Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista
Riferimenti: AC N.243/XVIII AC N.3357/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 301/2
Data: 14/03/2022
Organi della Camera: Assemblea


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Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

14 marzo 2022
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 243 e C. 3357 è finalizzato all'introduzione di una serie di misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista

Il testo riprende parte dei contenuti del testo approvato nel corso della XVII legislatura dalla Camera dei deputati (S. 2883), che non ha concluso il proprio iter al Senato prima della fine della legislatura.

In particolare le disposizioni previste sono volte a:

  • prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita in sede UE, inclusi quelli di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista;
  • favorire la deradicalizzazione, ferme restando le garanzie fondamentali di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano;
  • favorire il recupero in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei soggetti coinvolti (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia).

Nel testo si specifica che le finalità perseguite non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il testo unificato prevede inoltre l'istituzione di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno e di Centri di coordinamento regionali (CCR) presso le prefetture-UTG dei capoluoghi di regione.

In ambito parlamentare è istituito un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta inclusi quelli di matrice jihadista, composto da 5 deputati e 5 senatori, ferme restando le attribuzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare, si ricorda che la Commissione I Affari costituzionali della Camera ha avviato l'11 giugno 2020 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 243 Fiano recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista; l'esame è stato congiunto con quello della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. 

Tra il 28 aprile e il 28 ottobre 2021 la Commissione ha proceduto ad una serie di audizioni informali; la documentazione depositata nel corso delle audizioni è consultabile al seguente link del sito web della Camera dei deputati.

A conclusione del ciclo di audizioni è stata abbinata la proposta di legge C. 3357 Perego di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista. Nella seduta del 18 novembre 2021 la Commissione ha adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal relatore.

L'esame in sede referente è quindi proseguito con l'esame e l'approvazione di una serie di emendamenti, risultando al termine composto da tredici articoli. Nella seduta del 10 marzo 2022, preso atto dei pareri espressi in sede consultiva, è stato conferito mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.


Articolo 1 - Finalità

L'articolo 1 del testo unificato indica in primo luogo leFinalità  finalità del provvedimento che, come già anticipato, riguardano la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita in particolare dalla Commissione europea nella Comunicazione (2005/313) quale fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dalla Decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI del Consiglio). Sono espressamente inclusi nel testo i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo di matrice jihadista.

Il testo della norma richiama altresì (comma 1) la coerenza dei contenuti del provvedimento "con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale", anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI) (sulle iniziative adottate in sede UE si veda l'apposito paragrafo).

           

La  risoluzione  adottata dal Parlamento europeo il 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI)) sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI), per quanto riguarda il profilo della prevenzione della radicalizzazione:
  • rileva che il termine radicalizzazione "è ormai utilizzato per descrivere un fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento" e invita la Commissione europea a definire un piano d'azione per porre in atto e valutare la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo;
  • invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni di cui dispongono, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione e creando reti di esperti, ed evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia;
  • invita la Commissione a preparare, in stretta cooperazione con Europol e con il coordinatore antiterrorismo, una relazione annuale sullo stato della sicurezza in Europa, comprendente anche l'analisi del rischio di radicalizzazione;
  • invita la Commissione a promuovere lo scambio delle buone pratiche fra gli Stati membri, onde contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri europee;
  • è favorevole all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista;
  • incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società;
  • sottolinea il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet e ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet;
  • è del parere che ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti;
  • sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione ed invita gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie;
  • insiste sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti;
  • è convinto che le misure di prevenzione della radicalizzazione dei cittadini europei e del loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche devono essere accompagnate da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati;
  • chiede che venga strutturata una campagna di comunicazione a livello europeo che si serva dei casi di ex "combattenti stranieri" che hanno già seguito un percorso di de-radicalizzazione e le cui testimonianze traumatiche aiutino a esporre la dimensione religiosa profondamente perversa ed erronea dell'adesione a organizzazioni terroristiche come l'ISIS.

Il testo è altresì volto a favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonchè il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti.

Al contempo, la disposizione reca, al comma 2, le Definizionidefinizioni di radicalizzazione violenta, nonché di radicalizzazione di matrice jihadista, che aiutano a delimitare l'oggetto del provvedimento.

