Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Revisione del modello di forze armate |
Riferimenti: | AC N.1870/XVIII |
Serie: | Analisi degli Effetti Finanziari Numero: |
Data: | 21/12/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1870 e abb.
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Revisione del modello di Forze armate, proroga del termine per la riduzione delle relative dotazioni e delega al Governo per la revisione dello strumento militare
(Nuovo testo unificato)
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N. 76 – 21 dicembre 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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Informazioni sul provvedimento
A.C. |
1870 |
Titolo: |
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale |
Iniziativa: |
parlamentare |
Iter al Senato |
no |
Relazione tecnica (RT): |
assente |
Relatori per la Commissione di merito: |
Ferrari Aresta |
Gruppi: |
Lega M5S |
Commissioni competenti: |
IV (Difesa) |
Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali, e conferisce al Governo una delega per la revisione dello strumento militare nazionale
È oggetto della presente Nota il nuovo testo unificato risultante dall’esame in sede referente (seduta del 10 dicembre 2021).
I testi iniziali delle proposte di legge abbinate non sono corredati di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFETTI FINANZIARI
Le norme prorogano dal 2024 al 2030 i termini previsti da specifiche disposizioni del D.lg. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) concernenti la conclusione della revisione in senso riduttivo (fino ad un contingente di 150.000 unità complessive[1]) dello strumento militare dell’Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell’Aeronautica militare disciplinata dalla legge n. 244/2012 (articolo 1, comma 1).
Si rammenta che la legge n. 244/2012 ha conferito al Governo una delega legislativa da attuare mediante l’adozione di un o più decreti legislativi, al fine di realizzare, entro il 2024, tra l’altro, la riduzione delle dotazioni delle Forze armate, esclusa l’Arma dei Carabinieri, di 40.000 unità (portando i contingenti militari da 190.000 a 150.000 unità) e di quelle del personale civile dell’Amministrazione della difesa di 10.000 unità (portando gli organici del personale civile da 30.000 a 20.000 unità). Tale legge ha, altresì, previsto un riequilibrio delle componenti di spesa relative alla “Funzione difesa”, fissando programmaticamente la destinazione del 50% della spesa per il settore del personale, del 25% per l’esercizio delle funzioni d’istituto e del 25% per le attività di investimento. Alle norme in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Viene, altresì, rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall’art. 798, comma 1, del COM, tra l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, nei seguenti termini:
· in aumento, per 3.330 unità complessive, rispetto all’assetto vigente, con riguardo ai sottufficiali: 17.400 (+1.230) dell’Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti); 10.250 (+1.000) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti); 16.350 (+1.100) dell’Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti) [articolo 2, comma 1, lett. a), n. 1].
Il testo vigente dell’art. 798-bis, comma 1, lett. b), del COM, individua la seguente ripartizione: 16.170 dell'Esercito (di cui 6.100 marescialli e 10.070 sergenti); 9.250 della Marina (di cui 5.300 marescialli e 3.950 sergenti); 15.250 dell'Aeronautica (di cui 7.100 marescialli e 8.150 sergenti);
· in riduzione, per 3.330 unità complessive, rispetto all’assetto vigente, con riferimento ai volontari: 63.000 (-1.230) dell’Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell’Aeronautica (di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata) [articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2].
Il testo vigente dell’art. 798-bis, comma 1, lett. c), del COM, individua la seguente ripartizione: 64.230 dell'Esercito (di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata); 13.550 della Marina (di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata); 13.250 dell’Aeronautica (/di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata).
Viene, inoltre, soppresso l’art. 2207-bis, del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025-2028 (articolo 2, comma 1, lett. b)).
Le norme inseriscono l’art. 696-bis del COM, al fine di ridefinire la disciplina relativa ai volontari in ferma prefissata, prevedendo che questa si articoli in una ferma iniziale e in una ferma successiva, entrambe di durata triennale, in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente [articolo 3, comma1, lett. a), n. 1].
La disciplina vigente della ferma volontaria, recata dagli artt. 697-703 del COM prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) al termine della ferma possano concorrere per l’immissione nella ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate. I volontari risultati idonei, ma non vincitori, del concorso per VFP4, potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.
Viene, altresì, sostituito l’art. 704 del COM relativo al reclutamento dei volontari in servizio permanente (VSP), con un nuovo testo prevedendo che siano immessi nei relativi ruoli i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma, tra i quali, l’aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” negli ultimi dodici mesi di servizio. I volontari sono immessi nei ruoli VFP con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l’ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l’iscrizione in ruolo, l’anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale [articolo 3, comma 1, lett. a), n. 11].
Il testo vigente dell’art. 704 del COM prevede che al termine della ferma prefissata quadriennale, ovvero della rafferma biennale, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto ministeriale, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.
