Modalità e criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia 9 dicembre 2020 |
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico| |
Presupposti normativiLo schema di decreto, A.G.231, è adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 60-bis della Legge annuale sulla concorrenza, L. n. 124/2017. Il provvedimento reca misure volte a disciplinare i criteri e le modalità di funzionamento del servizio a tutele graduali gestito dall'ARERA. Il servizio appena citato ha il compito di individuare un operatore per la fornitura di energia elettrica a favore delle piccole imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, non hanno stipulato un contratto sul mercato libero. Lo schema di decreto disciplina altresì l'avvio di campagne informative destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte a incrementare la loro consapevolezza circa il mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica, nonché reca disposizioni per il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori. Nel rimettere più diffusamente al paragrafo successivo i contenuti analitici del provvedimento, se ne ricordano in questa sede i seguenti presupposti normativi. La legge annuale sulla concorrenza, legge n. 124/2017 - articolo 1, commi 59-60-bis - come modificata e integrata da ultimo dall'articolo 12, comma 3 del D.L.n. 162/2019 (L. n. 8/2020) dispone la seguente scansione temporale per il passaggio dei clienti al mercato libero dell'energia:
Per micro imprese si intendono quelle con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Il medesimo comma dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotti disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. All'ARERA è altresì demandato di stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla normativa europea in materia, contenuta nella Direttiva 2019/944/UE (art. 1, comma 60). In attuazione di tale disposizione, l'ARERA ha già adottato il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 (denominato DCO), che illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il DCO, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede:
In relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni (il 30 maggio 2020), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis); il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce altresì le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità) (art. 1 comma 81). Le tempistiche e le modalità per il superamento del servizio di maggior tutela sono state così rideterminate dal D.L. n. 162/2019, all'indomani delle segnalazioni dell'ARERA e dell'AGCM (AGCM segnalazione del e 6 febbraio 2020 e ARERA, segnalazione 9 dicembre 2019 e 28 gennaio 2020). Le Segnalazioni hanno, da un lato, rilevato l'opportunità di seguire e condurre a termine il processo di liberalizzazione, senza più procedere ad ulteriori proroghe, in conformità con il dettato della direttiva UE 2019/944, e dall'altro, hanno evidenziato come, anche lo scorso anno, il servizio di tutela si sia confermato come la modalità mediamente prevalente di approvvigionamento per i clienti domestici di energia elettrica e di gas naturale (cfr. box, infra). Va evidenziato che lo schema in esame reca misure volte a disciplinare i criteri e modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021 delle piccole imprese, esplicitamente rimandando ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica delle microimprese e dei clienti domestici, in considerazione per essi della diversa decorrenza di cessazione del mercato tutelato del 1° gennaio 2022. Sullo schema di decreto, nel testo trasmesso il 13 novembre u.s. dal MISE, l'ARERA ha espresso il proprio parere (Atto 497/2020/I/EEL) il 24 novembre 2020 e l'AGCM ha reso parere, trasmesso in data 27 novembre 2020. Entrambi i pareri sono allegati all'Atto.