In particolare si intende:

a) per «radicalizzazione violenta» il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. Tale è la definizione contenuta, come ricordato, nella Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 al Parlamento europeo e al Consiglio su "Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta" 

b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.

In merito, la Commissione Trasporti, nel proprio parere favorevole sul provvedimento, ha osservato di valutare l'opportunità di rendere simmetriche le definizioni di «radicalizzazione violenta» e di «radicalizzazione di matrice jihadista» con riguardo all'uso della rete, inserendo anche nella definizione di «radicalizzazione violenta» la specificazione «anche tramite l'uso del web e dei social network».

Si ricorda che negli ultimi anni l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista ha determinato il legislatore ad adottare provvedimenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale.
Tra questi rileva, in particolare, il  decreto-legge n. 7 del 2015.
Esso prevede una serie di misure di contrasto del terrorismo, anche internazionale, il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo e la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.
          Il provvedimento interviene in primo luogo sulle disposizioni del  codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire:
- con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d.  foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
- con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi  viaggi all'estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo;
- con la reclusione da 5 a 10 anni colui che, dopo avere autonomamente acquisito le  istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.
La riforma, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di  addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Una ulteriore disposizione specifica che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".
Sono poi introdotte misure per il  contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei c.d. foreign fighters. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (anziché, come ora, facoltativo).
Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale sulle  intercettazioni preventive, anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico.
Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una  black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura.
Sono introdotti in capo agli  Internet providers specifici  obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.
Sulla  black list e sui provvedimenti di oscuramento e rimozione adottati, sono introdotti obblighi di relazione in capo al Ministro dell'interno in apposita sezione della Relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni  di riciclaggio o di  finanziamento del terrorismo.
Sono introdotte nel codice penale due  nuove contravvenzioni:
- la detenzione abusiva di precursori di  esplosivi, che sanziona con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento UE 98/2013;
- la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori, con l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro.
Oltre a una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, si impongono specifici obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti.
Viene poi modificato il decreto legislativo n. 8 del 2010 in modo da rafforzare l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Modifiche al  Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) prevedono:
- obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi;
- l'esonero da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o comunque di vendita).
È integrato il contenuto dell'art. 697 c.p., con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.
È poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria.
Sono poi modificati l' ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e l'art. 380 del codice di procedura penale.
Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.
Con la modifica dell'art. 380 c.p.p., si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.
L'intervento sul  Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) è diretto a introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Tra le molteplici misure è previsto un nuovo delitto, relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (reclusione da 1 a 5 anni).
Nel  Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) viene prevista l' espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.
Infine, nelle disposizioni di attuazione del c.p.p., viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate.
È poi introdotta una  deroga alla disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico contenuta nel Codice della privacy: per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo, infatti, a decorrere dalla conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, il fornitore dovrà conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico telefonico. Analogamente, dovranno essere conservati, fino a tale data, anche i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.
Il provvedimento ha, inoltre, disposto la proroga del contingente militare impiegato in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia in attività di controllo del territorio.
Il decreto legge n. 7 del 2015 ha, poi, esteso la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.
Si introduce inoltre, in via transitoria, la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
E' modificato il decreto legislativo n. 231 del 2007, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Modifiche al Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) estendono l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – già previste dal Codice. Sono introdotte disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei  Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS).
È anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni.
È stabilita una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia cessa il 31 gennaio 2018.
Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. E' tra l'altro prevista, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.
All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa mensilmente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica su tali attività.
Il provvedimento interviene poi sul Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione  al Procuratore nazionale antimafia anche delle  funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.
Sono modificati in particolare alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Nell'ambito della Procura generale della Cassazione è quindi istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

 

