Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Legge di bilancio 2020 - Profili di interesse della I Commissione |
Riferimenti: | AC N.2305/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 230/3/0/I |
Data: | 17/12/2019 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 181/3/0/1
Servizio Studi
Dipartimento Affari costituzionali
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Progetti di legge n. 230/3/0/I
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0315a.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della I Commissione Affari costituzionali, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza della I Commissione Affari costituzionali.
INDICE
1. La disciplina contabile della prima sezione
2. Profili di competenza della I Commissione
Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility)
Articolo 1, comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)
Articolo 1, commi 129-130 (Lavoro straordinario Forze di polizia)
Articolo 1, comma 131 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco)
Articolo 1, comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nell’operazione "Strade sicure")
Articolo 1, comma 133 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Articolo 1, comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)
Articolo 1, comma 267 (Fondo nazionale per il servizio civile)
Articolo 1, comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani)
Articolo 1, comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei)
Articolo 1, comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione )
Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)
Articolo 1, comma 382 (Lega delle autonomie italiane)
Articolo 1, commi 399-401 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)
Articolo 1, commi 402 e 403 (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)
Articolo 1, comma 540 (Fondo per la sicurezza urbana)
Articolo 1, comma 546 (Cinquantenario delle Regioni)
Articolo 1, comma 549 (Minoranze linguistiche)
Articolo 1, comma 550 (Comuni montani)
Articolo 1, comma 551 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)
Articolo 1, comma 552 (Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)
Articolo 1, comma 553 (Isole minori)
Articolo 1, commi 581-587 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)
Articolo 1, commi 588; 610-613 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)
Articolo 1, commi 590-600 e 602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
Articolo 1, commi 614 e 615 (Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)
Articolo 1, comma 878 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)
Articolo 1, commi 879 e 881 (Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana)
Articolo 1, commi 882 e 883 (Fondo minori stranieri non accompagnati)
Articolo 1, comma 884 (Contributo ad associazioni combattentistiche)
1.La disciplina contabile della seconda sezione
2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio
Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Nel presente dossier sono riportate le schede di lettura relative alle disposizioni contenute nella Sezione I del DLB di competenza e di interesse della I Commissione. Segue l’esame degli interventi di competenza della Commissione contenuti nella II Sezione. Per le altre disposizioni si rinvia al dossier generale n. 58, Sezione I e II.
Articolo 1, commi 42 e 43
(Contributi ai comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana)
I commi 41 e 42 prevedono, per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 9,1 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Più nel dettaglio, il comma 41 dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al perseguimento delle seguenti finalità:
§ riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
§ miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Il tema della riqualificazione urbana, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l’art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l’avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".
Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati da un Comitato ad hoc e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.
Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.
Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 9,1 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:
§ 150 milioni di euro nell’anno 2021;
§ 250 milioni di euro nell’anno 2022 (così rideterminato in sede referente);
§ 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (così rideterminato in sede referente);
§ 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Il comma 42 dispone che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali l’individuazione:
§ dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
§ delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;
§ e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".
In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.
Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett. a)).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
L'art. 5 del D.Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".
Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.
In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.
Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).
L’ultimo periodo del comma 42 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.
Articolo 1, comma 78
(Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta)
La disposizione prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
La previsione - introdotta nel corso dell’esame al Senato - prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 negli appalti e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
Alla Regione Trentino Alto Adige e alla regione Valle d'Aosta sono attribuite specifiche competenze legislative esclusive nell'ambito dei rispettivi statuti (rispettivamente all'art.4, primo comma, punto 6, e all'articolo 2, primo comma, lettera z), in materia di servizi antincendi. Dette competenze, come stabilito nelle rispettive fonti statutarie, devono essere esercitate "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali", nonché con il rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
È fatto obbligo di rispettare princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Va premesso anzitutto che la norma in esame appare rispettosa delle competenze delle autonomie speciali direttamente interessate, nonostante - come detto - ad esse spetti la competenza esclusiva in materia di servizi antincendio. La disciplina in materia di appalti afferisce infatti alla competenza esclusiva dello Stato, e in primis a quella della tutela della concorrenza (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime decisioni.
Peraltro, potrebbe valutarsi se la disposizione, nell'introdurre la deroga, non incida sull'unitarietà giuridica dell’ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.
Fra le pronunce più recenti, nella sentenza n. 166 del 2019 la Corte afferma: "è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all’ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016, che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".
Secondo la Corte emerge "la natura di parametro interposto delle richiamate norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" - parametro che, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, "riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale".
Ciò premesso, la materia degli appalti è disciplinata a livello comunitario. Ai sensi dell'art.117 la "potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
I principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie sono peraltro contenuti in numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici appalti, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.
Occorre in proposito richiamare l’evoluzione della disciplina dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di affidamenti di servizi sociali al terzo settore.
In una prima fase erano giudicate, tout court, illegittime le disposizioni operanti deroghe alla concorrenza in ragione della qualificazione soggettiva dei soggetti interessati, inclusi quelli del terzo settore, considerati a tutti gli effetti operatori economici (nonostante l'assenza del fine di lucro). Più di recente, l'orientamento è in parte mutato a seguito delle discipline successive (direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti) e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a valorizzare l'esigenza di un bilanciamento tra concorrenza e solidarietà.
A titolo esemplificativo, nella sentenza dell'11 dicembre 2014 (Azienda Sanitaria n. 5 "Spezzino" e a. contro San Lorenzo Soc. coop. Sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus") è stata riconosciuta la compatibilità alla normativa europea di una legge della regione Liguria che autorizzava un affidamento diretto ad associazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, sulla base di un mero rimborso spese. In tale sede, la Corte di giustizia ha affermato che spetta allo Stato membro la decisione in ordine al livello con cui intende garantire la tutela dei diritti sociali e il modo con cui tale livello deve essere raggiunto, rilevando che l'affidamento diretto rappresenta una modalità di organizzazione del servizio che è motivata da principi di universalità e sussidiarietà.
Articolo 1, commi 107-109
(Green Mobility)
Si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.
Il comma 107 prescrive alle pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno.
Quest'ultima previsione relativa all'alimentazione ad idrogeno è stata introdotta dal Senato.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del comma 108:
§ il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
§ i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
§ i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
§ le Forze di polizia.
Il comma 109 prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).
Articolo 1, comma 128
(Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)
Autorizza la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative.
La disposizione - introdotta dal Senato - reca autorizzazione di spesa di 990.000 euro annui. Tali risorse sono destinate alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Essa è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale fino a 30 unità.
La stipulazione dei contratti è previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative; è finalizzata allo svolgimento di attività di tutoraggio.
Agli oneri la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato, disponibile a legislazione vigente.
Queste previsioni sono introdotte mediante modifica dell'articolo 11 ("Altri incarichi") del decreto legislativo n. 178 del 2009 recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione" - denominazione che è stata poi mutata in "Scuola nazionale dell'amministrazione" dall'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2013 (regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).
La disposizione su cui incide la novella prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il dirigente amministrativo.
Al citato articolo 11, sono pertanto aggiunti due commi.
Con il nuovo comma 1-bis si autorizza la SNA a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a 30 unità “per le specifiche esigenze del tutoraggio”. La disposizione sembrerebbe fa riferimento alle attività di supporto alla didattica svolte dalla Scuola mediante incarichi di tutor didattico nell’ambito dei corsi proposti dalla Scuola medesima.
Si tratta di un’autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.
In via generale, si ricorda che l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi di collaborazione previa verifica dell’incompatibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, disciplinando e rendendo pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi stessi.
Al contempo il comma 5-bis della medesima disposizione stabilisce il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del medesimo TU e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Tale divieto si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 (si v. art. 22, co. 8, D.Lgs. n. 75 del 2017).
Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che agli oneri per i contratti di collaborazione, che non possono superare il limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola provveda nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.
Si ricorda infatti che i trasferimenti erariali destinati alla Scuola nazionale della amministrazione - SNA sono allocati nell’ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche dello stato di previsione del MEF (cap. 5217).
Per la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) il bilancio a legislazione vigente prevede un appostamento pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022.
Le sezioni del disegno di legge di bilancio in esame non apportano variazioni.
La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono attualmente contenute nel d.lgs. n. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 287/1999, come modificato dal d.lgs. n. 381/2003.
Nel corso della XVII legislatura, sono state poste le basi per una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.P.R. 70 del 2013 aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con D.P.C.M. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale.
Si è previsto, inoltre, di adeguare l’ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, e di ridefinire con apposito D.P.C.M. il trattamento economico dei docenti al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, trasferiti alla SNA, con quello dei docenti della medesima Scuola (D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202).
In base alla normativa vigente, la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.
Con i più recenti interventi legislativi (da ultimo, il D.P.R. n. 70/2013) è stata inoltre confermata la competenza della SNA relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50 per cento i posti riservati a tale tipologia di concorso.
La legge individua tra gli organi della Scuola, il Presidente, unitamente al comitato di gestione e al dirigente amministrativo. Il Presidente è nominato per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 7).
L’organizzazione interna della Scuola è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del d.lgs. 178/1999. Attualmente, essa è regolata dalla delibera n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2018.
La SNA è articolata in cinque dipartimenti, cinque aree didattiche e scientifiche, due uffici e sei servizi. Il Presidente può inoltre istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di attività o progetti specifici.
In particolare, l’attività di formazione della SNA è svolta da un gruppo di docenti stabili, nominati dal Presidente della Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, i quali sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 178/2009). Le docenze stabili non possono essere superiori a trenta. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi (art. 10, co. 3, D.Lgs. n. 178/2009).
Oltre ai docenti, l’articolo 11 del D.Lgs. 178/2009 prevede la possibilità per la Scuola di avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca (tra questi, già oggi, la Scuola si avvale di incarichi temporanei per attività di tutoraggio didattico).
Gli elenchi degli incarichi a docenti temporanei, nonché gli incarichi di collaborazione, ricerca e consulenza aggiornato al 2019 sono disponibile sul sito istituzionale della SNA, alla pagina dedicata.
Articolo 1, commi 129-130
(Lavoro straordinario Forze di polizia)
Destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.
Il comma 129 autorizza un incremento di 48 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.
Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria (cfr. l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).
Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2 - che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 - del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Secondo l'ordinamento vigente (art. 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.
In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale - aggiunge il comma 130 - il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]". Lì era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).
La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).
Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.
A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)
Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi,
e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).
Articolo 1, comma 131
(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)
Destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020.
Autorizza un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (prevedendosi qui, analogamente a quanto esposto supra per le Forze di polizia, una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 1801/3).
Il decreto legislativo n. 97 del 2017 (recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede all'articolo 16 (come sostituito dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 'correttivo' n. 127 del 2018) l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio). Nelle more del perfezionamento di tale decreto ministeriale, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario prestato per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
Articolo 1, comma 132
(Norme in materia di personale impegnato nell’operazione
"Strade sicure")
La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze Armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio in concorso con le Forze di Polizia. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.
Il Piano d'impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.
Il Piano è stato successivamente prorogato:
1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);
3. fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del D.L. 18 n. 7/2015;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. “enti territoriali”);
5. fino al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
7. fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame autorizza la spesa di 149,97 milioni di euro per l'anno 2020 con specifica destinazione di euro:
§ 147,50 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).
Articolo 1, comma 133
(Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
La disposizione istituisce un Fondo - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.
