Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Legge di bilancio 2020 - Profili di interesse della XII Commissione Affari sociali
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/3/0/XII
Data: 17/12/2019
Organi della Camera: XII Affari sociali

XVIII LEGISLATURA

 

LEGGE DI BILANCIO 2020

 

Profili di interesse della
XII Commissione Affari sociali

 

 

A.C. 2305

 

17 dicembre 2019

 

 

 

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Dossier n. 181/3/0/12

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 230/3/0/XII

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

AS0129.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della XII Commissione Affari sociali, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza della XII Commissione Affari sociali.

 

 

 

 


 

I N D I C E

 

 

La legge di Bilancio............................................................................. 1

Schede di lettura Sezione I

1. Profili di competenza della XII Commissione................................... 5

Articolo 1, commi 81-82 (Edilizia sanitaria)........................................... 5

Articolo 1, comma 269  (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale).............................................................................. 7

Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica)............................................................................. 9

Articolo 1, comma 329 (Fondo prevenzione randagismo)....................... 11

Articolo 1, commi 330-331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)................................................................................... 12

Articolo 1, comma 334 (Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria)............................................. 15

Articolo 1, comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi).......................................................................................................... 17

Articolo 1, comma 337 (Contributo a favore della FISH)....................... 19

Articolo 1, comma 338 (Contributo Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT)...................................... 20

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344 (Disposizioni a favore della famiglia)............................................................................................. 21

Articolo 1, commi 446-448 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).......................................................... 28

Articolo 1, commi 449 e 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)................................... 32

Articolo 1, comma 451 (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)................................................................................ 34

Articolo 1, comma 452 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà).......................................................................................................... 36

Articolo 1, comma 453 (Campagne relative agli animali di affezione)..... 37

Articolo 1, comma 455 (Contributo ENS).............................................. 38

Articolo 1, commi 456 e 457 (Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)..................................................................................... 39

Articolo 1, commi 458 e 460 (Medici dell’INPS).................................... 40

Articolo 1, commi 461 e 462 (Nuovi servizi resi dalle farmacie).............. 42

Articolo 1, comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)....................................................................... 46

Articolo 1, comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)......................................................................................... 47

Articolo 1, comma 465 (Proroga del riconoscimento dell’equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)........................ 49

Articolo 1, commi 466 e 468 (Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro)............................................................................................... 51

Articolo 1, comma 469 (Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)...... 54

Articolo 1, commi 470-472 (Formazione specialistica nel settore sanitario)............................................................................................ 55

Articolo 1, comma 490 (Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)........................................................................................... 57

Articolo 1, comma 852 (Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus per assistenza specialistica tumori)....................................................... 59

Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)................................................................... 60

2. Profili di interesse della XII Commissione...................................... 61

Articolo 1, commi 59, 60 e 61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)............................................................................. 61

Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole)................. 63

Articolo 1, comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia). 67

Articolo 1, commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali).................... 68

Articolo 1, comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili)................... 70

Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport)...... 72

Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili).............................................................................................. 73

Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità)................... 74

Articolo 1, commi 348-352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking)................................... 76

Articolo 1, comma 353 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)............................................................................ 79

Articolo 1, comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie))........... 81

Articolo 1, commi 486-489 (Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)........................................................................ 82

Articolo 1, comma 659 (Accise tabacchi lavorati).................................. 84

Articolo 1, comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)............................................................ 86

Articolo 1, commi 661-676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)............................................................................... 88

Articolo 1, commi 727-730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)............................................................. 93

Sezione II - Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione XII

Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14............... 97

Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione XII...................................................................... 97

Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14............... 97

Stanziamenti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF........... 101

Stanziamenti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF........... 105

Stanziamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tabella n. 4.............. 105

Stanziamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze......................................... 118

 

 

 


La legge di Bilancio

 

 

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

 


Schede di lettura
Sezione I

 


1. Profili di competenza della XII Commissione

 

Articolo 1, commi 81-82
(Edilizia sanitaria)

 

 

Il comma 81 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Il comma 82 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

 

L'articolazione annua del suddetto incremento di cui al comma 81 non viene definita a livello normativo - ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) -, mentre la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio indica - oltre al suddetto incremento per il 2022 - un incremento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 200 milioni annui per il periodo 2024-2032.

Si segnala, inoltre, che la sezione II del presente disegno di legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile nel presente bilancio).

Complessivamente, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 626,2 milioni per il 2020 (526,2 milioni in termini di autorizzazione di cassa) e (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) a 970 milioni per il 2021 ed a 1.210 milioni per il 2022, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 30 miliardi [1] .

Il comma 81 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Il comma 82 - riguardo al quale il Senato ha operato un intervento esclusivamente formale - differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della parte dei suddetti accordi di programma (in materia di edilizia sanitaria) relativa ad interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014 e relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (interventi presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati alla suddetta attività). La norma finora vigente, oggetto della presente novella, prevede la risoluzione della parte degli accordi relativi ai suddetti interventi per l'ipotesi in cui la regione non avesse conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. In base alla novella, la risoluzione opera solo nel caso in cui il collaudo non sia stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2021 (ferma restando la condizione che l'intervento sia iniziato entro il 31 dicembre 2014).


 

Articolo 1, comma 269
(Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma in esame - introdotto dal Senato - concerne l'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

La novella abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, ed inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti in oggetto relativa alle altre regioni.

Si ricorda che il comma 4-bis - ora oggetto di abrogazione - ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

Dalla norma ora oggetto di abrogazione deriverebbe, secondo una certa interpretazione, l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti [2] .

Si ricorda che, in base alle disposizioni dei commi da 1 a 4 del citato articolo 11,  i limiti annui (a decorrere dal 2019) si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa [3] . Tale incremento è pari, nel triennio 2019-2021, al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente - secondo l'elevamento da 5 a 10 punti percentuali operato dalla novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati) - e negli anni successivi a 5 punti percentuali (della suddetta base di calcolo). La novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. n. 124 ha inoltre previsto, per il medesimo triennio 2019-2021, che, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possa essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

 


 

Articolo 1, comma 271
(Incremento numero dei contratti di
formazione medica specialistica)

 

 

Il comma 271, introdotto durante l’esame al Senato, dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente (si veda anche il comma 859).

 

La disposizione in esame è volta ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici mediante l’aumento delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) pari a 5,425 milioni per il 2020; 10,850 milioni per il 2021; 16,492 milioni per il 2022; 22,134 milioni per il 2023 e 24,995 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Tab. 1: ulteriore incremento di risorse per i contratti di formazione medica specialistica:

(in milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

dal 2024

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

 

In proposito si ricorda che il sopra citato comma 521 ha incrementato gli stanziamenti a legislazione vigente per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368 del 1999, allo scopo di prevederne un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

Gli incrementi degli stanziamenti definiti dal comma 521 sono così modulati:

(in milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

dal 2023

22,5

45

68,4

91,8

100

 

Le nuove risorse vanno ad incrementare l’autorizzazione di spesa già prevista all’articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell’art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del D.Lgs. 368/1999 (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

 

Pertanto, le risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse di formazione medica specialistica

2019

2020

2021

2022

2023 e ss.

dal 2024

Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:

708

702

702

702

702

702

Art. 1, co. 424, L. 147/2013

50

50

50

50

50

50

Art. 1, co. 252, L. 208/2015

70

90

90

90

90

90

Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521)

22,5

45

68,4

91,8

100

100

Ddl bilancio 2020 in esame

-

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

Nuove risorse complessive

730,5

752,425

781,25

810,292

824,134

826,995

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

 

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all’articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell’ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Articolo 1, comma 329
(Fondo prevenzione randagismo)

 

 

Il comma 329, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni dove più forte è il fenomeno del randagismo.

 

La disposizione autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione (legge n. 281/1991).

Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo (per un approfondimento si rinvia alla sezione Dati sul randagismo del sito istituzionale del Ministero della salute).

 

Si ricorda che la legge 14 agosto 1991 n. 281 ha istituito un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. Le disponibilità del fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto dal Ministro della salute. Per i criteri di ripartizione si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute Fondo per la lotta all'abbandono. Si ricorda infine che l’art. 1, comma 756, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto, per il 2019, un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento delle risorse Fondo per la lotta all’abbandono.

 


 

Articolo 1, commi 330-331
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

 

 

Il comma 330, modificato nel corso dell’esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020 (nel testo originario 50), di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 331 che dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze.

 

Il comma 330, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020 (nel testo originario erano 50 milioni), a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sul punto si ricorda che la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 331 che dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264 della legge 296/2006 (vedi infra).

 

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

A decorrere dal 2016, l’intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019.

A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all’FNA.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017).

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Vita indipendente e inclusione nella società».

Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d’azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza “indiretta” mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazioni del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze “gravi”, ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale. Dal punto di vista quantitativo, si tratta di un insieme di beneficiari simile a quello dei gravissimi.

L’eterogeneità a livello regionale nel numero di non autosufficienti gravi e nella loro quota rispetto al totale degli assistiti si accompagna anche ad una notevole diversità territoriale nella programmazione delle risorse loro dedicate. Infine, anche qualitativamente, le persone assistite a valere sulle risorse FNA come non autosufficienti gravi non sono in alcun modo riconducibili ad un modello nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda l’accesso dei disabili gravi alle prestazioni, è diffuso l’utilizzo dell’ISEE, utilizzato in alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso, in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici target di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti socio-sanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio.

In generale, l’accesso è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale di valutazione prese a riferimento, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati utili per la definizione di una modalità d’accesso unica a livello nazionale o anche regionale.

Il decreto legislativo 147/2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istitutivo del Reddito di inclusione (REI), modificato dal decreto legge 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha previsto all’art. 21 la predisposizione di un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 ottobre 2019, ha precisato che il Piano sarà adottato con il decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze e che tale occasione, visto il carattere strutturale delle risorse, deve intendersi come l’avvio di un percorso “in grado di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti” e che “all'interno del sistema dei servizi dovrà essere garantito, in particolare alle persone con disabilità gravissima, un assegno di cura e per l'autonomia che permetta di intensificare sensibilmente i sostegni di cui tali persone necessitano. E dovrà affermarsi un modello unitario di riconoscimento delle persone che esprimono maggiori bisogni”.


 

Articolo 1, comma 334
(Estensione delle categorie di soggetti esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

 

 

 

Il comma 334, introdotto durante l’esame al Senato, amplia le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall’autorità giudiziaria. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

 

Il comma 334 introduce una novella al comma 16, art. 8, della legge n. 537/1993 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria, con la finalità di ampliare, dal 2020, le categorie di soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per farmaci a pagamento e per ticket relativi a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e ad altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 14 e 15, art. 8, della sopra citata legge.

La nuova fattispecie è costituita dai minori privi del sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto:

§  l’apertura della tutela ai sensi dell’art. art. 343 del codice civile (si tratta dei casi in cui entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale);

§  la collocazione in luogo sicuro, ai sensi dell’art. 403 del codice civile (si tratta delle ipotesi di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione). Si osserva che l’art. 403 fa riferimento a provvedimenti urgenti della pubblica autorità ai quali può solo eventualmente fare seguito un intervento dell’autorità giudiziaria;

§  l’affidamento familiare ai sensi dell’art. 4 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983 (si tratta del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo).

 

Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti – ANA (di cui all’art. 62-ter del D. Lgs. 82/2005). Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’esenzione di cui alla presente disposizione è accertata e verificata attraverso le funzionalità dell’Anagrafe degli assistiti (elenco degli assistiti) del sistema Tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

 

La copertura degli oneri derivanti dalla norma, che comunque non risultano quantificati, sono posti a valere sul Fondo sanitario nazionale come annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 502/1992.

 

A legislazione vigente, per quanto qui interessa, sono già esenti dalla corresponsione di ticket per prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, i minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (cod. esenzione E01). Si sottolinea che l’esenzione per limiti di reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.

Le esenzioni per limiti di reddito – che devono essere sottoposte alla prova dei mezzi mediante una dichiarazione sostitutiva unica prevista dalla normativa in materia ISEE – operano, per i minori, su dichiarazione di un loro familiare e devono essere apposte sul retro della prescrizione medica, in base ad uno specifico codice rilasciato, su richiesta, dalla ASL di appartenenza.


 

Articolo 1, comma 336
(Contributo straordinario unione Italiana Ciechi)

 

 

Il comma 336, introdotto durante l’esame al Senato, prevede un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020, in favore dell’Unione Italiana Ciechi.

