Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Riferimenti: AC N.2329/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 251
Data: 14/01/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al sistema elettorale
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

A.C. 2329

 

 

 

 

 

 

 

n. 251

 

 

 

14 gennaio 2020

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

§   

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AC0331.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Premessa                                                                                                         3

§  Elettorato attivo e passivo                                                                               4

§  La ripartizione del territorio nazionale                                                             5

§  La presentazione dei contrassegni e delle candidature                                 7

§  L’espressione del voto                                                                                   11

§  Le soglie di sbarramento e l’attribuzione dei seggi                                       13

§  Il voto nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige                               17

§  La delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali         21

Testo a fronte

§  Sistema di elezione della Camera dei deputati - (Art. 1)                              31

§  Sistema di elezione del Senato della Repubblica - (Art. 2)                          89

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

La proposta di legge C. 2329 Brescia delinea un sistema elettorale interamente proporzionale, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi.

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la presente proposta di legge interviene “al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza”, finalità resa più rilevante anche alla luce dell’approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

 

Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali.

 Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi plurinominali.

Resta ferma, per la regione Valle d’Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.

Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla proposta di legge infatti l’elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominale (fino a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all’ordine di lista.

Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l’elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione).

Alla Camera la soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

È inoltre previsto un ‘diritto di tribuna’ per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero.

 

Restano infine ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.

 

Elettorato attivo e passivo

La proposta di legge in esame apporta alcune modifiche di carattere formale alla definizione dell’elettorato attivo e passivo, sostituendo quelle disposizioni della legge elettorale che fanno esplicito richiamo all’età anagrafica, con un rinvio ‘mobile’ della rispettiva norma costituzionale.

 

Si ricorda, infatti, che la Camera ha approvato in prima lettura un testo di riforma costituzionale che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, così da uniformarlo a quello già previsto per la Camera dei deputati. L'esame è attualmente in corso presso il Senato (A.S. 1440).

 

Attualmente, votano per l’elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (18 anni) per l’elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1); il compimento del 25° anno di età per l’elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma). La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2).

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l’estinzione del diritto di elettorato passivo.

 

La proposta di legge in esame modifica la disposizione della legge elettorale della Camera che prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati che non abbiamo compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, con il rinvio all’età indicata nell’articolo 56 Cost., attualmente fissata a 25 anni (art. 1, comma 1, lett. m), n. 2) che modifica l’art. 22, 1° comma, n. 5, TU Camera).

 

Inoltre, è oggetto di modifica l’articolo 5, comma 1, del TU Senato prevedendo che sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto l’anno di età previsto dall’articolo 58 della Costituzione (anziché il 40° anno come attualmente stabilito).

Viene altresì modificato l’art. 13, 1° comma, TU Senato, che prevede la partecipazione all’elezione dei senatori gli elettori che hanno compiuto il 25° anno di età, stabilendo che sono elettori coloro che hanno compiuto l’età prevista dall’articolo 58 Cost., attualmente 25 anni (art. 2, comma 1, lett. f).

 

La ripartizione del territorio nazionale

Alla Camera il territorio nazionale è ripartito nelle 27 circoscrizioni (cui si aggiunge la Valle d’Aosta) individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957), che non viene modificata dalla proposta di legge in esame.

L’articolo 1, comma 1, lett. a) della proposta in esame sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del DPR 361/1957, eliminando ogni riferimento ai collegi uninominali e prevedendo che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali tali che in ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi, come previsto attualmente, non inferiore a 3 e non superiore a 8.

Sotto un profilo di formulazione del testo, all’articolo 1 del TU Camera andrebbe valutata l’opportunità di mantenere la previsione di carattere generale (attualmente recata dal comma 4) che specifica che i seggi sono attribuiti alle liste con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis (analogamente a quanto disposto, per il Senato, all’art. 1, comma 2-bis TU Senato).

 

Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 nel Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

I confini della circoscrizione sono determinati, nella Tabella A, dall'aggregazione di più collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato (adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993).

 

In base alla disciplina vigente ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali - pari ai 3/8 dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni elettorali cui si aggiunge un collegio uninominale della Valle d’Aosta - ed in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa ad una delega legislativa, esercitata con il D.Lgs. n. 189 del 2017.

È sempre la legge vigente a stabilire che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.

In base alla disciplina vigente inoltre alla Camera le circoscrizioni del territorio nazionale “cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale (art. 1, comma 2, TU Camera).

Anche questa parte viene di conseguenza soppressa dalla proposta di legge in esame.

La legge vigente, prevede poi che per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'art. 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Parimenti, la proposta di legge in esame prevede una delega al Governo per la definizione dei collegi plurinominali (vedi oltre articolo 3) all’esito della abolizione dei collegi uninominali e dell’attribuzione dei seggi unicamente nei collegi plurinominali.

Nella disposizione di delega e all’art. 1, comma 3, del TU Camera, come modificato dalla proposta di legge, viene mantenuto fermo che a ciascun collegio plurinominale è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

 

Come previsto attualmente, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e, quindi, nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione.

La proposta di legge in esame sopprime la previsione della definizione nel DPR del numero dei collegi uninominali (art. 1, comma 1, lett. b).

 

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione, come previsto attualmente.

 

Allo stato, ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali (pari ai 3/8 del totale dei seggi da assegnare) ed in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un senatore e quelli del Trentino - Alto Adige. La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali – sono stati definiti dal D.Lgs. n. 189 del 2017.

Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

 

Anche per il Senato, come per la Camera, la proposta di legge in esame elimina ogni riferimento ai collegi uninominali.

A tal fine viene abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. 533/1993 che appunto prevede la suddivisione del territorio in collegi uninominali (art. 2, comma 1, lett. a), n. 1).

Inoltre, viene espunta la previsione in base alla quale i collegi plurinominali siano costituiti dall’aggregazione di quelli uninominali (art. 2-bis del D.Lgs. 533/1993 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2).

