Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 concernente la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica
Riferimenti: SCH.DEC N.158/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 158
Data: 18/02/2020
Organi della Camera: X Attività produttive


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Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 concernente la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica

18 febbraio 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo A.G. 158 reca l'attuazione della Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018). L'articolo 23 disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione (v. infra).

La direttiva (UE) 2018/844

La direttiva 2018/844/UE entrata in vigore il 9 luglio 2018 e composta di 5 articoli – si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra (al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'UE) e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, in vista del raggiungimento di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050.

La Direttiva fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo - noto come Clean Energy Package - che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Si rinvia, sul punto all'apposito tema dell'attività parlamentare.

 

La Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonchè ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.  

L'articolo 1 della direttiva modifica ed integra dunque in più punti la Direttiva 2010/31/UE. Nel dettaglio:

  • il punto 1) interviene sull'articolo 2 della Direttiva 2010/31/UE, modificando la definizione di "sistema tecnico per l'edilizia" al fine di includervi anche le apparecchiature di un edificio o di un'unità immobiliare per la produzione di energia elettrica in loco, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Vengono poi introdotte le definizioni di "sistema di automazione e controllo dell'edificio", di "impianto di riscaldamento", di "generatore di calore" , di "contratti di rendimento energetico", per la definizione dei quali si opera un rimando all'articolo 2, punto 27, della Direttiva 2012/27/UE, e di "microsistema isolato";
  • il punto 2) introduce nella Direttiva 2010/31/UE un nuovo articolo 2-bis, nel quale vengono trasposte e maggiormente dettagliate le disposizioni - prima contenute nell'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2012/27/UE - sulle Strategie di ristrutturazione a lungo termine. L'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE viene conseguentemente coordinato con il nuovo articolo 2-bis della Direttiva 2010/31/UE , dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2018/844.
    Il nuovo articolo 2-bis implementa i contenuti essenziali di cui debbono essere corredate le Strategie di ristrutturazione a lungo termine presentate da ogni Stato membro (l'obbligo per gli SM di presentazione ogni tre anni di tali Strategie ha iniziato a decorrere dal 2014 e doveva essere assolto nel quadro dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. La Strategia ora - sulla base della nuova Governance dell'energia - costituisce parte integrante dei Piani nazionali per l'energia e il clima (PNIEC)), cfr. art. 4, lett. b), n. 3 del Regolamento (UE) 2018/1999. Il PNIEC italiano, presentato alla Commissione europea a gennaio 2020 (pag. 68), già illustra, in attesa del recepimento della Direttiva qui in esame, alcuni dati della nuova Strategia Italiana di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare.
    I contenuti delle Strategie, indicati dal nuovo articolo 2-bis - sono i seguenti:
    a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici, nonchè, si specifica ora, sulla percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;
    b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica. Si specifica l'opportunità di tenere conto, se possibile, delle potenziali pertinenti soglie di intervento durante il ciclo di vita degli edifici;
    c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive. Si specifica che debbono essere messe in atto politiche di sostegno per ristrutturazioni mirate, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica;
    d) una rassegna delle politiche e azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica. Tale lettera è stata introdotta dalla Direttiva qui in commento.
    e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici. Tale lettera è stata introdotta dalla Direttiva qui in commento.
    f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;
    g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli - si specifica ora - connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.
    La finalità della Strategia è ora individuata nell' ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
    Nella strategia ogni Stato membro deve fissare una tabella di marcia in vista dell' obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990. La tabella deve includere tappe indicative, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.
    Il nuovo articolo 2- bis impone altresì agli Stati membri di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni, tra i quali l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati " one-stop-shop" .
    Nel Considerando n. 16) della Direttiva, si afferma che gli SM dovrebbero, in particolare, incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico.
    Ogni Stato membro deve effettuare una consultazione pubblica sulla Strategia in questione prima della sua presentazione alla Commissione UE e può ricorrere alla propria Strategia per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici,
  • il punto 3) sostituisce l'articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE, sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, introducendovi la previsione che gli Stati membri debbono garantire che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. I sistemi alternativi ad alta efficienza vengono ora genericamente richiamati e non recano più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE;
  • il punto 4), attraverso un novella all'articolo 7 della Direttiva 2010/31/UE, prescrive che gli Stati membri incoraggino sistemi alternativi ad alta efficienza nel caso di ristrutturazioni importanti di edifici già esistenti, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendano in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica;
  • il punto 5) modifica l'articolo 8 della Direttiva 2010/31/UE, concernente l'ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia (come ora definiti dal punto 1), cfr. supra).
    L'articolo 8 viene in particolare integrato con nuove previsioni, concernenti la mobilità elettrica e l'indicatore degli edifici all'intelligenza. L'obiettivo dell'indicatore è quello di "sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate" (considerando n. 30).
