Decreto di ripartizione per l'anno 2022 del Fondo derivante dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust 13 aprile 2022 |
Indice |
Presupposti normativi|Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità antitrust|Contenuto dello schema di decreto| |
Presupposti normativiLo schema di decreto ministeriale (AG379), trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'art. 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001). L'articolo 148 dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. |
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità antitrustPer quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità Antitrust, si ricorda, in via generale, che, con la legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli artt. 101 e 102 del TFUE. La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.
Riguardo alle intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, le sanzioni già stabilite nella legge n. 287/1990 sono state recentemente implementate con il decreto legislativo n. 185/2021, di recepimento della direttiva 2019/1/UE cd. ECN PLUS, che ha attribuito alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, come modificato dal decreto legislativo n.185/2021, l'AGCM dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa, le imprese ostacolano l'attività ispettiva, nel corso di essa, non si presentano ad audizione convocata, non forniscono una risposta completa o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti o non forniscono le informazioni entro i termini in cui sono richieste; vengano infranti i sigilli apposti dai funzionari dell'Autorità, ferme le ulteriori sanzioni penali previste per l'autore dell'infrazione. Ai sensi del comma 6, l'Autorità può irrogare alle imprese anche penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, per costringerele a fornire informazioni complete ed esatte; a presentarsi ad audizione; a sottoporsi all'ispezione. Ai sensi del comma 7, con provvedimento dell'Autorità, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 25.823 euro le persone fisiche che, dolosamente o per colpa: ostacolano l'accertamento ispettivo; forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o non le forniscono entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; non si presentano all'audizione convocata. Ai sensi del comma 8, l'Autorità può irrogare penalità di mora da 150 euro a 500 euro alle persone fisiche, per ogni giorno di ritardo dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, per costringerle a fornire le informazioni (salvo rifiuto motivato, suddetto), a presentarsi all'audizione convocata o a sottoporsi all'ispezione. L'Autorità, quando le imprese non adempiono a una sua decisione che dispone misure cautelari, può infliggere, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. L'Autorità, inoltre, ai sensi dell'articolo 14-ter, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle imprese, volti ad eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Qualora poi, all'esito dell'istruttoria, l'AGCM riscontri una infrazione, la stessa, ai sensi dell'articolo 15, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione. Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'AGCM, ai sensi del comma 1-bis, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento. In caso di inottemperanza alla diffida di eliminazione delle infrazione, l'Autorità, ai sensi del comma 2, applica la sanzione pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato o, nei casi in cui sia stata applicata la copra indicata sanzione, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine di pagamento. Penalità di mora fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo dalla data fissata nella decisione, sono poi applicabili per ottemperare alla diffida, alle misure cautelari adottate, agli impegni assunti. Gli articoli da 15-bis a 15-septies, introdotti dal D.Lgs. n. 185/2021, dispongono che l'AGCM adotti un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui non si applica la sanzione ovvero la si riduce in virtù di una qualificata collaborazione dell'impresa nell'accertamento delle infrazioni, la quale rivela la partecipazione a cartelli segreti (cd. leniency programmes).
Riguardo alle operazioni di concentrazione, l'articolo 19 della legge n. 287/90 (comma 1) prevede sanzioni pecuniarie la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1% e il 10% del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione, nelle seguenti ipotesi:
Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all'1% del fatturato maturato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta a quelle applicabili ai sensi del comma 1, per le imprese che si sottraggano all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2-sexies, nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato non ottemperino all'obbligo di comunicazione della costituzione di società separate al fine di operare in mercati diversi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 51.645 euro. Si segnalano poi i poteri sanzionatori attribuiti all'Autorità ai sensi della normativa che tutela i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette (codice del consumo - decreto legislativo n. 206/2005, come successivamente integrato dal D.Lgs. n. 146/2007, in recepimento della normativa europea sulla materia).
Ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, l'AGCM è competente, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, ad inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ad eliminarne gli effetti, esercitando i poteri istruttori, investigativi, ed esecutivi, nonché applicando le sanzioni ivi previste. Si richiama, in particolare, il comma 3-bis, ai sensi del quale l'Autorità può ordinare può applicare una sanzione amministrativa fino a 5 milioni di euro, quando, senza giustificato motivo, i fornitori di servizi di connettività alle reti internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione e gli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione non ottemperano all'obbligo di rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Inoltre, ai sensi del comma 4, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro quando, senza giustificato motivo, le imprese non ottemperino alla richiesta di esibizione di documenti o informazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n. 287/1990, ovvero da 4.000 a 40.000 euro, qualora le informazioni o i documenti forniti non siano veritieri. Ai sensi del comma 9, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette che costituiscono pregiudizio per la salute e sicurezza dei consumatori o che sono suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, bambini ed adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. Infine ai sensi del comma 12, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti pregiudizievoli, ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti di porre fine all'infrazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5 milioni di euro.
Analoghi poteri sono previsti in capo all'Autorità a tutela dei rapporti tra imprese concorrenti, ai sensi del decreto legislativo n. 145/2007 di recepimento della normativa europea in materia di pubblicità ingannevole. L'articolo 8 prevede, al comma 4, in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, alla richiesta di esibizione di documenti o informazioni, l'applicazione una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, la sanzione è da 4.000 euro a 40.000 euro. Ai sensi del comma 9, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità applica una sanzione da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonchè suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000. Ai sensi del comma 12, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti pregiudizievoli ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti di porre fine all'infrazione, l'Autorità applica una sanzione da 10.000 a 150.000 euro. Si ricorda, infine, gli ulteriori poteri dell'Autorità in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6, co. 8, della L. 215/2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi).
L'ultima Relazione al Parlamento dell'Autorità Antitrust, presentata il 29 settembre 2021, evidenzia che, dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2021, l'Autorità ha comminato sanzioni complessive pari a 627 milioni di euro, di cui 496 milioni in materia di tutela della concorrenza e 131 milioni in materia di tutela del consumatore. Con riferimento alla tutela della concorrenza, sono stati chiusi 5 procedimenti per intese, 8 per abuso di posizione dominante e 9 per concentrazioni (cfr. Presentazione del Presidente Roberto Rustichelli, pag. 8). |
Contenuto dello schema di decretoL'Atto del Governo n. 379, recante lo "Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'anno 2022, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori", sottoposto a parere parlamentare, è costituito da 9 articoli e un Allegato (Allegato A). Si rammenta preliminarmente che la Commissione X (Attività produttive) della Camera, sul precedente schema di riparto relativo all'anno 2020-2022 - AG182 (poi adottato in via defintiva e divenuto D.M. 10 agosto 2020), ha formulato (nella seduta del 15 luglio 2020) un parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) al contrasto e alla riduzione della povertà energetica; b) ad un'ampia informazione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla L. n. 3/2012, in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento; c) all'informazione e sensibilizzazione sui temi della finanza etica con particolare riferimento alla possibilità che la stessa divenga strumento per affrontare i cambiamenti sociali ed ecologici. Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, queste, come accennato nei presupposti normativi, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592. Tali proventi vengono poi, in quota parte, rissegnati al capitolo di spesa 1650/MISE "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori".
