Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Serie: Progetti di legge   Numero: 527/1
Data: 27/05/2022
Organi della Camera: X Attività produttive

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27 maggio 2022


Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021


Edizione provvisoria


A.S. 2469-A

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Dossier n. 490/1


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Progetti di legge n. 527/1


La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 5

Articolo 1 (Finalità) 7

Articolo 2 (Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori

di beni pubblici) 11

Articolo 3 (Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive) 14

Articolo 4 (Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) 18

Articolo 5 (Concessione delle aree demaniali) 26

Articolo 6 (Concessioni di distribuzione del gas naturale) 30

Articolo 7 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) 40

Articolo 8 (Delega in materia di servizi pubblici locali) 50

Articolo 9 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) 71

Articolo 10 (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea) 75

Articolo 11 (Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto

e utenti e consumatori) 78

Articolo 12 (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

.............................................................................................................................. 79

Articolo 13 (Colonnine di ricarica) 82

Articolo 14 (Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità) 85

Articolo 15 (Servizi di gestione dei rifiuti) 89

Articolo 16 (Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Disposizioni in materia di sanità integrativa) 92

Articolo 17 (Obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti) 98

Articolo 18 (Rimborsabilità di farmaci equivalenti) 100

Articolo 19 (Medicinali in attesa di definizione del prezzo) 102

Articolo 20 (Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati

da plasma italiano) 104

Articolo 21 (Conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse) 116

Articolo 22 (Riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti

per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale) 119

Articolo 23 (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione) 121

Articolo 24 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) 122

Articolo 25 (Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso) 123

Articolo 26 (Norme in materia di servizi postali) 124

Articolo 27 (Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale) 125

Articolo 28 (Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche) 135

Articolo 29 (Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa) 142

Articolo 30 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato) 144

Articolo 31 (Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto) 155

Articolo 32 (Concentrazioni) 157

Articolo 33 (Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica) 177

Articolo 34 (Procedura di transazione) 183

Articolo 35 (Poteri istruttori dell’AGCM) 187

Articolo 32 del disegno di legge originario (SOPPRESSO) (Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti) 192

Articolo 36 (Clausola di salvaguardia) 199


SCHEDE DI LETTURA


Articolo 1

(Finalità)


L’articolo 1 – modificato in sede referente - illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.


L’articolo 1 illustra le finalità della legge, richiamando l’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce la competenza in materia di tutela della concorrenza allo Stato, e l’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede l’adozione annuale della legge sulla concorrenza.


Le disposizioni della legge annuale 2021 sono, in particolare, finalizzate, a:

    1. promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;

    2. rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;

    3. garantire la tutela dei consumatori.


      Il PNRR, per la cui illustrazione si fa rinvio al relativo tema, considera la tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.

      “La concorrenza”, prosegue il documento, “è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale”.

      Il PNRR pone come traguardo l’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 per la fine del 2022.

      Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 dello scorso 19 maggio 2022 viene evidenziato che il Presidente del Consiglio ha rappresentato “la necessità di procedere, nel rispetto delle prerogative parlamentari, a una celere


      approvazione delle riforme collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al disegno di legge sulla concorrenza”.


      Nonostante sia prevista dal 2009, come già detto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata in realtà adottata solo nel 2017 (legge n. 124/2017).


      Nel PNRR, il Governo ha assunto l’impegno di realizzare la cadenza annuale, essendo tale legge “essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. Una prima serie di misure in materia concorrenziale sarà prevista dalla legge per il mercato e la concorrenza per il 2021, mentre altre verranno considerate nelle leggi annuali per gli anni successivi”.

      Del resto, è proprio la ricordata legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 47) a declinare la finalità della legge annuale per il mercato e la concorrenza, che viene adottata al fine “di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.

      In base al cronoprogramma


      La relazione illustrativa rammenta che “la tutela e la promozione della concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione europea come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) chiamata ad attuarla”.


      Proprio la appena citata Autorità il 22 marzo 2021 ha inviato al Governo la SegnalazioneProposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021”, che – come riporta la relazione illustrativa - ha costituito un “essenziale punto di riferimento per il presente disegno di legge: buona parte delle proposte dell’AGCM sono state recepite, con modifiche; altre troveranno spazio in differenti norme, come quelle attuative di importanti direttive europee in materia di disciplina delle comunicazioni elettroniche, di energie verdi o di procedure antitrust riguardanti intese restrittive e abusi di posizione dominante”.