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ContenutoL'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento, il quale, ai sensi dell'articolo 60-bis della legge n. 124/2017, individua:
Ai fini di cui sopra, lo schema di decreto reca norme concernenti:
Si demanda ad un successivo decreto l'individuazione delle modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese - dunque, le micro imprese - non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici (comma 1). L'articolo 2 contiene norme per la promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia, dando in questo senso uno specifico compito al MISE ma anche rafforzando il ruolo ed il peso di campagne già esistenti, a carico di altri enti. La relazione illustrativa ricorda che la promozione di un ruolo attivo dei consumatori rientra nell'ottica comunitaria, che si prefigge di migliorare anche per questa via il mercato interno dell'energia e la transizione energetica. In particolare, possono risultare efficaci le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica. · Nello specifico, al MISE, in coordinamento con ARERA, è demandato, con il comma 1, il compito di avviare campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle micro e piccole imprese e ai clienti domestici, finalizzate ad incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti. Il comma 2 si occupa delle campagne informative di GSE ed ENEA, che propongono - entro il 31 gennaio - al MISE progetti destinati alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici. Si ricorda che il decreto legislativo 4 luglio 2020, n.73, prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle diagnosi. Lo stesso decreto legislativo prevede la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO2 nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030. Come si può vedere, vengono in questo caso trattate insieme le scadenze del 2021 e del 2022, anche se l'articolo 1 prevede un nuovo decreto per micro imprese e utenze domestiche. Peraltro, lo stesso decreto legislativo n. 73 del 2020 si riferisce alle piccole e medie imprese, per cui utilizzare quei fondi anche per micro imprese e utenze domestiche potrebbe dare luogo ad una situazione di conflitto tra la norma secondaria in esame e quella primaria richiamata. Il comma 3 prevede campagne informative destinate alle piccole imprese da parte dell'ARERA, tenuta a evidenziare gli aspetti relativi alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai diritti degli utenti (in questo caso specifico, le piccole imprese). Ai sensi del comma 4, l'ARERA, - a valere sulle disponibilità del Fondo alimentato dagli introiti delle proprie sanzioni - aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1 gennaio 2022, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori. Nel parere dell'ARERA allegato allo schema di decreto si fa riferimento alla deliberazione del 16 novembre 2017 751/2017/E/com, relativa ad un progetto, denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela disposta dalla legge 124/17, alle garanzie e agli strumenti di promozione e tutela disponibili ai consumatori. Il progetto è stato approvato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 21 dicembre 2017
Il comma 5 consente al MISE e all'ARERA, per le attività divulgative esposte, di avvalersi del supporto della società Acquirente Unico S.p.a. L'intervento di Acquirente unico s.p.a. è rafforzato dal comma 6, in base al quale per verificare l'efficacia delle azioni volte a promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare eventuali ulteriori azioni in vista della scadenza del 1° gennaio 2022, l'ARERA effettua un apposito monitoraggio, per l'appunto anche avvalendosi dell'Acquirente Unico. Il rapporto ha cadenza semestrale e sarà presisposto nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti. Il rapporto analizza l'evoluzione del comportamento dei clienti finali, i cambi di fornitore, l'andamento dei prezzi, la trasparenza e la pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte.
Acquirente Unico è la società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (a sua volta interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze), costituita dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai consumatori domestici e alle piccole imprese che non sono ancora passati al mercato libero. Dal 2009 le attività di Acquirente unico (AU) a beneficio del corretto funzionamento dei mercati energetici si sono progressivamente ampliate con l'operatività dello
Sportello per il consumatore energia e ambiente e del
Sistema informativo integrato. Acquirente unico, inoltre, gestisce il
Portale consumi e il
Portale offerte strumenti nati per informare il consumatore su quanto e come consuma e per aiutare nella scelta dell'offerta di luce e gas più adatta alle esigenze. Infine con l'Organismo centrale di stoccaggio italiano è stata attribuita alla società la gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi.
Con riferimento alle campagne informative di cui all'articolo 2, l'ARERA, nel parere allegato allo schema di decreto, segnala che occorrerebbe "individuare con chiarezza ed univocità i meccanismi di coordinamento tra i soggetti incaricati delle diverse iniziative di comunicazione indicate dall'articolo 2 dello schema di decreto, in modo da garantire uniformità di messaggio e coordinamento nelle tempistiche". Per quanto riguarda le campagne informative di cui ai commi 1 e 3, l'ARERA osserva che andrebbe chiarito con quali risorse economiche esse possano essere realizzate, mentre con riferimento alle risorse del fondo costituito dai proventi delle sanzioni irrogate, che finanzia i progetti di cui al comma 4, ARERA rimarca che si tratta di risorse non programmabili. Per quanto riguarda prevedere che il rapporto di cui al comma 6, ARERA chiede di chiarire che essa si può avvalere delle informazioni provenienti dal SII integrate, qualora necessario, da quelle degli operatori e che tale rapporto sia predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022.