La dotazione prevista per tale Fondo è di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
A fini di parziale copertura (a decorrere dal medesimo anno 2020) sono ridotte di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il richiamato comma della legge finanziaria 2007 ha disposto - al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti - un addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili (di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato), e che un apposito Fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra (per 30 milioni annui) al medesimo fine (con destinazione al centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno).
Articolo 1, commi 136-140
(Incremento di dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Si incrementa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nella qualifica di vigili del fuoco) per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale.
Le disposizioni - introdotte dal Senato - prevedono un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità.
Tale incremento è modulato nel modo che segue:
§ 60 unità dal 1º gennaio 2020;
§ 40 unità non prima del 1° ottobre 2021;
§ 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascun anno del quadriennio 2022-2025.
Corrispondentemente è incrementata (appunto di 500 unità) la dotazione organica quale determinata nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Per la copertura dei posti aggiuntivi così configurati, si procede - nel limite delle unità annualmente previste - per il 70 per cento mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (era un concorso a 250 posti, cfr. decreto del Ministro dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016).
Per il rimanente 30 per cento, si procede attingendo alla graduatoria del personale volontario, iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).
La disposizione parrebbe suscettibile di una maggiore specificazione nella parte in cui menziona la possibilità di "nuove modalità assunzionali per la qualifica di vigile del fuoco".
L'autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica è così modulata:
§ 1.900.835 per l’anno 2020;
§ 3.002.877 per l’anno 2021;
§ 5.323.556 per l’anno 2022;
§ 9.586.710 per l’anno 2023;
§ 13.933.077 per l’anno 2024;
§ 18.272.105 l’anno 2025;
§ 21.580.504 per l’anno 2026;
§ 21.732.469 per l’anno 2027;
§ 21.820.627 per l’anno 2028;
§ 21.912.230 per l’anno 2029;
§ 21.987.440 per l’anno 2030;
§ 22.014.252 per l’anno 2031;
§ 22.041.063 per l’anno 2032;
§ 22.067.875 per l’anno 2033;
§ 22.088.011 a decorrere dall’anno 2034.
Infine si prevede un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Si tratta di: 60.000 euro per l’anno 2020; 100.000 per l’anno 2021; 200.000 per l’anno 2022; 300.000 per l’anno 2023; 400.000 per l’anno 2024; 500.000 annualmente a decorrere dall’anno 2025.
Articolo 1, commi 141-142
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno)
Si incrementa il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.
La disposizione - introdotta dal Senato - incrementa il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Tale incremento è di 12 milioni per l'anno 2020. Esso è aggiuntivo rispetto a quello dettato dalla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 149), ove già si è disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021).
La medesima legge di bilancio 2019 previde, per quell'incremento allora disposto, che non valessero per esso i limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) al fine di limitare la crescita dei trattamenti accessori (articolo 1, comma 150).
Così come previde che il Fondo potesse essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente incidenti sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 152).
Quanto alla copertura finanziaria dell'onere previsto dalla presente disposizione - si è ricordato, 12 milioni per l'anno 2020 - essa è provvista mediante corrispondete riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (questo Fondo è presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno - come di ogni altro Ministero - per effetto dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che a tale Fondo traslò il 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria).
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno che correda il disegno di legge di bilancio 2020 in esame, il Fondo per le risorse decentrate (cap. 2970) è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21; 20,9 milioni per l'anno 2022.
Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cd. sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Articolo 1, commi 143-144
(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri)
I commi 143 e 144 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.
La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui.
Nel dettaglio, il comma 143 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze uno specifico fondo da ripartire.
La dotazione base del fondo è di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il fondo può essere alimentato con somme eventualmente disponibili, a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
La disponibilità di tali somme è accertata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto.
La disposizione del testo unico del pubblico impiego da ultimo richiamata (art. 48, co. 1) prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano quantificati con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.
Per la eventuale alimentazione del fondo con le somme disponibili di cui sopra, si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo perequativo di cui alla disposizione in esame.
Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le risorse del fondo sono destinate:
§ per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale;
§ per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.
Le aree professionali sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell’ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di indennità di amministrazione (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.
Il trattamento economico dei dirigenti si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla retribuzione di posizione e di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell’Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il CCNL del 12 febbraio 2010, rispettivamente articolo 19 e articolo 22).
Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.
Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.
Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo, incrementi:
§ di 5 milioni di euro annui il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale;
§ di 2 milioni di euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale.
Il comma 144 provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui sopra mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente dove sono allocate le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, commi 145-149
(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi
per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo
e termini di validità delle graduatorie concorsuali)
I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
Il testo originario del successivo comma 147 concerneva le possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In base alla modifica introdotta dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.
La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto[1] alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori[2]. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale previsti dall’ordinamento). Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).
La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.
La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.
Il comma 147, nella versione originaria, consentiva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale approvate nel 2019 fossero impiegate dalle pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento, per l'assunzione di idonei non vincitori, fino ad un ulteriore trenta per cento dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti e dei termini temporali di validità delle graduatorie).
In base alle modifiche introdotte dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[3] (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).
Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate[4]; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). La presente novella non interviene su tali profili.
Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa concerne tutte le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[5]. Si rileva che la disciplina generale finora vigente (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni) esclude dal proprio ambito[6] le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto per tali amministrazioni è prevista, in merito, una normativa specifica. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.
In base alla nuova disciplina (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):
§ si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
§ si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
§ per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);
§ per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
§ per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.
Articolo 1, comma 163
(Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)
Reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.
Le disposizioni - introdotte dal Senato - novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.
La modifica dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra).
Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le modifiche dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.
La novella del comma 1-bis dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).
La novella invece differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.
Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.
La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.
Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).
Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La disposizione vigente, invece, stabilisce la competenza dell’Anac solo per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (si cfr. art. 47, co. 1 e co. 3).
Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:
§ mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
§ mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
§ mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.
Si ricorda, peraltro, che già l’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella.
Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l’Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Articolo 1, commi 164-165
(Assunzione di personale della carriera
prefettizia del Ministero dell'interno)
Si autorizza - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
La disposizione - introdotta dal Senato - autorizza l'assunzione di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
Le assunzioni sono nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (si intende la qualifica di viceprefetto aggiunto, la cui dotazione è attualmente pari a 283 unità).
L'autorizzazione qui legislativamente resa al Ministero dell'interno si pone in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
L'onere di spesa è quantificato in:
§ 1.1751.513 euro per l'anno 2021;
§ 7.006.049 euro per l'anno 2022;
§ 8.329.819 per l'anno 2023;
§ 12.301.128 dall'anno 2024.
La copertura finanziaria è a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
La decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali, destinate ad ultimarsi verosimilmente per ottobre 2021 - donde una quantificazione di spesa su base trimestrale, per quell'anno.
Articolo 1, comma 267
(Fondo nazionale per il servizio civile)
La disposizione destina 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.
La previsione - introdotta dal Senato - assegna 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.
Finalità è - oltre che lo sviluppo complessivo del servizio civile universale - la continuità del contingente di operatori volontari.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 40 del 2017 (modificato dal n. 43 del 2018), ha disposto l’istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali. Tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con d.P.C.m., previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.
La Presidenza del Consiglio cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.
Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato.
Nell'originario disegno di legge di bilancio (capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: "Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") lo stanziamento per il Fondo - che ora si viene ad incrementare di 10 milioni per il 2020 - è in competenza di 139,02 milioni per il 2020; 99,28 milioni per il 28 per il 2021; 106,58 milioni per il 2022.
L'andamento degli anni ancor precedenti è desumibile dal prospetto che segue (pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
|||
Anno |
Previsioni iniziali da Legge di Bilancio |
Variazioni |
Stanziamento totale |
2014 |
106.051.194,00 |
105.009.992,00 |
211.061.186,00 |
2015 |
69.172.079,00 |
140.809.044,00 |
209.891.123,00 |
2016 |
115.060.024,00 |
116.098.163,00 |
231.158.187,00 |
2017 |
111.267.008,00 |
175.508.992,00 |
286.776.000,00 |
2018 |
179.809.403,00 |
120.225.117,00 |
300.034.520,00 |
2019 |
198.145.320,00 |
Il divario nel prospetto di riepilogo tra previsioni iniziali di bilancio e stanziamento complessivo è imputabile ad una serie di fattori, quali incrementi successivi, disponibilità di fondi europei o provenienti da altre amministrazioni, fondi non utilizzati e risparmi derivanti da precedenti programmazioni, ecc.
Articolo 1, comma 278
(Consiglio nazionale dei giovani)
La disposizione reca un rifinanziamento di 200.000 euro per il Consiglio nazionale dei giovani, per ciascun anno del triennio 2020-2022.
La disposizione - introdotta dal Senato - rifinanzia il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.
Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia.
Al contempo quella legge di bilancio ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019.
Tra le funzioni in capo al Consiglio, figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.
Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
La prima Assemblea generale del Consiglio (cui partecipano le associazioni aderenti al Forum nazionale dei giovani) stabilisce - prosegue il dettato della scorsa legge di bilancio - modalità e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello statuto, il Consiglio nazionale dei giovani subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.
Articolo 1, comma 286
(Disposizioni relative alla Sogei)
La disposizione reca una duplice ordine di previsioni relative a Sogei spa, relativamente a: la rideterminazione dei massimali della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze; la non applicazione a quella società di determinati vincoli assunzionali (recati dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010).
La disposizione - introdotta dal Senato - prevede una rideterminazione dei massimali - mediante gli strumenti contrattuali di revisione - a decorrere dal 2020, della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3 settembre 2013, oggetto di proroga da ultimo con l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).
Tale rideterminazione è prevista realizzarsi entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.
Il menzionato articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 ha previsto - al fine di garantire la continuità operativa e gestionale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato - una proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
L’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.
La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.
La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2017 (Determinazione n. 83/2019), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.
Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.
Invero la Corte dei conti - nella citata determinazione n. 83 del 2019 di controllo sulla gestione finanziaria 2017 - annota al riguardo: "Nel corso del 2017 e del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla definizione del suindicato Accordo Quadro fino ad ora senza significativi risultati. Deve ancora una volta sottolinearsi la criticità della gestione del nuovo Accordo quadro che non ha visto significativi progressi, tanto da porre la questione se il medesimo mantenga una effettiva rilevanza, per la stessa strategia del MEF nel campo dell’Information Technology, costituendo tale situazione di impasse un fattore negativo per la dinamica gestionale".
Per le acquisizioni dell’area “Economia”, invece, i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.
Questa “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi (era stato l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a porre le basi del trasferimento da Consip a Sogei, mediante scissione, delle attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché della convenzione che regola il passaggio a Consip, in qualità di centrale di committenza, delle acquisizioni di beni e servizi per Sogei).
In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.
Come ricordato in avvio, è intervenuto poi l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017.
Nel corso del 2018 è stato svolto l’iter di rinegoziazione della Convenzione con Consip, il cui esito, a gennaio 2019, ha consentito - ancora secondo la Corte dei conti - "di definire una disciplina contrattuale tesa a una maggiore qualificazione del rapporto" tra i due soggetti (Sogei e Consip).
La disposizione introdotta nella legge di bilancio novella inoltre l'articolo 51 ("Attività informatiche in favore di organismi pubblici) del decreto-legge n. 124 del 2019 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").
Vi si prevede che alla Sogei (ossia la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, disposizione quest'ultima che stabilisce che i diritti dell'azionista per la Sogei quale società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 413 del 1992, siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze) non si applichino alcune disposizioni.