      Quest’ultimo riferimento va probabilmente ricondotto a due temi che sembravano dovessero essere compresi nel disegno di legge, vale a dire il tema delle concessioni demaniali su aree marittime e quelle delle concessioni per il posteggio ai fini del commercio su aree pubbliche (o ambulante).

      Per quanto riguarda le concessioni demaniali – tuttavia - nel corso dell’esame in sede referente alla già prevista una delega per procedere ad una mappatura delle concessioni (articolo 2, alla cui scheda si fa rinvio), è stata aggiunta una


      regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, mentre il tema del commercio ambulante resta fuori dal disegno di legge presentato. In sede referente sono stati altresì aggiunti articoli sull'Anagrafe nazionale dei carburanti e la formazione manageriale in sanità pubblica.


      Nella seguente tabella sono riportati i temi annunciati nel PNRR per la legge annuale del 2021, con a fianco l’indicazione degli articoli del disegno di legge presentato che affrontano il tema:


      Sviluppo delle reti di telecomunicazione nelle aree ancora prive di copertura

      Art. 19

      Rilascio di concessioni per la gestione di porti Art. 3

      Concessioni di grande derivazione idroelettrica (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022)

      Art. 5

      Gare in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale Art. 4

      Testo unico in materia di servizi pubblici, soprattutto locali, che assicuri

      • anche nel settore del trasporto pubblico locale – un ricorso più responsabile da parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in house providing (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022)

        Modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento con riguardo all’erogazione dei servizi a livello regionale, in ambito sanitario In relazione alla gestione dei rifiuti, rafforzare efficienza e dinamismo concorrenziale

        Adeguare la disciplina sul sistema di vigilanza e sulla conformità dei prodotti.

        In materia di servizi pubblici locali, rafforzare la concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per rifiuti e trasporti pubblici locali, anche rivedendo i meccanismi di incentivazione delle aggregazione tra comuni in ambiti ottimali

        Art. 6


        Art. 13


        Art. 12


        Art. 26


        Art. 7, 8 e

        12


        Non risultano affrontati i seguenti temi:


        • potenziare il contrasto al potere economico di imprese operanti in più mercati, valorizzando il raccordo tra Commissione europea e autorità nazionale di concorrenza. Si tratta di una misura richiesta dall’AGCM nella citata Segnalazione di marzo, con la quale si propone di attribuire all'Autorità il potere di qualificare le imprese che operano in più mercati, con proprio provvedimento, come di primaria importanza per la concorrenza, utilizzando a tal fine una serie di indici. L'Autorità può vietare comportamenti particolarmente distorsivi all'impresa di primaria importanza, salvo che l'impresa non dimostri che la propria condotta sia oggettivamente giustificata. Una disciplina simile è stata introdotta nel 2021 in Germania.

        • rafforzare la diffusione delle energie rinnovabili. Su questo argomento va tuttavia ricordato il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, di


      recepimento Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il Titolo II del decreto (art. 4- 17), introduce una generale ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno delle fonti di energia rinnovabile e in tal senso costituisce avvio dell'attuazione della Riforma M2C2-R.1. relativa alla "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno". Vanno peraltro richiamati in questa direzione gli interventi contenuti nella decretazione nel frattempo intervenuta, con specifico riferimento ai decreti-legge n. 17, 21 e 50 del 2022.


      Occorre far presente che il disegno di legge in esame è stato qualificato come "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 in base all'articolo 10-bis, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

      Nella seduta del 22 dicembre 2021, la Commissione Bilancio del Senato ha riconosciuto al disegno di legge in esame, composto di 32 articoli raccolti in nove capi, un contenuto “sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2021”.


      Le Sezioni in cui è articolato il disegno di legge sono le seguenti:

      1. Sezione I - Finalità

      2. Sezione II - Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori

      3. Sezione III - Servizi pubblici locali e trasporti

      4. Sezione IV - Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale

      5. Sezione V - Concorrenza e tutela della salute

      6. Sezione VI - Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

      7. Sezione VII - Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori

      8. Sezione VIII - Rafforzamento dei poteri di attività antitrust

      9. Sezione IX - Nomine nelle Autorità indipendenti.


Articolo 2

(Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)


L’articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

  2. identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;


    L'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

    n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.


  3. previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;


    Per l’articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili


    nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.


  4. obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

  5. standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

  6. affidamento della gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

  7. previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati relativi a rapporti concessori di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

  8. coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.


    Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

    Il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri, ai quali si provvede, quanto a 1 milione di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


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    Segnalazione 1730 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviata il 22 marzo 2021 (Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021)


    Il paragrafo "A. Riforma delle concessioni evitando il mantenimento dello status quo" contiene osservazioni di carattere generale in relazione alle concessioni di beni pubblici.

    In tale paragrafo, si ricorda che l’Autorità ha già avuto modo, nel 2018, di segnalare le principali criticità concorrenziali riscontrate a seguito dell’utilizzo distorto dello strumento concessorio in molti mercati italiani, auspicandone un profondo ripensamento in relazione all’ampiezza, alla durata e alle modalità di subentro al concessionario presente.

    In particolare, è stata sottolineata l’importanza del ricorso a modalità di affidamento competitive, soprattutto per le concessioni in scadenza o già scadute, evitando rinnovi automatici e proroghe ingiustificate; inoltre, è stato evidenziato come il perimetro delle concessioni oggetto di affidamento non dovrebbe essere ingiustificatamente ampio, dovendo piuttosto tenere conto delle caratteristiche specifiche della domanda e dell’offerta, mentre la loro durata dovrebbe essere limitata, in rapporto ad esigenze di natura tecnica, economica e finanziaria ed alle caratteristiche degli investimenti; infine, è stata suggerita l’eliminazione dei casi di preferenza per i gestori uscenti o per l’anzianità acquisita.

    L’Autorità ha rilevato come un regime concessorio maggiormente coerente con i principi della concorrenza e volto a valorizzare i limitati spazi per il confronto competitivo sarebbe estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione delle infrastrutture e un’offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza; non ultimo, potrebbe contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita.

    Nonostante quanto segnalato, nel corso del 2019 e del 2020 vi sono stati numerosi interventi che, anziché ampliare le opportunità di ingresso di nuovi operatori, hanno mantenuto ingessata la struttura di molti mercati, anche prorogando la durata delle relative concessioni. In più di un’occasione, la proroga automatica e ingiustificatamente lunga delle concessioni è stata motivata dall’impatto sociale che gli affidamenti competitivi avrebbero comportato. Una lettura che, tuttavia, sottostima largamente i costi sopportati dai soggetti esclusi e le implicazioni per la competitività.

    Seppure, in una fase emergenziale come quella attuale, possa ritenersi giustificabile il ricorso a meccanismi di affidamento più rapidi e snelli, l’assenza di adeguate procedure competitive per la selezione del miglior offerente difficilmente potrebbe consentire di individuare operatori economici in grado di competere efficacemente sul mercato e di offrire il servizio qualitativamente migliore.


    Articolo 3

    (Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)


    L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. 2.0.1000), proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell’occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data.

    Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che continuano ad avere efficacia fino alla data del 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, le concessioni demaniali e i rapporti di gestione (v. infra), se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi, disposti anche ai sensi della legge n. 145 del 2018 e del decreto-legge n. 104 del 2020.


    Come si ricorderà, la questione del regime normativo cui è sottoposto il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce, sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In particolare, il tema era l’eventuale sussistenza di profili di contrasto della legge nazionale (in particolare l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, che dispone la proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali in essere) con norme dell’Unione europea direttamente applicabili e, segnatamente, con il contenuto precettivo dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein).

    Come già affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del

    14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 (richiamate anche dalle recentissime sentenze pronunciate dalla VII Sezione sul tema - per tutte, si veda la sentenza n. 3899 del 17 maggio 2022), ha ribadito che «il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere».

    Nel demandare alla lettura delle sentenze ogni approfondimento sul tema, si ricorda che, in quella sede, l’Adunanza Plenaria concluse nel senso che «l’incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna». Pertanto, scaduto tale termine, le concessioni devono


    considerarsi prive di effetto, così come eventuali proroghe legislative del termine così individuato devono considerarsi elusive e in contrasto con il diritto unionale. L’Adunanza plenaria, tuttavia - nella consapevolezza dell’impatto, anche sociale ed economico, che avrebbe avuto l’immediata non applicazione della normativa interna -, ritenne di modulare gli effetti temporali della propria decisione, individuando precisamente la data del 31 dicembre 2023 quale termine congruo per consentire l’adeguamento degli operatori e dell’ordinamento interno.

    Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alle schede del dossier relativo all’articolo 1, commi 675-685, della legge n. 145 del 2018 (v. infra), pagg. 828 e ss., nonché al tema di approfondimento sul regime concessorio e dei canoni, disponibile al seguente link.

