Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo 7 marzo 2022 |
Indice |
Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri principi costituzionali| |
ContenutoLe proposte di legge A.C. 231 e A.C. 2860, di contenuto identico, sono composte di un articolo unico, volto a ripristinare agli effetti civili la festività di San Giuseppe, festività ufficiale della Chiesa cattolica che viene celebrata il giorno 19 marzo e che fino al 1976 era riconosciuta anche come giorno festivo agli effetti civili. E' utile richiamare in premessa che nel nostro ordinamento le giornate festive sono determinate dalla legge e, in parte, dai contratti collettivi. In particolare, il carattere di "festività" è stabilito in base alla L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni. L'art. 2 della legge riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici. Attualmente, il complesso dei giorni festivi può riassumersi come segue: L'attuale catalogo dei giorni festivi è frutto di modifiche succedutesi nel tempo. Rispetto al catalogo originario stabilito nel 1949 si ricorda che l'articolo 1 della L. n. 54/1977 ha disposto la cessazione delle festività, agli effetti civili, dei seguenti giorni (cc.dd. festività soppresse):
Successivamente, la L. 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festività civili e religiose, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalla normativa, 6 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)). Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le 4 giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, è previsto un rimborso forfettario. Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cd. festività soppresse, in generale, l'abolizione delle 4 festività è stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore. Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioè ogni mese matura 1/12 delle 32 ore).
Si ricorda, inoltre, che i permessi per le festività soppresse devono essere goduti entro l'anno (a parte alcune eccezioni presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilità di usufruire delle ex festività entro un determinato limite temporale dell'anno successivo) altrimenti devono essere retribuiti. Le ore che devono essere retribuite per le festività fruite dai lavoratori compensati ad ore nonché la determinazione della maggiorazione per lavoro festivo sono disciplinati dalla contrattazione collettiva. In seguito alcune di queste festività sono state ripristinate. In particolare:
Al fine di ripristinare la festività di San Giuseppe, entrambe le proposte in esame equiparano tale festa "alle festività riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792": come anticipato il citato DPR individua le festività religiose della Chiesa cattolica che la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi, le quali sono determinate d'intesa tra Stato e Chiesa. L'articolo unico delle proposte dispone inoltre che per quanto concerne gli effetti retributivi, si applicano le norme vigenti per le festività nazionali.
Per quanto attiene al
trattamento economico erogato per le giornate festive, si ricorda che la L. 260/1949 (come modificata dalla L. 90/1954) ha riconosciuto (articolo 5) un particolare trattamento economico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali. Tale disciplina è stata successivamente integrata dalla contrattazione collettiva di categoria (con la quale sono stati specificati i contenuti del richiamato trattamento e previsti particolari trattamenti economici per le festività soppresse).
In particolare, la L. 260/1949 riconosce 2 diverse tipologie di retribuzione a seconda se i lavoratori prestino la loro attività in misura fissa (es. impiegati), oppure in relazione alle ore di lavoro (es. operai). In quest'ultimo caso, se non viene richiesta la prestazione lavorativa, si stabilisce l'erogazione della normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio, anche nel caso in cui tale retribuzione sia superiore a quella minima contrattuale). Salvo il caso in cui li contratti dispongano diversamente, la richiamata retribuzione si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario normale settimanale. Nel caso in cui venga invece effettuata la prestazione lavorativa, oltre a quanto previsto in precedenza viene erogata la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo. Merita ricordare, infine, che il richiamato trattamento economico è erogato anche se il lavoratore risulti assente per specifiche cause (si tratta delle cause individuate dall'articolo 2 della L. 90/1954, quali malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale ecc., mentre non rientra l'ipotesi di sciopero). In caso di festività infrasettimanali, l'erogazione della retribuzione avviene solamente se le festività ricadono nelle prime 2 settimane di sospensione del lavoro (articolo 3 della L. 90/1954). Nel caso di lavoratori retribuiti in misura fissa, se non si effettua la prestazione lavorativa viene erogata la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, mentre se viene effettuata la prestazione, oltre a quanto previsto in precedenza viene erogata la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo. Inoltre, se la festività nazionale coincide con la domenica ai richiamati lavoratori spetta, oltre a quanto già previsto, un ulteriore importo corrispondente ad una quota giornaliera di retribuzione (che corrisponde, salva diversa previsione contrattuale, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente). Nel caso in cui il lavoratore sia assente valgono le cause in precedenza individuate per i lavoratori che prestino la loro attività in relazione alle ore di lavoro. Per quanto concerne le festività infrasettimanali, invece, non è previsto alcun particolare trattamento economico in favore dei lavoratori retribuiti in misura fissa. In generale, comunque, la contrattazione integrativa mira ad integrare la richiamata disciplina (prevedendo particolari trattamenti economici anche per tali festività oppure escludendo decurtazioni retributive in caso di mancata prestazione lavorativa in tali giornate). Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ricordato che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro e di rifiutare la richiesta della prestazione durante le ricorrenze festive infrasettimanali (Cass., n. 9176/1997; Cass., n. 4435/2004; Cass., n. 16634/2005; Cass., n. 16592/2015; Cass., n. 22482/2016; Cass., n. 18887/2019; Cass., n. 8958/2021). Tale diritto soggettivo può essere derogato solo con l'accordo individuale tra le parti, o con accordo sindacale stipulato dalle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. La quota di retribuzione aggiuntiva ai lavoratori retribuiti in misura fissa non spetta (salvo apposita previsione contrattuale) nel caso, come evidenziato nella giurisprudenza (cfr. ad es. Cass., sentenza 11117/1995) in cui la festività coincida con il sabato non lavorativo. Ciò perché se il lavoro risulta essere concentrato nell'arco di 5 giorni settimanali, il sesto giorno si qualifica come non lavorativo e non anche festivo. Merita infine ricordare che il trattamento retributivo previsto dalla legge in caso di coincidenza della festività nazionale con la domenica compete, a norma dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, anche ai lavoratori dell'industria che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica e fruiscano del riposo compensativo in altra giornata, fermo restando che non è dovuto alcun compenso qualora la festività nazionale cada nel giorno del riposo compensativo. |
Necessità dell'intervento con leggeLe disposizioni contenute nelle proposte di legge intervengono su una materia, la indicazione dei giorni festivi agli effetti civili, disciplinata con fonte di rango legislativo. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definitePur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova festività nazionale appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
Rispetto degli altri principi costituzionaliAi sensi dell'art. 6 dell'accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato con L. 121/1985) di modifica al Concordato lateranense (cd. Accordi di Villa Madama o Nuovo Concordato), l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede. Come già ricordato, in attuazione del suddetto art. 6, è stato adottato, a seguito della prevista intesa tra le Parti, il D.P.R. n. 792/1985. Si ricorda che in dottrina è discussa la collocazione sul piano delle fonti del diritto delle cosiddette intese paraconcordatarie, così come la possibilità di incidere con atto unilaterale statale sulle materie oggetto di tali intese. |