La  legge n. 153 del 2016 ha altresì provveduto alla trasposizione di cinque diversi atti internazionali, volti alla prevenzione e al contrasto del terrorismo.
Il provvedimento ratifica e dà esecuzione ai seguenti atti:
  • la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e il relativo Protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione, in particolare, definisce come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo - quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e rafforza la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno sia a livello internazionale;
  • la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; si tratta dello strumento attraverso cui la comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale;
  • il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che amplia l'elenco dei reati da "depoliticizzare", sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; il Protocollo introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima ed include una clausola che autorizza il rifiuto di estradizione in casi particolari;
  • la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, che amplia e aggiorna la precedente Convenzione del 1990 (ratificata con legge n. 328 del 1993) considerando, in particolare, il finanziamento del terrorismo non solo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.
La legge, oltre ad autorizzare la ratifica dei citati atti internazionali, modifica in particolare il  codice penale aggiungendo - per finalità di adeguamento del nostro ordinamento - nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato.
I primi due delitti riguardano condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale:
  • il nuovo art. 270-quinquies.1 del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, ipotesi per la quale il personale dei servizi di informazione e sicurezza potrà essere autorizzato a porre in essere attività che configurano il nuovo reato di cui all'art. 270-quinquies.1 (viene così esteso quanto già consentito dalla legge, fino al 31 gennaio 2018, con riguardo a taluni reati relativi al terrorismo);
  • il nuovo art. 270-quinquies.2 riguarda, invece, la sottrazione di beni o denaro sequestrati, delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Un altro articolo introdotto nel codice penale (art. 270-septies) rende obbligatoria - in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; ove ciò non sia possibile si procede con la confisca per equivalente.
Infine, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato è inserito nel codice penale il reato di  atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter), punito con la reclusione non inferiore a 15 anni.


Articolo 2 - Centro nazionale sulla radicalizzazione

L'articolo 2 istituisce il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno.

La composizione ed il funzionamento delComponenti della CRAD Centro sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno (da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), in modo da assicurare la presenza - senza compensi, rimborsi o altri emolumenti - di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.

E' assicurata inoltre la presenza nel CRAD:

- di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa;

- del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, istituito con decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, con funzioni consultive, quali quella per l'elaborazione del "Patto nazionale per un Islam italiano espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale", sottoscritto il 1° febbraio 2017).

Non possono essere in ogni caso nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (di cui all'articolo 604-bis del codice penale) o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione

Il Centro nazionale sulla radicalizzazione elabora annualmente il Piano strategico nazionale Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

Il Piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare. Il Piano - secondo il comma 3 - assume uno spettro ampio di azione, volgendo alla promozione del dialogo interreligioso e interculturale, alla condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa (così come di tutti i principi fondamentali della Costituzione italiana).

Il Piano persegue altresì il contrasto di ogni forma di discriminazione etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

Il Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito ai sensi dell'articolo 4 del testo (v. infra).

Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché quelle utilizzabili a valere sui fondi europei RAN (Radicalisation Awareness Network).

Nel 2011 la Commissione europea ha avviato la rete UE per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione, che raggruppa esperti e operatori di prima linea provenienti da tutte le regioni d'Europa ( Radicalisation Awareness Network - RAN) (ripartita in otto gruppi di lavoro: Polizia e forze dell'ordine, vittime del terrorismo, Internet e media sociali, prevenzione; deradicalizzazione; istituti penitenziari e di libertà vigilata, sanità, dimensione interna ed esterna).

Per l'istituzione di un apposito numero verde, inoltre, il comma 2 destina 500.000 euro annui a decorrere dal 2022. Corrispondentemente, si dispone una pari riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il CRAD segnala inoltre all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture–Uffici territoriali del governo ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 (comma 4).


Articolo 3 - Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione

Con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale sono al contempo istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) presso le Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione.

Tali Centri sono tenuti a presentare al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano con cadenza annuale.

Il CCR è pComposizione e funzioniresieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto, in maniera in gran parte speculare a quanto previsto dall'art. 2 per la composizione del CRAD, da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono stabilite le medesime previsioni disposte per i componenti del CRAD riguardo alla gratuità dell'incarico e alle cause di impedimento alla nomina.

La composizione e le modalità di funzionamento del Centro di coordinamento regionale sono disciplinate dal prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture-UTG della regione.

Al prefetto del capoluogo di regione compete altresì l'adozione di tutte le iniziative volte a coordinare le attività previste nell'ambito del piano di prevenzione con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica ("in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007", ossia la legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto).

Il CCR segnala all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.


Articoli 4 e 5 - Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione eversiva

È prevista l'istituzione - con legge dunque - di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista (articolo 4). 

