l’ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Le zoonosi sono infezioni o malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo, ad esempio attraverso il consumo di alimenti contaminati o il contatto con animali infetti.
Il comma 2 elenca le definizioni più generali – tra le quali quelle di specie, popolazione, ibrido - applicabili nello schema in oggetto mutuandole dalle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997[4].
Il comma 3 elenca ulteriori definizioni più specifiche, quali quelle di specie selvatiche autoctone ed esotiche, animale da compagnia - riferito alle specie indicate negli allegati A e B del regolamento ed elencati nel decreto di cui all’articolo 5 -, stabilimento, rifugi per animali, banca dati informatizzata nazionale.
L’articolo 2 individua nel Ministero della salute l’autorità veterinaria centrale, ai sensi dell’articolo 4, par. 1, punto 55 del Regolamento UE n. 429/2016[5], responsabile di una serie di adempimenti (comma 1):
· l’adozione delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie degli animali selvatici, in conformità al regolamento (UE) 2017/625[6], nonché di quelle in tema di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela ed il rispetto etologico delle varie specie;
· il coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali, locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia e all’uomo e per l’attuazione di tutte le disposizioni dei regolamenti europei.
Il comma 2 definisce quali autorità competenti per l’applicazione del decreto e l’accertamento e la contestazione delle relative sanzioni nell’ambito di rispettiva competenza, le seguenti:
· il Ministero della transizione ecologica;
· il Ministero dell’interno;
· il Ministero dello sviluppo economico;
· il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
· i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome;
· le autorità sanitarie locali (ASL);
· le altre amministrazioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 27/2021[7] .
L’articolo 3 vieta, salve le eccezioni previste al comma 2, l’importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale (comma 1).
Come evidenziato nella tavola di concordanza allegata al decreto in oggetto, l’articolo in commento è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) punto 1 del regolamento n. 249/2016, che si riferisce al rapporto tra la sanità animale e: — la sanità pubblica; — l'ambiente, compresi la biodiversità e le risorse genetiche preziose, nonché le ripercussioni del cambiamento climatico; — la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; — il benessere degli animali, compresa l'esigenza di risparmiare loro dolore, angoscia o sofferenza evitabili; — la resistenza antimicrobica; — la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. Le disposizioni in esame attuano il criterio direttivo di cui alla lettera q) (cfr. supra).
Tale divieto tuttavia non si applica, tra gli altri, ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, alle specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia con il decreto di cui all’articolo 5, agli animali sequestrati o confiscati o affidati ai sensi dell’articolo 13, agli insetti, agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione e ripopolamento (comma 2).
L’articolo 4 detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l’incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione; il divieto riguarda anche gli ibridi tra esempleri delle citate specie e di altre specie e forme domestiche e loro successive generazioni (comma 1).
In proposito la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in commento riprende i divieti già presenti nella legge n. 150/1992[8] (art. 6) e nel D.M. 19 aprile 1996[9] implementandone la portata anche ad animali diversi da mammiferi e rettili. Definisce le deroghe, anch’esse in parte già presenti nelle normative richiamata, prevedendo tuttavia una sostanziale differenza in materia di circhi (non più compresi nelle deroghe), anche in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 175/2017[10], relative alla graduale dismissione dell’uso degli animali nei circhi.
Anche tale articolo è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) punto 1 del regolamento n. 249/2016 (cfr. supra).
La definizione dei criteri da applicare nella individuazione delle specie e la predisposizione del relativo elenco sono rimesse ad un decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2). Tale decreto deve essere adottato entro cenntottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 7).
Vengono poi stabilite una serie di eccezioni al divieto, che comunque non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione eo ripopolamento (comma 3).
Tra le eccezioni si ricordano quelle relative ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dal D.Lgs n. 73/2005[11], alle aree protette[12], alle mostre faunistiche permanenti ed alle esibizioni di animali[13] (autorizzate dalla Prefettura d’intesa con le ASL territorialmente competenti), ai centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e ai rifugi per animali sequestrati o confiscati.
I criteri generali minimi relativi alle aree protette, alle mostre faunistiche permanenti e alle esibizioni di animali sono definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri della salute, dell’interno e della cultura. Anche tale decreto deve essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 7).
