Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni in materia di turismo
Riferimenti: AC N.1743/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 205
Data: 01/10/2019
Organi della Camera: X Attività produttive


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Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni in materia di turismo

1 ottobre 2019
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Il provvedimento è composto da 26 articoli, suddivisi in 3 Capi, e reca l'istituzione del Ministero del Turismo, nonché disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del mercato del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico. Il provvedimento reca inoltre una delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta foprmazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.

Appare preliminarmente opportuno delineare sinteticamente l'evoluzione dell'articolazione a livello istituzionale in materia di turismo, nonché la suddivisione delle competenze e delle attribuzioni in materia.

Il  M L'evoluzione dell'articolazione istituzionale inistero del Turismo e dello spettacolo è stato istituito con la L. n. 617 / 1959, poi abrogata con il referendum del 15 aprile 1993, a seguito del quale il Ministero è stato soppresso e la gestione del settore è stata trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la creazione di un Dipartimento ad hoc ( D.P.C.M. 20 dicembre 1995). Con D.P.C.M. 10 novembre 1998 la gestione del Dipartimento, trasformato in Direzione Generale, è stata trasferita al Ministero dell'Industria.
Il successivo D. Lgs. n. 300/1999, recante "norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato", ha attribuito al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo e industria alberghiera, come conseguenza dell'accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso. La modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 ( L. n. 233/2006 e ss.mm.), ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie. Nel 2013, il governo Letta ha trasferito le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali, che ha quindi assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 1, commi 2 e 3, L. 24 giugno 2013, n. 71 e DPCM 21 ottobre 2013). Con D.P.C.M.  29 agosto 2014, n.171 è stata successivamente istituita la Direzione generale Turismo presso il Mibact, ora soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 86/2018 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità): a tale Direzione erano state attribuite dal citato D.P.C.M. (articolo 19) le funzioni di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le Relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le Associazioni di Categoria e le Imprese Turistiche. Alla predetta Direzione era stata altresì attribuita la vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT-Agenzia nazionale del turismo, e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale. La Direzione generale Turismo era articolata in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della L. n. 400/1988 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 300/1999 e ss. mod. La Direzione generale Turismo presso il Mibact costituiva centro di responsabilità amministrativa delle risorse stanziate a bilancio statale per la Missione di spesa turismo, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge di contabilità nazionale ( L. n. 196/2009, e ss. mod.).
Il D.L. n. 86/2018 ha infine disposto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT) delle funzioni in materia di turismo già esercitate dal Mibact. Ha altresì disposto il trasferimento al MIPAAFT, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo ( recte, Direzione generale per le politiche del turismo) del MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Contestualmente, il D.L. n. 86/2018 ha modificato in vari punti il D.Lgs. n. 300/1999 inserendo, nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo svolgimento compiti e funzioni in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
Lo stesso D.L. ha devoluto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all' ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione. Il D.L. ha demandato l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT ad un regolamento di organizzazione, successivamente adottato con D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25.
Con riferimento allo schema del citato D.P.C.M., pervenuto a parere del Consiglio di Stato, è meritevole di segnalazione quanto osservato dall'organo di giurisdizione amministrativa, secondo cui non appare congruente con l'impianto costituzionale, oltre che legislativo primario, trattare il turismo come un aggregato della funzione riguardante l'agricoltura e le foreste, per quanto l'intento normativo sia quello di trasformare l'esercizio delle attività agricole, alimentari ma soprattutto forestali, in una opportunità anche turistica utilizzando la grande potenzialità del territorio italiano e del made in Italy, soprattutto, nel settore alimentare ( cfr. parere del 20 dicembre 2018 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di D.P.C.M. recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma del D.L. n. 86/2018).
Si segnala inoltre che il recente D.L. 21 settembre 2019, n. 104, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ritrasferisce (art. 1) in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT), con conseguente soppressione, a partire dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento del turismo istituito presso il MIPAAFT. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier predisposto sul disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 104/2019.
Il riparto delle competenze e delle attribuzioni in materia di turismo La riforma  del Titolo V della Costituzione operata con L.Cost. n. 3/2001 ha reso il turismo una materia di competenza residuale delle Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che - già prima del 2001 - erano dotate di tale competenza. Il turismo rientra dunque tra le materie "residuali" (art.117, quarto comma), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Questo mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003. Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale appare tuttora assai consistente.

Innanzitutto, si devono considerare i rilevanti condizionamenti che possono derivare alla potestà legislativa regionale dall'intervento del legislatore statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnalano: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'UE; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché le competenze concorrenti in materia di professioni; governo del territorio (comprendente l'urbanistica e l'edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la materia del turismo è stata dunque più volte considerata dalla Corte Costituzionale come materia complessa e caratterizzata da un intreccio di interessi, e quindi di funzioni. Nonostante la riforma del titolo V della Costituzione, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione e alla attività amministrativa statale appare tuttora preponderante nella materia turismo globalmente considerata (Corte cost., sent. n. 214 del 2006; sent. n. 76 del 2009). Vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale, la Corte ha rilevato nelle sentenze citate che è doverosa un'attività promozionale unitaria che contrasti la frammentazione dell'offerta turistica italiana e che per ciò solo si giustifica una chiamata in sussidiarietà orizzontale dello Stato nei confronti della competenza residuale delle regioni.

Da questa complessità e rilevanza "trasversale" degli interessi pubblici e privati "turistici" la Corte fa derivare la perduranza di competenze centralizzate cui si è accennato, che giustificano pienamente l'organizzazione ministeriale del turismo, la quale, però, deve essere connotata da caratteristiche anche organizzative conseguenti (cfr. parere del 20 dicembre 2018 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di D.P.C.M. recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma del D.L. n. 86/2018, che ha trasferito le competenze statali in materia di turismo dal MIBAC al MIPAAF) .

Dal punto di vista istituzionale, va segnalata la mediazione operata nelle sedi di concertazione nazionale, e in particolare nella Conferenza Stato-Regioni, il cui rilievo è senz'altro accresciuto dopo la riforma costituzionale del 2001. In questa sede lo Stato e le Regioni hanno concluso accordi, che hanno condotto, nella sostanza, ad un esercizio "congiunto" di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello.

Si ricorda a questo proposito che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sulla normativa statale in materia di turismo è stata fatta un'operazione di codifica nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011), che ha provveduto ad abrogare la precedente legge n. 135/2001 di "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

Il decreto legislativo n. 79/2011, sin dalla sua origine, è risultato strutturato in due parti:

  • la prima, concernente Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005;
  • la seconda, concernente il recepimento della direttiva 2008/122/UE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

Il Codice, finalizzato alla promozione del mercato del turismo e al rafforzamento della tutela del consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Inoltre, esso avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del D.Lgs. 79/2011, che ha pertanto perso definitivamente il suo carattere di sistematicità ed organicità e risulta oggi sostanzialmente ridotto alle disposizioni relative al "diritto privato del turismo": i "contratti del turismo organizzato" con la relativa disciplina della risarcibilità del "danno da vacanza rovinata" e le "locazioni turistiche" di cui al Titolo VI del  Codice (artt.32-53). Tale disciplina, da ultimo modificata dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, costituisce peraltro recepimento della disciplina europea in materia (si rinvia, da ultimo alla Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, di cui il D.Lgs. n. 62/2018 costituisce attuazione). Rimangono poi norme di ordine generale in materia di assetto organizzativo istituzionale del turismo, contenute nel Titolo VII del Codice.

