D.M. Ripartizione fondo sanzioni amministrative Antitrust 6 luglio 2020 |
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati| |
Presupposti normativiLo schema di decreto ministeriale, trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'art. 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001). L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione della spesa del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori". Il capitolo di entrata sul quale affluiscono le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità è il cap. 3592.
Per quanto concerne le
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità
Antitrust, si ricorda, in via generale, che, con la
legge 10 ottobre 1990 n. 287 (
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della
concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli artt. 101 e 102 del TFUE. La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia
intese restrittive della libertà di concorrenza,
abusi di posizione dominante e
concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'
Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti
poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.
Riguardo alle
operazioni di concentrazione, l'
art. 19 della
legge 287/90 (comma 1) prevede
sanzioni pecuniarie (verifica) la cui misura varia
in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla
tra l'1% e il 10%, nelle ipotesi:
Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede
sanzioni amministrative pecuniarie,
fino all'1% del fatturato maturato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione,
in aggiunta a quelle applicabili ai sensi del comma 1, per le imprese che si sottraggano all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
Con riferimento alle
intese
restrittive della libertà di concorrenza e all'
abuso di posizione dominante, l'
art. 15 dispone che, qualora ravvisi un'infrazione del relativo divieto, l'Autorità fissa alle imprese e agli enti interessati un termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una
sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida. E' inoltre prevista, in caso di
inottemperanza della diffida, una sanzione
fino al 10% del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 10% del fatturato; nei casi di reiterato inadempimento, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.
Si consideri poi che:
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato non ottemperino all'obbligo di comunicazione della costituzione di società separate al fine di operare in mercati diversi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 51.645 euro. Sempre in riferimento ai poteri sanzionatori dell'Antitrust, si segnalano quelli attribuiti all'Autorità in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6, co. 8, della L. 215/2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi). |
ContenutoL'Atto del Governo n. 182 , recante lo "Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'anno 2020, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori" , sottoposto a parere parlamentare, è costituito da 9 articoli e due Allegati (Allegato A e B). Lo schema individua, nel dettaglio, le iniziative pluriennali a favore dei consumatori - che si svilupperanno nel triennio 2020-2022 - a valere sulle risorse finanziare del Fondo iscritto, a bilancio dello Stato, sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
In proposito, si evidenzia che la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha previsto, per il triennio 2020-2022, relativamente a ciascuna annualità, lo stanziamento di 25 milioni di euro sul predetto capitolo 1650/MISE.
La stabilizzazione dell'importo iscritto a legge di bilancio è stata disposta ai sensi dell'articolo 23-comma 1-
bis della legge di contabilità nazionale (
L. n. 196/2009), inserito dal
D.lgs. n. 90/2016, che ha introdotto una norma specifica diretta a garantire tempestività nell'erogazione delle risorse provenienti da entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
La disposizione citata consente che, con il
provvedimento di legge di bilancio di previsione, possano essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio.L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione. Per adeguare poi gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il provvedimento di assestamento.
Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, queste, come accennato nei presupposti normativi, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592. Secondo informazioni ricevute per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato, fino alla data del 2 luglio 2020, sono affluiti al capitolo 70.502.534,69 euro. Nessuna entrata del capitolo nell'anno 2020 è stata utilizzata a copertura di provvedimenti legislativi.
Si ricorda inoltre che, a decorrere
dall'anno 2019, sono entrate in vigore le innovazioni contabili in materia di
impegni pluriennali ad esigibilità, cd. IPE, ai sensi del
D.Lgs. n. 93/2016 che, come detto, ha apportato modifiche varie alla legge di contabilità pubblica (
L. n. 196/2009).
Nel dettaglio, a partire dall'anno 2019, le amministrazioni, al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, devono tener conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili:
l'impegno di spesa deve conseguentemente essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza. Pertanto, il decreto di impegno (cfr. circolari RGS n. 34 del 2018 e n. 2 del 2019) potrà essere costituito da uno o più impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), per ogni capitolo/pg e creditore, ciascuno dei quali sarà composto da tante clausole di apertura quanti sono gli anni in cui sono previste le scadenze di pagamento dell'obbligazione. Di conseguenza, al momento della registrazione, il nuovo impegno riporterà di fatto, tre diversi esercizi:
In ciascun IPE, ogni clausola aperta per ciascuna annualità dovrà essere caratterizzata dal corrispondente esercizio di
imputazione della spesa, fermo restando che tutte le clausole relative alle diverse annualità avranno lo stesso esercizio di assunzione dell'impegno.