 

Il contributo di 1 milione di euro per il solo anno 2020 è stanziato in occasione dei cento anni di fondazione, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività dell’Unione sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

 

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è un’associazione di promozione sociale, con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Essa ha per scopo l’integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società, perseguendo l’unità della categoria.

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Unione ha anche creato alcuni strumenti operativi. In particolare vanno ricordati il Centro Nazionale del Libro Parlato, il Centro Nazionale Tiflotecnico, l’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione “Le Torri” di Tirrenia, l’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) e ultima creazione, l’A.L.A. (Agenzia Per La Promozione Del Lavoro Dei Ciechi). L’Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

L’articolo 1 della legge 379/1993 [4]   stabilisce che, a decorrere dal 1993, all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), è concesso un contributo annuo di lire 2.500 milioni. Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti formativi sopra citati. L’ammontare del contributo ha subito negli anni una sensibile decurtazione, tuttavia con il decreto legge 203/2005 e la legge 191/2009 (come attuata dal D.P.C.M 19 marzo 2010), è stato previsto un rifinanziamento della legge 379/1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

In seguito, l’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 ha fissato il contributo di cui alla legge 379/1993 in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012. La norma ha disposto che tale contributo fosse attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus. Successivamente, il comma 192 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha stabilito che il contributo di cui all’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 fosse fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Da ultimo il comma 418 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha stabilito le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, avente, nella normativa fino a quel momento vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i soggetti sia operato con provvedimento del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa previgente, invece, il contributo era ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi (sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti). Gli enti citati sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della legge n. 379/1993.


 

Articolo 1, comma 337
(Contributo a favore della FISH)

 

 

Il comma 337, introdotto al Senato, autorizza a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il contributo in esame è stanziato al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

Si ricorda che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019.

 

Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati dagli organi sociali demandati. L’Agenzia E.Net è lo strumento statutario di cui la Federazione si avvale per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative. Si caratterizzano come i principali ambiti di lavoro della Agenzia le azioni di rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 338
(Contributo Associazione Nazionale Guida
Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT)

 

 

Il comma 338, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza, dal 2020, un contributo annuo a regime, pari a 500mila euro, in favore dell’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT).

 

Il contributo all’ANGLAT, previsto a regime per un importo pari a 500 mila euro annui a partire dal 2020, è attribuito all’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT) al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.

 

 

L’ANGLAT è stata fondata nel 1981 quale Associazione di categoria, con lo scopo di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore, onde consentire a tutte le persone disabili di poter fruire del diritto alla mobilità. L’Associazione svolge la propria attività di promozione sociale a favore del mondo della disabilità, offrendo una specifica competenza e professionalità in materia di mobilità pubblica e privata, ai propri associati e non, a Ministeri, Enti, Istituzioni, società, operatori commerciali, per la corretta interpretazione ed applicazione della normativa, nei vari settori di competenza.


 

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344
(
Disposizioni a favore della famiglia)

 

 

I commi 339-341 e 343-344 istituiscono il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

 

Il comma 339 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.

 

In proposito si rileva che la norma non indica quali siano i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti, né fissa un termine per la loro emanazione.

 

Sul punto si ricorda che, nell’ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e, per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, l’istituzione di un assegno mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all’educazione della prole, anche nell’ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.

Si ricorda inoltre che presso la Commissione XII della Camera è in corso d’esame l’A.C. 687 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno e la dote unica per i servizi. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 2019, nel corso dell’esame, in sede referente, della citata proposta, in relazione alle misure a sostegno della famiglia presenti nella manovra di bilancio, ha fatto riferimento alla istituzione di un Fondo che costituirà un bacino di risorse da incrementare nel tempo. La disciplina di tale Fondo sarà affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

 

Il comma 340 estende l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

a)   1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

 

L’ISEE minorenni (art. 7 del D.p.c.m. 159/2013) è richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne. Anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva. Nei nuclei familiari in cui i genitori sono sposati o convivano l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario.

 

b)  1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c)   960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d)  in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

 

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. L’importo del Bonus bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). L’importo maggiorato del 20 per cento si applica anche ai parti gemellari. Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l’Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa.

 

Il comma 341 quantifica l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021. Per l’importo previsto per il 2021, valutato in 410 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” istituito dall’articolo in esame.

 

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l’estensione del beneficio al 2020, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili, la Relazione tecnica al provvedimento stima 440.000 nuovi beneficiari su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa al 50%.

 

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno di natalità, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 190/2014.

 

I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. L’intervento legislativo è attuato apportando modifiche all’art. 1, comma 355, della legge 232/2016 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 istitutivo del beneficio.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non vengono prese in considerazione ulteriori domande.

 

A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato  di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'INPS provvede al monitoraggio delle disposizioni finora illustrate, inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. A decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Per l’erogazione del beneficio vengono infine innalzati i limiti di spesa precedentemente previsti, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In particolare il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

 

Sul punto, la Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che i limiti di spesa sono adeguati all’incremento e alla diversa modulazione del beneficio oltre che al progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio stesso. Dai monitoraggi effettuati, nonostante la misura sia ancora in fase di implementazione, l’utilizzo del beneficio appare in forte espansione come dimostrano i valori di spesa in consuntivo: 5,8 milioni di euro nel 2017; 75 milioni di euro nel 2018; 163 milioni di euro al 30 settembre 2019. La RT aggiunge che le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti e risentono dei tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione necessaria per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda le domande pervenute, la RT sottolinea l’incremento avvenuto nel 2019. Più in particolare, al 18 ottobre 2019 le domande erano pari a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro; nel 2017 le domande pervenute erano 108.866, per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel 2018 le domande pervenute erano pari a 196.154, per un importo impegnato di 118,5 mln di euro. Infine, la RT osserva che i limiti di spesa per il biennio 2019-2020 sono stati incrementati, considerando però che il limite di spesa strutturale a normativa vigente è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio riconosciuto attualmente (pari a 1.500 euro, come già detto) e considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (dato dal limite di spesa) pari ai 350/360.000.  La RT valuta inoltre che la misura determini un maggiore ricorso ai servizi per l’infanzia, di cui è previsto un progressivo potenziamento della relativa offerta.

 

Il comma 344 quantifica l’onere derivante dall’erogazione del bonus. Le quantificazioni sono pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020 (ovvero 190 milioni risultanti quali differenza dallo stanziamento di 520 milioni stabilito dal provvedimento in esame meno i 330 milioni di euro stabiliti a legislazione vigente a decorrere dal 2020), 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

La relativa spesa per il 2020 grava sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità dove sono postate anche le risorse per il congedo di paternità di cui al comma 342 della disposizione in esame.

Per gli anni 2021 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.


 

Articolo 1, commi 446-448
(Abolizione quota fissa di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie)

 

 

I commi 446-448 prevedono l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

I commi 446-448 prevedono, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, come previsto dall’articolo 1, comma 516, lett. a) della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina di tali quote di partecipazione prevista dall’art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). A partire dal 1° settembre 2020 cessano le misure alternative (v. infra) adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lett. p-bis) della sopra citata norma.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 549, della legge 145/2019) ha ampliato le possibili fattispecie in base alle quali le regioni sono autorizzate a non applicare la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo (congiuntamente, e non più alternativamente) l’adozione di specifiche azioni, tra le quali quelle di efficientamento della spesa e promozione dell’appropriatezza delle prestazioni.

 

Tali azioni devono essere certificate dai seguenti soggetti: il Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA istituito presso il Ministero della salute ed il Tavolo tecnico, presso lo stesso Ministero, in collaborazione con il Dipartimento della RGS, in materia di verifica degli adempimenti in materia di stabilità ed equilibrio del servizio sanitario regionale.

Riguardo la più ampia revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) ha previsto tra i collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, la presentazione di un disegno di legge in materia, che preveda oltre che la modifica disciplina del ticket, la revisione delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. L’obiettivo è regolare il sistema specificamente sulla base delle condizioni economiche reddituali, per evitare la discriminazione nell’accesso ai servizi sanitari aggravata dall’introduzione del cd. superticket.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio ha evidenziato la tipologia delle misure alternative adottate da alcune regioni (nello specifico v. infra) che hanno deliberato di non applicare il superticket:

§  introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di Pronto Soccorso per accessi non urgenti (codici verdi) e sulla farmaceutica;

§  rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici (prevenzione e intramoenia) e della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica;

§  incremento massimo a 36,15 euro per ricetta relativamente alla specialistica ambulatoriale.

 

Il comma 447 dispone la copertura della disposizione in esame, quantificata in 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui dal 2021, mediante l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Il comma 448 prevede infine che la dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 804, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) venga ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

La disciplina delle quote di partecipazione al costo è stata introdotta, a partire dal 2007, dall’art. 1, comma 796, lett. p) della legge finanziaria per tale anno (L. n. 296/2006) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo una quota fissa, a carico degli assistiti non esenti, pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

Già con il DL. n. 23 del marzo 2007 (L. 64/2007), comma 1-bis, è stata prevista l’abolizione della quota fissa per ricetta con effetto dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2007) e fino al 31 dicembre 2007. Per l’anno 2008, la legge finanziaria (art. 2, co. 376, L. n. 244/2007) ne ha previsto l’abolizione per tale anno, estesa anche agli anni 2009, 2010 e 2011 dall’art. 61, comma 19, del DL. n. 112/2008 (L. 133/2008), integrando conseguentemente le risorse da trasferire alle regioni a valere sul Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario. Successivamente, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) dell’art. 17, comma 6, del DL. 98/2011 (L. 111/2011), che ha inteso razionalizzare la spesa sanitaria nell’ambito più generale delle norme di spending review, è stata anticipata di circa 7 mesi la cessazione dell’abolizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie prevista a fine anno 2011, ciò comportando il ripristino della misura del superticket.

È rimasto comunque vigente il dispositivo della lett. p-bis) del comma 796 della L. n. 296/2006 con cui le regioni sono autorizzate ad adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché finanziariamente equivalenti all’applicazione della quota fissa di 10 euro per ricetta, sulla base dei volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nelle singole regioni e province autonome, come rilevate dal Sistema tessera sanitaria. Tali misure devono sottostare, ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, alla certificazione da parte del Tavolo tecnico per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA, intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005) ovvero essere stipulate con apposito accordo delle singoli regioni con il Ministero della salute ed il MEF.

A legislazione vigente, pertanto, i sistemi di compartecipazione alla spesa si differenziano nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali in relazione alle prestazioni su cui si applicano, agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e alle esenzioni previste. In particolare, se le misure di compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per gli accessi di pronto soccorso inappropriati sono previste in tutte le regioni, alcune regioni (quali Valle d'Aosta, PA Trento, Friuli VG, Marche, Sardegna) non prevedono alcun ticket per le prestazioni farmaceutiche convenzionate.

Le differenze tra regioni sono ancora più marcate se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per cui è vigente la disciplina della legge 537/1993 (art. 8, comma 15) che prevede per tutti i cittadini il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo dato dalle singole tariffe regionali di 36,15 euro per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La legge 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione in casi particolari, quali situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità: altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

 

Per consentire una maggiore equità ed agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti definiti “vulnerabili”, l'articolo 1, commi 804 e 805, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha successivamente istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato comma 796, lett. p) e delle misure previste in base alla successiva lett. p-bis) mediante una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In base a quanto previsto dal comma 805, in particolare, sono stati poi definiti i criteri per la ripartizione del Fondo, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (Decreto 12 febbraio 2019, qui il provvedimento).

Come specificato nelle premesse, il decreto ha ripartito il Fondo tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana "nel rispetto del principio sancito dal legislatore di conseguire una maggiore equità e di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili". Una quota pari a 48 milioni di euro è stata ripartita in rapporto alla quota d'accesso delle regioni al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018. La somma residua di 12 milioni di euro è stata invece ripartita sotto forma di quota aggiuntiva tra le regioni che hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale o hanno adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).

Più recentemente, alcune regioni hanno adottato i seguenti provvedimenti finalizzati all’abolizione o alla ridefinizione del superticket.

In Emilia Romagna, dal 1° gennaio 2019, la quota fissa addizionale sulle prestazioni di specialistica, attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, è stata cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), restando in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Le risorse così incamerate verranno utilizzate per finanziare una ulteriore misura a sostegno delle famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche.

In Lombardia, dal 1° luglio 2018, il ticket sanitario regionale è passato da un massimo di 30 euro a un massimo di 15, con un conseguente costo massimo del ticket di 51 euro circa (36 euro di ticket nazionale e 15 euro di ticket regionale, qui il comunicato dell'Assessore alla sanità).