Analogamente a quanto previsto per la Camera, viene soppresso il riferimento al numero di seggi spettanti ai collegi uninominali in ciascuna circoscrizione che deve essere indicato nel decreto del Presidente della Repubblica adottato contemporaneamente alla convocazione dei comizi elettorali, prevedendo che in esso sia determinato unicamente il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3).

È mantenuta la previsione dell’art. 1, comma 2-bis, del TU Senato, in base alla quale a ciascun collegio plurinominale è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

Con le modifiche previste dalla proposta di legge, viene soppressa altresì la possibilità, introdotta dalla legge 51/2019, per la regione Trentino – Alto Adige di avere, in alternativa dei 6 seggi previsti dalla legge 422/1991, un numero di collegi individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione (v. infra).

Anche all’articolo 2 del D.Lgs. 533/1993 viene soppresso il riferimento alla suddivisione delle circoscrizioni in collegi uninominali (art. 2, comma 1, lett. b).

La presentazione dei contrassegni e delle candidature

Il procedimento di formazione dell’offerta elettorale - che comprende la presentazione dei contrassegni di lista e delle liste di candidati sostenute dal prescritto numero di sottoscrizioni, laddove previsto - viene sostanzialmente mantenuto dalla proposta in esame con alcune modifiche, relative in particolare a:

·        la soppressione di ogni riferimento ai collegi uninominali;

·        l’eliminazione della possibilità di formalizzare il collegamento in coalizione di liste elettorali;

·        l’eliminazione dell’obbligo di depositare il programma elettorale e l’indicazione del capo della forza politica;

·        l’eliminazione del tetto massimo di 4 candidati che ciascuna lista può presentare in ogni collegio plurinominale, fermo restando il numero massimo corrispondente al numero dei seggi attribuiti al collegio plurinominale, pari a 8.

 

Secondo la legge elettorale vigente, ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera, sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

L’art. 14 del DPR 361/1957 prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici (art. 4, D.L. n. 149/2013), il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto. In mancanza il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una dichiarazione che indichi gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Per i soli partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche è consentito specificare, con una dichiarazione, in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione viene presentato il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

 

La proposta di legge in esame, prefigurando un sistema interamente proporzionale, elimina dal procedimento elettorale preparatorio qualsiasi riferimento ai candidati nei medesimi collegi uninominali (art. 1, comma 1, lett. d)-o), che modifica diverse parti del TU Camera e art. 2, comma 1, lett. c)-f) che incidono sul TU Senato).

 

Inoltre, la proposta di legge in esame elimina la possibilità per i partiti di dichiarare reciprocamente il collegamento in una coalizione delle liste da essi presentate. Parimenti, viene soppresso l’obbligo in capo a ciascun partito di depositare il programma elettorale, con annessa indicazione del capo della forza politica, contestualmente al deposito del contrassegno.

Si tratta di previsioni contenute nell’articolo 14-bis del TU Camera che viene abrogato dall’articolo 1, comma 1, lett. e).

Attualmente sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale ed è disciplinata dall’art. 14-bis TU Camera (richiamato dall'art. 8 TU Senato). I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

 

Come ricordato, la proposta di legge in esame interviene altresì sul numero di candidati delle liste elettorali.

La legge vigente prevede che in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un numero dei candidati che non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (ossia 8): in ogni caso il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a 2 né superiore a 4.

 

Si ricorda che nella prima applicazione della legge n. 165 del 2017, si sono verificati, in sede di proclamazione, alcuni casi di insufficienza di candidature in talune circoscrizioni. Per la Camera, in applicazione delle previsioni dell’art. 84 del TU Camera, si è quindi proceduto alla proclamazione di candidati in altra circoscrizione in 7 casi. Al Senato, a seguito di un dibattito in seno alla Giunta per le elezioni e delle immunità parlamentari, la questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (doc. XVI, n. 2, Relazione della Giunta) è stata definita dall’Assemblea del Senato nella seduta del 31 luglio 2019.

 

La proposta di legge elimina il limite di 4 candidati, fermo restando il tetto costituito dal numero massimo di seggi assegnati al collegio (art. 1, comma 1, lett. g), n. 3 che modifica l’art. 18-bis, comma 3 del TU Camera e art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 che modifica l’art. 9, comma 4 del TU Senato) che – in base alla proposta di legge - corrisponde a 8 seggi.

 

Sulle questioni relative alle modalità di espressione del voto per l’elezione dei componenti delle camere e al numero dei candidati delle liste nelle circoscrizioni elettorali, con riguardo alle previsioni della legge n. 270 del 2005, la Corte costituzionale ha ricordato come tale disciplina sia stata ritenuta lesiva della libertà del voto garantita dall’art. 48, secondo comma, della Costituzione in quanto “non consentiva all’elettore alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati, nell’ambito di circoscrizioni molto ampie e in presenza di liste con un numero assai elevato di candidati, potenzialmente corrispondenti all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall’elettore”. In quel sistema, “alla totalità dei parlamentari, senza alcuna eccezione, mancava il sostegno della indicazione personale degli elettori, in lesione della logica della rappresentanza prevista dalla Costituzione” (sentenza n. 1 del 2014 richiamata dalla sentenza n. 35 del 2017).

La Corte ha posto quindi l’accento sul fatto che “mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati”.

Nella sentenza n. 1 del 2014 la Corte aveva altresì evidenziato come le caratteristiche delle liste di candidati come definite dalla legge n. 270/2005 rendono tale disciplina “non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

 

 

Restano ferme, sopprimendo i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste, le vigenti previsioni relative alle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, alle pluri-candidature e alle prescrizioni volte a garantire la parità di genere.

 

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominale (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1).

Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2018, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per l’elezione della Camera e del Senato era stato ridotto a un quarto (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1123).

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2):

-        per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;

-        per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato

Nei casi in cui non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale o dal presidente del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da un notaio. La sottoscrizione può anche essere effettuata dai rappresentanti incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, oppure essi esibiscano, all'atto della presentazione delle candidature, un apposito mandato autenticato da un notaio (D.L 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 6).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, 6° comma).

