Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)
Riferimenti: SCH.DEC N.374/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 374
Data: 31/03/2022
Organi della Camera: II Giustizia

A.G. 374

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 532

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_giustizia

 

Atti del Governo n. 374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Gi0199


INDICE

 

 

Schede di lettura

§  Premessa....................................................................................................... 3

§  La Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione 5

§  La norma di delega (art. 1, legge n. 53 del 2021).................................. 11

Il contenuto dello schema di decreto legislativo…………13

§  Capo I (Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)......................................................... 25

§  Disposizioni generali (Artt. 1-5).............................................................. 25

§  Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (Art. 6)............. 45

§  Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza (Artt. 7-13)  61

§  Strumenti di regolazione della crisi (Artt. 14-25)............................... 101

§  Liquidazione giudiziale (Artt. 26-32)................................................... 149

§  Disposizioni relative ai gruppi di imprese (Artt. 33 e 34).................. 166

§  Liquidazione coatta amministrativa (Artt. 35 e 36)............................ 171

§  Disposizioni penali (Artt. 37-38)........................................................... 176

§  Disposizioni di attuazione (Artt. 39-42)............................................... 179

§  Modifiche al codice civile  (Art. 43)..................................................... 194

§  Entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 44)  195

§  Capo II (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni) (artt. 45-50) 196

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

 

Lo schema di decreto legislativo A.G. n. 374 è volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il provvedimento è trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega per l’attuazione della Direttiva prevista dall’art. 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

L’attuazione della Direttiva europea è realizzata attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 maggio 2022.

 

Si ricorda, inoltre, che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all’insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo all’interno del Codice.

 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) colloca tra gli ambiti di intervento prioritari, oltre alle riforme del processo civile, della giustizia tributaria, del processo penale e del sistema sanzionatorio penale, anche gli interventi di modifica del Codice dell'insolvenza. In particolare, negli allegati al PNRR il Governo prevede di apportare modifiche al Codice:

- attuando la direttiva UE n. 1023/2019;

- rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;

- potenziando i meccanismi di allerta;

- specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;

- implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online.

Il Piano prevedeva già entro la fine del 2021 l’entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (per poi attuare completamente la riforma entro il quarto trimestre 2022.

 

In merito, è intervenuto prima il decreto-legge n. 118 del 2021 che, oltre a rinviare l'entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022, ha (artt. 2-19) disciplinato a decorrere dal 15 novembre 2021 l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. (v. infra).

Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021.

Il successivo decreto-legge n. 152 del 2021 ha introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali (art. 35-ter) e dettato disposizioni ulteriori sul funzionamento della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata (artt. 30-ter, 30-quater e 30-quinquies) e sulle segnalazioni dei creditori pubblici (art. 30-sexies).

 

Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo dà conto della corrispondenza tra gli interventi normativi citati e gli obiettivi del PNRR.

 


La Direttiva (UE) 2019/1023
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

 

La direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019, è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

L’obiettivo principale della direttiva, il cui testo è suddiviso in sei Titoli, è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» (Considerando n. 1).

Per conseguire tale risultato, la direttiva (art. 1) individua tre settori di intervento:

§  quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza;

§  procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente;

§  misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

 

Sempre nel quadro del Titolo I, che contiene le disposizioni generali, la direttiva (art. 3) impegna gli Stati membri a favorire l’accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire prontamente.

Gli strumenti di allerta precoce possono includere:

-         meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;

-         servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;

-         incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

Inoltre, gli Stati membri devono introdurre norme finalizzate a consentire che sia i debitori che i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.

E’ consentito agli Stati membri di introdurre una disciplina tesa a fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore, allo scopo di assumere in maniera consapevole le iniziative ritenute più utili per la tutela dei crediti da lavoro dipendente.

 

Il Titolo II contiene disposizioni concernenti i quadri di ristrutturazione preventiva. In particolare, gli Stati membri (art. 4) devono provvedere affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione del debito, al fine di impedire l'insolvenza, tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale.

Gli Stati membri provvedono altresì (artt 5-7) affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva:

§  mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.

§  possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.

Norme specifiche sono dedicate:

§  al contenuto del piano di ristrutturazione con particolare riferimento: all’identità del debitore; alle sue attività e passività al momento della presentazione del piano, compreso il valore delle attività; a una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori; alle parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale e ai relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione; ai valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe (art. 8);

§  alle procedure di adozione del piano, prevedendosi che lo stesso sia adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate (art.9);

§  all’omologazione dello stesso (art. 10).

 

In particolare l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo.

L'omologazione è particolarmente necessaria quando:

-   vi siano parti interessate dissenzienti;

-   il piano di ristrutturazione contenga disposizioni su nuovi finanziamenti;

-   il piano comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro.

L'omologazione di un piano che comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro dovrebbe essere necessaria solo se il diritto nazionale ammette che i quadri di ristrutturazione preventiva prevedano misure aventi effetti diretti sui contratti di lavoro.

 

Disposizioni ulteriori (artt. 17-18) concernono l’obbligo per Stati membri di provvedere affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati, così come le altre operazioni connesse alla ristrutturazione.

Sono inoltre previsti obblighi (art. 19) a carico dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza. In particolare gli stessi devono tenere conto come minimo dei seguenti elementi: gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi; la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.

 

Il Titolo III (artt. 20-24) è dedicato alle esdebitazioni e alle interdizioni e contiene disposizioni volte a ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore.

In particolare gli Stati membri provvedono affinché:

§  il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi: nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un’autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore.

§  qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione, qualsiasi interdizione dall'accesso a un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione

§  alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa.

 

Sono inoltre previste specifiche deroghe alle regole comuni sulle esdebitazioni, in forza delle quali gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.

Inoltre è data la possibilità agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate.

 

Il Titolo IV contiene le misure comuni per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione preventiva, di insolvenza e di esdebitazione. Al riguardo (artt. 25 e 26) si stabilisce che le normative nazionali dovranno assicurare che le autorità giudiziarie e amministrative, come pure i professionisti che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, «ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità».

Inoltre, le procedure tese alla nomina, alla revoca e alle dimissioni dei professionisti debbono essere «chiare, trasparenti ed eque», tenendo conto delle esperienze e competenze maturate da questi ultimi, nonché delle specificità del caso; la direttiva inoltre al fine di evitare il permanere di una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, consente sia ai debitori che ai creditori di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, ovvero di chiederne la sostituzione quando si verifichi una tale evenienza.

Gli Stati membri devono altresì introdurre norme tese a garantire che il lavoro dei professionisti sia adeguatamente vigilato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, in modo da assicurarne l’efficacia e la competenza, oltre che la sua imparzialità e indipendenza; per raggiungere tale obbiettivo è prevista espressamente la possibilità di avviare azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi.

Quanto ai compensi spettanti ai professionisti, la remunerazione dovrà essere regolamentata in modo da raggiungere l’obiettivo di espletare in modo efficiente le procedure, mentre devono essere istituite procedure adeguate per risolvere le eventuali controversie sui compensi liquidati ai professionisti. Un ulteriore mezzo individuato dalla direttiva per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione all’interno degli Stati europei, si fonda sulla generalizzata informatizzazione dei depositi e delle notifiche degli atti; si dispone infatti (art. 28) che gli Stati membri assicurino a tutte le parti coinvolte nelle procedure concorsuali di utilizzare i moderni strumenti telematici per depositare le domande di insinuazione al passivo, dei piani di ristrutturazione o di quelli di rimborso, nonché per presentare le contestazioni e le impugnazioni da parte dei creditori e per eseguire le notifiche di rito ai creditori.

 

Il Titolo V è dedicato al monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, con particolare riguardo alla raccolta e conservazione dei dati (art. 29).

 

Il Titolo VI contiene le disposizioni finali.

La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria. Peraltro, la stessa Direttiva, all’art. 34, par. 2, ha consentito agli Stati membri che avessero dovuto incontrare particolari difficoltà nell'attuazione della direttiva, di beneficiare a richiesta di una proroga di un anno.

Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che ha ottenuto dunque di poter attuare la Direttiva entro il 17 luglio 2022.

 


La norma di delega (art. 1, legge n. 53 del 2021)

L’A.G. n. 374 è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021, legge di delegazione europea 2019-2020.

La direttiva 2019/1023 è inserita al n. 22 dell'allegato A della legge e, in base all'art. 1 della medesima legge di delegazione europea, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge n. 53/2021 rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

 

In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Il termine di recepimento della Direttiva 2019/1023 è fissato al 17 luglio 2022; conseguentemente, il termine per l’esercizio della delega era fissato al 17 marzo 2022, data nella quale il Governo ha provveduto alla trasmissione dello schema alle Camere.

 

La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni dalla trasmissione dell’atto per esprimersi: l’A.G. è stato trasmesso il 17 marzo 2022 e le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 2022.

Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 17 giugno 2022). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

 

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.


Il contenuto dello schema di decreto legislativo

 

L’A.G. 374 si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi.

 

Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

 

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 155 del 2017, è stato emanato il decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le cui disposizioni entreranno in vigore il 16 maggio 2022 (termine posticipato, da ultimo, dall'art. 1 del D.L. n. 118 del 2021), eccezion fatta per previsioni relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II del Codice, v. infra), la cui entrata in vigore è attualmente prevista per il 31 dicembre 2023.

