Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino
Riferimenti: AC N.2362/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 459
Data: 14/07/2021
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino

14 luglio 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 2362 reca disposizioni in materia di pesca ricreativa in mare e di salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino.

Essa si compone di  38 articoli, suddivisi in 6 capi.

L'articolo 1, contiene, al comma 1, la definizione di pesca ricreativa in mare intendendosi, come tale, l'attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi agonistici nelle acque (individuate dal seguente art. 2) ed esercitata lungo le coste o da mezzi nautici, sia in superficie sia in immersione in apnea. La stessa disposizione specifica che la pesca ricreativa non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari, sociali e culturali italiane. Il comma 2 individua gli strumenti - attivi (canna e lenza, coppo o bilancia e bilancione, rezzaglio, rastrelli, arpione e fucile subacqueo) e passivi (nattelli, trappole, nasse e palangari) mediante i quali può essere effettuata la pesca ricreativa in mare.

Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1967/2006 definisce pesca sportiva l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi (art. 2). Il medesimo regolamento, all'art. 17 disciplina la pesca sportiva.

Il suddetto art. 17 prevede che, nell'ambito della pesca sportiva sia vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramagli e incastellate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo del medesimo regolamento.

 L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione, stabilendo che la presente proposta legge si applica all'attività di pesca ricreativa esercitata:

1) nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano;

2) nelle zone di mare, soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano, dove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e con bacini di acqua salsa o salmastra;

3) in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o di Paesi terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

L'articolo 3 indica le finalità. E' stabilito, in particolare, che ferme restando le competenze delle regioni, la presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare la pesca ricreativa in mare esercitata in modo da:

- tutelare l'ambiente marino;

- proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini;

- garantirne un prelievo sostenibile conforme a quanto disposto dalla politica comune della pesca, dai regolamenti dell'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni contenute nel capo II della proposta di legge in esame (artt. 4-20, recanti le disposizioni generali), si applicano a tutte le tipologie di pesca ricreativa in mare, fatte salve le particolari disposizioni relative a singole tipologie di pesca disciplinate al successivo capo III (artt. 21-32, recanti le disposizioni speciali).

L'articolo 5 riguarda le modalità di esercizio della pesca ricreativa in mare. Al comma 1 si prevede che lo stesso esercizio è subordinato alla comunicazione al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità  agroalimentare, ippiche e della pesca (rectius Dipartimento delle politiche competitive, della qualità  agroalimentare, della pesca e dell'ippica) - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010. Al comma 2 sono indicate le diverse modalità con le quali può essere effettuata la sopra citata comunicazione. Ai commi 3 eè stabilito che la comunicazione che consente l'esercizio della pesca ricreativa in mare, secondo le modalità previste dalla presente proposta di legge, ha durata triennale e che sono esentati dall'obbligo di comunicazione della stessa solo i minori di dodici anni.

L'articolo 6 individua i mezzi nautici utilizzabili nell'esercizio della pesca ricreativa.

L'articolo 7 enumera gli attrezzi il cui uso è consentito nella pesca ricreativa in mare, prevedendo che per alcuni di essi sia necessaria una segnalazione visiva nonchè una targhetta recante il codice numerico identificativo che consente l'esercizio della stessa pesca ricreativa ai sensi del sopra citato articolo 5.

   

L'articolo 8  individua gli attrezzi di ausilio consentiti.

  

L'articolo 9 indica le sostanze e le pratiche vietate nella pesca ricreativa in mare. Il comma 1, stabilisce che sono vietati la detenzione e l'utilizzo di:

   1) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

   2) esplosivi e sostanze che, se mescolati, possono dare luogo a esplosioni;

   3) fonti luminose, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, e, in ogni caso, di intensità superiore a 1.500 candele;

   4) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini.

 Il comma 2, chiarisce che nell'esercizio della pesca ricreativa in mare il pescatore è, altresì, tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento marino e terrestre.

L'articolo 10 statuisce che le eventuali restrizioni relative ad alcune specie marine stabilite dalla normativa europea e nazionale vigente si applicano anche alla pesca ricreativa in mare.