Appare infine utile ricordare che il 10 luglio 2019 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge delega in materia di turismo, attualmente all'esame del Senato ( A.S. 1413), al cui dossier si fa rinvio.

Articolo 1 (Istituzione del Ministero del turismo)

L'articolo 1, inserito nel Capo I - Misure per la promozione del turismo - reca l'istituzione del Ministero del turismo. A tal fine, il comma 1 novella il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, apportandovi le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, che reca l'elencazione dei Ministeri, sostituisce la denominazione vigente di cui al numero 7, "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo" - modificata, come già ricordato, dal recente D.L. n. 86/2018 - con la seguente: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"; contestualmente, la norma prevede l'inserimento del Ministero del turismo nella suddetta elencazione dei Ministeri (n. 14);

b) all'articolo 33, che disciplina le attribuzioni del vigente Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo, prevede l'abrogazione del comma 3, lettera b-bis), che menziona, tra le attribuzioni del Ministero, lo "svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche".

Si ricorda che la lettera b-bis del comma 3, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo le suddette competenze in materia di turismo, è stata inserita dall'art. 1, comma 3, lett. d) del recente D.L. n. 86/2018 (su cui v. supra);

c) all'articolo 34, comma 1, riduce da quattro a due il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAF;

Si ricorda che su tale norma era già intervenuto il recente D.L. n. 86/2018 (su cui v. supra), che, all'art. 1, comma 3 ha novellato alcune disposizioni del d.lgs. 300/1999, elevando, tra l'altro, da due a quattro il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.

d) al titolo IV, i cui Capi recano disposizioni relative a ciascun Ministero, con disposizioni su relativi ordinamento e attribuzioni, prevede l'inserimento di un ulteriore capo, il Capo XII-bis, intitolato "Ministero del turismo", composto da un unico articolo, l'art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni):

Il comma 1 dell'art. 54-bis, inserito nel D.Lgs. n. 300/1999, istituisce il Ministero del turismo.

Il comma 2 dell'art. 54-bis dispone l'attribuzione al Ministero del turismo delle funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore della disposizione, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Il comma 2 prevede inoltre che al Ministero del turismo siano altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Il comma 3 dell'art. 54-bis dispone che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisca, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

Il comma 4 dell'art. 54-bis demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del neo istituito Ministero del turismo e la definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse medesime.

Si prevede, inoltre, che le risorse umane comprendono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001entro i limiti del contratto in essere che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dall'amministrazione di destinazione e continui a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Si prevede, inoltre, che la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientri nella competenza del Ministero del turismo. La norma, inoltre:

  • riconosce il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dall'adozione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • dispone la riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato;
  • dispone l'incremento delle facoltà assunzionali del Ministero del turismo per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Si prevede, infine, che il Ministero del turismo, all'esito del trasferimento del personale interessato, provveda all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Si valuti l'opportunità di introdurre le modifiche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 54-bis non mediante una novella al D.Lgs. n. 300/1999, bensì attraverso un'autonoma disposizione legislativa.

Il comma 5 dell'art. 54-bis, inserito nel D.Lgs. n. 300/1999, modifica l'articolo 16 del D.L. n. 83/2014, disponendo la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ovunque essi ricorrano, con il riferimento, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo. 

Si ricorda in proposito che l' art. 16 del D.L. n. 83/2014, recante "disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", all'art. 16 ha previsto la trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale per il turismo in ente pubblico economico e la liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
Si rinvia al commento all'articolo 7 della proposta di legge in esame per l'illustrazione dei compiti e delle finalità dell'ENIT.

Il comma 6 dell'art. 54-bis prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

Il comma 7 dell'art. 54-bis dispone l'abrogazione dei seguenti commi dell'art. 1 del D.L. n. 86/2018 (che ha previsto, come già esposto, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, con conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

  • comma 1, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, nonché, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
  • comma 2, che, tra l'altro, ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con trasferimento dei relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale al Dipartimento del turismo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • comma 3, che ha novellato alcune disposizioni del D.Lgs. 300/1999, espungendo i riferimenti alle competenze in materia di turismo in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE); individuando le nuove competenze del MIPAAFT (svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche); elevando da 2 a 4 il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT;
  • comma 4, che ha previsto la sostituzione della denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ad ogni effetto e ovunque essa fosse presente, con la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
  • comma 9, che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (in attuazione di tale disposizione, cfr D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25;
  • comma 10, ai sensi del quale fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali; la medesima norma aveva previsto che con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 le risorse finanziarie individuate fossero trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 8 dell'art. 54-bis, inserito nel D.Lgs. n. 300/1999 dalla proposta di legge in commento, dispone la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo, ovunque essi ricorrano nella L. 26 gennaio 1963, n. 91 e nella L. 2 gennaio 1989, n. 6, recanti, rispettivamente, il riordinamento del Club alpino italiano e l'ordinamento della professione di guida alpina

Infine, il comma 9 dispone che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 2 (Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale)

L'articolo 2, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 2 prevede che il suddetto fondo sia ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale.

Il comma 3 demanda a un successivo decreto del Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di presentazione dei suddetti progetti volti all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica da parte delle regioni, nonché dei criteri di valutazione dei medesimi ai fini della ripartizione del fondo.


Articolo 3 (Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

L'articolo 3, comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica.

Si ricorda in proposito che il sopra citato disegno di legge delega in materia di turismo, attualmente all'esame del Senato (S. 1413) già prevede il seguente principio e criterio direttivo al quale il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega: "prevedere l'istituzione, presso una università pubblica, di una Scuola nazionale di alta formazione turistica finalizzata alla formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo e nel settore della ristorazione, nonché di una adeguata conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane. A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" (art. 1, comma 2, lett. p) del disegno di legge delega).

La norma elenca altresì i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega e, in particolare:

a) individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa di cui al comma 4, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno;

b) prevedere che la finalità didatticadella Scuola consista nel formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nei seguenti ambiti: settore turistico, servizi del turismo, ristorazione, nonché conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane;

c) con riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla Scuola, consentirlo alle seguenti categorie di soggetti:

  • persone in possesso di diploma di laurea o di diploma in materie attinenti al settore turistico;
  • imprenditori e manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale;

d) prevedere un'articolazione dei percorsi formativi strutturata nelle seguenti tipologie di corsi:

  • corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva, con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane;
  • corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali;

e) prevedere come parte integrante dei percorsi formativi un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo;

Si osserva in proposito che la norma non indica la durata del suddetto periodo di stage.

f) prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico.

 

Il comma 2 dispone in ordine al procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega. In particolare, si prevede che essi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La norma prevede inoltre:

  • l'acquisizione, sugli schemi di decreto legislativo, dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;
  • la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Si dispone, inoltre, che:

  • qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima sia prorogata di centoventi giorni; 
  • il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione;le Commissioni parlamentari possano esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 3 consente al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle delega, di adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura sopra descritti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in commento, pari, come già anticipato, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 26.