In Abruzzo, dal 1° luglio 2018, è stata prevista l'abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale ad euro 8.263,31.

 


 

Articolo 1, commi 449 e 450
(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

 

I commi 449 e 450, modificati nel corso dell’esame al Senato, destinano in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, il comma 449 autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, nell'ambito delle risorse summenzionate non ancora ripartite tra le regioni. Il contributo è inteso al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa.

I trasferimenti alle regioni delle quote relative al suddetto contributo devono essere definiti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In base ad una disposizione aggiunta nel corso dell’esame al Senato, con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse in esame alle regioni in quota capitaria e le modalità con cui le stesse regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche con l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion; viene in ogni caso esclusa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento al parametro della quota capitaria, considerato che la parte precedente del comma 449 prevede un riparto sulla base di un piano dei fabbisogni.

Il comma 450 demanda a determinazioni degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale le modalità con cui sono messe a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta le apparecchiature in oggetto.

Sembrerebbe opportuno valutare se i richiami normativi posti dal comma 449 - riguardo al complesso delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - debbano far riferimento anche al precedente comma 81, che dispone un ulteriore incremento di tali risorse (cfr., in materia, la scheda del medesimo comma 81).


 

Articolo 1, comma 451
(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

 

 

Il comma 451 - inserito nel corso dell’esame al Senato - integra e definisce la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (avvenuta il 12 luglio 2019), i summenzionati Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque sanitaria. La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

La disposizione in commento integra alcune norme sul personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, la quale ha fra l’altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

L’attuazione delle norme, come previsto dall’art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2019, era legata all’entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del CCLN relativo al personale della sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018 [5] . Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall’art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2019, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCLN, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di una procedura speciale di reclutamento in base alla quale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall’art. 1, commi 424 e 425, della stessa legge di bilancio 2019 (non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri).

 

A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021

 

La novella in esame - inserendo il comma 432-bis nel citato articolo 1 della L. n. 205 - prevede, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 siano attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205 (decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).


 

Articolo 1, comma 452
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

 

 

Il comma 452, introdotto dal Senato, autorizza un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

 

Il contributo è inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente.

 

L'Istituto in esame è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti.


 

Articolo 1, comma 453
(Campagne relative agli animali di affezione)

 

 

Il comma 453, introdotto al Senato, demanda al Ministro della salute la definizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti gli animali di affezione. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

 

Le iniziative in oggetto sono intese a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sui temi dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, nonché a diffondere la conoscenza sui vantaggi derivanti dalla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione.


 

Articolo 1, comma 455
(Contributo ENS)

 

 

Il comma 455, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell’ENS (Ente Nazionale Sordi).

 

Il contributo di 250mila euro per il triennio 2020-2022 a favore dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) è attribuito ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videochiamata.

                     

 

Comunic@ENS è un servizio dell’ENS, un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. Inaugurato agli inizi del 2012 in Piemonte, in virtù della sinergia tra ENS Piemonte e Regione, il servizio è stato attivato in altre regioni: Toscana, Campania, Abruzzo e Umbria.


 

Articolo 1, commi 456 e 457
(Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)

 

 

I commi 456 e 457 introdotti al Senato, istituiscono, presso il Ministero della salute, un Fondo per l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021.

 

I commi 456 e 457 sono volti a garantire l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (cd. latte artificiale) nei casi di patologie che impediscono la pratica naturale dell'allattamento da parte delle neomamme, finanziato da un apposito fondo istituito presso il Ministero della salute.

Il fondo, denominato Fondo per il sostegno di acquisto dei sostituti del latte materno, è destinato all’erogazione di un importo massimo di 400 euro annui per ciascun neonato e comunque entro il 6° mese di vita del medesimo. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021

Il comma 457 stabilisce che, con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere stabilite le misure attuative dell'articolo in commento, anche al fine di individuare quali siano le condizioni patologiche, inclusi i casi di produzione scarsa o nulla di latte materno (ipogalattia o agalattia materna) e le modalità per beneficiare del contributo, tenendo anche conto di specifici requisiti economici previsti per l’accesso al beneficio in esame.


 

Articolo 1, commi 458 e 460
(Medici dell’INPS)

 

 

I commi 458-460 introdotti al Senato, autorizzano l’INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall’anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, per assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l’Istituto di previdenza.

Per l’attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall’anno 2020 per l’adozione, con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. Le assegnazioni all’INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.

 

I commi 458-460 sono diretti ad assicurare un adeguato presidio, da parte dell’INPS, delle funzioni previdenziali ed assistenziali relative all'invalidità civile, quali erogazione di pensioni, assegni e indennità maturate, che, in base all’art. 130 del D.lgs n.112/1998, sono state trasferite all’Istituto.

Il comma 458 stabilisce che, per le attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto previdenziale (v. box), è autorizzata la stipula tra INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021, di convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici esterni, fermo restando l’avvio, dal 2020, di una specifica procedura disciplinata al successivo comma 459.

Detta procedura prevede l’adozione di un atto di indirizzo, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la PA ed il Ministero della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L’atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, deve fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

Il comma 460 infine fissata la copertura dei maggiori oneri connessi ai predetti rapporti convenzionali, assegnando all'INPS risorse pari a 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024 2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027 2029 e 7,8 milioni a decorrere dall'anno 2030.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica, il numero dei medici esterni in regime libero professionale con l’INPS è attualmente pari a 1.404 unità di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile (con costi già rimborsati all’INPS dal MLPS e pertanto già scontati nei tendenziali di spesa), mentre i restanti 338 medici operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni con costi sostenuti dalle regioni stesse.

 

Con riferimento alle convenzioni già stipulate tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, si ricorda che il Decreto 2 agosto 2017 (qui il link) ha stabilito le linee di indirizzo per disciplinare il rapporto tra l’Istituto e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, a decorrere dal 1° settembre 2017.

L’obiettivo dell’atto di indirizzo è di uniformare e migliorare l’efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all’INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato, per garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione di costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi, l’equa assegnazione degli incarichi, oltre che l’incremento del numero e dell’efficienza dei controlli, ad invarianza di risorse già attribuite a legislazione vigente.

 


 

Articolo 1, commi 461 e 462
(Nuovi servizi resi dalle farmacie)

 

 

I commi 461 e 462, introdotti al Senato, prorogano al biennio 2021-2022 la sperimentazione in materia dei nuovi servizi resi dalle farmacie, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario. La nuova spesa per la proroga e per l’estensione della sperimentazione è autorizzata in 25,3 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

Viene infine prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta.

 

Il comma 461 introduce due nuovi commi (406-bis e 406-ter) alla normativa stabilita dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), art. 1, commi 403-406 (v. box), previsti al fine di consentire una proroga al biennio 2021-2022 dei nuovi servizi sperimentali resi dalle farmacie con oneri a carico del SSN e ampliando tali servizi alle regioni restanti rispetto a quelle già individuate dalla sperimentazione.

I maggiori oneri, quantificati in 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono coperti a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da ripartire con delibera del CIPE, sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dei commi 34 e 34-bis, art. 1, della legge n. 662/1996.)

 

Il comma 462, inoltre, novellando con una nuova lettera  e-bis) l’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009 che prevede in dettaglio i nuovi servizi erogabili dalle farmacie, stabilisce la possibilità dei pazienti di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. La finalità è favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, in attuazione del Piano nazionale della cronicità - Intesa del 15 settembre 2016 (qui il link) sancito in sede di Conferenza Stato-regioni.

A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del D.L. 179 del 2012 (L. 221/2012) dettate per le prescrizioni mediche e le cartelle cliniche digitali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta chiamati ad effettuare le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico.

In proposito si ricorda che l'articolo 12, comma 2-bis, del citato DL. 179/2012 ha previsto l’istituzione del dossier farmaceutico quale parte specifica del Fascicolo sanitario elettronico, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione, al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.

 

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati dalla disposizione in esame, le farmacie devono fornire ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione ed assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Le stesse, inoltre, devono informare periodicamente, ovvero ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta oppure il medico prescrittore sulla regolarità o meno della assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia che si ritenga utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

 

Il comma 406 della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205 del 2017), per dare effettiva attuazione al sopra richiamato D. Lgs. n. 153/2009, ha previsto una sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Si prevede l’avvio per i nuovi servizi già disciplinati dal citato decreto di un’apposita sperimentazione in nove regioni, remunerati dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, i servizi possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle sole farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Allo scopo si prevede uno specifico finanziamento di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Da ultimo, il 17 ottobre 2019 è stato raggiunto un accordo in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF (qui il link), per la definizione delle linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella cd. farmacia di Comunità, mentre il decreto 17 maggio 2018 ha individuato, in attuazione del comma 404, art. 1, della citata legge di bilancio 2018, le nove regioni in cui avviare la sperimentazione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Le regioni alle quali sono ripartite le risorse previste per la sperimentazione sono:

a)     Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018 (qui il decreto di riparto di risorse pari a 6 milioni a valere sul FSN 2018), 2019 e 2020;

b)    Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, per gli anni 2019 e 2020;

c)     Veneto, Umbria e Campania, per l’anno 2020.

La sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.

I nuovi servizi, previsti in dettaglio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie;

d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'àmbito dei summenzionati servizi di secondo livello, di alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'àmbito dell'autocontrollo;

f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti.

Inoltre, l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2017 (L. n. 119/ 2017) stabilisce per regioni e province autonome la possibilità di prevedere la prenotazione gratuita delle vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).


 

Articolo 1, comma 463
(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

 

 

Il comma 463, introdotto al Senato, reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui dal 2020 per attuare l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione.

 

Il comma 463 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020  per le finalità della legge 22 marzo 2019, n. 29 che prevede l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. La citata legge, con riferimento alla propria attuazione (articolo 7), ha previsto una clausola di invarianza degli oneri in base alla quale le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il riparto delle risorse dovrà essere effettuato in base ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

 

Si ricorda che, in particolare, la legge in commento modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari e prevede un aggiornamento della normativa delle regioni e delle province autonome - e della relativa attuazione - in materia di sorveglianza delle malattie oncologiche.


 

Articolo 1, comma 464
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

 

 

Il comma 464, introdotto nel corso dell’esame al Senato, è diretto a prolungare, oltre il 31 dicembre 2019, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, in alcuni casi, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo. Più in particolare:

- i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro il 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della relativa valutazione;

- gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1 gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1 gennaio 2022.

 

La disposizione aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 

 

L’articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 introduce una serie di disposizioni sui farmaci omeopatici. In particolare:

§  fissa le tariffe per il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali omeopatici in: 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica;

§  fissa al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo dell’AIC;

§  proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, se notificati alla data del 6 giugno 1995, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo;

Quest’ultimo termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2019 dall’articolo 8, comma 4-ter, del D.L. 91/2018 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

 

La normativa comunitaria, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 219/2006 [6] , sottopone i prodotti omeopatici, ai fini dell’acquisizione dello status di medicinale, alle medesime regole in vigore per tutti i medicinali in generale, prevedendo, però, dei percorsi semplificati per quelle formulazioni somministrabili per via orale, o esterna, prive di specifiche indicazioni terapeutiche e con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza.

L’articolo 20 del D.Lgs. 219/2006, come modificato dall’art. 13 del decreto legge 158/2012 [7] , ha espressamente ribadito che per i medicinali omeopatici e antroposofici, presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 158/2012: l’autorizzazione ope legis è rinnovata con procedura di registrazione semplificata. Pertanto, i prodotti omeopatici in commercio, sulla base della disciplina transitoria ora illustrata, potevano rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2015 anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo [8] . Dopo tale data, poi fissata al 31 dicembre 2019 da successive proroghe (v. supra), solo i prodotti omeopatici in possesso di AIC, avrebbero potuto continuare ad essere commercializzati in Italia.

Si ricorda che, all’iter procedurale per la registrazione semplificata, previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 219/2006, hanno accesso anche:

§  i prodotti destinati ad essere somministrati per vie di somministrazione diverse dalla via orale od esterna (p.es.: fiale iniettabili, supposte, etc.);

§  i prodotti non in possesso di grado di diluizione che ne garantisca la sicurezza ovvero preparati in concentrazione ponderale (p.es.: tinture madri, macerati glicerici, etc.).

La procedura semplificata, rispetto al rilascio di una prima autorizzazione, prevede che i dossier dei medicinali (omeopatici e antroposofici) siano presentati fornendo la documentazione necessaria a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto omeopatico.