    In primis, gli Stati membri debbono introdurre l'obbligo di installare laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, nei nuovi edifici, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione dei dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, sempre laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.
    Per ciò che concerne la mobilità elettrica e l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, gli Stati membri devono prevedere semplificazioni anche amministrativo-autorizzatorie all'installazione di tali punti di ricarica.
    Inoltre, negli edifici non residenziali, di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, si prevede che gli Stati membri provvedano all'installazione di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. La previsione opera laddove il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o ne sia adiacente e, nel caso di ristrutturazioni importanti, la ristrutturazione riguardi il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio o del parcheggio.
    Gli SM devono inoltre stabilire i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.
    Gli Stati membri possono escludere dalle previsioni sopra indicate gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, da esse occupati.
    Per quanto riguarda gli edifici residenziali, di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri devono assicurare l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici. La previsione opera laddove il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o ne sia adiacente e, nel caso di ristrutturazioni importanti, la ristrutturazione riguardi il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio o del parcheggio.
    Sono indicate casistiche specifiche di esclusione dalle previsioni di cui sopra relative sia agli edifici non residenziali che residenziali, quali:
    - la presentazione di domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021, o
    - laddove il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio, ovvero
    - se un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili.
    Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la Commissione viene delegata ad adottare, entro il 31 dicembre 2019 ,un atto delegato integrativo della Direttiva in esame ed istitutivo di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato , in conformità dell'allegato I-bis della Direttiva in esame, che fissa il "quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza";
  • il punto 6) sostituisce l'articolo 10, paragrafo 6, della Direttiva 2010/31/UE, concernente gli incentivi finanziari destinati a migliorare l'efficienza energetica, al fine di introdurvi specifici criteri in base ai quali Stati membri debbono ancorare le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici. Si prevede, in via generale, che le misure di sostegno debbono essere ancorate ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Inoltre, le banche dati degli attestati di prestazione energetica devono consentire la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici (nuovo paragrafo 6 e 6 bis dell'articolo 10 della Direttiva 2010/31/UE);
  • il punto 7) sostituisce gli articoli 14 e 15 della Direttiva 2010/31/UE, apportando in tal modo modifiche alla disciplina dell'ispezione degli impianti di riscaldamento (articolo 14) e degli impianti di condizionamento dell'aria (articolo 15).
    Gli SM devono prevedere, in particolare, ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento d'aria, anche laddove tali impianti siano combinati con impianti di ventilazione di ambienti, con potenza nominale utile superiore a 70 KW.
    Viene altresì introdotto l'obbligo per gli SM di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell'aria anche combinati con impianti di ventilazione siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. Gli Stati membri sono poi focalizzati a stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con: a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione; b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.
    Gli edifici non residenziali dotati di sistemi di automazione e controllo e gli edifici residenziali dotati delle funzionalità di monitoraggio continuo e di regolazione, di cui sopra, sono esentati dalle ispezioni periodiche;
  • il punto 8), sostituendo quanto previsto nell'articolo 19 della Direttiva 2010/31/UE, modifica le modalità di revisione della Direttiva stessa. Si prevede ora che la Commissione UE valuti la Direttiva 2010/31/UE entro il 1° gennaio 2026, alla luce dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenti proposte a riguardo. Alla Commissione è in particolare demandato di valutare la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica.
  • il punto 11) - attraverso la sostituzione dell'articolo 23 della Direttiva 2010/31/UE, ; conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 8 (calcolo dei livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi e adozione di sistema comune facoltativo di predisposizione degli edifici all'intelligenza),  all'articolo 22 (adeguamento al progresso tecnico dei criteri di calcolo della prestazione energetica degli edifici) della Direttiva del 2010. La delega di potere è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018 ed è tacitamente prorogata, a meno che non vi sia revoca da parte del parlamento europeo e del Consiglio;
  • il punto 12), conseguentemente, abroga gli articoli 24 e 25 della Direttiva del 2010 sulla revoca della delega e sulle obiezioni agli atti delegati;
  • il punto 9) introduce un nuovo articolo 19-bis all'interno della Direttiva del 2010 prevedendo che a Commissione concluda, prima del 2020, di uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica;
  • il punto 13), sostituendo l'articolo 26 della Direttiva del 2010, dispone che la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione e proposta di revisione, sia assistita da un Comitato (come in via generale consentito dal Regolamento (UE) 182/2011);
  • il punto 10) novella l'articolo 20, paragrafo 2 della Direttiva del 2010, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici circa i metodi e le prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. Si specifica ora che gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli attestati, sulle misure economicamente convenienti, nonché sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri devono fornire tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici (one-stop-shop);
  • il punto 14) modifica gli allegati della Direttiva del 2010. In particolare, viene modificato l'Allegato I, sui criteri e la metodologia di calcolo della prestazione energetica di un edificio. Essa è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per tutte le seguenti attività: riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia. Nel testo originario si faceva riferimento al solo riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento).

