Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 concernente la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica 18 febbraio 2020 |
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati| |
Presupposti normativiLo schema di decreto legislativo A.G. 158 reca l'attuazione della Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018). L'articolo 23 disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione (v. infra). La direttiva (UE) 2018/844La direttiva 2018/844/UE – entrata in vigore il 9 luglio 2018 e composta di 5 articoli – si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra (al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'UE) e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, in vista del raggiungimento di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. La Direttiva fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo - noto come Clean Energy Package - che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Si rinvia, sul punto all'apposito tema dell'attività parlamentare.
La Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonchè ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. L'articolo 1 della direttiva modifica ed integra dunque in più punti la Direttiva 2010/31/UE. Nel dettaglio:
L'articolo 3 dispone in ordine al termine di recepimento della Direttiva, stabilendo che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. L'articolo 4, dispone che la Direttiva entra in vigore il 9 luglio 2018 (ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.U.E). L'articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della Direttiva. Appare opportuno segnalare che la Commissione Europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla Direttiva, ha adottato la Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e la Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici. Con riferimento allo studio di fattibilità delegato alla Commissione UE circa possibilità e tempistiche per l'introduzione dell'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e per l'introduzione di un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica, si rinvia alle risultanze pubblicate dalla Commissione Europea. La Commissione già nella Raccomandazione dell'8 maggio 219 aveva osservato come la Direttiva non precisi nel dettaglio in cosa consista il passaporto di ristrutturazione, ma in altri documenti sono stati individuati alcuni elementi comuni che potrebbero essere utilizzati come esempi: si tratta di un documento elettronico o cartaceo che delinea una tabella di marcia di ristrutturazione a lungo termine (tra 15 e 20 anni) e per fasi (idealmente con il minor numero di fasi possibile) per un determinato edificio; potrebbe scaturire da una diagnosi energetica in loco che soddisfi determinati criteri di qualità e indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica. La delega al recepimento della Direttiva (UE) 2018/844L'articolo 23 della Legge n. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2019) dispone, al comma 1, che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 , oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività. |
ContenutoLo schema di decreto legislativo A.G.158 reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. A tal fine, apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 192/2005, di recepimento delle precedente normativa UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia, adeguandone il titolo ai contenuti della nuova Direttiva (articolo 1). Si ricorda in proposito che il Decreto legislativo n. 192 del 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ha introdotto nell'ordinamento nazionale, le norme di recepimento della prima disciplina europea sulla prestazione energetica edifici (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD I). Successivamente, la Direttiva del 2002 è stata abrogata dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD II). Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal Decreto-legge n. 63/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 90/2013), che ha conseguentemente modificato il Decreto legislativo n. 192/2005. La relazione illustrativa all'A.G. n. 158 afferma che lo Schema di Decreto legislativo è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e nella Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici. L'articolo 1 dello schema di Decreto legislativo dispone che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia deve tener conto dell'efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività (comma 1). Tale previsione di principio appare conforme al criterio di delega contenuto nell'articolo 23 della Legge di delegazione europea 2018 (L. n. 117/2019). Si osserva che sarebbe opportuno formulare la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, dello schema quale novella all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005. L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, ampliando e adeguandone le finalità ai contenuti della nuova Direttiva 2018/844/UE. In particolare, si specifica che il D.Lgs. n. 192/2005 definisce criteri, condizioni e modalità :
L'articolo, alla lettera c), modifica inoltre la definizione di impianto termico, esplicitando che in essa vi rientrano gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione. Sono ora inoltre compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscldamento (sostituzione della lettera l-tricies) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs.). L'articolo 4 apporta modifiche al comma 2-ter, al comma 3 e 3-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 192/2005, così estendendo l'ambito di intervento del Decreto legislativo n. 192/2005 alle novità apportate dalla Direttiva. Per coordinamento con le modifiche introdotte dall'articolo 4 ai predetti commi, l'articolo 17 dello schema abroga i commi 1, 2 e 3-ter del medesimo articolo 3 del Decreto legislativo, non più compatibili. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema appaiono sostanzialmente simmetriche all'estensione delle finalità dello Decreto legislativo, operata dall'articolo 2 del medesimo schema (cfr. supra). Nel dettaglio, l'articolo 4 fa rientrare nell'ambito di intervento del D.Lgs. n. 192/2005:
Viene poi aggiornata la materia delle esclusioni dall'ambito di applicazione del D.lgs, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica (beni culturali e aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico) e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica (quali, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione). Quanto ai primi (attraverso una novella al comma 3, lett. a) e al comma 3, lett. b), viene operato un rimando alla disposizione che esclude in via generale per essi l'applicazione del decreto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (modifica al comma 3, lettera a)); contestualmente viene altresì specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo (oltre che di ispezione e manutenzione) delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Quanto ai secondi (edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica), viene specificato (attraverso una novella al comma 3, lett. a)) che resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs., in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005, sulla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale. Nel dettaglio, l'articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, documento programmatorio con orizzonte decennale che gli Stati membri debbono presentare alla Commissione europea e aggiornare triennalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance europea dell'energia (cfr. supra, paragrafo sui presupposti normativi). Il Documento indica l'entità del concorso di ogni Stato Membro agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza e sicurezza energetica, fonti rinnovabili, riduzione di emissioni di gas effetto serra. A gennaio 2020, l'Italia ha presentato alla Commissione UE la versione definitiva del PNIEC 2030. L'articolo 3-bis - sulla base dei nuovi obiettivi UE 2030 e 2050 - indica appunto come finalità della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, quella di conseguire un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'articolo precisa che la Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. I contenuti specifici della Strategia, indicati nell'articolo 3-bis, ricalcano quelli indicati nell'articolo 1, punto 2) della Direttiva 2018/844/UE, ivi inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea le cui risultanze sono in corso di pubblicazione. Lo schema di strategia deve essere sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e· in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia stessa,comprese le politiche e le azioni in essa previste. La relazione illustrativa al provvedimento richiama la prima versione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine già predisposta ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE. Appare opportuno segnalare che alcuni contenuti della Nuova strtegia italiana di ristrutturazione a lungo termine sono stati anticipati già nella versione del PNIEC inviata alla Commissione europea a gennaio 2020, prima del recepimento della Direttiva qui in esame, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2018/1999 (cfr. supra, presupposti normativi). Per coordinamento con quanto ora previsto in merito alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, l'articolo 17 dello schema abroga i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2014 ;che demandano all'ENEA l'elaborazione - nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) - di una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e disponendo la sottoposizione del documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza Unificata.
L'articolo 6 dello Schema modifica poi l'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005, concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. La modifiche sono finalizzate a:
L'articolo 7 integra e modifica l'articolo 4-ter del D.Lgs. n. 192/2005 - in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici - al fine di dare attuazione ai principi previsti dall'articolo 1, punto 6) della nuova Direttiva 2018/844/UE. In particolare:
L'articolo 17 dello schema di decreto abroga altresì il comma 6-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, la quale destina le risorse disponibili del predetto Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento, anche per la copertura delle spese relative all'APE degli edifici pubblici. Le abrogazioni in questione intervengono invero su una disciplina, quella relativa al Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento, già implicitamente modificata e sostituita da normativa più recente. Le risorse del Fondo in questione sono state infatti fatte confluire, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 102/2014 - nelle risorse del Fondo per l'efficienza energetica, dal medesimo articolo 15 istituito, destinato anche agli interventi di efficienza energetica delle P.A. L'articolo 8 introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, il quale prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, avente lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti dì promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire - una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali - assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A. Per la costituzione del Portale è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, cui si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art.41-bis della Legge n. 234/2012. L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 riguardante l'attestato di prestazione energetica (APE), il suo rilascio e affissione. In particolare:
L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 192/2005, relativo all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva. Ne viene in particolare modificata la rubrica nel seguente modo: "Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria". Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale, ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché relativamente ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le nuove disposizioni inserite nell'articolo 4 del D.Lgs.(commi 1-quater e 1-quinques). Tali disposizioni demandano a due D.P.R., rispettivamente, l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.
L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti - nell'ambito delle proprie competenze tecniche - devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
L'articolo 12 modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, per aggiornare le disposizioni ivi recate inerenti le funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Viene precisato, in particolare, che:
Infine, è conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 4 del D.Lgs., come integrati dallo schema in esame (nuova lettera b-bis nel comma 5-quinquies).