Alla lista è allegato un elenco di 4 candidati supplenti, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3-bis).

 

A pena di nullità, nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali, né può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 1 e 6). Ciascun candidato può invece presentarsi in più collegi plurinominali, fino al massimo di cinque (candidatura plurima), in liste aventi il medesimo contrassegno (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 2) e qualora venga eletto in più collegi, è proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lett. e) (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 17-bis, comma 3).

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5).

 

Per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3.1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4-bis, come modificati).

Come precisato dal Ministero dell’interno in occasione delle elezioni del 4 marzo 2018, tali prescrizioni si intendono riferite al numero delle candidature e non a quello delle persone fisiche; di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando più volte le candidature multiple. Ad esempio, chi si candida in 5 collegi plurinominali esprime tante candidature quanti sono i collegi medesimi e non, trattandosi di una stessa persona, una sola candidatura. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti, comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste. A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e candidature, anche l’elenco dei candidati supplenti (Ministero dell’interno, Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, gennaio 2018, pp. 77-78).

 

Resta inoltre fermo che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1).

 

L’espressione del voto

In base alla proposta di legge, la scheda elettorale reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista (art. 31 comma 2, TU Camera come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 1).

Sotto il profilo formale, andrebbe valutata l’opportunità di mantenere, all’art. 31, comma 2, del TU Camera, l’ultimo periodo, che dispone che a fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione

Il fac simile della scheda - parte interna e parte esterna - è attualmente riportato nelle Tabelle A-bis e A-ter del dPR 361 del 1957 per la Camera e nelle Tabelle A e B del d. lgs. n. 533 del 1993 per il Senato (si evidenzia quindi l’opportunità di procedere alla sostituzione di tali allegati a seguito delle modifiche disposte dalla proposta di legge in esame).

L’elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (art. 58, 2° comma, TU Camera come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q).

Disposizioni analoghe sono previste per il Senato (si veda l’art. 2, comma 1, lett. e) e g) che modificano, rispettivamente, gli articoli 11 e 14 del TU Senato).

Rispetto alla disciplina vigente viene eliminato ogni riferimento, nella scheda e ai fini dell’espressione del voto, ai candidati nei collegi uninominali e alle coalizioni di liste.

 

Nella disciplina vigente, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale (art. 31 e art. 58 TU Camera; art. 11 e art. 14 TU Senato).

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.

 

La proposta modifica altresì l'articolo 59-bis del TU Camera in materia di validità del voto, sopprimendo i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale.

È mantenuta la previsione in base alla quale se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista (sopprimendo “e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”).

È invece integralmente soppressa la disposizione che prevede la nullità del voto nel caso in cui l’elettore tracci un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.

Viene infine mantenuta la disposizione ‘di chiusura’ del predetto articolo 59-bis in base alla quale resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

 

Sono inoltre modificate le disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio sopprimendo i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale.

Le soglie di sbarramento e l’attribuzione dei seggi

Come già ricordato, in base alla proposta di legge in esame, per tutti i seggi (ad eccezione della Valle d’Aosta e, al Senato, del Trentino-Alto Adige) è prevista l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento; il metodo utilizzato è il medesimo previsto dalla vigente disciplina elettorale (artt. 83 e 83-bis del dPR 361/1957 e artt. 16 e 16-bis del d. lgs. 533 del 1993) per l’attribuzione dei seggi dapprima a livello nazionale (per la Camera), quindi a livello circoscrizionale e infine nei collegi plurinominali. Non essendo più prevista la possibilità per le liste di coalizzarsi sono di conseguenza soppresse tutte le previsioni che, ai fini del calcolo dell’attribuzione dei seggi, fanno riferimento alle coalizioni di liste.

 

Rispetto alla disciplina vigente, cambiano le soglie di sbarramento che, in base alla proposta di legge sono così articolate:

§  per l’elezione della Camera: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale (soglia attualmente fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste), oppure la soglia del 15 per cento dei voti validi espressi nella regione in cui sono presentate liste espressione di minoranze linguistiche (la previsione ricalca quella vigente abbassando dal 20 al 15 per cento la soglia);

Sono di conseguenza soppresse le vigenti previsioni che, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche presentate solo in una regione ad autonomia speciale che preveda una particolare tutela delle minoranze, consentono l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno eletto candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione (art. 83 Tu Camera; art. 17 TU Senato).

§  per l’elezione del Senato: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia nazionale del 5 per cento oppure che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione (nel vigente sistema elettorale la soglia nazionale è fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste mentre è stabilita al 20 per cento la soglia regionale).

 

La proposta di legge prevede inoltre – rispetto al sistema vigente – il cosiddetto ‘diritto di tribuna’, ovvero la possibilità di ottenere seggi anche per le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, ma che abbiano ottenuto quozienti elettorali circoscrizionali.

In particolare per l’elezione della Camera, ciascun ufficio elettorale circoscrizionale calcola il quoziente elettorale circoscrizionale come rapporto tra il totale dei voti di tutte le liste della circoscrizione e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione[1] aumentato di 2 unità. Divide poi i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così calcolato e ottiene il numero di quozienti ottenuti da ciascuna lista.

 

Il metodo di calcolo previsto dalla proposta di legge per il calcolo del ‘diritto di tribuna’ rientra tra i c.d. metodi del quoziente corretto, con i quali si diminuisce il quoziente – diminuendo quindi il numero dei voti necessari per ottenere un seggio col quoziente intero – e si riducono i seggi assegnati con i resti.

In particolare, con il metodo Quoziente Imperiali, utilizzato dalla proposta di legge, si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più due

 {\rm Q}=\frac{{\rm V}}{\rm S+2}

 

All’Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN) spetta quindi verificare se tra le liste che non hanno superato le soglie di sbarramento, vi sono delle liste che hanno ottenuto almeno 3 quozienti in 2 regioni; in caso affermativo, attribuisce a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto nelle circoscrizioni in cui le liste hanno ottenuto quozienti loro assegnati.