Questo, nel rispetto delle direttive dell'azionista (si intende: Dipartimento del Tesoro) e del controllore analogo (si intende: il Dipartimento delle Finanze nell'ambito del rapporto di 'in house providing', d’intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto attiene le direttive concernenti determinate attività informatiche; sul controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione sui propri servizi, cfr. gli articoli 5 e 192 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016).
La previsione è che non si applichino a Sogei le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il citato comma 29 - che si viene a disapplicare - dispone che ai vincoli assunzionali disposti da quell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 debbano adeguarsi anche le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.
Il citato comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 - che del pari si viene disapplicare per Sogei spa - pone vincoli circa l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o altre forme, di formazione-lavoro o lavoro accessorio.
Articolo 1, comma 328
(Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione )
Il comma 328 autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato di complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).
La disposizione è finalizzata a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.
Il Centro di valutazione e certificazione nazionale è stato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019. Il centro è stato istituito presso l'Istituto Superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione. Il 19 aprile 2019 è stato firmato il decreto direttoriale che descrive il modello di funzionamento, l'organizzazione e il piano di sviluppo del CVCN, così come previsto dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Per un approfondimento si veda il resoconto stenografico della seduta della Commissione Trasporti del 7 maggio 2019, audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei big data.
In particolare, nel documento depositato presso la IX Commissione, si osserva che [i]"n questa prospettiva va letta, infatti, la recente istituzione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che si aggiunge ai già attivi OCSI (Organismo di certificazione della sicurezza informatica) per prodotti e sistemi ICT commerciali – attivato nel 2004 - e CE.VA. (Centro di Valutazione) della sicurezza informatica di prodotti e sistemi destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione), anch’essi operativi presso l’ISCTI del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sul piano normativo, il DPCM 17 febbraio 2017 aveva definito l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
In questo contesto, è stato all’epoca previsto che il Ministero dello sviluppo economico promuovesse “l'istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale”.
Successivamente, il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica, varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel marzo 2017, ha precisato che tale Centro sarebbe stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico.
In tale contesto, il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, costituisce, soprattutto in prospettiva, un importante tassello ai fini della sicurezza cibernetica del Paese.
Il Centro è stato istituito presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) del Mise per la competenza acquisita negli anni nel settore della certificazione informatica. La fase di progettazione del Centro è stata ultimata ed è in corso di completamento anche la definizione delle procedure per il suo funzionamento, perseguendo l’obiettivo generale di contemperare gli aspetti di sicurezza e le esigenze di mercato delle imprese coinvolte.
Il 19 aprile 2019 il Direttore dell’ISCTI ha firmato il Decreto che descrive il modello di funzionamento, l’organizzazione ed il piano di sviluppo del CVCN.
La sua operatività si svilupperà secondo un approccio graduale sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili.
Al di là degli aspetti tecnici di realizzazione del Centro l’impatto delle sue attività dipenderà da una serie di fattori, in particolare la definizione di un quadro normativo che individui le infrastrutture critiche e strategiche - problematica comunque già all’attenzione del Governo - e stabilisca specifici obblighi per l’acquisizione di prodotti e sistemi destinati alle predette infrastrutture. Tale quadro dovrà tenere anche conto delle disposizioni sulla realizzazione del “framework” di certificazione europea, contenute in un regolamento di prossima pubblicazione nell’Unione Europea, comunemente denominato “Cyber Act”.
Tale regolamento, che fra l’altro prevede il rafforzamento del mandato dell’ENISA, istituisce un perimetro normativo comune per la certificazione della sicurezza informatica. Il nuovo quadro di certificazione mira a rafforzare il mercato unico digitale dell’Unione, accrescendo l’affidabilità dei prodotti e la consapevolezza degli utenti.
In questo nuovo contesto, che prevede la costituzione di sistemi europei di certificazione di prodotti e servizi ICT, il nostro Paese, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, si trova assolutamente in linea con l’azione europea".
A tal fine, il comma autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere ad assumere a tempo indeterminato
§ 309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;
§ 318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle predette funzioni.
Le predette assunzioni sono "in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (L. 133/2019).
Tale disposizione ha previsto che, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
Le assunzioni sono inoltre effettuate con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e in deroga:
§ alla vigente disciplina relativa all’organizzazione e alla disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui all'articolo 34-bis dello stesso d.lgs.;
§ alle disposizioni che prevedono che le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure concorsuali solo in seguito alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, a meno che non vi siano comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 – L. 125/2013);
§ ai limiti previsti dall'articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L.133/2008).
A tal fine, il comma in esame autorizza la spesa di 3.788.477 euro per il 2020, di 11.365.430 euro per il 2021, di 18.942.383 euro per il 2022 e di 22.730.859 euro a decorrere dal 2023.
Articolo 1, comma 377
(Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)
Le disposizioni in esame, introdotte durante l’esame in sede referente, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale.
Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a € 500.000 per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - per la cui emanazione non è previsto un termine – si provvede a definire i criteri per l’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e “al riparto” delle risorse.
Si valuti l’opportunità di chiarire se si intenda prevedere che con decreto sono definiti sia i criteri per l’individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento, sia i criteri per il riparto delle risorse, in tal caso adeguando il testo.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), per il quale si veda la scheda relativa all’art. 99, co. 2.
Si tratta di disposizioni che affiancano la disciplina ordinaria per lo svolgimento di celebrazioni.
Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l’istituzione, presso il MIBACT, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.
Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge[7].
Articolo 1, comma 382
(Lega delle autonomie italiane)
La disposizione assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.
L'obiettivo del contributo straordinario è di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.
La Legautonomie è un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.
Negli ultimi anni Legautonomie ha svolto la propria attività anche nella formazione e nella consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.
A Legautonomie aderiscono circa 2.500 enti tra comuni, province, regioni e comunità montane (fonte www.legautonomie.it).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 99, co. 2, della presente legge.
Articolo 1, commi 399-401
(Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)
Le disposizioni concernono l’esercizio delle funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese poste in capo alla Presidenza del Consiglio e destinano risorse aggiuntive ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.
Il comma 399 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Già il decreto-legge n. 135 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare (attraverso gli strumenti del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Si tratta dunque di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, di cui siano parte le amministrazioni pubbliche.
Del pari, il medesimo decreto-legge n. 135 del 2018 ha attribuito (a decorrere dal 1° gennaio 2020) alla Presidenza del Consiglio (o ministro da essa delegato) funzioni e compiti conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.
Ebbene, per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio il decreto-legge determinava un onere di 6 milioni annui dal 2020.
A tali risorse, la disposizione qui in commento viene ad aggiungere:
+ 6 milioni per l'anno 2020;
+ 8 milioni per l'anno 2021;
+ 10 milioni a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.
Si dispone - al comma 401 - circa una competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale.
In particolare, quest'ultimo comma reca novella a disposizione del decreto-legge n. 135 del 2018.
Si tratta dell'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti (dall'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016) al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.La novella ora viene ad aggiungere che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.
Lo svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale in capo al Presidente del Consiglio (o Ministro delegato) avviene mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio.
Articolo 1, commi 402 e 403
(Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni)
La disposizione affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
La disposizione - introdotta dal Senato - affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni.
La Presidenza del Consiglio procede tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (ossia: PagoPA).
Tale società è il gestore della piattaforma.
PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).
Quella così delineata è piattaforma digitale di utilizzo delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973).
Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Una più articolata disciplina del regime delle notifiche realizzate tramite la piattaforma era presente della proposta emendativa approvata in sede referente presso il Senato in prima lettura, che è stata tuttavia dichiarata per questa (ordinamentale) parte inammissibile dalla Presidenza del Senato.
Articolo 1, commi 405 e 406
(Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)
La disposizione reca previsione relativa ad iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.
La disposizione - introdotta dal Senato - tratta della ricorrenza del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921.
A tal fine prevede si attingano risorse finanziarie (non determinate nell'importo) dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio sono definite le modalità per l'assegnazione dei contributi, per la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
L'articolo 1, comma 334 della legge n. 205 del 2017, ha previsto - "in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano" - un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, peraltro a favore di uno specifico istituto (l'Istituto Luigi Sturzo), per alcune specifiche finalità: programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
Articolo 1, commi 407-409
(Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-CED della pubblica amministrazione centrale)
Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale.
Tali previsioni - introdotte dal Senato - si pongono come attuative dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale affidò all'Agenzia per l'Italia digitale l'effettuazione di un censimento dei CED della pubblica amministrazione nonché l'elaborazione di linee guida, onde definire un piano triennale di loro razionalizzazione (a fini di interoperabilità, efficienza, sicurezza).
Sulla falsariga di una più recente evoluzione normativa che tende a traslare alla Presidenza del Consiglio competenze e funzioni in materia di infrastrutture digitali, innanzi attribuite Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le disposizioni qui in commento introdotte in sede di legge di bilancio attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) il compito di adottare un "atto di indirizzo e coordinamento".
Questo atto deve perseguire risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED dell'amministrazione pubblica centrale.
Sono tuttavia esclusi (per effetto del rinvio normativo all'articolo 33-septies, comma 3 del decreto-legge n. 179 del 2012) i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).
La successiva attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento è demandata alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, la quale "adotta ogni atto necessario a tal fine", senza 'coinvolgimento' dell'AgID (ossia senza che si applichi l'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005: quell'articolo enumera le competenze dell'AgID in materia di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione).
È prevista una clausola di invarianza finanziaria (e la struttura della Presidenza del Consiglio è tenuta a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).
Una definizione di CED si rinviene nell'articolo 33-septies, comma 2 del decreto legge n. 179 del 2012 sopra citato.
"Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa".
Articolo 1, comma 540
(Fondo per la sicurezza urbana)
Reca un incremento - per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 - del Fondo per la sicurezza urbana, da destinare alla contribuzione ai Comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.
La disposizione - introdotta dal Senato - prevede una contribuzione ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.
Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di 5 milioni annui, per ciascun anno del triennio 2020-2022.
Tali risorse affluiscono al Fondo per la sicurezza urbana.
Di lì ne è prevista la successiva destinazione, con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Esso determina la misura del contributo spettante a ciascun Comune.
Il Fondo per la sicurezza urbana è stato istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, con una dotazione inziale di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.
Esso ha ricevuto un incremento per effetto dell'articolo 1, comma 920 della legge n. 145 del 2018 pari 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Pertanto il disegno di legge di bilancio originario (nella Tabella n. 8, cap. 2874) reca uno stanziamento di 20 milioni per il 2020; 15 milioni per il 2021; 25 milioni per il 2022. É su questo che incide l'incremento ora qui previsto.
Articolo 1, comma 546
(Cinquantenario delle Regioni)
La disposizione in esame istituisce il Fondo per finanziare interventi volti a celebrare i cinquant'anni dall'istituzione delle Regioni.
Il comma istituisce il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020.
Tale Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
La disposizione precisa che dette iniziative dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni dalla loro istituzione.
L'elaborazione degli indirizzi, l'individuazione delle attività, la raccolta di eventuali progetti presentati e la selezione di quelli ammessi al finanziamento sono demandate all'istituendo Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Articolo 1, comma 549
(Minoranze linguistiche)
La disposizione incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.
Si dispone in particolare l'incremento di detto Fondo di cui all'art.9, comma 2, della legge n.482/1999 dei seguenti importi:
i) 250.000 euro, per l'anno 2020;
ii) 500.000, per l'anno 2021;
iii) 1.000.000, per l'anno 2022.