La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), richiamata nelle premesse del decreto qui in esame, ha previsto per ciascun anno del triennio 2022-2024 lo stanziamento "stabilizzato" di 25 milioni sul capitolo 1650/MISE. L'articolo 23, comma 1-bis, della legge di contabilità nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196) consente infatti di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (cd. "stabilizzazione"). Nelle premesse all'Atto del Governo qui in esame, si richiama anche la disciplina contabile degli impegni pluriennali ad esigibilità cd. IPE, entrata in vigore a decorrere dall'anno 2019 ai sensi del decreto legislativo n. 93/2016 (che ha apportato modifiche varie alla legge di contabilità pubblica n. 196/2009). A partire dal 2019, le amministrazioni, al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, devono tener conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili: l'impegno di spesa deve conseguentemente essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza. Pertanto, il decreto di impegno (cfr. circolari RGS n. 34 del 2018 e n. 2 del 2019) potrà essere costituito da uno o più impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), per ogni capitolo/pg e creditore, ciascuno dei quali sarà composto da tante clausole di apertura quanti sono gli anni in cui sono previste le scadenze di pagamento dell'obbligazione. Di conseguenza, al momento della registrazione, il nuovo impegno riporterà di fatto, tre diversi esercizi:
In ciascun IPE, ogni clausola aperta per ciascuna annualità dovrà essere caratterizzata dal corrispondente esercizio di imputazione della spesa, fermo restando che tutte le clausole relative alle diverse annualità avranno lo stesso esercizio di assunzione dell'impegno. Il complesso delle suddette innovazioni contabili, entrate in vigore a partire dal 2019, ha comportato una necessità di adeguamento attuativo della diposizione di cui all'art. 148 della legge n. 388/2000, passando da una programmazione annuale delle iniziative ad una programmazione pluriennale. In proposito, si ricorda che con il decreto ministeriale di riparto del 2019 (D.M. 24 ottobre 2019), si è data, per la prima volta, attuazione alle innovazioni in materia di IPE, individuando le iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi nel triennio 2019-2021.
Con il precedente decreto ministeriale di riparto (D.M. 10 agosto 2020) sono state strutturate iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi nel triennio 2020-2022 per un importo complessivo di 43 milioni con imputazione della spesa di 16 milioni sull'esercizio 2020, di 13 milioni sull'esercizio 2021 e di 14 milioni sull'esercizio 2022.
Relativamente al triennio 2022-2024, oggetto della presente programmazione, risultano disponibili sul capitolo 1650 somme per un totale di 57,7 milioni, di cui 11 milioni per l'anno 2022, 25 milioni per l'anno 2023 e 21,75 milioni per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto. Come sopra evidenziato, il D.M. 10 agosto 2020 ha già individuato iniziative il cui finanziamento grava - per 14 milioni - sulle risorse stabilizzate per il 2022. Risultano dunque non impegnati per l'anno in corso 11 milioni. Per quanto riguarda l'anno 2024 la relazione illustrativa invece evidenzia che "le restanti risorse" (si tratterebbe, dunque, di 2,25 milioni, la differenza tra i 25 milioni stabilizzati e 21,75 ora ammessi al riparto) potranno trovare strutturazione con un successivo decreto di riparto al fine di far fronte ad esigenze che dovessero emergere nel futuro, restando quindi fuori dal contenuto dello schema in esame.
Come si illustrerà meglio di seguito, nè l'Allegato, nè l'articolato dello schema ripartiscono, per ciascuna delle annualità del triennio, l'importo assegnato complessivamente a ciascuna iniziativa. Secondo la relazione illustrativa, che pure fornisce una qualche indicazione in merito, l'individuazione dell'importo per annualità, nell'ambito del limite assegnato all'azione e nei limiti delle somme effettivamente disponibili in bilancio, alla luce delle norme di contabilità recenti e dell'esperienza effettuata con l'ultimo decreto di riparto, avviene in relazione alle specificità delle iniziative e degli strumenti attuativi. L'articolo 9 comma 3, peraltro, autorizza il direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto con riguardo agli importi nei limiti del 10%, ed all'anno di imputazione degli impegni esigibili. La direzione generale, che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9, è il soggetto competente ad attivare le iniziative, viene anche autorizzata ad utilizzare eventuali residui disimpegnati a seguito di rendicontazioni di iniziative chiuse o riprogrammate ad integrazione delle iniziative individuate a valere dei precedenti decreti di riparto, avendo riguardo alle finalità individuate dal provvedimento qui in esame. La direzione, ai sensi del comma 4, provvede all'impegno delle somme per la realizzazione degli interventi, secondo il sopra descritto principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogrammazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute.
