Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
Riferimenti: | SCH.DEC N.180/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 180 |
Data: | 17/06/2020 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 268
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Atti del Governo n. 180
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Giunge al vaglio parlamentare consultivo l'atto del Governo n. 180.
È stato trasmesso alle Camere il 10 giugno 2020.
Esso reca uno schema di decreto del Presidente della Repubblica.
Suo contenuto è un regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.
Si tratta di tipologia di regolamento prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Questo prevede, com'è noto, che con decreto del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta: dunque entro il 10 luglio)[1] siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie (purché non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione) per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia (e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari).
La disposizione di legge autorizzatoria è recata dall'articolo 1, comma 174 della legge n. 124 del 2017 (su cui v. infra, nella cronistoria normativa).
Il Banco è un ente pubblico (con sede in Gardone Val Trompia) istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge, delle armi e delle munizioni.
Le sue attività principali consistono nella prova delle armi (sulle armi che abbiano superato la prova, esso appone i punzoni riportati in un'apposita tabella), nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali (balistica interna, esterna e terminale).
Oltre a questi compiti istituzionali, il Banco svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia sia per le aziende produttrici nonché per gli istituti di vigilanza privata.
Le funzioni che il Banco esercita, per la loro rilevanza pubblica (a tutela della sicurezza), rendono conto dell'attrazione alla sfera pubblicistica dell'ente, nonostante la sua originaria natura di consorzio (v. infra la cronistoria normativa).
Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (ferme restando competenze loro proprie del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno).
Peraltro il Banco opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento (con i proventi dei servizi resi).
Inoltre, è soggetto a contabilità di tipo civilistico.
Applica per il personale una disciplina privatistica, circa lo stato giuridico ed il trattamento economico (le attuali posizioni organizzative del Banco Nazionale di Prova annoverano 1 dirigente, 14 impiegati e 55 operai con contratto collettivo nazionale di lavoro appartenente all'industria metalmeccanica privata).
Non è incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
Ha autonomia statutaria ed organizzativa.
Più in particolare, il Banco svolge funzioni attinenti a:
. controllo sulle armi e sulle munizioni per uso civile (legge n. 186 del 1960; d.P.R. n. 1612 del 1964; legge n. 993 del 1973; legge n. 110 del 1975; legge n. 509 del 1993;);
· classificazione delle armi (legge n. 85 del 1986; decreto-legge n. 95 del 2012, art. 23, comma sexiedecies; legge n. 135 del 2012 e legge n. 121 del 2013);
· certificazione di disattivazione armi (decreto del Ministero dell'interno 8 aprile 2016);
· verifica e apposizione di marchi per armi ad uso scenico (art. 22 della legge n. 110 del 1975);
· valutazione degli strumenti atti o meno a recare offesa alla persona (art. 2, comma 3 della legge n. 110 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 121 del 2013)
· certificazione dell'energia cinetica per armi a modesta capacità offensiva (decreto-legge n. 362 del 2001);
· classificazione e certificazione per armi a modesta capacità offensiva (articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2018);
· classificazione di armi demilitarizzate (circolare Ministero dell'interno 557/bi 50106.D.2002 del 20/09/2002);
· controllo di armi e lanciatori softair (art. 1, comma 1, lettera a), n. 3 del decreto-legge n. 121 del 2013);
· verifica di strumenti ad aria o gas compressi e strumenti paint ball (art. 2, comma 3 della legge n. 110 del 1975);
· controllo degli strumenti verificatori a canne manometriche;
· collaudo dei poligoni militari, Forze di polizia e sezioni del Tiro a segno nazionale;
· certificazione di strutture antiproiettile (vetri, porte, macchine blindate, ecc.);
· certificazione di prodotti antiproiettile (elmetti, giubbotti, ecc.);
· certificazione a conformità capitolati di armi e munizioni;
· declassifica delle repliche armi avancarica;
· verifica della trasformabilità di strumenti da segnalazione acustica.
Il Banco fu istituito centodieci anni fa, nel 1910.