Il numero di seggi assegnato ai fini del diritto di tribuna non è di conseguenza un numero fisso o pre-determinabile ma dipende dal numero delle liste che superano tale requisito.

I seggi così attribuiti sono quindi sottratti dai calcoli a livello di collegio unico nazionale, quando l’UCN calcola il quoziente nazionale per la ripartizione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia del 5 % (art. 83 lettera f)) e, a livello di circoscrizione, quando i seggi attribuiti nel CUN sono ripartiti nelle circoscrizioni (art. 83, lettera h).

 

Per l’elezione del Senato, in ogni regione l’ufficio elettorale calcola il quoziente elettorale circoscrizionale, per verificare se tra le liste che non abbiano superato le soglie di sbarramento (5 % nazionale e 15 % regionale) ve ne sia una o più che abbia ottenuto almeno un quoziente (nella regione). In caso affermativo attribuisce a tali liste un seggio in corrispondenza di ciascun quoziente ottenuto. Procede quindi all’attribuzione dei restanti seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento.

 

Al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si evidenzia l’opportunità di specificare criteri e modalità in base ai quali gli uffici elettorali procedono all’individuazione del collegio plurinominale (o dei collegi plurinominali) a cui sono attribuiti i seggi assegnati per ‘diritto di tribuna’ alla circoscrizione (alla Camera) e alla regione (al Senato) in modo da tale da poter procedere alla proclamazione dell’eletto e sottrarre il corrispondente seggio dalle successive attribuzioni.

 

Una volta assegnati gli eventuali seggi del diritto di tribuna, l’attribuzione dei seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento avviene secondo il metodo vigente, disciplinato per la Camera dagli articoli 83 e 83-bis T.U. Camera e per il Senato dall’articolo 17 T.U. Senato. La proposta di legge in esame sopprime, dalle norme citate, tutti i riferimenti riguardanti le coalizioni di liste ma conserva inalterata l’intera procedura di attribuzione dei seggi.

 

Per l’elezione della Camera, i seggi sono dapprima attribuiti alle liste nel collegio unico nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione utilizzato è il quoziente naturale (in questa fase, come nelle successive) vale a dire il rapporto tra il totale dei voti validi e i seggi da attribuire. I seggi così assegnati sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni sulla base del quoziente circoscrizionale. A ciascuna lista sono prioritariamente assegnati un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo l’ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio. Il sistema è volto a far sì che ciascuna lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.

L’ultima fase consiste nella ripartizione nei collegi plurinominali dei seggi attribuiti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione a seguito delle operazioni sopra descritte. Si segue lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominale, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponde al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’. La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è basata sul principio secondo cui la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione.

Per l’elezione del Senato, i seggi sono attribuiti alle liste che hanno superato le soglie direttamente in ciascuna regione, con il medesimo metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, basato sul quoziente naturale. Nelle regioni ripartite in più di un collegio plurinominale, si procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste, attraverso il medesimo metodo proporzionale basato sul quoziente elettorale di collegio e la medesima procedura applicata alla Camera.

 

Si ricorda che, entro il 30 settembre 2019, è stata presentata una richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione da parte di otto Consigli regionali.

Con il quesito presentato si chiede in particolare se si intendano abrogare le disposizioni dei vigenti testi unici in materia elettorale (DPR 361/1957 per la Camera dei deputati e D.Lgs. 533 del 2013 per il Senato della Repubblica) nella parte in cui prevedono che una parte dei seggi - pari ai 5/8 del totale dei seggi da assegnare sul territorio nazionale – sia attribuita tra le liste e le coalizioni con metodo proporzionale nell’ambito di collegi plurinominali.

Il testo che risulterebbe dalle suddette abrogazioni manterrebbe quindi in vita un sistema elettorale in cui la totalità dei seggi da attribuire sul territorio nazionale sono assegnati nei collegi uninominali al candidato che – in ciascun collegio – ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A tal fine si prevede di abrogare tutte le disposizioni che fanno riferimento ai collegi plurinominali ed all’attribuzione dei seggi con calcolo proporzionale e si interviene sulla delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali di cui all’art. 3 della legge 51 del 2019.

 

 

La proclamazione degli eletti

 

La proposta di legge interviene quindi sulle modalità con cui si procede alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale: sono in particolare soppresse le parti in cui si fa riferimento alla proclamazione dei candidati delle liste nei collegi uninominali e al “recupero” nelle altre liste della coalizione.

Per il resto viene mantenuta ferma la disciplina vigente (art. 84, comma 1 TU Camera).

 

Di conseguenza, nel caso di esaurimento dei candidati della lista del collegio plurinominale cui sono stati attribuiti seggi, subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (art. 84, comma 2 TU Camera). Successivamente, qualora residuino ancora seggi da assegnare, si procede proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni, individuando dapprima la circoscrizione in cui la lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e quindi quella già utilizzata (art. 84, comma 4, TU Camera).

 

Restano altresì ferme le disposizioni che prevedono che il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera e) (art. 85, comma 1, TU Camera) mentre viene soppressa la norma che fa riferimento al caso di pluri-elezione in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali (art. 85, comma 1-bis TU Camera).

 

Riguardo alla disciplina dei c.d. subentri – nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta – vengono mantenute ferme le disposizioni che prevedono (sia alla Camera, art. 86, sia al Senato in virtù del richiamo espresso al TU Camera) che il seggio sia attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'art. 84 TU Camera (v. supra).