 

Articolo 1, comma 465
(Proroga del riconoscimento dell’equipollenza
dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

 

 

Il comma 465, introdotto al Senato, estende al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.

 

La disposizione in esame, modificando il comma 539, art. 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) estende, portandolo dal 2005 al 2012, il limite di tempo entro il quale occorre aver conseguito il diploma o l’attestato di educatore professionale, a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei predetti titoli con il diploma universitario conseguito con il completamento del corso di laurea per educatore socio-sanitario.

In particolare, il DM n. 520 del 1998 individua le competenze della figura professionale dell'educatore professionale nel profilo dell’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attui specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale profilo, inoltre, cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

 

Il comma 539, art. 1, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) ha disposto che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate, in particolare, ai sensi della L. n. 42/1999

Al riguardo, l'art. 4, comma 1, della L. 42/1999 prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.


 

Articolo 1, commi 466 e 468
(Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro)

 

 

I comma 466, introdotto nel corso dell’esame al Senato, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, estende fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia il termine temporale di applicazione della disciplina sia i requisiti stabiliti per i lavoratori in esame. Il comma 468, ugualmente introdotto al Senato, modifica i termini di applicazione della disciplina transitoria relativa alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. La disposizione - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

 

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il comma 466, intende:

§  ampliare, con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il periodo temporale di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, gli enti ed aziende in esame possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2022;

§  si modifica, sempre con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti i requisiti dei tre anni di anzianità, stabiliti dagli stessi commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017). Con riferimento alle procedure concorsuali riservate di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 20, sembrerebbe opportuno chiarire se e con quali effetti la modifica del termine riguardi le procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente novella.

 

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 [9] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione [10] ;

§  essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

§  avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni possono bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 [11] , di un contratto di lavoro flessibile [12] presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Anche dall’applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale, ad eccezione [13] del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende  del Servizio sanitario nazionale.

 

 

Il comma 468 modifica i termini di applicazione della disciplina transitoria – posta dall’articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal comma 10 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

La novella in esame - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

 

Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


 

Articolo 1, comma 469
(Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)

 

 

Il comma 469, introdotto al Senato, autorizza lo stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi). Il Ministero della salute, con proprio decreto, è chiamato a stabilire i criteri di riparto di tali risorse, prevedendo che non meno il 50% delle stesse venga destinato alla ricerca.

 

La disposizione in esame autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell’endometriosi sul territorio nazionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di dette risorse, disponendo che almeno il 50% delle risorse stanziate siano destinate alla ricerca scientifica.

 

Il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado") riconoscendo l’esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.

In base ai dati del Ministero della salute, sono affette da questa patologia dell’utero in Italia circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva. I casi di diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, con un picco tra i 25 e i 35 anni. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.


 

Articolo 1, commi 470-472
(Formazione specialistica nel settore sanitario)

 

 

I commi 470-472, introdotti al Senato, recano alcuni interventi in materia di formazione specialistica nel settore sanitario, relativi all'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione -, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. La disposizione stabilisce inoltre gli stanziamenti in materia, in favore della suddetta tecnostruttura e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

In particolare, il comma 470 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale [14] , con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Si modifica, conseguentemente, la denominazione del medesimo in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica'' e si prevede un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche con riferimento alla norma transitoria ancora in corso di applicazione nonché ai fini di una valutazione dell'equilibro complessivo della composizione.

 

Nella normativa finora vigente, l'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

b) tre rappresentanti del Ministero della salute;

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Una norma transitoria - tuttora in corso di applicazione - prevede che, fino alla data dell'elezione dei rappresentanti, facciano parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica (uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione) nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

 

Il comma 471 autorizza, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della tecnostruttura summenzionata.

 

Il comma 472 autorizza una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati. Lo stanziamento è disposto con riferimento alla finalità di sviluppare e adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno summenzionato, con l'obiettivo di una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 490
(Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)

 

 

Il comma 490, introdotto al Senato, incrementa di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi).

 

Il comma 490 incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, a decorrere dal 2018, è pari a 56,1 milioni annui (art. 3, comma 1, della legge 112/2016).

 

La legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale. La legge riveste particolare importanza perché prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

Le risorse stanziate sono state pari a 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (cap. 3553). La legge 112/2016 è stata resa completamente applicabile dal decreto del 23 novembre 2016, che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo ed ha definito il riparto delle risorse a livello regionale per l'anno 2016. La quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha definanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso Intesa sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2019), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il definanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni.

Il comma 455 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha determinato in 56,1 milioni di euro, per il 2019, la dotazione del Fondo.

 


 

Articolo 1, comma 852
(Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus
per assistenza specialistica tumori)

 

 

Il comma 852, introdotto al Senato, assegna un contributo di 500 mila euro per il 2020 a sostegno delle attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per l’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumori.

 

Il comma 852 dispone l’assegnazione di un contributo di 500 mila euro per l’anno 2020 al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT (Associazione nazionale tumori) Italia Onlus di Bologna in particolare per l’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore.

 

La Fondazione beneficiaria del contributo opera dal 1978 per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. con équipe multi-disciplinari presenti in undici regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). In base a quanto indicato dalla stessa Fondazione, prendendo come riferimento il 2018, l’ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (47%), al contributo del 5×1000 (16%) e a lasciti e donazioni (11%), mentre il 14% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici.

 


 

Articolo 1, comma 859
(Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)

 

 

Il comma 859, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

Lo stanziamento in commento è diretto a finanziare l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami.

 


2. Profili di interesse della XII Commissione

 

Articolo 1, commi 59, 60 e 61
(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)

 

 

I commi 59, 60 e 61, modificati nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

 

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il comma 61 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo.

Il medesimo comma 61 prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.

 


 

Articolo 1, commi 275-277
(Fondazione Human Technopole)

 

 

I commi 275-277, inseriti nel corso dell’esame al Senato, riguardano le attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle facility infrastrutturali nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime facility, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica ed alla relazione periodica sulle attività della Fondazione.

 

Si ricorda che la suddetta Fondazione - istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 116 a 123, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e del regolamento di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2018, n. 28 [15] -  è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente). Le norme in esame, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole, hanno autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni per il 2018, di 136,5 milioni per il 2019, di 112,1 milioni per il 2020, di 122,1 milioni per il 2021, di 133,6 milioni per il 2022 e di 140,3 milioni annui a decorrere dal 2023.

 

In particolare, il comma 275 - oltre a specificare che la Fondazione agisce con approccio multidisciplinare ed integrato, nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell’attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali - prevede che la Fondazione:

§  trasmetta con cadenza biennale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini del successivo invio alle Camere, una relazione sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali (anche da parte di progetti scientifici a cui partecipino soggetti non affiliati alla Fondazione o che siano promossi da soggetti non affiliati), nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. In luogo della suddetta cadenza biennale, il comma 277 prevede una cadenza semestrale per l'ipotesi di mancata stipulazione entro il 31 dicembre 2020 della convenzione di cui al comma 276; in tale ipotesi, la cadenza semestrale trova applicazione fino all'adozione - in sostituzione della convenzione - delle modifiche dello Statuto della Fondazione (Statuto adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2018);

§  organizzi, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. Anche per l'organizzazione della suddetta giornata trova applicazione la cadenza semestrale, anziché biennale, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 277.

Il comma 276 prevede la stipulazione, entro il 31 dicembre 2020, di una convenzione tra la Fondazione in oggetto, i membri fondatori (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione [16] . Come accennato, ai sensi del comma 277, nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine, la Fondazione attiva la procedura di modifica del medesimo Statuto, al fine di adeguarlo ai princìpi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276.

La convenzione definisce - nel rispetto dei princìpi di cui al comma 275 e fermo restando il rispetto dei limiti della suddetta autorizzazione di spesa a carico dello Stato - le modalità di attuazione delle seguenti attività che, tra le altre, la Fondazione dovrà svolgere:

-      l'individuazione periodica, attraverso i propri organi - eventualmente avvalendosi delle Roadmap dello European Strategy Forum on Research Infrastructures e in ogni caso a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale e coordinate da parte del Direttore della Fondazione - delle facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, da realizzarsi con l’uso maggioritario delle summenzionate risorse finanziarie a carico dello Stato, nell’ambito dell’area identificata nella convenzione (lettera a)).

-      Qualora con il termine "area" si intenda far riferimento ad un ambito territoriale, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento con la successiva lettera b), che fa riferimento alla sede della Fondazione, e con le successive lettere c) e d), che fanno riferimento alle facility infrastrutturali della Fondazione;

-      la realizzazione e l'accrescimento, presso la sede della Fondazione, delle facility infrastrutturali (individuate ai sensi della precedente lettera a)), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le procedure competitive di accesso (di cui alla successiva lettera d)) alla facility medesima;

-      la promozione del costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l’Agenzia nazionale per la ricerca di cui al comma 241 dell'articolo 1 del presente provvedimento, per rendere massime la compatibilità e l’integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema suddetto (lettera c));

-      l'avvio e il coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (ai quali è garantito l’uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione) (lettera c)). Ai fini dell’attribuzione dei risultati delle ricerche, i soggetti che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l’affiliazione dell’ente scientifico di provenienza;

-      l'istituzione, presso la Fondazione, di un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei summenzionati progetti di ricerca (di cui alla lettera d)), composta da valutatori esterni alla Fondazione, individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (italiani), nonché dal Presidente del Comitato scientifico della medesima Fondazione Human Technopole (lettera e)). La composizione (anche numerica) e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono posti a carico della suddetta autorizzazione di spesa statale in favore della Fondazione.


-         

Articolo 1, comma 281
(Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia)

 

 

Il comma 281 - inserito dal Senato - concerne la disciplina dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti di coordinatore dei servizi educativi per l'infanzia.

 

La novella prevede che siano validi i titoli conseguiti entro il 1° giugno 2017 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, relativo all'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" -.

Nella disciplina finora vigente, l'articolo 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 65 consente l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia in base anche ai titoli conseguiti - entro la suddetta data del 1° giugno 2017 - nell'ambito delle specifiche normative regionali e non corrispondenti a quelli stabiliti dal medesimo articolo 14, comma 3. Quest'ultimo richiede per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

La novella estende la norma transitoria di deroga con riferimento all'accesso ai posti di coordinatore dei servizi in oggetto.


 

Articolo 1, commi 311 e 312
(Fondo infrastrutture sociali)

 

 

I commi 311 e 312 assegnano ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

L’adozione delle modalità attuative sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020.

 

Il 311 assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

 

Si intendono generalmente, con tale espressione, infrastrutture destinate ai settori dell'istruzione, della salute e ad altri servizi per la comunità.

Al riguardo, cfr. EPRS, Investment in infrastructure in the EU. Gaps, challenges, and opportunities (ottobre 2018).

 

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

 

Il comma 312 rinvia la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020.

Il comma precisa che la distribuzione delle risorse dovrà assicurare una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025, ed un contestuale definanziamento, in competenza e cassa, di circa 1 miliardo di euro.


 

Articolo 1, comma 332
(Fondo diritto al lavoro dei disabili)

 

 

Il comma 332 – introdotto al Senato- incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.

 

L’art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità [17] , ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);

§  nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.

In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 2019

Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018).


 

Articolo 1, comma 333
(Integrazione dei disabili attraverso lo sport)

 

 

Il comma 333, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da destinare alle attività del “Progetto Filippide.

 

In particolare, il contributo è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora.


 

Articolo 1, comma 335
(Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)

 

 

Il comma 335, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

L’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 [18] , che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

 

Da ultimo, l’art. 9 del DM 278 del 28 marzo 2019, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto stabilito a partire dall’a.s. 2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l’altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.


 

Articolo 1, comma 342
(Congedo obbligatorio di paternità)

 

 

Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

 

Più nel dettaglio, la disposizione in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e b)) [19] .

Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 

Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.

La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.


 

Articolo 1, commi 348-352
(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale
anti violenza e anti
stalking)

 

 

I commi 348-352, introdotti dal Senato, prevedono l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L’individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Più nel dettaglio la disposizione, al comma 348, introduce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza.

 

Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità promuove il servizio pubblico del 1522, un numero gratuito attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con l’entrata in vigore della legge n.38 del 2009 modificata dal D.L. n. 93 del 2013, in tema di atti persecutori, il servizio ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

 

L’obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal comma 350:

§  negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni;

La disposizione in commento fa riferimento all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773) che prevede l’autorizzazione dell’autorità amministrativa per l’esercizio di “alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”.