"Riconosciuta l'utilità che può derivare all'industria e al commercio dall'istituzione di un Banco prova per le armi portatili da fuoco nella provincia di Brescia, dove è tanto importante la fabbricazione delle armi medesime", il regio decreto istitutivo (firmato da Sonnino presidente del Consiglio, Luzzatti ministro del tesoro, Spingardi ministro della guerra: 13 gennaio 1910, n. 20) costituì un consorzio tra i Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili.
Sua finalità era "elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualità che si richiedono per le armi da fuoco".
Divenuto operativo nel primo dopoguerra a dieci anni dalla sua istituzione, il Banco acquisì una rilevanza nazionale dopo che la prova delle armi fu resa (da facoltativa) obbligatoria (con decreto-legge n. 3152 del 1923).
L'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili fu indi statuita, in età repubblicana, dalla legge n. 186 del 1960.
Seguì a metà anni Settanta l'obbligo della catalogazione delle armi rigate (con verifica della loro conformità delle armi al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, attribuita al Banco: legge n. 110 del 1975).
Quanto alla prova delle munizioni commerciali, è stata oggetto della legge n. 509 del 1993.
Il Catalogo nazionale delle armi è stato indi soppresso (dall'articolo 14, comma 7, della legge n. 183 del 2011, con conseguente attribuzione al Banco della prova di verifica della qualità di arma da sparo).
Il Banco è stato protagonista, in tempi più recenti, di una vicenda piuttosto complessa, nel segno di un 'andirivieni' normativo. Esso è stato dapprima escluso, poi incluso, poi nuovamente escluso dal procedimento cd. 'taglia enti'.
La soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali è stata oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi. A dare rinnovato impulso a quel procedimento mirava la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007: articolo 2, commi 634-641). Ed a seguire disciplinava nuovamente la materia l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con un meccanismo 'a ghigliottina', vi si prevedeva la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, ad una determinata scadenza, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634 della legge n. 244.
Ai sensi di tale previsione, veniva adottato il regolamento di organizzazione del Banco, con il d.P.R. n. 222 del 2010 (con abrogazione dell'antecedente disciplina posta dagli articoli 1-9 del d.P.R. n. 1612 del 1964).
In breve volger di tempo, tuttavia, succedeva il decreto-legge n. 225 del 2010, il quale - all'articolo 2, commi 5-quater e 5 quinquies - veniva a disporre la soppressione del Banco ed il trasferimento dei relativi compiti alla Camera di commercio di Brescia (siffatta disposizione era dettata mediante l'inserimento del Banco entro il dispositivo dell'articolo 7, comma 20 nonché entro l'Allegato n. 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi alla soppressione di enti).
Ma tale previsione di una soppressione del Banco e trasferimento di sue funzioni è stata a sua volta disdetta dal decreto-legge n. 5 del 2012 (il cui articolo 62 ha disposto l'abrogazione di disposizioni contenute in una sua Tabella A: tra queste figurano i commi 5-quater e 5 quinquies sopra citati).
Nel corso di tali vicende normative, ricevevano applicazione le norme transitorie recate dal d.P.R. n. 222 del 2010 (suo articolo 14).
Infine è giunto l'articolo 1, comma 174 della legge n. 124 del 2017, sulla cui scorta viene ora presentato l'atto del Governo in esame.
L'articolo 1, comma 174 della legge n. 124 del 2017 prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (v. supra) sia dettata (entro centottanta giorni, prevedeva quella disposizione) disciplina della organizzazione del Banco.
Siffatta riorganizzazione è tenuta a rispettare:
ü i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007;
ü il principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente.
La medesima disposizione della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il d.P.R. n. 222 del 2010, disponendo che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, si applichi all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco.
Dunque richiamati sono, quali princìpi e criteri direttivi, quelli posti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.
Quest'ultimo ha previsto l'adozione di regolamenti con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.
Peraltro, tali princìpi e criteri direttivi si connettevano ad un procedimento 'tagli-enti', al quale il Banco non è stato (infine) sottoposto. Pertanto solo in parte assai circoscritta quei princìpi sono qui applicabili, limitatamente ad una riorganizzazione dell'ente (quanto a razionalizzazione degli organi), la quale, essendo già dettata con normativa secondaria, a rigore parrebbe non richiedere una rinnovellata previa autorizzazione legislativa.
Invece specifica rilevanza assume l'altro principio dettato dalla legge n. 124: l'adeguata rappresentanza, negli organi dell'ente, dei settori produttivi interessati.