Il Codice (parte I del d.lgs. n. 14/2019) è suddiviso in 10 titoli e 374 articoli attraverso i quali riforma la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti[1] e uniformando in modello processuale, sostituendo all’espressione “fallimento” la liquidazione giudiziale e affiancando alla nozione di insolvenza quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza. Tra le principali novità introdotte dal Codice si segnalano:

- la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;

- la definizione dello “stato di crisi” come probabilità di futura insolvenza;

- l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;

- l’assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigiana, con esclusione dei soli enti pubblici;

- la preferenza per la continuità aziendale, favorita in caso di concordato preventivo rispetto all’ipotesi liquidatoria;

- l’introduzione di una disciplina specifica per le crisi dei “gruppi di imprese”;

- le modifiche al codice civile e in particolare alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., di cause di scioglimento delle S.p.A., nonché alla disciplina dell’insolvenza delle società cooperative;

- l’introduzione di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, per favorire l’emersione tempestiva dello stato di crisi dell’impresa e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitori e creditori per il superamento della crisi stessa;

- la previsione di misure premiali, con benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino volontariamente e in modo tempestivo presentando istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all’impresa (l’Organismo di composizione della crisi d’impresa, OCRI) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, ecc.).

 

Nonostante si tratti di una disciplina non ancora entrata in vigore, con il decreto legislativo n. 147 del 2020 (emanato in base alla delega contenuta nella legge n. 20 del 2019) il Governo ha già provveduto ad apportarvi alcune modifiche destinate anch’esse ad entrare in vigore il 16 maggio 2022.

 

 

In particolare, gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Alcune modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi. Tra queste si segnalano in particolare:

-     le modifiche di coordinamento dovute alla soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI);

-     le modifiche dovute all’introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva.

Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale si segnalano in particolare:

§   la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (art. 2, comma 1, lettera m-bis) del Codice – art. 1, comma 1, dello schema);

§   la necessità che l’imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l’indicazione dei segnali d’allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (art. 3 del Codice – art. 2, comma 1, dello schema);

§   la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell’ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (art. 4, comma 3, del Codice – art. 2, comma 2, dello schema);

§   la creazione di un’apposita sezione dedicata alla crisi d’impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l’accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (art. 5-bis del Codice – art. 3, comma 2, dello schema).

 

L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (artt. 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023[2].

Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021[3] e dal decreto-legge n. 152 del 2021[4]. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d’urgenza operati nel corso del 2021.

In estrema sintesi, il nuovo Titolo II, dunque, disciplina l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-quinquies). La procedura prevede:

§  una piattaforma telematica?nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata ad altre banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15). Sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-undecies);

§  una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16). Il Codice disciplina analiticamente i criteri per la determinazione del compenso dell’esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo?dell'impresa?debitrice secondo scaglioni determinati (articolo 25-ter);

§  specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all’istituto, utili a comprendere la situazione economica dell’impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell’esperto (articolo 17). La presentazione della domanda più essere sollecitata anche dall'organo di controllo societario, cui viene attribuito il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza (articolo 25-octies). Lo stesso organo di controllo della società dovrà essere destinatario di comunicazioni e avvisi, da considerare come campanelli d’allarme circa la salute finanziaria dell’impresa, da parte delle banche (articolo 25-decies) e di creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies);

§  la possibilità per l’esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, egli dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore (articolo 17);

§  l’applicazione all’imprenditore che accede all’istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuita alla competenza del tribunale (articoli 18 e 19);

§  la sospensione, a fronte dell’istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20);

§  una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore - che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria- e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24);

§  una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-sexies e 25-septies).

Per incentivare il ricorso all’istituto, il Codice disciplina (articolo 25-bis) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

Una specifica disciplina è inoltre dettata per l’applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-quater).

 

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato “Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza”. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte:

§  a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l’art. 40 del Codice);

§  a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l’istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l’estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell’articolo 12, comma 3, che modifica l’articolo 43 del Codice);

§  a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi  il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste: Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessione dei termini (articolo 12, comma 4 dello schema che modifica l’art. 44 del Codice);

§  a recepire la direttiva modificando la disciplina dell’apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all’ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all’introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all’ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (art. 12, comma 6 che modifica l’art.47 del Codice);

§  ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (art. 12, comma 7 che modifica l’art.48 del Codice);

§  ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12,comma 11 che modifica l’art. 53 del Codice) ;

§  ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell’efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l’esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l’art. 54 del Codice).

§  a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l’adozione delle misure cautelari e protettive il recepimento della direttiva con riguardo: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative. (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l’art. 55 del Codice).

 

Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a:

§  predisporre, in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva e nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all’articolo 4 della Direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l’art. 64-bis del Codice);

§  prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l’ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l’art. 64-ter del Codice);

§  coordinare il concordato minore (di cui agli artt. 74 ss. del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall’articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice);

§  adeguare alle disposizioni della Direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale - attraverso la gestione diretta dell’imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell’interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori - sia di liquidazione - conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità - (articolo 19 dello schema che modifica l’articolo 84 del Codice);

§  sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati “parti interessate” dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l’articolo 85 del Codice);

§  modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell’ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori (articolo 19 dello schema che modifica l’articolo 86 del Codice);

§  circoscrivere la portata della disposizione in materia di “trattamento dei crediti tributari e contributivi” in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l’articolo 88 del Codice).

§  inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo l, lettera d) della Direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l’articolo 92 del Codice);

§  inserire disposizioni speciali al fine disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce l’articolo 94-bis al Codice);

§  inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della Direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l’articolo 104 del Codice);

§  introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l’articolo 109 del Codice);

§  precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - nell’ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all’ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l’articolo 14 della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l’articolo 112 del Codice);

§  stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera b) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l’articolo 113 del Codice);

§  estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l’articolo 114 del Codice);

§  sospendere il diritto di recesso dei soci fino all’attuazione del piano nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all’adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l’articolo 116 del Codice);

§  introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-bis (composta dagli articoli da 120-bis a 120-quinquies) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all’articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare, si introducono disposizioni specifiche sull’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (art. 120-bis), si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 120-ter), si dettano dei principi applicabili per l’omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell’unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci  (art. 120-quater). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie e (prevedendo che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori) e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall’attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (art. 120-quinquies).

 

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a:

§  attuare la direttiva, con particolare riferimento all’affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell’art. 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell’art. 278 del Codice);

§  attuare la direttiva sotto il profilo dell’efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell’art. 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, che le modifiche all’art. 216 del Codice volte all’eliminazione dell’ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l’autorizzazione del giudice delegato. L’obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base anche della modifica dell’art. 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società;

§  privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell’art. 268 del Codice);

§  operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).

 

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell’impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l’interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologa dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l’intero gruppo di imprese.

 

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituito presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca.

Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l’introduzione dei segnali di allarme della crisi, l’abolizione degli OCRI e l’eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all’autorità di vigilanza circa l’esistenza di segnali di allarme.

 

Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell’insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice (v. sopra, art. 6).

 

Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell’insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Anche in questo caso le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l’esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II.

 

L’articolo 43 dello schema, intervenendo sull’art. 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all’istituto della composizione assistita della crisi.

 

L’articolo 44 interviene sull’art. 389 del d.lgs. n. 14 del 2019, che prevede l’entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

 

Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento:

§  abroga alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all’inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46);

§  abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall’attuazione della direttiva e dall’intervento in commento (articolo 47);

§  coordina il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48);

§  prevede l’entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell’entrata in vigore del Codice e dunque, in base alla normativa vigente, il 16 maggio 2022 (articolo 49);

§  afferma l’invarianza finanziaria del provvedimento, con l’unica eccezione dei costi connessi all’istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).

 

 

 


Capo I
(
Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

 

Il Capo I dello schema A.G. 374 si compone di 44 articoli: gli articoli da 1 a 42 modificano il Codice dell’insolvenza, l’art. 43 interviene sulle modifiche al codice civile, introdotte dal d.lgs. n. 14 del 2019, e l’art. 44 sulla disposizione relativa all’entrata in vigore del Codice.

 

Disposizioni generali
(Artt. 1-5)

 

Gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in esame apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I della Parte Prima del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inserendo un nuovo articolo e modificandone altri.

 

Il Titolo I del Codice, che reca le disposizioni di carattere generale, si compone di due Capi:

- il Capo I, riguardante l’ambito di applicazione del Codice (art. 1) e le definizioni delle principali nozioni in esso contenute (art. 2);

- il Capo II, concernente i principi generali, a sua volta suddiviso in 4 Sezioni:
Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (artt. 3-5);
Sezione II - Economicità delle procedure (art. 6);
Sezione III - Principi di carattere processuale (artt. 7-10);
Sezione IV - Giurisdizione internazionale (art. 11).

