Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Riferimenti: SCH.DEC N.208/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 208
Data: 16/11/2020
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

16 novembre 2020
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|


Premessa

 Lo schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo 208), recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", composto di 86 articoli - suddivisi in 10 Titoli - e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

Si ricorda che il suddetto art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei:

- regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

- regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante (il successivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625. Si ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati contestualmente presentati anche l'atto del Governo n. 209 (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi), l'atto del Governo 211 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri) e  l'atto del Governo 212 (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite), oggetto di distinti dossier di documentazione.

Il Reg. (UE) n. 2031/2016, che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.
Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Gli operatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Stato membro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventuali presenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantena e strutture di confinamento.
Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale, salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette.
Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetali nell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di export. Gli operatori professionali sono tenuti a istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni.
Il regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il Reg. (UE) n. 625/2017 modifica la normativa in maniera di controlli ufficiali, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamento mantiene l'approccio basato sul rischio ma gli conferisce una diversa valenza.
La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio possono, inoltre, aver riguardo ai dati in ordine alla conformità o meno dell'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa le caratteristiche del prodotto agroalimentare.
I controlli saranno, quindi, effettuati con una frequenza rapportata al rischio; i posti di controllo dovranno rispettare requisiti comuni; sarà introdotto un Documento di ingresso comune in salute per le spedizioni provenienti dai Paesi terzi. Gli Stati membri sono chiamati a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e le altre autorità di controllo come l'autorità giudiziaria. Le autorità designate per il controllo dovranno agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Le Autorità competenti devono tenere aggiornato il registro degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. I controlli potranno essere delegati ad uno o più organismi o persone fisiche purché vengano rispettati alcuni requisiti. È prevista l'istituzione di laboratori e centri di riferimento, alcuni di riferimento dell'Unione europea, i c.d. EURL. All'art. 97 si prevede la possibilità di stabilire centri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare al fine di fornire conoscenze specialistiche per rilevare metodi per rilevazione di pratiche fraudolente.

 

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019).

È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico - che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento della presentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).

I princìpi e criteri direttivi specifici relativi al decreto legislativo in esame (e agli altri sopra ricordati) fanno riferimento a:
- adeguamento e semplificazione delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore (ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);
- coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza giuridica;
- risoluzione di eventuali incongruenze;
- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;
- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione dei regolamenti in esame;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale (il riferimento sembra essere alla definizione delle procedure per l'adozione di un Piano);
- adeguamento dei posti di controllo transfrontaliero;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- designazione dei Laboratori nazionali di riferimento;
- individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio;
- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per destinarle alle misure di eradicazione, gestione e coordinamento, nel limite del 50% del valore complessivo;
- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.
La relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti. L'articolato di detto provvedimento - prosegue la relazione illustrativa - è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.124, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il decreto 14 aprile 1997 e il decreto 19 marzo 2019 e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore (i predetti atti normativi vengono contestualmente abrogati dall'art. 86 del presente provvedimento).
"Tali norme sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 (...) Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate".

Contenuto

Titolo I: Disposizioni generali (artt. 1-5)

L'art. 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame. Esso, nello specifico, stabilisce a) le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'allegato I, sezione A, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Stabilisce inoltre b) le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante orti ve, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ib ridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Disciplina, poi, c) l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.  Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal Regolamento (UE) 2016/2031 e sugli atti derivati, lo schema di decreto legislativo in commento non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente id entificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

L'art. 2 reca le definizioni di a) accessione; b) "avente causa"; c) "analisi";d) "candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"; e) "categoria"; "clone"; g) "codice accessione"; h) "costitutore"; i) "commercializzazione"; j) "crioconservazione"; k) dichiarazione ufficiale; l) "disciplinare di produzione"; m) "fornitore"; n) "gemma"; o) "ispezione ufficiale"; p) "ispezione visiva"; q) "lotto"; r) "marza"; s) "materiali di moltiplicazione"; t) "micropropagazione"; u) "moltiplicazione"; v) "partita"; w) "piantine"; x) "pianta da frutto"; y) "pianta in fruttificazione" ; z) "pianta madre di categoria "Base"; aa) "pianta madre di categoria "Certificato"; bb) "pianta madre di categoria "Pre-Base";cc) "pianta madre"; dd) "portinnesto"; ee) "praticamente esente da organismi nocivi"; ff) "praticamente priva di alterazioni"; gg) "rinnovo di una pianta madre"; hh) "sezione incrementale"; ii) "talea"; jj) "varietà".

L'art. 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'art. 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale. In particolare, esso rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per:

a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

c) il coordinamento delle prove ufficiali DUS di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;

d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli dei campi madre e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, di seguito "Gruppo di lavoro permanente";

e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

f) le funzioni di cui all'articolo 68.

Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente provvedimento (artt. 6-15 relativi al registro delle varietà).

 

L'art. 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali. Questi ultimi sono le autorità competenti - ai fini del provvedimento - per:

a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente schema di decreto;

b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione,  presso le strutture e i campi di produzione;

d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

e) le funzioni di cui all'articolo 69;

f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 82.

Titolo II: Registro delle varietà (artt. 6-15)

L'art. 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive allo scopo di identificarle.

L'art. 7 reca l'articolazione del Registro nazionale. Esso è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. Può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
La sezione del Registro di cui alla lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. La sezione del Registro di cui alla lettera b), contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché ai loro ibridi, non compresi nell'allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto allegato. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143. All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 2004/65. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

L'art. 8 prevede quali siano le informazioni contenute nel Registro (la specie di appartenenza della varietà, la sua denominazione, eventuali marchi commerciali registrati, eventuali sinonimi, l'utilizzo, la data di registrazione etc.). Il MIPAAF provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, il quale contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

L'art. 9 disciplina la domanda di registrazione di una varietà. Il costitutore, l'avente causa o il rappresentante designato, per l'iscrizione di una varietà nel Registro delle varietà, presenta una domanda contenente le informazioni di cui all'allegato III e secondo le modalità ivi stabilite. In mancanza dei predetti soggetti, la domanda può essere presentata da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui è necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione. La domanda d'iscrizione deve contenere diverse informazioni: a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varietà; b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94;
c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), o da una privativa comunitaria; d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore e del responsabile della conservazione dei materiali;
e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà e l'azienda dove la varietà è mantenuta con stato sanitario noto; f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;
g) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o del regolamento (CE) n. 1829/2003; h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali; i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; l) elenco degli allegati.

L'art. 10 indica i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro.

L'art. 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione, che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro centottanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente (di cui all'art. 4). Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'art. 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione.

L'art. 13 prevede che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

L'art. 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà. L'iscrizione ha una durata di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b). La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b), purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. Una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora: a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata; c) il richiedente ne faccia richiesta; d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

L'art. 15 prevede che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

L'art. 16 prevede che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

Titolo III: Registro dei fornitori (artt. 17-19)

L'art. 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. In particolare, i fornitori devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del Ministro, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

L'art. 18 regola requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive.

L'art. 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.

Titolo IV: Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (artt. 20-53)

L'art. 20 reca le disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante.

L'art. 21 disciplina la fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri. In particolare, la conservazione e la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base" si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

L' art. 22 prevede gli obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.
L' art. 23 disciplina i requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria "Pre-Base.
L' art. 24 prevede i requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà.
L' art. 25 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base".
L' art. 26 regola i requisiti per la certificazione come materiali di categoria "Pre-Base" di portinnesti non appartenenti a una varietà.
L' art. 27 disciplina la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
L'art. 28 prevede i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" e dei materiali di categoria "Pre-Base".
L'art. 29 disciplina i requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria "Pre-Base" e per le piante madri di categoria "Pre-Base" prodotte mediante rinnovo.
L'art. 30 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di "Pre-Base" e per i materiali di "Pre-Base".
L'art. 31 prevede i requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità.
L'art. 32 regola i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base".
L'art. 33 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base".
L'art. 34 regola la fase di premoltiplicazione e relativi centri ( CP).
L'art. 35 prevede gli obblighi dei centri di premoltiplicazione.
L'art. 36 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Base".
L'art. 37 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base".
L'art. 38 indica i requisiti relativi al terreno per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base".
L'art. 39 indica i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base".
L'art. 40 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base".
L'art. 41 regola la fase di moltiplicazione.
L'art. 42 indica i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato".
L'art. 43 indica i requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati.
L'art. 44 prevede i requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati.
L'art. 45 disciplina i controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione.
L'art. 46 regola i requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto qualificati di categoria Conformitas Agraria Communitatis ( CAC).
L'art. 47 disciplina le condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà.
L'art. 48 prevede le condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà.
L'art. 49 disciplina la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà.
L'art. 50 prevede i requisiti fitosanitari per i materiali CAC.
L'art. 51 disciplina i requisiti relativi alle alterazioni dei materiali CAC.
L'art. 52 prevede i requisiti fenologici dei materiali in relazione alla moltiplicazione delle piante ortive.
L'art. 53 prevede i requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

Titolo V: Controlli ufficiali (artt. 54-55)

L'art. 54 regola i controlli ufficiali. In particolare, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente provvedimento. I controlli ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. Si presta particolare attenzione a quanto segue: a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno i punti critici del processo di produzione; b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente schema di decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea. Le eventuali misure adottate vengono revocate quando è accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente provvedimento.