L'articolo 3 dispone in ordine al termine di recepimento della Direttiva, stabilendo che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

L'articolo 4, dispone che la Direttiva entra in vigore il 9 luglio 2018 (ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.U.E).

L'articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della Direttiva.

Appare opportuno segnalare che la Commissione Europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla Direttiva, ha adottato la Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e la Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici.

Con riferimento allo studio di fattibilità delegato alla Commissione UE circa possibilità e tempistiche per l'introduzione dell'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e per l'introduzione di un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica, si rinvia alle risultanze pubblicate dalla Commissione Europea.

La Commissione già nella Raccomandazione dell'8 maggio 219 aveva osservato come la Direttiva non precisi nel dettaglio in cosa consista il passaporto di ristrutturazione, ma in altri documenti sono stati individuati alcuni elementi comuni che potrebbero essere utilizzati come esempi: si tratta di un documento elettronico o cartaceo che delinea una tabella di marcia di ristrutturazione a lungo termine (tra 15 e 20 anni) e per fasi (idealmente con il minor numero di fasi possibile) per un determinato edificio; potrebbe scaturire da una diagnosi energetica in loco che soddisfi determinati criteri di qualità e indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica.

La delega al recepimento della Direttiva (UE) 2018/844

L'articolo 23 della Legge n. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2019) dispone, al comma 1, che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 , oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
Il comma 2 dispone che il o i decreti legislativi di recepimento sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato regioni città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo A.G.158 reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

A tal fine, apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 192/2005, di recepimento delle precedente normativa UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia, adeguandone il titolo ai contenuti della nuova Direttiva (articolo 1).

Si ricorda in proposito che il Decreto legislativo n. 192 del 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ha introdotto nell'ordinamento nazionale, le norme di recepimento della prima disciplina europea sulla prestazione energetica edifici (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD I). Successivamente, la Direttiva del 2002 è stata abrogata dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD II). Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal Decreto-legge n. 63/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 90/2013), che ha conseguentemente modificato il Decreto legislativo n. 192/2005.

La relazione illustrativa all'A.G. n. 158 afferma che lo Schema di Decreto legislativo è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e nella Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici.

L'articolo 1 dello schema di Decreto legislativo dispone che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia deve tener conto dell'efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività (comma 1). Tale previsione di principio appare conforme al criterio di delega contenuto nell'articolo 23 della Legge di delegazione europea 2018 (L. n. 117/2019).

Si osserva che sarebbe opportuno formulare la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, dello schema quale novella all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, ampliando e adeguandone le finalità ai contenuti della nuova Direttiva 2018/844/UE.

In particolare, si specifica che il D.Lgs. n. 192/2005 definisce criteri, condizioni e modalità :

  •  per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti (novella alla lettera a) del comma 2);
  • per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della stessa prestazione (novella alla lettera b-bis) del comma 2);
  • per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. La formulazione vigente fa invece riferimento alle ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (novella alla lettera b-ter) del comma 2);
  • per conseguire nel settore degli edifici gli obiettivi nazionali energetici e ambientali, definendo le Strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale (novella alla lettera f) del comma 2);
  • per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali (novella alla lettera h-ter) del comma 2), nonchè
  • per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici (nuova lettera h-quater del comma 2);
  • per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici (nuova lettera h-quinquies del comma 2).