 

In conseguenza del nuovo sistema, la proposta di legge dispone la soppressione della previsione (art. 86, comma 3) che prevede il ricorso ad elezioni suppletive nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale. Resta invece fermo quanto stabilito dall’art. 86, comma 4, TU Camera che prevede che alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del TU Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533) in quanto applicabili. Tali previsioni – che attualmente si applicano alle elezioni suppletive da svolgere nell’intero territorio nazionale nel caso di vacanza in un collegio uninominale - disciplinano le elezioni suppletive in Trentino-Alto Adige al Senato e in Valle d'Aosta (su cui v. infra).

 

Il voto nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige

 

La proposta di legge in esame mantiene ferma, sia ai fini della disciplina per l’elezione della Camera sia di quella per l’elezione del Senato, le disposizioni speciali concernenti la Regione Valle d’Aosta.

 

Più nel dettaglio, il territorio della Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 47 del suo statuto di autonomia (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4) forma una circoscrizione elettorale agli effetti delle elezioni per la Camera e per il Senato.

In base alla vigente disciplina elettorale, mantenuta dalla proposta di legge in esame, il territorio della Regione costituisce un unico collegio uninominale e l’assegnazione del relativo seggio è effettuata, come detto, con metodo maggioritario (D.P.R. 361/1957, artt. 2, 92 e 93; D.Lgs. 533/1993, artt. 1, commi 2 e 3, e da 20 a 21-ter – Titolo VII).

Nella Regione non si presentano liste di candidati nei collegi plurinominali ai fini dell’assegnazione dei seggi con metodo proporzionale. I voti espressi nella Regione non concorrono infatti al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

Alla Camera le candidature sono individuali e devono essere sottoscritte da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

 

Come precisato nelle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature del Ministero dell’interno (elezioni 2018), in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 92 del D.P.R. 361/1957 deve considerarsi vigente, anche per i collegi della Valle d’Aosta di Camera e Senato, l’esonero dall’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni previsto dall’articolo 18-bis, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico di cui al D.P.R. n. 361/1957 (richiamato anche per il Senato dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 533/1993), nonché quanto previsto dall’articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017.

Pertanto, la presentazione della candidatura per i collegi uninominali della Valle d’Aosta, in caso di esonero dalle sottoscrizioni, deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

 

Per la Valle d’Aosta – in base all’art. 92 del TU Camera - la dichiarazione di presentazione della candidatura uninominale sia per la Camera che per il Senato deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore 8 del 35º giorno alle ore 20 del 34º giorno antecedente quello della votazione.

 

Unitamente alla dichiarazione di presentazione della candidatura, presso la cancelleria del predetto tribunale deve essere depositato anche il contrassegno del candidato.

Il Tribunale di Aosta, costituito con l’intervento di tre magistrati, svolge le funzioni di Ufficio centrale elettorale (alla Camera) e di Ufficio elettorale regionale (al Senato).

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria del Tribunale di Aosta sono analoghi a quelli delle cancellerie in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali per le altre circoscrizioni, fatta salva l’inapplicabilità di una serie di disposizioni tra cui, in particolare, quelle sull’equilibrio di genere, sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti.

La scheda elettorale nel collegio della Valle d'Aosta è stampata a cura del Ministero dell’interno secondo il modello previsto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (tabelle F e G).

La scheda elettorale deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese e reca, in appositi rettangoli, i contrassegni dei candidati.

L’elettore, per votare, traccia un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

 

Nel collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità: alla Camera è proclamato eletto il candidato più giovane di età (art. 93, comma 3, D.P.R. 361/1957), al Senato, il candidato più anziano di età (art. 21, comma 2, D.Lgs. 533/1993).

In caso di vacanza del seggio, si procede ad elezioni suppletive, secondo la disciplina di cui all’art. 86, comma 4, D.P.R. 361/1957 e all’art. 21-ter D.Lgs. 533/1993).

 

Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge prevede che, per l’elezione del Senato, nella regione Trentino-Alto Adige sia mantenuta ferma l’attuale ripartizione del territorio nei sei collegi uninominali previsti dal d. lgs. 422 del 1991, in cui viene proclamato eletto – con metodo maggioritario – il candidato che ottiene la migliore cifra elettorale del collegio.

 

La legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”, a seguito della quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato, prevede che siano costituiti sei collegi uninominali, di cui definisce il perimetro. L’assetto dei sei collegi è stato mantenuto nella cd. Legge Mattarella (n. 276 del 1993) per il Senato[2] e successivamente nella legge n. 270 del 2005, che ha previsto una disciplina speciale per l’elezione dei senatori del Trentino-Alto Adige, con l’elezione di 6 senatori con sistema maggioritario nei 6 collegi e di un senatore con sistema proporzionale nell’ambito della Regione. Sei collegi uninominali sono previsti altresì dalla legge 165 del 2017 sia per la Camera (cui si aggiungono i seggi spettanti dal riparto proporzionale) sia per il Senato, richiamando i collegi della predetta legge 422.

 

 

Per l’elezione al Senato si applicano dunque le previsioni contenute nel Titolo VII del TU Senato che recano “Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

L’art. 20 fa peraltro riferimento – per la presentazione delle candidature – alle “regioni che eleggono un solo senatore”, prescrivendo che la candidatura debba essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. Per il Trentino-Adige andrebbe dunque valutata l’esigenza di prevedere il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali.

 

La proposta di legge dispone inoltre che, al Senato, ove alla regione spetti un numero di seggi superiore a sei, sono proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti (c.d. migliori perdenti).

 

Si ricorda che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale al Senato i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sono – a Costituzione vigente – pari a 7 (tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011) mentre diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alle previsioni del testo di riforma costituzionale che specifica – all’art. 57, terzo comma, Cost. – che ad ogni regione o provincia autonoma spettano almeno tre senatori, quindi tre per la Provincia autonoma di Bolzano e tre per la Provincia autonoma di Trento.

 

In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di specificare nel testo (analogamente a quanto previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. g) e h), TU Senato, disposizione abrogata dalla proposta di legge per le altre regioni del territorio nazionale) che l’ufficio centrale regionale del Trentino-Alto Adige è chiamato a determinare la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale e la relativa graduatoria nell’ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali.