Il complesso delle suddette innovazioni contabili, entrate in vigore a partire dal 2019, comporta una necessità di adeguamento attuativo della diposizione di cui all'
art. 148 L. 388/2000, passando
da una programmazione annuale delle iniziative ad una programmazione pluriennale.
In proposito, si ricorda che con il
decreto ministeriale di riparto relativo allo scorso anno, D.M. 24 ottobre 2019, si è data, per la prima volta, attuazione alle innovazioni in materia di IPE, individuando iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi nel triennio 2019-2021.
Dunque, con il D.M.di riparto per il 2019 sono state strutturate, per un importo complessivo di 25 milioni di euro, iniziative a vantaggio dei consumatori per il triennio 2019-2021, con
imputazione della spesa di €
4 milioni sull'esercizio
2019, di
9 milioni sull'esercizio
2020 e di
12 milioni sull'esercizio
2021.
Da informazioni ricevute dalla Ragioneria generale dello Stato sul citato capitolo n. 1650/MISE, risulta che:
Si veda il successivo prospetto riepilogativo:
Dunque, come evienzia la relazione illustrativa allo schema di decreto ministeriale in esame,
relativamente al triennio (2020-2022), oggetto della presente programmazione, risultano disponibili sul capitolo 1650
somme per un totale di 54 milioni, di cui
16 milioni per l'anno
2020,
13 milioni per l'anno
2021 e
25 milioni per l'anno
2022.
Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'allegato A dello schema di decreto e attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema stesso sono finanziate, secondo quanto dispone l'articolo 1, nel limite dell'importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni 2020-2022, mediante le risorse finanziarie disponibili sul relativo Fondo, con imputazione di complessivi 16 milioni sull'anno 2020, di complessivi 13 milioni sull'anno 2021 e di complessivi 14 milioni sull'anno 2022.
Le iniziative sono così riassumibili: Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000 Triennio 2020-2022 in euro
Quanto alla
individuazione degli interventi, la
relazione illustrativa afferma che si è tenuto conto, in primo luogo, delle necessità emergenti a causa dell'emergenza indotta dall'epidemia da Covid-19 e delle indicazioni formulate da parte delle Commissioni parlamentari in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto di individuazione delle iniziative
ex
art. 148 della legge n. 388/2000 per l'anno 2019 (divenuto D.M. 24 ottobre 2019), in secondo luogo dei fabbisogni emersi a seguito del confronto con gli
stakeholders (innanzitutto Associazioni dei consumatori e Regioni) e l'impulso proveniente dall'Unione europea per l'attuazione della normativa, in parte nuova, come nel caso del nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti ( cfr.
Reg. 2019/1020/UE) e della normativa sulle vendite
online, in vigore a partire dal 2021 (cfr.
Direttiva n. 770/2019/UE contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e la
Direttiva n. 771/2019/UE sui contratti di vendita dei beni, riconducibili al cd. "
New deal per i consumatori" ).
La relazione richiama, infine, la necessità di un rafforzamento delle iniziative di informazione ed assistenza per rendere effettiva la tutela dei consumatori.