    Quanto ai provvedimenti legislativi richiamati nel testo della disposizione, il primo riferimento è all’articolo 1, commi da 675 a 685, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019, al cui dossier si rinvia), ed alla proroga, ivi prevista per le concessioni in essere, di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, fino al 31 dicembre 2033.

    Con l’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto agosto, al cui dossier si rinvia) veniva sostanzialmente confermata la proroga già disposta con la legge n. 145 del 2018 per le concessioni demaniali, contestualmente estendendola anche:


Ai sensi del comma 2, l’ente concedente individua, con proprio atto, le concessioni e i rapporti, tra quelli di cui al comma 1, affidati o rinnovati mediante procedura selettiva caratterizzata da adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

Tali concessioni e rapporti, pertanto, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.


Il comma 3 prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilito al comma 1.

Infatti, è stabilito che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo:

stessa,

l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.


Fino a tale data, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del Codice della navigazione (r.d. n. 327 del 1942).


La disposizione appena richiamata disciplina le ipotesi di abusiva occupazione di spazio demaniale e di inosservanza di limiti alla proprietà privata, stabilendo che è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque:

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, la disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila, in tal caso potendosi anche procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo.


Ai sensi del comma 4, il Ministro IMS è tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione.

Il medesimo Ministro trasmette, altresì, alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.


Infine, il comma 5 reca l’abrogazione espressa delle seguenti disposizioni (v.

supra), dal contenuto incompatibile con la presente normativa:

  1. i commi da 675 a 683 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

  2. il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020;

  3. il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020.


Articolo 4

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

L’articolo 4, inserito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura.


Il comma 1 prevede in particolare che l'adozione dei decreti legislativi abbia luogo su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La finalità è quella di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

  1. determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

  2. affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

  3. in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo in esame, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico- ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;


  4. definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

  5. definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

    1. individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

    2. previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;


      Il comma 1 di tale articolo 46-bis ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

      Il comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione della relativa disciplina di attuazione.


    3. previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

    4. adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

    5. valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario: 5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

    6. previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli


      obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE;


      In base a tale disposizione, fatti salvi il paragrafo 1 della stessa e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.


    7. previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;


  6. definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

  7. introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

  8. definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

  9. definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

  1. definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico- ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

  2. revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dall'articolo in esame;

  3. adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo in esame.


Il comma 3 prevede che i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 prevede che i decreti legislativi sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (il richiamo a tale intesa sembrerebbe costituire una ripetizione di quanto già espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo qui in commento) e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il comma 5 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.


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Segnalazione 1730 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviata il 22 marzo 2021 (Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021)

Nel paragrafo Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, pp. 27-29, si ricorda innanzi tutto che l’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ha disposto la proroga di quindici anni (sino al 31 dicembre 2033) delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative.

L’Autorità ha più volte sottolineato che la proroga delle concessioni in esame viola i principi della concorrenza nella misura in cui impedisce il confronto competitivo per il mercato, che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Le proroghe, dunque, impediscono di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure competitive.

All’uopo, si osserva che l’affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consente la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all’articolo 1, comma 675, della legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese. Peraltro, è evidente che l’incentivo all’innovazione e, quindi, alla valorizzazione del bene, è particolarmente ridotto in capo ai concessionari che beneficiano di lunghe e ripetute proroghe ex lege, rispetto a coloro che, interessati a fare il loro ingresso nel settore, puntano all’affidamento della concessione in sede di procedura competitiva. Infatti, ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942) l’amministrazione concedente affida la concessione al soggetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.

Pertanto, in un mercato in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive, esiste un’esclusiva o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l’affidamento delle concessioni deve avvenire mediante procedure trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario.

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L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti.

In conclusione, la proroga del termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa si pone in contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con l’articolo12 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Servizi).

Tale principio è stato, da ultimo, ribadito dal TAR Toscana con sentenza n. 363 dell’8 marzo 2021 che, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, ha espressamente affermato che “la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento””, posto che “le spiagge sono beni naturali il cui numero è ontologicamente limitato, in ragione della scarsità delle risorse naturali”. Peraltro, la proroga ex lege delle concessioni è illegittima anche ai sensi dell’articolo 49 TFUE, nella misura in cui comporta una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento delle imprese con sede in un altro Stato membro, in relazione ad un bene che, posta la sua valenza economica e turistica, è di evidente interesse transfrontaliero. Pertanto, il rilascio delle concessioni “è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità”.