L'articolo 3 modifica l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, al fine di aggiornarne e implementare le definizioni ivi contenute alle novità della Direttiva 2018/844/UE (articolo 1, punto 1)). Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 3 :

  • alla lettera a), sostituisce la definizione di generatore di calore, ivi contenuta, così da renderla conforme a quella introdotta dalla Direttiva. Viene comunque inserito nella definizione di generatore di calore anche l'impianto termico che genera calore utile avvalendosi della trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici (sostituzione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs.);
  • alla lettera b), sostituisce la definizione di sistema tecnico per l'edilizia, rendendola conforme a quella, più dettagliata, introdotta dalla Direttiva, la quale include l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Rimane, rispetto alla disciplina vigente, la precisazione che un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi (sostituzione della lettera l-vicies sexies) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs.);
  • alla lettera d) introduce le nuove definizioni di:
    - contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2018/844/UE, attraverso un richiamo a quella già contenuta nella lettera n) dell'articolo 2, comma 2 del D.lgs. n. 102/2014, a sua volta attuativo dell'articolo 27, punto 2 della Direttiva 2012/27/UE (nuova lettera l-tricies semel del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs.) 
    - microsistema isolato conformemente alla Direttiva 2018/844/UE che opera a sua volta un richiamo alla definizione già contenuta nella Direttiva 2009/72/UE (nuova lettera l-tricies bis del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs.);
    - sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS), riproducendo la definizione contenuta nella Direttiva 2018/844/UE (nuova lettera l-tricies ter del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs.).

L'articolo, alla lettera c), modifica inoltre la definizione di impianto termico, esplicitando che in essa vi rientrano gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione. Sono ora inoltre compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscldamento (sostituzione della lettera l-tricies) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs.).

L'articolo 4 apporta modifiche al comma 2-ter, al comma 3 e 3-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 192/2005, così estendendo l'ambito di intervento del Decreto legislativo n. 192/2005 alle novità apportate dalla Direttiva. Per coordinamento con le modifiche  introdotte dall'articolo 4 ai predetti commi, l'articolo 17 dello schema abroga i commi 1, 2 e 3-ter del medesimo articolo 3 del Decreto legislativo, non più compatibili. 

Le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema appaiono sostanzialmente simmetriche all'estensione delle finalità dello Decreto legislativo, operata dall'articolo 2 del medesimo schema (cfr. supra).

Nel dettaglio, l'articolo 4 fa rientrare nell'ambito di intervento del D.Lgs. n. 192/2005:

  • la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (nuova lettera b-bis nel comma 2-ter dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 192/2005);
  • la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale (modifica alla lettera c) del comma 2-ter dell'articolo 3)
  • la promozione dell'efficienza energetica (modifica alla lettera l) del comma 2-ter dell'articolo 3)
  • la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione (modifica alla lettera m) del comma 2-ter dell'articolo 3)

Viene poi aggiornata la materia delle esclusioni dall'ambito di applicazione del D.lgs, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica (beni culturali e aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico) e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica (quali, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione). Quanto ai primi (attraverso una novella al comma 3, lett. a) e al comma 3, lett. b), viene operato un rimando alla disposizione che esclude in via generale per essi l'applicazione del decreto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (modifica al comma 3, lettera a)); contestualmente viene altresì specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo (oltre che di ispezione e manutenzione) delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Quanto ai secondi (edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica), viene specificato (attraverso una novella al comma 3, lett. a)) che resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs., in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005, sulla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale. Nel dettaglio, l'articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, documento programmatorio con orizzonte decennale che gli Stati membri debbono presentare alla Commissione europea e aggiornare triennalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance europea dell'energia (cfr. supra, paragrafo sui presupposti normativi). Il Documento indica l'entità del concorso di ogni Stato Membro agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza e sicurezza energetica, fonti rinnovabili, riduzione di emissioni di gas effetto serra. A gennaio 2020, l'Italia ha presentato alla Commissione UE la versione definitiva del PNIEC 2030.

L'articolo 3-bis - sulla base dei nuovi obiettivi UE 2030 e 2050 -  indica appunto come finalità della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, quella di conseguire un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

L'articolo precisa che la Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

I contenuti specifici della Strategia, indicati nell'articolo 3-bis, ricalcano quelli indicati nell'articolo 1, punto 2) della Direttiva 2018/844/UE, ivi inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea le cui risultanze sono in corso di pubblicazione.