Come evidenzia la relazione illustrativa, l'importo assegnato dallo schema di D.M. a ciascuna azione è indicato complessivamente per il triennio, e non per ciascuna delle annualità, ad eccezione dell'articolo 2 riferito al solo 2020 per le misure straordinarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19. L'individuazione dell'importo per annualità, sempre nell'ambito del limite assegnato all'azione e nei limiti delle somme effettivamente disponibili in bilancio - afferma la relazione - avviene, alla luce delle norme di contabilità recenti e dell'esperienza effettuata con il DM 24 ottobre 2019, con riferimento alle specificità delle iniziative e degli strumenti attuativi. Tale impostazione è nuova rispetto al DM. 24 ottobre 2019, che ha dato attuazione per la prima volta alle novità della disciplina contabile degli IPE, finanziando le inizative a vantaggio dei consumatori ivi contenute, nei limiti dello stanziamento in conto competenza disponibile per il 2019 (25 milioni di euro), ripartendo lo stanziamento in questione con una imputazione di spesa in quota parte su ciascun anno del triennio 2019-2021, per ciascuna iniziativa (cfr. ricostruzione, supra). Nello schema di D.M. in esame, invece, nè l'articolo 1, nè l'allegato A dello schema, nè gli articoli da 2 a 8, riferiti alle diverse iniziative, forniscono una indicazione delle imputazioni di spesa per ciascuna annualità del triennio considerato, fatta eccezione per gli interventi straordinari per l'emergenza coronavirus. Le imputazioni di spesa sono indicate nella sola relazione illustrativa. Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo. Ciò, anche alla luce di quanto dispone l'articolo 9 comma 3 dello schema. Tale disposizione autorizza il Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti direttoriali, a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 3 a 8, sia con riguardo agli importi, nei limiti del 10 per cento, sia all'anno di imputazione degli impegni esigibili. Più in particolare, l'articolo 2, comma 1 dello schema, assegna, per l'anno 2020, alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per far fronte all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, di potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori. L'importo è ripartito fra le Regioni secondo i seguenti criteri:
Il comma 2 fa obbligo alle Regioni di comunicare preventivamente, ai fini del trasferimento, l'indicazione della destinazione delle risorse assegnate e gli estremi per l'effettuazione del trasferimento. Entro e non oltre 12 mesi dal trasferimento, le Regioni devono attestare l'avvenuto utilizzo ai sensi del presente decreto e relazionano sugli interventi realizzati. L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 13,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti, compresi gli strumenti di misura, e dei servizi, allo scopo di assicurare la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia.
Secondo la relazione illustrativa, si presume che la spesa possa gravare per quote crescenti rispetto a ciascuna annualità del triennio. In particolare si prevede, sia pure a titolo indicativo e non esaustivo, di realizzare:
Sono indicati i seguenti possibili soggetti partner per le iniziative in esame, da realizzare nel triennio 2020-2022: Corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Ministero Infrastrutture e Trasporti - Motorizzazione, ENEA, CNR, altri enti pubblici; possibili fornitori di servizi: laboratori per i controlli.
L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 1,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare il rafforzamento della tutela dei consumatori attraverso specifiche azioni nel settore dell'educazione al consumo, comprese quelle da realizzare nell'ambito del sistema di educazione scolastica, volte altresì all'educazione al consumo responsabile e sostenibile.
Secondo la relazione illustrativa, si presume che la spesa possa gravare per quote uguali su ciascuna annualità del triennio. Si prevede, in particolare la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con riguardo ai 3 pilastri delineati nell'ambito dell'attuazione delle previsioni di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica": Costituzione, Agenda 2030 e Cittadinanza digitale per realizzare:
Sono indicati i seguenti possibili soggetti partner per le iniziative in esame, da realizzare nel triennio 2020-2022 :Ministeri dell' Istruzione e dell'Università e della Ricerca, altri enti pubblici.
L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette a garantire una maggiore consapevolezza e coinvolgimento del ruolo dei consumatori attraverso specifiche azioni nel settore dell'economia circolare, della lotta allo spreco alimentare e della sostenibilità ambientale.
Secondo la relazione illustrativa,
si presume che la spesa possa gravare per quote uguali su ciascuna annualità del triennio.
In particolare, si prevede la realizzazione di iniziative riferite a:
Inoltre con riguardo alla tematica del consumo responsabile si prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione del consumatore mediante azioni di comunicazione e formazione mirate inerenti la qualità e sicurezza alimentare, la rintracciabilità di materie prime e prodotti e la dimostrazione di origine, nonché la diffusione di buone pratiche antispreco.