La disposizione prevede, inoltre, la soppressione del comma 2 dell’art. 706 del COM che consente arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con ferma di quattro anni (articolo 3, comma 1, lett. b)).
È quindi novellata la disciplina relativa al trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, prevedendo, in particolare:
· la sostituzione dell’art. 1791 del COM (retribuzione base) con un nuovo testo che prevede la corresponsione ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell’81,50% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VFP. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti uno stipendio calcolato in misura pari all’80 % del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei VSP e gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all’80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei VSP (articolo 4, comma 1, lett. a)).
Il testo vigente dell’art. 1791 del COM prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP. La misura percentuale è pari al 74% per i volontari in rafferma annuale e per i VFP4. Ai VFP4 sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP;
· la sostituzione dell’art. 1792 del COM (retribuzione accessoria) con un nuovo testo che prevede la corresponsione ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, di una indennità forfettaria pari a euro 100 mensili, a far data dal 1° gennaio 2023, per l’impiego oltre le normali attività giornaliere. Ai volontari in ferma prefissata triennale le eventuali ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei VSP. Vengono dettate, inoltre, specifiche disposizioni in materia di indennità di impiego operativo e di rischio (articolo 4, comma 1, lett. b)).
Il testo vigente dell’art. 1792 del COM prevede, tra l’altro, che per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta ai VFP4 l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005;
· l’abrogazione dell’art. 1793 del COM relativo al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (articolo 4, comma 1, lett. c));
· la modifica dell’art. 1798, comma 1, del COM relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, prevedendo la sua parametrazione alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata come disciplinata dal testo del novellato art. 1791 del COM (articolo 4, comma 1, lett. d)).
L’articolo 5 reca, altresì, disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari inferma prefissata.
La norma in questione, inserendo l’art. 2198-bis nel COM, dispone che, in via transitoria, i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La durata della ferma e della rafferma prevista da tale articolo può essere prolungata, con il consenso dell’interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale. Viene, altresì, previsto, inserendo l’art. 2198-ter nel COM, che i concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) possano essere banditi sino al 31 dicembre 2024. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017, a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019, o a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle summenzionate rafferme, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente (articolo 5, comma 1, lett. a)). Viene, inoltre, previsto che sino al 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino al 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma possa essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale (articolo 5, comma 1, lett. c)).
In materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata viene, altresì, disposto che:
· con riguardo ai VFP1 o in rafferma[2], sino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata in specifiche misure percentuali (il 64% per i VFP1 e il 74% per i volontari in rafferma annuale) riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli articoli 1791 e 1792 del COM (Cfr. supra) [articolo 5, comma 1, lett. f), cpv. art. 2262-ter del COM];
· con riguardo ai VFP4[3], sino al 31 dicembre 2024, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta un’indennità pari a euro 103,29 mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli artt. articoli 1791 e 1792 del COM (Cfr. supra). Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente [articolo 5, comma 1, lett. f), cpv. art. 2262-quater, nel COM]
Nell’ambito delle disposizioni di coordinamento e finali, l’articolo 6, comma 2 dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, venga fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.
Vengono, inoltre dettate specifiche disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, in particolare, prevedendo:
· la possibile modificazione[4] della composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano: 5 generali di brigata e un brigadier generale possono infatti esserne nominati componenti in alternativa agli ufficiali previsti a legislazione vigente ossia - rispettivamente - a 5 colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi (articolo 8, comma 1, lett. a));
· il conferimento[5] del grado di tenente generale o grado corrispondente all’ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi[6], che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal COM per il grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente e, in deroga alla disciplina relativa alla determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale[7], non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente (articolo 8, comma 1, lett. b)).
Il provvedimento delega, infine, il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare, disciplinato dal COM, nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
· ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell’Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro il 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall’art. 798, comma 1, del COM (articolo 9, comma 1, lett. a));
· previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a 5.000 unità, di personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente (articolo 9, comma 1, lett. c));
· istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto ministeriale, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale (articolo 9, comma 1, lett. d));
· previsione della possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate (articolo 9, comma 1, lett. e));
· previsione di iniziative di formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, al fine dell’acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro (articolo 9, comma 1, lett. g));
· implementazione di misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, prevedendo misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura (articolo 9, comma 1, lett. h));
· revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare prevedendo l’adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali, la costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, nonché la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l’attività libero professionale intramuraria (articolo 9, comma 1, lett. l)).
Gli schemi dei suddetti decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2). In conformità, inoltre, all’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 9, comma 4).