L'articolo 17 dello schema in esame interviene ulteriormente sull'articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, abrogandone i commi da 3-ter a 3-quinquies. Tali commi consentono ai comuni - ai fini del concorso nella predisposizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, del programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale - di richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali (complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione) per la costituzione di un sistema informativo sugli usi energetici degli edifici. Su richiesta degli enti territoriali competenti, le aziende di distribuzione dell'energia devono rendere disponibili i dati utili per la costituzione del sistema informativo, e tali dati possono essere utilizzati unicamente per tali finalità. L'abrogazione delle disposizioni sopra commentate appare riconducibile alle nuove norme introdotte in materia di afflusso dei dati informativi al nuovo Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (nuovo articolo 4-quater, cfr. supra)
L'articolo 13 sostituisce l'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali di monitoraggio, valutazione e proposta di adeguamento della normativa contenuta nel D.Lgs. stesso. Nel dettaglio il comma 1 attualmente dispone che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo. Nella nuova formulazione del comma 1, introdotta dall'articolo 13 in commento, al MISE è demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
L'articolo 17 dello schema in esame interviene ulteriormente sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 192/2005, abrogandone il comma 3. Tale disposizione prevede che i risultati dell'attività delle Regioni e delle province autonome di raccolta e aggiornamento di dati e informazioni sugli usi finali dell'energia e di valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore siano trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per essere riuniti e poi inseriti quale parte integrante della Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 10/1991. Anche tale abrogazione interviene per aggiornare la normativa vigente, espungendone le disposizioni non più coerenti.
L' articolo 17 abroga altresì l'articolo 11 del D.Lgs. n. 192/2005 il quale, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della Direttiva 2010/31/UE, ha fissato, in via transitoria, i riferimenti per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. L'abrogazione appare riconducibile al fatto che la norma ha già invero esaurito la sua vigenza.
Lo stesso articolo 17 abroga il comma 3 dell'articolo 13 il quale dispone che i programmi e gli strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico anche nelle scuole predisposti dal MISE siano condotte in sinergia con le analoghe misure di accompagnamento previste dal D.M. 28 dicembre 2012, in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (tale decreto è stato invero superato da ulteriori interventi incentivanti).
L'articolo 14 modifica l'articolo 17 del D.Lgs. n. 192/2005, al fine di aggiornare con un richiamo alla nuova Direttiva 2018/844/UE, la clausola di cedevolezza ivi contenuta. L'articolo 17 dispone che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2005, si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
L'articolo 15 modifica l'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
L'articolo 16, al comma 1, prevede che i comuni - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici - adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Si fa notare che in base alla definizione di «ristrutturazione importante di un edificio», contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del D.Lgs. 192/2005, un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante "quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture".
L'allegato 1, punto 1.4.1, del
D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2015 detta ulteriori disposizioni definitorie, principalmente finalizzate a distinguere gli interventi di "ristrutturazione importante" in ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello.Tale distinzione ha lo scopo precipuo di consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.
L'articolo 16, al comma 2, conseguentemente, abroga l'articolo 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, che reca disposizioni analoghe in materia.
L'art. 4, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001 ha infatti fissato il termine del 31 dicembre 2017 per l'adeguamento, da parte dei comuni, del regolamento edilizio al fine di prevedere, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, l'obbligo di prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no (e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali):
- negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del citato D.M. 26 giugno 2015;
- nonché negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al citato punto 1.4.1.
Si fa notare che nella disposizione recata dall'articolo in esame scompaiono i limiti minimi previsti dalla normativa vigente in relazione alle dimensioni degli edifici da assoggettare agli obblighi in questione, nonché alla quota di posti auto per la quale garantire l'allaccio negli edifici residenziali nuovi con almeno 10 unità abitative.
L'articolo 17 abroga, inoltre, l'articolo 28 della legge n.10/1991, il quale impone al proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, di depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di recupero del patrimonio edilizio, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n. 10/1991. Anche tale abrogazione appare riconducibile alla necessità di rendere omogenea la disciplina vigente con la nuova normativa in materia di efficienza energetica.
Si rileva come l'articolo 17 contenga l'elenco di tutte le abrogazioni rese necessarie dalle modifiche apportate all'ordinamento dal complesso delle norme del provvedimento. Ai fini di una lettura più immediata e sistematica del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di indicare, in ciascun articolo, le abrogazioni rese necessarie dalle specifiche modifiche introdotte.
L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 8, relativo all'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Dispone, altresì, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. |
Relazioni e pareri allegatiL'A.G. 158 è corredato da una relazione illustrativa, una relazione tecnica e una tabella di concordanza tra la Disciplina europea (Direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/844/UE) e la disciplina nazionale (normativa già in vigore e normativa - D.Lgs. n. 192/2005 - coordinata con le modifiche). |