Sono indicati i seguenti possibili soggetti partner per le iniziative in esame, da realizzare nel triennio 2020-2022: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ISPRA, altri enti pubblici.
L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle comunicazioni digitali, dell'economia e dei mercati digitali, anche nell'ambito scolastico.
Secondo la relazione illustrativa,
si presume che la spesa possa gravare per quote progressive su ciascuna annualità del triennio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono indicate le seguenti attività che si intendono realizzare:
Sono indicati i possibili soggetti
partner: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Associazioni dei consumatori, Ministeri Istruzione e dell'Università e della Ricerca; altri enti pubblici ecc..
L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative destinate ad aumentare la consapevolezza, la conoscibilità, l'efficacia degli strumenti messi a disposizione dei cittadini consumatori attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione, per promuovere i diritti dei consumatori anche in ambito europeo European Consumer Centres network (ECC-Net - Network dei centri europei per i consumatori), per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, nonché per il supporto, monitoraggio e verifica delle iniziative comprese quelle del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU). Secondo la relazione illustrativa, si presume che la spesa possa gravare per quote progressive su ciascuna annualità del triennio. Sono indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività che si intendono realizzare:
Sono indicati i possibili soggetti partner: Enti pubblici e privati, Associazioni dei consumatori. L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori. Secondo la relazione illustrativa, si presume che la spesa possa gravare per quote uguali sul biennio 2021-2022. L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 43 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650/MISE "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. Ai sensi del comma 2, nei limiti di tali risorse effettivamente disponibili sul predetto capitolo di spesa, con successivi provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto in esame, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione; gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati. Ai sensi del comma 3, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute, nei limiti dell' importo complessivo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, può provvedere a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 3 a 8, sia con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento, che all'anno di imputazione degli impegni esigibili. Infine, ai sensi del comma 3, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, provvede - per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 - all'impegno delle somme, secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogramrnazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute. |
Relazioni e pareri allegatiIl provvedimento sottoposto al parere è corredato di una Relazione illustrativa e della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori a valere sulle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cap. capitolo 1650/MISE). Segnatamente, la relazione è finalizzata a fornire alle Commissioni parlamentari competenti l'aggiornamento sullo stato di attuazione delle iniziative in corso di realizzazione o chiuse successivamente al decreto di riparto per l'anno 2019 del Fondo in questione, D.M. 24 ottobre 2019. Per le iniziative chiuse precedentemente al predetto decreto di riparto del 24 ottobre 2019, si rinvia alle precedenti relazioni.
Di seguito si dà sinteticamente conto dello stato di attuazione relativo alle annualità 2017, 2018 e 2019.
Annualità 2017
La gestione dei fondi riassegnati alla fine del 2017 è stata avviata mediante l'adozione del Decreto Ministeriale di riparto 7 febbraio 2018, che ha individuato le seguenti attività, per un costo complessivo pari a 10 milioni di euro (quota parte dei versamenti residui affluiti nell'anno 2016).
in euro
Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2, sono state stipulate dal MISE- Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) due convenzioni rispettivamente con l'AGCM e con UNIONCAMERE. La convenzione tra la DGMCCVNT e l'AGCM è stata stipulata in data 7 marzo 2018 per un importo di 10 mila euro, per una durata di 18 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione. È stato adottato nel mese di marzo 2018 il progetto esecutivo delle attività e concordato il contenuto dello spot. È stato presentato il rendiconto e pagato il saldo. La convenzione con UNIONCAMERE è stata stipulata in data 6 marzo 2018 per un importo di 6,69 milioni di euro, con scadenza 31/12/2020, riguarda il supporto alla Direzione per la realizzazione di una serie di interventi dettagliati nella relazione.
