Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca |
Riferimenti: | AC N.982/XVIII |
Serie: | Analisi degli Effetti Finanziari Numero: |
Data: | 15/07/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 982 e abb.
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Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura
(Nuovo testo)
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N. 49 – 15 luglio 2020 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Sostegno al reddito degli agricoltori
Sostegno ai giovani agricoltori
Sostegno ai settori agricoli in crisi
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego
Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro
Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Semplificazione in materia di cooperative agricole
Disposizioni in materia di agriturismo
Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche
Semplificazione in materia di pagamento di contributi
Semplificazione in materia di digitalizzazione
Disciplina della lombricoltura
Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura
Controllo e certificazione di macchine agricole e forestali
Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci
Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole
Monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell’acquacoltura
Semplificazione in materia di pluriattività
Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice
Disposizioni in materia di assunzioni a tempo parziale
Semplificazione in materia di indennità di maternità
Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo
Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa
Sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE
Controversie in materia di masi chiusi
Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni
Credito d’imposta per l’acquisto di case in legno da filiera corta
Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno
Classificazione catastale dei fabbricati rurali
Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole
Semplificazione in materia di fatturazione
Corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio
Disposizioni in materia di lavorazione del mirto e allevamento di animali
Esonero IVA zone agricole svantaggiate
Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali
Disposizioni in materia di IVA sui servizi di impollinazione
Fondo per le emergenze fitosanitarie
Semplificazione in materia di controlli
Razionalizzazione delle procedure per l’affitto di terreni pubblici ad uso agricolo
Semplificazioni in materia di accesso ai fondi rustici
Modifiche al D.lgs. n. 52/2018 concernente la disciplina della riproduzione animale
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
A.C. |
982 e abb. |
Titolo: |
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura |
Iniziativa: |
parlamentare |
Iter al Senato: |
No |
Relazione tecnica (RT): |
assente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Cadeddu |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
XIII (Agricoltura) |
È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020 e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLO 1
Sostegno al reddito degli agricoltori
La norma reca le seguenti misure:
- si dispone, in via interpretativa, che tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (relativi a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e all'obbligo dell'assicurazione di malattia) soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficino delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti;
- le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola;
- viene estesa la rateizzazione prevista dall’articolo 2, comma 11, del DL n. 388 del 1989 relativa al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti. In particolare, si dispone che il predetto pagamento possa essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi (in luogo di ventiquattro mesi) e in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi (in luogo di trentasei mesi);
- si prevede che, in materia di esproprio per pubblica utilità, nel caso di cessione volontaria del bene, il corrispettivo dell’atto di cessione sia triplicato, come previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. n. 327 del 2001, non solo nel caso in cui l’area sia coltivata dal proprietario ma anche nel caso in cui sia condotta dal proprietario. Analogamente viene altresì ampliato l’ambito applicativo dell’indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 42 del medesimo Testo unico.
La norma dispone conseguentemente la riduzione della Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per 2 milioni di euro annui nel 2020 e nel 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca diverse misure agevolative, suscettibili di determinare effetti onerosi di carattere permanente per la finanza pubblica. In relazione a tali misure è prevista una copertura complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui nel 2020 e nel 2021, senza che sia esplicitato l’onere riferibile a ciascun intervento agevolativo previsto. In proposito, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura. Ciò con riferimento sia all’entità degli oneri ascrivibili a ciascuna misura prevista, sia al relativo sviluppo temporale che non sembra limitabile al biennio 2020-2021.
Nella stima degli oneri ascrivibili a ciascuna disposizione vanno altresì considerati gli effetti retroattivi connessi al carattere interpretativo della disposizione relativa al riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti nei confronti delle persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la copertura finanziaria dell’onere derivante dalle misure di sostegno al reddito degli agricoltori previste dall’articolo in esame non appare correttamente formulata, giacché effettuata mediante la riduzione di 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 della voce “Ministero dell’economia e delle finanze” della Tabella A allegata alla legge di bilancio, anziché mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione dovrebbe essere pertanto integralmente riformulata prevedendo che alle minori entrate derivanti dall’articolo 1, valutate in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Inoltre, dovrebbe essere inserita un’ulteriore disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sostegno ai giovani agricoltori
Le norme prevedono che, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, siano concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale la concessione di mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Con decreto sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del suddetto sostegno. Gli interventi sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (commi 1-3).
Per l'attuazione degli interventi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dall’articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 (commi 4 e 5).
In merito ai profili di quantificazione, le disposizioni in esame prevedono la concessione di mutui agevolati - di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo - nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2020, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni. Ciò premesso, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi volti a definire i fattori sottostanti la predisposizione di tale limite di spesa. Ciò in considerazione del fatto che i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del suddetto sostegno sono demandate all’emanazione di un apposito decreto.
Si rileva inoltre che lo stanziamento è limitato al 2020: tuttavia qualora le condizioni agevolative dovessero consistere in una riduzione degli interessi da corrispondere, il relativo onere dovrebbe assumere una proiezione pluriennale a seconda della durata del mutuo.
Anche in ordine a tale profilo appare necessario acquisire elementi di valutazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020, da intendere come limite massimo di spesa, per l’attuazione degli interventi a sostegno dei giovani agricoltori previsti dal medesimo articolo 2. Il successivo comma 5 provvede invece al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito, si rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica quale sia l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l’onere oggetto di copertura. In secondo luogo, da un punto di vista formale, si rileva la necessità di sopprimere il riferimento alle “proiezioni” dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, giacché l’onere oggetto di copertura si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi. Infine, si rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sostegno ai settori agricoli in crisi
La norma istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1).
Tali risorse, nei casi di crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi (comma 3).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (comma 4).
Infine, si specifica che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sopra citato debbano soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo (comma 5).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni posto che l’intervento è configurato come limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In proposito, premesso che l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, da un punto di vista formale, poiché l’onere derivante dall’articolo in esame si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi, risulta necessario sopprimere il riferimento alle “proiezioni” del citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente. Infine, appare altresì necessario inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego
Normativa vigente. L’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 185/2000 prevede che alle imprese agricole possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Inoltre, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per tali agevolazioni, relative alle regioni del Sud, introdotte dall’articolo 2 del DL n. 91 del 2017, sono state destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020.
La norma modifica il citato articolo 10 prevedendo che alle imprese agricole possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.