L'articolo 11 stabilisce, al comma 1, che sono vietate la cattura e la detenzione delle specie marine protette dalle norme europee  e dai trattati e accordi internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente. Al comma 2 è previsto che sono vietate la raccolta e la cattura di alcune specie marine, tra le quali, i datteri di mare, i datteri bianchi e le nacchere di mare nonchè la cattura di storioni,  cetacei e tartarughe. Il comma 3 stabilisce il divieto di cattura di specie marine di lunghezza o di peso inferiori a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di pesca professionale. Il comma 4 chiarisce che gli esemplari di specie marine di cui è vietata la cattura e gli esemplari di lunghezza o di peso inferiori a quelli consentiti non possono essere detenuti, trasbordati o sbarcati e devono essere immediatamente rigettati in mare. Il comma 5 dispone il divieto di detenere a bordo tranci o parti di pesci ad eccezione di quelli utilizzati come esca.

L'articolo 12 individua le quantità massime di cattura. A tale fine sono stabiliti i seguenti divieti:  

a) cattura giornaliera di una quantità superiore a 5 kg di pesci, molluschi e crostacei  per ciascun pescatore;

b) cattura giornaliera di più di un esemplare di cernia per ciascun pescatore;

c) raccolta di una quantità superiore a  3 kg di mitili al giorno per ciascun pescatore.

d) raccolta di una quantità superiore a cinquanta ricci di mare al giorno per ciascun pescatore.

L'articolo 13 reca disposizioni inerenti le modalità della pesca ricreativa del tonno rosso. Tali modalità sono definite, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti:

   1) la pesca del tonno rosso è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio circondariale marittimo;

   2) la pesca del tonno rosso è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo;

   3) la stagione di pesca del tonno rosso ha inizio il 15 luglio di ogni anno e termina al raggiungimento della quota annuale stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle vigenti normative internazionali. Tale quota non può essere inferiore al 5 per cento della quota annuale spettante all'Italia;

   4) la taglia minima di cattura è fissata a 30 kg o 115 cm di lunghezza.

Si fa presente, al riguardo, che il decreto 13 aprile 2021 del MIPAAF sulla campagna del tonno rosso in Italia stabilisce, all'art.1, che i l contingente complessivo assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2021 del tonno rosso è di 4.745,34 tonnellate. Tale importo, ripartito tra i vari sistema di pesca, ammonta per la pesca sportiva/ricreativa a 21,45 tonnellate.

L'articolo 14 reca disposizioni in merito alle modalità della pesca ricreativa del pesce spada, disponendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia modificato, il decreto 23 febbraio 2018 del MIPAAF recante "Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo", secondo alcuni principi, tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti:

   1) la pesca del pesce spada è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio  circondariale marittimo;

   2) la pesca del pesce spada è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo;

   3) per ognuna delle sopra richiamate autorizzazioni  è consentita la cattura di un solo esemplare di pesce spada al mese;

   4) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada durante i mesi di marzo, ottobre e novembre;

   5) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada aventi lunghezza inferiore a 100 cm oppure di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o a 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

L'articolo 15 attribuisce, al comma 1, ad un regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rectius Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (rectius Ministro della transazione ecologica) sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della normativa europea vigente in materia di dati (raccolta, gestione e uso) relativi al pescato nella pesca ricreativa in mare. Al comma 2, è stabilito l'obbligo di comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco (o a quella più vicina) nei casi di cattura di esemplari di tonno rosso e di pesce spada.

Con riferimento al decreto ministeriale richiamato al comma 1 dell'art. 15, si valuti l'opportunità di specificare a quali fonti normative europee si intende dare attuazione. Inoltre, con riferimento alla stessa disposizione, si valuti l'opportunità di indicare un termine per l'adozione dello stesso decreto.

L'articolo 16 indica le zone, individuate con ordinanza dell'autorità marittima competente, in cui è vietato l'esercizio della pesca ricreativa in mare. Esse sono:

   a) le zone di mare destinate al transito delle navi da e verso i porti;

   b) le zone di mare destinate alla balneazione nei limiti di quanto stabilito dalle ordinanze delle autorità competenti;

   c) le zone di riserva integrale delle aree marine protette;

   d) le zone di mare nelle quali, per ragioni di sicurezza, l'autorità marittima competente non consente temporaneamente la pesca ricreativa in mare.

L'articolo 17 individua le distanze che devono essere rispettate nell'attività di pesca ricreativa in mare:

- 200 metri dalle unità che esercitano la pesca professionale; 

- 250 metri dalla costa nei casi in cui le autorità competenti, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuano determinate aree di costa con particolari caratteristiche da riservare all'esercizio esclusivo della pesca ricreativa in mare.