Il Comitato parlamentare istituito daComposizionel testo in esame è composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede come da ultimo illustrato (è proclamato eletto il più anziano di età).

Le spese di funzionamento del Comitato - stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui - sono poste per metà a carico del bilancio di ciascuna delle due Camere.

Il Comitato sFunzionivolge un'attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definiti dall'art. 1 del testo, inclusi quelli di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori (articolo 5).

Tale organismo svolge la sua attività anche attraverso:

  • l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle forze di polizia, di direttori di dipartimento e di rettori di università, di dirigenti scolastici, di direttori sanitari, di direttori degli istituti penitenziari, di ministri di culto, di guide religiose, di operatori sociali e di esperti;
  • l'esame di rapporti da essi redatti;
  • lo svolgimento di missioni.

E' altresì compito del Comitato esaminare il rapporto sul funzionamento della rete internet che, ai sensi della medesima disposizione, la Polizia postale e delle comunicazioni è tenuta ad inviare al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il rapporto, redatto in collaborazione con istituti specializzati, contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'istituzione del Comitato e i compiti assegnati, secondo il dettato della proposta di legge, non incidono sulle attribuzioni di cui alla legge n. 124 del 2007, che disciplina la struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed in particolare, per quanto qui di interesse, l'attività di controllo svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 30 ss.).


Articolo 6 - Relazioni alle Camere

Si prevede siano presentate al Parlamento, con cadenza annuale:

  • una relazione, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare, sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Il Comitato ha altresì facoltà di trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti;
  • una relazione del Governo, con cadenza annuale e riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti. La disposizione prevede una trasmissione di tale relazione governativa sia alle Camere sia al Comitato parlamentare di cui all'art. 4.

Articolo 7- Formazione specialistica

L'articolo 7 prevede che le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale ivi elencato possano prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

Il testo richiama in particolare il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale.

In relazione allo svolgimento di attività formative specialistiche sui temi della prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo, nel corso di diverse sedi internazionali tra cui la Conferenza dei Capi delle Polizie Europee, svoltasi a L'Aia, il 23-24 settembre 2014, nella prospettiva di una maggiore integrazione delle strategie di contrasto al terrorismo internazionale, fu rimarcata l'importanza della prospettiva di dare vita ad una adeguata formazione linguistica delle forze di polizia europee orientata verso la lingua araba. Inoltre in sede UE (cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015) gli Stati membri sono stati invitati, in particolare, a prevedere risorse per un'adeguata formazione di tutti i soggetti (personale carcerario, funzionari preposti alla messa in prova, magistratura, ecc.) che trattano gli estremisti violenti radicalizzati o coloro che sono a rischio di radicalizzazione.

 

Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia (si valuti l'opportunità di un coordinamento rispetto ai diversi soggetti elencati al comma 1), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dal 2022, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.


Articolo 8 - Interventi in ambito scolastico

Sono previsti una serie di interventi in ambito scolastico.

In primo luogo si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura  propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Linee guida sul dialogo interculturale e interreligiosolinee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale.

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, ricostituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del  dicembre 2019, ha compiti consultivi e propositivi. Promuove, in particolare, politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare.
L'Osservatorio è presieduto dal rappresentante del Governo competente per materia ed è composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici. I suoi componenti rimangono in carica per tre anni.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte.

L'Osservatorio nazionale svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle suddette linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.


Si prevede inoltre che le reti di scuole possano stipulare - senza maggiori oneri di finanza pubblica - Convenzioniconvenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida che devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 ha previsto la costituzione di reti fra scuole del medesimo ambito territoriale, finalizzate, fra l'altro, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi di rete.
In base al comma 71, lettera  c), questi ultimi individuano, fra l'altro, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità.
 