Il comma 1, secondo periodo, incrementa conseguentemente il limite massimo complessivo annuo previsto dall’articolo 15, comma 1, della citata legge n. 482 dei medesimi importi.
La legge n. 482/1999 reca, in attuazione dell'art.6 della Costituzione, norme in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art.2).
Fra le misure dirette a tale finalità, l'art.9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 (poco più di 5 milioni di euro) a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate (art.9, comma 2).
L'obiettivo del Fondo è di poter consentire negli uffici delle amministrazioni pubbliche, che si trovano nei comuni in cui sono presenti dette minoranze, "l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela".
A tal fine le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale in grado di interloquire con il pubblico facendo ricorso alla lingua ammessa a tutela.
Oltre al suddetto Fondo, la legge autorizza la spesa di ulteriori risorse per progetti promossi dal Ministro dell'istruzione (2 miliardi di lire annue ai sensi dell'art.5, comma 1) e per le ulteriori spese sostenute dagli enti locali per le finalità della legge (8.700.000.000 di lire annue, ai sensi dell'art.15, comma 1).
Il regolamento attuativo della legge n.482 (D.P.R. n. 345/2001) demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (così come anche il fondo di cui all'art.15) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene adottato, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio.
Si segnala in proposito che per il triennio 2020-2022 si dovrà procedere all'adozione di un nuovo DPCM, che terrà conto dell'eventuale incremento delle risorse disposto dall'articolo in esame, atteso che il DPCM 10 novembre 2016 recante criteri di riparto per il triennio 2017-2019 ha esaurito la propria efficacia.
La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo segnalando che l’entità dei fondi a disposizione a legislazione vigente è "insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali".
Articolo 1, comma 550
(Comuni montani)
La disposizione raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.
Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.
Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.
La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
La disposizione in esame interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.
L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.
Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".
Articolo 1, comma 551
(Incremento Fondo di solidarietà
comunale per i comuni montani)
La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022.
Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza.
Si rammenta che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.
In particolare, l’alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard 2015, che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 2014, la risorse derivanti dall’IMU vanno iscritte in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.
Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigere della legge di bilancio per il 2020 in esame.
Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)
La disposizione reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. È previsto, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art.82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali.
L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L’indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.
L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, come detto, in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.
L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 fa salvo soltanto l'ultimo periodo. Nella formulazione vigente l'art.82, comma 11, del TUEL consta della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".
La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".
Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire il richiamo alla previsione relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza, considerato che le norme alle quali si riferisce la disposizione interpretativa non pongono alcun divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.
In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.
L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l’art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.
L’art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.
Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Da ultimo, l’articolo 57-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l’attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.
Articolo 1, comma 553
(Isole minori)
La disposizione istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.
L'articolo dispone che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Fondo è diretto a finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.
I progetti parrebbero idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).
Alla luce del principio della leale collaborazione, considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo, si valuti la possibilità di prevedere che il DPCM sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere.
Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto d’indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.
La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.
A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della Conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.
La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la Conferenza non si esprima.
Si segnala che la normativa vigente già prevede disposizioni che istituiscono fondi diretti a finanziare interventi nelle isole minori.
L'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001, n. 448, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla medesima legge (si tratta di 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine).
L'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.
Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.
Il Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.
Si segnala che il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.
Dal tenore dell'art. 66, che non opera un esplicito riferimento all'allegato A alla legge n.448/2001, parrebbe dedursi che l'individuazione delle isole minori beneficiarie degli interventi sia rimessa alla sede attuativa.
Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento normativo tra il Fondo disciplinato dalla normativa in esame e le richiamate disposizioni vigenti in favore delle isole minori.
Si ricorda, infine, che è all’esame delle Commissioni riunite V e VIII della camera dei deputati il progetto di legge C.1285 (già approvato dal Senato – AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.
Articolo 1, commi 581-587
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)
La disposizione reca disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.
Si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.
Si consente l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.
Si obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.
Si stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.
Le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.
L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Il comma 581 interviene sull’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti categorie merceologiche:
§ energia elettrica e gas,
§ carburanti rete ed extra-rete,
§ combustibili per riscaldamento,
§ telefonia fissa e mobile.
Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:
§ autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);
§ autobus (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;
§ autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)[8] del Nuovo codice della strada).
Il comma 582 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, per estendere l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche ai lavori pubblici.
Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi.
Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal comma 7 di questo articolo (v. infra).
Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v. sopra).
Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:
§ gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
§ le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
§ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
§ le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.
In particolare, il citato comma 449 prevede l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali.
Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"[9] di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
Il comma 584 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche:
§ dell’espletamento dell’appalto e
§ dell’accordo quadro.
Con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).
Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.
Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) esenta le università statali e le istituzioni AFAM dall'obbligo di ricorrere al MEPA e si specifica comunque che tale esclusione dall'ambito di applicazione delle summenzionate disposizioni opera solo in relazione ad acquisti funzionali alle attività di ricerca. In tal modo, si equiparano università statali e AFAM agli enti di ricerca. Il decreto-legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati (disegno di legge di conversione A.C. n. 2222).
Il comma 585 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le Convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.
Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso l’espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.
Il comma 586 rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni[10] e degli accordi quadro[11] in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione[12].
Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di stand still, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera b), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; di determinate tipologie di affidamenti.
In estrema sintesi, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
Il comma 587 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'àmbito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Riguardo al tema degli acquisì nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera o)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.
I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:
§ Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)
§ Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)
§ Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).
Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l’operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.
Articolo 1, commi 588; 610-613
(Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)
La disposizione prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center.
Inoltre, si dispone, che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, una determinata percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico nonché - seppure in percentuale minore - per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center.
Da tali prescrizioni di risparmio è esentata la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.
Il comma 588 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.
La società di gestione di cui si tratta è quella oggetto dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 - disposizione che venne a stabilire che i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 431 del 1991, siano esercitati dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 43 del 2008, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".
La stipula del disciplinare è previsto - ancor dal comma 1 qui in commento - che avvenga in conformità alle disciplina in materia di Poli Strategici nazionali ed al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica, perseguendone il contenimento dei costi.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione importerebbe risparmi di spesa stimabili in 3 milioni per il 2020, 1 milione annui dal 2021, come effetto di minore onerosità della ricollocazione presso Sogei delle infrastrutture informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispetto al costo del diretto loro adeguamento da parte di quest'ultima.
Una definizione di Polo Strategico Nazionale (di seguito PSN) è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 1 del 14 giugno 2019 (recante "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazioni delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali - Approfondimenti").
Ebbene, il Polo Strategico Nazionale vi è definito (all'art. 6) come "soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata. Il PSN è identificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri selezionandolo dall’Elenco prodotto da AgID a seguito del processo di classificazione svolto sulla base dei requisiti previsti all'allegato A (nella colonna Candidabilità all’uso da PSN) e secondo le modalità descritte dalla presente circolare. I servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel Catalogo dei servizi Cloud".
È da tenere presente come nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 si confermi l'impianto (delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale) in termini di adozione del principio tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.
Il comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (acronimo che sta per: Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
Siffatto riuso è oggetto dell'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
Esso prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, abbiano l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto (salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico) che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.
Ancora al fine di favorire il riuso, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale delle soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.
Il comma 611 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).
Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “Cloud della PA” (Cloud Service Provider o Polo Strategico Nazionale).
Il "Cloud della PA" è l'insieme delle infrastrutture e dei servizi cloud, qualificati da AgID entro la strategia nazionale relativa al Cloud per le pubbliche amministrazioni (la cui 'matrice' è il citato Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021).
Tale insieme è composto da: i Poli Strategici Nazionali; i Cloud Service Providers (soggetti titolari di servizi Cloud o pubbliche amministrazioni interessate ad erogare servizi Cloud ad altre PA secondo il modello Public Cloud) che siano qualificati compatibili da AgID; il contratto quadro stipulato da Consip con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della Gara SPC Cloud - Lotto I (Cloud Computing).
Il comma 612 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
Le disposizioni dei suddetti commi di questo articolo si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Siffatta previsione parrebbe suscettibile di approfondimento, dal momento che le disposizioni dei commi richiamati escludono dal proprio ambito precettivo gli enti territoriali.
La dicitura di "principio fondamentale" ricorre di norma con riferimento al carattere concorrenziale della competenza legislativa di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (come riscritto con la revisione costituzionale del 2001).
La relazione tecnica riferisce (secondo i dati del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021) come a spesa media annua sostenuta per il settore ICT dalla pubblica amministrazione (esclusi gli enti territoriali) sia pari a 4,8 miliardi.
La medesima relazione stima - precisando peraltro che solo a consuntivo possano trarsi dati affidabili, talché le stime non sono computate ai fini dei saldi di finanza pubblica - che le disposizioni recate dai commi 23-26 possano determinare risparmi di spesa di circa 202 milioni annui.
Articolo 1, commi 590-600 e 602
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
I commi 590-600 e 602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni.
Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.
Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.
Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.
Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.
I commi 590-591 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.
Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel “Manual on Government Deficit and Debt” pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell’ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 l’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile l’elenco pubblicato il 30 settembre 2019.
Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 602) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 601).
Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 594).
L’articolo articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.
L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:
Pubbliche amministrazioni e società partecipate
§ articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
§ legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);
§ articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
§ articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
§ articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
§ decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
§ articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
§ decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);
§ decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Enti di previdenza e assistenza
§ articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);
§ articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);
§ articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;
§ articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
§ legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);
§ articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
§ articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
§ legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.
Autorità indipendenti
§ decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);
Camere di Commercio
§ articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa
A fronte della cessazione dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.
La relazione illustrativa spiega che l’intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.
Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sulle quali opera l’obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.
Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l’acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall’acquisto di beni e servizi.
Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell’allegato A, incrementato del 10%.
L’incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL.
Per le società pubbliche o partecipate l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo.
Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n.193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente.
Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
Il comma 595 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi
Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 597 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo
Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.
Il comma 599 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
Il comma 600 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.
Il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo 72 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).
La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)[13].
Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).
Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).
L’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l’ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo[14]; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
Si segnala, infine, che nell’ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II del presente disegno di legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.
Articolo 1, commi 614 e 615
(Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)
Si prevede che solo con concessionari di servizi pubblici (aventi determinate caratteristiche) il Ministero dell'interno possa stipulare talune convenzioni.
Si dispone altresì circa l'identificazione da parte di incaricati del pubblico servizio anche con riconoscimento biometrico e firma grafometrica.
La disposizione - introdotta dal Senato - novella l'articolo 39 (relativo alle convenzioni in materia di sicurezza) della legge n. 3 del 2003.
Finalità è una razionalizzazione che insieme porti ad una maggiore digitalizzazione delle procedure in capo al Ministero dell'interno.
L'articolo 39, comma 4-bis, prevede che il Ministero dell'interno possa stipulare (nell'ambito delle sue direttive impartite per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) convenzioni con concessionari di pubblici servizi "o altri soggetti non pubblici" per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati loro indirizzati nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
La novella sopprime il riferimento ad "altri soggetti non pubblici".
Ed introduce la specificazione che i concessionari di servizi pubblici (pertanto unici possibili contraenti) debbano presentare alcune caratteristiche.
Essi devono essere dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate.
Devono inoltre essere Identity Provider, avere la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, avere esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari a pagamento.
Altra novella incide sul comma 4-ter del citato articolo 39 della legge n. 3 del 2003. Esso prevede che per le finalità sopra ricordate (di cui al comma 4-bis), gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possano essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati (con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni).
