Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri
Serie: Progetti di legge   Numero:
Data: 09/06/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri

9 giugno 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto


Oggetto e compiti della Commissione

L'attività della Commissione che la proposta intende istituire è volta, come emerge anche dalla relazione illustrativa, ad approfondire il contesto interno e internazionale delle stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 attraverso l'acquisizione di documenti e di testimonianze, inserendosi nel novero delle attività istituzionali svolte nel comune sforzo per il contrasto del terrorismo e per concorrere alla conoscenza dei fenomeni del terrorismo internazionale che hanno coinvolto l'Italia in una vera e propria «guerra di prossimità» durante gli anni della guerra fredda.

L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Commissione d'inchiesta e, al comma 2, ne definisce i compiti.

In particolare, la Commissione ha il compito di accertare:

a) l'eventuale esecuzione di attività di depistaggio volte ad occultare le cause delle stragi e, in caso affermativo, i motivi e i responsabili delle medesime, anche in relazione a eventuali trattative intercorse tra esponenti governativi del tempo e organizzazioni terroristiche internazionali o ad accordi volti ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale;

b) le eventuali attività di cellule del terrorismo interno e internazionale nel territorio italiano che possano assumere rilievo per la ricostruzione del contesto in cui furono commesse le stragi;

c) i rapporti internazionali dell'Italia, ufficiali o informali, secondo le risultanze dei documenti dei servizi di informazione nazionali ed esteri e le testimonianze rese dai protagonisti dei fatti.

Il comma 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, presentando alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

In relazione ai compiti della Commissione che si propone di istituire, è utile ricordare che con l'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" è stato istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

Del Comitato fanno parte cinque deputati e cinque senatori nominati entro venti giorni dall'inizio della legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi.
Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella legge di riforma, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.
Il Comitato e il suo Presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence e, in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il Presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE e AISI. Qualora sulla base dei controlli effettuati siano accertati comportamenti illegittimi o irregolari, il Comitato ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.
Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Composizione, poteri e organizzazione interna dei lavori

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

Ai sensi del comma 2, con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si procede alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Il comma 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Il comma 4 prevede che per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche  dall'art. 141, comma 2, del Regolamento della Camera.  Analogamente, l'art. 162, comma 5, del Regolamento del Senato recita: "I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria". La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase "istruttoria", dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Si specifica, al comma 2, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che se il testimone, il perito, la persona  sottoposta  all'esame  del  perito  diversa dall'imputato, il  consulente  tecnico, l'interprete  o  il  custode  di  cose  sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne  l'accompagnamento  coattivo  e  può  altresì  condannarli,  con  ordinanza,  al pagamento  di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della  cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre i predetti soggetti alla sua presenza, se occorre anche con la forza. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso, la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Si stabilisce, al comma 3, che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Si tratta di delitti contro l'attività giudiziaria, come il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).

L'articolo 366 del codice penale punisce chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuti di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.  Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.
L'articolo 372 del codice penale punisce la falsa testimonianza con  la reclusione da due a  sei anni: si tratta della condotta di colui che, deponendo come  testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Si prevede poi, al comma 4, che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Per i segreti professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti; per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Si ricorda che il  segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.). Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti ( segreto professionale   ex art. 200 c.p.p.). 
Per quanto riguarda il  segreto bancario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali che prevedono che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice della  privacy, decreto legislativo n. 196/2003) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett.   b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. Parziali deroghe sono previste per le indagini tributarie.
Il   segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (legge n. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sulle stragi di cui all'articolo 1, comma 1 dalla:

  • Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172;
  • Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90;
  • Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82.

Secondo il comma 2, quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Il comma 3 prevede che la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto per gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

L'articolo 329 del codice di procedura penale concerne l'obbligo del segreto. Si prevede innanzi tutto che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Inoltre, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di  singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone e il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

La Commissione, ai sensi del comma 4, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

L'articolo 5, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 4.

Ai sensi dei commi 2 e 3, la violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

 

L'art. 326. c.p.  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 
In pena maggiore (reclusione da due a cinque anni) incorre il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete; se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo inoltre che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Si specifica, al comma 2, che la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, nel limite massimo di trenta soggetti in qualità di consulenti a titolo gratuito.

Il comma 4 prevede che per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni - e 372 – falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.