Al contempo, si stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, il Piano nazionale di formazione dei docentiPiano nazionale di formazione dei docenti preveda anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

Il Piano nazionale per la formazione dei docenti riferito al triennio 2016-2019, elaborato sulla base dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, è stato adottato con decreto ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016. Esso peraltro riguarda, nei contenuti proposti, anche i dirigenti scolastici e il personale ATA (nel paragrafo 2.8 si rileva che non sia possibile separare la formazione per i docenti da quella per i dirigenti scolastici e per il resto del personale scolastico). Pertanto all'interno del capitolo 4 viene preso in considerazione il fabbisogno formativo complessivo delle scuole, considerando tutto il personale, e si fa presente che i Piani formativi promuoveranno anche modalità di formazione in grado di coinvolgere diverse figure nello stesso "spazio formativo", proprio per stimolare una collaborazione che migliori e rafforzi la scuola e la sua comunità.
Nell'ambito delle priorità previste dal Piano nel capitolo 4, la 4.7 riguarda "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale". Le linee strategiche relative a questa priorità sono così individuate: garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione; attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili); rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell'insegnamento e il confronto con gli altri paesi; rafforzare le competenze glottodidattiche e per l'insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2); promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri; promuovere un'interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell'idea di cittadinanza globale. Per un approfondimento sulla tematica della formazione dei docenti, si rimanda all'apposita sezione (n. 9) del tema web sugli interventi per i docenti presente nel Portale della documentazione parlamentare.

 

Infine, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni sono individuate le Modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazionemodalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione (di cui all'articolo 1) nel settore dell'istruzione e della formazione professionale


Articolo 9 - Progetti di formazione universitaria e post-universitaria

L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni di euro per il 2023 a favore del Ministero dell'università e della ricerca destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazione interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione fra università italiane e università dei Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Di seguito si Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Italiadà conto di alcuni Paesi membri dell'Organisation of Islamic Cooperation (OIC) che hanno stipulato Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Italia:
AZERBAIJAN - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnica firmato a Baku 01/06/2002 e ratificato con legge n. 131/2006;
GIORDANIA - Accordo di cooperazione tecnica, firmato ad Amman16/06/1965 Notificato. In vigore dal 24/07/1965- Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato ad Amman 26/10/1975 Notificato. In vigore dal 16/03/1978;
ALBANIA - Accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato a Tirana 12/09/1994 e ratificato con legge n. 49/1998 - Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica con allegato sulla proprietà intellettuale firmato a Tirana 18/12/1997 e ratificato con legge n. 204/1999;
INDONESIA - Accordo per la cooperazione culturale, scientifica, firmato a Jakarta 20/10/1997 e ratificato con legge 108/2000 - Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Jakarta 20/10/1997 e ratificato con legge n. 195 del 2000;
UZBEKISTAN - Accordo di collaborazione culturale e scientifica, firmato a Tashkent 03/05/1997 e ratificato con legge n. 56/1999;
IRAN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Teheran 17/09/1970, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 02/03/1972;
PAKISTAN - Accordo culturale, firmato a Islamabad 17/03/1975, notificato, in vigore dal 16/04/1976 - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Islamabad 20/08/1975, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 13/02/1976;
BANGLADESH - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma 04/12/2000 e ratificato con legge n. 364/2003;
BENIN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Cotonou 10/03/1965, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 20/01/1966;
TURCHIA - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma 21/02/2001 ratificato con legge n. 29/2005;
TUNISIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Roma 29/05/1997 ratificato con legge n. 103/1999;
ALGERIA - Accordo culturale, scientifico e tecnologico, firmato a Algeri 03/06/2002 e ratificato con legge n. 11/2004;
ARABIA SAUDITA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato a Gedda 06/02/1973, notificato, in vigore 06/11/1974;
SENEGAL - Accordo culturale e scientifico, firmato a Roma 28/03/1973, notificato, in vigore dal 06/05/1974; accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica firmato a Roma il 17 febbraio 2015, ratificato con legge n. 164/17;
SUDAN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Khartoum 22/07/1965 notificato, in vigore dal 10/04/1967;
SIRIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 11/09/2008 e ratificato con legge n. 38/2011;
SOMALIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 26/04/1961 e ratificato con legge n. 1895/1962;
IRAQ - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 14/04/1967 notificato, in vigore dal 20/09/1967;
GABON - Dichiarazione congiunta sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, Libreville 28/06/1999, in vigore dal 28/06/1999; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011, ratiticato con legge n. 216/2021;
PALESTINA - Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, firmato a Roma 07/06/2000 e ratificato con legge n. 169/2003;
QATAR - Accordo di cooperazione culturale, firmato a DOHA 14/01/2007 e ratificato con legge 86/2011;
KAZAKHSTAN - Accordo di cooperazione culturale e scientifica e tecnologica, firmato a Almaty 16/09/1997 e ratificato con legge n. 17/2000;
KUWAIT - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, firmato a Kuwait 07/12/2005 e ratificato con legge n. 205/2011;
LIBANO - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Beirut 22/11/2000 e ratificato con legge n. 287/2005;
LIBIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Tripoil 05/06/2003 e ratificato con legge n. 258/2005;
EGITTO - Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Il Cairo 09/06/1991 non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 09/06/1991;
YEMEN - Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienze e tecnologia, firmato a Sana'a 03/03/1998 e ratificato con legge n. 94/2003;
EMIRATI ARABI UNITI - Accordo di cooperazione nell'ambito dela cultura, arte e patrimonio fatto a Dubai i 20 novembre 2012, ratificato con legge n. 164/2017;
KIRGHISA - Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, ratificato con legge n. 88/2021;
MOZAMBICO - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007, ratificato con legge n. 144/2020.
Sono attualmente in corso di esame disegni di legge di ratifica con i seguenti paesi: Afghanistan (S. 1271 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera), Camerun (S.1386 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (in corso di esame al Senato).