La norma pertanto riduce (dal 75 al 60 per cento della spesa agevolabile) l’importo massimo concedibile per i mutui agevolati e contestualmente riconosce a tutte le imprese e non solo a quelle ubicate nelle regioni del Sud, i contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 185/2000[1], in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Si dispone altresì che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica l’articolo 10 del D.lgs. n. 185/2000 riducendo, dal 75 al 60 per cento della spesa agevolabile, l’importo massimo concedibile per i mutui agevolati e contestualmente riconosce a tutte le imprese e non solo a quelle ubicate nelle regioni del Sud, i contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. La disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria e a tal fine è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’agricoltura volto garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In proposito appare necessario disporre degli elementi di stima necessari a verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si dovrebbe valutare l’opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell’articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di agevolazioni all’imprenditoria giovanile in agricoltura, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo perimetro del bilancio dello Stato, come attualmente previsto dal testo.
Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro
Normativa vigente. L'articolo 23-bis del D.L. n. 113/2016[2] ha istituito presso il MIPAAF, al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo è stato successivamente incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate, dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018).
Inoltre, l’articolo 1, comma 507, della legge n. 160/2019 (Bilancio per il 2020) ha istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e di 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
La norma prevede il rifinanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ciascuno dei due sopra descritti Fondi, per favorire – rispettivamente – la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo (comma 1) e la competitività delle filiere agricole (comma 2).
Tali risorse sono utilizzate in base ai decreti attuativi dei fondi medesimi per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minima triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Ai relativi oneri, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[3] (comma 4).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli incrementi dei Fondi citati nella norma sono configurati come limite di spesa: sotto questo aspetto non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate a copertura, si evidenzia che la disposizione finanzia - per il triennio 2020-2022 - due fondi che, a legislazione vigente, sono di conto capitale, provvedendo alla loro copertura con riduzione del FEI nella misura di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022. Al fine di garantire la corrispondenza temporale fra i maggiori oneri e le relative coperture, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la dinamica per cassa delle spese da effettuare a carico dei due fondi, al fine di escludere che le stesse possano eventualmente concludersi, almeno in parte, oltre il triennio citato (ad esempio, per il pagamento degli ultimi stati di avanzamento lavori e di collaudi), con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in esercizi successivi a quelli per i quali la norma provvede alla copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento di due specifici Fondi destinati al sostegno del comparto agricolo[4] - per un importo complessivamente pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, si rammenta che detto Fondo presenta una dotazione di bilancio pari a 99 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità di cui all’elenco n. 1 allegato alla citata legge istitutiva[5].
Ciò posto, si osserva preliminarmente che, in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l’anno 2020 sul predetto capitolo risulta ancora integralmente disponibile l’importo originariamente stanziato, non essendo ancora intervenuto il relativo decreto di riparto. Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito all’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento (articoli 35, comma 3, e 51, comma 2, cui si rinvia), nonché un’assicurazione riguardo al fatto che la riduzione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenuto altresì conto delle finalità cui esso risulta preordinato.
Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
La norma attribuisce efficacia su tutto il territorio nazionale all’accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato da ciascuna regione ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’estensione all’intero territorio nazionale dell’accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, effettuato da ciascuna regione, appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti di gettito, rispetto a quanto risultante a normativa vigente, in relazione al riconoscimento all'imprenditore agricolo professionale delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. In proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
Normativa vigente. L’articolo 10, comma 1, della legge n. 238/2016 definisce il periodo vendemmiale - fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno – e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o la rifermentazione. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 74 del D. Lgs. 276/2003 nel testo vigente prevede, con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrino in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Si rammenta che, da ultimo, l’articolo 105 del DL 18/2020 (cd. “cura Italia”) è intervenuto sulla materia:
- il comma 1 ha esteso l’applicabilità del citato art. 74 dai parenti e affini fino al quarto grado a quelli fino al sesto grado. Al predetto ampliamento sono stati ascritti effetti onerosi (per minori entrate contributive) nella misura di 3,4 milioni di euro annui, sulla base degli elementi e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica, cui si rinvia per approfondimenti;
- il comma 1-quinquies ha inserito nell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis a norma del quale fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni (sopra descritte) di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla norma non sono stati ascritti oneri: la relazione tecnica di passaggio (cfr AC 2463) afferma che la condizione richiamata dalla norma identifica dei soggetti che in assenza della condizione emergenziale, non avrebbero effettuato alcuna prestazione. In quest’ottica la norma non produce alcun onere.
La norma interviene sulla disciplina sopra descritta anticipando al 15 luglio l’inizio del periodo vendemmiale (comma 1).
Inoltre, ribadendo la disposizione introdotta dall’articolo 105, comma 1-quinquies, del DL n. 18/2020 e rendendola permanente, si introduce il comma 3-bis all’articolo 18 della L. 97/1994, recante misure per le zone montane.
Si intende che il comma 3-bis così introdotto sia sostitutivo della disposizione introdotta dal DL n. 18/2020.
In particolare, si prevede che le prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non integrino in ogni caso, ai sensi dell’articolo 74 del D. Lgs. 276/2003, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato: si nota che la disposizione in esame è di carattere permanente mentre quella vigente è limitata alla perdurante emergenza sanitaria da Covid-19.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne il comma 1 non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina attività svolte da privati.
Sul successivo comma 2 si rileva che la disposizione in esame riproduce quanto disposto dall’articolo 105, comma 1-quinquies, del DL. n. 18/2020 (“Cura Italia”), rendendo però la disposizione di carattere permanente anziché limitata all’emergenza sanitaria. Posto che la relazione tecnica riferita al DL n. 18/2020 correlava l’assenza di oneri al carattere temporaneo della disposizione, temporalmente limitato al perdurare della condizione emergenziale, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa i possibili oneri derivanti dall’estensione della deroga in questione in via permanente, ciò anche tenuto conto che all’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma (operata dal comma 1 del citato articolo 105) sono stati ascritti specifici effetti di minor gettito.
La norma dispone una serie di modifiche alla legge n. 238/2016.
§ si modifica il comma 5 dell’articolo 31, stabilendo che la menzione «superiore» possa essere abbinata alla menzione “riserva” [comma 1, lettera a)];
§ viene modificato il procedimento di riconoscimento della DOCG disciplinato all’articolo 33, comma 1 [comma 1, lettera b)]
§ sull’articolo 41, relativo ai consorzi di tutela, si modifica il comma 5 stabilendo che il consorzio non sia più autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione delle attività per la denominazione di competenza [comma 1, lettera c)];
§ sull’articolo 64, relativo ai controlli e alla vigilanza sui vini a DO o IG, si modifica il comma 2 stabilendo che gli organismi di controllo debbano essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o alla versione più aggiornata e che gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica debbano adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione [comma 1, lettera d)].
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che l’adeguamento degli organismi di controllo di natura pubblica alle disposizioni di cui al nuovo testo dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 possa avvenire ad invarianza di risorse.
