Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 13 aprile 2020 |
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Lo schema di decreto legislativo A.G. 162 reca l'attuazione della Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive - EED II). Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018), il quale ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (su cui si veda infra), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. In particolare, la direttiva 2018/2002 è menzionata al n. 25 di tale allegato.
La direttiva (UE) 2018/2002 - entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato - modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Ue. La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale.
La direttiva 2012/27/UE prevede che:
La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo - noto come Clean Energy Package - che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Sul punto si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.
La direttiva (UE) 2018/2002 si propone di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e di superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.
Essa si prefigge poi di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore.
L'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/2002 modifica in più punti la direttiva 2012/27/UE. Nel dettaglio:
Risparmi annui dovranno essere realizzati anche per periodi decennali successivi al 2030 a meno che la Commissione - sulla base di esami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni - concluda che non è necessario "per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e clima per il 2050";
In particolare l'allegato modifica gli allegati IV, V e VII della direttiva 2012/27/UE, e inserisce l'allegato VII-bis. Nell'allegato IV, recante la tabella di conversione per il calcolo del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale, le modifiche intendono rispecchiare i cambiamenti apportati dall'evoluzione tecnologica e dalla crescente quota di fonti rinnovabili.
L'allegato V, riguardante i metodi di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica viene modificato al fine di rispecchiare l'introduzione degli articoli 7-bis e 7-ter. Vengono in particolare ampliati e chiariti i principi da applicare per determinare i risparmi energetici ottenuti. Per quanto riguarda le misure alternative di cui all'articolo 7-ter, vengono precisati una serie di requisiti, tra cui: che i risparmi energetici prodotti siano verificabili; che la responsabilità di ciascuna parte sia definita chiaramente; che i risparmi siano determinati i modo trasparente; che le parti incaricate presentino una relazione annuale sui risparmi conseguiti; che i risparmi generati da un'azione individuale non siano dichiarati da più parti.
L'allegato VII, recante i criteri minimi di fatturazione, viene modificato al fine di renderlo applicabile solo al gas, e viene introdotto l'allegato VII-bis recante i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo relativamente al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda. Viene previsto che la fatturazione basata sul consumo avvenga almeno una volta l'anno e che dal 25 ottobre 2020 in presenza di contatori o contabilizzatori leggibili a distanza e che le informazioni siano rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta dei consumatori finali che ne fanno richiesta o due volte l'anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono installati contatori a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo saranno rese ogni mese (anche via Internet). Sono inoltre chiarite le informazioni da fornire agli utenti finali, tra cui i prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo, il mix di combustibili utilizzato, il raffronto tra il consumo corrente di energia e quello relativo allo stesso periodo dell'anno precedente, i recapiti utili per ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica.
L'articolo 2 fissa il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2002 che è il 25 giugno 2020. Fanno eccezione le disposizioni (contenute sia nell'articolato che negli Allegati) di tutela dei consumatori, per le quali invece è fissato il termine del 25 ottobre 2020.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della direttiva e l'articolo 4 ne definisce i destinatari, gli Stati membri.
Si ricorda che la proposta legislativa che ha generato la direttiva (UE) 2018/2002 è stata esaminata dal Senato e della Camera. La 10a Commissione permanente del Senato ha adottato, il 17 maggio 2017, una risoluzione, che conteneva un parere favorevole con osservazioni (Doc XVIII, n. 203 della XVII Legislatura). La Commissione europea ha risposto alla risoluzione del Senato il 28 luglio 2017.
La X Commissione permanente della Camera ha approvato una risoluzione, a cui la Commissione europea ha risposto il 22 agosto 2017.
Come sopra ricordato, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019 ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, tra le quali è menzionata la direttiva 2018/2002, richiamata al n. 25.
L'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.
L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti princìpi e criteri direttivi generali di delega:
ContenutoContenuto Lo schema di decreto legislativo A.G. 162 reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della Direttiva (UE) 2018/2002 (EED II) in materia di efficienza energetica. Con essa il legislatore europeo ha apportato modifiche alla Direttiva 2012/27/UE (EED), recepita in Italia con D.Lgs. n. 102 del 2014, che viene quindi in più punti novellato dallo schema in esame al fine di adeguarlo alle modifiche arrecate in sede europea sulla materia.
Lo schema in commento si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante 'Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102'; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo D.Lgs. n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al D.Lgs. n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE).