Lo schema di strategia deve essere sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e· in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia stessa,comprese le politiche e le azioni in essa previste.

La relazione illustrativa al provvedimento richiama la prima versione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine già predisposta ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE. Appare opportuno segnalare che alcuni contenuti della Nuova strtegia italiana di ristrutturazione a lungo termine sono stati anticipati già nella versione del PNIEC inviata alla Commissione europea a gennaio 2020, prima del recepimento della Direttiva qui in esame, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2018/1999 (cfr. supra, presupposti normativi).

Per coordinamento con quanto ora previsto in merito alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, l'articolo 17 dello schema abroga i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2014 ;che demandano all'ENEA l'elaborazione - nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) - di una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e disponendo la sottoposizione del documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza Unificata.

L'articolo 6 dello Schema modifica poi l'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005, concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. La modifiche sono finalizzate a:

  • aggiornare la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici all'Allegato I della Direttiva 2010/31/UE, come modificato dalla Direttiva 2018/844/UE  (novella alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4).
    Al fine di adeguare la metodologia di calcolo alle norme tecniche contenute nel suddetto Allegato, si prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predisponga e sottoponga al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento (sostituzione del comma 2 dell'articolo 4);
  • integrare i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante.
    Si ricorda che l' articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2005, lettera l-vicies quater) definisce «ristrutturazione importante di un edificio»: i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.
    Vengono, in particolare, introdotti i seguenti criteri:
    - prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili (inserimento del n. 3-bis) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);
    - i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, debbono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare (inserimento del n. 3-ter) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);
    - nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti (inserimento del n. 3-quater) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);
    i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e. dei rischi connessi ali' attività sismica; ove tecnicamente ed  economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo (inserimento del n. 3-quinquies) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4).
  • introdurre i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione delle modalità attraverso le quali operare l'integrazione delle tecnologie di ricarica negli edifici nuovi o soggetto di ristrutturazione importante, residenziali e non, viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata. Il o i decreti ministeriali devono tener conto delle valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica.
    Quanto ai criteri generali, questi ricalcano quanto previsto dall'articolo 1, punto 5) della Direttiva 2018/844/UE (cfr. supra. presupposti normativi). Si recepisce poi la Direttiva specificando che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità (la Direttiva fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro il 2025).
    Si precisa che il decreto interministeriale dovrà tener conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri.
    Allo stesso decreto è demandata la determinazione delle modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, per favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e l'individuazione delle misure per favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione (inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 4).
  • demandare ad un Regolamento - da adottarsi con D.P.R., ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata - l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici  (inserimento del nuovo comma 1-quater nell'articolo 4)
  • demandare ad un Regolamento - da adottarsi con D.P.R., ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata - l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi delle novità introdotte dall'articolo 1, punto 7) della nuova Direttiva 2018/844/UE (cfr. supra, presupposti normativi). Al medesimo Regolamento è demandata la disciplina in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
    Vengono fissati specifici criteri cui il Regolamento governativo dovrà attenersi, quali la necessità di ottimizzare costi benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto. Ulteriori criteri fissati sono quelli di differenziare la disciplina, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico e quelli di determinare le modalità di afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione energetica (inserimento del nuovo comma 1-quinquies nell'articolo 4),
    Alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, è disposta - dall'articolo 17 dello schema in esame -  l'abrogazione del  D.P.R 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

L'articolo 7 integra e modifica l'articolo 4-ter del D.Lgs. n. 192/2005 - in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici - al fine di dare attuazione ai principi previsti dall'articolo 1, punto 6) della nuova Direttiva 2018/844/UE. In particolare:

  • viene introdotta la previsione (nuovo comma 1-bis nell'articolo 4-ter) per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; 4) una diagnosi energetica; 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica,
  • viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi  sono concessi a condizione che i  sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti (nuovo comma 1-ter nell'articolo 4-ter);
  • viene conseguentemente espunto il richiamo alla normativa secondaria non più pertinente in base alla quale ENEA deve predisporre un contratto-tipo (sul genere del contratto europeo EPC) per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio volto a garantire la finanziabilità dell'iniziativa (novella al comma 3 dell'articolo 4-ter).
  • Vengono poi introdotte nuove disposizioni che attribuiscono all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al MISE un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI. per consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi; ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici; orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati - in ossequio a quanto prevede la Direttiva, - "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici (nuovo comma 4-bis nell'articolo 4-ter).


