Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico |
Riferimenti: | SCH.DEC N.284/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 284 |
Data: | 09/09/2021 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
Atto del Governo 284
Settembre 2021
Servizio Studi
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 436
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Atti del Governo n. 284
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AC0519.docx
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)
- Ambito di applicazione e definizioni
- Documenti esclusi e protezione dei dati personali
- Richiesta di riutilizzo dei documenti
- Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo
- Strumenti di ricerca disponibili e conservazione dei documenti
- Linee guida per le regole tecniche
- Specifiche serie di dati di elevato valore
Articoli 2 e 3 (Abrogazioni e invarianza finanziaria)
Lo schema di decreto legislativo in oggetto (atto del Governo n. 284) attua la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).
È previsto che gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A, siano preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.
Il termine di recepimento della direttiva 2019/1024 è fissato al 17 luglio 2021.
Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 7 agosto 2021 e il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 16 settembre 2021.
Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, infatti, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.
Non sono previsti specifici principi e criteri direttivi in relazione alla direttiva in esame.
Si applicano dunque i princìpi e criteri direttivi generali di delega indicati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);
d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
i) è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Per quanto concerne il procedimento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.
Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.
Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
La legge 234 del 2012 dispone al contempo che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Finalità di tale proroga è quella di permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
Il termine per l'esercizio della delega legislativa in oggetto, in virtù del combinato disposto delle predette previsioni della legge n. 234 del 2012, viene dunque a scadenza l'8 novembre 2021.
Alla copertura degli oneri recati dalle spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.
È previsto inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
È altresì richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.
In particolare, il citato comma 4 dell'articolo 31 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009). Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
E' previsto che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
La direttiva (UE) 2019/1024 detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi.
Ai fini della direttiva si intendono per "ente pubblico" le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico e per "impresa pubblica" qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione.
La direttiva definisce "formato aperto" un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti.
Nei considerando viene evidenziato che il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. Le possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentono a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, e alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza. La direttiva sottolinea che ciò riveste particolare importanza per i "dati dinamici" (ossia i documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza, compresi i dati generati da sensori), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti.
La direttiva procede pertanto alla rifusione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2013/37, disponendo pertanto l'abrogazione. La Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:
La direttiva non si applica inoltre a: logotipi, stemmi e distintivi; documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali; documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore; documenti in possesso di organizzazioni che svolgono o finanziano attività di ricerca.
La direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali.
La direttiva disciplina il trattamento delle richieste di utilizzo: gli enti pubblici devono esaminare le richieste di riutilizzo e mettere i documenti a disposizione del richiedente, laddove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, devono mettere a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
Gli Stati membri sono a loro volta tenuti a definire disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla direttiva in oggetto e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.
Per quanto riguarda le condizioni di riutilizzo, la direttiva dispone che gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, laddove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.
I dati dinamici devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) e, se del caso, come download in blocco.
Per quanto riguarda i principi di tariffazione, la direttiva specifica che il riutilizzo di documenti è gratuito; può essere tuttavia autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In via eccezionale, gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei, gli archivi e le imprese pubbliche possono applicare tariffe calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
Gli Stati membri devono adottare modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, laddove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente.
Gli Stati membri devono promuovere la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili ("politiche di accesso aperto"), secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita, e compatibili con i principi "FAIR" (ossia la diffusione di dati della ricerca che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili). In tale contesto, occorrerà prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".
I dati della ricerca saranno riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, nella misura in cui tali ricerche siano finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li abbiano già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non devono comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. Inoltre i contratti o gli altri accordi fra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non devono stabilire diritti esclusivi.
In casi strettamente definiti in cui la direttiva consente la conclusione di accordi di esclusiva, la loro validità sarà soggetta a revisione periodica e si applicheranno speciali requisiti di trasparenza.
Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I ("Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore") aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Le categorie tematiche di tali serie di dati sono le seguenti:
La Commissione potrà inoltre adottare atti di esecuzione e stabilire un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I, detenute da enti pubblici e imprese pubbliche.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 luglio 2021.
La direttiva genera dalla proposta COM(2018)234 del 25 aprile 2018.
Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)
Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli.
L'articolo 1 introduce alcuni modificazioni al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che per primo ha introdotto in Italia una normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico in attuazione della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI).