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, con specifico riguardo alle disposizioni di seguito indicate:
· proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244/2012 per la riduzione a 150.000 unità dei contingenti delle Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica) (articolo 1). A tale riguardo, si rileva che al processo di riduzione per effetto della suddetta legge - nonché dei decreti legislativi adottati in attuazione dalla delega a tal fine recata dalla stessa - non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Andrebbe tuttavia acquisito un quadro aggiornato del processo di riduzione fin qui disposto nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti e di quelli attesi in relazione al completamento dell’attuazione della riforma entro il 2024, precisando se – ed eventualmente in quale misura - i medesimi risparmi, non scontati inizialmente, siano stati inclusi successivamente nell’aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;
· la rimodulazione delle dotazioni organiche delle FF.AA., con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispondente riduzione di 3.330 unità dei volontari (articolo 2). Al riguardo, pur considerato che le dotazioni complessive previste a regime (150.000 unità) dall’art. 798, comma 1, del COM, non vengono rideterminate, si evidenzia che la compensatività finanziaria della disposizione non appare verificabile considerati i diversi profili retributivi e le diverse dinamiche di carriera relativi ai sottufficiali e ai volontari. Appare, altresì, necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alla sussistenza di eventuali effetti di onerosità indiretta correlati alla modifica dell’assetto funzionale ed operativo dello strumento militare determinati dalla disposizione;
· la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale - in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché l’individuazione di una nuova modalità di acceso al servizio volontario permanente al termine del percorso di ferme prefissate (articolo 3). Il modello delineato, con specifico riguardo al trattamento economico dei volontari (articoli 4, 5 e 6) che viene rideterminato in senso migliorativo rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina, appare infatti suscettibile di determinare maggiori oneri retributivi non quantificati né coperti dalle norme;
· la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadiere generale in alternativa, rispettivamente, ai cinque colonnelli del ruolo normale e al colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente [articolo 8, comma 1, lett. a)]. Tale integrazione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in ragione di eventuali differenze di compenso da corrispondere ai summenzionati ufficiali generali per la loro partecipazione ai lavori della Commissione di avanzamento;
· i conferimenti di gradi superiori al grado di generale di corpo d’armata previsti dall’art. 8, comma 1, lett. b). La norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati dal testo, tenuto conto che i suddetti conferimenti sono disposti dalla norma in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal COM per il grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente;
· la delega legislativa per la revisione dello strumento militare recata dall’articolo 9. Si evidenzia che questa prevede, tra i princìpi ed i criteri direttivi, il rinvio all’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009. Poiché tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili da testo dalla norma, appaiono configurabili effetti di maggior onere connessi all’esercizio della delega, si ravvisa l’opportunità di acquisire fin da ora indicazioni dal Governo riguardo al presumibile impegno finanziario e alle relative fonti di copertura utilizzabili.
Si rammenta che il rinvio all’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 consente, ai sensi della richiamata disposizione, che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega legislativa determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.
I predetti effetti di onerosità potrebbero essere riconducibili, nello specifico, alla espressa previsione di posizioni soprannumerarie [articolo 9, comma 1, lett. c), d), e) e l)], alla possibilità di transito a domanda presso altre PA del personale militare non più idoneo al servizio militare [art. 9, comma 1, lett. e)], alla previsione di attività di formazione dei volontari in ferma prefissata per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro [art. 9, comma 1, lett. g)], all’adozione di misure di carattere fiscale e contributivo per agevolare il reinserimento lavorativo dei volontari congedati [art. 9, comma 1, lett. h)], nonché alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l’attività libero professionale intramuraria [art. 9. comma 1, lett. l)].
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale conferita dall’articolo 9 del provvedimento in esame, dalla cui attuazione - come dianzi evidenziato in ordine ai profili di quantificazione - è verosimile ipotizzare che discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si ribadisce preliminarmente la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento circa la possibilità di individuare sin d’ora - analogamente a quanto registrato per recenti provvedimenti di delega esaminati dalla Camera[8] - le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura della delega medesima.
In tale quadro, si segnala inoltre che il comma 4 del citato articolo 9 già contiene un richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi, fermo restando che, qualora uno o più dei decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la disposizione in commento al fine di stabilire che gli schemi dei decreti attuativi in parola siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
[1] Come individuato dall’art. 798, comma 1, del COM.
[2] Inserendo l’art. 2262-ter, nel COM.
[3] Inserendo l’art. 2262-quater, nel COM.
[4] Con la modifica dell’art. 1042, comma 1, del COM
[5] Inserendo il nuovo art. 1094-bis nel COM.
[6] Corpo di commissariato e Corpo sanitario dell’Esercito italiano, Corpo sanitario militare marittimo e Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, Corpo delle Armi dell’Aeronautica militare, Corpo di commissariato aeronautico e Corpo sanitario aeronautico dell’Aeronautica militare.
[7] Di cui all’art. 1078, del COM.
[8] Si vedano, in particolare, le deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia e in materia di disabilità, di cui - rispettivamente - agli atti Camera nn. 2561 e 3347, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta del 18 novembre scorso e in quella del 9 dicembre 2021.