Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Esercizio della libertà sindacale nelle Forze armate e nei Corpi di polizia ad ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo
Riferimenti: AC N.875-B/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 17/01/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 875-B

 

Esercizio della libertà sindacale nelle Forze armate e nei Corpi di polizia ad ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo

 

 

 

 

 

 

 

N. 77 – 17 gennaio 2022

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 4 -

ARTICOLI 3, 7, 9 e 16. - 4 -

Associazioni professionali a carattere sindacale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare. - 4 -

 

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

 

A.C.

875-B

Titolo:

Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Iniziativa:

parlamentare

 

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatore per la Commissione di merito:

Aresta

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

IV (Difesa)

 

PREMESSA

 

Il progetto di legge reca norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Il provvedimento - già approvato dalla Camera (nuovo testo AC 875 e abb-A) - è stato modificato e integrato dal Senato (AS 1893). Tali modifiche e integrazioni non risultano corredate di relazione tecnica.

Per quanto attiene il testo approvato dalla Camera risulta dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito (IV Commissione) a seguito del rinvio in Commissione del testo originariamente approvato dalla medesima Commissione (C. 875 e abb-A) disposto dall’Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2019.

In proposito, si rinvia alle Schede d’analisi del Servizio bilancio dello Stato n. 22 del 28 maggio 2019 (relativa all’AC 875 e abb-A) e n. 48 del 15 luglio 2020 (relativa al nuovo testo dell’AC 875 e abb-A).

Si esaminano di seguito le sole modifiche e integrazioni introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario: è oggetto del presente dossier il testo trasmesso dal Senato.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3, 7, 9 e 16

Associazioni professionali a carattere sindacale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare

Si rammenta che il provvedimento in esame reca all’articolo 20, non modificato al Senato, una clausola generale di neutralità finanziaria. Tale disposizione prevede che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche introdotte dal Senato prevedono, in particolare, che:

·        il Ministero competente (Ministero della difesa per le associazioni relative al personale delle Forze armate e Ministero dell’economia per quelle relative al personale del Corpo della Guardia di finanza) accerti, almeno ogni 3 anni, la permanenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame ai fini della costituzione delle associazioni sindacali militari (articolo 3, comma 2);

·        le suddette associazioni possano essere finanziate anche con le attività di assistenza fiscale e consulenza relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui beneficiano i propri iscritti (articolo 7, comma 1).

L’articolo 7, comma 1, nel testo approvato dalla Camera prevedeva che le associazioni sindacali militari fossero finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti. Viene, altresì, previsto (con disposizione non modificata dal Senato) che tali associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione sindacale militare;

·        alle associazioni sindacali militari riconosciute rappresentative a livello nazionale possa essere concesso senza oneri per l’amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità, l’uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse (articolo 9, comma 2);

·        l’attività di contrattazione sia esercitata nell’ambito delle risorse alla stessa destinate (articolo 9, comma 4);

·        tra i principi e criteri direttivi previsti per l’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 16, sia inclusa anche l’istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia a ordinamento civile. L’istituzione di tale area negoziale avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 46 del D.lgs. n. 95/2017, con riferimento al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione (articolo 16, comma 1, lett. e)).

L’art. 46 del D.lgs. n. 95/2017 prevede l’istituzione per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile[1] di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, (indicati al comma 2 della medesima disposizione) nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria di cui all’articolo 20 e all’articolo 16, comma 6[2], del provvedimento in esame, andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che l’istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare (articolo 16, comma 1, lett. e)), in termini di equiordinazione con la corrispondente disciplina relativa alle Forze di Polizia a ordinamento civile, possa essere disposta, come previsto dalla norma, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, andrebbe escluso che, per effetto della previsione in esame, possa determinarsi la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò anche in relazione all’eventuale applicazione di misure di carattere perequativo.

Analogamente, andrebbe confermato che l’attività di accertamento periodico (almeno ogni 3 anni), da parte dei ministeri competenti, della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione (articolo 3, comma 2) possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto, inoltre, alla possibilità di concedere, da parte delle amministrazioni interessate, alle associazioni sindacali militari l’uso di locali da adibire a ufficio delle associazioni stesse (articolo 9, comma 2), non si formulano osservazioni considerata la portata facoltativa della disposizione e tenuto conto che la stessa vincola tale possibilità all’assenza di oneri per l’amministrazione concedente e alla compatibilità con l’effettiva disponibilità di locali.

In merito, infine, alla possibilità per le associazioni sindacali militari di finanziarsi, anche, con le attività di assistenza fiscale e consulenza da svolgere in favore dei propri iscritti (articolo 7, comma 1), non si formulano osservazioni nel presupposto che detta previsione non comporti stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in favore dei soggetti che svolgano le predette attività.

 



[1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

[2] Il comma 6 dell’articolo 16 (non modificato dal Senato) prevede che “Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”