Articolo 10 - Attività di comunicazione e informazione

Si prevede che al Piano strategico nazionale competa altresì la previsione di progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.

Così come compete l'adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali.

La finalità è favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Per il medesimo scopo è previsto che la RAIin qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizzi una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si rileveranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

Le modalità operative sono da definirsi nel contratto di servizio, nel limite delle risorse disponibili.

Al contempo, al Piano strategico nazionale compete la promozione di attività di comunicazione in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia.

È fatto richiamo normativo al decreto-legge n. 122 del 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (la cosiddetta "legge Mancino", che punisce gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, oltre all'utilizzo di simboli razzisti).

In merito, la Commissione Cultura, nel proprio parere favorevole sul provvedimento, ha osservato di valutare l'opportunità di prevedere anche iniziative per la formazione dei giovani all'uso critico dei media, in linea con le finalità formative delle iniziative disciplinate negli articoli 8, 9 e 10.


Articolo 11 - Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati

L'articolo 11 demanda a un decreto del Ministro della giustizia - da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e poi con cadenza annuale - l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti (italiani o stranieri) detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

Il Piano dovrà essere adottato con decreto del Ministro della giustizia sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei detenuti (introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013). È previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dell'attuazione del Piano il Ministro della giustizia è tenuto a presentare una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti.

Con il medesimo decreto debbono essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso ai soggetti in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. Tali soggetti non devono, in particolare,  essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.

È richiamato in merito l'articolo 17, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che disciplina la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa e subordina l'accesso al carcere di coloro che hanno concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti" all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto.


Articolo 12 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

L'articolo 12, comma 1, introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo", prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di:

L'art. 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975 stabilisce che, agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia, sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
  • armi da fuoco o altre armi;
  • sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose;
  • ogni altra tecnica o metodo

per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Si ricorda che l' art. 270-sexies del codice penale qualifica le condotte con finalità di terrorismo come le «condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

La fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di:

  • associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che l'art. 270-bis del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni (per i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i dirigenti o i finanziatori dell'associazione) o con la reclusione da 5 a 10 anni (per i meri partecipanti all'associazione);
  • addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, che l'art. 270-quinquies del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 10 anni.

L' art. 270-quinquies del codice penale punisce la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi di associazione terroristica, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena della reclusione da 5 a 10 anni si applica sia all'addestratore, che alla persona addestrata, che alla persona che, avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti terroristici, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo. Una aggravante ricorre se l'addestramento o le istruzioni sono impartite attraverso strumenti informatici o telematici.

La rubrica del nuovo delitto presuppone la finalità di terrorismo per poter punire la detenzione del materiale informativo. Dalla formulazione dell'articolo 12, peraltro, non appare chiaro se la finalità di terrorismo debba connotare le tecniche o i metodi per il compimento di atti di violenza o sabotaggio, oppure gli atti di violenza e sabotaggio che potrebbero essere compiuti sulla base delle istruzioni, oppure la mera detenzione del materiale informativo. L'art. 270-quinquies c.p., che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo sulla base delle emergenze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. I, Sent. n. 7898 del 2019).