L'articolo 18 disciplina la pesca ricreativa in mare con l'utilizzo del bilancione, prevedendo le distanze che devono essere rispettate per l'esercizio di pesca ricreativa con tale strumento. E' previsto che l'esercizio di tale tipologia di pesca è regolato dalle leggi regionali e ulteriori disposizioni di dettaglio sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rectius Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (rectius Ministro della transazione ecologica) sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento al decreto ministeriale richiamato all'art. 18, si valuti l'opportunità di coinvolgere nell'adozione dello stesso la Conferenza Stato-regioni. Si valuti inoltre l'opportunità di indicare un termine per l'adozione dello stesso. 

L'articolo 19 stabilisce, al comma 1, che le aree portuali nelle quali può essere praticata la pesca ricreativa in mare siano identificate attraverso protocolli di intesa con gli enti e le autorità competenti in materia. Al comma 2, è previsto che in tali protocolli sono delineate le regole di esercizio della pesca ricreativa in mare nei porti anche con riferimento alle condizioni di sicurezza, alle modalità di comunicazione e di informazione, alla regolamentazione di tale attività e alle relative sanzioni.

L'articolo 20 sancisce il divieto di commercializzazione del prodotto della pesca ricreativa in mare, prevedendo che lo stesso non può essere commercializzato, né ceduto a qualsiasi titolo a esercizi commerciali, né può essere oggetto di compravendita tra privati. Si stabiliscono alcune regole che devono essere osservate ai fini della tracciabilità del prodotto della pesca ricreativa in mare nonchè alcune modalità di conservazione del relativo pescato.

L'articolo 21 contiene la definizione di pesca sportiva agonistica, intendendosi come tale la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell'autorità marittima competente.

L'articolo 22 prevede alcune deroghe alle quantità massime di catture di cui all'art. 12 che non trovano applicazione durante le gare di pesca sportiva agonistica.

L'articolo 23 stabilisce che, fermo restando il divieto di commercializzazione del pescato di cui all'articolo 20, il pescato delle gare di pesca sportiva agonistica può essere ceduto dagli organizzatori della gara in alcune ipotesi specifiche.

L'articolo 24 contiene le definizioni di pesca subacquea in apnea, fucile subacqueo e di pescatore subacqueo in apnea.

L'articolo 25 indica le modalità di esercizio della pesca subacquea prevedendo, tra l'altro, che la stessa può essere praticata esclusivamente in immersione in apnea.

L'articolo 26 stabilisce il limite di 16 anni di età per l'esercizio della pesca subacquea in apnea prevedendo, altresì, che ai soggetti di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni è consentito l'uso del fucile subacqueo esclusivamente in presenza e sotto la vigilanza di un pescatore subacqueo in apnea maggiorenne. 

L'articolo 27 prevede il limite di cattura di 5 Kg complessivi di pescato per ciascun pescatore di pesca subacquea in apnea.

L'articolo 28 indica le misure di sicurezza che devono essere adottate per l'esercizio della pesca subacquea in apnea, tra le quali si ricorda, in particolare, l'obbligo del pescatore di segnalare la propria presenza con appositi  galleggianti. Sono, inoltre, indicate le distanze dal mezzo nautico entro le quali devono essere effettuate le immersioni, nonchè le distanze dalla bandiera di segnalazione entro le quali è previsto il divieto di transito per tutte le unità di navigazione.

L'articolo 29 prevede specifici divieti per l'esercizio della pesca subacquea in apnea.

L'articolo 30 stabilisce alcuni specifici divieti inerenti l'uso del fucile subacqueo.

L'articolo 31 sancisce che la proposta di legge in esame si applichi anche a chi pratica la pesca ricreativa in mare mediante locazione o noleggio di unità da diporto o a bordo di motonavi.

L'articolo 32 istituisce la guida professionale di pesca ricreativa in mare attribuendo a tale figura professionale il compito di accompagnare in mare i pescatori dilettanti per l'esercizio dell'attività di pesca, nonchè quello di istruire gli stessi pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca. Si prevede che per ottenere la qualifica professionale sopra richiamata sia necessaria la frequenza e il superamento di un apposito corso. Si stabilisce, inoltre, l'istituzione presso il MIPAAF - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale - dell'albo nazionale delle guide professionali di pesca ricreativa in mare al quale è demandato il compito di definire il programma del corso di formazione sopra richiamato nonchè  le condizioni e i termini per avviare l'attività professionale di guida di pesca ricreativa in mare.