La novella sopprime la dicitura: "possono essere autorizzati a procedere", sostituendola con: "procedono". Pertanto la facoltà diviene un obbligo.
E viene a prevedere che l'identificazione degli interessati possa avvenire anche mediante riconoscimento biometrico e firma grafometrica.
È prevista una clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 1, commi 627-628
(Sperimentazione del voto elettronico per
gli italiani all’Estero e gli elettori fuorisede)
Istituisce il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum.
La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all’estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
Questo articolo, introdotto dal Senato, provvede - al comma 627 - ad istituire, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020.
Il fondo è finalizzato all’introduzione in via sperimentale di “modalità di espressione del voto in via digitale”.
La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali:
§ elezioni politiche;
§ elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
§ referendum abrogativi (ex art. 75 Cost.);
§ referendum costituzionali (ex art. 138 Cost.).
La disposizione sembra dunque volta alla predisposizione e alla sperimentazione di modalità procedurali per l’effettuazione del voto in via digitale e non necessariamente all’applicazione ad una specifica consultazione elettorale (le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, ad esempio, sono previste nel 2024 mentre lo stanziamento riguarda l’annualità 2020).
La sperimentazione non riguarda in ogni caso le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale.
Ai sensi del comma 628 le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2020).
Il comma chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori:
§ italiani all’estero;
§ elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Per quanto riguarda il voto degli italiani all’estero la legge n. 459/2001 stabilisce che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, votano, per corrispondenza, nella circoscrizione Estero, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1).
Per il voto al Parlamento europeo si applica invece una diversa normativa. Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (decreto-legge n. 408 del 1994, art. 3, commi 1 e 2).
La legge n. 52/2015 ha inoltre introdotto la possibilità - per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche - di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all’AIRE, e residenti in un altro Paese estero (legge n. 459/2001, art. 4-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, della legge n. 52/2015).
Anche costoro possono votare esclusivamente per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Per quanto riguarda gli elettori ‘fuori sede’ nel territorio nazionale, attualmente il voto in Comune diverso da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i militari e gli appartenenti alle forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati, che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n. 361/1957, artt. 49-51).
La previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza è oggetto di un a proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 859, art. 7). Essa prevede, con riferimento ai referendum e alle elezioni europee, l’espressione del voto da parte degli elettori che, per motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
L’articolo 8 della medesima proposta di legge dispone, inoltre, in ordine, all’espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine.
La previsione del comma 628 parrebbe suscettibile di valutazione alla luce della disciplina normativa vigente che consente ai soli elettori temporaneamente all’estero (e ad alcune specifiche categorie di elettori) l’esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, prevedendone termini e modalità.
Il comma 2 dispone invece che la sperimentazione di modelli per l’esercizio del diritto di voto digitale sia riferita anche agli elettori che si trovino temporaneamente in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti.
Articolo 1, comma 878
(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)
La disposizione estende l’ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.
La disposizione in esame, stabilisce che le risorse del “Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie” (c.d. Fondo Africa) istituito nel bilancio del MAECI, dall’articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.
Al Fondo, rinominato “Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”, viene assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.
Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo, le cui risorse sono appostate sul cap. 3109 dello stato di previsione del MAECI, è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l’anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il decreto-legge n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.
I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l’atto di indirizzo del Fondo per l’Africa. L’articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l’Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d’intervento, in linea con l’elenco stabilito ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppresse (emendamento 101.7 testo 3) le disposizioni che prevedevano l’incremento, dal 1° febbraio 2020, degli importi dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011[15] (co. 2) e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato della maggiori entrate derivanti da tali aumenti (co. 3).
In particolare, ai sensi del soppresso comma 2:
i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne passavano da 300 a 600 euro (art. 7-bis, sezione I della tabella);
veniva inserito in tabella (sezione III) il nuovo articolo 27-bis – Documento di viaggio provvisorio, che prevedeva la riscossione di un diritto consolare di 50 euro;
il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)[16] passava da euro 116 a euro 130 a persona (art. 29, sezione III della tabella);
era stabilito un generale incremento del 20% con arrotondamento all’importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.
La relazione tecnica allegata al ddl originario (AS 1586), sulla base dell’andamento delle entrate registrato nell’anno 2018, quantificava maggiori entrate[17] pari a 23 milioni per il 2020 e 25 milioni a decorrere dal 2021.
Articolo 1, commi 879 e 881
(Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana)
Si reca autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per il 2020 e per il 2021 onde accelerare i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per i richiedenti, cittadini venezuelani di origine italiana.
Inoltre, viene disposta una autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2020 per la concessione ai medesimi richiedenti il riconoscimento del permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero per esigenze di carattere umanitario.
La disposizione - introdotta dal Senato - reca autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Tali risorse sono destinate a rendere più celere l'espletamento dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini di nazionalità del Venezuela di origine italiana che ne abbiano fatto richiesta.
Così il comma 881.
É altresì previsto che ove quei soggetti abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia loro riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero "per esigenze di carattere umanitario" (peraltro il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2018).
A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020.
Così il comma 879.
La richiesta di riconoscimento del possesso dello status civitatis (ossia della cittadinanza) riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede la cittadinanza jure soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso di numerosi Paesi esteri d’antica emigrazione italiana, quali gli Stati del continente americano e l’Australia.
Secondo il principio dello jus sangiuinis è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Lo stabilisce la legge italiana sulla cittadinanza (art. 1, comma 5, L. 91/1992). Pertanto, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero conservano la cittadinanza italiana anche se hanno la cittadinanza del Paese di nascita, attribuita per jus soli.
Tuttavia, il riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis a tale categoria di persone è subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di circostanze, che sono indicate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. K 28.1 dell'8 aprile 1991.
La circolare prevede, in particolare, che dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal sindaco del comune italiano di residenza, può essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Qualora l’iscrizione anagrafica non risultasse possibile la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano è espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere corredate da una serie di documenti, tra cui l’estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati (fonte: Ministero degli affari esteri):
§ accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
§ accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
§ comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale;
§ attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
Ulteriori precisazioni in materia falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono contenute nella Circolare del Ministro dell'Interno n. 26 del 01.06.2007, che peraltro richiama al rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nella circolare del 1991.
Per quanto concerne i termini del procedimento, viene in rilievo in particolare il D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, che ha inserito nella tabella il procedimento Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, da parte delle autorità consolari, prevedendo un termine di 730 giorni.
Il comma 879, si è ricordato, prevede che ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo UE ovvero il permesso di soggiorno umanitario.
Preliminarmente, si ricorda che il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno.
Nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13.06.2007 si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, la c.d. dichiarazione di presenza. Gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al questore, entro otto giorni dall'ingresso.
Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è rilasciato ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria. Il permesso è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Lo status di soggiornante di lungo periodo reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari (D.Lgs. 286/1998, art. 9).
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno umanitario si ricorda che il decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione (quali in caso di vittime di violenza o grave sfruttamento, violenza domestica, sfruttamento lavorativo).
La disposizione in esame riconosce esclusivamente ai cittadini di un solo Paese straniero (il Venezuela), che hanno presentato istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno nelle more della procedura di riconoscimento.
La Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto agli stranieri tutti di diritti fondamentali che spettano alla persona (si veda ad esempio la sent. 148/2008).
Nel contempo, la Corte ha affermato il principio che «un’essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand’anche appartenenti a Stati diversi» (sent. 54/1979).
Articolo 1, commi 882 e 883
(Fondo minori stranieri non accompagnati)
Reca un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati.
La disposizione - introdotta dal Senato - reca un incremento di risorse destinate al Fondo minori stranieri non accompagnati.
Tale incremento è di 1 milione annuo, a decorrere dal 2020.
Esso è destinato ad alcune finalità:
§ interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;
§ rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela;
§ rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.
La definizione delle modalità attuative (incluse le modalità di richiesta e di assegnazione dei contributi) è demandata a decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La gestione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (com'era previsto dall'art. 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012) al Ministero dell'interno dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, co. 181-182).
Mediante il Fondo, il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziate.
La dotazione del Fondo è stata incrementata nel corso degli anni per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori in relazione ai numeri elevati di ingressi.
Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, il Fondo per l'accoglienza dei minori aveva uno stanziamento pari a circa 150 milioni di euro per il 2019 e 170 milioni per il 2020 e il 2021 (cap. 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno).
L'originario disegno di legge di bilancio in esame prevede: 165 milioni per gli anni 2020 e 2021; 185 milioni per il 2022.
La possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale: in precedenza erano avviati solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale (art. 1, co. 183, legge n. 190 del 2014; art. 12, legge n. 47 del 2017). Con le modifiche da ultimo introdotte con la legge n. 47 del 2017 è stata eliminata ogni distinzione minori richiedenti e non richiedenti la protezione internazionale ai fini dell'accesso ai servizi finanziati con il Fondo SPRAR, a prescindere dai posti disponibili.
Gli interventi a favore minori stranieri non accompagnati sono finanziati, inoltre, anche da parte delle risorse provenienti dal Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.
Per "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si intende lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore a diciotto anni, che si trovi, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, d.lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).
Nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) nonché nel relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).
Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state previste dal d.lgs. n. 142/2015, con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Esso detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati (ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono).
Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del d.lgs. n. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del d.lgs. n. 251/2007 (art. 28).
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il decreto-legge n. 13 del 2017 (ossia: quelle relative alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo: art. 2, co. 4, d.lgs. n. 220/2017).
Rilevante in materia è la legge n. 47 del 2017, la quale ha introdotto e sistematizzato misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.
Tra i principi, la legge, da un lato, pone esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, recante il Testo unico dell'immigrazione).
Insieme, la legge n. 47 modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri - che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.
In tema di accoglienza, la legge n. 47 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015 (v. infra).
Ancora, per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).
Inoltre, ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (art. 8).
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge: assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7); prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco in modalità informatica di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11).
Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
Inoltre, il successivo d.lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice.
In tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, la legge n. 47 (art. 13) ha disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso. Viene altresì previsto che il decorso del termine del procedimento sia considerato come silenzio assenso ai sensi della legge n. 241 del 1990 (articolo 20, commi 1, 2 e 3). Entrambe queste innovazioni sono state abrogate tuttavia dal decreto-legge n. 113 del 2018.
Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. 47 ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).
Alcune disposizioni della legge sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare: è estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (resta comunque garantita a tutti i minori la tutela della salute); è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14); sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16); prevede una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).
Il decreto legislativo n. 142 del 2015, si è ricordato, ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati. Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza.
L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).
Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono stabilite le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.
Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, d.lgs. 142 del 2015).
A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47 (art. 5) ha introdotto una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.
Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati - SIPROIMI (come ridenominato dal D.L. n. 113/2018), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
Nella scelta del posto in cui collocare il minore, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
Il decreto-legge n. 113 del 2018, che ha operato una revisione del sistema di accoglienza territoriale dei migranti, ha confermato che i richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SIPROIMI - già SPRAR durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (v. circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 per altri profili attuativi).
Vi è la possibilità per i prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, d.lgs. n. 142/2015). In particolare, si stabilisce che in presenza di due condizioni - ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge - il prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.
Articolo 1, comma 884
(Contributo ad associazioni combattentistiche)
Reca un contributo di 200.000 euro sia per il 2021 sia per il 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
La disposizione - introdotta dal Senato - reca un contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
Tale contributo è di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Si ricorda che destinatarie della ripartizione del contributo, in quanto associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (nel novero di associazioni più complessivo, individuato dalla Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994), sono:
· l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);
· l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);
· l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).