L’articolo 5, derogando al divieto di cui all’articolo 3, prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di un elenco di animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche, compresi nell’Allegato I del Reg UE n. 429/2016, che possono essere detenuti, commercializzati ed importati. Il decreto è adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica, senito l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Decorso inutilmente tale termine è consentita la detenzione, commercializzazione, importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui al citato Allegato 1 del Reg UE 429/2016 (comma 1).
Vengono poi definiti (comma 2) i criteri in base ai quali viene redatto l’elenco (rischio sanitario, rischio per biodiversità, compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche).
L’articolo 6 detta disposizioni transitorie applicabili ai detentori di specie selvatiche esotiche.
Viene stabilito che i detentori di animali delle specie citate, non incluse nel decreto di cui all’articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche) , ed acquisite entro un anno dall’entrata in vigore del decreto medesimo, sono autorizzati a tenerli in vita fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantirne l’impossibilità di riproduzione e di fuga e siano assicurate agli stessi condizioni di benessere (comma 1).
Viene poi stabilito che i soggetti di alcune strutture espressamente indicate[14] che detengono esemplari vivi di specie comprese nell’elenco allegato al decreto di cui all’articolo 4, comma 2 (riguardante le specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica), sono tenuti a farne denuncia, a seconda dei casi, al Ministero della transizione ecologica, alla Prefettura, o al Ministero della salute e alla ASL territorialmente competente entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del citato decreto (comma 2).
I soggetti diversi da quelli espressamente indicati che detengono i medesimi esemplari di cui al comma 2 (specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, comprese nell’allegato al decreto di cui all’articolo 4, comma 2), sono tenuti anch’essi a farne denuncia nel medesimo termine di 90 giorni alla Prefettura territorialmente competente. Il Prefetto, tenuto conto dell’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica e sentita la ASL territorialmente competente può autorizzarne la detenzione (comma 3) sulla base di una valutazione relative a diversi criteri (tra i quali l’idoneità delle strutture di custodia e delle misure adottate per impedirne la riproduzione e la fuga).
Tutte le disposizioni indicate si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all’articolo 5 e dell’allegato al decreto di cui all’articolo 4, comma 2: in tal caso il termine di 90 giorni per la denuncia decorre dalla pubblicazione della modifica in Gazzetta ufficiale (comma 4)
Disposizioni particolari vengono dettate per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti (comma 6). Essi infatti vengono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie comprese nell’elenco allegato al decreto di cui all’articolo 4, comma 2 (riguardante le specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) posseduti alla data di pubblicazione del decreto fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee ad assicurarne l’impossibilità di riproduzione, ma ad essi è fatto divieto di acquisire ulteriori animali delle specie indicate.
L’articolo 7 consente ai detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all’articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche), acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, di tenerli e commercializzarli (comma 1), prevedendo, in tal caso, l’applicazione delle disposizioni vigenti in tema di identificazione, di registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (comma 2).
L’articolo 8 rimette ad un decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche (strutturali e funzionali) degli stabilimenti che detengono gli animali citati nei precedenti articoli, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali o unionali. Sono esclusi dal decreto citato i giardini zoologici, le aree protette e i rifugi per animali sequestrati e confiscati (di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) c) e g), comma 1).
Agli stabilimenti già autorizzati e riconosciuti è concesso un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 per adeguarsi ai requisiti da esso prescritti (comma 2).
Il mancato rispetto delle citate prescrizioni è una violazione punibile con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti (comma 3).
L’articolo 9 disciplina la formazione degli operatori (lettera n) della delega) e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia (comma 1), prevedendo[15] che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti (queste ultime disciplinate dal D.M. 2 agosto 2017[16], adottato in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2 della legge n. 24/2017[17]).
In proposito la relazione illustrativa ricorda che i centri di referenza Nazionale (CdRN), localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), rappresentano uno strumento operativo di elevata competenza nei settori della sanità animale, dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica. In base all’articolo 2 del D.M. 4 ottobre 1999[18], le loro funzioni, fra l’altro, sono finalizzate a:
· confermare, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori;
· attuare la standardizzazione dei metodi di analisi;
· avviare idonei “ring test[19]” tra gli IZS;
· utilizzare e diffondere i metodi ufficiali di analisi;
· predisporre piani d’intervento;
· collaborare con altri centri di referenza comunitari o di paesi terzi;
· fornire al Ministero della salute assistenza ed informazioni specialistiche.
