Disposizioni in materia di procedimento elettorale e di esercizio di voto fuori dal comune di residenza 5 ottobre 2018 |
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Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 543-A (on. Nesci ed altri) ha un duplice Oggetto della proposta di leggeoggetto. In primo luogo, essa introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a:
In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale. Preliminarmente, occorre ricordare che ciascun tipo di Base normativaconsultazione elettorale - per le Camere del Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo, per gli enti territoriali, per i referendum - è disciplinato nell'ordinamento italiano da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia la materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno - su cui incide il disegno di legge in esame - è disciplinata compiutamente per l'elezione della Camera dei deputati (DPR 361/1957) e per le elezioni comunali (DPR 570/1960). Per queste ultime, l'unica eccezione è costituita dalla disciplina relativa alle urne elettorali delle elezioni comunali, per le quali si applica la legge elettorale della Camera. Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi e definizione delle circoscrizioni elettorali), l'elettorato attivo e passivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, esse fanno invece per lo più rinvio alle due leggi citate. Pertanto alle elezioni del Senato, del Parlamento europeo ed ai referendum, si applicano le disposizioni del Testo unico per la Camera dei deputati (si veda, rispettivamente, l'articolo 27 del D.Lgs. 533/1993, Testo unico delle elezioni del Senato; l'articolo 51 della L. 18/1979, legge elettorale del Parlamento europeo; l'articolo 50 della L. 352 del 1970 sui referendum). Alle elezioni regionali si applica il Testo unico per le elezioni comunali (articolo 1, comma 6, della L. 108/1968, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario). La proposta di legge in esame modifica dunque i due Testi unici (elezioni Camera; elezioni comunali), fermo restando che, per effetto dei rinvii normativi interni, le modifiche apportate incidono anche sulle altre fonti normative in materia elettorale. Arredi elettorali e locali sede di seggioUn primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine, e le porte e finestre dei locali sede dei seggio (ossia degli uffici elettorali di sezione). Per quanto riguarda le Urne elettoraliurne elettorali, si prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non l'identificazione delle stesse (art. 1, comma 1, lettera a). L'articolo 9 del disegno di legge reca la copertura finanziaria della disposizione in questione sulle urne semitrasparenti, autorizzando la spesa di 738.744 euro annui (vedi oltre). La norma, che novella il Testo unico per le elezioni della Camera (art. 32, secondo comma del DPR 361/1957), si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma del Testo unico delle elezioni comunali (DPR 570/1960), ove è disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. Inoltre, si applica anche, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, alle elezioni del Senato, a quelle europee, ai referendum e alle elezioni regionali.
Attualmente la legge elettorale si limita a prevedere che le caratteristiche delle urne siano definite con decreto del Ministro dell'interno e che esse siano fornite dal medesimo dicastero a ciascuna sezione elettorale (art. 32, secondo comma DPR 361/1957). Tale disposizione è stata attuata da ultimo con il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81). In particolare, ai sensi dell'allegato A ivi contenuto, "l'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri".
La proposta di legge modifica anche la disciplina delle Cabine elettorali cabine elettorali (art. 1, comma 1, lett. d), numero 1, che modifica l'articolo 42, quinto comma del Testo unico Camera e art. 3, comma 1, lett. c), numero 1, che modifica l'articolo 37, quarto comma del Testo unico Comuni).
Le leggi elettorali oggi vigenti prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, da collocarsi in maniera da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. La proposta di legge - in aggiunta a queste previsioni - prescrive che:
Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica. Inoltre, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni, la definizione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione.
Per quanto riguarda la Sala adibita a seggio elettoralesala del seggio elettorale, la proposta di legge interviene in ordine alle porte e finestre (art. 1, comma 1, lett. d), numero 2 e art. 3, comma 1, lettera c), numero 2, modificativi rispettivamente dell'articolo 42, sesto comma del Testo unico Camera, e dell'articolo 37, quinto comma del Testo unico comuni). La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre posizionate nella parete adiacente ai tavoli e ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. La proposta di legge aggiunge che devono essere chiuse anche le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente o retrostante alla cabine elettorali. Il presidente e i componenti dell'ufficio elettorale di sezioneUn secondo gruppo di disposizioni riguarda i componenti l'ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale).