Lo schema - può dirsi in estrema sintesi - non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco. Incide piuttosto, per alcuni riguardi, sulla sua governance.
L'articolo 1 dello schema ricalca (salvo il diverso aggiornato richiamo normativo della disposizione di legge legittimante) l'analogo articolo presente nell'ormai abrogato d.P.R. n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale (in Gardone Vai Trompia) sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico - ferme le competenze del Ministero della difesa (per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni) e del Ministero dell'interno (per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo).
L'articolo 2 concerne i compiti del Banco.
Quanto alla determinazione delle funzioni connotanti l'attività del Banco, non si registrano variazioni (se non marginali di formulazione lessicale) rispetto all'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010.
Dunque il Banco;
ü esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative;
ü esercita gli altri compiti attribuiti dall'ordinamento;
ü svolge attività e servizi tecnici, coerenti con le attività istituzionali sopra ricordate, affidati mediante convenzioni a titolo oneroso da amministrazioni ed organismi pubblici o privati;
ü può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) o con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
Invece assenti nel d.P.R. n. 222 sono le seguenti altre previsioni presenti nello schema, relative a:
ü il luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, che - si viene a prevedere - il Banco può effettuare presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga - e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco - di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo (a giudizio insindacabile del Banco) sulla base di criteri stabiliti dal Banco medesimo con regolamento interno, e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Tale regolamento può disciplinare anche modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione, in affiancamento a quello del Banco (così il comma 4 di questo articolo 2);
ü l'acquisizione e conservazione (con oneri a carico del Banco) presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi;
ü la comunicazione sul sito internet del banco dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con legge n. 993 del 1973 (relativa al riconoscimento reciproco tra Stati della punzonatura delle armi).
L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e - si viene ad esplicitare, rispetto alla formulazione dell'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010 - finanziaria.
Rimane fermo il rispetto dei princìpi associativi originari e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.
Così come rimangono ferme le modalità di deliberazione dello statuto: dall'assemblea dei partecipanti, a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione.
L'approvazione dello statuto permane sottoposta all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Ministero dell'interno, non più previsto partecipe della vigilanza sul Banco, dietro richiesta del medesimo Ministero, conseguente all'avvenuta soppressione del Catalogo nazionale delle armi).
Lo statuto determina: le competenze degli organi dell'ente (v. infra); i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; l'articolazione organizzativa interna del Banco (è espunta, rispetto al d.P.R. n. 222, la previsione che lo statuto altresì determini le modalità di designazione ai partecipanti all'Assemblea).
Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni - da approvarsi dal consiglio di amministrazione - in varie materie.
Sono: criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità; gestione del personale; definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne; definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni.
Tra tali materie, viene ad aggiungersi (rispetto al dettato del d.P.R. n. 222) la disciplina dei servizi tecnici.
L'articolo 4 concerne gli organi del Banco.
Nell'enumerazione degli organi, permangono (rispetto al d.P.R. n. 222): il presidente; l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori dei conti.
Si aggiunge il comitato tecnico.
Permane l'esclusione di compensi per i componenti dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e (si aggiunge) del comitato tecnico.
Così come permane la previsione che demanda all'assemblea la determinazione dei compensi del presidente e dei revisori dei conti (e tale determinazione rimane vincolata ai criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, recante " Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici").
Rispetto al d.P.R. n. 222 del 2010, non sono riprodotte nello schema alcune previsioni, attinenti a vincoli nonché razionalizzazione di spesa complessiva di funzionamento degli organi.
L'articolo 5 ha per oggetto il presidente del Banco.
Egli è nominato dall'assemblea tra suoi componenti e resta in carica quattro anni.
Diversamente, il d.P.R. n. 222 del 2010 prevedeva che il presidente fosse nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Il d.P.R. n. 222 inoltre prevedeva che, intervenuta la designazione, essa fosse seguita da: proposta del Ministro dello sviluppo economico, deliberazione del Consiglio dei ministri, nomina con d.P.R.. Tutta questa articolazione procedimentale viene meno nello schema, talché la designazione del presidente (ora da parte del consiglio di amministrazione) vale al contempo quale atto di sua nomina.
Il presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco.