L'articolo 17 interviene anch'esso sull'articolo 4-ter abrogandone il comma 2. Tale comma dispone  l'utilizzo del Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento - istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2011-  per le attività di sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, integrando il medesimo Fondo con quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2.

L'articolo 17 dello schema di decreto abroga altresì il comma 6-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, la quale destina le risorse disponibili del predetto Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento,  anche per la copertura delle spese relative all'APE degli edifici pubblici.

Le abrogazioni in questione intervengono invero su una disciplina, quella relativa al Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento,  già implicitamente modificata e sostituita da normativa più recente. Le risorse del Fondo in questione sono state infatti fatte confluire, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 102/2014 - nelle risorse del Fondo per l'efficienza energetica, dal medesimo articolo 15 istituito, destinato anche agli interventi di efficienza energetica delle P.A.

L'articolo 8 introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, il quale prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, avente lo scopo di  fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti dì promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il Decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati istituita presso il GSE S.p.a relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA";
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici;
e) nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

 Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire - una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali - assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A.

Per la costituzione del Portale è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, cui si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art.41-bis della Legge n. 234/2012.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 6 del  D.Lgs. n. 192/2005 riguardante l'attestato di prestazione energetica (APE), il suo rilascio e affissione. In particolare:

  • le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione. Rimane invariata l'entità della sanzione (novella al comma 3 dell'articolo 6). La relazione illustrativa afferma che la modifica è coerente con le attività di controllo su normativa edilizia e APE, che è rimessa agli enti locali;
  • la validità temporale massima dell'APE (dieci anni) viene subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici (novella al comma 5 dell'articolo 6);
  • la disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale - quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato -  si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (nuovo comma 10-bis nell'articolo 6. Con riferimento a tale nuovo comma, andrebbe chiarita la locuzione "requisiti minimi di cui al presente comma, posto che tale nuovo comma non prevede requisiti minimi).
  • Infine, si interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica (cd. catasto degli APE), inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato l'APE (inserimento di un nuovo comma 12-bis nell'articolo 9).

L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 192/2005, relativo all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva. Ne viene in particolare modificata la rubrica nel seguente modo: "Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria". Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale, ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché relativamente ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le nuove disposizioni inserite nell'articolo 4 del D.Lgs.(commi 1-quater e 1-quinques). Tali disposizioni demandano a due D.P.R., rispettivamente, l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti - nell'ambito delle proprie competenze tecniche - devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Nel dettaglio:

  • viene modificato il comma 1 dell'articolo 8, il quale dispone che la relazione tecnica deve essere depositata presso le amministrazioni competenti dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Si espunge la locuzione "domanda di concessione edilizia", inserendo in suo luogo la "domanda di acquisizione del titolo abilitativo";
  • viene abrogato il quarto periodo del medesimo comma 1, il quale dispone che - per gli enti pubblici (che hanno avuto un consumo di energia superiore a date soglie individuate dall'articolo articolo 19 della L. n. 10/1991) e che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, la relazione tecnica di progetto deve essere integrata attraverso attestazione di verifica sul rispetto di tale obbligo da parte del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (cd. Energy manager).
  • viene modificato il comma 1-bis del medesimo articolo 8, laddove si prevede che - in caso di edifici di nuova costruzione, e di edifici soggetti a ristrutturazione importante - nell'ambito della relazione tecnica sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La modifica è finalizzata a specificare che la valutazione della fattibilità tecnica è da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori.

 

L'articolo 12 modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, per aggiornare le disposizioni ivi recate inerenti le funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Viene precisato, in particolare, che:

  • l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti gli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel D.P.R. di aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies del D.Lgs (novella al comma 3, lettera c)).;
  • i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE, come modificato alla Direttiva 2018/844/UE.

Infine, è conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 4 del D.Lgs., come integrati dallo schema in esame (nuova lettera b-bis nel comma 5-quinquies)

L'articolo 17 dello schema in esame interviene ulteriormente sull'articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, abrogandone i commi da 3-ter a 3-quinquies. Tali commi consentono ai comuni - ai fini del concorso nella predisposizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, del programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale - di richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali (complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione) per la costituzione di un sistema informativo sugli usi energetici degli edifici. Su richiesta degli enti territoriali competenti, le aziende di distribuzione dell'energia devono rendere disponibili i dati utili per la costituzione del sistema informativo, e tali dati possono essere utilizzati unicamente per tali finalità.