Semplificazione in materia di cooperative agricole
Normativa vigente L’articolo 1 della L. 142/2001, in materia di soci lavoratori di cooperative, prevede al comma 3 che il socio lavoratore stabilisca, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge medesima, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Il successivo articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone altresì che, ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, si faccia riferimento alla normativa vigente prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
Le norme introducono il comma 3-bis all’articolo 1 della L. 141/2001, prevedendo che il socio della cooperativa agricola possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l’utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la novella in esame consente alle cooperative agricole di usufruire dell’attività lavorativa dei soci senza dover instaurare con essi un ulteriore rapporto di lavoro, potendo detti soci utilizzare la propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo. In proposito, si rileva che da tale facoltà potrebbero discendere minori entrate contributive.
Tale effetti potrebbero determinarsi qualora il socio della cooperativa agricola, lavoratore autonomo agricolo, avesse ad esempio stipulato, in assenza della disposizione in esame, un rapporto di tipo subordinato o di collaborazione coordinata non occasionale (e quindi con contributi versati anche dal datore di lavoro).
Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla novella in esame.
Appare altresì utile acquisire dati idonei a verificare se possano determinarsi apprezzabili effetti di gettito in relazione alle imposte sul reddito in ragione delle modifiche apportate.
Disposizioni in materia di agriturismo
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 2, della L. 96/2006 prevede che possano essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il successivo articolo 4, comma 2, dispone altresì che le regioni e le province autonome definiscano criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
Le norme modificano l’articolo 2, comma 2, della L. 96/2006, relativa alla disciplina dell’agriturismo. In particolare, si prevede che le prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nell’ambito dell’attività agrituristica siano sempre considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell’attività agrituristica, di cui all’articolo 4 della L. 96/2006.
Viene inoltre modificato l’articolo 1, comma 659, lettera e) della L. 147/2013, prevedendo che i comuni possano prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni relative alla TARI anche nel caso di fabbricati destinati ad attività di agriturismo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, con riferimento al comma 1, appaiono suscettibili di ampliare l’ambito applicativo delle agevolazioni previste per prestazioni agrituristiche in ragione del “criterio di prevalenza” dell’attività agricola. Tali agevolazioni riguardano i criteri di determinazione del reddito con effetti sul piano assicurativo, previdenziale e fiscale (cfr., in particolare, l’articolo 5 della L. 413/1991). Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l’impatto finanziario delle disposizioni.
Per quanto riguarda il comma 2, che consente ai comuni l’applicazione di riduzioni tariffarie ed esenzioni relative alla TARI anche nel caso di fabbricati destinati ad attività di agriturismo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che dette agevolazioni sono a carattere discrezionale e nel presupposto che esse siano quindi concesse compatibilmente con il rispetto dei criteri posti a garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti locali interessati.
Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche
La norma estende l’applicazione della disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (relativa agli impianti di produzione calore) anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative, che hanno capacità non superiore a venticinque posti letto.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
La norma prevede la possibilità di evidenziare l’indicazione del luogo di produzione per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingredienti primari, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge n. 96/2006[6] tenendo conto della normativa contenuta al Regolamento (UE) n. 1169/2011[7] (comma 1).
Inoltre, si prevede che le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande e nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 287/1991[8] (ossia gli esercizi di somministrazione caratterizzati dalla offerta a un nucleo ristretto di utenti, come ad esempio le mense aziendali o i circoli privati), possono riportare - chiaramente visibili e leggibili - una serie di indicazioni tra le quali il Paese di origine, il nome del produttore o le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate (comma 2).
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme disciplinano attività svolte da privati e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, della compatibilità con la pertinente disciplina europea.
La norma estende alle microimprese i diritti fondamentali già riconosciuti agli utenti – espressi all’articolo 2 del D.lgs. n. 206/2005 contenente il Codice del consumo - relativi, tra l’altro, alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità e alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione e del fatto che al codice del consumo non sono ascritti effetti di finanza pubblica.
Normativa vigente. L’articolo 1 della legge n. 154/2016 individua i criteri per la determinazione del contributo ambientale dovuto[9] dai produttori e importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti[10] (CONOE) (comma 1). Il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto ed è versato al CONOE con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Del contributo è data evidenza nelle fatture di vendita anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione (comma 2). Sono esclusi dall'applicazione del contributo, tra gli altri, gli oli extravergini di oliva e i grassi animali e vegetali, salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio (comma 3).
La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica (comma 4).
La norma modifica la disciplina sopra descritta per escludere i grassi di origine suina dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Inoltre gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale.
Tanto premesso non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è necessario acquisire conferma – che la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE possa essere assicurata senza riflessi sulla finanza pubblica anche in seguito all’esclusione dei grassi di origine suina dai contributi.
Semplificazione in materia di pagamento di contributi
Le norme prevedono che gli imprenditori agricoli non siano tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del RD 2523/1923, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli (comma 1).
Ai relativi maggiori oneri, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 2).
Si ricorda che l’articolo 23, primo comma, del RD 2523/1923, abrogato dall’articolo 12 del D. Lgs. 540/1999, prevedeva che al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, il Ministero dell'industria e del commercio contribuisse con una somma non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo.
Il successivo quarto comma, tuttora in vigore, prevede invece che al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbano provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata o i commerci di importazione corrispondenti e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra di esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame esonerano gli imprenditori agricoli dal pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del RD 2523/1923, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
Il richiamo all’articolo 23 del RD 2523/1923 sembra doversi intendere riferito non al primo comma (che risulta abrogato dal D. Lgs. 540/1999 e che prevedeva la partecipazione del Ministero dell’industria al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria) quanto al quarto comma del medesimo articolo che tratta del contributo dovuto alle Stazioni dalle imprese.
Nel caso specifico, si rileva altresì che il contributo versato dalle imprese interessate dalla norma era originariamente diretto alla Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (SSICA), alla quale, in base all’articolo 7, comma 20, del DL 78/2010 è subentrata la Camera di commercio di Parma (CCIAA).
Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima che quantifica l’onere annuo – di carattere permanente – in 5 milioni di euro.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall’esenzione prevista per gli imprenditori agricoli professionali dal contributo per le spese relative al mantenimento delle stazioni sperimentali per l’industria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, stimati in 5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, da un punto di vista formale, si rileva che dovrebbe essere valutata l’opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate valutate in 5 milioni di euro annui. Ciò posto, si rileva altresì la necessità, al fine di poter indicare puntualmente il profilo temporale dell’onere, di precisare se l’esenzione prevista dal comma 1 abbia o meno carattere permanente. Infine, in merito all’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito all’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Semplificazione in materia di digitalizzazione
Normativa vigente. L’art. 5-bis, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005, prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
L’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, prevede che i produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
La norma introduce il comma 4-bis all'articolo 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). La disposizione introdotta esclude le imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro[11] dall’applicazione del medesimo art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il comma 4-bis introdotto, considerato il suo tenore letterale, appare volto ad esonerare le imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro esclusivamente dagli obblighi di presentazione in formato digitale della documentazione alla pubblica amministrazione, fermi restando gli obblighi documentali per i quali non è previsto un esonero a normativa vigente (come la numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali): in tal senso l’intervento normativo appare privo di effetti finanziari. In ordine a quanto sopra appare utile acquisire una conferma.
Disciplina della lombricoltura
Le norme dispongono che il Governo provveda, nell'esercizio della potestà regolamentare, a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base, tra l’altro, delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost – all'imprenditore agricolo;
b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del DPR n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;
d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo disciplini, con regolamento, l’attività di lombricoltura, in particolare equiparandola a tutti gli effetti di legge, a quella esercitata dall'imprenditore agricolo. Da ciò sembra discendere l’applicazione del regime fiscale previsto per le attività agricole anche alle attività di lombricoltura.
Al riguardo, l’articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR considera attività agricola l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
In proposito, appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a quantificare l’impatto finanziario di tale previsione, considerando il più favorevole regime fiscale e contributivo connesso alle attività agricole rispetto a quello previsto per le attività commerciali, cui sembra attualmente soggetta almeno in parte l’attività di lombricoltura. Ciò al fine di provvedere alla stima e alla copertura degli eventuali oneri tenuto conto che il rinvio alla fonte regolamentare determina il venir meno delle ordinarie procedure di quantificazione e verifica degli oneri previste all’interno del procedimento legislativo.
Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura
La norma reca alcune misure di semplificazione in materia di apicoltura. Sono altresì introdotte misure di semplificazione amministrativa in relazione agli obblighi per gli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.
Si prevede, infine, la riduzione dell’aliquota IVA sulla pappa reale dal 22% al 10%.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca alcune misure semplificative per il settore dell’apicoltura che non appaiono determinare effetti per la finanza pubblica. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
In merito invece alla riduzione dell’aliquota IVA sulla pappa reale, si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di minore entrata, in termini di gettito IVA. In proposito appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari ai fini della stima dell’impatto finanziario delle previsioni.
Controllo e certificazione di macchine agricole e forestali
La norma prevede che il Ministero delle politiche agricole possa avvalersi dell'assistenza tecnica dell’Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA) (comma 1).
La norma individua, in particolare, le seguenti attività di assistenza tecnica:
· il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia (comma 2, lett. a);
· lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (comma 2, lett. b);
· lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche agricole (comma 2, lett. c).
Si evidenzia che l’ENAMA non è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole (comma 3).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione pone in capo al Ministero delle politiche agricole la facoltà di avvalersi dell’Ente nazionale meccanizzazione agricola, senza quantificare i relativi possibili oneri, ma disponendo che agli stessi (di carattere eventuale) si provveda nell’ambito delle vigenti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole. Al fine di suffragare tale assunzione di invarianza finanziaria, andrebbe quindi fornita una stima, sia pur di massima, del relativo impegno finanziario, indicando le risorse già disponibili per farvi fronte.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 20 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle attività di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali si provveda “nell’ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”. Al riguardo, si osserva che la norma, nel qualificare come meramente ‘eventuale’ l’insorgenza di oneri, appare sostanzialmente prefigurare una clausola di invarianza finanziaria, peraltro non correttamente formulata, in merito alla quale appare comunque necessario acquisire dal Governo un chiarimento riguardo all’effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio.
Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci
La norma prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e dei registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), rinviando la relativa attuazione a decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi idonei a confermare che la realizzazione della nuova funzione del SIAN (gestito dal Ministero delle politiche agricole) non comporti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione competente.
Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole
Le norme prevedono che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese e tra loro collegate attraverso un contratto di rete, si avvalgano delle garanzie prestate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (comma 1).
Viene inoltre modificato l’articolo 1-bis, comma 3, del DL 91/2014, disponendo che la cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete è compatibile con gli scopi del contratto di rete (comma 2).
Si ricorda che all’articolo 1-bis del DL 91/2014 non sono stati ascritti effetti a carico della finanza pubblica.
Si prevede altresì che il campo di applicazione delle aliquote di accisa, previste al punto 5 della Tabella A allegata al D. Lgs. 504/1995 (Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte), comprenda anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete (comma 3).
Il punto 5 della suddetta Tabella A elenca gli impieghi dei prodotti energetici nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, per i quali è previsto un regime fiscale agevolato.
Si rammenta che secondo il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” a legislazione vigente l’agevolazione della quale la norma in esame prevede un’estensione ha effetti (per l’anno 2019, ultima annualità disponibile) di 913 milioni di minor gettito.
Viene infine modificato l’articolo 41, comma 2, del DL 124/2019, inerente le garanzie concesse alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
Il suddetto articolo 41, comma 2, prevede che le garanzie siano concesse a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE). Per l'attuazione della norma è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Le modifiche introdotte specificano che le garanzie in questione siano dirette e che le imprese agricole che ne usufruiscono possano essere in forma singola o associata (comma 4).
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, si rileva che le disposizioni prevedono che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese e tra loro collegate attraverso un contratto di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA, soggetto non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi volti a definire il volume dei finanziamenti interessati dalla norma, al fine di verificare che l’Istituto sia in grado di adempiervi senza pregiudicare l’adempimento di impegni precedentemente assunti e senza prevedere l’erogazione di ulteriori risorse da parte di soggetti pubblici.
Con riferimento al comma 3, che modifica la normativa in materia di impieghi dei prodotti energetici nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, per i quali è previsto un regime fiscale di accise agevolato, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti attesi per la finanza pubblica.
Per quanto attiene al comma 4, inerente le garanzie concesse alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricoltura, si osserva che la novella interviene in merito a finanziamenti per i quali è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Al riguardo, rilevato che le modifiche sembrano intervenire in merito a finalizzazioni per le quali sono state già stanziate le relative risorse, appare utile acquisire conferma che le modifiche non pregiudichino la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse.
Infine, non vi sono osservazioni da formulare riguardo al comma 2, che interviene sulla cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, atteso che le modifiche in esame appaiono di carattere ordinamentale, come peraltro già specificato dalla RT riferita al DL 91/2014.
Monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell’acquacoltura
Normativa vigente. L’art. 52, comma 5, della legge n. 234/2012 prevede che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali e della pesca e acquacoltura, sia disciplinato dalla normativa europea di riferimento e sia assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro Nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
La norma modifica l’art. 52, comma 5, della legge n. 234/2012, al fine di estendere l’attività di monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi prevista, anche agli aiuti de minimis riferiti ai medesimi settori. Il testo della vigente disposizione viene, inoltre, novellato al fine di prevedere che tale attività comprenda anche “gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste”[12] nelle zone rurali e della pesca e acquacoltura (comma 1).
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento con riguardo alla portata applicativa delle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio delle informazioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale. Tali modifiche, infatti, da un lato, estendono anche agli aiuti de minimis, riferiti ai medesimi settori, la summenzionata attività di monitoraggio e, dall’altro, ne definiscono l’ambito applicativo in relazione alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali (con effetti che appaiono potenzialmente riduttivi del predetto ambito). Tanto premesso, andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere profili di onerosità connessi alle modifiche apportate alla suddetta disciplina in capo alle amministrazioni incaricate delle attività di monitoraggio, confermando quindi che le stesse possano effettivamente dare attuazione alle disposizioni in esame nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Semplificazione in materia di pluriattività
La norma dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della n. 158/2017, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano (quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).
I predetti lavori non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità di configurare le disposizioni in esame, dato il carattere delle attività coinvolte (che potrebbero anche configurarsi come sostitutive di altre già svolte a normativa vigente con differenti modalità), come suscettibili di determinare una rinuncia a maggior gettito, in quanto tale priva di effetti onerosi.
Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice
Normativa vigente. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 228/2001 reca misure di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrici. Il comma 5 del medesimo articolo 11 dispone che le previsioni si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si prevede che il periodo di decadenza dai benefìci di cui alla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice sia ridotto da dieci a cinque anni. L’ estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefìci non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del DPR n. 327/2001 (si tratta dell’indennità aggiuntiva dovuta, in caso di espropriazione per pubblica utilità, al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità).
La norma prevede che le disposizioni dell’articolo 11 del d.lgs. n. 228/2001 si applichino anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (viene pertanto eliminato il vincolo che siano trascorsi almeno cinque anni).
In merito ai profili di quantificazione, data la valenza retroattiva della disposizione in esame, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibile insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato con particolare riferimento all’indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica utilità come previsto dall’articolo 42, comma 1, del DPR n. 327/2001.
Disposizioni in materia di assunzioni a tempo parziale
Normativa vigente. L’articolo 18, comma 1, della L. 97/1994 (Nuove disposizioni in materia di zone montane) prevede che le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possano assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani.
Il successivo comma 3 specifica che detti coltivatori diretti, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.
Le norme in esame modificano l’articolo 18 della L. 97/1994.
In particolare, esse:
· includono il lavoro intermittente tra le tipologie di contratto per le quali è prevista l’assunzione a tempo parziale nei territori montani [lettera a)];
· introducono il comma 3-bis, prevedendo che ai coltivatori diretti a tempo parziale, senza oneri previdenziali, spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda [lettera b)].
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera a), si osserva che le modifiche estendono il campo di applicazione delle assunzioni a tempo parziale nei territori montani, per le quali non è prevista contribuzione, anche ai contratti intermittenti. Pur rilevando che a seguito di tali assunzioni non viene maturato il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo né alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro, si osserva che tali modifiche appaiono comunque suscettibili di determinare un minor gettito contributivo rispetto a quello che si sarebbe ottenuto qualora i coltivatori diretti fossero stati assunti come prestatori di lavoro autonomo. In merito all’entità di tali effetti appare necessario acquisire elementi di valutazione e di stima.
Con riferimento alla lettera b), che prevede il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda, si osserva che tale disposizione potrebbe, sia pur in via indiretta, comportare una riduzione di gettito, essendo la contribuzione in esame deducibile ai fini fiscali. Anche a tal proposito, appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Semplificazione in materia di indennità di maternità
La norma dispone che le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da “coadiuvatrici agricole” (così testualmente la norma) in base all'articolo 6, comma 2, del DPR n. 917/1986 sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto. Le medesime indennità non sono soggette a ritenuta alla fonte.
In proposito si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n. 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Pertanto le suddette indennità sono soggette alla stessa tassazione cui sarebbe stato soggetto il reddito che sostituiscono.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che le indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette e “coadiuvatrici agricole” (così la norma) siano ricomprese nel reddito agrario e non siano soggette a ritenuta alla fonte. In proposito, tenuto conto che, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del DPR n. 917 del 1986, le indennità di maternità sono soggette alla stessa tassazione cui sarebbe stato soggetto il reddito che sostituiscono, si rileva che la disposizione potrebbe determinare effetti di gettito negativi sia in termini di competenza (con riferimento alla specifica disciplina del reddito agrario) sia di cassa (con riferimento alla non assoggettabilità a ritenuta alla fonte). Sul punto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
La norma prevede l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali (comma 1). Il Registro è gestito dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del medesimo Ministero (comma 2). Dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria (comma 5) relativa all’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; ciò con riguardo alle spese stimate per l’istituzione ed il funzionamento del registro e alle risorse eventualmente già disponibili per tale utilizzo presso il Ministero competente.
Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo
Normativa vigente Il d.lgs. n. 228/2001 reca una disciplina finalizzata a favorire le attività svolte dall’imprenditore agricolo, dalle attività agrituristiche, dall’imprenditore agricolo giovanile e dalle società di persone esercenti attività agricole. Ai fini dell’ambito applicativo della disciplina sono, altresì, istituiti e definiti i “distretti del cibo” (art. 13). Sul piano finanziario, l’art. 36 individua oneri permanenti (direttamente attribuiti alle misure di cui agli artt. 1, 3, 8, 9 e 10 del provvedimento) fissati, a regime, in circa 49,5 milioni di euro annui.
Le norme includono tra i “distretti del cibo”, definiti dall’art. 13 del d.lgs. n. 228/2001, le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la novella in esame estende la definizione di “distretti del cibo” interessati dalla disciplina in favore del settore agricolo contenuta nel decreto legislativo n. 228/2001. Tenuto conto che a tale provvedimento sono stati attribuiti effetti di maggior onere, si rileva che una estensione dell’ambito applicativo del medesimo appare suscettibile di incrementare tali profili di onerosità. Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame.
Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1, della L. 233/1990 prevede che il titolare dell'impresa artigiana o commerciale sia tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
Le norme recano un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, della L. 233/1990, stabilendo che il diritto di rivalsa ivi previsto si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’estensione agli imprenditori agricoli del diritto di rivalsa relativo al pagamento dei contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori appare suscettibile di determinare effetti onerosi in relazione alla deducibilità dei contributi medesimi da parte del soggetto nei cui confronti è esercitata la rivalsa.