Con tale espressione, s'intende l'uso dei documenti concernenti dati pubblici in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei fini istituzionali per i quali il documento è stato prodotto.
Le amministrazioni pubbliche raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti nell'adempimento dei loro compiti del servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. L'informazione del settore pubblico (ad esempio informazioni geografiche, statistiche, commerciali e sul traffico) rappresenta un notevole patrimonio economico; fornisce la materia prima di nuovi prodotti e servizi digitali ed è un elemento chiave del commercio elettronico.
In attuazione degli indirizzi comunitari, il D.Lgs. n. 36/2006 prevede un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico. Il decreto è stato più volte modificato, dapprima ad opera dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 in relazione alla necessità di adeguare la normativa ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE e, successivamente, attraverso il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 per adeguare il quadro normativo alla direttiva (UE) 2013/37 di modifica della c.d. direttiva PSI.
In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo n. 36 del 2006 per introdurvi il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 che ha abrogato per rifusione la direttiva 2003/98/CE, nonché conseguenti modifiche alle premesse del decreto.
Il comma 2, novellando l'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2003, interviene sull'ambito di applicazione del decreto, che viene esteso sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, si inseriscono le imprese pubbliche e private tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i documenti contenenti dati pubblici per il riutilizzo secondo le modalità stabilite dai nuovi commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 1.
Nel testo vigente, la disciplina del riutilizzo di documenti coinvolge le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, definiti come gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. In particolare, l'articolo 2, co. 1, lett. b), esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del decreto le imprese pubbliche.
In particolare il nuovo comma 2-ter inserisce le imprese pubbliche tra i soggetti che detengono documenti o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, in presenza di determinate condizioni. Il riferimento è, in particolare alle imprese pubbliche che:
§ operano nei settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ovvero i settori relativi a gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
§ agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
§ agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'UE;
§ agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.
Per imprese pubbliche, la riformulazione del successivo articolo 2 fa rinvio alla definizione contenuta nel Codice dei contratti pubblici (articolo 3, comma 1, lettera t), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ossia le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
Il successivo comma 2-quater estende la disciplina di cui al comma 2-ter (ossia l'applicazione della disciplina sul riutilizzo) anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del citato articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse.
In proposito, la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che con quest'ultima previsione si intende dare attuazione al Considerando 19 della Direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo, all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2003 sono altresì aggiunti i commi 2-bis e 2-quinquies, che estendono l'ambito di applicazione del decreto, rispettivamente, ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis, che lo schema in esame intende introdurre (su cui, si v. infra), e ai documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/12/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Il comma 3 modifica alcune delle principali definizioni del decreto legislativo (raggruppate nell'articolo 2), in molti casi aggiornando i riferimenti normativi che risultano ormai superati (come, ad esempio, per le definizioni di PA e organismi di diritto pubblico), in altri casi introducendo nuove definizioni in conformità alle previsioni della direttiva del 2019 (ad esempio, quelle di dati dinamici, anonimizzazione, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore).
In tale ambito, è aggiornata anche la definizione di riutilizzo, inteso come l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti; ovvero di documenti detenuti da imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi a/la fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti. Non rientrano nella definizione di riutilizzo lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico o tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari
Il comma 4 introduce modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del D.Lgs. n. 36/2003 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto. In particolare, sono inserite singole disposizioni che escludono espressamente:
§ i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;
§ i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
§ i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulti pregiudizievole alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui· riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative.
Inoltre, è introdotta una disposizione in base alla quale per impedire il riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo i limiti stabiliti dal decreto (nuovo comma 1-bis dell'art. 3 del decreto).
Il comma 5 interviene sull'articolo 4 del D.Lgs. n. 36/2003 che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale. In particolare, si integra il testo prevedendo che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
Il comma 6 riscrive integralmente il procedimento relativo all'esame della richiesta di riutilizzo dei documenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 36/2003. In particolare, viene stabilito un termine di 30 giorni per l'esame delle richieste da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. Il termine può essere prorogato di ulteriori venti giorni solo nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse, dandone comunicazione al richiedente entro 21 giorni dalla richiesta.
In caso di accettazione della richiesta, la norma stabilisce che i documenti sono resi disponibili, ove possibile, informa elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.