Per ciò che concerne, gli importi complessivamente assegnati nel triennio alle singole iniziative, si segnala che quelli indicati nell'articolato dello schema di decreto coincidono solo in parte con gii importi riportati nell'Allegato riepilogativo al decreto stesso. L'Allegato riepilogativo riporta dunque un riparto interno dei 57,75 milioni parzialmente differente rispetto a quello disposto dall'articolato. Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo. Si indicano, di seguito, gli importi indicati nell'Allegato A, ricordando che differiscono leggermente dal contenuto dell'articolato, come verrà poi evidenziato per ognuna delle finalizzazioni indicate dallo schema di riparto. Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000 - Triennio 2022-2024 in euro
Di seguito una descrizione dei singoli interventi, con gli importi invece indicati in articolato.
L'articolo 2 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma complessiva di 17,16 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti (compresi gli strumenti di misura) e dei servizi, allo scopo di dare piena attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia, inclusa l'attuazione di misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di digitalizzazione delle attività di vigilanza, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi basato su open data a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché ai fini del potenziamento delle attività che fanno capo alla stessa Direzione generale.
Si segnala che in Allegato A è invece riportata, con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 2, l'assegnazione di un importo pari a 17,31 milioni di euro per il triennio considerato.
Periodo di realizzazione: anni 2022-2023-2024. Possibili soggetti partner indicati: Unioncamere e sistema camerale, regioni, università, altri enti pubblici; soggetti privati quali fornitori di servizi.
L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 4,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile, con particolare riferimento all'ambito del sistema di educazione scolastica, nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori, anche mediante la collaborazione con enti istituzionali.
Si segnala che in Allegato A è invece riportata, con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 3, l'assegnazione di un importo pari a 4,8 milioni di euro per il triennio considerato.
La relazione illustrativa afferma che le risorse, pari ad euro 4,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio. Periodo di realizzazione: anni 2022 - 2023 – 2024. Possibili soggetti partner: Ministero dell'Istruzione, regioni, altri enti pubblici ed in-house
L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 11,69 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori (anche in ambito europeo - European Consumer Centres network - ECC-Net), e garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per assicurare il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, comprese quelle del CNCU.
Si segnala che in Allegato A è invece riportata, con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 4, l'assegnazione di un importo pari a 11,14 milioni di euro per il triennio considerato.
Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 4, pari a 11,69 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio. Periodo di realizzazione: anni 2022-2023-2024. Possibili soggetti partner: PCM - Dipartimento informazione ed editoria, altri enti pubblici ed in house; soggetti privati affidatari di servizi.
L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal "codice del consumo" (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Si tratta di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare da parte di Associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del codice del consumo.
Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 5, pari a 5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio. Periodo di realizzazione: anni 2022-2023-2024. Soggetti attuatori: Associazioni dei consumatori sopra indicate.
L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2,9 milioni per il triennio 2022-2024 per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Si segnala che in Allegato A è invece riportata, con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 6, l'assegnazione di un importo pari a 3 milioni di euro per il triennio considerato.
Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 6, pari a 2,9 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio. Periodo di realizzazione: anni 2022 - 2023- 2024. Possibili soggetti partner: Unioncamere e sistema camerale, enti pubblici e privati, università L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti ai consumatori (comma 1). La somma è ripartita fra le Regioni in base ai seguenti criteri: il 57% in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base agli ultimi dati ISTAT disponibili in fase di adozione del presente decreto; il 13% in proporzioni uguali tra tutte le Regioni; il restante 30% in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province stesse. Sembrerebbe opportuno modificare la dizione "in base agli ultimi dati ISTAT disponibili in fase di adozione del presente decreto" con una data o con il rinvio alla data di adozione del decreto o altra formula meno indeterminata. La relazione illustrativa afferma che che le risorse di cui alL'articolo 7, pari a 10 milioni di euro, saranno ripartite in modo uniforme tra le due annualità 2022-2023, considerato che sono in corso le attività nel 2022 finanziate a valere sulle risorse destinate nell'ambito del precedente decreto D.M. 10 agosto 2020 (articolo 8, che ha stanziato 10 milioni complessivi). Si rinvia, sul punto, alla Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388/2000 allegata al presente schema di decreto (pag. 35 e ss.).