 

In particolare, l’articolo 1 dello schema di decreto modifica alcune delle definizioni dettate dall’articolo 2 del Codice, al fine di renderle maggiormente coerenti con quanto stabilito dalla direttiva UE 2019/1023. In particolare:

§  viene modificata la definizione di crisi contenuta nella lettera a) del comma 1. La crisi viene qualificata come una situazione in cui la mera constatazione dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, che rende difficile per il debitore adempiere alle proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi, costituisce un indizio della probabile insolvenza del debitore stesso. È stato eliminato il riferimento allo stato di squilibrio economico-finanziario;

§  sono abrogate le lettere g) e u): entrambe le abrogazioni trovano il loro fondamento nell’integrale sostituzione del Titolo II del capo I del Codice. La lettera g) reca infatti la definizione di grandi imprese, divenuta superflua in quanto presente soltanto nell’articolo 12 del Codice, integralmente sostituito dall’art. 6 dello schema di decreto in esame, mentre la lettera u) reca la definizione degli OCRI, ovvero degli organismi di composizione della crisi d'impresa, venuti meno a seguito dell’eliminazione della procedura di allerta e della riscrittura della composizione assistita della crisi operata sempre dal richiamato art. 6 (v. infra);

§  viene modificata la lettera h), al fine di aderire alla definizione di “gruppo di imprese” data dall’art. 13 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, e confluita all'interno del Titolo II, come riscritto dal presente schema di decreto legislativo;

§  viene inserita la lettera m-bis), che introduce la nozione di quadri di ristrutturazione preventiva, in tal modo unificando sotto un’unica definizione tutti gli strumenti volti alla regolazione precoce delle crisi. Si tratta in parte del recepimento della definizione di “ristrutturazione” contenuta all’art. 2, par. 1, n. 1, della Direttiva, che comprende tutte quelle misure volte a ristrutturare le attività del debitore al fine di conseguire il risanamento dell’impresa, nelle quali sono incluse la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore (come la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, o altri tipi di cambiamenti operativi che si rendono necessari, o anche una combinazione di questi elementi)[5]; la lettera specifica altresì che tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata, in quanto si tratta di un percorso di negoziazione stragiudiziale all’esito del quale il debitore può, per il risanamento della sua attività, accedere ad un quadro di ristrutturazione preventiva;

§  vengono modificate le lettere n), o) e q) al fine di adeguarle alla sostituzione della locuzione “procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza” con quella di “quadri di ristrutturazione preventiva”.


 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

[art. 1]

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:[6]

1. Identico:

a) «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

b) identica;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) identica;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

d) identica;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

e) identica;

f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

f) identica;

g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;

soppressa

h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;

h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

i) identica;

l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;

l) identica;

m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m) identica;

 

m-bis) «quadri di ristrutturazione preventiva»: le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale; tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata;

n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;

n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno dei quadri di ristrutturazione preventiva che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

p) identica;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti dei quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure di insolvenza;

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

r) identica;

s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

s) identica;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;

t) identica;

u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimenti di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi.

Soppressa

 

 

L’articolo 2 dello schema modifica il Capo II, Titolo I, Sezione I del Codice, che riguarda gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza. Si compone di 3 commi che apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 3, 4 e 5 del Codice.

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all’articolo 3 del Codice, messe in evidenza dal cambiamento della rubrica, che da “doveri del debitore” diventa “adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa”.

 

L’art. 3 del Codice concerne infatti le misure che l’imprenditore deve predisporre al fine di individuare con sollecitudine lo stato di crisi e poter in tal modo mettere in campo tutti gli strumenti atti a fronteggiarlo. In particolare, all’imprenditore collettivo è richiesta l’istituzione di un assetto idoneo a rilevare prima e ad affrontare poi lo stato di crisi. La prima delle modifiche riguarda proprio la definizione di tale assetto, di cui si chiarisce che deve avere natura organizzativa, amministrativa e contabile, come peraltro già stabilito dall’art. 2086 c.c. esplicitamente richiamato nel comma 2 dell’art. 3 ed al quale pertanto lo stesso comma 2 opportunamente viene uniformato.

 

Le altre modifiche, che introducono i commi 3 e 4, riguardano tanto l’imprenditore individuale quanto l’imprenditore collettivo.

Il comma 3 individua gli scopi delle misure predisposte dall’imprenditore individuale e dell’assetto creato dall’imprenditore collettivo ovvero:

§  la rilevazione degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari, ove presenti, con riguardo alle caratteristiche peculiari dell’impresa;

§  la verifica dell’esistenza di debiti non sostenibili e della mancanza di prospettiva di continuità aziendale per i successivi 12 mesi, nonché il riconoscimento dei segnali d’allarme individuati al successivo comma 4;

§  la raccolta delle informazioni necessarie per la lista di controllo particolareggiata e per il test pratico atto a verificare l’effettiva possibilità di risanamento.

Il comma 4 specifica quali sono le circostanze da considerare come segnali d’allarme della possibile sussistenza di una situazione di crisi. Si tratta della presenza di diverse categorie di debiti quali:

- debiti pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni;

- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni oppure esposizioni che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- esposizioni nei confronti di enti pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) relativamente a contributi previdenziali, premi assicurativi, versamento IVA, crediti affidati per la riscossione (v. art. 25-novies infra).

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 4 del Codice, che concerne i doveri del debitore e dei creditori nell’ambito del processo per la risoluzione di una crisi aziendale, in parte con modifiche di coordinamento formale, dovute all’introduzione nel Codice dei quadri di ristrutturazione preventiva in sostituzione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come nel caso dei commi 1, 2 e parzialmente 4 (che riproduce sostanzialmente il contenuto del vecchio comma 3), ed in parte con modifiche sostanziali, come l’inserimento del comma 3, che detta una procedura per il coinvolgimento dei sindacati nell’ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva.

Tale procedura si applica nel caso in cui la legge o il contratto collettivo applicabile non contemplino una diversa procedura informativa e di consultazione e prevede che, prima della predisposizione del piano nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva, il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti debba informare le rappresentanze sindacali[7] con una comunicazione in forma scritta (trasmessa anche tramite PEC) delle determinazioni che incidono in maniera rilevante sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche se riguardano soltanto l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.

La scansione temporale della procedura prevede quindi che:

§  entro 3 giorni i sindacati possono chiedere all'imprenditore un incontro;

§  entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta sindacale deve avere inizio la consultazione;

§  entro 10 giorni dall’inizio, la consultazione si intende esaurita.

Entrambe le parti sono tenute a vincolo di riservatezza nello svolgimento della consultazione con riguardo alle informazioni in essa fornite e qualificate come riservate dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, a salvaguardia dei legittimi interessi dell’impresa.

 

La procedura di consultazione dei sindacati è attuativa dell’art. 13 della Direttiva, segnatamente del paragrafo 1, lettera b), relativo al diritto all’informazione dei rappresentanti sindacali sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della sua situazione economica, sulle procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull'occupazione, sulla retribuzione e sui diritti pensionistici e al diritto alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che siano presentati per l’adozione o per l’omologazione.

 

Le modifiche al comma 4, come sopra detto, sono essenzialmente di coordinamento. Oltre alla già menzionata sostituzione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con i quadri di ristrutturazione preventiva, viene soppressa la parte riguardante i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (soppressi dallo schema di decreto in esame), e tra gli organi che si occupano dei quadri di ristrutturazione preventiva, con i quali i creditori hanno l’obbligo di collaborare, a quelli nominati dall’autorità giudiziaria si aggiungono quelli nominati dall’autorità amministrativa.

 

Infine, il comma 3 apporta alcune modifiche all’articolo 5 del Codice, anche in questo caso dovute perlopiù a coordinamento. Vengono infatti soppressi i vecchi commi e1 e 4, che facevano riferimento agli organismi e ai collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (che sono abrogati dallo schema di decreto in esame), e vengono invece mantenuti i commi 2 e 3, che diventano rispettivamente i nuovi commi 1 e 2 dell’articolo 5. Tuttavia, mentre il nuovo comma 2 riproduce fedelmente il vecchio comma 3, il nuovo comma 1 presenta alcune necessarie modifiche, dovute da un lato alla sostituzione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con i quadri di ristrutturazione preventiva, e dall’altro all’integrazione dei professionisti nominati dall’autorità amministrativa (v. articolo 13 del Codice come modificato dall’articolo 6 dello schema).

Viene inoltre reso più stringente il rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine dei professionisti (la nuova formulazione prevede che “devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza” laddove la precedente indicava che “devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza”).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali

Capo II - Principi generali

Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

[art. 2, comma 1]

Art. 3.

Doveri del debitore

Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

1. Identico.

2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

 

3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

 

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

 

 

[art. 2, comma 2]

Art. 4.

Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

1. Nell'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva, nel corso dei relativi procedimenti e durante le trattative, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 21.

2. In particolare, il debitore ha il dovere di:

2. Il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto al quadro di ristrutturazione preventiva prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

b) identica;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.

 

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della predisposizione del piano nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47,comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.

3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

[art. 2, comma 3]

Art. 5.

Doveri e prerogative delle autorità preposte

Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Soppresso.

2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

1. Le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione dei quadri di ristrutturazione preventiva o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

2. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Soppresso

 

 

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo interviene sulla Sezione II del Titolo I del Capo II del Codice, innanzitutto mutandone la rubrica, a cui vengono premesse le parole “accesso alle informazioni” (comma 1). Tale modifica è conseguente all’introduzione di un nuovo articolo, il 5-bis, (comma 2), che mira a recepire quanto stabilito dall’art. 3, par. 3, della Direttiva in ordine al diritto di accesso alle informazioni, in particolare per i debitori, i rappresentanti dei lavoratori e le PMI.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5-bis dispone la pubblicazione in un’apposita sezione dedicata alla crisi d’impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, di tutte le informazioni utili ed aggiornate relative:

§  ai mezzi attraverso i quali lo stato di crisi può essere tempestivamente rilevato;

§  agli strumenti predisposti nel Codice e nelle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa per superare la crisi stessa, come i quadri di ristrutturazione preventiva e le diverse procedure di esdebitazione.