In merito, la Commissione Giustizia ha condizionato il proprio parere favorevole sul provvedimento all'esplicita previsione della finalità di terrorismo per la condotta di detenzione del materiale contenente istruzioni. Si valuti l'opportunità di chiarire se la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo oppure se con l'espressione "finalità di terrorismo" si intenda indicare la possibile destinazione delle armi, delle sostanze e delle tecniche delle quali sono detenute le istruzioni.

Come si evince dal confronto tra la formulazione dell'art. 270-quinquies c.p. e dell'art. 12, il nuovo delitto, che non viene inserito nel codice penale, anticipa la repressione penale degli atti di addestramento al terrorismo, punendo una condotta preliminare: la detenzione di materiale informativo sulla produzione di armi o sostanze e sui metodi per compiere atti terroristici.

Art. 270-quinquies c.p.
Art. 12 T.U. AC 243  e C. 3357
Punisce chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni
Punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale
sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

La Commissione Giustizia, ha condizionato il proprio parere favorevole sul provvedimento all'inserimento della nuova fattispecie nel codice penale, eventualmente integrando l'articolo 270-quinquies.

In considerazione dello stretto legame tra la nuova fattispecie e la disciplina già contenuta nel codice penale, si valuti l'opportunità di inserire il nuovo delitto nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-quinquies e si valuti altresì di coordinare la formulazione delle due fattispecie quanto all'oggetto delle istruzioni e del materiale detenuto.

Il comma 2 dell'articolo 12 prevede una clausola di non punibilità per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni previsto al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

In merito si rileva che se per l'applicazione del delitto previsto dall'art. 12 è necessario provare la finalità di terrorismo, non essendo punibile la mera detenzione del materiale, allora la clausola di non punibilità è ultronea.

La Commissione Giustizia, nel condizionare il proprio parere favorevole all'esplicita previsione della finalità di terrorismo per la condotta di detenzione del materiale, ha conseguentemente suggerito di sopprimere la clausola di non punibilità.


Articolo 13 - Clausola di invarianza finanziaria

È posta una clausola di invarianza finanziaria, salvo che per le previsioni cui il testo unificato destini espressi stanziamenti (come avviene all'articolo 2 per la istituzione di un numero verde, all'articolo 7 per la formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, all'articolo 9 per i progetti di formazione universitaria e post-universitaria volti alla formazione di figure professionali specializzate).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene in via generale sulle materia "sicurezza dello Stato" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che rientrano negli ambiti di competenza legislatva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d) e g) della Costituzione.


Compatibilità con la normativa dell'Unione europea


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Misure dell'UE in materia di contrasto alla radicalizzazione

Il tema della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione, sia online sia nelle comunità e sul territorio, è da anni tra le questioni prioritarie trattate nell'ambito della politica antiterrorismo dell'UE. Tale settore di intervento include i processi di radicalizzazione che sono dovuti a motivi diversi, tra cui ideologie, convinzioni religiose o politiche e pregiudizi nei confronti di particolari gruppi di persone, e che si sviluppano in una serie di ambiti che vanno dal contesto sociale (ad esempio le relazioni familiari) ai contatti diretti con gruppi estremisti o via internet.

L'ambiente digitale è tra i principali contesti di amplificazione della propaganda terroristica ed estremista nell'UE, con particolare riferimento all'uso dei social media e del dark web per radicalizzare, reclutare, istigare alla violenza e facilitare gli attentati terroristici. I luoghi fisici dove si sono registrati fenomeni di radicalizzazione sono soprattutto le carceri e (in misura minore) le scuole, le università e i luoghi di culto.

Le linee guida più aggiornate della politica di contrasto alla radicalizzazione promossa dalla Commissione sono contenute nella comunicazione del 9 dicembre 2020 "Un programma di lotta al terrorismo dell'UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire".