Lo schema di decreto ministeriale di riparto per l'anno 2019 (A.G. n. 130) riserva loro uno stanziamento complessivo di 1.922.264 euro, così distribuiti: ANVCG, 1.499.365,92 euro; ANPPIA, 320.671,68 euro; ANED, 192.226,40 euro.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[18] - contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente[19].
Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II:
§ sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale tiene conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi[20];
§ evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009).
La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
1. Le unità di voto parlamentare
In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
A titolo esemplificativo, le voci che costituiscono l’unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.).
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, e a rendere più agevole l’attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti, l’unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all’anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato sono classificate in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La classificazione della spesa nelle tre categorie si fonda sulla natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
Per ciascun programma. la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione.
2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo anche per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale).
Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (cfr. Box successivo):
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica[21].
Delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in appositi allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
In relazione alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, l’articolo 30 commi 1 e 2 della legge di contabilità consente, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio:
a) la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, fermo restando l’ammontare complessivo autorizzato dalla legge, o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti.
Le autorizzazioni in ordine alle quali è esercitabile tale facoltà sono soltanto quelle individuate con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale oggetto di monitoraggio e di rendicontazione ai fini dell’allegato alla Nota di aggiornamento al DEF;
b) per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.
La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, della legge di contabilità.
Si ricorda che l’articolo 4-quater del D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri) ha introdotto una disciplina sperimentale per il triennio 2019-2021 che consente la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario anche per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni orizzontali proposte per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.
Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità (introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2016, attuativo della delega in materia di potenziamento del bilancio di cassa), entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.
Ciò al fine di rafforzare concretamente l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.
3. Classificazione delle entrate e delle spese
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a) titoli, a seconda della loro natura:
- titolo I: entrate tributarie;
- titolo II: entrate extra-tributarie;
- titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad alcuni esercizi;
c) tipologia di entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che possono eventualmente essere suddivise in articoli.
La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni;
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.
Le azioni, disciplinate dall’art. 25-bis della legge di contabilità – individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La legge di contabilità prevede che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. È pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione. È richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.
Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.
4. La struttura della Sezione II del bilancio di previsione
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri.
Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:
§ Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art. 23 c.3, lett. a) – Allegato n. 587;
§ Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) e art. 30, co. 2, lett. a) – Allegato n. 589;
§ Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett. b) – Allegato n. 588;
§ Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4) – Allegato n. 670;
§ Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2) – Allegato n. 585.
L’articolo 21 della legge di contabilità dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
Ciascuno stato di previsione della spesa nelle singole Tabelle allegate al ddl di bilancio è inoltre corredato dei seguenti elementi informativi:
§ la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti, con indicazione delle risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, con riferimento;
§ per ogni programma, viene presentata la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
§ per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
§ il budget dei costi della relativa amministrazione.
Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio. Per il budget dei costi, è previsto l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento (art. 33, co. 4-octies).
Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.
L’articolo 21 dispone inoltre:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (sia in I che in II Sezione) nel corso della discussione parlamentare;
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva, iscritti nell’ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del disegno di legge di bilancio 2020, come modificato nel corso dell’esame al Senato, (C. 2305) di interesse della I Commissione affari costituzionali.
Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).
L’articolo 9 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2020 in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla Sport e Salute S.p.a. nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata (voce “Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali”) sono riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell’ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2020 dal Fondo di cui all’art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca previsioni integrate di competenza per il 2020 pari 21,5 milioni di euro).
Il comma 4 autorizza per il 2020 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 66,6 milioni di euro per il 2020, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,9 milioni di euro per il 2020.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 6 autorizza, per il 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 7 autorizza per il 2020 il Ministro dell’economia ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2020 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, L. 181 del 1981), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno il decreto adottato per il 2019.
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (C. 2305 - Tab. 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.
Nel disegno di legge di bilancio 2020-2022, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dunque non varia rispetto allo scorso anno.
Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.
L’assetto organizzativo del Ministero dell’interno è disciplinato dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro (D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 e successive modificazioni) ed in 5 Dipartimenti (D.P.C.M. 11 giugno 2019 n. 78).
Con riferimento alla gestione della spesa, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA)[22], ai quali sono complessivamente riconducibili 37 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero.
I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare.
Il ddl di bilancio 2020-2022, come modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 25.889,3 milioni di euro per il 2020, a 25.759,9 milioni di euro per il 2021 e 26.300,3 milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero dell’interno nel ddl di bilancio per il triennio 2020-2022
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2019 |
Previsioni |
|||
Ddl di bilancio 2020 |
Diff. |
Ddl di bilancio 2021 |
Ddl di bilancio 2022 |
||
Spese correnti |
23.012,4 |
22.962,6 |
-49,8 |
22.793,6 |
22.905,7 |
Spese in c/capitale |
1.973,7 |
2.926,7 |
953 |
2.966,4 |
3.394,5,5 |
SPESE FINALI |
24.986,1 |
25.889,3 |
903,2 |
25.759,9 |
26.300,3 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
3,9 |
3,9 |
|
3,8 |
3,9 |
Poiché il rimborso delle passività finanziarie (ossia l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 18,3 milioni nel 2020, 19,3 milioni nel 2021 e 19,3 milioni nel 2022, gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 25.907,6 milioni di euro per il 2020, 25.779,3 milioni per il 2021 e 26.319,6 milioni per il 2022.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le previsioni di competenza del Ministero dell’interno sono aumentate di circa 241 milioni di euro per il 2020, 409 milioni di euro per il 2021 e 509 milioni per il 2022.
Le modifiche introdotte nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato sono evidenziate nell’ambito dell’analisi del bilancio per missione e programmi (si v. infra).
Per quanto riguarda il bilancio di cassa triennale, le spese finali del Ministero, all’esito della manovra, sono pari a 26.090,7 milioni di euro nel 2020, a 25.759,9 milioni di euro nel 2021 e a 26.285 milioni di euro nel 2022, come evidenzia la tabella che segue.
Spese finali del Ministero dell’interno nel ddl di bilancio per il triennio 2020-2022
(dati di cassa, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2019 |
Previsioni |
|||
Ddl di bilancio 2020 |
Diff. |
Ddl di bilancio 2021 |
Ddl di bilancio 2022 |
||
Spese correnti |
23.233,5 |
22.977,8 |
-255,7 |
22.793,6 |
22.890,5 |
Spese in c/capitale |
2.205,3 |
3.112,9 |
907,6 |
2.966,4 |
3.394,5 |
SPESE FINALI |
25.428,8 |
26.090,7 |
661,9 |
25.759,9 |
26.285 |
Rispetto alla legge di bilancio 2019, in termini di competenza, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il Ministero dell’interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente, ancorché con una lieve flessione nel 2021.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2020, il disegno di legge di bilancio integrato con le sezioni I e II espone spese finali in aumento rispetto al 2019, in misura pari a 903,2 milioni di euro (+3,6 per cento).
Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di una riduzione delle spese di parte corrente pari a circa 50 milioni di euro e di aumento delle spese di parte capitale pari a circa 953 milioni.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2020 in misura pari al 3,9% della spesa finale del bilancio statale, diminuendo lievemente in termini percentuali nel 2021 per poi riallinearsi nell’ultima parte del triennio di programmazione.
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 di 24.897,9 milioni di euro.
Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, come modificata nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1.009,7 milioni di euro, determinata da un aumento di 347,6 milioni spesa in conto corrente e di 660 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
Spese finali del Ministero dell’interno - anno 2020
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2019 |
2020 |
||||||
Legge di Bilancio |
BLV* |
Manovra DDL originario |
Modifiche Senato |
|||||
sez. II |
sez. I |
bilancio Integrato |
sez. II |
sez. I |
Bilancio integrato AC 2305 |
|||
Spese correnti |
23.012,4 |
22.614,9 |
-25,7 |
133,7 |
22.722,9 |
-18,5 |
258,1 |
22.962,6 |
Spese in c/capitale |
1.973,7 |
2.264,7 |
-24 |
685 |
2.925,7 |
- |
1 |
2.926,7 |
SPESE FINALI |
24.986,1 |
24.879,6 |
-49,7 |
818,7 |
25.648,7 |
-18,5 |
259,1 |
25.889,3 |
Rimb. pass. fin. |
17,3 |
18,3 |
- |
- |
18,3 |
- |
- |
18,3 |
SPESE complessive |
25.003,5 |
24.897,9 |
-49,7 |
818,7 |
25.666,9 |
-18,5 |
259,1 |
25.907,6 |
* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 68 milioni di euro, dal lato sia della spesa corrente (- 44,2 milioni) che in conto capitale (- 24 milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (- 22,3 milioni di euro per il 2020) e definanziamenti (- 27,4 milioni di euro per il 2020) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente.
Il Ministero dell’interno si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella tabella che segue per il triennio 2020-2022:
INTERNO Mis/Pro |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
|||
(importi in milioni di euro) |
||||||||
4 Soccorso civile (8) |
||||||||
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
||||||||
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/quinquies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7325/2) |
4 |
-6,6 |
4 |
1,2 |
4,5 |
3,4 |
||
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/sexies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7313/2) |
12 |
-7,2 |
24,3 |
3,6 |
24,3 |
3,6 |
||
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quinquies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7313/1) |
7 |
-5 |
20 |
5 |
15,5 |
0 |
||
LB n. 232/2016 art 1 co 1072 punto M/octies POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO (Cap-pg: 7325/19) |
38 |
-1 |
67 |
1 |
93 |
1 |
||
DL n. 113/2018 art 22 co 1 punto B POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 7325/15) |
10 |
-2,5 |
17,5 |
2,5 |
14,7 |
1,5 |
||
Fonte: ddl di bilancio 2020-2022 (A.S. 1586 – Tomo III, pag. 537)
Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di circa 100 milioni di euro.
Si ricorda, altresì, che in sede di esame presso il Senato è stato approvato l’emendamento 103.Tab.2.50.5 del Governo, con il quale è stata data attuazione nel bilancio dello Stato, a decorrere dal 2020, alle disposizione del D.L. n. 104/2019, mediante una riorganizzazione amministrativo contabile di alcuni Ministeri interessati dalle disposizioni del decreto-legge medesimo, tra cui il Ministero dell’interno (si v. infra, paragrafo sulla missione Ordine pubblico e sicurezza).
Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 1.077,8 milioni di euro (+391,8 milioni di euro in conto corrente e + 686 milioni in conto capitale).
Il ddl di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti finali per il Ministero pari a 25.889,3 milioni per il 2020.
Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 18,3 milioni nel 2020, le spese complessive per il Ministero risultano pari a 25.907,6 milioni di euro.
Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2020 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l’88,7% delle spese finali del Ministero.
La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'evoluzione delle spese finali del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato[23].
(in milioni di euro)
Ministero dell’interno |
||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Spese finali |
30.415 |
28.772 |
27.743 |
25.853 |
21.906 |
26.540 |
% su bilancio Stato |
5,7 |
5,5 |
5,1 |
4,4 |
3,6 |
4,3 |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Spese finali |
25.392 |
26.719 |
25.798 |
25.580 |
25.889 |
|
% su bilancio Stato |
4,3 |
4,4 |
3,9 |
4,0 |
3,9 |
|
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2020 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2019.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2020, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma. In tabella è dato specifico risalto all’impatto dell’esame del ddl di bilancio in prima lettura al Senato.