La sezione dedicata alla crisi d’impresa deve essere di facile accesso e agevolmente consultabile.

Il comma 2 prevede che sui siti di entrambi i Ministeri sia pubblicata una lista di controllo particolareggiata, contenente indicazioni pratiche per la stesura del piano di risanamento e redatta in modo che sia utilizzabile anche dalle micro, piccole e medie imprese. Le indicazioni che devono essere presenti nella lista particolareggiata sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Le disposizioni sulla lista di controllo sono attuative dell’art. 8, par. 2, della Direttiva.

 

Infine, il comma 3 apporta un duplice ordine di modifiche all’articolo 6 del Codice, riguardante i crediti prededucibili dall’attivo della procedura:

§  modifiche di coordinamento dovute alla soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (comma 1, lettera a) e comma 3);

§  modifiche di coordinamento dovute all’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (comma 1, lettera b), di cui all’art. 64-bis, inserito nel Codice dall’art. 16 dello schema di decreto in esame (v. infra).

 

A seguito delle modifiche sopra riportate, sono prededucibili:

§  i crediti per spese e compensi riguardanti le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (lett. a);

§  i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alla richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e purché gli accordi o il piano siano omologati (lett. b);

§  i crediti professionali relativi alla presentazione della domanda di concordato preventivo e al deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e purché la procedura sia aperta (lett. c);

§  i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi (lett. d).

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali

Capo II - Principi generali

Sezione II

Economicità delle procedure

Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure

[Art. 3]

 

Art. 5-bis.

(Accesso alle informazioni e lista di controllo)

 

1. Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti internet di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo 6 definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 6.

Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

1. Identico:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

c) identica;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

d) identica.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

2. Identico.

3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.

Soppresso.

 

 

L’articolo 4 modifica la Sezione III del Titolo I del Capo II del Codice, che riguarda i principi di carattere processuale. In particolare, gli interventi concernono gli articoli 7 (comma 1) e 8, in tema di durata massima delle misure protettive (comma 2), del Codice.

Il comma 1 reca alcune modifiche all’articolo 7 del Codice, che dispone la trattazione in un unico procedimento delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza, comprese quelle sopravvenute a quella già pendente. Il principio della trattazione unitaria delle domande è diretta emanazione di quanto stabilito dall’art. 25, par. 1, lett. b), della Direttiva.

Le modifiche relative al comma 1 sono quelle di coordinamento dovute alla sostituzione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con i quadri di ristrutturazione preventiva: oltre a stabilire che le suddette domande siano trattate in maniera unitaria, si dispone che il procedimento da seguire sia quello di cui agli articoli 40 e 41 del Codice.

 

Si ricorda, a tale proposito, che l’art. 40, che detta la disciplina della domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, è oggetto di sostituzione da parte dell’art. 12 dello schema di decreto in esame, mentre l’art. 41, che tratta del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non viene modificato dallo schema di decreto in esame (v. infra).

 

Per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 7, nel ribadire il principio secondo cui, in caso di pluralità di domande, il tribunale deve dare la precedenza a quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, lo schema di decreto in esame inserisce tra le eccezioni al suddetto principio, insieme alla già presente manifesta inammissibilità della domanda:

§  la manifesta inadeguatezza del piano presentato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

§  la mancata evidenziazione della convenienza della proposta per i creditori ovvero delle ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori nel caso di concordato in continuità aziendale.

Infine, con le modifiche apportate al comma 3, si stabilisce che il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale, oltre che nel caso di non accoglimento della domanda ed accertamento dello stato di insolvenza, anche:

- nei casi di inammissibilità o improcedibilità della domanda;

- nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice.

 

Con riguardo all’articolo 8 del Codice, la modifica apportata dal comma 2 chiarisce che le misure protettive - la cui durata massima resta stabilita in 12 mesi in conformità a quanto previsto dall’art. 6, par. 8, della Direttiva, - inclusi eventuali proroghe e rinnovi, possono essere adottate solo fino all’omologazione del quadro di ristrutturazione o all’apertura della procedura di insolvenza.

 

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali

Capo II - Principi generali

Sezione III

Principi di carattere processuale

[Art. 4]

Art. 7.

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.

1. Le domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice.

 

 

Art. 8.

Durata massima delle misure protettive

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

 

 

L’articolo 5 interviene sull’articolo 11 del Codice, collocato nella Sezione IV del Titolo I del Capo II, riguardante l’attribuzione della giurisdizione italiana quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza, con modifiche di mero coordinamento: la domanda e il procedimento di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza diventano rispettivamente domanda e procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali

Capo II - Principi generali

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

[Art. 5]

Art. 11.

Attribuzione della giurisdizione

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.

2. Avverso il provvedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

3. Identico.

 

 


 

Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
(Art. 6)

 

L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (artt. 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023[8].

 

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e si compone di 4 Capi:

- il Capo I regola gli strumenti allerta (artt. da 12 a 15);

- il Capo II disciplina l'organismo di composizione della crisi d'impresa (artt. da 16 a 18);

- il Capo III regola il procedimento di composizione assistita della crisi (artt. da 19 a 23);

- il Capo IV stabilisce le misure premiali (artt. 24 e 25).

In particolare, questo titolo prevede:

- la disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale;

- l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (c.d. OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi;

- la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione dell'OCRI;

- la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

 

Il nuovo titolo II, la cui rubrica fa ora riferimento alla composizione negoziata della crisi, alla piattaforma unica nazionale, al concordato semplificato e alle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, si compone dei seguenti tre capi:

                 I.            Composizione negoziata della crisi. In questo capo, articoli da 12 a 25-quinquies, lo schema inserisce la disciplina oggi contenuta negli articoli da 2 a 14, 16 e 17, del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021;

              II.            Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata. Il capo, composto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice, riprende quanto attualmente previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021;

           III.            Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione. In questo capo, articoli da 25-octies a 25-undecies, lo schema inserisce la disciplina oggi contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021;

 

Riscrivendo il Titolo II del Codice dell’insolvenza, lo schema di decreto legislativo vi inserisce disposizioni attualmente già in vigore e contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (v. infra, artt. 45 e 46 dello schema). Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d’urgenza operati nel corso del 2021 anche per realizzare gli obiettivi posti all’Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies del Codice)

Il Titolo si apre con il Capo I, relativo alla composizione negoziata della crisi, composto dagli articoli da 12 a 25-quinquies, nei quali il Governo inserisce il contenuto degli articoli da 2 a 17 del decreto-legge n. 118 del 2021.

 

In particolare, l’articolo 12 del Codice ricalca il contenuto dell’art. 2 del decreto-legge n. 118/2021, delineando le caratteristiche della composizione negoziale della crisi quale istituto che mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario - che rendono “probabile” lo stato di crisi o l’insolvenza - che hanno però le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

L’istituto deve essere attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) mediante richiesta rivolta al segretario generale della camera di commercio ove si trova la sede legale dell’impresa. La camera di commercio, se riterrà ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, provvederà alla nomina di un esperto indipendente (v. infra, art. 13), il cui compito è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i suoi creditori, e gli altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell’impresa.

L’esperto non deve sostituire l’imprenditore, come avverrebbe con la nomina di un commissario, ma deve assisterlo nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate. Trattandosi di una figura terza ed indipendente, chiamato da un lato a verificare la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e dall’altro l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, l’attività dell’esperto dovrebbe fornire ai creditori e alle parti interessate un maggiore affidamento sull’assenza di intenti dilatori o poco trasparenti.

Va precisato, sempre per rimarcare la differenza con gli istituti concorsuali, che l’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori.

L’art. 12 precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l’art. 38 del Codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza. È questo l’unico elemento di novità contenuto nell’art. 12 che, per i primi due commi ricalca il contenuto dell’art. 2 del decreto-legge n. 118/2021.

 

 

Il nuovo articolo 13 del Codice, che riproduce il contenuto dell’art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, provvede all’istituzione della piattaforma telematica nazionale ed a disciplinare la nomina dell’esperto.

La piattaforma - gestita dal sistema delle camere di commercio attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico - deve essere accessibile agli imprenditori iscritti nel?registro?delle imprese?attraverso il?sito?istituzionale?di ciascuna camera di commercio.

L’art. 13 detta la disciplina di quello che è stato definito il “test online” per l’accesso alla composizione negoziata: la piattaforma?dovrà infatti mettere a disposizione degli imprenditori e dei professionisti da lui incaricati, una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Agli imprenditori dovrebbe essere così permesso di valutare, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri, nonché la eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario esistente. La disciplina della struttura della piattaforma è rimessa a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021.

 

Lo schema intende così richiamare il decreto direttoriale (DAG) del 28 settembre 2021, con il quale è recepito un documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia (c.d. Commissione Pagni), composto da cinque sezioni - rispettivamente concernenti Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" disponibile on line, Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza", Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata", Sezione IV "La formazione degli esperti", Sezione V "La piattaforma" - e tre allegati - a loro volta concernenti Allegato 1 "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate", Allegato 2 "Istanza on line", Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata".