In caso di diniego, il provvedimento deve essere munito di motivazione sulla base delle disposizioni del presente decreto. In tali casi, comunque, il richiedente può esperire i mezzi di tutela avverso il diniego all'accesso ai documenti amministrativi, previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In deroga a tali disposizioni, si stabilisce che i termini e le modalità di riutilizzo dei dati sono invece stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti dalle imprese pubbliche, dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, o che finanziano la ricerca e dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ossia Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna.
Il comma 7 – che modifica l’art. 6 del D.L.gs. 36/2006 - disciplina in modo dettagliato i formati con i quali sono resi disponibili i documenti, e ove possibile i relativi metadati, ai fini del loro riutilizzo.
In primo luogo, viene sostituita la vigente previsione che rinvia ai formati previsti dagli articoli 52 e 68 del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (disposizioni quasi del tutto abrogate). La nuova formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente, facendo riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, lett. c-bis) e c-ter del D.lgs. 36/2006, come modificato dal provvedimento in esame. Si mantiene la previsione del rispetto delle regole tecniche definite ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2006 come modificato dal provvedimento in esame.
Inoltre, vengono ridefiniti gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: tali soggetti, come già previsto dalla norma vigente, non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o a fornire estratti per soddisfare la richiesta, laddove ciò comporti difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. A ciò si aggiunge una ulteriore previsione: gli stessi soggetti non sono tenuti a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Si prevede poi che i documenti resi disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Secondo il n. 16 dei consideranda della direttiva 2019/2024, il concetto di apertura dei dati si intende generalmente riferito a dati in formati aperti che possono essere utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Si incoraggiano pertanto gli Stati membri a promuovere la creazione di dati basati sul principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita», con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nel farlo essi dovrebbero assicurare al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, per esempio la sicurezza pubblica, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbero altresì assicurare la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio.
La novella distingue tra i dati dinamici e dei dati di elevato valore.
In particolare con riferimento ai dati dinamici, si chiarisce che, salvo le previsioni del comma 2 (ossia l’esenzione dall’obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi), le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite download in blocco. Se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento delle amministrazioni titolari dei dati.
Anche le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune interfacce API e, ove possibile, tramite download in blocco.
La lett. f-bis) dell’art. 2 del D.Lgs. 36/2006 (introdotta dal provvedimento in esame) definisce l’lnterfaccia tra programmi applicativi (API) come un insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito.
Più dettagliatamente, per API si intende un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. Ove possibile, è opportuno utilizzare API aperte e, se del caso, applicare norme e protocolli riconosciuti a livello unionale o internazionale, nonché utilizzare norme internazionali per le serie di dati. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e possono consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: disponibilità, stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li dovrebbero rendere disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate e, se del caso, come download in blocco, salvo ove ciò comporti uno sforzo sproporzionato. La valutazione della proporzionalità dello sforzo dovrebbe tenere conto della dimensione e del bilancio di funzionamento dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica in questione (direttiva 2019/1024 consideranda n. 32).
Infine, si precisa che nel caso in cui le amministrazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali è necessario rinviare alla disciplina di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (c.d. direttiva INSPIRE).
La direttiva 2007/2/CE ha istituito INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 con cui è stata istituita in Italia, l’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell’infrastruttura comunitaria.
INSPIRE e, nel suo ambito, l’Infrastruttura nazionale hanno lo scopo di rendere omogenee e condivisibili, all’interno dell’Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull’ambiente.
Il comma 8 modifica l'articolo 7 del D.L.gs. 36/2006 in materia di tariffazione dei dati resi disponibili.
Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi “marginali” (nella versione vigente si fa riferimento ai costi “effettivi”) sostenuti per le attività svolte a tal fine, nonché di quelli per l’anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato.
Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti lo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente), anche alle imprese pubbliche.
Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti
Inoltre, si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l’individuazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico esclusi dal principio di gratuità.
L'importo totale delle tariffe per le pubbliche amministrazioni e le imprese è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti (mentre il testo vigente fa riferimento a tariffe fissate dall’Agid).
Sono fatte salve le disposizioni speciali relative alla riproduzione dei documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie (art. 1, commi 370, 371 e 372, L. 30 dicembre 2004, n. 311).