E’ compito delle autorità locali competenti provvedere sulla formazione ed istruzione degli operatori anche attraverso idonee attività formativa: la partecipazione a queste ultime è a carico dei medesimi operatori (commi 2 e 3).
L’articolo 10 dispone l’applicazione ai soggetti di cui al presente provvedimento, delle vigenti norme di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell’indagine epidemiologica in presenza di episodi di mortalità con causa incerta (comma 1).
A tale scopo si dispone che venga assicurato il coinvolgimento, diretto o indiretto, dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, lettere a) e b) e 10 del D.Lgs. n. 27/2021[20].
L’articolo 11 stabilisce che chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione, appartenenti a specie selvatiche autoctone, esotiche o animali da compagnia inclusi nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/429, deve inserire nell’annuncio stesso l’identificativo dell’animale o della fattrice – in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge -, o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti.
Si valuti l’opportunità di intervenire sulla formulazione letterale del comma in esame che fa riferimento ad annunci di animali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) b) e c), mentre appare corretto il riferimento al comma 3 lettere a) b) e c) del medesimo articolo.
Sono fatti salvi in ogni caso gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs n. 70/2003[21].
I citati animali devono essere sempre accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
Il D.Lgs. 70/2003 regola unicamente i requisiti riguardanti le attività on line, mentre non comprende i requisiti relativi ai beni, prodotti, servizi venduti, al trasporto, ai servizi non prestati per via elettronica, cui si applicano le discipline specifiche del settore. Esso prevede specifici obblighi informativi.
Il prestatore, ovvero la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione, deve rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente, le informazioni obbligatorie per l’identificazione del venditore e gli estremi identificativi della sua attività professionale (art.7).
Le comunicazioni commerciali devono contenere una specifica informativa che evidenzi che si tratta appunto di comunicazioni commerciali o di offerte promozionali ed il soggetto per conto del quale vengono effettuate; se si tratta di comunicazione commerciale non sollecitata il destinatario può opporsi in qualunque momento alla ricezione di comunicazioni future.
Devono essere indicate in modo chiaro le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto e devono essere facilmente accessibili e a disposizione le condizioni generali di contratto.
Dopo la conclusione del contratto il prestatore deve confermare di avere ricevuto l’ordine e riepilogare le condizioni generali e particolari applicabili al contratto e le informazioni relative alle caratteristiche del bene o del servizio.
Nell’ipotesi in cui la piattaforma di eCommerce offra beni o servizi la cui disciplina specifica preveda particolari obblighi di informazione, questi ultimi dovranno aggiungersi a quanto previsto dal D.Lgs. 70/2003.
Ugualmente in considerazione della tipologia beni o servizi commercializzati andranno rispettate le regole specifiche relative alla pubblicità degli stessi e di loro particolari caratteristiche.
Se l’offerta di beni o servizi della società dell’informazione è rivolta ai consumatori trova applicazione anche il Codice del Consumo, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle
· clausole vessatorie
· al diritto di recesso
· alle informazioni obbligatorie che devono essere rese in linguaggio semplice e comprensibile e quindi trasparente.
L’articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del Codice penale.
Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, i reati citati sono stati inseriti nel codice penale dalla legge 20 luglio 2004, n. 189[22] che ha introdotto nel codice penale un nuovo Titolo IX bis riguardante i delitti contro il sentimento per gli animali. L’articolo 544 sexies (Confisca e pene accessorie) C.P. prevede che in caso di condanna per i delitti sopracitati è sempre ordinata la confisca dell’animale salvo che appartenga a persona estranea al reato. Inoltre la citata legge n.189/2004 ha anche modificato l’articolo 727 del codice penale (Abbandono di animali), configurando come reato l’abbandono di animali o la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Anche in tal caso, ai sensi dell’articolo 240, comma 2, n. 2 del codice penale, viene ordinata la confisca degli animali.
Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca sono affidati ad associazioni od enti che ne facciano richiesta, individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2006[23].
Pertanto l’articolo in esame, conformemente alla nuova impostazione presente nel provvedimento, intende assicurare la sussistenza nelle associazioni o gli enti che intendono essere individuati come affidatari degli animali oggetto di sequestro e di confisca di tutta una serie di requisiti previsti dalla legge, anche relativi agli stabilimenti autorizzati nei quali gli animali dovranno essere custoditi. Viene prescritto espressamente garantito che le associazioni o gli enti citati debbano disporre in forma permanente di stabilimenti riconosciuti in BDN e che debbano inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute (comma 1).