Si rammenta infatti che, a legislazione vigente, l'assenza di una previsione esplicita del diritto di rivalsa nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori non consente, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore (cfr. le circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7 del 2018 e la risposta ad istanza di interpello n. 248 del 2019).
Inoltre, recando la norma in esame un’interpretazione autentica, gli eventuali effetti onerosi opererebbero con effetto retroattivo. Anche in ordine a tale profilo andrebbero acquisiti i relativi elementi necessari ai fini della stima degli effetti onerosi.
Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.
Sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE
Normativa vigente L’art. 1-bis, comma 12, del DL 91/2014 stabilisce – nel testo originario - che i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole con una estensione inferiore ai 5.000 metri quadrati, ubicate in zone montane e rientranti nell’ambito delle zone svantaggiate, non sono tenute a disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Con la legge di bilancio 2019[13], l’ambito applicativo è stato esteso alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua. A tali modifiche non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma estende l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 1-bis, comma 12, del DL 91/2014 “ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454”, recante regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
Si stabilisce, inoltre, che la norma trova immediata applicazione “per i controlli effettuati in materia”.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1-bis, comma 12, del DL 91/2014 (in base alle quali per la costituzione del fascicolo aziendale delle aziende agricole con estensione fino a 5.000 mq non è necessario disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo) ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al DM n.454 del 2001 (tale DM disciplina l’agevolazione fiscale in materia di accise per gli oli minerali impiegati in agricoltura e altre attività assimilate). In proposito, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la disposizione possa comportare, nella sostanza, un ampliamento dell’applicazione delle agevolazioni previste dal DM n. 454 del 2001.
Inoltre, tenuto conto che è disposta la “immediata applicazione per i controlli effettuati in materia” andrebbero precisato se la disposizione produca effetti retroattivi al fine di verificarne i conseguenti effetti onerosi.
Controversie in materia di masi chiusi
Normativa vigente L’art. 35 della legge n. 340/2000 stabilisce, al comma 3, l’esenzione dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato in relazione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione. Il successivo comma 3-bis stabilisce che le predette esenzioni si applicano ai periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione. Alla disposizione[14] che ha modificato il comma 3 e introdotto il comma 3-bis non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme, intervenendo sul richiamato comma 3-bis dell’art. 35 della legge n. 340/2000, affermano che le esenzioni disposte dal comma 3 del medesimo art. 35 si applicano anche ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alla norma sulla quale si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame. Ciò in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dai vigenti commi 3 e 3-bis, il regime di esenzione sembrerebbe attualmente applicabile esclusivamente (e non “anche” come previsto dalla novella in esame) ai periodi d’imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e riscossione.
Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni
Normativa vigente. L’articolo 10 del DL n. 83/2014 disciplina un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il beneficio, fruibile in tre rate annuali, è concesso nel limite massimo complessivo di spesa pari a 20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 41,7 milioni negli anni 2017 e 2018 e 16,7 milioni nel 2019. L’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL n. 83/2014 alle spese sostenute negli anni 2017 e 2018. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa fissato in 60 milioni nel 2018, 120 milioni nel 2019 e 60 milioni nel 2020. L’articolo 1, comma 17, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha incluso le strutture che prestano cure termali tra i beneficiari del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 4, della legge n. 232/2016. Alla diposizione non sono stati ascritti effetti di gettito stante il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 232/2016.
L’articolo 3 del DL 91 del 2014 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per il sostegno del Made in Italy per gli anni dal 2014 al 2016 nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.
La norma condiziona il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 per i periodi d'imposta successivi al 2018 all’effettuazione di almeno uno degli interventi di riqualificazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.
Si prevede, inoltre, il riconoscimento del credito d’imposta per il Made in Italy di cui all'articolo 3, comma 1, del DL n. 91 del 2014 anche per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 per i seguenti beneficiari:
- reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni;
- imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce il credito d’imposta per il sostegno al Made in Italy di cui all'articolo 3, comma 1, del DL n. 91 del 2014 anche per i periodi di imposta dal 2020 al 2022, determinando oneri privi di quantificazione e di relativa copertura. Sul punto appare pertanto necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la stima di tali effetti onerosi.
Credito d’imposta per l’acquisto di case in legno da filiera corta
La norma prevede che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetti una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’agevolazione è concessa entro limiti di spesa (la cui modulazione annua è deducibile peraltro solo in via indiretta, dalla norma di copertura). In proposito, tenuto conto che la disciplina degli aspetti applicativi è demandata ad un decreto ministeriale, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di ricondurre gli effetti della detrazione fiscale, soggetta a particolari automatismi, entro i limiti massimi di spesa indicati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 35 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d’imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la progettazione, la realizzazione e l’installazione di case in legno da filiera corta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 4.
Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno
Le norme prevedono che il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi possa essere assoggettato a un’aliquota IRES, di cui all’articolo 77 del DPR 917/1986, ridotta di nove punti percentuali. L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del medesimo DPR 917/1986 ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata. Con decreto sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni in esame (commi 1 e 2).
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[15] (comma 3).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la riduzione delle aliquote IRES e IRPEF per le imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi. Per effetto di tali riduzioni le disposizioni prevedono minori entrate fiscali e contributive pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2020. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima dell’onere annuo in esame, ciò soprattutto in quanto gli oneri parrebbero testualmente configurati come limite di spesa (“pari a”) laddove la disposizione prevede che il riconoscimento del beneficio fiscale sia automatico, al sussistere dei relativi presupposti, senza apprestare misure attuative volte a contenere l’onere entro un limite massimo o subordinare il suo godimento all’effettiva disponibilità di risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 36 provvede agli oneri derivanti dagli sgravi contributivi previsti in favore delle aziende della filiera del legno, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, si rammenta che tale Fondo, in considerazione delle disposizioni da ultimo inserite in sede di conversione nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”), attualmente all’esame del Senato, presenta per l’anno 2020 una disponibilità residua pari a circa 73 milioni di euro. Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento riguardo all’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento (articoli 38, comma 2, e 47, comma 2, cui si rinvia), nonché in merito al fatto che la riduzione in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Infine, da un punto di vista formale, si rileva la necessità di riformulare la disposizione al fine di precisare che gli oneri di cui trattasi consistono in minori entrate valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Normativa vigente L’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017 disciplina la detrazione fiscale per la sistemazione a verde (c.d. “bonus verde”) in relazione agli interventi sostenuti nel 2018. Alla disposizione sono ascritti oneri pari a 73,9 milioni nel 2020 e a 43,2 milioni annui dal 2021 al 2028.