Tra queste, alcune hanno oggetto il Presidente di seggiopresidente dell'ufficio elettorale (art. 1, comma 1, lett. b), per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del Testo unico Camera; art. 3, comma 1, lett. a), per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del Testo unico comuni).
Attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale).
Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso.
Il presidente è nominato (entro trenta giorni dalla votazione) dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio. A tal fine, presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto un elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (art. 35 Testo unico Camera). L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, art. 1, comma 3, della L. 53/1990).
Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (art. 1 L. 95/1989).
Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 L. 53/1990).
La disposizione in esame prevede che il presidente venga scelto dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco eliminando la scelta dei cittadini sulla base di un "giudizio di idoneità all'ufficio " del medesimo Presidente della Corte d'appello. Così come si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco degli idonei alla funzione di presidente dell'ufficio elettorale. Un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono inoltre espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l'incarico di presidente:
La proposta di legge aggiunge il requisito, per la nomina del Segretariosegretario, di non aver superato l'età di 65 anni (art. 2 che modifica l'art. 2, comma 1, della L. 53/1990). È oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale: presidente, scrutatore, segretario (art. 1, comma 1, lett. c) per le elezioni politiche e art. 3, comma 1, lett. b) per le elezioni comunali). Viene, in particolare, eliminata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni di età considerato che, come si è detto, la previsione è assorbita (ma solo per il presidente) dal requisito anagrafico introdotto all'art.1, comma 1, lett. b) (18-70 anni), mentre per gli scrutatori si applica la nuova disciplina introdotta dall'articolo 3 che pone per essi il limite di 65 anni di età (vedi oltre). Sono inoltre introdotte ulteriori Incompatibilitàcause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l'esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: "delle infrastrutture e dei trasporti". La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge - alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore). La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati:
L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (art. 444 cpp) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (art. 459 cpp). Infine, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato colposo. Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.
La disciplina relativa agli Scrutatoriscrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla L. 95/1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni (art. 4). In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (art. 1, L. 95/1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore nel comune dove è situato il seggio ed aver assolto gli obblighi scolastici. Inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (L. 270/2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (la citata L. 95/1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame, dunque, ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge 120/1999. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto l'obbligo per gli iscritti all'albo degli scrutatori di confermare, ad ogni consultazione elettorale, la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore pena la cancellazione dal predetto albo dopo la mancata conferma per due consultazioni consecutive. A tal fine la commissione elettorale comunale sollecita la conferma attraverso un invito pubblicato, anche sul sito internet del comune, entro il 40° giorno antecedente la data della votazione. La conferma deve pervenire al comune entro il 27° giorno prima delle elezioni. In ogni caso, anche coloro che non hanno confermato sono presi in considerazione ai fini del sorteggio per la scelta degli scrutatori, qualora il numero dei "confermati" non sia sufficiente.
Le ulteriori modifiche in materia di scrutatori operate dalla disposizione in esame sono le seguenti. In primo luogo, viene anticipato il termine (da 2 a 10 giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione elettorale procede alla scelta (mediante sorteggio) degli scrutatori. In secondo luogo, si introduce una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 150/2015. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, da adottare entro 90 giorni, sono definite le modalità attuative di tale disposizione.
Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale. Infine, si prevede che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line e un aggiornamento costante sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno. Quale copertura di questa specifica previsione, il successivo articolo 9 della proposta di legge (vedi oltre) autorizza la spesa 60.000 euro per un anno.