La BDN dell’anagrafe zootecnica del Ministero della Salute, istituita con l’articolo 12 del d.lgs. 196/99, è lo strumento che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori zootecnici (allevatori, produttori e distributori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e gli organi di controllo. In BDN sono registrate le informazioni su stabilimenti/aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni. L’aggiornamento costante dei dati permette di realizzare un’anagrafe dinamica che fornisce informazioni in tempo reale sul patrimonio zootecnico presente in un determinato territorio. In tal modo la BDN rende controllabili e trasparenti le informazioni sulle produzioni zootecniche, permettendo tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti. La gestione tecnica della BDN è affidata al Centro Servizi Nazionale (CSN) istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. La BDN è accessibile al portale internet vetinfo.it. Per l’alimentazione della BDN, gli utenti devono possedere un certificato di autenticazione digitale secondo la normativa vigente in materia.
Vengono poi definiti tutti gli elementi di cui deve essere corredata la domanda (tra i quali il nome, i contatti mail, statuto e atto costitutivo, numero unico dello stabilimento in BDN, relazione sulle attività già svolte (comma 2), e viene previsto che sul sito web del Ministero della salute siano pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti indicati (comma 3).
Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento effettuata dal Ministero della salute, che, in caso del venir meno dei requisiti medesimi procede alla revoca del riconoscimento (comma 4).
Le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie derivanti dalla citata legge n. 189 del 2004[24], sono riassegnate al Ministero della salute e da esso ripartite tra le associazioni e gli enti individuati ai sensi del comma 1 (comma 5).
La ripartizione viene effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed è corrisposta in proporzione alle spese sostenute da ciascuna associazione od ente per le attività svolte nell’anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto del numero e delle specie degli animali affidati (comma 6).
Viene poi posta norma transitoria per consentire in sede di prima applicazione del provvedimento in esame, l’applicazione del citato D.M. anche ai fini della ripartizione di cui al comma precedente del 2 novembre 2006[25] (comma 7), decreto abrogato dal successivo articolo 16 del provvedimento in esame.
L’articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie di cui al provvedimento in esame che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo.
Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica[26], i reparti per la biodiversità dell’Arma dei carabinieri, il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni[27], i centri di recupero tartarughe marine di cui all’Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.
Gli esemplari oggetto di sequestro che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (cfr. supra) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l’impossibilità di fuga degli animali, e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare condizioni di benessere (comma 2).
Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3).
Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).
Quanto alle disposizioni sanzionatorie, come sopra ricordato, l’articolo 1 dello schema specifica che l’intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale.
Si ricorda che la norma di delega (art. 14 della legge n. 53 del 2021) invita il Governo a «introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429» (lett. p), nonché a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».
L’articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale.
Quanto agli illeciti amministrativi, l’articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL e alle autorità competenti ai controlli elencate dall’art. 2 (v. sopra) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate “misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari” e che gli stessi “siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere” (così dispone il richiamato art, 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Si valuti l’opportunità di intervenire sulla formulazione del comma 1 per correggerne la sintassi.
Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell’art. 6 dello schema:
§ obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (art. 6, co. 2, lett. b);
§ obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell’ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (art. 6, co. 2, lett. c);
§ obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l’autorizzazione prefettizia (art. 6, co. 3);
§ divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (art. 6, co. 6).
Si ricorda che attualmente, in base all’art. 6 della legge n. 150 del 1992[28], oggetto di abrogazione (v. infra, art. 16), si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro a chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività senza averne fatto denuncia alla prefettura e in assenza della prescritta autorizzazione.
Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell’art. 11 (v. sopra), in tema di vendita a distanza (comma 5). È questa l’unica sanzione amministrativa per la quale il Governo prevede la clausola di salvezza penale (“salvo che il fatto non costituisca reato”).
In base all’art. 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 20.000 a 300.000 euro:
§ la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loto ambiente naturale (cfr. art. 3, comma 1);
§ la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (cfr. art. 4, co. 1) o delle prescrizioni dell’autorizzazione alla detenzione (cfr. art. 4, co. 5).