§  nei locali dove si svolge l’assistenza medico generica e pediatrica;

Secondo quando previsto dall’art. 25 legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

§  nelle farmacie.

 

L’individuazione delle modalità applicative concernenti il contenuto e il modello dei cartelli e le tempistiche dell’esposizione degli stessi – sia per quanto concerne le pubbliche amministrazioni sia per quanto concerne gli altri soggetti sui quali grava l’obbligo – è demandata ad un decreto del Presedente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 349).

 

Secondo quanto previsto dal comma 351, la violazione dell’obbligo di esposizione nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale. Nessuna sanzione è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie.

Il d.lgs. 165/2001, art. 21, ha riconosciuto per i dirigenti l’imputabilità della responsabilità dirigenziale, come particolare tipo di responsabilità aggiuntiva individuale imputabile solo ai soggetti titolari di funzioni dirigenziali e riferibile al complesso di attività di gestione e di organizzazione.

 

Per l’attuazione delle predette disposizioni è incrementata di 0,1 milioni di euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

Da ultimo il D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella GU del 19 gennaio 2019, n. 16, decreta la ripartizione del Fondo per i diritti e le pari opportunità per l’anno 2018.

Le risorse del Fondo, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le seguenti modalità:

§  il 33% dell’importo (6.600.000 euro è destinato all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (art. 5 bis, co. 2, lett. d) D.L. n. 93/2013);

§  il 67% (13.400.000 euro) è suddiviso per il 10% in favore degli interventi regionali già operativi a sostegno delle donne vittime di violenza e i loro figli, per il 45% in favore dei centri antiviolenza pubblici e privati, e per il restante 45% in favore delle case-rifugio pubbliche e private.

 

 


 

Articolo 1, comma 353
(Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere)

 

 

Il comma 353, introdotto al Senato, incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 93/2013 ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. Il Piano ha durata biennale ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre 2017 è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.

Quanto alla prevenzione, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravita, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Questo capitolo del bilancio dell’Economia sarà dunque incrementato, per il triennio di riferimento della legge di bilancio 2020-2022, di 4 milioni di euro.

 

 


 

Articolo 1, comma 361
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie))

 

 

Il comma 361, introdotto al Senato, innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

 

La normativa vigente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500 euro.

 

Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Inoltre la detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.


 

Articolo 1, commi 486-489
(Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)

 

 

I commi 486-488, introdotti al Senato, sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall’autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489).

 

In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) e prevedono che, limitatamente al triennio 2020-2022, lo Stato e gli istituti previdenziali o assicurativi non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi [presumibilmente dall’autore del delitto, deceduto a sua volta] ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni (commi 486 e 487).

 

Per quanto riguarda gli enti previdenziali la disposizione richiama anche gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

 

Si rileva l’esigenza di chiarire il campo d’applicazione della norma con riferimento all’individuazione di quali siano i crediti vantati dallo Stato; si valuti inoltre l’esigenza di specificare che le norme presuppongono oltre alla morte della vittima anche la morte dell’autore del delitto.

 

La disposizione non si applica ai crediti vantati dai privati nei confronti dell’autore del delitto, che potranno continuare a essere soddisfatti aggredendo i beni ereditari.

Inoltre, in base alla formulazione della norma, la non imputabilità dei crediti ai beni ereditari è circoscritta al triennio 2020-2022.

Si valuti l’esigenza di chiarire se gli stessi crediti tornino esigibili dal 1° gennaio 2023.

In base al comma 488, alla copertura degli oneri derivanti da tali previsioni - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro nel 2020, di 700 mila euro nel 2021 e di 500 mila euro nel 2022 - si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge europea 2017 (recante disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti).

Le somme dovute [presumibilmente agli enti previdenziali e assicurativi che non possono agire nei confronti dei beni ereditari] saranno corrisposte “a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti”, con le modalità previste dalla legge n. 122 del 2016.

 

Per quanto concerne la disciplina del Fondo si rinvia alla scheda relativa al comma 862).

 

Le operazioni di surroga, specifica la disposizione, si applicano anche ai crediti pendenti al momento della entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Infine sono apportate alcune modifiche all'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 122 del 2016, che disciplina le condizioni per l'accesso all'indennizzo da parte della vittima del crimine violento.

 

Attualmente uno dei presupposti per l’accesso agli indennizzi del Fondo è rappresentato dall'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna in cui è stata accertata la sua responsabilità.

Il comma 489 consente l'accesso all’indennizzo, senza il previo esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell’autore del reato, quando si tratti di delitto di omicidio in danno del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva).

Questa modifica ha una portata più ampia rispetto a quelle dei commi 486 e 487 in quanto non è limitata temporalmente e non è circoscritta al tema del recupero dei crediti vantati da Stato o enti previdenziali.


 

Articolo 1, comma 659
(Accise tabacchi lavorati)

 

 

Il comma 659 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche intendono tenere conto dell’effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell’accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all’andamento dei prezzi medi. Per una disamina più estesa dei meccanismi che legano il prezzo del prodotto all’accisa sui tabacchi si rinvia ai dossier predisposti in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) in relazione alla revisione della tassazione sui tabacchi, d.lgs. n. 188 del 2014, nonché al relativo tema web predisposto nella XVII legislatura.

 

In primo luogo (lettera a)) viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

La misura di accisa minima per tali prodotti aumenta rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro.

Tali misure erano state da ultimo elevate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

La direttiva 2011/64/UE sulla tassazione dei tabacchi consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione. Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica.

 

Viene altresì elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

 

La struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie (da ultimo dalla direttiva n. 2011/64/UE) e, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 188/2014, è di tipo misto: vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, il prezzo di vendita del prodotto). Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato-PMP delle sigarette.

 

Viene poi modificato (lettera b)) l’allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – ovvero di quella componente che serve a calcolare l’accisa globale, la quale fa parte dell’accisa complessiva -  nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:

§  sigari: dal 23 al 23,5 per cento;

§  sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento; 

§  sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento;

§  tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento;

§  altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento;

§  tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.

 

Si rinvia al sito dell’Agenzia delle dogane per una disamina delle componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati.


 

Articolo 1, comma 660
(Imposta di consumo sui prodotti accessori al
consumo dei tabacchi da fumo
)

 

 

Il comma 660 introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

 

A tale scopo è inserito nel Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) un nuovo articolo 62-quinquies, che nel dettaglio assoggetta (comma 1 dell’articolo introdotto) a imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.

 

Le disposizioni proposte introducono una esplicita imposta di consumo che non è, a differenza delle accise, armonizzata a livello UE. La direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise (articolo 1, par. 2) consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, a specifiche condizioni; inoltre (par. 3) gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. Tuttavia l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

 

L’imposta è pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

 

La circolazione di tali prodotti (comma 2 dell’articolo 62-quinquies) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, affidata a determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai sensi del successivo comma 3, i prodotti assoggettati a imposta sono venduti al pubblico esclusivamente tramite rivenditori autorizzati alla vendita di generi di monopolio (di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni).

L'imposta (comma 4) è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite, con le modalità previste per l’accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (articolo 39-decies del TUA).

Si affida (comma 5) a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina:

§  della modalità di presentazione e dei contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti soggetti a imposta nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto;

§  degli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

 

Viene vietata (comma 6) la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti sottoposti all’imposta di consumo in esame, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti sottoposti a imposta di consumo.

Trovano applicazione (comma 7)  le norme in materia di contrabbando doganale (reato di contrabbando, circostanze aggravanti e associazione per delinquere: rispettivamente articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati (la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, ai sensi dell’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50), ove applicabili.


 

Articolo 1, commi 661-676
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

 

 

I commi 661-676, modificati dal Senato, prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

In particolare, il comma 661 dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate".

 

La relazione illustrativa chiarisce che l'imposta in esame risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

 

Il comma 6622 definisce le "bevande edulcorate" come prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini della presente disposizione, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

 

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato». Secondo le Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, le voci NC 2009 si riferiscono a "Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti", mentre le voci NC 2202 si riferiscono ad "Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009".

 

La relazione illustrativa chiarisce che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell’apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell’ambito della dieta giornaliera, avrebbe l’effetto di incentivare l’uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell’ambito delle dosi massime giornaliere consigliate. Inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l’aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull’economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

 

Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a)   all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b)   all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c)   all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

Il comma 664 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta:

a)   il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);

b)   l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);

c)   l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

 

Il comma 665 fissa la misura dell'imposta in:

a)   euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b)   euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Il comma 666 esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate, nonché le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a) (prodotti finiti) e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b) (prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).

 

Il comma 667 indica il contenuto complessivo di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta. Tale contenuto è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Il potere edulcorante, a sua volta, è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Il comma 668 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) ? cioè   il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) ? sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

 

Il comma 669 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b) ? cioè il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b) ? sono tenuti alla presentazione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

 

Il comma 670 stabilisce, invece, che per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

 

Il comma 671 demanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di svolgere le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Il comma dispone che le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 672 stabilisce che le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione). Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

 

Ai sensi del comma 673, l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

 

Il comma 674 disciplina le sanzioni amministrative applicabili:

d)   per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00;

e)   in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

f)    per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

g)   per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Il comma 675 demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo:

h)   al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669;

i)    alle modalità per il versamento dell'imposta;

j)    agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati;

k)   alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità;

l)    alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672;

m) allo svolgimento delle attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 671.

 

Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

 

Il comma 676 fissa la decorrenza delle disposizioni del presente articolo dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di attuativo del MEF di cui al comma 675.

 

La relazione tecnica stima un gettito fiscale derivante dall'introduzione dell'imposta, così come modificata dal Senato, pari a circa 58,5 milioni di euro per l'anno 2020, 328,4 milioni per il 2021, 235,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.


 

Articolo 1, commi 727-730
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

 

 

I commi 727-730, modificati dal Senato, stabiliscono l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

 

(Omissis)

 

Il comma 728, inserito dal Senato, dispone che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

a)   Al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

b)  All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

c)   Alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

(Omissis)

 

 


Sezione II

Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione XII

 

 

 

 


Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14

 

Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione XII

Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14

L’articolo 15 del disegno di legge di bilancio in esame autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Il comma 2 autorizza per il 2020 il Ministero dell’economia, su proposta del Ministero della salute, ad adottare variazioni compensative, con decreto, sia in termini di competenza sia di cassa, rimodulando gli stanziamenti alimentati dal riparto di una quota del Fondo sanitario da trasferire, tra l’altro, all’attività di ricerca ed attuazione di programmi speciali sperimentali nel programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, rimanendo fermo il principio di non dequalificazione della spesa (preclusione dell’utilizzo di stanziamenti di conto capitale per spese correnti).

In termini previsionali, tale autorizzazione si è tradotta in una rimodulazione compensativa di -12,9 milioni nel 2020 (-33,3 milioni nel 2021 e -21,8 milioni nel 2022) delle somme in conto capitale relative a trasferimenti alla ricerca medico-sanitaria (v. infra).

A seguito dell’esame al Senato, gli stanziamenti complessivi per stato di previsione risultano incrementati di un totale di 10,3 milioni di euro per il 2020, 10,8 milioni per il 2021 e 8,8 per il 2022, interamente di parte corrente.

Le spese del Ministero per gli anni 2020-2022

Il ddl di bilancio 2020-2022 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali in termini di competenza che sono aumentate, a seguito dell’esame al Senato, a 1.782,7 milioni di euro nel 2020, a 1.703,1 milioni di euro per il 2021 e 1.621,8 milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Assestato 2019

Ddl di bilancio 2020
(AS. 1586)

Previsioni

Ddl di bilancio 2021
(AC 2305)

Diff.
AC 2305
AS 1586

Ddl di bilancio 2021
(AC 2305)

Ddl di bilancio 2022
(AC 2305)

Spese correnti

1.419

1.422,6

1.432,9

10,3

1.402,0

1.441,2

Spese in c/capitale

296

349,8

349,8

-

301,1

180,5

SPESE FINALI

1.715

1.772

1.782,7

57,0

1.703,1

1.621,7

 

Gli stanziamenti di spesa per il 2020 del Ministero della salute autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, in misura pari a circa lo 0,3% della spesa finale del bilancio statale, rimanendo pressochè stabili in termini percentuali anche per il successivo biennio di programmazione.