Ciò posto, va rilevato che il ricorso ingiustificato a proroghe ex lege di lunga durata, unitamente alla possibilità di un generalizzato ricorso alle sub-concessioni ex articolo 45- bis del Codice della Navigazione e alla ridotta misura dei canoni determinati secondo i criteri previsti dall’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è causa anche di un evidente danno per le finanze pubbliche.

All’uopo, [si deve] innanzitutto osservare che, nel 2019, su un totale di 29.689 concessioni demaniali marittime (aventi qualunque finalità), ben 21.581 erano soggette ad un canone inferiore ad euro 2.500. Per lo stesso anno, l’ammontare complessivo dei canoni concessori è stato pari a 115 milioni di euro.

Quanto alle sub-concessioni, l’articolo 45-bis del Codice della Navigazione consente al concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione (o di attività secondarie nell’ambito della concessione stessa). L’attuale formulazione della norma è il risultato della modifica disposta dall’articolo 10, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 18, che ha soppresso le parole “in casi eccezionali e per periodi determinati”, rendendo possibile il ricorso alla sub-concessione in via generalizzata e senza limiti temporali.

Fatte tali necessarie premesse, va evidenziato come le proroghe ex lege delle concessioni, disposte in via generalizzata e per lunghi periodi di tempo, consentono ai concessionari di ricavarne ingiustificate rendite di posizione. Invero, a causa del ridotto canone che essi versano all’amministrazione concedente, lo stesso avrà la possibilità di ricavare, tramite la sub-concessione, un prezzo più elevato rispetto al canone concessorio, che rifletterà il reale valore economico e l’effettiva valenza turistica del bene.

Ciò posto, è auspicabile una modifica legislativa che, in relazione alle sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, consenta alle amministrazioni concedenti di sfruttare appieno il reale valore del bene demaniale oggetto di concessione. In tal senso, sarebbe opportuno che anche la misura dei canoni concessori formi oggetto


della procedura competitiva per la selezione dei concessionari, in modo tale che, all’esito, essa rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento.

È, inoltre, in ogni caso auspicabile che l’articolo 45-bis del Codice della Navigazione venga riformato nel senso di reintrodurre i vincoli alla sub-concessione soppressi con la riforma del 2001.

Si propone di:

  1. abrogare l’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e adottare in tempi brevi una nuova normativa che preveda l’immediata selezione dei concessionari in base a principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità;

  2. in relazione alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, affidare anche la determinazione dei canoni concessori alla procedura competitiva per la selezione dei concessionari;

  3. modificare comunque l’articolo 45-bis del R.D. n. 327/1942 (Codice della navigazione), reintroducendo le parole “in casi eccezionali e per periodi determinati”, soppresse dalla legge 16 marzo 2001 n. 18.

Si veda anche, da ultimo, l'AS1801 del 16 novembre 2021, Regione Calabria -

proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.


A sua volta, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, è intervenuta sulla questione dei rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime.

In tali pronunce, l'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.


    L’art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, prevede che, fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della L. n. 145/2018, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le predette disposizioni non si applicano


    quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

    L’articolo 49 del TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

    L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE prevede, al paragrafo 1, che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

    Il § 2 prevede che, in tali casi, l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

    In base al § 3, fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.


  2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset [sic], senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

  3. Le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel


frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. Tale proroga ha le finalità di:


Si ricorda in proposito che l’art. 22 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) ha dettato alcune misure comuni alle citate autorità, in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa.


La proposta introduce una fase preliminare nella selezione delle candidature a componente di ciascuna authority, con la finalità, sottolineata nella relazione illustrativa, di rafforzarne l’expertise e l’indipendenza. Tale fase comune si innesta nelle diverse procedure di nomina delle singole autorità indipendenti riepilogate nella tabella in calce alla scheda di lettura, alla quale si rinvia.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce che ciascun soggetto competente per la nomina delle richiamate autorità istituisce una Commissione tecnica per la selezione delle candidature a presidente e componente delle authorities.

Ai sensi del comma 2 tale Commissione si compone di cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale “nei settori di rispettiva competenza”, nel rispetto del principio della parità di genere.

Il comma 5 specifica altresì che la partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito e che ai membri non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.