 

In considerazione dell’abrogazione dell’art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, disposta dall’art. 45 dello schema di decreto legislativo in commento, si valuti l’opportunità di evitare di fare riferimento a tale base normativa per la disciplina attuativa della piattaforma telematica nazionale.

 

L’articolo 13 disciplina anche l’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura. L’elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la?camera?di commercio di ciascun capoluogo di regione?e?delle province autonome di Trento e Bolzano. A domanda, nell’elenco possono essere inseriti:?

§  gli?iscritti?da?almeno 5 anni?all’albo?dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo?degli avvocati che?documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;?

§  gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere?concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di?ristrutturazione?dei debiti?omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o?di?avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

§  coloro che, ancorché non iscritti in albi professionali, documentano di avere?svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da?operazioni?di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,? accordi di ristrutturazione?dei debiti?e concordati preventivi con continuità aziendale?omologati,?nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.?

L’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che dovrà essere prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (v. sopra).

L’articolo 13 delinea inoltre il contenuto della documentazione da allegare alla domanda e prevede l’autocertificazione degli obblighi di formazione e del curriculum vitae; stabilisce inoltre che per i commercialisti, gli avvocati ed i consulenti del lavoro, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata per il tramite degli ordini professionali di appartenenza, che provvederanno alla valutazione dei requisiti richiesti. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.

Infine, la disposizione:

§  prevede che a provvedere alla nomina dell’esperto sia una apposita commissione (composta da un magistrato, un membro designato dalla camera di commercio e uno dal prefetto), che resta in carica per 2 anni;

§  affida al segretario generale della?camera?di commercio ove si trova la sede dell’impresa il compito di comunicare alla commissione di aver ricevuto l’istanza di composizione negoziata, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante, per consentire alla commissione la scelta dell’esperto più adatto, ?secondo criteri?che assicurano la?rotazione e?la?trasparenza?e?avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente;

§  a fini di trasparenza, prevede la pubblicazione sul sito internet della camera di commercio dell’elenco degli esperti e delle informazioni relative agli incarichi conferiti?e?al curriculum dell’esperto nominato, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.??

 

 

Nei nuovi articoli 14 e 15 del Codice lo schema di decreto legislativo inserisce l’attuale contenuto degli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, apportandovi alcune modifiche che la relazione illustrativa qualifica come «volte a razionalizzare gli istituti, anche tenendo conto del dibattito sviluppatori nei primi mesi di applicazione delle norme».

In particolare, l’articolo 14 dispone che la piattaforma nazionale per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL nonché dell’Agente della riscossione. In tal modo l’esperto indipendente potrà accedere, previo consenso dell’imprenditore, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni. Spetterà ai titolari delle citate banche dati individuare le modalità di accesso da parte della piattaforma telematica nazionale; l’accesso alle banche dati non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento dei medesimi dati, restando ferme le responsabilità del gestore della piattaforma e dei titolari autonomi del trattamento.

L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori. I creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

 

Nell’articolo 16 del Codice è trasposto l’art. 4 del decreto-legge n. 118 del 2021, relativo ai requisiti di indipendenza e ai doveri dell’esperto e delle parti.

In sintesi, l’esperto:

§  deve?essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti?dall’art. 2399 c.c. per i sindaci delle società;

§  non deve essere legato – neanche attraverso i soggetti che con lui agiscono in associazione professionale - all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento?da rapporti di natura personale o professionale;

§  deve operare in posizione di terzietà, in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente;

§  non può essere chiamato a deporre?sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né?davanti all’autorità?giudiziaria né?davanti ad altra autorità (cfr. artt. 103 e 200 c.p.p.).

Per quanto riguarda invece i doveri delle parti, la disposizione prevede:

§  l’obbligo per tutti di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di collaborare lealmente con l’imprenditore e l’esperto rispettando la riservatezza. Un corollario del criterio di correttezza comporta per le parti l’obbligo di dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative in modo tempestivo e motivato;

§  l’obbligo per l’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori;

§  l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.?A tutela del buon esito del tentativo di risanare l’impresa, la disposizione chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari eventualmente concessi?all’imprenditore.??

Infine, l’articolo 16, recependo la direttiva (UE) 2019/1023 (con particolare riferimento all’art. 13) – affronta il tema delle relazioni con le organizzazioni sindacali prevedendo che il datore di lavoro che occupa più?di?15 dipendenti, prima di assumere determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità?di?lavoratori, anche solo in relazione a organizzazione del lavoro e svolgimento delle prestazioni, debba consultare, alla presenza dell’esperto, i sindacati.

 

L’articolo 17 del Codice, nel quale confluisce l’art. 5 del decreto-legge n. 118 del 2021, disciplina la procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda da inoltrare tramite la piattaforma telematica nazionale, secondo il modello delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (v. sopra), così da esporre tutte le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato (bilanci, elenco dei creditori, debiti tributari, eventuali ricorsi pendenti, ecc.).

L’esperto nominato potrà, entro due giorni, accettare o rifiutare l’incarico (non può svolgere più di due incarichi contemporaneamente). In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e, se riterrà che sussistano, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata (previ incontri con l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate). Come detto, l’esperto non si sostituisce all’imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa.

Se invece la prognosi di risanamento è negativa, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e alla Camera di commercio che dispone l’archiviazione della richiesta di composizione negoziata e l’imprenditore dovrà aspettare im anno prima di poter presentare una nuova istanza.

Al termine dell’incarico - che si considera concluso quando, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale - l’esperto redige una relazione finale che è inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

 

Gli articoli 18 e 19 del Codice disciplinano le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Si tratta di misure, mutuate dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 118 del 2021, in vigore dal 15 novembre 2021, che limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

Più nel dettaglio, in base all’articolo 18, per poter garantire il buon esito delle trattative, l’art. 18 riconosce all'imprenditore la possibilità di richiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, misure protettive. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati?con?l’imprenditore, né?possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, né può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza. Come richiesto dalla direttiva (UE) 2019/1023, le misure protettive a beneficio dell'imprenditore in crisi, infatti, non valgono rispetto ai diritti di credito dei lavoratori.

L’articolo 19 disciplina il procedimento giudiziario per l’attivazione delle misure protettive e cautelari prevedendo che, contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore debba ricorrere al tribunale del luogo ove ha sede l'impresa per chiedere la conferma o modifica di misure già in atto e, ove occorre, anche l’adozione dei provvedimenti cautelari?necessari per?condurre a?termine?le trattative. Anche per questa richiesta il legislatore individua gli atti che l’imprenditore deve depositare.

Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. All’udienza il tribunale, in composizione monocratica, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili (tra i quali l'obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure richieste incidano su loro diritti); il tribunale provvede con ordinanza (reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.) con la quale stabilisce la durata, tra 30 a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti.

Su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, il tribunale può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative: la durata complessiva delle misure non può comunque superare i 240 giorni. Le misure possono anche essere revocate e la loro durata abbreviata.

 

Nell’articolo 20 del Codice lo schema in esame colloca l’attuale contenuto dell’art. 8 del decreto-legge n. 118 del 2021, relativo alla sospensione dell’applicazione di una serie di obblighi che gravano sull’imprenditore. In particolare, l'imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative (o all’archiviazione dell’istanza) e fino al provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure, non gli si applicano alcune disposizioni del codice civile relative al capitale dell’impresa e non si verifica, in particolare, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

 

L’articolo 21 del Codice attiene alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore - che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria - e l'esperto che lo affianca, riprendendo l’attuale formulazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 118 del 2021.

In particolare, per quanto riguarda la straordinaria amministrazione e l'esecuzione di pagamenti non coerenti?rispetto?alle?trattative o?alle?prospettive di risanamento, la disposizione prevede che l'imprenditore debba informare preventivamente l’esperto. Se l’esperto ritiene che si tratta di atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento,?può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto lo stesso, l’esperto ha 10 giorni per palesare il proprio dissenso nel registro delle imprese e segnalare il fatto al tribunale che potrà revocare le misure protettive?e cautelari o abbreviarne la durata.

 

Nell’articolo 22 del Codice confluisce l’attuale articolo 10 del decreto-legge n. 118 del 2021, relativo all’autorizzazione del tribunale ad effettuare alcune operazioni ed a rinegoziare i contratti. La disposizione:

§  prevede che se l'imprenditore in crisi intende contrarre determinati finanziamenti prededucibili, dall'esterno o dai soci, può chiedere al tribunale una apposita autorizzazione, previa verifica della funzionalità di queste iniziative rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori;

§  prevede che il tribunale possa altresì autorizzare l’imprenditore a trasferire l’azienda o uno o più suoi rami, verificando il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente;

§  riconosce all'esperto la facoltà di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze sopravvenute.

 

L’articolo 23 del Codice disciplina, analogamente a quanto oggi previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 118 del 2021, le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative.

Se attraverso la composizione negoziata è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, l’approdo finale può assumere le forme di:

§  un contratto?con uno o più creditori, che può determinare altresì la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari (v. infra, art. 25-bis, comma 1) se l’esperto attesta che il contratto può assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;

§  una convenzione di moratoria (ai sensi dell’art. 62 del Codice);

§  un accordo, sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta). Sottoscrivendo l’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare “coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza”. Sul punto l’art. 23 diverge parzialmente dall’art. 11 del d.l. n. 118/2021 che invece esclude che l’esperto debba attestare il piano e conseguentemente esporsi alle specifiche responsabilità che la legge pone in capo all’attestatore;

§  un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del Codice), da far omologare al tribunale. In tal caso occorre che i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 60% di tutti i creditori appartenenti alla categoria (in luogo del 75% richiesto in generale per la ristrutturazione dei debiti).

