Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero
Riferimenti: AC N.1295/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 174
Data: 26/06/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero

26 giugno 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


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L'articolo 1 della proposta di legge individua l'Servizi di vigilanza all'esteroambito di applicazione. Si prevede che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

In proposito potrebbe essere suscettibile di valutazione l'opportunità di definire i soggetti competenti alla determinazione dei "livelli di rischio" , nonchè le relative modalità e i parametri di riferimento.

La Normativa sulla sicurezza privata normativa di riferimento in materia di  istituti di vigilanza privata e di  guardie particolari giurate è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e ne relativo Regolamento di esecuzione, di cui al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti).
Le guardie private (definite anche "particolari" in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o "giurate" poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (art. 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore. Si segnala, altresì, che l'art. 257 del R.D. n.635/1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza. 
Alfine di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina italiana in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, il D.L. 59/2008 (art. 4) ha inserito nel T.U.L.P.S. l'art. 134-bis, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Al riguardo, si prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni dell'imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto (co. 1). Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti (co. 3). Le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione sono previste nel regolamento di esecuzione TULPS (co. 2).Quest'ultima previsione è stata attuata con DPR 4 agosto 2008, n. 153 che ha introdotto un nuovo articolo (l'art. 260- bis) nel regolamento di esecuzione del TULPS, in base al quale l'esercizio occasionale di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento è sottoposto al rilascio di una autorizzazione da parte del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Tra le previsioni più recenti, si richiama il  decreto-legge n. 107 del 2011, che ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle « best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall' Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).
Fino al 31 dicembre 2012 – ha poi stabilito il  decreto-legge n. 215 del 2011 (comma 5) - possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale termine è stato ulteriormente prorogato da successive modifiche normative al  31 dicembre 2019. Il disciplinare del 26/02/2015 del Ministero dell'Interno ha nel frattempo provveduto alla individuazione dei programmi formativi per le guardie giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.
Si ricorda infine che il comma 1, dell'articolo 5 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 6-bis, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, aveva autorizzato il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, a stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'IMO, mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che poteva avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

  

  L'Requisiti delle guardie giuratearticolo 2 definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate (GG) per poter svolgere attività di protezione in territorio estero, prevedendo che i servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 "sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria". 

I servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sono definiti in particolare dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Viene specificato che restano esclusi dall'applicazione i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Alle guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, si richiede il possesso di licenza di porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale e almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del TULPS:

Ai sensi dell'art. 138 del TULPS le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 
  • avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
  • sapere leggere e scrivere;
  • non avere riportato condanna per delitto; 
  • essere munito della carta di identità;
  • essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
  • Il medesimo art. 138 prevede che al Ministro dell'interno compete l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. 
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. 
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

a) aver superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

In base al citato art. 6 i soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.
Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito, fermi restando gli argomenti previsti dal medesimo decreto ministeriale.
I programmi, differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.
L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio.
Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

In attuazione dell'art.6 del D.M. 15 settembre 2009, n.154, è stato emanato il Disciplinare del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale: 

  • sono state definite le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009;
  • sono stati individuati i programmi formativi per le per le guardie giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art.3 del D.M. 28 dicembre 2012, n.266;
  • è stato costituito il Nucleo di vigilanza e controllo, previsto dall'art.7 del D.M. 154/2009.

 E' stata altresi emanata la circolare del 26 febbraio 2015, con la quale è stata armonizzata la disciplina del D.M. 154/2009 con il preesistente sistema di security previsto dal Reg. CE 725/2004, affrontando altresì alcuni profili, anche di carattere interpretativo, che si erano posti in sede attuativa dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

  

b) aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi. Tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa.

In relazione alla lettera in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se ai fini del conseguimento del requisito previsto sia necessario aver prestato servizio nei ruoli del servizio permanente delle forze armate per un periodo minimo di tre anni, ovvero se sia sufficiente aver trascorso tale lasso di tempo come volontario in ferma prefissata.

Al riguardo, si ricorda, che la legge n. 331 del 2000 ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. Nel dettaglio la legge n. 226 del 2004, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale) e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Le richiamate figure si susseguono: il VFP1 può accedere al VFP4, il VFP4 poi, per concorso, può accedere al servizio permanente.

 

L'articolo 3 demanda a unRegolamenti di servizio regolamento di servizio la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione. Il regolamento di servizio è approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del TULPS. 

In proposito si ricorda che: 
- l'art. 133 TULPS riguarda l'ipotesi in cui la tutela della sicurezza della proprietà privata è esercitata direttamente dal proprietario dei beni con l'impiego di "guardie giurate" alle proprie dirette dipendenze; 
- l'art. 134 TULPS si riferisce alla possibilità che l'attività di vigilanza e custodia venga affidata ad "istituti di vigilanza" che, in possesso di apposita licenza del Prefetto, la esercitano per conto di terzi in forma imprenditoriale.