Articolo 4 (Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera)

L'articolo 4 prevede l'accesso degli "istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" ad appositi finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa di € 7 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Si ricorda che, dopo la riorganizzazione operata con il DPR 87/2010, una ulteriore revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, è stata operata con il D.Lgs. 61/2017, emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. d)). La ridefinizione dei percorsi di istruzione professionale è stata applicata a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019, con definitivo superamento della precedente disciplina a decorrere dall'a.s. 2022/2023.
Sia in base al DPR 87/2010, sia in base al D.Lgs. 61/2017, uno degli indirizzi nei quali si articola l'offerta formativa dei percorsi di istruzione professionale è costituito da "enogastronomia e ospitalità alberghiera".

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe fare riferimento alle "istituzioni scolastiche nelle quali siano attivi percorsi di istruzione professionale – indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera".

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).


Articolo 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità. La norma enumera altresì i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega:

  1. garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;
  2. garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;
  3. garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;
  4. prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;
  5. prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

Il comma 2 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi. In particolare, essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è quindi trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 3 consente al Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura sopra descritta, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.


Articolo 6 (Semplificazione del rilascio dei visti di ingresso per turismo)

L' articolo 6, al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dall'estero, dispone l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, individua procedure semplificate per la riduzione di almeno la metà dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico (comma 1). Tale procedura abbreviata si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati esteri individuati, sulla base dei dati relativi alla domanda turistica e al potere di acquisto, ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro del turismo (comma 2).

Il VSU "Visto Schengen Uniforme" è valido per entrare e circolare liberamente nel territorio di tutti i Paesi che applicano integralmente l'Acquis di Schengen. Analogamente ad altre tipologie di visto, si tratta di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati Schengen, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data di primo ingresso.

 

La disciplina del rilascio dei visti d'ingresso è contenuta nel D.P.R. 31/08/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) a norma del quale il rilascio dei visti di ingresso, o per il transito nel territorio dello Stato, è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero (art. 5, comma 1); le rappresentanze, valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti previsti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, provvedono al rilascio entro 90 giorni dalla richiesta.

 

La definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento è contenuta nel D.M. 11/05/2011 del Ministero degli esteri. In particolare l'Allegato A, dedicato all'individuazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei visti, stabilisce che il visto per turismo (V.S.U.) consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

  1. adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico sull'immigrazione n. 286/1998 e puntualmente individuate nell'Allegato A della Direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1/3/2000 ;
  2. il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
  3. la disponibilità di un alloggio, ossia prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia;
  4. assicurazione sanitaria, avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, valida in tutta l'area Schengen.

Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.

Precise disposizioni disciplinano l'ingresso di minori stranieri (art. 3, comma 1 del D.M. 11/05/2011 in parola) e quello dei minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario.

 

Tutte le informazioni riguardo i visti d'ingresso in Italia sono reperibili nel portale dedicato "Il visto per l'Italia", dal quale è altresì possibile scaricare i moduli ed i modelli eventualmente necessari.


Articolo 7 (Razionalizzazione dell’attività degli uffici esteri dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere ai fini della promozione turistica)

L'articolo 7 reca norma in materia di razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere.

Più in dettaglio, si prevede che gli uffici esteri dell'ENIT e dell'ICE, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinino la propria attività al fine di svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana.


L'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo è un ente pubblico economico operante nella promozione dell'offerta turistica in Italia. Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, recante "disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", all'art. 16 ha previsto la tr asformazione di ENIT-Agenzia nazionale per il turismo in ente pubblico economico e la liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
Il D.L. n. 86/2018, all'art. 1, co. 1, di cui l'art. 1 della proposta di legge in commento dispone l'abrogazione, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate, in materia di turismo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In conseguenza di ciò, il D.L. ha modificato anche le denominazioni dei due Ministeri, divenute, rispettivamente, "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo" e "Ministero dei beni e delle attività culturali". In conseguenza di ciò, l'art. 1, co. 14 del D.L. ha previsto la modifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dello statuto di Enit, al fine di prevedere, in luogo della vigilanza dell'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Lo Statuto di Enit attualmente in vigore è stato recentemente approvato con  DPCM 14 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 2019.

L'Agenzia svolge le proprie funzioni ed attività attraverso la sede centrale e le sedi periferiche e adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione. La sua attività è regolata dall' art. 16 del citato D.L. n. 83/2014, dallo statuto e dalle norme relative alle persone giuridiche private. L' Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l'altro, a:
  1. curare la promozione all'estero dell'immagine turistica italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;
  2. realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
  3. svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
  4. svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
  5. attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56.
In particolare, si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera h) dello Statuto dell'ENIT, approvato con DPCM 14 marzo 2019, che affida all'ente il compito di attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 1, comma 1, dello statuto, che affida a ENIT il compito di realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani.
L'ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere è l'organo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. L'Agenzia agisce quale soggetto incaricato di promuovere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, svolgendo attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Istituita dal D.L. n. 98/2011 con contestuale soppressione dellIstituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 14 del citato D.L. n. 98/2011, al comma 20, dispone che l'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Ai sensi del successivo comma 24, l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. Ulteriori specificazioni inerenti agli uffici esteri dell'Agenzia sono contenute nello statuto dell'Agenzia attualmente vigente, approvato con decreto interministeriale 6 settembre 2012, ai sensi del quale l'Agenzia è presente all'estero attraverso le suddette Rappresentanze diplomatiche e consolari in tutti i paesi rilevanti ai fini dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, che operano nel quadro delle funzioni di coordinamento, vigilanza e direzione dei capi missione(articolo 12 dello statuto).

La norma àncora la suddetta attività di coordinamento svolta dall'ENIT e dall'ICE a determinate linee guida, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


Articolo 8 (Istituzione della Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale)

L'articolo 8, comma 1, istituisce presso il Ministero del turismo la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, con la finalità di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree.

Il comma 2 individua la seguente composizione della Commissione:

  • Ministro del turismo o un suo delegato (in funzione di presidente);
  • Ministro per i beni e le attività culturali o un suo delegato;
  • Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;
  • un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione;
  • un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 dispone in ordine alle funzioni e alle competenze della Commissione, prevedendo che essa:

  • individui, in linea con le finalità già esplicitate al comma 1, le aree territoriali di crisi nel settore turistico;
  • elabori un piano per il sostegno e il rilancio delle medesime aree, nonché un piano di interventi per il potenziamento delle politiche turistiche a livello nazionale.

Il comma 4 dispone in ordine al procedimento di adozione dei provvedimenti, in particolare per la parte di competenza statale, prevedendo in particolare che essi siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, istituito dall'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero del turismo.


Articolo 9 (Contrasto dello svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche)

L'articolo 9 reca disposizioni di contrasto allo svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche.