In alternativa a queste soluzioni, l’imprenditore all'esito delle trattative potrà predisporre un piano di risanamento, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (v. infra art. 25-sexies) oppure accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal Codice, dal d.lgs n. 270 del 1999, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dal d.lgs. n. 347 del 2003, sulla ristrutturazione aziendale delle grandi imprese in stato di insolvenza.

 

Nell’articolo 24 del Codice sono disciplinati i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi, nel periodo del tentativo di composizione negoziale, conservano i loro effetti anche a conclusione delle trattative; si tratta della disciplina attualmente contenuta nell’art. 12 del decreto-legge n. 118 del 2021.

Ferma comunque la responsabilità dell’imprenditore per tutti gli atti compiuti, conservano i loro effetti gli atti autorizzati dal tribunale?anche quando successivamente intervengono un?accordo di ristrutturazione?dei debiti?omologato,?o un?concordato preventivo omologato, o la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Inoltre, non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti posti in essere?dall’imprenditore quando coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Diversamente, sono assoggettabili a revocatoria gli atti per i quali l’esperto ha espresso il proprio formale dissenso (v. sopra, art. 21 del Codice).

La disposizione, infine, mette al riparo l'imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 322, comma 3, del Codice) e bancarotta semplice (art. 323 del Codice). Tali disposizioni non si applicano infatti ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale.

 

L’articolo 25 del Codice, nel quale è trasfuso l’art. 13 del decreto-legge n. 118 del 2021, disciplina la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

In sintesi, dopo aver definito il concetto di “gruppo di imprese”, la disposizione chiarisce che più imprese appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale in Italia possono chiedere al segretario generale della camera di commercio (ove è iscritta la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria) la nomina dell’esperto indipendente. Quest’ultimo dovrà assolvere i propri compiti in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In questo caso l'esperto può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

Se sono state presentate più domande da parte di imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, possono proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario o per più imprese appositamente individuate.

Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono o stipulare in via unitaria uno dei contratti di cui all’articolo 23 ovvero accedere separatamente alle soluzioni offerte da tale disposizione (v. sopra).

 

All’articolo 25-bis del Codice sono collocate le misure premiali attualmente disciplinate dall’art. 14 del decreto-legge n. 118 del 2021.

Si tratta delle seguenti misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi:

§  riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura;

§  ulteriore riduzione, alla misura minima, delle sanzioni tributarie per le quali è già prevista l’applicazione in misura ridotta se il pagamento avviene entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga. L’ulteriore riduzione opera se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;

§  abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;

§  dilazione dei debiti tributari.

 

L’articolo 25-ter del Codice disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro (500 euro se l’imprenditore non compare o l’istanza viene subito archiviata) a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo?dell’impresa?debitrice secondo scaglioni determinati. La disposizione ricalca il contenuto dell’art. 16 del decreto-legge n. 118 del 2021, oggetto di abrogazione.

In particolare, il compenso spettante all'esperto è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo?dell’impresa?debitrice (calcolato sulla media degli ultimi tre bilanci, con criteri specifici per i gruppi di imprese), secondo una serie di scaglioni, ed è raddoppiato in tutti i casi in cui la composizione negoziata ha esito positivo e si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi con i creditori.

In caso di mancato accordo, invece, il compenso?viene liquidato all’esperto dalla commissione che lo aveva nominato ed è a carico dell’imprenditore (si tratta di credito prededucibile).

L’esperto può anche chiedere un acconto sul presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata, a condizione che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accettazione dell'incarico. Tale acconto, peraltro, non potrà essere superiore ad un terzo del presumibile compenso finale.

 

L’articolo 25-quater del Codice disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 17 del decreto-legge n. 118 del 2021, consente anche agli imprenditori minori, agricoli e delle start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per perseguire il risanamento dell’impresa.

La disposizione, oltre a indicare la specifica documentazione che deve essere presentata all'organismo di composizione della crisi o al segretario generale della?camera?di commercio, competenti altresì per la nomina dell’esperto e la liquidazione dei suoi compensi, delinea i possibili esiti delle trattative (dal contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale, al concordato minore, dalla liquidazione controllata dei beni, all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti per l’imprenditore agricolo).

 

L’articolo 25-quinquies del Codice, riprendendo in parte il contenuto dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021, individua limiti di accesso alla composizione negoziata stabilendo che l'istanza di nomina dell'esperto (che apre la procedura, in base all’art. 12 del Codice) non può essere presentata se è pendente (o lo è stata nei 4 mesi precedenti) una domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale (ai sensi dell’art. 40 del Codice, v. infra).

 

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata (artt. 25-sexies e 25-septies del Codice)

Il Capo II del Titolo dedicato alla composizione negoziata è composto da due articoli che ricalcano il contenuto degli articoli 18 e 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 118 del 2021, contestualmente abrogati (v. infra, art. 45 dello schema).

 

In particolare, l’articolo 25-sexies del Codice introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda e le trattative si siano comunque svolte in modo corretto. 

Entro 60 giorni dalla relazione negativa dell’esperto, l’imprenditore può infatti presentare al tribunale una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 del Codice, chiedendone l'omologazione. Il ricorso dovrà essere comunicato al PM e immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede.

Il tribunale provvede alla nomina di un ausiliario e ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori; fissa dunque una data dell'udienza per l'omologazione. Almeno 10 giorni prima dell’udienza, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi. Il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il decreto del tribunale è reclamabile in corte d’appello e ricorribile poi in Cassazione.

 

L’articolo 25-septies del Codice disciplina le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguenti alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni prevedendo che il tribunale, contestualmente all'emissione del decreto di omologazione del piano di liquidazione, debba nominare un liquidatore giudiziale. Inoltre,

§  se il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, anche prima dell'omologazione, il liquidatore giudiziale è tenuto a verificare se sul mercato siano praticabili soluzioni migliori. Nel caso in cui non vi siano alternative migliori il liquidatore dà esecuzione all'offerta;

§  se il piano di liquidazione prevede che l'offerta debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta deve dare esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione da parte del tribunale.

 

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (artt. 25-octies – 25-undecies del Codice)

Anche questo nuovo Capo non presenta disposizioni innovative. Lo schema di decreto legislativo, infatti, inserisce nel Codice sia l’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021, che gli articoli 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

In particolare, nell’articolo 25-octies del Codice, relativo alla segnalazione dell’organo di controllo, è inserito il contenuto dell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

 

L’articolo 25-novies del Codice riprende il contenuto dell’art. 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021 per disciplinare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. In particolare, la disposizione prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):

§  dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;

§  dall’INAIL, la scadenza da oltre 90 giorni, di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro;

§  dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;

§  dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le predette segnalazioni devono contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Si tratta, come detto, di previsioni già in vigore (dal 1° gennaio 2022) e destinate a trovare applicazione:

§  per INPS e INAIL in relazione ai debiti accertati dal 1 gennaio 2022;

§  per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;

§  per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

 

Il nuovo articolo 25-decies del Codice riproduce il contenuto dell’attuale art. 14, comma 4, dello stesso Codice, prevedendo che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

 

L’articolo 25-undecies del Codice prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Viene qui trasfuso il contenuto dell’attuale art. 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021.

In sintesi, sulla piattaforma telematica nazionale dovrà essere disponibile un programma informatico gratuito, che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Inoltre, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma dovrà elaborare un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Le specifiche tecniche del programma informatico dovranno essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

L’art. 30-quinquies del d.l. n. 152 del 2021 prevedeva che il decreto MISE dovesse intervenire entro 90 giorni; tale termine non è stato rispettato. Il nuovo art. 25-undecies richiede l’emanazione del decreto non regolamentare del MISE «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

 


 

Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza
(Artt. 7-13)

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche al Titolo III della Parte prima del Codice, in materia di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

 

Il Titolo III (articoli da 26 a 55) attiene alle procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Esso si compone di 4 Capi:

- il Capo I contiene norme in materia di giurisdizione (art. 26);

- il Capo II reca disposizioni in materia di competenza (artt. da 27 a 32);

- il Capo III ha ad oggetto previsioni sulla cessazione dell’attività del debitore (artt. da 33 a 36);

- il Capo IV regola l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. da 37 a 55).

 

Le novelle sono adottate con la finalità di recepire la Direttiva (UE) 2019/1023, in relazione all’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore (art. 1, comma 1, lett. a) della Direttiva).

 

Nello specifico, la Direttiva mira a garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare (Considerando 1). In particolare la Direttiva individua, in relazione ai suddetti quadri, le finalità: di permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane; di impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società (Considerando 2); prevenire l'accumulo di crediti deteriorati; garantire di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario (Considerando 3).

 

In particolare, l’articolo 7 modifica la rubrica del Titolo III del Codice per inserire la dizione "quadri di ristrutturazione preventiva" in luogo di quella attuale, che fa riferimento alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

[art. 7]

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza

 

 

L’articolo 8 interviene sul Capo I del Titolo III, in materia di giurisdizione, apportando le modifiche di coordinamento rese necessarie dall'introduzione della dizione “quadri di ristrutturazione preventiva” in luogo delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 in materia di giurisdizione italiana.