La disposizione prevede che il regolamento debba essere predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile. Tale allegato stabilisce i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi. 

Il Ministero dell'Interno ha definito e uniformato con il citato  DM 1 dicembre 2010, n. 269 i requisiti soggettivi, professionali, tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica) necessari per ottenere la licenza prefettizia necessaria per svolgere attività di vigilanza in forma imprenditoriale. Alcune disposizioni del decreto stesso sono poi state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. Con un ulteriore intervento normativo, il D.M. 4 giugno 2014, n.115, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fissare le caratteristiche e i requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, nonché a definire le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.


  I regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni:

   a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati. Il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

   b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza;

   c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio è svolto e comunque sempre nell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale.

Si ricorda che, in base all'art. 52, primo comma, c.p., la difesa è legittima se chi ha commesso il fatto vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Le recente modifica apportata all'art. 52 c.p. dalla legge n. 36 del 2019 non rileva ai fini della disposizione in commento, in quanto diretta a rafforzare la difesa in ambito domiciliare.

L'Uso delle armiarticolo 4 innanzitutto prevede che l'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge (comma 1).

Ai sensi dell'art. 28 TULPS, la licenza per la raccolta, fabbricazione, detenzione e vendita di  armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, viene richiesta al  Prefetto ed ha validità biennale. La licenza è altresì necessaria per l'importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione , l'importazione, l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia. E' altresì necessaria per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria.
La licenza viene rilasciata dal  questore ai sensi dell'art. 31 TULPS per le armi diverse da quelle da guerra e la validità della licenza è di 3 anni. 
Il richiamato articolo 8 della  legge 18 aprile 1975 n. 110 ( Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) subordina il  rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, all' accertamento della capacità tecnica del richiedente. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica l'interessato deve sostenere apposito esame presso la Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti ed infiammabili.

Il comma 2 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, possono usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero.

Con riferimento all'utilizzo delle  armi comuni da sparo si ricorda che la  legge 18 aprile 1975 n. 110 ( Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), all'art. 2, disciplina le armi e munizioni comuni da sparo la cui ricognizione viene effettuata attraverso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito dall'art. 7 della medesima legge con la funzione di autorizzare la produzione o l'importazione definitiva di armi, mediante l'attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.
Rientrano tra le  armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge 110/1975: "i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale; i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico; i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; le rivoltelle a rotazione; le pistole a funzionamento semiautomatico; le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890". Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

 In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del TULPS e all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del TULPS.

L'articolo 31 TULPS, già richiamato, prescrive l'obbligo di licenza rilasciata dal questore per l'importazione e l'esportazione di armi diverse da quelle di guerra.
L'articolo 38 TULPS riguarda l'obbligo per chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, di farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente. Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni specifica certificazione medica. Ai sensi dell'art. 58 del reg. di esecuzione TULPS, in caso di trasferimento delle armi da una località all'altra, il possessore deve ripetere la denuncia  nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
L'articolo 42 TULPS prevede la facoltà del Questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e del Prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha di norma validità annuale.

 Il comma 3 individua, infine, il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi, che consiste, esclusivamente, nelle armi portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

  

L'Comunicazione con le autorità italiane e stranierearticolo 5 stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero.

In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza:

  • l'elenco delle guardie giurate impiegate
  • i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto
  • le date presunte di inizio e di fine del servizio. 

La comunicazione è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, occorre altresì comunicare:

  • il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
  • le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;
  • la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

Presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza deve essere conservata copia delle comunicazioni effettuate.

Con una disposizione di carattere generale e residuale, si prevede che tutti i permessi e le autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento del servizio di protezione, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio sono affidati al legale rappresentante dell'impresa o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale. 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni sono riconducibili alla materia "difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi" di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del'art. 117, secondo comma, lett. d) nonchè alla materia "professioni" di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. 

Con riferimento alla materia professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Per la Corte, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Non è dunque nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali e l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
Sempre per la Corte, ulteriori profili attinenti alla legislazione sulle professioni sono invece riconducibili alla materia "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva statale. Ad esempio è stata censurata una legge regionale laddove essa prevede l'obbligo - da parte di professionisti provenienti da altre regioni - di applicare tariffe determinate a livello regionale, ostacolando la competitività tra gli operatori. Peraltro, la legge regionale che comporta l'obbligo di iscrizione nell'albo della regione in cui si intende esercitare una determinata professione non prevede un obbligo di sostenere nuovamente le prove di abilitazione necessarie e dunque non configura un intralcio al libero regime concorrenziale