Si ricorda in proposito che la competenza in materia di professioni turistiche non rientra, come la Corte costituzionale ha evidenziato, nella materia turismo, ma nella materia professioni che, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma, Cost., è oggetto di competenza legislativa concorrente: spetta, pertanto, alla  legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali che le regioni dovranno  rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa. "La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la  disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale" (cfr., in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424/2005, n. 40/2006, n. 300/2007, n. 93/2008, n. 138/2009, n. 98/2013 e n.178/2014).
 

In particolare, il comma 1 pone in capo alle regioni il compito di:

  • redigere un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento nel proprio territorio, anche all'interno di abitazioni private, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La norma è esplicitamente finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
  • inviare l'elenco in questione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Il comma 2 istituisce un'apposita area d'intervento, nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale.

L'istituzione di tale area avviene sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si demanda infine a un decreto del Ministro dell'interno l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del regolamento di attuazione della norma.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è una "specialità" della Polizia di Stato impegnata nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. La polizia delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 20 compartimenti, con competenza regionale, e 81 sezioni con competenza provinciale (uffici periferici), coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni, diretto da un dirigente superiore, affiancato da due o più dirigenti responsabili delle divisioni in cui si articola.

E' compito della Polizia di Stato, attraverso tale specialità, garantire la sicurezza, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi comprese le competenze affidate alla stessa in virtù di norme primarie direttamente collegate a specifiche attribuzioni del Ministro dell'Interno. In particolare la Specialità è competente in materia di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, in materia di prevenzione e contrasto degli attacchi informatici alle strutture di livello strategico per il Paese, in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione. Sul versante della tutela delle infrastrutture critiche informatizzate la Specialità opera attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.), istituito nell'ambito del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Di  rilievo è l'ulteriore ambito di intervento affidato da tempo alla competenza esclusiva della Specialità, relativo alla prevenzione e contrasto della pedopornografia e violenze in danno dei minori in Rete.


Articolo 10 (Applicazione del QR code sui prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

L'articolo 10 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, di essere dotati di un codice a barre bidimensionale (QR Code – Quick Response Code) al fine di consentire il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti (comma 1).

Al riguardo, si ricorda che la disciplina relativa alle denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari è contenuta, in primo luogo, nel regolamento n. 1151/2012 (UE) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale, tra l'altro, ha fatto  salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente disciplina europea, e nel  regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione. Per l'attuazione in Italia del predetto regolamento è stato emanato il decreto ministeriale 14 ottobre 2013.

Il regolamento n. 1151/2012 (UE) rientra nell'ambito del cd. "Pacchetto Qualità", predisposto dalla Commissione europea, alla fine del 2010, allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori nella comunicazione del valore aggiunto dei propri prodotti.

La disciplina in esame non si applica:

  • ai vini e ai prodotti vitivinicoli, per i quali trovano specifica applicazione le norme del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica) - in particolare agli articoli 39-54 - concernenti la tutela della qualità dei predetti prodotti, fatta eccezione per gli aceti di vino;
  • alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche contenuta nel Regolamento n. 110/2008 (CE), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Sul sito della Commissione europea è presente un'apposita sezione denominata Door dove sono ricercabili tutti i prodotti agroalimentari di denominazione di origine - compresi quelli italiani - riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Per quanto concerne le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche (IG) riferite ai vini e alle bevande spiritose tutelati a livello europeo, si può far riferimento alla sezione eAmbrosiadel medesimo sito web.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a sua volta, ha predisposto un'apposita sezione del suo sito internet dedicata ai prodotti DOP, IGP e STG.  

   Per quanto concerne, in generale, la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e l'etichettatura degli stessi, si rinvia all'apposito tema web del Servizio Studi della Camera.
In merito, nello specifico, all'utilizzo del codice a barre, una pagina del sito web di Agenda digitale richiama tale strumento nella prospettiva del suo possibile utilizzo attraverso la recente tecnologia cosiddetta Blockchain.
Si ricorda, poi, che le proposte di legge C. 1008 e C. 1009, recanti interventi per il settore ittico, attualmente all'esame - in sede referente - da parte della Commissione agricoltura della Camera (insieme alla pdl C. 1636), presentano entrambe, all'art. 8, comma 3, l'obbligo per gli operatori del settore di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione, ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del MIPAAFT.


 AI sensi del comma 2, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo provvede alla realizzazione delle pagine internet di cui sopra e alla loro pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Si ricorda che l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) ha sottoposto l'ENIT alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nell'ambito del trasferimento a quest'ultimo delle funzioni in materia di turismo appartenenti al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il comma 3 dispone, infine, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, adotti il regolamento di attuazione delle suddette disposizioni.


Articolo 11 (Incentivi per favorire il turismo destagionalizzato)

L'articolo 11 introduce norme finalizzate a incentivare e favorire il turismo destagionalizzato, ossia l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, ponendo in capo al Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, le amministrazioni locali e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone di cui al D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, il compito di contribuire alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, fornisce innanzitutto (art. 1) la definizione di impresa ferroviaria (qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono solo la trazione) e di licenza (autorizzazione valida su tutto il territorio dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita autorità preposta al rilascio della licenza ad un'impresa, in virtù della quale ne è riconosciuta la capacità di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi).
Il citato D.L. n. 98/2011, all'art. 7, consente di chiedere il rilascio della licenza alle imprese con sede in Italia, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, in grado di dimostrare, già prima di iniziare l'attività, i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della propria responsabilità civile. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall'autorità competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio della licenza . Quest'ultima è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete che le stesse sono tenute a produrre, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, nonché all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e al gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
Appare utile ricordare, al riguardo, che il citato disegno di legge delega in materia di turismo, attualmente all'esame del Senato (S. 1413), nell'ambito dei principi e criteri direttivi prevede lo sviluppo di un modello di turismo accessibile anche "mediante la promozione di specifiche offerte per la destagionalizzazione dei flussi turistici".

La norma demanda poi a un regolamento,  adottato con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione in commento.


Articolo 12 (Promozione del patrimonio turistico da parte della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.)

L'articolo 12 prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla promozione del patrimonio turistico italiano, anche prevedendo la realizzazione di un apposito canale satellitare tematico.

A tal fine, novella l'art. 45, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 177/2005.

Il testo vigente dell'art. 45, co. 2, lett. b), del D.Lgs.177/2005 prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Il numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori.

Articolo 13 (Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo)

L'articolo 13 riconosce alle imprese alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, facoltà attualmente esercitabile, secondo determinate modalità, solo dalle imprese e strutture ricettive che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato e solo per le attività lavorative rese da soggetti appartenenti a determinate categorie.

 

Più nel dettaglio, l'articolo in esame disciplina le modalità con cui i suddetti soggetti possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (vedi infra) (comma 1).

Alla luce della disposizione in esame, che introduce la possibilità di ricorso al lavoro occasionale per tutte le imprese operanti nel settore del turismo, sembrerebbe opportuno un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del D.L. 50/2017 nella parte in cui dispone che possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale solo le imprese alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato e solo per determinate attività, poiché tale previsione non appare applicabile neppure in via residuale.