Tra le azioni indicate nella comunicazione si ricordano: il sostegno agli Stati membri nello sviluppo di una comunicazione strategica e nell'aumento della diffusione di contronarrazioni e narrazioni alternative; orientamenti sulla gestione e la valutazione dei rischi in carcere e sulla riabilitazione e il reinserimento precoci; la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di gestire i combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria e i loro familiari; l'istituzione di un polo di conoscenze dell'UE sulla prevenzione della radicalizzazione e il sostegno delle reti nazionali di portatori di interessi e i centri nazionali.

Diffusione di contenuti terroristici online

Con riferimento alle azioni dell'UE nei confronti dei processi di radicalizzazione online si ricorda, in particolare, il regolamento (UE) 2021/784 adottato il 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, la cui applicazione è prevista a partire dal 7 giugno 2022.

L'iniziativa ha, tra l'altro, dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020, attraverso le quali i leader dell'UE avevano chiesto maggiori sforzi per: intensificare la lotta contro i contenuti illegali online; accelerare l'adozione delle norme sui contenuti terroristici online; garantire che l'istruzione e la formazione religiose siano in linea con i diritti e i valori fondamentali dell'UE e contrastare l'influenza straniera esercitata su organizzazioni civili e religiose nazionali attraverso finanziamenti non trasparenti; sostenere iniziative volte a comprendere meglio la diffusione delle ideologie estremiste.

 

Il regolamento prevede:

  • obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e a garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti;
  • un insieme di misure (subordinate alle salvaguardie dei diritti fondamentali che gli Stati membri dell'Unione debbono adottare al fine di:

o   individuare e garantire la rimozione tempestiva dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting;

o   agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, ove opportuno, l'Europol.

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri.

Nello specifico, tra le misure per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online sono previsti:

  • ordini di rimozione emessi dalle autorità competenti, in forza dei quali i prestatori di servizi di hosting che ricevono tale ordine, devono rimuovere o bloccare l'accesso a tali contenuti entro un'ora;
  • procedure per rimozioni di natura transfrontaliera quando un determinato prestatore di servizi di hosting non ha sede nello stesso Stato membro dell'autorità nazionale che emette l'ordine di rimozione;
  • l'obbligo di conservazione di tali contenuti da parte dei prestatori di servizi di hosting per scopi amministrativi o giurisdizionali.

Il regolamento comprende una serie di misure a garanzia della trasparenza e dei diritti legali, che includono norme riguardanti, tra l'altro:

  • obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting;
  • relazioni sulla trasparenza da parte delle autorità nazionali;
  • mezzi di ricorso per prestatori di servizi di hosting e fornitori di contenuti;
  • meccanismi di reclamo;

Ai sensi della normativa europea si intendono per contenuti terroristici materiali che istigano o incitano una persona o un gruppo di persone a commettere un atto terroristico, o che impartiscono istruzioni sulla fabbricazione di armi o su altri metodi o tecniche da utilizzare in un attacco terroristico. Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato come contenuto terroristico.

Forum dell'UE su Internet

La normativa testé illustrata è ritenuta dalla Commissione europea complementare al partenariato volontario con le imprese del settore di Internet e altri portatori di interessi nell'ambito del Forum dell'UE su Internet.

Dal 2015 il Forum dell'UE su Internet riunisce i paesi dell'UE, le piattaforme online, Europol, il mondo accademico e i partner internazionali. Si tratta di una piattaforma per lo scambio di informazioni sulle tendenze e l'evoluzione dell'uso di internet da parte dei terroristi e, dal 2019, per la lotta all'abuso sessuale di minori online.

EU IRU (Europol)

Nel 2015 Europol ha istituito un'unità specifica per contrastare la propaganda terroristica su internet. L'unità UE addetta alle segnalazioni su internet (EU IRU) è incaricata di individuare e indagare i contenuti online di carattere terroristico e di estremismo violento e di sostenere gli Stati membri in tale settore.

Rete di sensibilizzazione RAN

Nel 2015 l'UE ha istituito la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN), composta da un network di oltre 6.000 operatori provenienti da tutti gli  Stati membri: insegnanti, agenti di polizia e personale penitenziario. La rete promuove lo scambio delle migliori pratiche, con particolare riguardo alla comprensione dei motivi per cui alcune persone sono più vulnerabili alla radicalizzazione e alle azioni che possono essere intraprese per proteggerle.