Più nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema in esame novella l'articolo l del citato D.Lgs. n. 102 del 2014, concernente le finalità disciplinate dal provvedimento medesimo, al fine di:
L'articolo 2 dello schema in esame novella l'articolo 2 del D.Lgs. n. 102 del 2014, concernente le definizioni recate dal provvedimento, al fine di integrarvi le nuove definizioni introdotte dalla direttiva in recepimento e di sanare talune aporie. In particolare:
L'articolo 3 del provvedimento in esame novella l'articolo 3 del D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del medesimo D. Lgs. Predetto obiettivo viene aggiornato con l'inserimento del contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030, notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. L'articolo 4 novella l'articolo 4 del D.Lgs. n. 102 del 2014, relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici. In particolare:
L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 102 del 2014, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare il programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero della difesa, contemperando le esigenze operative, logistiche e addestrative della difesa e tenendo conto delle peculiarità degli edifici militari. In particolare, con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter al citato articolo 5 del D.Lgs. n. 102 del 2014, viene disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di apposito portale informatico per la gestione delle richieste di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri - secondo quanto si legge nella Relazione tecnica - non superano i 100.000 euro per il 2021 stimati in base alle seguenti voci di costo: analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (front end): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie e di integrazione documentale (back end): circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 euro; sistemi hardware e supporto del portale: 16.000 euro. Per la copertura delle spese necessarie all'istituzione del suddetto portale, pari, come anticipato, a 100.000 euro per il 2021, l'introducendo comma 3-ter prevede l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, co. 232, della Legge n. 145 del 2018 (Bilancio 2019), destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto - rileva la Relazione tecnica - nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda che, al fine di potenziare ed accelerare il citato programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale, il richiamato comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Quanto ai predetti interventi su edifici in uso al Ministero della difesa, si rileva che il nuovo comma 8-bis - al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare la peculiarità e la continuità operativa di tali edifici - riserva la realizzazione degli interventi sugli immobili in uso al Ministero della difesa alla competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li deve eseguire con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tali fini, si prevede la stipula di una o più convenzioni tra il Ministero della difesa e il Ministero competente all'erogazione del finanziamento. Il nuovo comma 11-bis consente, poi, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Il riformulato comma 12 provvede a sostituire nella disposizione in esame il riferimento alla 'Cassa conguaglio per il settore elettrico' con quello alla vigente 'Cassa per i servizi energetici' e provvede, altresì, al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 come segue:
Con riferimento alla richiamata Cassa conguaglio per il settore elettrico, si ricorda che il comma 670 della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) ne ha disposto la trasformazione in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA) operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell'ente è stato fissato in 100 milioni di euro. Dal 2016, gli eventuali utili di gestione dell'ente sono versati all'entrata del bilancio statale. I principali effetti della trasformazione consistono nell'attribuzione al nuovo soggetto giuridico di un patrimonio proprio e il riconoscimento dei ricavi derivanti dai servizi resi alle imprese. Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le finalità dell'operazione sono quelle di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatica e amministrativo. La vigilanza del MEF e dell'Autorità di settore (quella per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) riguarda l'attività e gli organi del nuovo ente, i quali (presidente, comitato di gestione e collegio dei revisori) continuano ad essere nominati in base a quanto già previsto per gli omologhi organi della Cassa previgente. Infine il riformulato comma 15 concerne l'attività dell'Acquirente Unico - Au S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, che approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese non ancora transitati al libero mercato. La disposizione prevede che Acquirente Unico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunichi al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ciascuna utenza in inventario relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare tali utenze e ciò anche avvalendosi del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito presso Acquirente unico dall'articolo 1-bis del D.L. n. 105 del 2010 (L. n. 129 del 2010), al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Il Sistema è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. La disposizione in esame prevede, altresì, che le predette informazioni confluiscano nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica. Al riguardo, si ricorda che l'istituzione del predetto Portale è prevista dal nuovo articolo 4-quater del D.Lgs. 192/2005, introdotto dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto del Governo n. 158), attualmente all'esame della X Commissione della Camera e della 10a Commissione del Senato. Si veda il dossier del 18 febbraio 2020.