Esercita i seguenti poteri: a) convoca l'assemblea (esplicitazione assente, questa, nel d.P.R. n. 222) nonché il consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio (formulazione assente nel d.P.R. n. 222); c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio.
L'articolo 6 ha per oggetto l'assemblea dei partecipanti.
Sulla sua composizione, lo schema differisce in misura non marginale dal dettato del d.P.R. n. 222 del 2010 (e a maggior ragione dal decreto del Ministro dell'industria del 27 maggio 2001, che non prevede tra gli organi l'assemblea dei partecipanti, e modula piuttosto la composizione del consiglio di amministrazione secondo i criteri della rappresentanza).
Se il d.P.R. n. 222, infatti, si limitava a far cenno dei criteri di rappresentanza di organismi e categorie nonché a determinare un numero massimo di componenti (dodici), lo schema agisce con determinazioni più analitiche.
Determina il numero fisso di undici componenti (specificando altresì che la loro nomina sia disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico). La riduzione di una unità nel numero dei componenti è riconducibile alla espunzione del rappresentante del Ministero dell'interno, sopra ricordata.
Viene dunque determinata puntualmente la composizione, nel modo che segue:
ü un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
ü un rappresentante del Ministero della difesa;
ü un rappresentante per la Camera di commercio di Brescia;
ü un rappresentante per il Comune di Brescia;
ü un rappresentante per il Comune di Gardone Vai Trompia;
ü tre rappresentanti dei produttori delle armi - due dei produttori industriali; uno dei produttori artigiani;
ü tre rappresentanti dci produttori di munizioni - uno dei produttori industriali; uno dei produttori artigiani; uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.
L'assemblea resta in carica quattro anni.
È presieduta dal presidente (previsione assente nel d.P.R. n. 222).
Ancora rispetto al d.P.R. n. 222, lo schema dà maggiore articolazione (ed estensione) alle competenze dell'assemblea.
Soprattutto, lo schema attribuisce all'assemblea l'elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico (nonché di un componente del collegio dei revisori).
Ed attribuisce all'assemblea la determinazione dei compensi (pur nei limiti delineati dall'articolo 4 dello schema) del presidente e del collegio dei revisori.
Inoltre, la materia delle "linee programmatorie generali delle attività", come recitava il d.P.R. n. 222, su cui l'assemblea delibera, è scandita dallo schema quale approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché del bilancio consuntivo e preventivo.
Permangono invariate (rispetto al dettato del d.P.R. n. 222) quali materie di competenza della deliberazione assembleare: l'adozione dello statuto e delle sue modificazioni; l'articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione; le questioni sottoposte dal presidente (anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione); le questioni attribuite espressamente dallo statuto.
Non figura la previsione, invece presente nel d.P.R. n. 222, della "promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati" - competenza che lo schema trasla al consiglio di amministrazione.
L'articolo 7 tratta del consiglio di amministrazione.
Non muta rispetto alla previsione del d.P.R. n. 222 del 2010 né il suo formato numerico, pari a cinque componenti (incluso il presidente), né la durata del suo mandato, pari a quattro anni.
Muta invece, in parte, la 'provenienza' dei componenti.
A fianco di due rappresentanti dei produttori - uno di armi, uno di munizioni, i quali permangono nella previsione dello schema - il d.P.R. n. 222 prevedeva tre rappresentanti ministeriali (uno ciascuno per i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa).
Lo schema mantiene il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
Gli altri due - prevede - sono da scegliersi come rappresentanti del Ministero della difesa, della Camera di commercio di Brescia, del Comune di Brescia, del Comune di Gardone Val Trompia.
Sul punto, il parere del Consiglio di Stato suggerisce sia invece mantenuta la riserva di un posto in rappresentanza del Ministero dell'interno.
Quanto alle competenze del consiglio di amministrazione, anche qui (come per le competenze dell'assemblea) lo schema imprime una maggiore determinazione a quel che nel d.P.R. n. 222 atteneva genericamente ad obiettivi programmatici.
Dunque spetta al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea.