 

Resta ferma la previsione in base alla quale a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale (art. 20-bis TU Senato).

 

Per il Senato non trovano quindi applicazione le soglie di sbarramento previste a livello nazionale e regionale per il riparto proporzionale (si valuti l’opportunità di specificarlo espressamente nel testo) e, come per la Valle d’Aosta, i relativi voti non concorrono al riparto nazionale dei seggi con metodo proporzionale.

 

Per la Camera invece al Trentino-Alto Adige si applicano le medesime disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e, quindi, i seggi sono interamente attribuiti con metodo proporzionale ai sensi degli art. 83 e 83-bis del TU Camera.

Diversamente dalla Valle d’Aosta quindi per il calcolo dei voti e l’attribuzione dei seggi si applicano le disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e i relativi voti concorrono al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

 

Alla Camera alla regione spettano – a Costituzione vigente - tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (attualmente 5 sono attribuiti nel collegio plurinominale e 6 nei collegi uninominali).

In base al testo di riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, applicando il riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali e tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, alla circoscrizione Trentino-Alto Adige spetterebbero 7 seggi.

 

 

La delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

 

L’articolo 3 reca una delega legislativa al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

 

L’Esecutivo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste dal testo in esame.

 

Rispetto al sistema vigente, le circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale sono infatti ripartite in collegi plurinominali senza ulteriore ripartizione in collegi uninominali (fatta eccezione per la Valle d’Aosta e, al Senato, per il Trentino-Alto Adige) e ciò rende necessario la rideterminazione dei collegi elettorali.

I principi e criteri direttivi sono in gran parte corrispondenti a quelli previsti dalla delega recata della legge 165 del 2017 relativamente ai collegi plurinominali, cui è stata data attuazione con il d. lgs. n. 189 del 2017. I medesimi criteri e principi direttivi sono richiamati anche dall’art. 3 della legge 51 del 2019 (delega la cui applicazione è prevista nel caso di entrata in vigore della legge costituzione di riduzione dei parlamentari e di cui è disposta l’abrogazione - v. infra).

 

Nella disposizione di delega viene quindi previsto che:

 

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’ISTAT, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; in proposito, all’articolo 3, comma 1, lettera a), si valuti l’esigenza di specificare che per il Senato il numero di seggi non deve essere inferiore a due, come previsto dall’art. 1, comma 2-bis, del TU Senato e tenuto conto che al Molise, in base all’art. 57 Cost. spettano due senatori;

 

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

 

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi previsti, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

 

La delega prevista dall’art. 3 della proposta di legge in esame, in relazione ai tempi di esame della proposta di legge e a quelli di conclusione dell’iter del testo costituzionale, potrebbe dunque trovare applicazione sulla base del numero attuale dei parlamentari - e quindi dei seggi da assegnare - previsto dagli artt. 56 e 57 Cost. o sulla base del numero definito dal testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo costituzionale, approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta, che riduce il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione a 400 deputati e 200 senatori elettivi. Ai sensi dell’art. 138 Cost. e della legge n. 352 del 1970, fino al 12 gennaio 2020 era consentita la presentazione di richiesta di referendum su tale testo.

In data 10 gennaio risulta presentata richiesta di referendum su tale testo da parte del numero di parlamentari prescritto dall’art. 138 della Costituzione.  

In base alla legge n. 352 del 1970 presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

 L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

 

 

Le tabelle che seguono riepilogano quindi il numero dei seggi da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base della popolazione Istat 2011, tenuto conto del numero dei parlamentari previsto dal vigente testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione (penultima colonna) e dal testo di modifica costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 (ultima colonna).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Commissione di esperti

 

Come previsto dalle precedenti disposizioni di delega, la proposta di legge stabilisce che, ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal presidente dell’ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Resta fermo, come già previsto dalla legge n. 165 del 2017, che il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

 

Parere parlamentare

 

Analogamente alla vigente disposizione di delega di cui alla legge n. 51 del 2019 e alla legge n. 165 del 2017 è previsto che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Come già previsto, in caso di mancata espressione del parere parlamentare nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

 

Abrogazioni altre disposizioni di delega

 

Sono infine abrogate le disposizioni di delega legislativa previste, rispettivamente dall’art. 3 della legge 165 del 2017 e dall’art. 3 della legge 51 del 2019.

Come già ricordato, la delega recata dall’art. 3 della legge 165 del 2017 ha già trovato attuazione con il d.lgs. 189 del 2017 che ha determinato i collegi uninominali e plurinominali in attuazione della legge vigente elettorale (n. 165 del 2017), sulla cui base si sono svolte le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

 

I medesimi principi e criteri di delega ivi previsti sono inoltre (ad eccezione delle lettere a) dei commi 1 e 2 che individuano i collegi elettorali in ‘numero fisso’) richiamati per l’attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge n. 51 del 2019 con cui sono state apportate modifiche alla vigente disciplina elettorale al fine di sostituire le previsioni numeriche con un rapporto frazionario in grado di trovare applicazione anche nel caso di modifica al numero complessivo dei parlamentari da eleggere, previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione.

 

L’esercizio della delega recata dall’art. 3 della legge 51 del 2019 per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – è previsto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari (qualora, entro 24 mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei componenti delle Camere).

 


 

Testo a fronte


Sistema di elezione della Camera dei deputati - (Art. 1)

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361






Testo vigente

Testo modificato

TITOLO I
Disposizioni generali

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1

Articolo 1

Art. 1, co. 1, lett. a)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

1. Identico

 

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente Testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

 

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

4. Soppresso

Articolo 2

Articolo 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

1. Identico

 

1-bis. Abrogato

 

Articolo 3

Articolo 3

Art. 1, co. 1, lett. b)

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

1. Identico

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali.