Le spese in conto corrente assorbono circa l’80,3% delle spese finali del Ministero (rispetto all’86,2% della legge di bilancio 2019).

Rispetto all’assestato 2019 (legislazione vigente), la manovra finanziaria per il 2020 complessivamente attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio a seguito dell’esame al Senato determina un aumento delle spese finali di 67,7 milioni di euro, ascrivibili per 13,9 milioni ad incrementi di parte corrente e a 53,8 milioni a maggiori spese in conto capitale.

 

Le nuove spese per interventi di Sez. I derivanti dall’esame al Senato (A.C. 2305) sono pari a 10,3 milioni di euro per il 2020, 10,8 milioni per il 2021 e 8,8 per il 2022, e in particolare:

 

-      3 milioni stanziati per effetto del comma 472 al cap. 3457 Contributo all’AGENAS (Agenzia per i servizi sanitari regionali), per per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali (per il biennio 2021-2022, le somme ammontano a 2 milioni per ciascun anno). L’intervento è ascritto all’azione trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati, nell’ambito del programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7), nell’ambito del quale è stanziato al cap. 3412 Somme da erogare a enti e altri organismi un importo pari a 500.000 euro per un contributo nel 2020, disposto dal comma 338, all’ANGLAT, l’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT).

 

-      1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per l’attuazione della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (comma 463), con particolare riferimento all'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione. Il cap. in cui è stanziato l’importo è il cap. 4398 nell’ambito del programma 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria (20.1). In tale programma sono anche ascritti gli effetti dei commi 456 e 457, per 2 milioni nel 2020 e 5 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022 per l’istituzione di un Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno (cap. 3029) e del comma 452 per il contributo di 300 mila euro per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) al cap. 3048.

-       

-      500mila euro stanziati al cap. 5341 Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione, per ciascun anno del triennio 2020-2022 (comma 453), nell’ambito dell’azione Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute, programma 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.6); ed 1 milione di euro per il 2020 per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione, di cui il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni dove più forte è il fenomeno del randagismo (comma 329), nell’ambito dell’azione Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali, programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2);

 

-      2 milioni stanziati, per il 2020 e 2021 (comma 469) al cap. 3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria, destinati al sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi (piano di gestione 9), nell’ambito del programma 2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), Missione Ricerca e innovazione (17);

 

Si ricorda che tra gli interventi di Sez. I dell’A.S. 1586 che incidono sulla Missione Tutela della salute vi è il definanziamento del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pari a 20 milioni per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021, non modificata durante l’esame al Senato (commi 446-448).

 

 


 

Stanziamenti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF

Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), sono rilevanti le voci di interesse sanitario che rientrano nel programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6). Il programma presenta obiettivi di tutela dei livelli essenziali di assistenza (capp. 2862, 2700 e 2701), spese per la definizione del payback pregresso (2013-2017) e per l’acquisto dei farmaci innovativi, oltre che contributi per talune strutture sanitarie private (capp. 2705 e 2707) per un importo complessivo, riportato dal disegno di legge ad effetti integrati di sezione (AC 2305), pari a 77.169 milioni di euro nel 2020, circa il 69,1% dell’intera Missione.

(valori di competenza, in milioni di euro)


 

Missione/Programma

2019

2020

 

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Dlb integrato sez I+Sez II
(AS 1586)

Dlb integrato sez I+Sez II

(AC 2305)

2

Relazioni Fin. con  autonomie territoriali (3),
di cui:

108.568,3

107.673,3

111.234,4

111.256,4

111.625,1

2.4

Concorso dello Stato finanziamento spesa sanitaria (3.6)

74.118,6

74.408,6

76.895,5

76.577,5

77.168,9

 

Somme da erogare alle regioni S.O. a titolo di compartecipaz IVA (cap. 2862)

66.165,1

66.200,1

69.321,1

68.975,5

69.536,5

 

Fondo Sanitario naz.le (cap. 2700)

6.475,0

6.730,1

6.093,3

6.120,9

6.151,3

 

Finanziamento del FSN per minori entrate dell'IRAP e addiz.le reg. IRPEF (cap. 2701)

400

400

400

400

400

 

Fondo per payback 2013-2017 (2704)

-

-

1,1

1,1

1,1

 

Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali particolari

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Somme per Ospedale pediatrico Bambino Gesù (cap. 2705)

43,5

43,5

45,0

45,0

45,0

 

Policlinici universitari gestiti da università non statali (cap. 2707).

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma

 

Rientrano nell’obiettivo di tutela dei livelli essenziali di assistenza, i seguenti capitoli:

-        cap. 2862: somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, a legislazione vigente pari a 69.321 milioni. Le risorse, inizialmente ridotte di circa 403 milioni di euro (A.S. 1586), a seguito dell’esame al Senato, sono state incrementate di 561 milioni in base alle previsioni proposte dalla Sez. II. La variazione è frutto degli effetti stimati di incremento, per gli anni 2020-2022 del gettito IRAP e addizionale regionale IRPEF ad aliquote base erariali fissate dalla normativa nazionale, che determinano conseguentemente l’importo del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria.

Si segnala che il capitolo ha mantenuto l’incremento originario, per effetto della Sez. I, di 57,9 milioni nel 2020, per tenere conto degli effetti fiscali derivanti dal DL. n. 124/2019 (in corso di conversione), dal DL. n. 32/2019 (L. n. 55/2019) in materia di interventi infrastrutturali e del DL. n. 34/2019 (L. 58/2019) in materia di misure per la crescita economica.

-        cap. 2700: Fondo sanitario nazionale, che si è attestato ad un livello pari a 6.120,9 milioni nel disegno di legge integrato iniziale, poi incrementato a seguito dell’esame al Senato di 30,4 milioni di euro, essenzialmente per tenere conto degli effetti di cui al comma 859 che stanzia 25 milioni nel 2020 e 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 per il finanziamento dei bandi di ammissione di medici delle scuole di specializzazione sanitaria. Il capitolo in esame pertanto si attesta nel bilancio integrato (AC 2305) ad un livello di 6.151,3 milioni.

 

Gli altri capitoli di interesse non fanno registrare variazioni, si tratta dei seguenti capitoli:

-          cap. 2701, che si riferisce alle minori entrate dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF. Il capitolo non subisce variazioni determinate dal presente disegno di legge (AC 2305), attestandosi ad un livello di 400 milioni di euro, in linea con l’importo stimato già a tale livello nella scorsa legge di bilancio. Esso rappresenta un fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario (oltre che - per una quota-parte - della Regione Sicilia), diretto a coprire una stima, basata sui consuntivi dei tre anni precedenti, delle minori entrate IRAP e di Addizionale Regionale IRPEF;

-          cap. 2710: Fondo per il concorso al rimborso da attribuire alle regioni per l’acquisto di medicinali particolari. In proposito si ricorda che si tratta degli stanziamenti inscritti nello stato di previsione del MEF per l’importo di 1.000 milioni di euro già dallo scorso anno e provenienti dallo stato di previsione del Ministero della salute, previsti per l’acquisto di medicinali innovativi, anche oncologici, ai sensi dei commi 408 e 409, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

-        cap. 2704: Fondo per il payback 2013-2017 che stanzia la cifra di 1,1 milioni in competenza. Tale importo, le cui modalità di pagamento sono ancora da definire con decreto , dovrà essere reso disponibile per concludere il riparto del Fondo stesso. In proposito si segnala che lo scorso ottobre è stata discussa in Conferenza Stato-regioni l'Intesa sul decreto (qui il link al documento) delle somme per il riparto alle regioni del ripiano degli eccessi di spesa oltre il tetto previsto per la farmaceutica ospedaliera, come certificato dall'AIFA, pari a 1.651 milioni di euro. I corrispondenti importi sono stati versati dalle singole aziende farmaceutiche titolare di AIC sul cap. 2704 del MEF, di cui è risultata immediatamente disponibile la cifra di 1.650 milioni (mentre un residuo di circa 1 milione, come sopra anticipato, è stato rinviato ad un successivo decreto). Il versamento dell’importo avvenuto entro il 31 maggio 2019, come da accertamento compiuto dall’AIFA, ha fatto ritenere in base agli accordi satisfattivo il ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 a carico di ciascuna azienda farmaceutica.

 

Con riferimento ai contributi a talune strutture sanitarie private, si segnalano, infine, i seguenti capitoli:

-        cap. 2705: 45 milioni all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, quali somme definite in aumento rispetto all’assestato 2019 (che cifrava 43,5 milioni) e che non vengono modificate dal presente disegno di legge;

-        cap. 2707: 35 milioni ai Policlinici universitari gestiti da università non statali, somme confermate rispetto alla legislazione vigente e non modificate dal disegno di legge in esame.

 


 

Edilizia sanitaria

 

Nell’ambito della Missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) si rileva l’unico capitolo (cap. 7464) Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, relativo al sostegno alle regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria pubblica.

Il capitolo in esame, che assorbe interamente le risorse di missione e di programma nello stato di previsione analizzato, prevede uno stanziamento a legislazione vigente 2020 pari a 1.026,2 milioni, importo modificato dal disegno di legge di bilancio integrato 2020-2022 con un definanziamento di 400 milioni di euro. Lo stanziamento per il 2020 pertanto ammonta a 626,2 milioni di euro, cifra analoga a quella stanziata per il capitolo interessato con la legge di assestamento 2019.

In proposito si sottolinea che i commi 81 e 82 del disegno di legge di bilancio (AC 2305), alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l’analisi in dettaglio del contenuto, innalza da 28 a 30 miliardi il valore a legislazione vigente (stabilito dall’art. 1, comma 555, della legge di bilancio 2019 – L. n. 145/2018), con effetti di maggiore spesa pari a 100 milioni di euro nel solo anno 2022, stabilendo peraltro il differimento dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 del termine per il completamento degli accordi di programma in materia di edilizia sanitaria in relazione ad alcuni interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014. In tal modo si consente il completamento di opere avviate entro il 2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine di fine 2021.

 

Realizzazione del sistema tessera sanitaria

 

Nell’ambito della Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), all’interno del programma Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7), si segnala il Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria (cap. 7585) che prevede uno stanziamento a legislazione vigente per il 2020 pari a 169,1 milioni di euro, con un incremento di circa 100 milioni di euro rispetto a bilancio assestato 2019. Per il biennio 2021-2022, le somme stanziate diminuiranno, rispettivamente, a 64,3 milioni e 49,1 milioni per ciascun anno di riferimento, tornando ai livelli precedenti al 2020.

 

 


Stanziamenti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF

 

 

Per le politiche sociali vengono esaminati le Missioni e i programmi presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Missione 18 Giovani e Sport)

Stanziamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tabella n. 4

Analisi per Missioni e programmi riferiti alle politiche sociali

 

Di seguito è evidenziata la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), e più in particolare i programmi di interesse della Commissione XII riferiti alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione delle persone e delle famiglie. Viene inoltre portato in rilievo il programma riferito al Terzo settore, onde valutare le risorse impegnate per l’attuazione della Riforma, seguita all’emanazione dei decreti delegati in materia.

 

Nella tabella a seguire, riferita al disegno di legge originario (A.S. 1586), vengono esposte le previsioni di bilancio per il 2020, a raffronto con i dati della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) relativamente alla Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia che, nel disegno di legge di bilancio ora in esame presenta i seguenti stanziamenti:

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


 

Missione/Programma

2019

2020

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.

a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3

lett b)

3

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

39.028,3

39.232,6

39.408,1

-

35

39.443,1

686,7

40.129,8

3.1

Terzo settore e responsabilità sociale imprese (24.2)

99

99

101,6

-

-10

91,6

-

91,6

3.2

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

38.929,3

39.133,6

39.306,5

-

45

39.351,5

686,7

40.038,2

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) rappresenta circa il 28% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come evidenziato nella tabella riferita al disegno di legge originario (A.S. 1586), rispetto alla dotazione a legislazione vigente (39.408,1 milioni) la Missione 3 registra un incremento di 721,7 milioni di euro determinato:

§  da un aumento in Sezione II del Programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva”, pari a 686,7 milioni di euro derivanti da:

o   50 milioni a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (cap. 3891) istituito dall’art. 40 (ora dal comma 339) del disegno di legge di bilancio. Nel corso dell’esame al Senato;

o    288,7 milioni a carico del cap. 3530 Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia, dove sono postate le risorse necessarie ai maggiori oneri previsti per l’erogazione del Bonus asilo nido (art. 41, commi 5 e 6, attualmente commi 343 e 344, del disegno di legge in esame) e per le prestazioni e i contributi figurativi per il congedo di paternità (di cui all’art. 41, comma 4 (attualmente comma 342) del provvedimento in esame);

o   348 milioni di euro sul cap. 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè per i maggiori oneri previsti dall’art. 41, comma 2, (attualmente comma 340) per la rimodulazione ed estensione del beneficio;

§  da un rifinanziamento (art. 23, c. 3, lett.b)) a carico del cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili pari a 45 milioni di euro. Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 332 che ha incrementato la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020;

§  da un definanziamento (art. 23, c. 3, lett.a)) di 10 milioni di euro a carico del programma Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (decremento di 5 milioni di euro cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e ulteriore decremento di 5 milioni cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore).