Quanto all’ambito di applicazione della fase preliminare che si intende introdurre, l’articolo in esame reca, al comma 1, una clausola di salvaguardia nei confronti delle Camere del Parlamento, nonché dei loro Presidenti, stabilendo che essi provvedono, nell’ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.


In proposito si ricorda che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono titolari del potere di nomina di tutti i componenti dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza (Agcm) e della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

A loro volta, le Assemblee di Camera e Senato sono competenti alla nomina di 4 commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei 4 componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (in entrambi i casi due componenti per ciascun ramo del Parlamento).

Si ricorda infine che per tutte le altre Autorità di nomina governativa, è prevista l’espressione di un parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Al fine di individuare un iter più aperto e trasparente per la nomina dei vertici delle autorità indipendenti, a partire dal 2018 le Camere hanno strutturato una nuova procedura per le nomine di propria competenza, basata sull’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per le nomine a componente di autorità, da inviare con tutta la documentazione necessaria ai titolari del potere di nomina. Questa procedura è stata attivata dapprima per la nomina del Presidente dell’Agcm e, successivamente, per la nomina dei membri di Agcm, Garante privacy e Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero.


Il comma 3 assegna alla Commissione tecnica il compito di:

della parità di genere. A tal fine, la Commissione può procedere ad audizioni dei candidati.


In base al vigente quadro normativo, solo in due casi (ANAC e Autorità di regolazione dei trasporti) le leggi istitutive richiamano esplicitamente il rispetto dell’equilibrio di genere nella scelta dei componenti dell’Autorità. Attualmente, sul totale dei componenti delle Autorità, 9 sono donne (24%); nessuna delle Autorità elencate nell’art. 22 del D.L. 90/2014 è al momento presieduta da una donna.


Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l’istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al primo periodo deve avvenire con congruo anticipo.


Come esplicitato al comma 4 i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa dalla Commissione. Inoltre la stessa disposizione specifica che restano ferme le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna Autorità (per le quali, si rinvia, infra, alla tabella di riepilogo).

Da ultimo, il comma 6, con una disposizione di salvaguardia, chiarisce che la nuova normativa non incide sui mandati in corso, stabilendo che i presidenti e i componenti delle Autorità che risultano in carica alla data di entrata in vigore della legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.




Autorità


Modalità di nomina


Requisiti

Autorità garante della Il presidente e i due membri sono nominati con Il presidente è scelto tra persone concorrenza e del determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della di notoria indipendenza che mercato (AGCM) Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano ricoperto incarichi

istituzionali di grande

articolo 10, co. 2 e 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287 responsabilità e rilievo. I membri

3 membri sono scelti tra persone di notoria

indipendenza da individuarsi tra

7 anni (non confermabili) magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e

riconosciuta professionalità.



Autorità


Modalità di nomina


Requisiti

Commissione nazionale Il Presidente e i quattro membri sono nominati con Il presidente e i membri sono per le società e la borsa d.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei scelti tra persone di specifica e (CONSOB) ministri, previa deliberazione del Consiglio e previo comprovata competenza ed parere delle Commissioni parlamentari competenti per esperienza e di indiscussa

materia moralità e indipendenza.

5 membri

articolo 1, co. 3, D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv, L.

7 anni (non confermabili) 216/1974)

articolo 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (conv. L. 31 /2008)

Autorità di regolazione I componenti sono nominati, nel rispetto dell'equilibrio I componenti sono scelti tra dei trasporti di genere, con d.P.R., previa deliberazione del persone di indiscussa moralità e (ART) Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro indipendenza e di comprovata competente e con il parere favorevole di almeno due professionalità e competenza nei

terzi dei componenti delle competenti Commissioni settori in cui opera l'Autorità.

3 membri parlamentari


7 anni (non confermabili) articolo 37, co. 1-bis e 1-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n.

201 (conv. L. 214/2011)

Autorità di regolazione I componenti sono nominati con d.P.R., previa I componenti sono scelti fra per energia, reti e deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta persone dotate di alta e ambiente (ARERA) del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il riconosciuta professionalità e

Ministro dell'ambiente e con il parere favorevole di competenza nel settore. almeno due terzi dei componenti delle competenti

5 membri Commissioni parlamentari Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone

7 anni (non confermabili) designate.