Articolo 4

Articolo 4

Art. 1, co. 1, lett. c)

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

1. Identico

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

2. Abrogato

omissis

omissis

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

Articolo 11

Articolo 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Identico

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

Identico

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Identico

Articolo 12

Articolo 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Identico

Articolo 13

Articolo 13

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale. 

1. Identico

Articolo 14

Articolo 14

Art. 1, co. 1, lett. d)

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Identico

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Identico

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Identico

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Identico

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Identico

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Identico

Articolo 14-bis

Articolo 14-bis

Art. 1, co. 1, lett. e)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

1. Abrogato

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell’effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

2. Abrogato

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

3. Abrogato

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

4. Abrogato

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.

5. Abrogato

Articolo 15

Articolo 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Identico

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Identico

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Identico

Articolo 16

Articolo 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Identico

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Identico

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.

Identico

 

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Identico

Articolo 17

Articolo 17

Art. 1, co. 1, lett. f)

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Identico

Articolo 18

 

[Abrogato]

 

Articolo 18-bis

Articolo 18-bis

Art. 1, co. 1, lett. g)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell’articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all’ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

1-bis. Abrogato

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

2. Identico

2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.

2-bis. Abrogato

3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

3.1. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

3-bis. Identico

Articolo 19

Articolo 19

Art. 1, co. 1, lett. h)

1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

2. Identico

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

3. Abrogato

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

4. Abrogato

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

6. Identico

Articolo 20

Articolo 20

Art. 1, co. 1, lett. i)

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Identico

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

Identico

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

Identico

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Identico

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Identico

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

Identico

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Identico

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Identico

Articolo 21

Articolo 21

 

Art. 1, co. 1, lett. l)

La Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell’art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Identico

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.

Articolo 22

Articolo 22

Art. 1, co. 1, lett. m)

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

Identico

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

1) Identico

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-bis) Identico

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;

1-ter) Abrogato

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

2) Identico

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al medesimo comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;

3) Identico

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

 

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano al giorno delle elezioni l’età di cui all’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

6) Identico

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

a) Identico

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) Identico

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

6-ter) Identico

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Identico

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Identico

Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.

Abrogato

Articolo 23

Articolo 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Identico

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Identico

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Identico

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Identico

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

Identico

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Identico

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali

Identico

Articolo 24

Articolo 24

Art. 1, co. 1, lett. n)

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

Identico

1) [Abrogato]

2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

3) Identico

4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) Identico

5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

5) Identico

omissis

omissis

 

 

Articolo 30

Articolo 30

Art. 1, co. 1, lett. o)

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

Identico

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

1) identico

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

2) identico

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

3) identico

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

5) identico

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

6) identico

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

7) identico

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

8) identico

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

9) identico

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

10) identico

Articolo 31

Articolo 31

Art. 1, co. 1, lett. p)

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

1. Identico

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

[2-bis. Abrogato]

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

3. Abrogato

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

4. Abrogato

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso  anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta”.

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

6. Identico

omissis

omissis

Articolo 58

Articolo 58

Art. 1, co. 1, lett. q)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

Identico

L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Abrogato

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Identico

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Identico

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Identico

Articolo 59

Articolo 59

1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

1. Identico

Articolo 59-bis

Articolo 59-bis

Art. 1, co. 1, lett. r)

1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

1. Abrogato

2. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista.

3. Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

6. Identico

omissis

omissis

 

 

TITOLO V
Dello scrutinio

TITOLO V
Dello scrutinio

Articolo 67

Articolo 67

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

Identico

1) dichiara chiusa la votazione;

1) identico

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

2) identico

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

3) identico

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale

Identico

Articolo 68

Articolo 68

Art. 1, co. 1, lett. s)

1.[Soppresso]

 

2. [Soppresso]

 

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Identico

5. [Soppresso]

 

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Identico

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Identico

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8. Identico

8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

8-bis. Identico

Articolo 69

Articolo 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Identico

Articolo 70

Articolo 70

Art. 1, co. 1, lett. t)

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

Identico

Articolo 71

Articolo 71

Art. 1, co. 1, lett. u)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

Identico

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

1) identico

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Identico

omissis

omissis

Articolo 77

Articolo 77

Art. 1, co. 1, lett. v)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1. Identico

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

a) abrogata

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

b) abrogata

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l’Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis;

c) abrogata

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) identica

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) identica

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

g) abrogata

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

h) abrogata

i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

i) identica

 

i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista;

l) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

l) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis.

Articolo 78

Articolo 78

[Abrogato]

Articolo 79

Articolo 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Identico

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Identico

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Identico

Nessun elettore può entrare armato.

Identico

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Identico

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Identico

Articolo 80

[Abrogato]

Articolo 81

Articolo 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Identico

[Abrogato]

 

[Abrogato]

 

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

Identico

[Soppresso]

 

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Identico

Articolo 82

Articolo 82

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Identico

Articolo 83

Articolo 83

Art. 1, co. 1, lett. z)

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

Identico

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a) identica

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

b) identica

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

c) abrogata

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell’ultimo periodo della lettera c);

d) abrogata

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

 

e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell’ambito di almeno due Regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto;

f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) abrogata

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e).

 

 

 

 

A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

i) abrogata

2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

2. Identico

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

3. Identico

Articolo 83-bis

Articolo 83-bis

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

1. Identico

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

2. Identico

Articolo 84

Articolo 84

Art. 1, co. 1, lett. aa)

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.

1. Identico

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.

2. Identico

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

3. Abrogato

4. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale competente. L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.

4. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale competente. L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

5. Abrogato

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

6. Abrogato

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Abrogato

8. Nell’effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

8. Identico

9. Dell’avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

9. Identico

Articolo 85

Articolo 85

Art. 1, co. 1, lett. bb)

1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera e).

1. Identico

1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

1-bis. Abrogato

Articolo 86

Articolo 86

Art. 1, co. 1, lett. cc)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione.