Occorre rilevare che la Relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che le attività poste in capo ad Acquirente Unico dal comma 15 in questione, rientrando nei relativi compiti istituzionali, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 6 novella l'articolo 7 del D. Lgs. n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto - rileva la Relazione illustrativa - è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e con la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). In particolare le misure identificate sono:
Si sottolinea che l'introducendo comma 4-ter.1 stabilisce che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il GSE trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi (diretti e indiretti) del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, comprese quelle a forte consumo di energia, con l'obiettivo di favorire la promozione e l'adozione, da parte del medesimo Dicastero, di misure finalizzate alla massima riduzione di tale impatto. Rientrando tale attività nei compiti istituzionali del GSE, si prevede che venga svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, come precisato dalla Relazione tecnica, effetti per la finanza pubblica. L'articolo 7 novella l'articolo 8 del D. Lgs. n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Con i nuovi commi 10-bis e 10-ter vengono, inoltre, introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In particolare, al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, l'introducendo comma 10-bis prevede l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale sino al 2030, definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. La misura in esame è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. La Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa - altresì - che l'attività del GSE sopra richiamata, rientrando nei compiti istituzionali del medesimo Gestore, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine il nuovo comma 10-ter stabilisce che l'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabori e sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi medesime. La Relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la nuova attività richiesta all'ENEA si aggiunge a quelle già attribuite all'Ente dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 102 del 2014 e relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5), e all'attività di esecuzione dei controlli per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6, il comma 11 del medesimo articolo 8 già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare:
In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, il predetto comma 11 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 102 del 2014 viene modificato dall'articolo in esame al fine di confermare lo stanziamento sino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista, inerente l'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI, il medesimo comma 11 viene modificato al fine di prevedere un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tale onere - precisa la Relazione tecnica - è stato stimato ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali l'anno, con un impegno di 3 addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a 3 giorni lavorativi, cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 102 del 2014 risulta finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, osserva ancora la Relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 8 novella l'articolo 9 del D. Lgs. n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, al fine di introdurre le previsioni della direttiva EED II. In particolare, la disposizione in esame modifica i commi 6, 7, 8 e 8-bis del predetto articolo 9 e vi introduce i nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 8-ter e 8-quater. Iniziando dalla disamina dei commi aggiuntivi, il comma 5-bis stabilisce che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto e che entro il 1° gennaio 2027, predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto. Nel caso di condomini o di edifici polifunzionali di nuova costruzione, il comma 5-ter vieta la deroga degli obblighi previsti dal comma 5, lettere b) e c), le quali prevedono, rispettivamente: l'installazione di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare; l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. Il comma 5-quater, con l'obiettivo di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, stabilisce che l'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore disposizione in esame, sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione a fattori quali la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. Riguardo a tali attività poste in capo ad ENEA, la Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa come esse rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente, che è quindi chiamato a svolgerle con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma 8-ter dispone che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:
Infine, l'introducendo comma 8-quater stabilisce che i costi derivanti dallo svolgimento delle predette attività e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possano essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano ragionevoli. Al fine di garantire predetta ragionevolezza, si prevede che l'ENEA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, pubblichi un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, eventualmente suddiviso per aree geografiche. Le modifiche al comma 6 vanno nella direzione di tutelare il cliente finale, in quanto prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico individui le modalità con cui le imprese di distribuzione, ovvero le società di vendita al dettaglio, provvedano affinché le informazioni sulla fatturazione siano comunicate al cliente finale (e non già rese meramente disponibili) a titolo gratuito; viene inoltre specificato (con l'aggiunta del numero 2-bis), che deve essere garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; infine, con l'aggiunta della lettera b-bis) si precisa che le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedano affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo. La modifica al comma 7 consiste nella mera correzione di un refuso, mentre al comma 8, sempre nell'ottica di tutelare il cliente finale, viene aggiunto un periodo per precisare che, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì assicurare che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio ad altro fornitore. Infine il comma 8-bis viene sostituito per prevedere che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo devono essere affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore. Si prevede, altresì, la possibilità - laddove non siano installati contabilizzatori di calore - di soddisfare predetto obbligo anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, prevedendo che in tal caso la fatturazione si basi sul consumo stimato solo in assenza di autoletture per il relativo periodo.
L'articolo 9 novella i commi 1-3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 102 del 2014, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. In particolare, il comma 1 stabilisce che, entro il 30 ottobre 2020, e successivamente con cadenza quinquennale, previa richiesta della Commissione europea, il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome, un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come sostituito dal Regolamento delegato (UE) 2019/826. Il rinvio a predetto Allegato si rende necessario al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. La Relazione tecnica al provvedimento precisa che le attività poste in capo al GSE dal presente articolo rientrano nei compiti istituzionali dell'ente; pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 10 novella i commi 3-6 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. In particolare, il novellato comma 3 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabori le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore. Il novellato comma 4 espunge quindi il riferimento agli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dal novero dei programmi di formazione finalizzati alla qualificazione, definiti e resi disponibili dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con altri soggetti. Infine, viene abrogata la lettera d) del comma 6, al fine di sopprimere il riferimento agli auditor energetici certificati dagli elenchi per i quali ENEA, in collaborazione con altri soggetti, definisce un protocollo per la relativa iscrizione.