L'abrogazione delle disposizioni sopra commentate appare riconducibile alle nuove norme introdotte in materia di afflusso dei dati informativi al nuovo Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (nuovo articolo 4-quater, cfr. supra)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005   relativo alle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali di monitoraggio, valutazione e proposta di adeguamento della normativa contenuta nel D.Lgs. stesso. Nel dettaglio il comma 1 attualmente dispone che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

Nella nuova formulazione del comma 1, introdotta dall'articolo 13 in commento, al MISE è demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

L'articolo 17 dello schema in esame interviene ulteriormente sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 192/2005, abrogandone il comma 3. Tale disposizione prevede che i risultati dell'attività delle Regioni e delle province autonome di raccolta e aggiornamento di dati e informazioni sugli usi finali dell'energia e di valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore siano trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per essere riuniti e poi inseriti quale parte integrante della Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 10/1991. Anche tale abrogazione interviene per aggiornare la normativa vigente, espungendone le disposizioni non più coerenti. 

L' articolo 17 abroga altresì l'articolo 11 del D.Lgs. n. 192/2005 il quale, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della Direttiva 2010/31/UE, ha fissato, in via transitoria, i riferimenti per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. L'abrogazione appare riconducibile al fatto che la norma ha già invero esaurito la sua vigenza.

Lo stesso articolo 17 abroga il comma 3 dell'articolo 13 il quale dispone che i programmi e gli strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico anche nelle scuole predisposti dal MISE siano condotte in sinergia con le analoghe misure di accompagnamento previste dal D.M. 28 dicembre 2012, in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (tale decreto è stato invero superato da ulteriori interventi incentivanti).

L'articolo 14 modifica l'articolo 17 del D.Lgs. n. 192/2005, al fine di aggiornare con un richiamo alla nuova Direttiva 2018/844/UE, la clausola di cedevolezza ivi contenuta.

L'articolo 17 dispone che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2005, si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

L'articolo 15 modifica l'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.

L'articolo 16, al comma 1, prevede che i comuni - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici - adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Si fa notare che in base alla definizione di «ristrutturazione importante di un edificio», contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del D.Lgs. 192/2005, un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante "quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture".
L'allegato 1, punto 1.4.1, del D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2015 detta ulteriori disposizioni definitorie, principalmente finalizzate a distinguere gli interventi di "ristrutturazione importante" in ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello.Tale distinzione ha lo scopo precipuo di consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.

L'articolo 16, al comma 2, conseguentemente, abroga l'articolo 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, che reca disposizioni analoghe in materia.

L'art. 4, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001 ha infatti fissato il termine del 31 dicembre 2017 per l'adeguamento, da parte dei comuni, del regolamento edilizio al fine di prevedere, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, l'obbligo di prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no (e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali):
- negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del citato D.M. 26 giugno 2015;
- nonché negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al citato punto 1.4.1.

Si fa notare che nella disposizione recata dall'articolo in esame scompaiono i limiti minimi previsti dalla normativa vigente in relazione alle dimensioni degli edifici da assoggettare agli obblighi in questione, nonché alla quota di posti auto per la quale garantire l'allaccio negli edifici residenziali nuovi con almeno 10 unità abitative.    

L'articolo 17 abroga, inoltre, l'articolo 28 della legge n.10/1991, il quale impone al proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, di depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di recupero del patrimonio edilizio, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n. 10/1991. Anche tale abrogazione appare riconducibile alla necessità di rendere omogenea la disciplina vigente con la nuova normativa in materia di efficienza energetica.

Si rileva come l'articolo 17 contenga l'elenco di tutte le abrogazioni rese necessarie dalle modifiche apportate all'ordinamento dal complesso delle norme del provvedimento. 

Ai fini di una lettura più immediata e sistematica del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di indicare, in ciascun articolo, le abrogazioni rese necessarie dalle specifiche modifiche introdotte

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 8, relativo all'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Dispone, altresì, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


Relazioni e pareri allegati

L'A.G. 158 è corredato da una relazione illustrativa, una relazione tecnica e una tabella di concordanza tra la Disciplina europea (Direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/844/UE) e la disciplina nazionale (normativa già in vigore e normativa - D.Lgs. n. 192/2005 - coordinata con le modifiche).