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, è stata stipulata apposita convenzione tra la DGMCCVNT e IVASS in data 8 marzo 2018
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, èstata stipulata apposita convenzione tra la DGMCCVNT e Unioncamere in data 6 marzo
Annualità 2018
I fondi, per un totale di 20 milioni di euro, sono stati riassegnati nell'esercizio 2018 ed impegnati nel mese di dicembre dello stesso anno, sulla base dell'art. 34 comma 2, della L. n. 196/2009 che prevede la possibilità di effettuare impegni nei confronti di amministrazioni pubbliche, nelle more di perfezionamento di atti il cui iter procedurale è legislativamente disciplinato, data l'urgenza di provvedere entro la chiusura dell'esercizio, al fine di evitare la perdita del finanziamento con la conseguente assegnazione all'economie di bilancio.
in euro
Con riferimento all'articolo 2, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 giugno 2019 sono state individuate le modalità per la definizione e la presentazione dei programmi generali delle Regioni, nonché le modalità di rendicontazione delle spese per i singoli interventi in cui si articolano i programmi, comprese quelle per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio. La Relazione riporta l'importo assegnato a ciascuna regione. Con Decreto Direttoriale 31 marzo 2020 è stato prorogato da 18 a 24 mesi il termine per il completamento dei programmi, al fine di tener conto dello stato emergenziale connesso all'epidemia COVID-19. Allo stato, sono stati approvati tutti i programmi presentati dalla rispettiva Regione ed erogate (o in corso di erogazione) le prime quote di finanziamento. Con riferimento all'articolo 3, è stata stipulata apposita convenzione tra la DGMCCVNT ed il Dipartimento del tesoro del MEF, siglata rispettivamente il 2 e l'8 aprile 2019 con scadenza il 31/12/2020 ed è stato sottoscritto in data 22/07/2019 il piano esecutivo delle attività previsto dalla Convenzione con il quale, sulla base delle indicazioni del Comitato edufin, sono stati definiti i contenuti e le modalità di impostazione della campagna massiva di comunicazione. L'iniziativa è in fase di attuazione. Con riferimento all'articolo 4, è stata stipulata apposita convenzione tra la DGMCCVNT ed INVITALIA, rispettivamente in data 23 aprile e 18 aprile 2019 con scadenza il 31/12/2021. La convenzione è diretta ad assicurare oltre l'assistenza tecnica alla Direzione anche il rifinanziamento del Fondo conciliazione paritetiche per un importo complessivo di 1,5 milioni per il triennio 2019/2021. E' stato concordato (con proposta INVITALIA dell'1 agosto 2019 ed accettazione da parte del MISE dell'8 settembre 2019) il piano esecutivo delle attività per il triennio 2019/2021 con focus specifico per il 2019.È stata erogata la prima quota pari ad € 400.000.00. L'iniziativa è pienamente operativa. Con riferimento all'articolo 5, è stata stipulata apposita convenzione tra la DGMCCVNT e CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, rispettivamente in data 18 ed il 22 ottobre 2019 approvata con D.D. del25/l0/2019 (registrato presso la Corte dei Conti 04/12/2019 n.1-1070) Importo: € 3.500.000,00. Durata: fino al 30 novembre 2021, salvo proroga. Erogazioni: I quota degli oneri di gestione (€ 55.566.01)
Annualità 2019 Con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio per il triennio 2019-2021) è stato "stabilizzato" per ciascuna annualità lo stanziamento di 25 milioni sul capitolo 1650/MISE (cfr. supra, presupposti normativi).
Con riferimento all'articolo 2, sono state stipulate dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica 5 convenzioni, in corso di attuazione. Con riferimento all'articolo 3, è stata stipulata con l'IVASS- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, una convenzione in data 20 dicembre 2019, in corso di attuazione. Con riferimento all'articolo 4, è stata stipulata con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE), in data 20 dicembre 2019 convenzione per larealizzazione di iniziative in materia di trasparenza e conoscenza dei prezzi e supporto al garante per la sorveglianza dei prezzi e di studi in materia di politiche per i consumatori, in corso di attuazione. Con riferimento all'articolo 5, sono state stipulate dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica 3 convenzioni, in corso di attuazione. Con riferimento all'articolo 6, sono in corso di elaborazione gli atti per la realizzazione dell'iniziativa. |