Con riferimento alle modifiche della Sezione II, si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.
Inoltre, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna “Variazioni a. 23 c. 3 lett b)”) includono anche gli effetti finanziari del D.L. n. 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
La spesa complessiva del Ministero dell’interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’INTERNO |
||||||||
(*) |
Missione |
2019 |
2020 |
||||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Ddl originario |
Modifiche Senato |
||||||
Sez II |
Sez I |
Bil integrato AS 1586 |
Sez II |
Sez I |
Bil integrato AC 2305 |
||||
1 |
Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2) |
609,6 |
664,2 |
-10,3 |
- |
653,9 |
- |
7,3 |
661,2 |
1.1. |
Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2) |
609,6 |
664,2 |
-10,3 |
- |
653,9 |
- |
7,3 |
661,2 |
2 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
11.424,9 |
11.234,7 |
-2,4 |
780,8 |
12.013,2 |
- |
203,8 |
12.216,9 |
2.1 |
Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) |
35,4 |
35,4 |
- |
- |
35,4 |
- |
- |
35,4 |
2.2 |
Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9) |
43 |
69,1 |
- |
- |
69,1 |
- |
1 |
70,1 |
2.3 |
Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) |
11.346,5 |
11.130,1 |
-2,4 |
780,8 |
11.908,6 |
- |
202,8 |
12.111,4 |
3 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
8.138,7 |
8.358,1 |
-7,7 |
20,9 |
8.371,3 |
-9,5 |
5,1 |
8.366,9 |
3.1 |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) |
7.061,5 |
7.257,1 |
-7,2 |
20,2 |
7.270,1 |
-8,5 |
0,1 |
7.261,7 |
3.2 |
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) |
439,6 |
456,6 |
- |
0,5 |
457,1 |
- |
- |
457,1 |
3.3 |
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) |
637,7 |
644,4 |
-0,5 |
0,2 |
644,2 |
-1 |
5 |
648,2 |
4 |
Soccorso civile (8) |
2.346,8 |
2.477,8 |
-24,3 |
17 |
2.470,5 |
- |
41,9 |
2.512,5 |
4.1 |
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) |
12,1 |
9 |
- |
- |
9 |
- |
- |
9 |
4.2 |
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
2.334,7 |
2.468,7 |
-24,3 |
17 |
2.461,5 |
- |
41,9 |
2.503,4 |
5 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
2.286,1 |
1.941,7 |
-5 |
- |
1.936,7 |
- |
1 |
1.937,7 |
5.1 |
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) |
2.286,1 |
1.941,7 |
-5 |
- |
1.936,7 |
- |
1 |
1.937,7 |
6 |
Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32) |
197,3 |
221,4 |
- |
- |
221,4 |
-9 |
- |
212,4 |
6.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
27,8 |
30,7 |
- |
- |
30,7 |
- |
- |
30,7 |
6.2 |
Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3) |
169,5 |
190,6 |
- |
- |
190,6 |
-9 |
- |
181,6 |
|
SPESE FINALI |
24.986,1 |
24.879,6 |
-49,7 |
818,7 |
25.648,7 |
-18,5 |
259,1 |
25.889,3 |
|
Rimb. passività finanziarie |
17,3 |
18,3 |
- |
|
18,3 |
|
|
18,3 |
|
SPESE COMPLESSIVE |
25.003,5 |
24.897,9 |
-49,7 |
818,7 |
25.666,9 |
-18,5 |
259,1 |
25.907,6 |
(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.
Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche nel 2020, la maggior entità del risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 47% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. A seguire, la missione Ordine pubblico e sicurezza impegna il 32,3% della spesa finale complessiva del ministero.
Si conferma, inoltre, il dato – riscontrato, dopo un trend di crescita, a partire dall’esercizio finanziario 2019 – della riduzione delle previsioni di spesa relative alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, in correlazione alla riduzione degli arrivi di immigrati. Conseguentemente, il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero scende al 7,5% rispetto ai dati delle previsioni della legge di bilancio 2019 (9,1%).
Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.
Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti le previsioni di spesa per ciascuna missione del Ministero ed i relativi programmi.
Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020, alla Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca l’unico programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio, è assegnata una dotazione pari a circa 664,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell’esercizio 2017.
Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 608,6 milioni di euro nel 2021 e a 599,9 milioni di euro nel 2022.
La manovra determina per il 2020 una riduzione di circa 3 milioni di euro (-0,5%), rispetto alle previsioni a legislazione vigente. La variazione è determinata da interventi di definanziamento operati direttamente in sezione II (-10,3 milioni sulle spese per la custodia dei veicoli sequestrati - cap. 2955/2). Tale riduzione è parzialmente compensata da interventi di sezione I, introdotti nel corso dell’esame al Senato, che autorizzano spese per circa 7,3 milioni di euro.
Tra gli interventi previsti nella Sezione I, si segnala:
- l’autorizzazione di spesa, prevista dall’art. 1, co. 169, di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020 per il reclutamento del personale dell’Agenzia dei beni confiscati (cap. 2962 – che reca uno stanziamento a legislazione vigente pari a 8,6 milioni per ciascun anno del triennio).
- l’incremento di spesa, disposta dall’art. 1, co. 862, di 1 milione di euro per l’anno 2020 del Fondo delle vittime dell’usura e della mafia (cap. 2982 – che espone previsioni a legislazione vigente pari a 37,9 milioni).
All’esito di tale intervento, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 661,2 milioni di euro nel 2020, 614,9 milioni di euro nel 2021 e 606,2 milioni di euro nel 2022. Tali risorse nel 2020 assorbono il 2,6 per cento della spesa complessiva del dicastero.
Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione complessiva pari a 11.234,7 milioni di euro.
Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 10.822,3 milioni di euro nel 2021 e a 10.840,3 milioni di euro nel 2022.
La missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell’interno è articolata in 3 programmi di spesa, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017:
2.1. Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)
2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9);
2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.
Rispetto a tali previsioni la Missione registra, con la manovra in esame, un incremento complessivo di 981 milioni di euro (+8,8%) per il 2020, che riguarda quasi esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi di Sezione I, che determinano un aumento complessivo pari a circa 985 milioni di euro.
Per gli anni successivi l’aumento risulta pari a 1.420,6 milioni nel 2021 e a circa 1.923,5 mln nel 2022.
Tra gli interventi si segnalano, in particolare:
§ contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, e per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui (art. 1, co. 29);
§ contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite di 150 milioni di euro nell’anno 2021 e 250 milioni di euro nell’anno 2022 (art. 1, co. 41 e 42);
§ contributi, nella misura di 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, da destinare ai comuni destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio (art. 1, co. 51);
§ la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi (art. 1, co. 62-64);
§ la rideterminazione a partire dall’anno 2020 della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, con incremento della dotazione annuale del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022 (art. 1, co. 848). Al contempo, i commi 850 e 851, già presenti nel testo iniziale ma riformulati al Senato, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui.;
§ un ulteriore intervento sul Fondo di solidarietà comunale, che dispone un incremento del Fondo di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, destinando tali risorse in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 1, comma 551);
§ l’istituzione del Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum (art. 1, co. 627).
A fronte di tali disposizioni, si registra una lieve riduzione, pari a circa 2,3 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate in Sezione II.
Si segnala, in particolare:
§ il rifinanziamento di 15 milioni per ogni annualità del triennio dei contributi statali per favorire la fusione di comuni ai sensi dell’art. 15, co. 3, del D.Lgs. 267/2000 (cap. 1316/1);
§ il definanziamento di 17,3 milioni nel 2020 e 32,3 milioni negli anni successivi del Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319/1).
All’esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II, come modificate dal Senato) risulta dunque pari a circa 12.217 milioni di euro nel 2020, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2019 (+6,9%) e alle previsioni assestate per il 2019 (+4,5%).
Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato risultano pari a 12.225,6 milioni di euro nel 2021 e 12.746,5 milioni di euro nel 2022.
La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.358,1 milioni di euro per il 2020, 8.269,5 mln per il 2021 e 8.202,4 mln per il 2022.
Si ricorda che la missione è articolata in 3 programmi di spesa:
3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8). Si tratta del programma che assorbe la maggior parte delle risorse dell’intera missione a finanziamento delle seguenti attività: contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell’ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale.
3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (7.9).
3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia (7.10).
Rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2020, si segnalano, in sezione II, definanziamenti che comportano per il medesimo anno una riduzione per complessivi 17,2 milioni di euro, di cui:
§ 7,7 milioni di euro, relativi in particolare a spese per il potenziamento e l’ammodernamento della Polizia di Stato, riferite al Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8);
§ 9,5 milioni di euro, riferiti in massima parte al Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (- 8,5 milioni) e in parte al programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia (- 1 milione di euro).
Sul medesimo programma incidono al contempo alcuni interventi di sezione I, che prevedono, tra l’altro:
- un incremento - a decorrere dall’anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria), che incide sul programma per circa 20 milioni di euro (art. 1, comma 129);
- un incremento - per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 - del Fondo per la sicurezza urbana (cap. 2874: il disegno di legge di bilancio originario reca uno stanziamento di 20 milioni per il 2020; 15 milioni per il 2021; 25 milioni per il 2022). Il finanziamento aggiuntivo è da destinare alla contribuzione ai Comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti (art. 1, comma 540).
Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, è utile ricordare inoltre che, l’articolo 3-bis del DL 104/2019, come convertito dalla L. 132/2019, incrementa di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo appositamente istituito dall’articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 (c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”) per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le risorse del predetto Fondo sono iscritte sul cap. 3029 del Ministero dell’economia e finanze.
Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzioni, specificate nell’elenco 1 allegato al decreto-legge degli stanziamenti di competenza e di cassa delle dotazioni finanziarie di alcuni ministeri, tra cui il Ministero dell’interno, la cui riduzione è pari a 18,5 milioni di euro nel 2020 e a 15,5 milioni di euro dal 2021.
Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a 8.366,9 milioni per il 2020, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2019 (+2,8%). Tali risorse assorbono il 32,3 per cento della spesa complessiva del dicastero.
Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato risultano pari a 8.276,4 milioni di euro nel 2021 e 8.209,4 milioni di euro nel 2022.
Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020, alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione complessiva pari a 2.477,8 milioni di euro.
Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 2.522,6 milioni di euro nel 2021 e a 2.560,2 milioni di euro nel 2022.
La missione è articolata nei 2 programmi di spesa:
4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
All’esito della manovra, la missione registra nel complesso un aumento di circa 35 milioni di euro nel 2020, che riguarda esclusivamente il Programma 4.2. “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico” (8.3).
In tale programma si segnalano, in sezione II, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2020 una riduzione per complessivi 22,3 milioni di euro relativi a spese per il potenziamento e l’ammodernamento dei Corpo dei vigili del fuoco, a cui si aggiunge un definanziamento di 2 milioni di euro (Fitto di locali e spese alloggio personale Corpo nazionale Vigili del fuoco - cap. 1901/9).
Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla sezione I, pari a complessivi 59 milioni di euro per il 2020, 115 milioni per il 2021 e 162 mln per il 2022, determinato da:
§ un incremento di 2 milioni - a decorrere dal 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 131);
§ l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia, con dotazione di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022 (art. 1, comma 133);
§ l’autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale (art. 1, commi 136 e 139), così modulata per il triennio: 1.900.835 per l’anno 2020; 3.002.877 per l’anno 2021; 5.323.556 per l’anno 2022. Infine si prevede un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Si tratta di: 60.000 euro per l’anno 2020; 100.000 per l’anno 2021; 200.000 per l’anno 2022.