 

Per la Missione 3, nel corso dell’esame al Senato sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 33,15 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 40.162,9 milioni di euro. Le variazioni in aumento sono a carico per 2,15 milioni al programma Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni e per 31 milioni a carico del programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, le cui previsioni finali dopo la nota di variazione, sono pari a 40.069,1 milioni di euro.

 

In ultimo, si segnala l’istituzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) ad opera dell’art. 41, comma 1,(attualmente comma 339) del disegno di legge di bilancio. Il Fondo ha una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

 

Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali

 

Nell’ambito della missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, il programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” si segnalano i seguenti fondi e capitoli:

 

Fondi

 

Il finanziamento dei Fondi dedicati alle politiche sociali negli anni non si è rivelato costante. Per un quadro generale delle risorse stanziate si rinvia alle schede della Conferenza delle regioni e delle province autonome che illustrano gli stanziamenti dei vari Fondi dal 2004 al 2017.

 

Fondo nazionale politiche sociali (FNPS)

 

Il cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali, a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2020-202022 pari a circa 394 milioni di euro. La dotazione del Fondo, nel 2018, era pari a 400 milioni.

 

Fondo per le non autosufficienze

 

Il cap. 3538 Fondo per le non autosufficienze, a carattere strutturale, ha una dotazione per il 2020 pari a 571 milioni di euro, che scendono a 568 mln nel 2021 e a 567 mln di euro nel 2022. Le risorse del Fondo, nel 2019, erano pari a 573,2 milioni di euro. Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore della dotazione del Fondo.

 

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

 

Il cap. 3891 Fondo per la disabilità e la non autosufficienza è stato istituito dall’art. 40 del disegno di legge di bilancio ora in esame (ora comma 330) . Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Nel corso dell’esame al Senato, il comma 330 ha disposto una variazione in diminuzione delle risorse del Fondo, che per l’anno 2020 si sono attestate a 29 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Si rileva che il disegno di legge di bilancio non mette in rapporto il Fondo con il già istituito Fondo per le non autosufficienze.

 

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e Autorità Garante infanzia e adolescenza

 

Il cap. 3527 Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997, conferma la stessa dotazione del 2018, pari a 28,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio di riferimento.

Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, si segnala anche il cap. 2118 (MEF) Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che conferma la dotazione iniziale pari a 2,3 milioni di euro. Per il biennio successivo 2021-2022 sono previste risorse in diminuzione pari, per ciascun anno, a una previsione di circa 1,9 milioni.

 

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

 

Il cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare conferma, per il triennio di riferimento, la dotazione di 56,1 milioni di euro attribuita al capitolo dalla legge di bilancio 2019.

                                                                                             

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 2090 nello stato di previsione del MEF)

 

Le previsioni iniziali del Fondo per il triennio di riferimento sono pari a 24,4 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021 e di 5 milioni di euro per il 2022. Per quanto riguarda le previsioni integrate, le risorse postate per il 2020 scendono a circa 23,8 milioni di euro, a causa di un leggerissimo definanziamento in Sez. II di 546mila euro. Nel 2021, la dotazione del Fondo si attesta a 23,7 milioni di euro per un corposo rifinanziamento di 13,7 milioni di euro, mentre nel 2022 il fondo viene rifinanziato con uno stanziamento di 20,8 milioni di euro, che portano le previsioni integrate per il 2022 a 25,8 milioni di euro.

 

Le risorse del Fondo erano state originariamente collocate nel cap. 3555, ora soppresso dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e trasportato al cap. 2090 Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale spostamento è avvenuto in applicazione dell’art. 3, co. 4, del decreto legge 86/2018 di riordino delle competenze dei ministeri.

 

Si ricorda che ulteriori Fondi di interesse per le politiche sociali sono rinvenibili nello stato di previsione del MEF (v. infra).

 

Prestazioni assistenziali

All’interno del programma 3.2 Trasferimenti assistenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono inoltre compresi i capitoli di spesa obbligatoria in cui vengono allocati gli oneri relativi ai diritti soggettivi. In particolare si evidenziano i seguenti capitoli:

 


 

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

 

Il cap. 4500 Somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per ciascun anno del triennio in esame, di 25,1 milioni di euro (identica a quella prevista per il 2019).

 

Politiche per la famiglia e l'infanzia

 

Il cap. 3428 Premio alla nascita contiene le risorse stanziate per il Premio alla nascita anche detto Bonus mamma domani, precedentemente appostate all’interno del cap. 3534 Assegni di maternità. Lo stanziamento del capitolo è pari a 392 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022;

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, della legge 232/2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi. La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore. Il beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

 

il cap. 3534 Assegni di maternità con previsioni iniziali ed integrate per ciascun anno del triennio pari a circa 232,2 milioni di euro (stessa cifra nel 2019);

 

il cap. 3530 Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia, con una previsione iniziale di 2.445 milioni di euro per il 2020 che, grazie agli effetti di un incremento finanziario pari a 288,7 milioni di euro, discendenti dall’art. 41, commi 4 e 5 (attuali commi 342 e 343), del disegno di legge di bilancio in esame, raggiunge la dotazione finale di 2.733,8 milioni di euro. Stesso discorso per le risorse postate per il biennio successivo: nel 2021 si parte da una previsione iniziale pari a 2.448, che grazie all’incremento di 200 milioni, si attesta ad una dotazione integrata di 2.648 milioni di euro; nel 2022 la previsione iniziale è pari a 2.450 milioni di euro, che grazie ad un incremento di 211 milioni di euro, raggiunge la previsione integrata di 2.661 milioni di euro. La dotazione del 2019 era pari a 2.412 milioni di euro. L’incremento per il triennio è caricato completamente sul piano gestionale 1 Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità dove sono postate le risorse necessarie ai maggiori oneri previsti per l’erogazione del Bonus asilo nido (art. 41, commi 5 e 6, del disegno di legge in esame – attuali commi 343 e 344) e per le prestazioni e i contributi figurativi per il congedo di paternità (di cui all’art. 41, comma 4 – attuale comma 342 del provvedimento in esame).

 

Nel cap.3530 sono compresi: gli oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità; l’assistenza familiari persone con handicap; gli assegni per nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti; le somme dovute per l'estensione del congedo di paternità; le somme dovute alle lavoratrici iscritte alla gestione separata per l'indennità di maternità riconosciuta nei casi di adozione e affidamento; assegni ai nuclei familiari nati da unioni civili tra persone dello stesso sesso dipendenti del settore privato e pubblico.

 

In parallelo si segnala l’istituzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) ad opera dell’art. 41, comma 1, attuale comma 339, del disegno di legge di bilancio. Il Fondo ha una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

 

Sul punto si ricorda che, nell’ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e, per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, l’istituzione di un assegno mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all’educazione della prole, anche nell’ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.

Si ricorda inoltre che presso la Commissione XII della Camera è in corso d’esame l’A.C. 687 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno e la dote unica per i servizi. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 2019, nel corso dell’esame, in sede referente, della citata proposta, in relazione alle misure a sostegno della famiglia presenti nella manovra di bilancio, ha fatto riferimento alla istituzione di un Fondo che costituirà un bacino di risorse da incrementare nel tempo. La disciplina di tale Fondo sarà affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

 

il cap. 3532 Contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate con una dotazione di 1.012 milioni di euro per il 2020, che salgono a 1.014 nel 2021, fino a raggiungere i 1.016 milioni di euro nel 2021. La legge di bilancio 2019 aveva stanziato risorse pari a circa 860 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020;

 

il cap. 3535 Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica con una previsione di 384,4 milioni per ciascun anno del triennio di interesse (erano state 364,4 le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019). Sul capitolo sono postate le risorse finalizzate alla corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448/1998;

 

il cap. 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè presenta una previsione iniziale per il 2020 pari a 442 milioni di euro, che, grazie al cospicuo incremento di 348 milioni di euro per i maggiori oneri previsti per la rimodulazione ed estensione del beneficio dall’art. 41, commi 2 e 3 (attuali comma 340 e 341), raggiunge la previsione integrata di 790 milioni. Per il 2021 l’incremento finanziario pari a 410 milioni coincide con la previsione integrata. Il beneficio è stato esteso anche al 2020 dall’art. 41, comma 2, (attuale comma 340) del disegno di legge in esame, pertanto cesserà di essere erogato nel 2021. Più precisamente, il disegno di legge di bilancio rinnova il Bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

 

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. L’importo del Bonus bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). L’importo maggiorato del 20 per cento si applica anche ai parti gemellari. Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l’Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa

 

Lotta alla povertà

 

Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale con uno stanziamento di 587 milioni di euro per il 2020 e risorse pari a 615 milioni di euro per il biennio 2021-2022. Le risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali necessari per attivare la componente di servizi alla persona prevista, precedentemente per il Reddito di inclusione, attualmente per il Reddito di cittadinanza.

 

Si ricorda che i commi 250 e 251 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), hanno introdotto, in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell’assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l’autonomia, fino al 21° anno di età. La misura, denominata Fondo per la crescita e l’assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020.

 

Programma 24.2 Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni

 

Il programma 24.2 riferito al finanziamento della spesa per il Terzo settore, reca per il 2020 una previsione iniziale di circa 101,6 milioni di euro che, a causa di un definanziamento di 10 milioni (a carico del cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore per 5 milioni e del cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore per ulteriori 5 milioni), scende a circa 91,6 milioni di euro nella previsione integrata (che nel 2019 era di 97 milioni di euro). Nel biennio successivo la previsione iniziale per il 2021 subisce una flessione, attestandosi a 71,9 milioni di euro, mentre nel 2022, la previsione integrata risale a circa 88 milioni di euro.

Nel corso dell’esame al Senato, per il programma Terzo settore e responsabilità delle imprese sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 2,15 milioni.

 

 

All’interno del Programma 24.2 si segnalano i seguenti capitoli:

cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore con una previsione iniziale di 21,9 milioni di euro per il triennio di interesse (identica a quella del 2019), che, nel solo 2020, per un definanziamento di 5 milioni, scende nelle previsioni integrate a 16,9 milioni di euro.

 

Nel capitolo sono state trasferite, ai sensi dell’art. 73 del Codice del Terzo settore, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse, ai sensi del citato art. 73, devono essere utilizzate per: sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

 

cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi con previsioni iniziali e integrate per il 2020 pari a circa 7,6 milioni di euro (nel 2019 erano pari a 8,6 milioni). Si ricorda che in tale risorse è compreso anche il contributo di 1 milione di euro previsto dall’art. 1, comma 341, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) per la Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza. Nel biennio 2020-2021 le previsioni iniziali ed integrate corrispondono a 7,1 milioni per ciascun anno. Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il comma 336 che ha previsto un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020, in favore dell’Unione Italiana Ciechi;

 

Il capitolo è stato istituito dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) per trasporto del quadro contabile del capitolo 2316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Più precisamente sono stati spostati i seguenti piani gestionali: contributo da liquidare in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC.), con vincolo di destinazione per l’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) e per l’Istituto Europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP); contributo base, specificamente destinato all’UIC e contributo previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

 

cap. 3551 Somme da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi con una previsione iniziale ed integrata per triennio 2020-2022 pari a 1 milione di euro. Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il comma 455 che ha autorizzato un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell’ENS (Ente Nazionale Sordi).

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (art.1, co. 324, legge 205/2017) ha disposto l’erogazione di un contributo pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

 

cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del Terzo settore con una previsione iniziale e integrata per ciascun anno del triennio pari a circa 6,8 milioni di euro (si ricorda che la legge di bilancio 2019 finanziava il capitolo con 5,3 milioni nel biennio 2019-2020). Nel corso dell’esame al Senato, per una variazione in Sezione I, il capitolo 3526 ha subito una variazione in aumento pari a 0,9 milioni, che fa raggiungere alla previsione integrata finale la cifra di 7,7 milioni di euro.