Ai fini della Formazioneformazione e dell'"aggiornamento costante" dei componenti dei seggi elettorali è quindi prevista per un solo anno la relativa copertura finanziaria: in proposito si ricorda che nel corso della seduta della V Commissione Bilancio della Camera sull'A.C. 3113 (approvato nel corso della XVII legislatura) il rappresentante del Governo ha precisato che occorre un'apposita autorizzazione di spesa concernente la "formazione on line per i componenti dei seggi elettorali, pari a 60 mila euro per l'anno 2017, giacché il progetto di e-learning per i componenti del seggio può essere sviluppato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno con un limitato apporto di esperti esterni in comunicazione. Sul medesimo punto, nel parere espresso dalla VII Commissione Cultura sempre nel corso dell'esame alla Camera si evidenziava (con un'osservazione) l'opportunità di prescrivere che il Ministero dell'interno individui una modalità di certificazione dell'espletamento della formazione on-line". Ampiezza degli uffici elettorali di sezioneL'articolo 5 incide sull'ampiezza demografica delle sezioni elettorali. Secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500. Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50 (art. 34 del DPR 223/1967, Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali). La disposizione in esame aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti, al fine di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto. Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal 1° giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.
Divieto di assunzioni nelle società partecipate localiL'articolo 6 della proposta di legge in esame introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati e ad eccezione dei casi di dichiarazione dello stato di calamità o di emergenza. Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur avendo la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto. A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del D.L. 112/2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, ad esclusione delle società quotate.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 112 dispone l'obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165 del 2001. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 dell'articolo 18 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l'obbligo di adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il comma 2-bis dell'articolo 18 del D.L. 112/2008, introdotto successivamente (e da ultimo modificato dal D.L. 90/2014), afferma il principio della riduzione dei costi del personale per le aziende speciali, le istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In ogni caso, le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati (comma 3). Voto in comune diverso dal comune di residenzaL'articolo 7 autorizza per i Referendum referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e costituzionali (art. 138 Cost.) il voto in comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione. Alla dichiarazione devono essere allegati:
A sua volta, il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Il comune di domicilio rilascia all'elettore (entro il 3° giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione dovrà essere presentata dall'elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell'ammissione al voto. Dall'attuazione di tali disposizioni non debbono derivare maggiori oneri di finanza pubblica.
Le medesime disposizioni e procedure si applicano anche alle Elezioni europeeelezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza (art. 7, comma 5)
La ripartizione delle regioni per circoscrizione è fissata dalla legge n. 18 del 1979, alla Tabella A, come segue: I-Italia nord-occidentale: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; II-Italia nord-orientale: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; III-Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; IV-Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; V-Italia insulare: Sicilia, Sardegna.
L'Operatori di soccorsoarticolo 8 autorizza l'espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza - in tutte le consultazioni elettorali e referendarie - per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali. La disposizione (accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria) estende ai soccorritori quanto già previsto per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio (art. 49 DPR 361/1957, per le elezioni politiche; art. 1, comma 1, lett. f) D.L. 161/1976 per le elezioni regionali e provinciali). Disposizioni finanziarieL'articolo 9 reca la copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame (urne semitrasparenti), autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2019. A questa, si aggiunge l'autorizzazione di 60.000 euro per il solo 2019, per la formazione on line degli scrutatori - prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 6 della L. 95/1989. Per far fronte a tali oneri si dispone una corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2019 e 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteIl Repechageprovvedimento in esame, presentato il 19 aprile 2018, riproduce, con alcune modifiche introdotte in sede referente, il testo della proposta di legge approvata dalla Camera nella XVII legislatura. Il testo è stato poi trasmesso al Senato (A.S. 2708) che ne ha avviato l'esame in sede referente senza giungere a conclusione prima della fine della legislatura. Nel corso dell'esame in sede referente della Camera era stata acquisita la relazione tecnica dal Governo, sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al testo. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 107 del Regolamento della Camera, qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, previa dichiarazione d'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di un gruppo parlamentare, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire. Scaduto tale termine, il Presidente iscrive il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa (c.d. repechage). Tenuto conto delle previsioni dell'art. 107 del Regolamento della Camera l'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato la Dichiarazione d'urgenzadichiarazione di urgenza della proposta di legge e fissato il termine di 15 giorni (4 ottobre 2018) per la relazione all'Assemblea. Lo stesso giorno è iniziato l'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali che ha approvato alcuni emendamenti al testo nella seduta del 2 ottobre 2018 e deliberato di conferire il mandato al relatore il 4 ottobre 2018. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaHanno espresso parere favorevole le Commissioni: II Giustizia, VII Cultura, VIII Ambiente, XI lavoro e XII Affari sociali |