 

Il Capo I, composto dal solo articolo 26, rubricato “giurisdizione italiana”, nel riprendere la regola già espressa dall'art. 9 della legge fallimentare - secondo cui l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa è soggetto alla giurisdizione italiana anche se è stata aperta una procedura concorsuale all'estero - la estende a tutte le procedure concorsuali regolate dal codice. È previsto inoltre che il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a una procedura di insolvenza. Inoltre si specifica che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, deve dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Si ricorda che in base all’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, «sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore» (procedura principale); se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro (procedura territoriale). Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. Se è aperta una procedura d'insolvenza principale, le procedure d'insolvenza aperte successivamente in ragione di una dipendenza sono procedure secondarie di insolvenza. Il regolamento individua una serie di casi che giustificano l’apertura di una procedura territoriale prima della principale.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di

insolvenza

Capo I - Giurisdizione

[art. 8]

Art. 26.

Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere ammesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza.

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

3. Identico

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

4. Identico

 

Le stesse modifiche di coordinamento volte a sostituire il riferimento ai procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza con quello ai “quadri di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza” sono apportate dall’articolo 9 al Capo II del Titolo III. In particolare le modifiche sono apportate:

§  all’articolo 27 del Codice, recante la disciplina della competenza per materia e per territorio (comma 1 dell’art. 9);

Si ricorda che l'articolo 27 attribuisce in via ordinaria la competenza al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali; individua presunzioni assolute per la definizione del centro degli interessi principali.

§  all’articolo 28 relativo al trasferimento del centro degli interessi principali ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale (comma 2 dell’art. 9);

L’articolo 28 specifica che il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso alle procedure.

§  all’articolo 30 sui conflitti positivi di competenza (comma 3 dell’art. 9.

In base a quanto specificato dall’articolo 30, quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di

insolvenza

Capo II - Competenza

[art. 9, comma 1]

Art. 27.

Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

1. Per i procedimenti di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

 

 

 

[art. 9, comma 2]

Art. 28.

Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o di apertura della liquidazione giudiziale.

 

[art. 9, comma 3]

Art. 30.

Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

1. Quando un procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

2. Identico.

 

 

Gli articoli 10 e 11, apportano le medesime modifiche di coordinamento intervenendo rispettivamente sulla rubrica e su alcune disposizioni del Capo IV del Titolo III del Codice, il quale reca la disciplina relativa all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per introdurvi il riferimento ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale.

 

Il Capo IV si compone delle seguenti 3 sezioni:

- la sezione I detta regole sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (artt. da 37 a 39);

- la sezione II disciplina il procedimento unitario per l'accesso alle suddette procedure di regolazione (artt. da 40 a 53);

- la sezione III prevede misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55).

 

In particolare, l’articolo 11 interviene sulla Sezione I del Capo IV, apportando le necessarie modifiche di coordinamento del contenuto degli articoli 37 (iniziativa per l'accesso alle procedure), 38 (iniziativa del pubblico ministero) e 39 (obblighi del debitore che chiede l'accesso alle procedure) con il riferimento ai quadri di ristrutturazione.

 

Si ricorda che l’articolo 37 del Codice concerne l’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Anche in questo caso la modifica apportata dallo schema in esame sostituisce il riferimento alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza con quello ai quadri di ristrutturazione e alla liquidazione giudiziale. Analoghe modifiche sono apportate agli articoli 38 e 39, entrambi già oggetto di modifica da parte del D.lgs 147/2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Si ricorda, al riguardo che l’articolo 38 concerne l’iniziativa del pubblico ministero. La disposizione esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza; e, dall'altro, consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. L’articolo 39, invece, disciplina gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di

insolvenza

 

[art. 10]

Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV - Accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale

 

[art. 11, co. 1]

Sezione I - Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Sezione I - Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva

e alla liquidazione giudiziale

 

[art. 11, co. 2]

Art. 37

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 37

Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva.

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

1. La domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore.

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

2. Identico

 

[art. 11, co. 3]

Art. 38[9].

Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

1. Identico

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

2. Identico

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».

4. Identico

[art. 11, co. 4]

Art. 39[10].

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

Art. 39.

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

1. Il debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

2. Identico

3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

3. Identico

 

 

L’articolo 12 interviene sulla Sezione II del Capo IV del Titolo III (articoli 14, che è dedicata alla disciplina del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

In primo luogo (comma 1) è modificata la rubrica della Sezione, per sostituire il riferimento all'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza con quello ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 sostituisce integralmente il testo dell’articolo 40 del Codice.

 

Si ricorda che l’articolo 40 del Codice, nella formulazione attuale, prevede che la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza debba essere formalizzata dal debitore con ricorso depositato al tribunale e, entro il giorno successivo al deposito, comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.  Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore può stare in giudizio personalmente. Le modalità di notificazione della domanda sono specificamente disciplinate ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 40.

 

Il nuovo testo dell’articolo riproduce in parte il contenuto di quello attuale, ma contiene altresì alcune disposizioni innovative. Si tratta in particolare delle disposizioni che:

§  specificano, con riguardo alla presentazione della domanda di accesso (comma 2 dell’art. 40), quale sia la disciplina applicabile al ricorso depositato da società rinviando all’articolo 120-bis del medesimo codice (v. infra art. 25);

§  prevedono, con riguardo alla domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione che la valutazione sulla nomina del commissario giudiziale sia effettuata dal tribunale caso per caso; la nomina è invece obbligatoriamente disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale (comma 4 dell’art. 40);

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 4, par. 2. della direttiva prevede che ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione è decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.

§  regolano i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettano specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa. In particolare si prevede che in pendenza di un procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione anche la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia inclusa nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, e che il tribunale anche d'ufficio, riunisca al procedimento pendente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta separatamente; analogo procedimento di riunione è previsto in caso di pendenza dell’apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un soggetto diverso dal debitore (commi 9 e 10 dell’art. 40).

 

Le modifiche di cui al comma 3 dell’articolo 12, attengono alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure e intervengono sull’articolo 43 del Codice. In particolare:

§  si chiarisce che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (lettera a);

§  si interviene su di una disposizione già oggetto di modifica da parte del decreto legislativo correttivo (D.lgs. n.147 del 2020) sopprimendo la disposizione che prevede l’istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l’estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (lettera b).

 

Il comma 4 interviene sull'articolo 44 del Codice, modificandone in primo luogo la rubrica. L’attuale riferimento all’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione viene infatti sostituito con il riferimento alla concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva.

La novella, in particolare:

§  precisa, rispetto alle disposizioni originarie, che si tratta di norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare;

§  prevede che il giudice, con decreto, fissi il termine (compreso tra 30 e 60 giorni e prorogabile in casi specificamente individuati), entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis (v. infra), con le relative documentazioni richieste; rispetto alla formulazione attuale della disposizione si specifica che la fissazione del termine da parte del giudice non è subordinata a richiesta e si estende l’applicabilità della norma anche all’ipotesi di successivo deposito di domanda di omologazione del piano;

§  prevede la nomina di un commissario giudiziale - che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi – in tutti i casi di domanda di accesso ad un quadro di ristrutturazione;

§  introduce la possibilità anche per il creditore (oltre che per il commissario giudiziale e per il pubblico ministero) di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessione dei termini.

 

Il comma 5 apporta una modifica volta al coordinamento della disciplina attuale dell’articolo 46 del Codice sugli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo; al riguardo l’applicazione della suddetta disciplina è estesa anche ai casi in cui il debitore accede al concordato c.d. con riserva (v. sopra).

 

Nella formulazione attuale, l’articolo 46 del Codice prevede, per quanto riguarda gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione che la richiesta di autorizzazione riguardi gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere «dopo il deposito della domanda di accesso». In assenza dell’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca dei termini concessi. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori (art. 46).

 

Il comma 6 sostituisce l'articolo 47 del Codice che reca la disciplina dell’apertura del concordato preventivo.

 

Nella formulazione attuale, l’apertura del concordato preventivo è disposta con decreto che può essere emesso:

-          a seguito del deposito di una domanda già completa di tutti i suoi elementi ed accompagnata dalla necessaria documentazione (in questo caso il tribunale, dichiarando aperta la procedura, provvederà anche alla nomina del commissario giudiziale);

-          una volta verificato l’avvenuto completamento del corredo documentale necessario per un’ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore (in tal caso, si procederà alla conferma del commissario giudiziale nominato).

In mancanza delle condizioni richieste per l’apertura, il tribunale dichiara con decreto - previa instaurazione del contraddittorio con il debitore, il pubblico ministero e i creditori ricorrenti per l’apertura della liquidazione giudiziale - l’inammissibilità della domanda; la pronuncia è reclamabile avanti alla corte d’appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, ferma restando la sua riproponibilità, qualora si verifichino mutamenti delle circostanze ed esaurito il termine del reclamo.

 

Le novelle sono volte, in primo luogo, a chiarire l’ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato. In particolare il giudizio è differenziato a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, ponendosi limiti più stringenti nel primo caso. Il tribunale valuta quindi (nuovo comma 1 dell’art. 47):

§  in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (lettera a);

§  in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta, fermo restando che la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, e alla conservazione dei valori aziendali (lettera b).