 

La possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale è ammessa (comma 2):

  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel limite di spesa complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno civile;
  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per prestazioni che danno luogo a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno civile.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori:

  • acquistano attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è pari a 10 euro per ogni ora lavorativa prestata (commi 3 e 4);
  • sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche (comprese comunicazioni via SMS o via posta elettronica certificata) i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì l'orario di inizio e di termine e il luogo della prestazione (comma 5).

 Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso - esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato - dal concessionario, individuato da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 6 e 8)

Il concessionario effettua anche il versamento (comma 7):

  • dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995), in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS;
  • dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali.

Prestazioni di lavoro occasionale: quadro normativo
La disciplina in materia di prestazioni di lavoro occasionale è contenuta nell'articolo 54- bis del D.L. 50/2017 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 87/2018.
Le suddette prestazioni sono definite come le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori:
  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;
  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore, per lo svolgimento di servizi da parte di assistenti di stadio.
Per quanto attiene al limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo, purché i prestatori stessi autocertifichino la relativa condizione. Si tratta: dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate; dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Si ricorda che i soggetti operanti nel settore agricolo e in quello del turismo possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale solo per le attività lavorative rese dai suddetti soggetti.
 Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche, gli altri utilizzatori e le società sportive professionistiche
Per quanto concerne le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) e le società sportive, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, contenente titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora (di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali), acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di determinate attività (quali piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare, attività degli assistenti di stadio)
Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale. Per l'attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità. L'1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali.
La misura minima del compenso è pari a 9 euro (per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso).
L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione contenente determinate informazioni (come, ad esempio, i dati anagrafici del prestatore, il luogo, l'oggetto, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione).
È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:
  • per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, 8 per le imprese alberghiere e le strutture ricettive del settore del turismo;
  • per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere.
  • nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte di imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
 Infine, anche le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e in determinati ambiti. Alle pubbliche amministrazioni, inoltre, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né l'istituto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro)

L'articolo 14 dispone la cumulabilità dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ed eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati, per l'esecuzione di speciali servizi, nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e portuale ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine.

 

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame – aggiungendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2015 – fissa a 5.000 euro annui il limite entro cui i redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, disponendo altresì che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.

Inoltre, il medesimo nuovo comma 2-bis dispone che ai suddetti redditi da lavoro intermittente non si applichino le disposizioni che prevedono una riduzione della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel caso in cui il percettore, durante il periodo di fruizione della stessa, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che dia luogo ad un reddito superiore a soglie normativamente definite (ex artt. 9, c. 2, e 10, c. 1, del D.Lgs. 22/2015).

 

La lettera b) del comma 1 – modificando l'articolo 29, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2015 - eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine, fermo restando l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.


Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego)

L'articolo 15 modifica, rispetto alla disciplina generale, i criteri per il calcolo, la misura e la durata della NASpI (Nuova assicurazione per l'impiego) per i lavoratori stagionali non agricoli.

 

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame – inserendo il nuovo articolo 4-bis al D.Lgs. 22/2015 –; interviene sul calcolo e sulla misura della NASpI.

In deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 22/2015 - secondo cui la misura della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile se questa è pari o inferiore nel 2019 a 1.221,44 euro (rivalutato annualmente), mentre, se la retribuzione mensile è superiore al predetto importo, l'indennità sarà pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo – si dispone che per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la suddetta indennità sia pari al:

  • 60% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI;
  • 65% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI;
  • 70% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI.

Vengono fatte salve le previsioni che dispongono per la suddetta indennità:

  • la riduzione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
  • la non applicazione del prelievo contributivo disposto per le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale dall'art. 26 della L. 41/1986, corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.

Si dispone che in ogni caso la NASpI per i lavoratori stagionali non agricoli non possa superare, nel 2019, l'importo mensile massimo di 1.300 euro (in luogo dei 1.328,76 euro previsti in via generale dalla circolare INPS 5/2019), rivalutato annualmente.

 

Viene inoltre precisato che per lavoratori stagionali non agricoli si intendono quelli che svolgono le attività individuate dall'elenco di cui al D.P.R. 1525/1963, da avvisi comuni e da contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le attività lavorative a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico.

Sul punto, si ricorda che l'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 230/1962 ha demandato ad apposito provvedimento la definizione di un elenco tassativo delle attività stagionali; in attuazione di questa previsione è stato adottato il D.P.R. 1525/1963. Successivamente, numerose disposizioni hanno operato un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e agli avvisi comuni, finalizzato espressamente all'individuazione di attività stagionali ulteriori. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale volto alla integrazione del suddetto elenco (come previsto dall'art. 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015), questo continua a trovare applicazione.

 

Il comma 1, lettera b) – aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 5 del D.Lgs. 22/2015 –; interviene sulla durata della NASpI. In sostituzione di quanto disposto dal comma 1 del richiamato articolo 5, secondo cui la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, si prevede che per i lavoratori stagionali non agricoli l'indennità sia corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni.

 

Il comma 1, lettera c) dispone che la contribuzione versata durante il periodo di sospensione o di riduzione della NASpI, a seguito dell'instaurazione da parte del percettore di un rapporto di lavoro subordinato, sia utile ai lavoratori stagionali non agricoli ai fini della determinazione della suddetta misura dell'indennità medesima.

 

Il comma 1, lettera c), introduce un limite alla contribuzione figurativa inerente al periodo di godimento della NASpI da parte dei suddetti lavoratori stagionali secondo parametri diversi rispetto a quelli previsti in via generale, prevedendo che, per il computo di tale contribuzione - rapportata alla base retributiva di calcolo dell'indennità per i medesimi soggetti, prevista dal nuovo articolo 4-bis - si applichi un limite pari a 1,2 volte (in luogo dell'1,4 previsto in via generale) la misura massima mensile della NASpI per l'anno in corso.


Articolo 16 (Deducibilità dell’IRAP in caso di lavoratori stagionali)

L' articolo 16 estende agli anni 2019, 2020 e 2021, la piena deducibilità IRAP del costo totale dei lavoratori stagionali nelle imprese alberghiere, previsto per il solo 2018 dalla legge di bilancio per il medesimo anno.

Più in dettaglio (comma 1), viene consentito alle imprese alberghiere di dedurre dall'IRAP il costo totale del lavoro stagionale per ciascuno degli impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

La norma proposta esplicitamente deroga alla disciplina IRAP del costo del lavoro stagionale, contenuta nell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che reca la disciplina generale dell'imposta).  Il citato comma 4-octies consente di dedurre integralmente dall'IRAP il costo sostenuto dall'impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, indicando anche la modalità di calcolo di tale costo; la deduzione è ammessa, nei limiti del 70 per cento, anche per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 116 della legge n. 205 del 2017) ha innalzato, limitatamente all'anno 2018, la quota deducibile dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali; quest'ultimo viene reso, per il suddetto anno, integralmente deducibile in luogo dell'ordinaria deducibilità del 70 per cento.

L'agevolazione di cui all'articolo 16 in commento è fruibile nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.

Il comma affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di adottare il regolamento di attuazione delle norme in esame.