Contestualmente, l’articolo 1, comma 133, del ddl di bilancio, a fini di copertura del nuovo Fondo per la valorizzazione dei Vigili del fuoco (a decorrere dal medesimo anno 2020) riduce di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno. La riduzione grava sul capitolo 1902 - Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento.
All’esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 2.512,5 milioni di euro nel 2020, in aumento rispetto ai dati iniziali (7%) e assestati dell’esercizio 2019 (2,8%).
Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato risultano pari a 2.649,3 milioni nel 2021 e 2.730,2 milioni nel 2022.
Il peso della missione nel 2020 risulta pari al 9,7 del bilancio complessivo del Ministero.
Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell’unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1.941,7 milioni di euro per il 2020, in riduzione rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2019 (- 344,4 milioni) e ai dati risultanti all’esito della legge di assestamento 2019 (- 337,7 milioni).
Si ricorda, in proposito, che a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2019 (L. n. 205/2018), le previsioni iniziali di spesa per il 2019 avevano registrato una riduzione anche in dipendenza della previsione dell’art. 1, commi 767 e 768, della legge che ha prescritto una razionalizzazione di spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, in conseguenza. della contrazione del fenomeno migratorio. Dalla realizzazione di tale insieme di interventi - previa estinzione dei debiti pregressi – la previsione di risparmi era almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 1.808,9 milioni di euro nel 2021 e a 1.826,8 milioni di euro nel 2022.
La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull’unico programma della missione un definanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, che riguarda il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cap. 2353), che espone pertanto risorse pari a 165 milioni di euro per ciascun degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il medesimo Fondo viene al contempo incrementato, in sezione I, di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 (art. 1, commi 882-883).
Nell’ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti:
§ cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che, in linea con il 2017, reca autorizzazione di spesa pari a 404,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;
§ cap. 2351 – Spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri, che reca previsioni per 1.184,5 milioni di euro per il 2020, 1.068,6 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
§ cap. 2309 – per effetto di una disposizione introdotta al Senato è autorizzato un contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, comma 884).
All’esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 1.937,7 milioni di euro nel 2020, in diminuzione rispetto ai dati iniziali e assestati dell’esercizio 2019 (-15%).
Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato scendono a 1805,2 milioni nel 2021 e 1.822,9 milioni nel 2022.
Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero nel 2020 risulta pari al 7,5 (era il 9,3% nella legge di bilancio 2019).
Infine, le previsioni della Missione 6 nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 221,4 milioni di euro per il 2020, 212 milioni per il 2021 e 203,3 milioni per il 2022.
La sezione II del disegno di legge di bilancio, come modificata al Senato, opera sul programma 6.2. della missione (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) una riduzione pari a 9 milioni di euro per il 2020, 6 milioni di euro per l’anno 2021 e per l’anno 2022.
Si segnala, peraltro, con una disposizione introdotta in sezione I durante l’esame del provvedimento al Senato (art. 1, commi 164-165), è stata autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni nel 2020 per l’assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia, in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
La decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali.
Nell’ambito del medesimo programma si registra, per effetto di modifiche introdotte durante l’esame al Senato (art. 1, commi 141-142) l’incremento di 12 milioni per l'anno 2020 del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno (cap. 2970). Quanto alla copertura finanziaria dell’onere previsto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, nell’ambito del medesimo programma (cap. 3000).
Il Fondo per le risorse decentrate (cap. 2970) a legislazione vigente è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21 e 20,9 milioni per l’anno 2022. Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cd. sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
All’esito dei descritti interventi, le previsioni della missione nel bilancio integrato risultano pari a 212,4 milioni nel 2020, 207,8 milioni nel 2021 e 204, 3 milioni nel 2022.
Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).
Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale[24].
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
Missione |
Bilancio 2019 |
Assestato |
BLV |
ddl bilancio integrato 2020 |
ddl bilancio integrato 2021 |
ddl bilancio integrato 2021 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
2.286,1 |
2.346,3 |
2.330,1 |
2.350 |
2.338,9 |
2.352,2 |
La Missione reca uno stanziamento complessivo per il 2020 a legislazione vigente di 2.350 milioni di euro.
La missione n. 1, a partire dal 2017, si articola in due programmi:
§ il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;
§ il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all’andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’INTERNO |
||||||||
(*) |
Missione/Programma |
2019 |
2020 |
||||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Ddl originario |
Modifiche Senato |
||||||
Sez II |
Sez I |
Bil integrato AS 1586 |
Sez II |
Sez I |
Bil integrato AC 2305 |
||||
17 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
2.286,1 |
2.330,1 |
-1,1 |
20,6 |
2.349,5 |
- |
0,5 |
2.350 |
17.1 |
Organi costituzionali (1.1) |
1.742,2 |
1.742,7 |
- |
- |
1.742,7 |
- |
- |
1.742,7 |
17.2 |
Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3) |
543,9 |
587,4 |
-1,1 |
20,6 |
606,8 |
- |
0,5 |
607,3 |
Rispetto alle previsioni a legislazione vigente, la missione registra complessivamente un incremento di circa 20 milioni di euro, che riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.1, sono pari a 1.742,7 milioni di euro per il 2020 e si mantengono pressoché costanti per il 2021 e 2022. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.
Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105), del CNEL (cap. 2178) e dell’Ufficio parlamentare di bilancio (cap. 1999) nel 2020 non registrano sostanziali variazioni rispetto alle previsioni per l’esercizio 2019.
Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.2, sono pari a 587,4 milioni di euro per il 2020. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 507,3 milioni di euro nel 2021 e a 590,9 milioni di euro nel 2022.
All’interno del programma 17.2 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2020 un incremento di 21,1 mln di euro, collegato ai seguenti interventi di sezione I:
§ il rifinanziamento del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di 5 milioni di euro a partire dal 2020 (cap. 2126);
§ l’istituzione di un Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio (cap. 7472);
§ la previsione di compensi da corrispondere ai Commissari straordinari del Governo che assumono le funzioni di Presidente del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES), per 1,1 milioni di euro per ciascuno anno del triennio (cap. 2094);
§ l’istituzione di un Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2020 (cap. 2097).
Per gli anni successivi l’incremento complessivo risulta pari a 20,1 mln nel 2021 e 19,1 nel 2022.
La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sul medesimo programma 17.2 un definanziamento pari a 1,1 milione di euro nel 2020, 1,4 milioni di euro nel 2021 e circa 1 milioni nel 2022.
Il definanziamento riguarda:
- cap. 2107, Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio per la struttura di missione denominata Investitalia , che registra -0,6 milioni di euro nel 2020; - 0,6 milioni nel 2021; - 0,9 milioni di euro nel 2022;
- cap. 7469, Fondo Nazionale per la montagna – 0,22 mln nel 2020 e – 0,25 mln nel 2021;
- cap. 2149, Somma da trasferire alla presidenza per la valorizzazione delle aree svantaggiate confinanti nelle regioni a statuto speciale e province autonome: - 0,36 mln nel 2020 e – 0,5 mln nel 2021.
All’interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 331,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 (cap. 2120). La I e la II sezione del DLB non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2020 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio iniziali e assestate 2019.
All’esito della manovra, lo stanziamento finale del programma risulta pertanto pari a 607,3 milioni di euro nel 2020, 595,9 milioni nel 2021 e 609 milioni nel 2022.
Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, si ricordano alcuni stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
§ Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità[25]), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a 57,3 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 mln nel 2021 e 2,2 nel 2022. Al contempo, la dotazione del Fondo è incrementata di 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 per l’attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (art. 1, comma 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.(art. 1, co. 353). Le previsioni del bilancio integrato sono pertanto pari a circa 60,2 milioni di euro nel 2020, 59,9 milioni nel 2021 e 59 mln nel 2020.
§ Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2020 pari a circa 920 mila euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,1 milioni di euro. La sezione I del bilancio (art. 1, comma 549) incrementa entrambi gli stanziamenti di 250.000 euro, per l'anno 2020; 500.000, per l'anno 2021; 1.000.000, per il 2022.
Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.
Nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) si segnalano il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica[26].
Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa 791,1 milioni di euro per il 2020 e 802,1 mln per ciascun anno del biennio 2021-2022 (in aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2019, pari a 740,3 mln di euro). Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.
Nel programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2) della missione 18 Giovani e sport (30), lo stanziamento a legislazione vigente del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (cap. 2185) ammonta a 142,2 milioni di euro per il 2020, 101,8 milioni per il 2021 e 110,8 milioni nel 2022. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un definanziamento di 3,2 milioni di euro nel 2020, nonché di 2,6 mln nel 2021 e 4,3 nel 2022. Al contempo, con un intervento di sezione I - introdotto al Senato – sono assegnati al Fondo ulteriori 10 milioni per l’anno 2020. Pertanto, all’esito della manovra lo stanziamento per il Fondo è in competenza di 149 milioni di euro per il 2020; 99,3 milioni per il 2021; 106,6 milioni per il 2022 (art. 1, comma 267).
Nell’ambito del programma 22.3. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:
- la Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,64 mln per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel BLV a 231,9 milioni di euro per il 2020, 236,9 mln per il 2021 e 211,9 mln per il 2022. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- l’Agenzia per l’Italia digitale (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 mln di euro per ciascun anno del triennio. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni. Per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale sono inoltre stanziati (si cfr. art. 1, co. 399-401) complessivi 17,9 milioni di euro, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2010 e 7034). Infine, una disposizione introdotta nel corso dell’esame al Senato ha autorizzato la spesa di ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche delle p.a. (cap. 2011).
Nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), che espone a BLV una previsione di competenza di circa 320 milioni di euro per ciascun anno del triennio (in aumento rispetto ai dati del bilancio 2019 di circa 10 milioni). Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del DLB.
[1] La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.
[2] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e 6-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).
Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
[3] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[4] Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
[5] Cfr. supra, in nota.
[6] Ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.
[7] Da ultimi, si ricordano la L. 226/2017, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, e l’art. 1, co. 1114, della L. 145/2018-L. di bilancio 2019, recante un’autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.
[8] Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
[9] Di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.
[10] Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.
[11] Di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.
[12] Art. 55 del Codice medesimo.
[13] Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.
[14] Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.
[15] Recante Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
[16] Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.
Essi possono essere:
§ di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
§ di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
§ di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).
[17] In particolare:
§ 14,5 milioni di euro annui sono riferibili all’incremento previsto dalla lettera a) (domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana);
§ 1 milione di euro all’anno deriva dall’incremento di cui alla lettera b) (documento di viaggio provvisorio);
§ 1,2 milioni di euro annui sono imputabili all’aumento del diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (lettera c);
§ 8,3 milioni di euro annui derivano dall’aumento del 20% applicato ad altre voci della tariffa (lettera d).
[18] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[19] Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.
[20] Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.
[21] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della legge di stabilità. I rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni erano, infatti, prima della riforma ex legge n. 163/2016, operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.
[22] I Centri di responsabilità amministrativa (CRA) dello stato di previsione del Ministero dell’interno sono: 1. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro; 2. Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 3. Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 4. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; 5. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 6. Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
[23] Per gli anni 2010-2018 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2019 sono riportate le previsioni assestate e per il 2020 le previsioni risultanti dal disegno di legge di bilancio in esame.
[24] Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (missione 17).
[25] Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell’ambito di un autonomo programma Promozione e garanzia delle pari opportunità (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.
[26] L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.