1. Identico

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

3. Abrogato

3-bis. Abrogato

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

4. Identico

Articolo 87

Articolo 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

Identico

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Identico

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Identico

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Identico

Articolo 88

Articolo 88

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Identico

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Identico

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Identico

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Identico

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

Identico

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

Identico

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano

Identico

Articolo 89

Articolo 89

È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Identico

Articolo 90

Articolo 90

Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

Identico

Articolo 91

Articolo 91

Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

Identico

 

 

TITOLO VI
Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste

TITOLO VI

Articolo 92

Articolo 92

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

Identico

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

 

1-bis) Abrogato

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

2-bis) Abrogato

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

 

L’elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

 

 

Identico

Articolo 93

Articolo 93

1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell’articolo 13, con l’intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

Identico

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Identico

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Identico

Articolo 93-bis

Abrogato

Articolo 93-ter

Abrogato

 

Articolo 93-quater

Abrogato

 

 


 

 

TABELLA A

(Articolo 1, comma 2)

 

 

 


 

 

 

Tabella A-bis testo vigente

(Articolo 31, comma 1)

 

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER L’ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 


 

Tabella A-ter testo vigente

(Articolo 31, comma 1)

 

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

 

 

 

 


Sistema di elezione del Senato della Repubblica - (Art. 2)

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533


Testo vigente

Testo modificato

TITOLO I
Disposizioni generali

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1

Articolo 1

Art. 2, co. 1, lett. a)

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

1. Identico

2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Abrogato

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-bis. Ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali cui è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali.

3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.

3. Identico

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Articolo 2

Articolo 2

Art. 2, co. 1, lett. b)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi plurinominali.

Articolo 3

[Abrogato]

Articolo 4

Articolo 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

Articolo 5

Articolo 5

 

Art. 2, co. 1, lett. c)

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto l’anno di età previsto dall’articolo 58, secondo comma della Costituzione e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

TITOLO II
Degli uffici elettorali e regionali

TITOLO II
Degli uffici elettorali e regionali

Articolo 6

Articolo 6

[Abrogato]

Articolo 7

Articolo 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III
Della presentazione delle candidature

TITOLO III
Della presentazione delle candidature

Articolo 8

Articolo 8

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Articolo 9

Articolo 9

Art. 2, co. 1, lett. d)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

1. Identico

2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Abrogato

4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L’Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4-bis. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L’Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Identico

Articolo 10

Articolo 10

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

 

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

 

3. [Abrogato].

 

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

 

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

 

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

 

Articolo 11

Articolo 11

Art. 2, co. 1, lett. e)

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

Identico

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di presentazione, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

 

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

 

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

 

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

2. [Abrogato]

3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

Identico

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Identico

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Identico

Articolo 12

Articolo 12

1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

TITOLO IV
Della votazione

TITOLO IV
Della votazione

Articolo 13

Articolo 13

 

Art. 2, co. 1, lett. f)

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto l’anno di età prevista dall’articolo 58, primo comma, della Costituzione.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Identico

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Identico

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Identico

Articolo 14

Articolo 14

Art. 2, co. 1, lett. g)

1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

2. Abrogato.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Identico

TITOLO V
Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

TITOLO V
Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

Articolo 15

 

[Abrogato]

 

TITOLO VI
Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell’Ufficio elettorale centrale nazionale

Articolo 16

Articolo 16

Art. 2, co. 1, lett. h)

1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

a) abrogata

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

b) abrogata

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l’Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) abrogata

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) identica

f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) identica

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

g) abrogata

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

h) abrogata

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

i) identica

 

i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

l) comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

l) identica

Articolo 16-bis

Articolo 16-bis

 

Art. 2, co. 1, lett. i)

1. L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1. L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

b) identica

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

c) abrogata

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell’ultimo periodo della lettera c);

d) abrogata

e) individua quindi:

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

1) abrogato

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco delle liste individuate ai sensi della lettera e).

Articolo 17

Articolo 17

Art. 2, co. 1, lett. l)

 

01. L’Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e) dell’art. 16 bis, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all’art. 16 lettera i bis). Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto.

1. L'Ufficio elettorale regionale procede all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni:

1. L'Ufficio elettorale regionale procede all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) abrogata

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

Articolo 17-bis

Articolo 17-bis

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.

1. Identico

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

2. Identico

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall’articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Identico

Articolo 18

Articolo 18

01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

01. Identico

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

1. Identico

Articolo 19

Articolo 19

Art. 2, co. 1, lett. m)

1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 21-ter.

1. Abrogato

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Identico

TITOLO VII
Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Articolo 20

Articolo 20

Art. 2, co. 1, lett. n)

1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1. Identico

a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione;

 

b) Abrogata

 

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

 

d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

 

 

1-bis. Viene proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino - Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei, ai fini del recupero proporzionale, sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti.

Articolo 20-bis

Articolo 20-bis

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

1. Identico

Articolo 21

Articolo 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

1. Identico

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

 

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

 

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

2. Identico

Articolo 21-bis

 

Abrogato

 

Articolo 21-ter

Articolo 21-ter

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

1. Identico

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

2. Identico

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

3. Identico

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Identico

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

5. Identico

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Identico

7. Abrogato

 

TITOLO VIII
Disposizioni finali

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Articolo 22

Articolo 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

1. Identico

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

2. Identico

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

3. Identico

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

4. Identico

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

5. Identico

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Identico

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

7. Identico

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

8. Identico

Articolo 23

Articolo 23

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione

1. Identico

Articolo 24

Articolo 24

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

1. Identico

Articolo 25

Articolo 25

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

1. Identico

Articolo 26

Articolo 26

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

1. Identico

Articolo 27

Articolo 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

1. Identico

 


 

 

Tabella A testo vigente

(Articolo 11, comma 3)

 

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 


Tabella B testo vigente

(Articolo 11, comma 3)

 

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

 



[1]     Stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica contemporaneamente all’indizione dei comizi

[2]     Alla Camera i collegi uninominali erano otto, come definiti dal d. lgs. 536/1993 adottato in attuazione della legge n. 277 del 1993.