Articolo 17 (Defiscalizzazione e decontribuzione dei premi una tantum)

L'articolo 17 esenta i premi di risultato, corrisposti in busta paga una tantum ai lavoratori delle imprese alberghiereda imposizione fiscale, nonché dagli oneri contributivi previdenziali e da quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a specifiche condizioni e nel limite di 200 euro. 

In particolare, si deve trattare di premi corrisposti in busta paga una tantumcomunque per non più di due volte nel corso di un anno civile; devono essere inoltre somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. L'esenzione riguarda gli oneri contributivi dovuti sia da parte del datore di lavoro, sia da parte del lavoratore.Infine, tali agevolazioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro.


Articolo 18 (Esclusione dell’attività di guida turistica dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

L'articolo 18 interviene sul D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva cd. Bolkestein n. 2006/123/UE, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di guida turistica. A tal fine, il comma 1 novella l'articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010, che elenca una serie di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, le attività di guida turistica (nuova lett. f-ter).

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. n. 59/2010 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. " Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (tra queste, la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»).
L' art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Il medesimo D.Lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della direttiva 2006/123/UE.
Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; la disciplina fiscale delle attività di servizi; i servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6). Il successivo art. 7 elenca gli ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto: a) i servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003; b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) il gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione del gettito; e) i servizi privati di sicurezza; f) i servizi forniti da notai.
 
Si ricorda inoltre che l'UE aveva avviato, nei confronti dello Stato italiano, una procedura di preinfrazione ( EU P ilot 4277/12/MARK), per presunta violazione della Direttiva Servizi. Al fine di evitare la procedura di infrazione, nella legge europea 2013 ( L. n. 97/2013) sono state introdotte talune disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. La norma, confermando la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro, ha infatti previsto che i cittadini UE che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro non necessitino di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministero.  
 Si richiama al riguardo anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2017, che ha sostanzialmente confermato le sentenze del Tar Lazio n. 2817/2017 e 2831/2017, ammettendo sì la potestà del MIBACT (allora Ministero competente in materia di turismo) di porre taluni limiti alla libera concorrenza in relazione alla tutela di siti particolarmente rilevanti, ma come un potere d'eccezione (e, perciò, di stretta interpretazione), rispetto sia al principio della libera prestazione di servizi. Essa sarebbe pertanto utilizzabile, ad avviso del Consiglio di Stato, "solo ove vi siano esigenze imperative d'interesse generale e lo stesso risultato non sia realizzabile con provvedimenti meno incisivi".
Come già anticipato (v. supra, art. 9), la competenza in materia di professioni turistiche non rientra nella materia turismo, ma nella materia professioni che, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma, Cost., è oggetto di competenza legislativa concorrente: spetta, pertanto, alla  legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali che le regioni dovranno  rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa. "La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cu l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la  disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale" (cfr., in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40  del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del2008, n. 138 de l 2009, n. 98 del 2013 e n.178 del  2014). 
Sul punto appare comunque utile rammentare che il sopra citato disegno di legge delega in materia di turismo, del quale l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame e attualmente all'esame del Senato ( A.S. 1413), all'art. 1, comma 2, lett. h prevede, tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di turismo con il diritto europeo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, anche mediante il riordino e l' aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche.

Il comma 2, demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione e la classificazione dei siti archeologici e culturali di rilevante interesse nazionale. All'interno dei predetti siti, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è consentito esclusivamente da parte delle guide in possesso di abilitazione conseguita nella provincia o nella regione nella quale è ubicato il sito.


Articolo 19 (Credito d'imposta per innovazioni e ristrutturazioni)

L'articolo 19 proroga alcuni crediti di imposta nel settore alberghiero: si tratta in particolare del  credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere, che sono resi applicabili anche negli anni 2020 e 2021. 

In particolare il comma 1 rende applicabile nel 2020 e nel 2021 il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, originariamente limitato al triennio 2014-2016, nel limite di spesa di 25 milioni per ciascuno dei due anni. 

Tale agevolazione è stata introdotta dall' articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014 e consiste nel riconoscimento alle imprese di un credito di imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione dell'offerta. Le spese agevolabili comprendono quelle sostenute per l'acquisto di siti e portali web e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita on line di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità e di impianti wi-fi.Il  decreto del Mibact del 12 febbraio 2015 ha disciplinato le relative disposizioni applicative. 

Il comma 2 estende agli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere (disciplinato da all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e concesso fino all'anno 2018), nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno, elevando da 200.000 a 300.000 euro il limite massimo delle spese agevolabili.

L' articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere (purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per gli interventi di:
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • efficientamento energetico;
nonché per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.
Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 4-7, della legge n. 232 del 2016) il predetto credito d'imposta è stato esteso agli anni 2017 e 2018 ed è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili; il credito è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. L'articolo 12- bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (modificando l' articolo 4, comma 7, del D.L. 83 del 2014) ha stabilito che il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando la necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento e ponendo la condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 17 e 18) ha esteso il credito d'imposta alle strutture che prestano cure termali.

Articolo 20 (Calcolo della TARI per alberghi e strutture ricettive del settore turistico)

L'articolo 20 introduce una specifica modalità di commisurazione della tassa locale sui rifiuti - TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, da ancorare al numero di posti letto dei medesimi soggetti.

A tal fine viene introdotto un nuovo comma 652-bis alla legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 2013 , che impone ai Comuni, nel commisurare la TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, di tener conto del numero di posti letto dei medesimi soggetti. Si stabilisce comunque un limite massimo, ai sensi del quale le tariffe così determinate non siano comunque superiori a quelle applicate prima della data di entrata in vigore della disposizione in parola.

Per ulteriori informazioni sulle più recenti novità in materia di tassazione immobiliare si rinvia alla documentazione web; per approfondimenti, si veda il relativo dossier di ricerca.


Articolo 21 (Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità)

L'articolo 21 prevede l'istituzione di un fondo per garantire il pagamento delle strutture ricettive e alberghiere utilizzate in situazioni di pubblica emergenza.

Il comma 1 prevede, al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile - di un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

Il comma 2 stabilisce che all'onere previsto per l'anno 2019, pari a 1 milione di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

A decorrere dall'anno 2020, il suddetto fondo è finanziato con la legge di bilancio.

Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare le modalità di utilizzo del previsto fondo.

L'articolo 44 del Codice della protezione civile specifica che l'utilizzazione delle risorse del  Fondo per le emergenze nazionali  è finalizzata agli interventi conseguenti ad emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi sia di origine naturale, sia derivanti da attività umane, che richiedano interventi immediati con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante periodi di tempo limitati e predefiniti, per i quali è stata emanata la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 24 del codice della protezione civileLa durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Le risorse del Fondo per le emergenze nazionali sono state incrementate per il 2019 di 360 milioni di euro dall'art. 1, comma 988 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Conseguentemente, le risorse del suddetto Fondo allocate nel cap. 7441 del MEF ammontano per il 2019 a 660 milioni di euro.
Si ricorda inoltre che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25 del richiamato Codice della protezione civile, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse indicate dalla delibera dello stato di emergenza a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. L'ordinanza di protezione civile può consentire ai sindaci di provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni (vedi ad esempio l'ordinanza n. 388 del 2016 Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016)
In tali ordinanze sono previste tra l'altro le risorse utili: 
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
Nelle ordinanze, inoltre, sono presenti disposizioni volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria, come l' ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate (vedi ad esempio l'ordinanza 394 del 2016 emanata in conseguenza degli eventi sismici del 2016).
Da ultimo, si segnala che la popolazione ospitata in strutture alberghiere a seguito del sisma dell'Italia Centrale del 2016 risulta pari a 1.126 persone (inizio estate 2018), come riportato nel documento del Senato "Ricostruire".