Così come spetta la predisposizione del bilancio preventivo annuale (corredato dalla relazione del collegio dei revisori) e del bilancio consuntivo (così come della relazione sull'andamento della gestione). Peraltro lo schema qui menziona la "approvazione" del bilancio preventivo annuale da parte del consiglio d'amministrazione, laddove il precedente articolo 6 attribuisce l'approvazione del bilancio preventivo all'assemblea dei partecipanti.
Non presente nel dettato del d.P.R. n. 222 è la competenza consiliare circa la determinazione delle tariffe per le prove, peraltro da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico.
Come si è ricordato innanzi, viene attribuito al consiglio d'amministrazione (anziché all'assemblea, com'era nel d.P.R. n. 222) la promozione di forme collaborative tra il banco ed altri "organismi" pubblici e privati.
Permane la previsione della competenza consiliare sulla verifica dell'attuazione dei programmi nonché sugli atti organizzativi interni (anche attinenti alla gestione del personale, è aggiunto).
È aggiunta (rispetto al dettato del d.P.R. n. 222) la previsione di una competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sui regolamenti interni (oltre che sulle questioni attribuite espressamente dallo statuto).
L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario.
È articolo che non ha un suo corrispettivo entro l'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010.
Si viene a disciplinare il caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio.
Innanzi a tali eventualità, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore ad un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione.
Al commissario straordinario è corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Circa l'indennità commissariale, il parere del Consiglio di Stato suggerisce di inserire la clausola "nel rispetto dei limiti di legge".
L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti.
Sono disposizioni che sostanzialmente non innovano (se non per la previsione che per ciascun membro effettivo sia nominato un supplente) la disciplina posta dall'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010.
Pertanto il collegio dei revisori dei conti - nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico - si compone di tre membri, designati: uno dall'assemblea; uno dal Ministero dello sviluppo economico; uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
Sua funzione è esercitare il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.
L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico.
È articolo che non ha corrispettivo nell'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010.
Vi si prevede che il comitato tecnico - il quale è nominato dall'assemblea tra i propri componenti - eserciti funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.
Il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, che eleggono al loro interno il presidente.
Tra i componenti devono essere ricompresi i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa.
L'articolo 11 concerne il direttore generale.
Permane (rispetto al d.P.R. n. 222 del 2010) la sua nomina con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa (viene meno il Ministero dell'interno), su "proposta" (anziché "designazione") del consiglio di amministrazione.
Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro, che si viene a specificare sia a tempo determinato. Forma e requisiti - si aggiunge - sono disciplinati dallo statuto.
Permane invariata la previsione che il direttore generale sia: l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra; il proponente (al consiglio di amministrazione) della nomina dei responsabili di settore; il responsabile della gestione del Banco; e che egli assicuri la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto, nonché partecipi (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.
Si viene ad aggiungere (rispetto al d.P.R. n. 222) la previsione che il direttore generale partecipi alle riunioni del comitato tecnico (al presidente del quale egli può chiederne la convocazione) e sia membro di diritto della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del l° luglio 1969.
L'articolo 12 ha per oggetto le fonti di finanziamento.
Salvo la espressa previsione che eventuali utili debbano essere reinvestiti nelle attività del Banco, questo articolo ricalca senza variazione il corrispettivo dell'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010.
Dunque è ribadito il principio che il Banco operi senza oneri a carico dello Stato, finanziando le proprie attività mediante:
a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 186 del 1960;
b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
c) rendite del patrimonio;
d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
e) eventuali altre entrate.
Si ribadisce altresì che le tariffe per le prove siano stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco - e per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge n. 509 del 1993 (ossia la Commissione per il rilascio e la revoca e per la decisione dei ricorsi, prevista da quella legge relativa al controllo sulle munizioni commerciali per uso civile).
La determinazione delle tariffe è condotta sulla base del costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e della quota delle spese generali ad esso imputabile (previsione ripete quanto statuito dal citato articolo 3 della legge n. 186 del 1986).
L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale.
Riguardo alla gestione finanziaria, si ribadisce senza variazione (rispetto all'antecedente d.P.R. n. 222 del 2010) che il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile, e che l'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Riguardo al personale, si ribadisce del pari senza variazione che i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni civilistiche (libro V, titolo II, capo I del codice civile) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Così come è ribadito il divieto di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.
L'articolo 14 ha per oggetto la vigilanza esercitata dal Ministero dello sviluppo economico.
