Schema di decreto ministeriale sulle agevolazioni alle imprese energivore 21 settembre 2021 |
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativi |
La legge europea del 2017L'articolo 19, comma 2 della legge europea 2017 (legge n. 167/2017) ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico fossero:
|
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-202La normativa nazionale a favore delle imprese energivore deve conformarsi alla richiamata Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ("Linee Guida", Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01) e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017 con la quale la Commissione ha approvato il piano italiano di aggiustamento alla disciplina europea delle misure a favore degli energivori presentato dal Governo. La Decisione della Commissione stabilisce, fra l'altro, che possono essere riconosciute agevolazioni - sotto forma di sconti - a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Gli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili rientrano nella componente tariffaria Asos (per leggibilità, di seguito ASOS) della bolletta elettrica, in cui – in sintesi – rientrano i seguenti elementi:
La componente ASOS viene ulteriormente ripartita in sede di calcolo secondo il sistema della cosiddetta trinomia, essendo distinta in base all'energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno). La componente in esame – infine - pesa in modo differenziato tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri utenti. Sono eleggibili alle agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida e nei settori dell'allegato 5 (si tratta di settori manifatturieri e minerari) che hanno un'intensità elettrica (electro intensity index, vedi più avanti) calcolata rispetto al VAL (vedi più avanti) non inferiore al 20%; la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL, in applicazione della cd. "grandfathering clause" (paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee); il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh. Secondo la Relazione annuale dell'ARERA, risultano nel 2020 10.205 imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). In termini di energia, la medesima Relazione riporta che l'energia complessivamente agevolata nel 2020 è pari rispettivamente a poco più di 52 TWh, per un totale di 9.687 punti di prelievo (di cui oltre 3.750 in bassa tensione, con incidenza trascurabile sui volumi di energia agevolata, che è ripartita circa a metà tra media e alta tensione. I dati riportati nella parte discorsiva sono leggermente inferiori a quelli riportati in Tabella, che deve ritenersi più aggiornata). |
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017Per attuare l'articolo 19, comma 2 della legge europea 2017 e i suoi presupposti europei è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, cui l'ARERA ha dato attuazione con la deliberazione 921/2017/R/eel. In particolare, il decreto ha considerato imprese energivore non più quelle con il massimo livello di energia consumata, ma ha introdotto il rapporto tra incidenza del costo energetico (sulla base di valori individuati annualmente dell'ARERA, al fine di non premiare l'inefficienza di imprese, che in ipotesi sostengono costi ingiustificatamente superiori a quelli medi) e valore aggiunto lordo (VAL), calcolato come valore medio triennale, al fine di estendere le agevolazioni anche ad aziende di dimensioni più piccole.
Come previsto dalla normativa europea, sono ammesse alle agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida e nei settori dell'allegato 5 (si tratta di due elenchi relativi ai settori manifatturieri e minerari). Le imprese dell'allegato 5 devono avere un'intensità elettrica calcolata rispetto al VAL non inferiore al 20%. Il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh.
I livelli di contribuzione La disciplina delle agevolazioni è distinta tra le aziende con un consumo di energia più rilevante, che rientrano nella cosiddetta "clausola VAL" e le aziende che pur rientrando nel novero di quelle agevolabili non raggiungono un pari livello di intensità elettrica (rapportato al valore della produzione). Il secondo gruppo rientra nella cosiddetta classe FAT (fatturato). La Relazione annuale dell'ARERA riporta che le imprese che si avvalgono della cosiddetta clausola VAL beneficiano del 78% circa del volume economico di agevolazione, mentre le rimanenti imprese in classe FAT pesano per circa il 22% del volume di agevolazioni. Le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un un'intensità elettrica maggiore o uguale al 20% hanno diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da seguente tabella.
Alle imprese che si possono avvalere della "clausola VAL" si applica un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale rispetto al proprio risultato aziendale.
Come anticipato, le altre imprese - in sostanza quelle con un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% (oltre alle imprese ricomprese negli elenchi del 2013 e 2014 della Cassa per i servizi energetici e ambientali "CSEA") - rientrano nella classe FAT e a loro si applica un livello di contribuzione in funzione dell'intensità elettrica su fatturato, come indicato nella tabella che segue.
Anche per queste imprese il contributo è proporzionale rispetto al fatturato.
Nella figura che segue, sono riportati i clienti energivori, come riportati nella Relazione annuale per il 2020 dell'ARERA. Si fa presente che nel 2020 gli oneri di sistema connessi alle agevolazioni per le imprese energivore sono stati pari a 1.661,65 milioni di euro su un totale di 10.127 milioni di euro (16,41%). Tale importo (1.661,65 milioni di euro) grava per 428,53 milioni di euro sulle utenze domestiche (che ammontano a circa 29,5 milioni) e per 1.233,13 milioni di euro sulle utenze non domestiche non ammesse alle agevolazioni.
Tornando agli elementi contenuti nel decreto del dicembre 2017, si rileva che il VAL viene definito al Punto 190 della ricordata Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ed è costituito dalla differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive per l'acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. Rappresenta pertanto il valore che i fattori produttivi utilizzati dall'impresa, capitale e lavoro, hanno ‘aggiunto' agli input acquistati dall'esterno, in modo da ottenere una data produzione (Economic Value Added, EVA). Le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo per un'impresa sono previste nell'allegato 4 delle citate Linee guida. Ai sensi dei punti (1) e (2) di tale Allegato, per valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. È utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati. Possono pertanto accedere alle agevolazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le imprese che hanno un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
|
La facoltà di approvare una disciplina temporanea post COVIDA seguito dell'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, come rileva la relazione illustrativa, si è registrato un forte calo dei prezzi dell'energia elettrica. La Commissione europea ha pertanto da un lato avviato un processo di revisione delle Linee guida, provvedendo nel frattempo - con la Comunicazione C(2020)4355 del 2 luglio 2020 - a prorogare fino al 31 dicembre 2021 le suddette Linee guida, consentendo, tra l'altro, di calcolare l'intensità elettrica delle imprese tenendo conto della media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (VAL) calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre (in modo da poter escludere eventuali effetti paradossali relativi al 2020), ovviamente a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari. Il calo dei prezzi dell'energia elettrica potrebbe pertanto comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, perderebbero incolpevolmente il diritto alle agevolazioni per gli energivori. |
ContenutoLo schema di decreto è costituito da due articoli, di cui il secondo relativo alle disposizioni finali, che ne prevedono l'entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica (con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
L'articolo 1, pertanto, introduce un regime temporaneo legato alle condizioni imprevedibili appena descritte che sono seguite all'emergenza sanitaria. Si tratta di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del 21 dicembre 2017, in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE, come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché del consumo medio di energia elettrica, nel caso in cui il periodo di riferimento triennale ricomprende un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-19.
Pertanto, il VAL (articolo 2, comma l, lett. e) del decreto), il consumo (articolo 5, comma l, lett. c) del decreto) e il fatturato (articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto) sono presi in considerazione ricorrendo alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa (articolo 3, comma l, del decreto), ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh l'anno, viene parimenti assunto con riferimento alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei. dati dell'annualità 2020.
Ai fini del calcolo del livello di contribuzione (articolo 4, comma l, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017), è analogamente utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Si tratta degli oneri di sistema per il finanziamento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per le imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020, vengono utilizzati questi ultimi.
Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica (articolo 5, comma l, lett. a)) utilizzato per calcolare l'intensità elettrica è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019 e non all'anno precedente. Si tratta del parametro utilizzato per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.
|