Le norme includono nell’ambito applicativo della detrazione la realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche tra gli interventi che beneficiano della detrazione per la sistemazione a verde.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, prevedendo un ampliamento degli interventi ammessi alla detrazione fiscale (c.d. “bonus verde”), determina oneri per la finanza pubblica, rispetto ai quali è necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la relativa stima individuando i corrispondenti mezzi di copertura.
Classificazione catastale dei fabbricati rurali
La norma modifica il riferimento contenuto nell'articolo 9, comma 3, del DL n. 557 del 1993 per il riconoscimento di ruralità dei fabbricati, prevedendo che i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in luogo di A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969) non possano comunque essere riconosciuti rurali.
Alle minori entrate derivanti dalla disposizione, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.[16]
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base dell’indicazione dell’onere recata dall’articolo, al fine di verificarne la congruità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 38 provvede alle minori entrate derivanti dalle modifiche in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui all’articolo 36, comma 3.
Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole
La norma delega il Governo a adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli (comma 1).
In merito ai profili di quantificazione, ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009) appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla portata finanziaria della disposizione di delega che è finalizzata all'introduzione di un sistema di incentivi per il rinnovamento del parco macchine agricole. Si fa presente in proposito che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio della delega, alla procedura di cui al citato art. 17, comma 2, legge 196/2009.
Si rammenta che l’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che le leggi di delega comportanti oneri devono indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi viene rimandata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Semplificazione in materia di fatturazione
Normativa vigente. L’articolo 34 del D.P.R. 633/1972 reca la disciplina relativa al regime speciale IVA per i produttori agricoli. Il comma 11 del medesimo articolo 34 prevede che le disposizioni dell’articolo non si applichino, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Il suddetto comma 7 dell’art. 34 prevede, al primo periodo, che i passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. Il secondo (e ultimo) periodo prevede, inoltre, che l'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti.
La norma novellando il comma 11 dell’articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 prevede che le disposizioni del secondo periodo del comma 7 del medesimo articolo 34, si possano applicare anche a quei produttori che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito a possibili effetti sul gettito IVA derivanti dalla disposizione in esame.
Corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio
La norma consente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diminuire la misura del diritto annuale, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, distinguendo, se del caso, per classi di fatturato, fino ad arrivare all’esenzione.
In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto del carattere facoltativo della misura, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame ad invarianza di oneri.
La norma prevede che non si applichi ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione e ai contratti di cui all’articolo 768-bis del codice civile (cosiddetti patti di famiglia) l’obbligo, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 (in materia di rendimento energetico nell’edilizia), di inserire nei relativi contratti l’apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici e di allegare al contratto copia dell'attestato di prestazione energetica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni in materia di lavorazione del mirto e allevamento di animali
La norma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, ai fini dell’applicazione della disciplina relativa al reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.
Viene inoltre specificato che l’allevamento di animali sia considerato attività agricola (sempre ai sensi dell’articolo 32 del TUIR) qualora gli animali siano “di proprietà o di terzi”.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni estendono l’ambito obiettivo delle attività rientranti nella disciplina relativa al reddito agrario; andrebbero pertanto acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari per verificare i relativi effetti di gettito.
Esonero IVA zone agricole svantaggiate
Le norme prevedono un regime di esenzione IVA in favore di produttori agricoli[17] che operano in specifiche zone svantaggiate[18] e che realizzano un volume d’affari annuo fino a 10.000 euro (comma 1).
Ai relativi oneri (non determinati nella norma) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021 (comma 2).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari ad una stima degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, al fine di definire l’ammontare della copertura finanziaria di cui al comma 2, non esplicitata da testo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 45 provvede agli oneri derivanti dall’esonero dal pagamento dell’IVA per i produttori agricoli delle zone agricole svantaggiate, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. In proposito si rileva che, al fine di valutare la congruità della copertura in esame, appare necessario procedere alla quantificazione dell’onere derivante dall’articolo in commento, specificandone la durata e la decorrenza. Inoltre, da un punto di vista formale, si rileva che dovrebbe essere valutata l’opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, ferma restando la necessità di fare comunque riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, anziché “per gli anni 2020 e 2021” come attualmente previsto nel testo in esame. Infine, si rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali
Le norme prevedono una riduzione dal 10 per cento al 4 per cento dell’aliquota IVA da applicare all’orzo destinato ad uso zootecnico (comma 1).
Si provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri indicati in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame indicati dalla norma in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Inoltre, tenuto conto dei prevedibili tempi di approvazione definitiva del testo in esame, gli effetti finanziari riferiti all’anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria - dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all’onere previsto a regime.
Si segnala, infine, che gli interventi diretti ad estendere l’applicazione della Tabella A – Parte II del DPR n. 633/1972 (IVA al 4 per cento) richiedono una specifica autorizzazione unionale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 46 provvede all’onere derivante dall’equiparazione dell’aliquota IVA sull’orzo a quella degli altri cereali, di cui al medesimo articolo 46, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito si rileva preliminarmente che la disposizione non indica quale sia l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l’onere oggetto di copertura. Inoltre, da un punto di vista formale si rileva che, da un lato, appare necessario fare riferimento al bilancio triennale 2020-2022, anziché al “bilancio triennale 2020-2023” come attualmente previsto nel testo in esame, dall’altro, dovrebbe essere valutata l’opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Infine, si rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni in materia di IVA sui servizi di impollinazione
Le norme prevedono una riduzione dal 22 per cento al 10 per cento dell’aliquota IVA da applicare al servizio di impollinazione (comma 1).
Si provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri, indicati in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame indicati in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Inoltre, tenuto conto che dei prevedibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, gli effetti finanziari riferiti all’anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria - dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all’onere stimato a regime.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 47 provvede agli oneri derivanti dall’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di impollinazione, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui agli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2. Infine, da un punto di vista formale, si rileva che la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di precisare che gli oneri in questione consistono in minori entrate valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Fondo per le emergenze fitosanitarie
La norma istituisce, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione “iniziale” di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie (comma 1).
È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2
Per le attività connesse all’attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, del D.lgs. n. 102/2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 2).
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che il maggior onere recato dalla disposizione (comma 1) appare configurato come limite massimo di spesa; peraltro, con riguardo al comma 2 andrebbe verificata la formulazione della disposizione che, anziché prevedere una copertura, incrementa il Fondo di solidarietà, duplicando in tal modo l’onere derivante dal comma 1 dell’articolo in esame.
Si fa presente inoltre che il comma 1 definisce la dotazione del fondo di emergenza come “iniziale” senza precisare le ulteriori fonti di rifinanziamento del fondo medesimo.