Il provvedimento fa altresì salve anche le disposizioni dell’art. 5, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 conv. L. 12 luglio 2011, n. 106 (si segnala in proposito che l’articolo 5 non reca un comma 4-bis).
Si abrogano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, in quanto superati dall'adeguamento della normativa ad opera del provvedimento in esame.
Si prevede, inoltre, il riutilizzo gratuito della serie di dati di elevato valore (v. art. 12-bis, comma 1 lett. a) e per i dati della ricerca (v. art. 9-bis).
Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo laddove applicate dagli enti pubblici siano comunicate all'Agenzia per l'Italia digitale e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.
Il comma 9 novella l'art. 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006 prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche per consentire il riutilizzo dei documenti sono tenuti ad adottare delle licenze standard (come già previsto) disponibili in formato digitale. Viene eliminato il riferimento all’indicazione nella licenza standard dei mezzi di impugnazione.
Rafforzando la formulazione vigente, si sancisce che il riutilizzo non deve essere soggetto a condizioni di sorta, salvo che esse non risultino obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.
Nelle ipotesi in cui una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizzino documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei propri compiti di servizio pubblico la messa a disposizione dei predetti documenti è sottoposta alle medesime condizioni e tariffe applicate agli altri riutilizzatori.
Come precisato nella relazione illustrativa, “si sancisce un principio di parità di trattamento tra gli utilizzatori, nei casi in cui l'utilizzo per fini commerciali avvenga da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non nell'esercizio dei compiti di servizio pubblico”.
Infine, si afferma il principio di non discriminazione per categorie simili di riutilizzo anche a livello transfrontaliero e del rispetto delle regole della concorrenza.
Il comma 10 novella l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2006, prevedendo che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'intervento normativa, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti gli elenchi delle categorie dei dati detenuti per il riutilizzo. Viene mantenuta la previsione vigente secondo la quale gli stessi soggetti sono tenuti a individuare anche gli strumenti per rendere più agevole la ricerca anche interlinguistica dei predetti documenti
Si specifica poi che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati, a eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali.
Infine, si prevede che gli enti pubblici sono tenuti a utilizzare le modalità per facilitare la conservazione dei documenti, garantendo che, in conformità alle previsioni dell'articolo 44 del codice dell'Amministrazione digitale, quanto sia conservato, possegga le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
Il comma 11 introduce il nuovo articolo 9-bis al decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di riutilizzo dei dati della ricerca.
Si prevede, in particolare, che i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità a quanto stabilito dal provvedimento in esame, nel rispetto:
- della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile;
Si richiamano, nella relazione illustrativa, le previsioni di cui all’art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e il considerando 162 del Regolamento (UE) 2016/679 in base ai quali i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
- degli “interessi commerciali”; in proposito si ricorda che la direttiva, all’art. 10, fa riferimento a “sicurezza e legittimi interessi commerciali” – v. infra,
- della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale (ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633);
- della normativa in materia di diritti di proprietà industriale (ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).
In proposito si ricorda che l’art. 10 della direttiva oggetto di recepimento stabilisce che gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto») secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR (la direttiva evidenzia che oltre all'accesso aperto si stanno compiendo sforzi per garantire che la pianificazione della gestione dei dati diventi una pratica scientifica standard e per favorire la diffusione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili - principio «FAIR»). In tale contesto, l’art. 10 evidenzia che occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, “sicurezza e legittimi interessi commerciali”, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.
Al comma 2 si specifica che tale previsione di carattere generale (di cui al comma 1) trova applicazione nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
Viene infine previsto che i predetti dati della ricerca rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.
Il comma 12 dispone quindi l’abrogazione dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2006 che prevede i casi di riutilizzo di documenti specificando, in particolare, che nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite in tale decreto legislativo.
Come evidenziato nella relazione illustrativa l’articolo oggetto di abrogazione è superato dal complesso delle disposizioni previste dal provvedimento in esame: in particolare, quanto stabilito dal primo comma si rinviene nella definizione di riutilizzo, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), dello schema di decreto legislativo mentre la previsione contenuta al comma 2 è inserita nel nuovo comma 3 dell'articolo 8.
Il comma 13 reca una serie di modifiche all’articolo 11 del d. lgs. n. 36 del 2006 in materia di accordi di esclusiva.