L'articolo 11 novella l'articolo 13 del D.Lgs. n. 102 del 2014, al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. In particolare, si segnala il comma 1, il quale dispone che entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predisponga (non più, come precedentemente previsto, in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni), un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, sottoponendolo all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Al comma 2, in cui vengono elencate le azioni incluse nel predetto programma, vengono novellate le lettere a) e g), al fine, rispettivamente: di espungere il riferimento alle piccole e medie imprese, al sostegno e ad eventuali successivi interventi relativamente all'azione di sensibilizzazione ed incoraggiamento delle imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; di espungere il particolare riferimento agli auditor energetici dalle azioni di promozione di programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia. L'introducendo comma 3 dispone, poi, che per lo svolgimento di una o più attività previste dal citato programma, ENEA selezioni uno o più soggetti altamente qualificati operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Infine il nuovo comma 4, nel riprendere le disposizioni di cui al vigente comma 2 concernenti la copertura degli oneri connessi all'attuazione del medesimo programma, stabilisce che si provveda nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, finanziando la misura tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. La Relazione tecnica al provvedimento in esame ricorda come un'esperienza pilota del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica sia stata condotta a seguito della disposizione normativa contenuta nell'articolo 13 del D. Lgs. n. 102 del 2014, il quale ave stanziato a favore dell'ENEA somme pari a 3 milioni di euro per le attività triennali, da erogare sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. In attuazione di tale programma, l'ENEA ha realizzato la campagna informativa denominata "Italia in classe A", i cui risultati più significativi sono stati raggiunti grazie alle seguenti iniziative:
Inoltre, è stata sviluppata da ENEA una metodologia per stimare l'effetto in termini di risparmio energetico generato dall'attuazione del Piano, ai fini dei target nazionali di efficienza energetica. Dal 2015 ad oggi, i risultati raggiunti dalla campagna risultano stimabili in 0,1 Mtep. Nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso formalmente alla Commissione europea, l'Italia ha previsto, nell'ambito della strategia per il conseguimento degli obiettivi energetici al 2030, l'adozione di una misura similare per il periodo 2021-2030. Sulla base dell'esperienza maturata, la disposizione in esame propone la prosecuzione del Programma, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria, quantificata sulla base dei risultati conseguiti nel periodo 2015-2019, e commisurata agli obiettivi di risparmio fissati per tale strumento nel PNIEC pari a 1,43 Mtep nel periodo 2021-2030. L'ampliamento del programma - precisa ancora la Relazione tecnica - consentirà di coinvolgere, oltre all'ENEA, soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione, incrementando l'efficacia della misura di promozione. Inoltre, una maggiore dotazione economica a disposizione permetterà - continua ancora la Relazione tecnica - di incrementare il volume di messaggi a favore dell'efficienza energetica veicolati tramite i mezzi di comunicazione già sperimentati (tv, social network, seminari) e di estendere la portata anche ad altri veicoli comunicativi (ad es. la radio), per massimizzare la diffusione degli elementi formativi, differenziando i messaggi per tipologia di utenza.
L'articolo 12 novella l'articolo 15 del D.Lgs. n. 102 del 2014, concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. In particolare, vengono modificati i commi 1, 3, 5, e viene introdotto il nuovo comma 4-bis. La modifica al comma 1 è finalizzata ad estendere dal 2020 al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo predetto. La modifica al comma 3, al quale viene aggiunta la nuova lettera e-bis), è finalizzata ad introdurre l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti tra le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo. Con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, l'introducendo comma 4-bis prevede che il Ministero dello sviluppo economico valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea. Infine, la modifica al comma 5 è finalizzata a prevedere anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione del/i DM attuativo/i con cui individuare priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, gestione e intervento del Fondo predetto. La vigente disposizione prevede che il/i DM in questione sia/siano adottato/i dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata.
L'articolo 13 novella l'articolo 16 del D. Lgs. n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del medesimo D.Lgs. In particolare, con modifica al comma 13, viene specificato che al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981 e viene introdotta una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica (entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento). Il nuovo comma 13-bis introduce un'ulteriore sanzione di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese c.d. 'energivore' (di cui all'art. 8, co. 3, del D. Lgs. n. 102 del 2014), in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o, in alternativa, di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva.
L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente il Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. L'articolo 15 abroga la parte I recante 'Principi generali dell'analisi costi-benefici' dell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente l'Analisi costi-benefici. L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 del D. Lgs. n. 102 del 2014, in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di specificare - alla lettera a) - che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti. Il riferimento alla pregressa esistenza della rete e all'attivazione di nuove reti risulta innovativo rispetto alla disciplina vigente. L'articolo 17 introduce l'Allegato 9 al D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. L'articolo 18 sostituisce l'Allegato 1 del D. Lgs. n. 115 del 2008, in materia di coefficienti di conversione (Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale - Tabella di conversione). Rispetto al vigente allegato, vengono modificati i seguenti valori riguardanti 1 kWh di energia elettrica: kgep 0,086 (anziché 0,22); kWh 1 (nel testo vigente non è riportato alcun valore). Viene, poi aggiunta la nota 3, la quale specifica che 'Il fattore di conversione di l kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea una motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC'. L'articolo 19, concernente le disposizioni finali, reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 5, 7, 11 e 12 per i quali lo schema in esame dispone la relativa copertura finanziaria. |
Relazioni e pareri allegatiL'A.G. 162 è corredato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica. |