Con riferimento al decreto ministeriale richiamato all'art. 32, si valuti l'opportunità di indicare un termine per l'adozione dello stesso. 

L'articolo 33 prevede che alla pesca professionale si applicano le disposizioni sulle dimensioni minime del pescato previste dall'articolo 11. Ciò è stabilito al fine di salvaguardare la fauna ittica. 

L'articolo 34 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e sentiti le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli esponenti della comunità scientifica -, la definizione di disposizioni per il ripopolamento ittico e per la tutela dell'ambiente marino. Sono indicate alcune materie nelle quali il sudetto decreto è chiamato ad intervenire. Tra queste si ricordano:

   1) l'adozione di linee guida per l'individuazione, da parte dei soggetti competenti, di aree di mare da destinare alla posa di barriere artificiali o altre strutture volte ad assicurare il ripopolamento ittico, nonchè di specifiche linee guida per l'immissione controllata in mare di esemplari di alcune specie identificate nel medesimo decreto;

   2) la fissazione di periodi di fermo biologico per la pesca professionale e per la pesca ricreativa in mare durante l'attività riproduttiva di alcune specie ritenute in condizioni di particolare sofferenza dalla comunità scientifica;

   3) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul rispetto della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca ai fini di un consumo consapevole;

    4) misure per il rafforzamento dei controlli sulla filiera ittica, finalizzate a garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto e il contrasto della pesca illegale;

   5) misure di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori commerciali per un consumo consapevole del prodotto ittico, in base alla stagionalità dello stesso;

   6) l'istituzione della figura della guardia volontaria ittico-ambientale per la sorveglianza sulla pesca ricreativa in mare, per il controllo sull'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica marina, nonché per l'accertamento delle relative infrazioni e per le conseguenti segnalazioni all'ufficio territorialmente competente delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché agli operatori sanitari e agli agenti della polizia locale;

   7) la nomina di un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle commissioni di riserva delle aree marine protette di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

L'articolo 35 disciplina le sanzioni. E' previsto, qualora il fatto non costituisca reato più grave, l'arresto o l'ammenda per chiunque eserciti la pesca ricreativa in mare violando le disposizioni sul divieto di pesca di novellame e di specie protette, quelle sull'utilizzo di sostanze vietate o quelle sulla sottrazione del pescato altrui.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare quali siano le specifiche pene edittali relative all'arresto o all'ammenda o quali siano le disposizioni penali relative di riferimento.

L'articolo 36 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 50 a 100 euro il pescatore dilettante che, al momento del controllo, non è in grado di fornire prova di aver effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5;

- da 250 a 2.500 euro chiunque violi le disposizioni degli articoli da 6 a 17, in materia di esercizio della pesca ricreativa in mare;

- da 4.000 a 12.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca ricreativa in mare in violazione del divieto di cui all'articolo 20;

- da 250 a 2.500 euro chiunque cede o affida un fucile subacqueo a un soggetto di età inferiore a quattordici anni in violazione delle disposizioni dell'articolo 26;

- da 250 a 2.500 euro il pescatore subacqueo in apnea che violi le disposizioni, in materia di sicurezza, previste dall'articolo 28.

L'articolo 37 indica le sanzioni amministrative accessorie - confisca del pescato e confisca degli strumenti, delle attrezzature e degli apparecchi vietati - che, fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli 35 e 36, possono essere irrogate a coloro che esercitano la pesca ricreativa in mare.

L'articolo 38 indica le disposizioni abrogate, le modifiche di norme e le disposizioni finali. Al comma 1 è disposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

   a) articolo 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249 (recante "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei"); l'articolo 3 del predetto decreto n. 249 del 1987 cessa di trovare applicazione per i pescatori subacquei sportivi;

   b) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";

   c) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (recante "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima", limitatamente alla fissazione di norme tecniche sull'esercizio della pesca ricreativa;

   d) articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (relativo alla pesca non professionale).

  Ai commi 2 e 3, è previsto che il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, apporti, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla medesima legge, le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima") e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvedano, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge. Il comma 4 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.
A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.