Articolo 22 (Finanziamenti agevolati)

L'articolo 22 prevede finanziamenti agevolati a favore delle imprese alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà per l'acquisto delle strutture medesime.

Sotto il profilo della formulazione della norma, si osserva come il comma 1 finalizzi esplicitamente i finanziamenti agevolati all'acquisto delle strutture alberghiere, indicando poi - quale finalità del finanziamento agevolato - anche quella della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle strutture

 

Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono "contrarre finanziamenti" in base a contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. n. 269/2003 ;(comma 2). Tale disposizione disciplina l'attività di Cassa depositi e prestiti nella concessione di finanziamenti allo Stato e agli enti pubblici a valere sui fondi del risparmio postale, assistiti da garanzia statale, e iscritti in regime di  cd. gestione  separata. La disposizione prevede nel dettaglio che l'utilizzo dei fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., effettuata nei confronti dei medesimi soggetti pubblici, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. 

Al riguardo si segnala che le norme in esame non esplicitano le modalità attraverso cui opera l'agevolazione sui finanziamenti.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dall'articolo 31 della Legge di contabilità pubblica, L. n. 196/2009) (medesimo comma 2).

 Come già illustrato, il comma 2 dell'articolo in esame richiama la disposizione di cui al secondo periodo lettera a) del comma 7, dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003, ;riguardante  l'intervento di Cassa depositi e prestiti - CDP attraverso i fondi del risparmio postale (iscritti in regime di gestione separata), garantiti dallo Stato. Non appare chiaro il motivo di tale richiamo, atteso che le norme in esame non prevedono alcuna provvista di risorse agli istituti di credito da parte di CDP.  In tal senso, sembrerebbe opportuno chiarire il meccanismo che si intende introdurre con il comma 2, posta anche la previsione che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono "contrarre finanziamenti" . 

 

L'importo complessivo dei finanziamenti agevolati è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (comma 6).

La norma, per come formulata, introduce un limite per la concessione dei predetti finanziamenti agevolati. La previsione andrebbe chiarita, anche alla luce del comma 2, che dispone invece la prestazione della garanzia statale sui finanziamenti, senza fissare un limite massimo alle garanzie concedibili a valere sulle risorse statali; dunque, non sono quantificati gli oneri per farvi fronte, mentre per la relativa copertura provvede genericamente l'articolo 26.

 Il comma 3 prevede un meccanismo specifico per l'inadempimento del beneficiario dei finanziamenti agevolati.

Detti finanziamenti hanno una durata massima di venticinque anni e i relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di utilizzo - anche parziale - per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo in esame. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore è tenuto a chiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.

In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare al MEF, "per la successiva iscrizione a ruolo" i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997(comma 3).

Si segnala che l'istituto dell'iscrizione a ruolo richiamato dalle norme in esame regola il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria con riferimento alla riscossione coattiva di imposte o altre entrate dovute a soggetti pubblici, come previsto dalla disciplina generale sulla riscossione delle imposte (D.P.R. n. 602 del 1973: si veda in particolare l'articolo 10). Detta disposizione non sembra applicabile ai rapporti inter privos, come il rapporto obbligatorio tra finanziatore (banca) e beneficiario (impresa alberghiera) configurato dalle norme in esame. 

Analoghe considerazioni valgono per l'istituto della compensazione delle imposte (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), che opera in presenza di tributi o somme dovute a soggetti pubblici.

Al riguardo appare opportuno chiarire se, e con quali modalità, le norme in esame intendono trasferire la titolarità del credito agevolato dalle banche (soggetti privati) al MEF (soggetto pubblico), con il trasferimento della relativa legittimazione a riscuotere / compensare il credito relativo ai finanziamenti agevolati.

Infine, si richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations - GBER).

Ai sensi del GBER, talune categorie di aiuti, alle condizioni e secondo limiti specificamente indicati, sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione europea. Tra le categorie di aiuti esentate, vi sono gli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Le condizioni e i limiti delle intensità di aiuto agli investimenti sono fissati dal GBER, all'articolo 17, par. 6 (20 percento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e 10 percento nel caso di medie imprese). Gli aiuti al finanziamento del rischio sono disciplinati dall'articolo 21(finanziamento del rischio) e dall'art. 22 (prestiti, sovvenzioni e garanzie alle PMI per l'avviamento), e le regole sulla cumulabilità degli aiuti sono fissate dall'articolo 8.

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con proprio decreto, adota il regolamento di attuazione delle norme di cui all'articolo qui in esame. Il decreto deve prevedere anche le modalità per garantire l'uniformità di trattamento e l'efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, nonché il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati (comma 4).

La disciplina di adozione dei regolamenti ministeriali è contenuta nell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988, ai sensi della quale con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti devono recare la denominazione di «regolamento» e sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 23 (Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

L'articolo 23 interviene in materia di canone c.d. speciale, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o, comunque, fuori dall'ambito familiare (ambito per il quale è dovuto, invece, il canone ordinario, c.d. per uso privato).

A tal fine, sostituisce l'art. 16 della L. 488/1999, definendo – per le varie categorie di soggetti da esso previste – la misura del canone applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020, che include anche gli importi dovuti come canone supplementare.

In particolare, prevede il pagamento dei seguenti importi, specificando – come già l'art. 16 della L. 488/1999 – che negli stessi è compreso il canone per gli apparecchi radiofonici:

Tipologia di struttura
Importo
a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere pari o superiore a cento
€ 5.365
b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso
€ 1.610
c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico-alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che hanno un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari
€ 805
d) strutture ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c); aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici
€ 322
e) strutture che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, comprese strutture che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, non rientranti in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) o comunque non assimilabili a una di esse
€ 322
f) strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legislazione vigente.
€ 160

 

Dispone, inoltre, che per le imprese stagionali e le imprese che iniziano la propria attività nel corso dell'anno, gli importi sono proporzionalmente rideterminati sulla base di giorni di apertura al pubblico.

Infine, confermando quanto a suo tempo previsto nell'art. 16 della L. 488/1999, dispone che gli importi previsti sono "percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI".

 

Al riguardo, si segnala che, attualmente, in base all'art. 47, co. 3, del D.Lgs. 177/2005, gli importi del canone speciale sono definiti annualmente con decreto ministeriale. Pertanto, la disciplina recata dall'art. 16 della L. 488/1999 sembrerebbe superata.