 

L'art. 96, comma 1, del D. Lgs, 117/2017 recante Codice del Terzo settore autorizza, a decorrere dal 2019, uno stanziamento di 5 milioni da utilizzare per svolgere attività di controllo e monitoraggio degli Enti del Terzo settore.

 

cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con previsione iniziale e integrata per il 2020 pari a 5 milione di euro. Il capitolo non reca alcuna previsione per il 2021 in quanto le risorse autorizzate dalla legge di bilancio 2018, istitutiva del Fondo, coprivano il triennio 2018-2020.

 

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 338, della legge 205/2017) ha istituito, per il triennio 2018-2020, un Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

 

cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore con una previsione iniziale per il 2020 pari a 39 milioni di euro, che, subendo un definanziamento di 5 milioni, si attesta a 34 milioni (la legge di bilancio 2018 aveva previsto una dotazione di 40 milioni nel triennio 2018-2020). Per il 2021 la previsione integrata è pari a circa 21,1, per il 2022 si attesta, in aumento, a 35 milioni. Il Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

 

cap. 8060 Registro unico nazionale del Terzo Settore con previsione iniziale e finale di 18 milioni di euro per 2020, di 12,7 milioni per il 2021 e di 15 milioni per il 2022 (la legge di bilancio 2019 aveva previsto uno stanziamento 20 milioni per il 2020 e di 12,7 milioni per il 2021).

 

Il capitolo è stato istituito in attuazione dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per quantificare le risorse necessarie a consentire l’avvio e la gestione del Registro unico, fissate in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica necessaria all’istituzione e funzionamento del Registro. Il Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Attualmente, il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato.

 


 

 

Stanziamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

Alcuni fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello stato di previsione del MEF nella Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e nella Missione 18 Giovani e sport.

All’interno della Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia si segnala il programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. Il programma prevede trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, in materia di adozioni internazionali, di pari opportunità e lotta alle dipendenze. Sono previsti anche trasferimenti all’Autorità Garante dell’infanzia e adolescenza.

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2019

2020

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variaz

a.23 c. 3 lett a).

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

14

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

1.260,0

1.268,2

1.154,3

-

-35,4

1.118,9

0,5

1.119,4,

14.1

Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)

272,3

272,3

250,3

-

-35,1

215,2

0,5

215,7

14.4

Sostegno al reddito tramite la Carta acquisti (24.13)

168,1

168,1

168,1

 

 

168,1

 

168,1

18

Giovani e Sport (30)

786,2

845,8

755,2

 

-4,7

750,5

-

750,5

18.2

Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)

237,4

227,1

181,2

 

-4,0

177,2

-

177,2

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

Come evidenziato nella tabella riferita al disegno di legge originario (A.S. 1586), rispetto alla dotazione a legislazione vigente (1.154,3 milioni di euro), la Missione 14 registra una diminuzione di circa 35,4 milioni di euro quasi completamente a carico del Programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, in particolare a carico del cap. 2102 Fondo per le politiche della famiglia, definanziato di 32,5 milioni nel 2020.

 

Per la Missione 14, nel corso dell’esame al Senato sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 4,7 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 1.124,1 milioni di euro. Le variazioni in aumento sono tutte a carico del programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, le cui previsioni finali dopo la nota di variazione, sono pari a 220,4 milioni di euro.

 

All’interno della Missione 30 Giovani e sport, come evidenziato nella tabella riferita al disegno di legge originario (A.S. 1586), si registra una flessione anche a carico del Programma 30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”, all’interno del quale diminuiscono gli stanziamenti del cap. 2185 Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (- 3,2 milioni circa).

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state proposte, per la Missione 30, variazioni in aumento della Sezione I per il 2020 pari a 15,7 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 766,2 milioni di euro. L’incremento è quasi completamento a carico del programma Incentivazione e sostegno della gioventù, le cui previsioni, riferite al Bilancio integrato dopo la nota di variazione, sono pari a 192,4 milioni di euro.

 

Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

 

Programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

Il programma 14.1 contiene diversi sottoprogrammi (azioni) di seguito analizzati:

 

Fondi politiche sociali

 

Fondo per le politiche della famiglia

 

Il cap. 2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia (Fondo per le politiche per la famiglia) presenta una previsione a legislazione vigente pari a 107,9 milioni di euro che, a causa di un definanziamento in sezione II di 32,5 milioni, si attesta per il 2020 a una previsione integrata di 75,4 milioni. Le previsioni a legislazione vigente per il biennio 2021-2022, entrambe a circa 107,9 milioni di euro, subiscono anch’esse dei lievi definanziamenti (pari a 2,5 milioni per il 2021 e a 3,8 milioni nel 2022) che portano le previsioni integrate per il 2021 a 105,4 milioni di euro e quelle per il 2022 a 104,1 milioni di euro.

 

La legge di bilancio 2019 (Sezione II della legge 145/2018) ha incrementato il finanziamento del Fondo di circa 99,8 milioni di euro, che ha così raggiunto la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio 2019-2021, di circa 107,9 milioni di euro. Il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

 

Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

 

Il cap. 2121, a legislazione vigente, ha una previsione pari a 1 milione di euro, coincidente con la previsione integrata per il 2020.

Per il 2021, la previsione iniziale di 3 milioni, grazie a un finanziamento di 1 milione, registra una previsione integrata di 4 milioni. Nel 2022, in assenza di previsione iniziale un finanziamento in sezione II di 2 milioni, fa registrare una previsione integrata di 2 milioni di euro.

 

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 456 a 458 legge 145/2018) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, al fine di sostenere e diffondere l’uso della lingua dei segni. La dotazione del Fondo è di 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

Fondo adozioni

 

Il cap. 2134 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (Fondo adozioni) presenta una previsione di spesa a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 di poco superiore a 24 milioni di euro che, a causa di lievi definanziamenti (- 0,5mila euro nel 2020; 0,6mila euro nel 2021; poco meno di 1 milione di euro nel 2022), raggiungono per ciascun anno del triennio la previsione integrata di circa 24 milioni di euro (erano 24,3 milioni nel 2019) milioni.

 

Fondo sostegno alla natalità

 

Il cap. 2137 Somme da assegnare alla presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del Fondo di sostegno alla natalità, con previsioni iniziale e integrata per il 2020 pari a 12, 6 milioni di euro. Le previsioni iniziali per il biennio 2021-2022 sono di 5,8 milioni di euro. Tali importi subiscono un leggerissimo definanziamento (-0,1mila per il 2021; 0,2mila per il 2022) che portano il Fondo alla consistenza di 5,7 milioni di euro nel 2021 e 5,6 milioni di euro nel 2022.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della legge 232/2016) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità", con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il fondo è diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Il decreto 8 giugno 2017 ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

 

Carta europea per la disabilità

 

Il cap. 2138 Somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il rilascio della carta europea per la disabilità reca previsioni iniziali e integrate pari a 1,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021. Per il 2022 non sono previsti finanziamenti.

 

La legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 563, della legge 145/2018) ha attribuito dignità normativa alla Carta europea per la disabilità, finalizzata all’introduzione di una tessera unica per l’accesso ad una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale, in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE. Un decreto interministeriale avrebbe dovuto definirne i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della carta a cura dell’INPS. Il decreto non risulta ancora emanato. Per queste attività, la legge di bilancio 2029 ha autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Fondo pari opportunità

 

Nel cap. 2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità sono allocate le risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Per il triennio di riferimento le risorse del Fondo hanno previsioni iniziali pari a circa 57,2 milioni che, in ragione dei definaziamenti in Sezione II (-1,3 milioni nel 2020; -1,4 milioni nel 2021; 2,2 milioni nel 2022) raggiungono le seguenti previsioni integrate 56 milioni nel 2020; 55,8 milioni nel 2021; 55,1 milioni nel 2022. Nel corso dell’esame al Senato sono state proposte, variazioni in aumento della Sezione I per il 2020 pari a 4,2 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 60,2 milioni di euro. Più in particolare, l’incremento di 4,2 milioni discende per: - 0,1 milioni di euro dai commi 348-352, introdotti dal Senato, che prevedono l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking; -4 milioni di euro dal comma 353 che provvede al finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

 

Il Fondo è stato incrementato dalla legge di bilancio 2018 (circa 44 milioni, arrivando ad una previsione integrata per il 2018 pari 69,2 milioni di euro) in attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 71/2017, concernente Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La legge di bilancio 2019 ha previsto un finanziamento di circa 62,3 milioni euro.

 

Fondo politiche antidroga

 

Il cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga (Fondo politiche antidroga) presenta una dotazione iniziale e integrata pari a circa 4,5milioni di euro per il triennio 2020-2022 (nel 2019 lo stanziamento del Fondo era stato pari a circa 4,3 milioni di euro). 

 

Si ricorda che il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio fa capo al Ministro per la famiglia e la disabilità. Recentemente è stata presentata una Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia.

 

Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

 

Il cap. 2122 Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti reca previsione iniziale ed integrata per il 2020 pari a 1 milione. Per il 2021 la previsione iniziale e quella integrata sono pari a 3 milioni. Non è previsto alcun finanziamento per il 2022.

 

Programma 14.4 Sostegno al reddito tramite carta acquisti 24.13

 

Si rileva che le risorse del programma sono coincidenti con quelle del Fondo Carta Acquisti.

 

Fondo Carta acquisti

 

Il cap. 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti). Le previsioni integrate del Fondo sono pari, per ciascun anno del triennio a 168,1 milioni di euro (stessa previsione nel 2019).

Missione 18 Giovani e sport (30)

Programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2

 

Fondo per le politiche giovanili – Agenzia nazionale dei giovani

 

Il cap. 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, presenta per il triennio di riferimento una previsione a legislazione vigente pari a 37,3 milioni di euro. Tali previsioni subiscono, per ciascun anno del triennio, un leggero definanziamento (pari a: -0,8mila euro per il 2020; -0,9 per il 2021; -1,4 milioni nel 2022) portando le previsioni integrate a: 36,5 milioni nel 2020; 36,4 milioni nel 2021; 35,9 milioni nel 2022. le previsioni integrate per il triennio risultano pari a 37,3 milioni di euro. Il cap. 1596 Somma da assegnare all'Agenzia nazionale per i giovani ha una dotazione per ciascun anno del triennio pari a circa 1,7 milioni di euro, che non subisce variazioni nel disegno di legge di bilancio (stesse risorse impegnate dalla legge di bilancio 2019).

 

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 459, della legge 145/2018) ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili e ha istituito (art.1, commi da 470 a 477) il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.

 

Servizio Civile Nazionale 

 

Il cap. 2185 Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale, presenta una previsione iniziale di spesa di 142,2 milioni per il 2020; 102 milioni nel 2021 e 111 milioni di euro nel 2021. Tali risorse diminuiscono a causa di definanziamenti applicati a ciascun anno del triennio (pari a: -3,2 milioni per il 2020; 2,6 milioni per il 2021; 4,3 milioni per il 2022) facendo registrare le seguenti previsioni integrate: per il 2020, 139 milioni di euro; per il 2021, 99,3 milioni di euro; per il 2022, 106,6 milioni di euro. L’anno passato le previsioni integrate finali erano pari a 148,1 milioni di euro.

Il comma 267, inserito nel corso dell’esame al Senato, ha destinato 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile. Pertanto, la dotazione finale integrata del Fondo è pari a 139 milioni di euro.

 



[1]      Del complessivo importo programmato di 30 miliardi di euro una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.

[2]     Riguardo a questi ultimi, cfr. infra.

[3]     In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[4]      Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[5]      Tale sezione contrattuale è posta ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. La sezione ha definito i profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria

[6]      D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

[7]      D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189.

[8]      Termine di cui al all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[9]      Data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[10]    Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[11]    Come già ricordato, nella suddetta data è entrata in vigore la L. n. 124 del 2015, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[12]    Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

 

 

 

[13]    Ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[14]    L'Osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ha i compiti di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità (con riferimento alla formazione in oggetto), determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

[15]    Si ricorda che l'articolo 5 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, aveva attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. Successivamente, con D.P.C.M. del 16 settembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato Human Technopole.

[16]    Si ricorda che, oltre alla categoria dei soggetti partecipanti summenzionati, è prevista la qualifica di soggetto sostenitore. In essa possono rientrare gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che eroghino contributi economici alla Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l’assunzione dello status di sostenitore.

[17]    Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate condizioni.

[18]    L’art. 1 della L. 62/2000 dispone che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. In particolare, le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi indicati. Tra questi, rientra, per quanto qui maggiormente interessa, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare, e l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

[19]    Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.