Viene in particolare esteso l’ambito di applicazione ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico e, in generale, dei gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse (di cui all'articolo 1, comma 2-quater). Si stabilisce che questi possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, oggetto di modifica da parte dello schema in esame, “anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti”. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi.
Si specifica inoltre che qualora per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico sia necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto; i termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale.
In deroga a quanto previsto, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
In via generale, si stabilisce che le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche on line almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line.
Infine, una disposizione transitoria specifica che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.
Il comma 14 interviene modificando l’articolo 12 del d. lgs. n. 36 del 2006 al fine di disporre che all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) spetta l’adozione delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo in esame con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 71).
Viene di conseguenza superato il testo vigente dell’art. 12 che definisce le procedure per le regole tecniche per la fornitura di documenti.
n vigore dal 27 gennaio 2018
Ai sensi dell’art. 71 del CAD l'AgID, previa consultazione pubblica, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la medesima procedura.
Infine, il comma 15 inserisce un nuovo articolo 12-bis al d. lgs. n. 36 del 2006 riguardante specifiche serie di dati di elevato valore.
Si ricorda che la direttiva oggetto di recepimento definisce «serie di dati di elevato valore» i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati.
Il nuovo art. 12-bis individua quindi le disposizioni che si applicano alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva).
In particolare, tali serie di dati:
a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: gli atti di esecuzione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita; siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi (in proposito si veda l’art. 6 della direttiva); siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti.
In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva) che stabilisce l’elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie previste e ulteriori determinazioni.
L’art. 7 del d. lgs. 36 del 2006, come modificato dallo schema in esame, reca disposizioni in materia di tariffazione, prevedendo che i dati sono resi disponibili gratuitamente, fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato; tale previsione non si applica a determinati soggetti ivi indicate tra cui le biblioteche, i musei e gli archivi.
b) sono rese leggibili meccanicamente;
c) sono fornite mediante API (Application programming interface);
d) sono fornite come download in blocco, se del caso.
Si prevede infine che l'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei suddetti dati (di cui alla lettera a) – v. supra) in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali.
Si specifica che la cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto.
Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottale dall'Istituto.
I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.
Sotto un profilo strettamente formale, si segnala che la numerazione “comma 3” del nuovo art. 12-bis va sostituita con quella “comma 2”, essendo l’articolo composto da due soli commi.
Articoli 2 e 3
(Abrogazioni e invarianza finanziaria)
L'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, che aveva dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
L'articolo 3 dispone che, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 |
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Testo vigente |
Testo modificato da A.G. 284 |
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DI DOCUMENTI NEL SETTORE PUBBLICO. |
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1024 RELATIVA ALL'APERTURA DEI DATI E AL RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO CHE HA ABROGATO LA DIRETTIVA 2003/98/CE. |
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
Identico |
Visto l'articolo 117 della Costituzione; |
Identico |
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Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e in particolare l'articolo 1 e l’Allegato A; Vista la direttiva (UE) 201911024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; |
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; |
Identico |
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Visto il regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; |
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
Identico |
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Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; |
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; |
Identico |
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005; |
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 28 ottobre 2005 e del xx. |
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Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; |
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; |
Su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca; |
Emana il seguente decreto legislativo: |
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Art. 1 |
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1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. |
1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater. |
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. |
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. |
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2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis. |
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2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina, altresì, il riutilizzo dei documenti nella disponibilità delle imprese pubbliche: a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 137012007; c) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 100812008; d) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 357711992; |
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2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 100812008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse; |
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2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresì il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/12/CE. |
3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11. |
Identico |
4. [Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie[1]]. |
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Art. 2 |
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1. Ai fini del presente decreto si intende per: |
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a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici; |
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti; |
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a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; |
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; |
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; |
b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici; |
Identica |
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici; |
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici; |
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna; |
Identica |
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; |
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; |
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software; |
c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1 , comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
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c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato; |
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c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; |
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c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; |
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c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati; |
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; |
Identica |
e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali; |
e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da: 1. Pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari; 2. Imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi a/la fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nel! 'ambito del/ 'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni; |
f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); |
Identica |
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f-bis) lnterfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito; |
g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; |
g) dati personali: i dati definiti tali dall’articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679; |
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico; |
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti; |
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità. |
Identica |
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i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE; |
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i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati. |
Art. 3 |
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1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti: |
1. Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti: |
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'àmbito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione; |
Identica |
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a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche: 1. prodotti al difuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale; 2. connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti; |
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
Identica |
c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie; |
c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui a/l'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto; |
d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; |
d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi; |
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; |
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; |
f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi[2]]; |
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g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; |