L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 6,5 milioni di euro per il biennio 2022-2024 per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche La relazione illustrativa afferma che le risorse di cui all'articolo 8, pari a 6,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo prevalente rispetto all'annualità 2022 al fine di avviare tempestivamente l'avviso per il rimborso almeno parziale delle polizze dormienti prescritte. Con l'espressione "polizze dormienti" ci si riferisce alle polizze assicurative liquidabili ma non riscosse dai beneficiari. Si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l'assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l'assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni. Nell'audizione dell'IVASS del luglio 2021, svoltasi presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, l'Istituto ha rammentato che nel tempo è stata avviata una progressiva campagna di ricognizione delle polizze dormienti; nell'anno 2017 sono emerse circa 4 milioni di polizze vita per le quali le imprese non erano in grado di dire se l'assicurato fosse vivo o deceduto. Al fine di stabilire se tali polizze fossero relative ad assicurati deceduti, l'IVASS ha avviato una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate tesa a incrociare i codici fiscali degli assicurati con l'Anagrafe tributaria. Dal primo incrocio di dati, effettuato a gennaio 2018 e che ha riguardato 6,9 milioni di codici fiscali, sono emersi 153.000 decessi non noti alle compagnie, cui è seguita la richiesta di "risvegliare" 208.863 polizze (ovvero pagarle ai relativi beneficiari), per un totale di 3,8 miliardi di euro e 5.989 polizze prescritte per un valore stimato di 54,4 milioni di euro, che ex lege sono devolute al Fondo per l'indennizzo delle vittime di truffe finanziarie (articolo 1, commi 343 e ss.gg. della legge n. 266 del 2005). Con il decreto-legge n. 119 del 2018 è stato previsto che le imprese di assicurazione (e le banche per i conti correnti) debbano effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno l'accesso all'Anagrafe della Popolazione Residente per verificare l'esistenza in vita degli assicurati di tutte le polizze vita e infortuni presenti nei loro portafogli, comunicando poi all'IVASS l'avvenuto pagamento entro il 31 marzo dell'anno successivo. Un successivo incrocio di dati è stato effettuato nel 2020, con l'emersione di un totale di 271.000 polizze, per un valore di 4,8 miliardi di euro, mentre il totale complessivo stimato da devolvere al Fondo ammontava a 72,8 milioni (le compagnie hanno poi comunicato direttamente al MEF gli elenchi delle polizze e il valore definitivo da versare). A fine 2020 IVASS ha effettuato un nuovo incrocio dei dati esteso per la prima volta alle polizze infortuni. Negli anni il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE ha intrapreso iniziative, la cui gestione è stata affidata a Consap, al fine di indennizzare parzialmente i beneficiari di polizze vita che scontavano una prescrizione di un anno (fino all'entrata in vigore della L. 166/2008) o due anni (fino al 2012) rispetto al termine decennale poi introdotto dal D.L. 179/2012. Nel corso degli anni, le iniziative di rimborso emanate dal MISE con la pubblicazione di avvisi per la presentazione di domande di rimborso parziale hanno preso in considerazione le polizze con evento (scadenza o decesso dell'assicurato) avvenuti tra il 2.01.2006 ed il 31.12.2009. Il settimo e ultimo avviso, pubblicato a giugno 2020, ha previsto la possibilità di presentare domande di rimborso parziale esclusivamente attraverso il Portale delle richieste di Consap, entro il 30 ottobre 2020. Periodo di realizzazione: anni 2022 – 2023 - 2024. Possibili soggetti partner: Consap, IVASS.
L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 57,75 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650/MISE "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. In allegato allo scheda di decreto, viene trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388/2000 "Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per iniziative a vantaggio dei consumatori" - stato di avanzamento a marzo 2022. |