A sua volta, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel parere anch'esso allegato allo schema di decreto, dichiara di condividere l'utilità delle campagne informative, auspicando anzi che sia espressamente stabilito "lo svolgimento di campagne a mezzo stampa e televisivo, nonché informative dirette agli utenti interessati che utilizzino i sistemi di comunicazioni mobile e internet, dettagliandone altresì la ricorrenza e la frequenza nel tempo". L'articolo 3 contiene una disciplina provvisoria per le piccole imprese dal 1° gennaio 2021 fino alla stipula di un contratto sul mercato libero. In particolare, fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, interviene un servizio a tutele graduali disciplinato dall'ARERA. L'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico Spa, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori e evitando la concentrazione dell'offerta. A tal fine la norma prevede l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti equilibrato. La gara deve poi rispettare una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. La soglia massima si applica sull'intero territorio nazionale nel caso di società appartenenti allo stesso gruppo. Il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte ha una durata non superiore a tre anni. Nella disciplina fissata dall'ARERA devono essere inseriti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali. Poiché il rischio legato alle modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali e non sui clienti domestici. Nel servizio a tutele graduali sono previste garanzie a copertura di un eventuale mancato o irregolare assolvimento del servizio. Fino all'espletamento delle procedure concorsuali, per le quali è fissato un termine al 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del servizio non oltre il 1° luglio 2021. Si ricorda che l'ARERA, con il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 (denominato DCO), oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, ha definito i criteri per la definizione del servizio a tutele graduali. In particolare, il documento prevede un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela, e l'assegnazione a regime non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021. L'ARERA è tenuta ad elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio e un rapporto periodico sull'attuazione del servizio a tutele graduali. Solo per il primo dei due rapporti la norma prevede la successiva trasmissione al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti. Nel parere allegato allo schema di decreto, ARERA, con riferimento all'articolo 3, chiede:
Anche su questo articolo si è espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel parere allegato allo schema di decreto. L'Autorità ritiene che il ricorso allo strumento del sistema a tutela graduali (STG) debba essere temporaneo e debba assicurare una effettiva transizione al mercato. L'Autorità esprime dunque apprezzamento per l'adozione di un meccanismo di concorrenza per il mercato ai fini della scelta del fornitore del servizio STG. L'Autorità quindi condivide che gli affidatari del servizio siano individuati attraverso procedure concorsuali ripartite su più lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti, con la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabile ad un medesimo gruppo societario, calcolato su base nazionale. L'Autorità chiede di privilegiare un criterio di omogeneità dei lotti (non basato sul criterio territoriale (che porterebbe ad un vantaggio competitivo per le società già fornitrici del servizio di maggior tutela) e di individuare un tetto antitrust auspicabilmente non superiore al 35% dei lotti messi a gara, al fine di consentire di distribuire su più soggetti la fornitura del servizio ai clienti del precedente mercato tutelato, conducendo quindi ad una struttura meno concentrata e più concorrenziale del mercato. Da ultimo, per evitare che continui a permanere, anche dopo il triennio del STG, un doppio regime di fornitura del servizio che non appare in linea con gli obiettivi di piena liberalizzazione del mercato elettrico, l'Autorità chiede l'introduzione di un sistema di informazione agli utenti che già nel corso del triennio faccia emergere "le migliori offerte di mercato disponibili sul Portale Offerte sulla base dei consumi annui effettivi del singolo cliente".
L'articolo 4 detta disposizioni transitorie e finali, precisando che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e prevedendo che gli obblighi di pubblicità legale siano assolti con pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale dell'atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. |
Relazioni e pareri allegatiSono allegati all'Atto il parere di ARERA (Atto 497/2020/I/EEL) e il parere espresso dall'AGCM, entrambi approvati il 24 novembre 2020 e pervenuti in data 27 novembre 2020. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLo schema di decreto in esame - adottato ai sensi dell'art. 1, co. 60-bis della legge n. 124/2017 - attua la normativa nazionale di recepimento della disciplina europea a tutela della concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva 2012/27/UE e Direttiva 2019/944/UE). In questi termini, non pone problemi di compatibilità con l'assetto delle competenze costituzionalmente definite, spettando allo Stato l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica (articolo 1, comma 8, n. 6 della legge quadro sull'energia, L. n. 239/2004). |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoLa legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) prevede la cessazione del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60). Il medesimo comma dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotti disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. Nel parere allegato allo schema di decreto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea che l'approvvigionamento di energia alle condizioni del sistema a tutele graduali (STG) "non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato, in considerazione del fatto che le condizioni generali del servizio e per larga parte anche le sue condizioni economiche risultano predeterminate in via regolamentare. Ne consegue che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria e sia di durata predeterminata", occorrendo "evitare che la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, in ragione della consapevolezza della natura comunque ricorrente del servizio in esame alla scadenza del primo periodo triennale, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto, ma si perpetui, invece, la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate". |