Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio del processo 7 settembre 2022 |
Indice |
Le norme di delega|Contenuto dello schema di decreto legislativo| |
Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della legge n. 134 del 2021 e della legge n. 206 del 2021 in materia di ufficio per il processo (penale e civile).
Il provvedimento si compone di 19 articoli. Su di esso le Commissioni competenti nel merito sono chiamate ad esprimere parere entro il 1°ottobre 2022.
Le norme di delega
Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della
legge n. 206 del 2021 (Riforma del processo
civile)
e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della
legge n. 134 del 2021 (Riforma del processo
penale).
Le previsioni sull'ufficio del processo nella delega civileLa legge n. 206 del 2021 prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della legge (i.e. 24 dicembre 2022), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega (articolo 1, comma 1). L'articolo 1, comma 2, prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega siano trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione (i.e. entro il 1° ottobre 2022). Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Si noti che il procedimento sopra descritto (c.d. doppio parere) non è previsto dalla legge delega di riforma del processo penale, la quale prevede l'espressione di un solo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. L'articolo 1, comma 3 prevede inoltre la possibilità per il Governo di adottare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge delega.
In particolare, la legge di delega contiene principi e criteri direttivi volti a modificare la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendone l'istituzione anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa (art. 1, comma 18). Per l'attuazione di queste previsioni, inoltre, sono autorizzate assunzioni (art. 1, comma 19). La delega reca inoltre principi e criteri direttivi finalizzati stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 1, comma 24, lettera h)), nonché per disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendola possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente (art. 1, comma 24, lettera i)).
Le previsioni sull'ufficio del processo nella delega penale
La legge n. 134 del 2021 delega il Governo ad operare,
entro un anno dall'entrata in vigore della legge di
delega (
i.e. entro il 19 ottobre 2022)
, una significativa riforma per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro il predetto termine,
uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo (articolo 1, comma 1).
L'
articolo 1, comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega siano successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Come sopra evidenziato, diversamente dalla legge delega di riforma del processo civile (la quale prevede la possibilità di esprimere un doppio parere), la procedura di adozione dei decreti di riforma del processo penale prevede l'espressione di un solo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Qualora il termine per l'espressione del parere (1° ottobre 2022) venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega (19 ottobre 2022) o successivamente,
quest'ultimo termine
è prorogato di sessanta giorni (c.d.
scorrimento al
19 dicembre 2022).
L'articolo 1, comma 4 prevede inoltre la possibilità per il Governo di adottare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti.
Come anticipato, la legge contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali. In particolare, il Governo è delegato a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo penale istituito presso i tribunali, le corti d'appello e la Cassazione. Ai fini della riforma della normativa sull'ufficio del processo, il Governo è tenuto a prevedere (articolo 1, comma 26):
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 1, comma 27). |
Contenuto dello schema di decreto legislativoLo schema di decreto legislativo è composto di 19 articoli, raggruppati in quattro capi. Il capo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Il capo II (articoli da 5 a 11) elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il capo III (articoli da 12 a 15) disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge n. 206 del 2021. Il capo IV (articoli da 16 a 19) contiene le disposizioni finali e transitorie, nonché alcune abrogazioni finalizzate ad evitare duplicazioni normative e ad assicurare il coordinamento con la disciplina vigente. Disposizioni generali (artt. 1-4)L'articolo 1 dispone la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale", rispettivamente in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, che viene conseguentemente abrogato (v. art. 18 dello schema). Si prevede inoltre la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza (comma 1), con applicazione delle disposizioni, per quanto compatibili, previste per l'ufficio per il processo penale Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021 (comma 2). Analogamente, presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" (in ambito civile) e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", rispettivamente in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021 (comma 3). Infine, si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel capo III dello schema di decreto (comma 4). L'articolo 2 determina le finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma traspone le finalità già dettate dall'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già osservato, viene abrogato. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (comma 1). Dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale (comma 2). L'articolo 4 elenca le figure professionali che compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure professionali già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 134 del 2021. Tra di esse si prevedono, per gli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace; per gli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari (già contemplati all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012), fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
Si ricorda che con la sentenza n.
41 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l
'illegittimità costituzionale degli articoli 62 e seguenti del decreto-legge n. 69 del 2013 nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio).
A tali figure si aggiungono i tirocinanti ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale addetto all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui al decreto-legge n. 80 del 2021; altre figure professionali istituite dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dallo schema di decreto.
Vengono dettate regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo (commi da 2 a 5). In particolare, al comma 2 si prevede che ciascun componente svolga i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.