L'art. 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai "laboratori ufficiali" designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio Fitosanitario Nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui sopra, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

L'art. 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione. In particolare, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro comunitario.

L'art. 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.

L'art. 58 reca le disposizioni sull'etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato". In particolare l'etichetta riporta le seguenti informazioni: a) la dicitura "norme e regole UE"; b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; e) il numero di serie individuale; f) la denominazione botanica; g) la categoria, e per i materiali di categoria "Base" anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4; h) la denominazione della varietà; i) l'indicazione che la varietà è stata geneticamente modificata, se del caso; l) la dicitura "DUR" (varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso; m) la quantità; n) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura; o) l'anno di emissione; p) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale; q) passaporto delle piante CE.

L'art. 59 disciplina il documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato.
L'art. 60 reca le prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato".
L'art. 61 regolamenta il documento del fornitore per i materiali cosiddetti CAC.
L'art. 62 reca le condizioni generali per la commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.
L'art. 63 prevede l'identificazione dei lotti e delle partite.
L'art. 64 disciplina l'etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate.

Titolo VII: Importazione da Paesi terzi (artt. 65)

L'art. 65 reca le condizioni di equivalenza. In particolare, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente provvedimento e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione. E' prevista l'emanazione di un decreto attuativo del Ministro. In attesa dell'adozione delle disposizioni contenute nel predetto decreto, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. 
Titolo VIII: Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (artt. 66-81)

L'art. 66 istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, presso il MIPAAF, il quale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del  materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dai Titoli precedenti.
L'art. 67 regola l 'attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 68 prevede le funzioni del Servizio fitosanitario centrale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 69 regola le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali nel medesimo ambito.
L'art. 70 prevede la figura del soggetto gestore.
L'art. 71 disciplina le funzioni del soggetto gestore.
L'art. 72 regola l'adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 73 disciplina il riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 74 disciplina i controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 75 regola il riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 76 prevede la verifica del materiale di categoria "Pre-Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale comepetente per territorio.
L'art. 77 prevede la verifica del materiale di categoria "Base".
L'art. 78 prevede la verifica del materiale di categoria "Certificato".
L'art. 79 prevede che la produzione in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base" sia eseguita dai "laboratori di micropropagazione" dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione ( CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione ( CP). 
L'art. 80 regola l'organizzazione, la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
L'art. 81 prevede che tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e 80, siano a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 75, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti. 

Titolo IX: Sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie (artt. 82-84)

L'art. 82 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie).

La relazione illustrativa rileva che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 124/2011 e all'art. 11 del decreto legislativo 124/2010 (decreti legislativi che sono oggetto di contestuale abrogazione da parte dell'art. 86).

L'art. 82 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applichino le sanzioni amministrative seguenti:
a) chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all' articolo 9, fornisca indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000;
b) chiunque ometta di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all' articolo 14, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;
c) chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritto ( rectius registrato) al RUOP (Registro ufficiale degli operatori professionali di cui all'art. 17) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000;
d) il fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall' articolo 17, comma 4, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
e) il fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;
f) il fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;
g) il fornitore registrato che non è in possesso di una scheda descrittiva di ogni varietà, così come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
h) il fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;
i) il fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilità, come previsto dall' articolo 17, comma 4, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
l) il fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attività svolte, come previsto dall' articolo 17, comma 4, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
l) il fornitore registrato che non dà attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall' articolo 17, comma 4, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;
m) il fornitore registrato che non garantisce l'identificabilità dei lotti durante la produzione, come previsto dall' articolo 17, comma 4, lettera l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
n) il fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall' articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
o) chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato al RUOP, in base a quanto previsto dall' articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro
p) chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro;
q) il fornitore, la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilità delle operazioni relative alla commercializzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000
r) chiunque non tenga distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall' articolo 20, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro;
s) i soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all' articolo 22, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
t) i soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all' articolo 35, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
u) chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
v) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
z) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all' articolo 57, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
aa) chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall' articolo 62, comma 1, lettere a) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro;
bb) chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall' articolo 62, comma 1, lettera b) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro;
cc) chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta, come previsto dall' articolo 68, comma 1, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro;
dd) chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varietà non conforme a quanto previsto dall' articolo 62, comma 1, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro;
ee) chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall' articolo 62, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
ff) chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all' articolo 62, comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
gg) chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all' articolo 63, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
hh) chiunque ometta di etichettare ed identificare i materiali delle piante geneticamente modificate in conformità all' articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
ii) chiunque etichetta e identifica i materiali delle piante geneticamente modificate senza il rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 64 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
ll) il fornitore che non appone le etichette secondo le modalità di cui all' articolo 80, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Si prevede, poi, che per quanto non espressamente previsto dal presente schema di decreto, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Una quota parte dell'importo ( derivante dall'irrogazione delle sanzioni) di cui al comma 35 è destinata ( tale locuzione viene ripetuta nel testo due volte) nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, all'attuazione delle misure di eradicazione per l'attuazione delle misure di eradicazione e gestione delle misure fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'art. 83 disciplina le tariffe.

Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal MIPAAF, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo (comma 1). Tali tariffe sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività (comma 4). 

Si ricorda che il citato comma 4 dell'art. 30 della suddetta legge n. 234 del 2012 prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le predette tariffe sono predeterminate e pubbliche. A mente del successivo comma 5 del medesimo art. 30, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Al riguardo, si osserva che non appare chiara la portata normativa del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 83, in quanto, mentre il comma 1 prevede che le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro siano stabilite dal MIPAAF, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo, il comma 3, prevede che con "decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato...", non evidenziandosi la differenza di oggetto (che appaiono le medesime tariffe) su cui interviene sia il MIPAAF - che le stabilisce ai sensi del comma 1 - sia il Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dell'economia, che le determina.

L'art. 84 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendosi che, dall'attuazione del provvedimento in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Titolo X: Norme transitorie finali (artt. 85-86)

L'art. 85 reca le disposizioni transitorie. Si prevede, nello specifico che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente schema di decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con lo stesso (comma 1).

Al riguardo, si osserva che tale formulazione dell'art. 85, comma 1, appare generica, ed andrebbe quindi integrata con la puntuale indicazione dei singoli provvedimenti attuativi cui si fa riferimento.

Si ricorda, a tale proposito, che l'analisi tecnico-normativa (ATN) annessa al provvedimento in esame, afferma che nello schema di testo unico sono previsti i seguenti atti attuativi successivi:

decreto del Ministro, da adottarsi entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico che stabilisce i criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione delle prove di coltivazione finalizzate al riconoscimento dell'idoneità delle varietà ai requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale (art. 11, comma 3);

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da adottare entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico, con cui sono determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione (art. 83, comma 3). Si rileva che l'ATN non precisa che anche all'art. 83, comma 4, è previsto che con "decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività". 

• le regioni, con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di testo unico, istituiscono appositi capitoli su cui devono essere versate le tariffe per le attività di ispezione ufficiale (tale previsione, pur richiamata anche nella relazione illustrativa in relazione ad un presunto comma 14 dell'art. 83, non è presente nel testo dello schema di decreto trasmesso);

decreto del Ministro con cui sono adottate le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, di cui all'art. 65, comma 2 (qui non viene indicato un termine per l'adozione).

È consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di "Pre-Base", di "Base" e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva 2014/98/UE sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore (comma 2). Fino al 30 giugno 2021 è consentita la commercializzazione sul territorio nazionale di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 10 aprile 2020 (comma 3).Il CIVI-Italia (Centro interprofessionale per le attività vivaiastiche) mantiene le funzioni di soggetto gestore, attribuite con decreto ministeriale 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 1 (comma 4). Le accessioni di piante madri di "Pre-Base" riconosciute idonee ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente (comma 5). Le strutture già riconosciute idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che soddisfino i requisiti previsti (comma 6). Le strutture già riconosciute idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2019, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, purché soddisfino i requisiti previsti (comma 7). Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2019, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, purché soddisfino i requisiti previsti (comma 8). 

L'art. 86 reca le abrogazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 06-09-1991;

b) il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1993 (che, in realtà, consta 3 provvedimenti distinti, adottati in pari data: 1), relativo a norme tecniche sugli agrumi; 2), relativo a norme tecniche sulle Pomoidee; e 3), relativo a norme tecniche concenenti il noce);

c) il decreto ministeriale 14 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 02-06-1997 - Suppl. Ordinario n. 112 (che, in realtà, consta anch'esso di 3 provvedimenti distinti, adottati in pari data: 1) che reca il recepimento delle direttive n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I; 2) che reca il recepimento delle direttive n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993, n. 93/62/CEE, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; e 3) che reca il recepimento delle direttive n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE e n. 93/79/CEE, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

d) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124;

e) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124;

f) il decreto ministeriale 4 marzo 2016, n. 5721, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.85 del 12 aprile 2016;

g) il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.14 del 18-01-2017;

h) il decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2019 - Serie generale.


Relazioni e pareri allegati

Il presente schema di decreto legislativo è corredato di relazione illustrativa, di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, di analisi tecnico-normativa (ATN), della relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di diversi allegati.