Inoltre lo stesso comma rinvia a procedure semplificate “individuate e definite dal decreto di cui al comma 2”; peraltro il comma 2 non reca riferimenti all’adozione di specifici decreti.
La norma prevede che, a decorrere dal 2020, le Regioni e gli enti strumentali alle stesse collegati possano superare - fermo restando l'equilibrio di bilancio[19] e il rispetto del limite di spesa di personale[20] - il limite di spesa in materia di impiego di personale a tempo determinato[21], limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la possibilità riconosciuta alle Regioni e ai relativi enti strumentali di derogare alle disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato viene comunque consentita nell’ambito dei vincoli previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali in materia di equilibrio di bilancio e di spesa di personale.
La norma rifinanzia il Fondo per l’emergenza avicola[22] per 5 milioni nel 2020. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili[23].
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 51 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per l’emergenza avicola mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 4.
Semplificazione in materia di controlli
Normativa vigente. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del DL n. 91 del 2014 dispongono che al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro unico dei controlli ispettivi. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole. I dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata.
All'attuazione delle disposizioni descritte si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
La norma estende l’ambito applicativo dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del DL n. 91 del 2014 (coordinamento dei controlli ispettivi e registro unico dei controlli ispettivi) alle imprese agroalimentari.
Si permette, inoltre, l’applicazione dell’istituto della diffida da parte dell’organo di controllo incaricato anche nei casi in cui la sanzione amministrativa pecuniaria non sia la sola sanzione prevista.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma novella l’articolo 1 del DL n. 91 del 2014 al fine di estendere la disciplina dei controlli ivi contenuta alle imprese agroalimentari (anziché agricole). In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2 del citato articolo 1, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti ad esse attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Razionalizzazione delle procedure per l’affitto di terreni pubblici ad uso agricolo
La norma modifica l’articolo 6 del d.lgs. n. 228/2001 (utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili), prevedendo che le disposizioni in materia di affitto dei fondi rustici e di contratti agrari si applichino ai terreni di qualsiasi natura (e non solo ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile, come previsto a legislazione vigente) appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali.
Viene inoltre integrato il medesimo articolo 6 prevedendo che, qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, la violazione del divieto di subaffitto e comunque di subconcessione costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile (che regola la clausola risolutiva espressa).
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Semplificazioni in materia di accesso ai fondi rustici
La norma dispone che nei comuni ricadenti in aree montane o di collina, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che, per l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell’art. 22 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all’ente proprietario della strada per l’accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Si prevede, inoltre, che, per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai suddetti soggetti, per i quali non trova applicazione l’esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
In merito ai profili di quantificazione, è necessario acquisire elementi in merito alle minori entrate da canone stradale derivanti, per gli enti proprietari delle strade, dall’applicazione delle disposizioni in esame.
La norma delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
???a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;
???b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;
???c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto;
???d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la previsione (art. 17, comma 2, secondo periodo, della L. n. 196/2009) che consente il rinvio della quantificazione al momento dell’adozione dei decreti legislativi qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari. Risulta dunque applicabile il primo periodo della disposizione menzionata, che esprime la regola generale, ai cui sensi “le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi”.
Ciò posto, ove non risulti applicabile la previsione di cui al secondo periodo, appare dunque necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione in relazione agli effetti finanziari dell’esercizio della delega e in particolare al principio e criterio direttivo relativo alla riduzione o esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
Modifiche al D.lgs. n. 52/2018 concernente la disciplina della riproduzione animale
La norma dispone una serie di modifiche al D.lgs. n. 52/2018.
· vengono introdotte una serie di definizioni all’articolo 2 (commi da 2-bis a 2-sexies) come quelle relative alla “raccolta dati” e al “prelievo campioni” (comma 1);
· con riferimento all'iscrizione ai libri genealogici – articolo 3, comma 4 -, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, si prevede una sezione supplementare in cui sono iscritti, senza oneri per l’allevatore, gli animali per i quali sia determinabile con certezza l’appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della BDN (comma 2);
· vengono introdotte all’articolo 4 alcune modifiche riguardanti la raccolta dei dati in allevamento con una diversa distribuzione dei compiti tra Enti selezionatori e i terzi, indicati i requisiti dei soggetti coinvolti in tali attività, definita una diversa finalità della raccolta dei dati in allevamento, nonché le attività del Comitato nazionale zootecnico, che già svolge i suoi compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente; infine si stabilisce che le persone incaricate della raccolta dei dati in allevamento non possano essere riconosciuti come consulenti, ai sensi dell’articolo 1-ter del D.L. n. 91/2014, che disciplina l’attività di consulenza in agricoltura (comma 3);
· si dispone che la Banca dati unica zootecnica sia istituita presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute (comma 4);
· all’articolo 6 relativo agli enti selezionatori, si modificano i requisiti per l’accesso ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente (comma 5).
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 2, che prevede una specifica sezione supplementare del libro genealogico, disponendo che l’iscrizione avvenga senza oneri per l’allevatore, andrebbero specificate le modalità di finanziamento della relativa attività.
Con riferimento al comma 4, che dispone che l’istituzione della Banca dati unica zootecnica, già prevista a legislazione vigente, avvenga presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, andrebbe acquisita conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.
[1] In proposito si rileva che l’art. 10-quater del medesimo D.lgs. dispone che la concessione delle agevolazioni previste per le imprese agricole è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.
[2] Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
[3] Di cui al comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.
[4] Si tratta, in particolare, del Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo (comma 1) e del Fondo per la competitività delle filiere agricole (comma 2), entrambi rifinanziati di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
[5] Si tratta, nello specifico, di interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili. Da ultimo, con i DPCM 15 maggio e 20 novembre 2018 le risorse del Fondo stanziate per l’anno 2018 sono state ripartite per le predette finalità tra i comuni di Napoli e di Palermo.
[6] Disciplina dell'agriturismo.
[7] Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
[8] Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
[9] Ai sensi dell’art. 233, comma 10, lett. c) del Codice dell’ambiente.
[10] Di cui all'art. 233, comma 1, del Codice dell’ambiente.
[11] Individuate dall’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972.
[12] Ai sensi del reg. (UE) 1407/2013.
[13] Art. 1, co. 702, legge n. 145/2018.
[14] Art. 1, co. 917, della legge n. 208/2015.
[15] Di cui al comma 200, articolo 1 della L. 190/2014.
[16] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[17] Di cui all’articolo 34, comma 2, del DPR n. 633/72.
[18] Zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE.
[19] Di cui all'art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016
[20] Di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006.
[21] Di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.
[22] Di cui al comma 507 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
[23] Di cui al comma 199 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.