Inoltre, si evidenzia che il testo in commento necessiterebbe di un chiarimento nella parte in cui dispone la commisurazione percentuale "all'annuale determinazione del canone di abbonamento alla RAI", dal momento che l'importo del canone per uso privato è ormai stato fissato in modo stabile a livello legislativo.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 1 del R.D.L. 246/1938 ( L. 88/1938) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
In particolare, in base all' art. 27 del citato R.D.L. 246/1938 e all' art. 10, secondo comma, del R.D.L. 1917/1925 ( L. 562/1926) – come sostituito dall'art. 2 del d.lgs.lgt. 458/1944 –, il canone c.d. speciale è dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare.
Il canone per uso privato (ordinario ) è invece dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (art. 2 e ss. del R.D.L. 246/1938).
Per quanto concerne gli importi dovuti per il canone speciale, l' art. 16 della L. 488/1999 (L. finanziaria 2000) aveva inizialmente fissato gli stessi in relazione alla tipologia di esercizio pubblico o locale aperto al pubblico, stabilendo altresì che gli importi indicati dovevano essere percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla concessionaria.
Successivamente, però, l'art. 47, co. 3, del d.lgs. 177/2005 ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l' ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Fino all'anno 2015, era dunque intervenuto un decreto ministeriale che aveva fissato sia l'ammontare del canone per uso privato, sia gli importi dovuti a titolo di canone speciale.
A partire dal 2016, l'importo del canone per uso privato è stato fissato in via legislativa, e sono state introdotte nuove modalità di riscossione (tramite addebito, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture dell'energia elettrica) , restando ferme le previgenti modalità di riscossione e le altre disposizioni in materia di canone speciale (art. 1, co. 152 e ss. L. 208/2015). Successivamente, l' art. 1, co. 89, della L. 145/2018 ha stabilizzato la misura dello stesso canone in € 90 per ciascun anno.
Gli importi dei canoni di abbonamento speciale, invece, sono stati fissati, da ultimo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2018 che ha stabilito che, per l'anno 2019, si applicano le misure indicate nelle tabelle 3 e 4 allegate al DM 29 dicembre 2014. Più nello specifico, la tabella 3 stabilisce gli importi del canone speciale dovuto da strutture ricettive, esercizi pubblici e altri locali aperti al pubblico (quali, ad esempio, oltre alle varie tipologie di alberghi, sportelli bancari, ospedali, cliniche e case di cura), mentre la tabella 4 fissa gli importi dovuti per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali da questi assimilabili, prevedendo, tra l'altro, oltre a un canone base, anche un canone supplementare parametrato agli incassi.

Articolo 24 (Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi)

L' articolo 24, al comma 1, proroga di ulteriori trent'anni la durata di alcune concessioni demaniali, a specifiche condizioni.

In particolare, la a proroga è concessa ove il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione. 

La proroga si applica alle seguenti fattispecie (commi 683 e 684 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018):

  • le concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto n. 400/1993, che ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite "a scopo turistico ricreativo" per l'esercizio delle seguenti attività:

   a) gestione di stabilimenti balneari;

   b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

   c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

   d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

   e) esercizi commerciali;

   f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Il comma 2 chiarisce che le spese necessarie per concedere la proroga non devono essere inferiori al 20 per cento del valore della struttura oggetto degli interventi di ristrutturazione. La documentazione delle spese sostenute è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruità con gli interventi di ristrutturazione effettuati.

Nel corso del tempo il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime; da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha previsto ( commi da 675 a 684) una articolata procedura, per la generale revisione del sistema, che tra l'altro prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Tale decreto non risulta tuttora emanato. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rinvia alla documentazione web e al  dossier sulla legge di bilancio 2019.

Articolo 25 (Modifiche alla normativa antincendio)

L'articolo 25 prevede che il piano straordinario per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto (di cui al D.M. Interno 16 marzo 2012) si applica esclusivamente alle strutture con più di 36 posti letto. Viene altresì prevista l'emanazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito decreto del Ministro dell'interno finalizzato ad apportare le conseguenti modifiche alla regola tecnica di cui al D.M. Interno 9 aprile 1994.

Con il D.M. Interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. In tale regola tecnica (RT) è prevista l'applicazione delle prescrizioni di cui al titolo II della medesima RT per le attività con capienza superiore a venticinque posti letto, mentre per le attività con capienza sino a venticinque posti letto si prevede l'applicazione delle prescrizioni di cui al titolo III (che risultano decisamente inferiore a quelle dettate dal titolo precedente).
Le disposizioni transitorie dettate dal punto 21.2 del titolo II della RT stabilivano termini di adeguamento per le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto, di due, cinque e otto anni, previa presentazione, entro un anno, di un piano programmato dei lavori di adeguamento. Tali termini sono stati però più volte prorogati.
Nell'ambito di un processo generale di semplificazione amministrativa, con il D.P.R. 1°; agosto 2011, n. 151, è stato emanato un regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi che, nell'allegato I, ha elencato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In particolare, il numero 66 dell'allegato citato assoggetta al campo di applicazione del regolamento "alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie" con oltre 25 posti letto.
Con l' art. 15, comma 7, del D.L. 216/2011, è stata approvata un'ulteriore proroga per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 e che non hanno completato l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, purché ammesse, a domanda, ad uno specifico piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno.
Il successivo comma 8 ha disposto l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 4 del D.P.R. 151/2011, in caso di omessa presentazione dell'istanza di ammissione al piano, di mancata ammissione al piano stesso o di mancato completamento entro il 31 dicembre 2013 dell'adeguamento previsto dal comma precedente.
In attuazione del citato comma 7, è stato emanato il D.M. 16 marzo 2012 che ha disciplinato il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette norme di prevenzione incendi.
Successivamente, la lettera i) del comma 1122 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16 marzo 2012, la possibilità, alle condizioni indicate nella medesima lettera i), di completare l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019.
Tale disposizione è stata integrata dall' art. 1, comma 1141, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha ulteriormente prorogato il termine del 30 giugno fino al 31 dicembre 2019 ma per le sole strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018.
Si ricorda altresì che le norme del D.M. 9 aprile 1994 sono state aggiornate con il D.M. 6 ottobre 2003. Successivamente è stato emanato il D.M. 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50". Tale ultimo decreto si applica alle strutture esistenti alla data del 23 agosto 2015 e fa salva la facoltà di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al D.M. 9 aprile 1994.
Per una ricostruzione approfondita della normativa vigente si rinvia a M. Malizia, La normativa antincendio per le attività ricettive, 2018.

 

Si fa notare che l'esigenza di coordinamento si pone non solo nei confronti del D.M. 9 aprile 1994 ma anche degli altri provvedimenti normativi, considerato che in essi vi è la generale bipartizione delle strutture ricettive in piccole (cioè con posti letto non superiori a 25) e grandi (con più di 25 posti letto), finalizzata ad imporre aggravi tecnici e procedurali solo a tali ultime strutture.

Oltre alle disposizioni già illustrate, si richiama anche l'art. 6 del D.M. 14 luglio 2015 in base al quale "ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni".

Articolo 26 (Copertura finanziaria)

L'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Per gli oneri che si realizzano nel triennio 2019-2021, la copertura è effettuata riducendo lo stanziamento di parte corrente iscritto sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli oneri a decorrere dal 2022, valutati in 17 milioni annui, vengono coperti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 nello stato di previsione del MEF.