articolo 2, co. 7 e 8, L. 14 novembre 1995, n. 481

articolo 1, co. 528, L. 27 dicembre 2017, n. 205

Autorità per le garanzie Il Presidente è nominato con d.P.R. su proposta del I componenti sono scelti fra nelle comunicazioni Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il persone dotate di alta e (AGCOM) Ministro dello sviluppo economico e previo parere riconosciuta professionalità e

delle competenti Commissioni parlamentari a competenza nel settore. maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Senato

5 membri della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due Commissari ciascuno, i quali vengono nominati

7 anni (non confermabili con d.P.R.


articolo 1, comma 3, L. 31 luglio 1997, n. 249 articolo 2, comma 7, legge n. 481/1995



Autorità


Modalità di nomina


Requisiti

Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante)


4 membri


7 anni (non confermabili)

I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.


articolo 153, comma 1, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196


Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)


  1. membri


  2. anni (non confermabili)

Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.


articolo 13, co. 3, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

I componenti sono scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei

all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni

dell'Autorità.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)


3 membri

I componenti sono nominati con d.P.R. che segue a una deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

I componenti sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e

indipendenza.

7 anni (non confermabili)

articolo 18, co. 3, D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252




Autorità


Modalità di nomina


Requisiti

Commissione di I componenti sono nominati con d.P.R. su designazione I componenti sono scelti tra garanzia per il diritto di dei Presidenti della Camera dei deputati e del esperti in materia di diritto sciopero nei servizi Senato della Repubblica. I componenti eleggono nel costituzionale, di diritto del pubblici essenziali loro ambito un presidente. lavoro e di relazioni industriali.


articolo 12, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146

  1. membri


  2. anni (non confermabili)



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Le modalità di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti, sulla base delle singole norme istitutive, sono tra loro differenti.

In alcuni casi, la nomina è rimessa ai Presidenti delle Camere. Ad esempio, sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM. Sono designati dai Presidenti delle Assemblee parlamentari e nominati con decreto del Presidente della Repubblica i componenti della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero – CGS.

In altri casi è prevista l’elezione da parte dei due rami del Parlamento (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCom), anche utilizzando il sistema del voto limitato (Garante per la protezione dei dati personali).

Vi sono poi altre modalità di nomina per le quali la scelta dei componenti è rimessa al Governo e che vedono l'intervento parlamentare limitato al parere delle Commissioni competenti: è il caso del presidente dell’AGCom (su cui però è previsto il parere parlamentare a maggioranza qualificata) e dei membri della Consob, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio stesso, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri competenti, sentite le commissioni parlamentari competenti.

È più forte il coinvolgimento del Parlamento nelle ipotesi (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Autorità dei trasporti e Presidente dell’AGCom) in cui la nomina è vincolata al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata (in genere, pari ai due terzi dei componenti).


Per quanto riguarda le autorità di più recente istituzione, l'Autorità dei trasporti è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi con maggioranza dei due terzi.

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L'Autorità nazionale anticorruzione è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale (si cfr. art. 13, co. 3, D.lgs. n. 150/2009, come modificato da art. 5, co. 5, D.L. 101/2013). Il presidente non è scelto tra i componenti della Commissione, ma direttamente individuato in sede di nomina.

Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il potere di proposta per la nomina con d.P.R. dei componenti viene differenziato: infatti, il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del solo Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.


Nell'ambito di un’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera dei deputati sulle autorità indipendenti (nella XVI legislatura) il tema dei criteri di nomina è stato ampiamente affrontato in quanto le garanzie che assistono tali processi condizionano l'indipendenza delle autorità stesse. In merito, è affiorata da più parti l’esigenza di individuare un criterio unico di nomina dei componenti, con la finalità di rafforzare i caratteri di autonomia e indipendenza.

In sede di indagine c'è stata larga condivisione del fatto che costituisca un buon presidio dell'indipendenza la previsione di processi di nomina degli organi di vertice delle Autorità che non affidino la scelta al solo apparato governativo, ma prevedano l'intervento di altre qualificate istituzioni o, comunque, la manifestazione di un ampio consenso parlamentare.

Nell'individuare possibili soluzioni unitarie, sono stati sottolineati i vantaggi della procedura di nomina adottata per le autorità di ultima generazione (ARERA, Presidente AGCom, ANAC), che, prevedendo il parere vincolante delle commissioni parlamentari a maggioranza qualificata, accentua i controlli in sede parlamentare e promuove la ricerca di soluzioni condivise tra maggioranza e opposizioni.

Articolo 36

(Clausola di salvaguardia)


L'articolo in epigrafe, introdotto in sede referente, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.


La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"78.


La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata



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78 Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".


Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.