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; |
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; |
Identica |
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; |
Identica |
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi; |
Identica |
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia. |
h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, è escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative. |
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h-quinquies) quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; |
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h-sexties) ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca. |
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1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto. |
Art. 4 |
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1. Sono fatte salve: |
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a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; |
Identica |
b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747; |
b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e il Trattato sul diritto d’autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 14 marzo 2010; |
c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; |
Identica |
d) [le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all' articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[3]]; |
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e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; |
Identica |
f) [la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681[4]]. |
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Art. 5 |
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3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il titolare del dato non ha l'obbligo di continuare a produrre e di conservare documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico. |
1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. 2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, informa elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. 3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto. 4. Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione. 5. In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego. |
4. [I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato[5]]. |
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6. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti. |
Art. 6 |
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1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. |
1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. |
2. [Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 11, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione[6]]. |
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3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. |
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4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. |
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5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, come download in blocco. |
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6. Nei casi in cui l'espletamento dell'attività di cui al comma precedente ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo uno sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati tali da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale. |
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7. I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, resi disponibili per il riutilizzo. |
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8. Le serie di dati di elevato valore, di cui all'articolo 12-bis sono messe a disposizione per il riutilizza in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download in blocco. |
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9. Nel caso in cui l'espletamento dell'attività del comma 8 coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano le regole tecniche definite dalla Direttiva 200712/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. |
Art. 7 |
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1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. |
1. I dati sono resi disponibili gratuitamente, fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. |
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale. |
Abrogato. |
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: |
3. Il comma 1 non trova applicazione per: |
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi; |
a) le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi; |
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; |
b) le pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; |
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. |
c) le imprese pubbliche; |
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3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti; |
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3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), è definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. |
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. |
4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. |
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4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. |
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. |
Abrogato. |
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. |
Abrogato |
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente. |
Abrogato |
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. |
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi precedenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. |
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5. |
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 4-bis. |
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9-bis. Il riutilizzo è comunque gratuito: a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a); b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis; |
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9-ter. Qualora siano applicare tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. |
Art. 8 |
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1. Gli schemi di licenze standard di cui all'articolo 5, comma 1, contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento. |
1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti. |
2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza. |
2. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. |
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3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano da/l'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori. |
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4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, né possono costituire ostacolo alla concorrenza. |
Art. 9 |
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Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni. |
1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo. Individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-fine e in formati leggibili meccanicamente. |
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2. Per la ricerca di dati informato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali. |
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3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
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Art. 9-bis |
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1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. |
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2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. |
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3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità. |
Art. 10 |
Abrogato. |
1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo. |
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2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto. |
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Art. 11 |
Art. 11 |
1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico. |
1. I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi. |
1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. |
2. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. Il presente comma non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali. |
2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali. |
3. In deroga al comma 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. |
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali. |
4. Le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line. |
3. Gli accordi di esclusiva esistenti al 1° luglio 2005, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. |
5. I diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. |
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043. |
6. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. |
Art. 12 |
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1. La fornitura di documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
1. L'Agenzia per l'Italia digitale adotta Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. |
Abrogato |
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Art. 12-bis |
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1. Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 102412019 all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni: a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: i. gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva; ii. siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi; iii. siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. b. sono rese leggibili meccanicamente; c. sono fornite mediante API; d sono fornite come download in blocco, se del caso. |
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3. L'Istituto Geografico Militare, alfine di garantire la qualità dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali. La cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottale dal/ 'Istituto. I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato. |
Art. 13 |
Art. 13 |
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica. |
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
[1] Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.
[2] Lettera abrogata dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.
[3] Lettera abrogata dal n. 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.
[4] Lettera abrogata dal n. 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.
[5] Comma abrogato dal numero 3) della lettera c) del comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.
[6] Comma abrogato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.