Si ricorda che attualmente, in base all’art. 6 della legge n. 150 del 1992, oggetto di abrogazione (v. infra, art. 16), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 15.000 a 300.000 euro chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
Si ricorda altresì che quando le contravvenzioni sono punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda può essere applicata l’oblazione prevista dall’art. 162-bis del codice penale. In base a tale istituto, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento di tale somma estingue il reato.
Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell’illecito amministrativo, quando siano violati:
- i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (art. 3);
- le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità (art. 4);
- le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (art. 6);
- le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (art. 7).
Disposizione analoga è contenuta nell’art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 230 del 2017, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. In tale caso, peraltro, il legislatore ha specificato che «Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero».
Si ricorda che l’art. 1, comma 755 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine la legge ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (v. infra, art. 17, comma 2, dello schema).
L’articolo 15 dello schema interviene sull’art. 727-bis del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma.
L’art. 727-bis c.p. contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l’altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell’art. 727-bis punisce con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
La contravvenzione si applica “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. I reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) e le contravvenzioni previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Ai fini del codice penale, in base all’art. 1 del d.lgs. n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell’art. 727-bis c.p. per punire con l’arresto da 2 a 8 mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall’art. 8, comma 2, del DPR n. 357 del 1997[29]
La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
L’introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all’art. 14, comma 2, lett. q) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».
L’articolo 16 dispone le abrogazioni. Vengono abrogati:
· L’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150[30], che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni;
· il decreto legge 3 luglio 2003, n. 159[31];
· il citato decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2006[32].
L’articolo 17 reca le disposizioni finali.
Vengono apportate limitate modifiche al comma 8 dell’articolo 5-bis della citata legge n. 150/1992, disciplinante l’esenzione dall’obbligo di denuncia di esemplari di specie selvatica delle istituzioni di ricerca pubbliche o private.
Il citato comma 8 prevede che le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto all'articolo VII, par. 6, della convenzione di Wasghington[33]. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2[34], rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.
Le modifiche apportate riguardano, oltre alla nuova denominazione dei Ministeri coinvolti (della salute, dell’università e della ricerca, della transizione ecologica, l’inserimento dell’ipotesi di cancellazione dal registro oltre a quella di iscrizione nello stesso (comma 1).
Vengono poi apportate alcune modifiche alla legge n. 178/2020[35], dirette ad introdurre alcune specifiche ai commi 755 e 756, concernenti, rispettivamente, la denominazione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati – in precedenza solo confiscati -, e l’introduzione di una specifica rigurdante l’attribuzione ai proprietari degli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge n. 150/1992 sottoposti a sequestro – fino all’eventuale confisca degli stessi -: viene infatti previsto che tali animali devono essere sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni ed accordi internazionali (comma 2).
L’articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale.
[2] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.
[3] Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
[4] Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
[5] Ai sensi delle citate disposizioni del Regolamento UE per autorità competente si intende l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità.
[6] Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
[7] Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[8] Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
[9] Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.
[10] Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
[11] Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
[12] Di cui alla legge n. 394/1991, “Legge quadro sulle aree protette”.
[13] Art. 2, par. 1, punto 35 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
[14] Tra essi vengono indicati gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico e le aree protette.
[15] In proposito l’articolo 13, comma 2, del Regolamento UE n. 429/2016 prevede che gli Stati membri incoraggiano gli operatori e i professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'articolo 11 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale.
[16] Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
[17] Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
[18] Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.
[19] Con tale espressione ci si riferisce alle prove valutative di confronto interlaboratorio.
[20] Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
In base alle disposizioni richiamate si fa riferimento all’Istituto superiore di sanità, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e ai laboratori nazionali di riferimento.
[21] Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
(GU n.87 del 14-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 61)
[22] Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
[23] Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.
[24] Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
[25] Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.
[26] Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge n. 344/1977, recante Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.
[27] Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge n. 157/1992, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
[28] Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
[29] Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
[30] Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
[31] Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2003
[32] Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.
[33] Sulla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), redatta il 3 marzo 1973, entrata in vigore il 1 luglio 1975 e ratificata in Italia con legge n. 874 del 19/12/1975.
[34] Che menziona la commissione scientifica CITES. In proposito va ricordato che la Commissione Scientifica CITES per l'attuazione della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, emendata a Bonn il 22 giugno 1979) e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, svolge le funzioni, previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari, di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di associazioni ambientaliste.
[35] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.