Compiti (artt. 5-11)L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riprendendo quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è sostanzialmente ripresa dallo schema di decreto. In aggiunta a quanto già previsto nella delega, sono state espressamente previste l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del medesimo codice, disciplinati dall'altro schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 206 del 2021 (riforma del processo civile). L'articolo 6 elenca (al comma 1) i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge n. 134 del 2021. Si prevede inoltre che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettui prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (comma 2). L'articolo 7 elenca i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021. Anche in questo caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma (in materia di rinvio pregiudiziale per l'enunciazione del principio di diritto), nonché nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile (in materia di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati), disciplinati dall'altro schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 206 del 2021 (riforma del processo civile). L'articolo 8 elenca (al comma 1) i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge n. 134 del 2021. L'articolo 9 elenca (al comma 1) i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione (in ambito civile) presso la Procura generale della Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Si specifica inoltre (al comma 2) che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2 della legge n. 206 del 2021. L'articolo 10 elenca (al comma 1) i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge n. 134 del 2021. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021. L'articolo 11 prevede che, fermo il principio di corrispondenza delle mansioni dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene, gli stessi uffici i svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari. Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (artt. 12-15)L'articolo 12, prevede che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano regolati dalle disposizioni di cui al capo III dello schema di decreto legislativo, nonché da quelle di cui al capi I e II, in quanto compatibili (comma 1). Dispone inoltre (al comma 2) che gli uffici per il processo siano costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del R.D. 1404/1934, i quali – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale.
Al riguardo si ricorda che l'articolo 6 del R.D. 1404/1934 prevede, nel testo vigente, che ai «componenti privati» del tribunale per i minorenni e della corte d'appello «è rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni".
Anche l'articolo 50 del R.D. 12/1941, in materia di "composizione del tribunale per i minorenni", prevede che questo sia formato da due giudici e "due esperti… ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni". Nel passaggio da tribunale per minorenni a tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato mantenuto quindi il titolo di «giudici onorari» e «consiglieri onorari»; l'espressione "esperti" è stata aggiunta al fine di distinguere tali figure – psichiatri, psicologi, pedagoghi, assistenti sociali – dai giudici onorari di pace di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017, già inclusi tra le figure professionali di cui all'articolo 4 dello schema in esame. L'articolo 13 dispone che, nella costituzione degli uffici per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali (comma 1). Prevede inoltre la possibilità per i componenti dell'ufficio per il processo di essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2). L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevedendo che gli stessi svolgano, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio).
Con riguardo alle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2017, si ricorda l'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. Esso attribuisce compiti specifici al presidente di tribunale e definisce le modalità del procedimento di assegnazione. Sono quindi disciplinate le funzioni che possono essere delegate al giudice onorario di pace presso l'ufficio.
L'articolo 11 consente - al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate - di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico.
L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio.
L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.
L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.
In particolare, il comma 1 riproduce sostanzialmente le previsioni della legge delega (art. 24 lettera i)) prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento.
I commi successivi specificano nel dettaglio le mansioni in cui si concretizzano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle sezioni circondariali (comma 2) e distrettuali (comma 3).
Sotto il profilo della formulazione, si segnala che, rispetto alla legge di delega (art. 24 lettera i)), nello schema di decreto non viene riprodotta espressamente la clausola di salvaguardia che fa salvo il rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per i giudici onorari esperti.
In proposito, si rileva che la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto in esame pare sostenere che si tratti mansioni che si collocano "sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. "buone prassi", nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non contra legem, e quindi «secondo le competenze previste dalla legislazione vigente»".
La RT specifica inoltre che già "attualmente nei procedimenti civili i giudici onorari minorili tengono le udienze e svolgono le numerosissime attività processuali che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore, ecc. ecc.); con la riforma tutto ciò non sarà possibile se non in misura estremamente più limitata, e quindi le attività elencate nell'articolo 15 saranno ampiamente "compensate" [sotto il profilo finanziario], anche ove eccedenti rispetto a quelle attuali, con le minori attività strettamente "processuali" che saranno loro delegate". Disposizioni finali e transitorie (artt. 16-19)L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, relativamente alle assunzioni del personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021 (delega per la riforma del processo civile) e all'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021 (delega per la riforma del processo penale). Si ricorda che l'articolo 1 comma 19 della legge n. 206 del 2021 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021 autorizza il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ferme le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si prevede che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si segnala che la disposizione di cui al comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria sostanzialmente analoga a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-
octies del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è disposta l'abrogazione (ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto in esame).
L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, siano assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni. L'articolo 18 reca alcune modifiche e abrogazioni al codice di procedura civile e di procedura penale. Si prevede l'introduzione dell'articolo 58-bis c.p.c., rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operino secondo le disposizioni della legge speciale (comma 1). Sono altresì apportate alcune modifiche al codice di procedura penale al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e prevedendo che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge (comma 2). Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati dallo schema di decreto in esame. Si sostituisce quindi il richiamo all'abrogato articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012 con quello al decreto legislativo di cui allo schema in esame (comma 3) in quanto il richiamato articolo viene abrogato (comma 4) in conseguenza della nuova regolamentazione dell'ufficio per il processo introdotta del decreto in esame. L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025. Tutte le altre disposizioni del decreto di cui allo schema qui in esame entrano invece in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. |