Esso approva i seguenti atti deliberativi: lo statuto e le sue modificazioni (d'intesa con i Ministri dell'economia e della difesa); i piani di attività deliberati dall'assemblea; il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (sentito il ministero dell'economia e delle finanze, si viene ad aggiungere rispetto al d.P.R. n. 222); la determinazione dei contributi e delle tariffe; la partecipazione a consorzi, società cd associazioni; l'istituzione di sezioni locali del Banco; i compensi del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti; i regolamenti interni (sentito il ministero della difesa, se abbiano natura tecnica); il regolamento di amministrazione e contabilità (sentito il ministero dell'economia e delle finanze).
Salvo qualche maggiore articolazione lessicale, può dirsi invariato l'assetto già del d.P.R. n. 222 del 2010.
Permane altresì il meccanismo del silenzio assenso ministeriale (salvo che per le deliberazioni incidenti sullo statuto), con un termine per l'esecutività di sessanta giorni (anziché novanta come nel d.P.R. n. 222) dalla data di ricezione presso il Ministero (il quale può sospendere il termine per una sola volta, per una pari durata).
Ove non intenda approvare, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
Ancora si prevede (come già nel d.P.R. n. 222 all'art. 14, comma 6) che il Banco presenti semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo "al processo di riordino e contenimento delle spese". Peraltro siffatta previsione si riconnetteva, entro il d.P.R. n. 222, a disposizioni (contenute lì nell'articolo 4) prescriventi una razionalizzazione o comunque criteri per delimitare la spesa complessiva del Banco o degli organi, le quali non sono riprese nello schema.
L'articolo 15 reca disposizioni transitorie.
Vi si prevede che gli organi del Banco siano costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di mancate costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto, è nominato (con decreto del Ministro dello sviluppo economico) un commissario straordinario per i relativi adempimenti.
Il consiglio di amministrazione ed il presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione (fatto salvo il caso degli inadempimenti che diano adito alla nomina del commissario straordinario).
L'articolo 16 reca clausola di invarianza finanziaria (presente già nel d.P.R. n. 222).
Infine l'articolo 17 dispone talune abrogazioni.
Tra queste, figura l'abrogazione del regio decreto n. 2121 del 1924 (regolamento "sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili").
Esso fu emanato in applicazione del decreto-legge n. 3152 del 1923, il quale è stato poi sostituito dalla legge n. 186 del 1960, cui ha fatto seguito il regolamento contenuto nel d.P.R. 28 ottobre 1964.
Ne segue che il regolamento recato dal regio decreto n. 2121 del 1924 è da ritenersi già abrogato, implicitamente per la ricordata successione normativa (rileva il parere del Consiglio di Stato).
Le altre abrogazioni recate da questo articolo conclusivo dello schema - ossia: gli articoli 8, 9, 12 e 15 del regio decreto n. 20 del 1910; l'articolo 2, della legge n. 186 del 1960; gli articoli da 1 a 9 del d.P.R. n. 1612 del 1964; l'articolo 10, comma 2, della legge n. 509 de 1993 - sono tutte già presenti nel d.P.R. n. 222 del 2010.
È sì vero che il d.P.R. n. 222 è stato poi abrogato (dalla legge n. 124 del 2017), e con esso è caduta la disposizione abrogativa delle norme testé elencate.
Tuttavia l'abrogazione dell'abrogazione non determina di per sé - in assenza di elementi che indichino una diversa volontà del normatore ultimo intervenuto - la reviviscenza delle norme abrogate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2012).
Pertanto questo articolo dello schema parrebbe "inutilmente sopprime[re] ciò che è già stato abrogato", rileva il parere del Consiglio di Stato, il quale ne suggerisce l'espunzione.
[1] Presso il Senato, l'A.G. n. 180 è stato deferito alla 1ª Commissione e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione, chiamate ad esprimere i rispettivi pareri entro il termine del 10 luglio 2020. Le Commissioni 4ª e 10ª possono formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il 30 giugno 2020.
Presso la Camera dei deputati, è stato deferito alla I Commissione, chiamata ad esprimere il parere entro il 10 luglio 2020, e per le conseguenze di carattere finanziario alla V Commissione, per i cui rilievi il termine è il 25 giugno 2020.