 

La lettera b) dell'articolo 47 limita le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere nel concordato in continuità aziendale. Si ricorda al riguardo che l’art. 4. par.6. della Direttiva prevede che gli Stati membri possano prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi.

 

Ulteriori previsioni innovative concernono:

§  l’introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

§  il termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali;

Non è invece oggetto di modifiche la disciplina relativa: ai provvedimenti che il tribunale adotta se ritiene la proposta ammissibile, (di cui al comma 2 dell’art. 47); alla pubblicazione del decreto di ammissione (comma 3); alla possibilità di riproporre la domanda, in presenza di mutate circostanze (comma 6).

 

L'intervento appare complessivamente recepire i principi del procedimento delineato dagli articoli 9, 10 e 11 e della Direttiva che richiede una procedura più rapida, affidata al consenso del creditore e con poteri di intervento del tribunale limitati e circoscritti.

 

Il comma 7 interviene sull’articolo 48 del Codice, che contiene le disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Non sono oggetto di modifiche di natura sostanziale le disposizioni relative alla fissazione dell’udienza – in caso di approvazione a maggioranza da parte dei creditori del concordato per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, e all’iscrizione del provvedimento presso l'ufficio del registro delle imprese (comma 1 dell’art. 47) e relative alle opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato (comma 2 dell’art. 47).

Sono invece semplificate le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato (comma 3) e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (comma 4) prevedendosi che:

§  il tribunale omologa con sentenza il concordato assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio anche delegando uno dei componenti del collegio;

§  in caso di domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro 30 giorni dall’'iscrizione della domanda nel registro delle imprese; il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio e assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi;

 

La formulazione attuale della disposizione (comma 3 dell’art. 47) prevede, in caso di omologazione del concordato, che il tribunale verifichi la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. In caso di domanda di omologazione degli accordi la formulazione attuale della disposizione (comma 4 dell’art. 47) prevede che i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese e che il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.

 

Le disposizioni relative all'omologazione degli accordi e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza assistenza obbligatoria, sono state invece spostate dall’articolo 48 (comma 5) per essere trasposte in due disposizioni distinte (v. infra articolo 63, comma 2-bis, per gli accordi di ristrutturazione e articolo 88, 2-bis, per il concordato preventivo).

Infine inserita (comma 6 dell’art. 47), tra gli esiti del giudizio la previsione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

 

Il comma 8 e il comma 9 intervengono rispettivamente sugli articoli 49 (dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) e 50 (reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale), per coordinare la formulazione attuale delle disposizioni con le novelle introdotte con riferimento ai quadri di ristrutturazione preventiva.

 

Sulla base dell’articolo 49, il tribunale provvede all’apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, nelle seguenti ipotesi: una volta definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata ed accertata la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale; decorso inutilmente o essendo stato revocato il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo oppure degli accordi di ristrutturazione dei debiti; quando il debitore non abbia depositato le spese di procedure richiestegli dal tribunale all’atto della presentazione della proposta di concordato; qualora abbia commesso atti di frode nel corso della procedura. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Con la sentenza di apertura della liquidazione vengano adottati i provvedimenti conseguenti (tra i quali la nomina del giudice delegato per la procedura; del curatore; l'ordine al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie; la nomina di uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore).

Al termine della procedura, si aprono due possibili scenari:

-            se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto motivato è comunicato alle parti ed iscritto nel registro delle imprese. Contro il decreto di rigetto è ammesso reclamo da parte del ricorrente e del pubblico ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, davanti alla corte d’appello (art. 50). In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 49, comma 3. In questo caso, la sentenza è ricorribile per cassazione, mentre in caso di rigetto del reclamo il provvedimento non è impugnabile.

-            se la domanda di apertura è invece accolta può essere impugnata da qualunque interessato secondo la procedura di cui all’articolo 51.

 

Il comma 10 dell’articolo 12 modifica l'articolo 51 del Codice, contenente la disciplina delle impugnazioni nell’ambito del procedimento unitario:

§  per inserire, tra le sentenze soggette ad impugnazione quella relativa al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di nuova introduzione (v. infra articolo 64-bis del Codice introdotto dall’articolo 16 dello schema).

§  per stabilire che la possibilità di applicare le disposizioni sulla sospensione della liquidazione e dell'esecuzione del piano o degli accordi di cui all'articolo 52 del Codice si applicano in caso di ricorso per cassazione promosso contro la sentenza che ha rigettato il reclamo.

 

L’articolo 51 disciplina il regime delle impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d’appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è:

- riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo;

- aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale.

Il termine per l’impugnazione è sempre di trenta giorni e decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.

Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l’efficacia della sentenza. La corte d'appello decide con sentenza entro trenta giorni dall'esaurimento della trattazione; la sentenza, notificata a cura della cancelleria ed in via telematica alle parti, deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Si prevede inoltre che con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

 

Il comma 11 infine modifica l'articolo 53 del Codice, relativo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

 

L’articolo 53 del Codice regola gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, entrambe disposte dalla corte d’appello.

Nel caso di revoca della liquidazione giudiziale, si prevede: la permanenza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, che restano in carica fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che pronuncia sulla revoca;  la immediata restituzione dell’amministrazione dei beni e dell’esercizio dell’impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che pronuncia sulla revoca); l'assolvimento di obblighi informativi periodici in capo al debitore disposti dalla corte d’appello. In caso di violazione di tali obblighi il tribunale priva il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinari.

Nel caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti si prevede invece che: la corte d'appello dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale e rimetta gli atti al tribunale per i conseguenti provvedimenti organizzatori di cui all'art. 49, comma 3 (tra cui la nomina del giudice delegato per la procedura e del curatore, l'ordine al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, etc.); il debitore possa chiedere al tribunale di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo, sia la liquidazione dell’attivo fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

 

Con la novella si inserisce nel testo il nuovo comma 5-bis con il quale si prevede, in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva, che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante. È previsto, in tale ipotesi, il diritto del reclamante ad ottenere il risarcimento del conseguente danno patito, risarcimento che sarà posto a carico del debitore in concordato preventivo.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 16, par. 4 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa: a) annullare il piano di ristrutturazione; oppure b) omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.

Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di

insolvenza

Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV - Accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale

 

[art. 12, co. 1]

Sezione II - Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Sezione II - Procedimento unitario per l'accesso ai quadri di

ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale

Omissis

 

[art. 12, co. 2]

Art. 40

(Domanda di accesso alla procedura)

Art. 40

(Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale)

1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

1. Il procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

3. Identico

 

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

6. Identico

6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica r5 dicembre 1959, n.1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito d data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

 

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

 

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore ,la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza e non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del primo procedimento.

[art. 12, co. 3]

Art. 43.

(Rinuncia alla domanda)

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda.

2[11]. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese.

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

3. Identico

[art. 12, co. 4]

Art. 44[12]

(Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione).

Art. 44.

(Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva)

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

 

1. Quando il debitore presenta la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

 

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

 

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1 lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

 

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per

l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma t, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

3. Identico

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Soppresso

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

Soppresso

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Soppresso
[v. sopra, art. 40, comma 4]

 

[art. 12, co. 5]

Art. 46.

(Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo)

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.

1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.

2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.

2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.

3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.

3. Identico

4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

4. Identico

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e

5. Identico

 

[art. 12, co. 6]

Art. 47.

(Apertura del concordato preventivo)

1[13]. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) nomina il giudice delegato;

b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano d manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

 b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessiti di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1,lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale

2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e738 del codice di procedura civile.

5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

 

[art. 12, co. 7]

Art. 48[14].

(Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Art. 48

(Omologazione)

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

2. Identico

3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Soppresso

[Vedi infra art. 63 comma 2 bis e art. 88 comma 2 bis]

6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

 

[art. 12, co. 8]

Art. 49.

(Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

2. Identico

3[15]. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

3. Identico

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

4. Identico

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

5. Identico

 

[art. 12, co. 9]

Art. 50

(Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale)

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

1. Identico

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

2. Identico

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

3. Identico

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda

5[16]. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale

5. Identico

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

6. Identico

 

[art. 12, co. 10]

Art. 51

(Impugnazioni)

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

 

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

2-13. Omissis

2-13. Identici

14[17]. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52, in quanto compatibile.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

 

[art. 12, co. 11]

Art. 53

(Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione)

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

1. Identico

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

2. Identico

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.

3. Identico

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

4. Identico

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

5. Identico

 

5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

 

 

 

L’articolo 13 dello schema in esame interviene sugli articoli 54 e 55 del Codice, relativi alle misure cautelari e protettive e già oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 247 del 2020.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 6 della Direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva (par. 1).

 

Il comma 1 apporta diverse modifiche all’articolo 54, che concernono:

§  l’inserimento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione tra i procedimenti nel corso dei quali il tribunale, su istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari;

§  l’aggiornamento - in relazione alle finalità delle misure cautelari – del riferimento all'attuazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza

§  la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese e tenendo conto delle misure cautelare e protettive eventualmente già disposte (di cui al nuovo articolo 18, comma 1, v. sopra articolo 6 dello schema);

§  la previsione dell’inapplicabilità di specifiche disposizioni del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari (art. 669-octies sul provvedimento di accoglimento e art. 669-novies sull’inefficacia del provvedimento cautelare);

§  l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa del debitore che ha fatto richiesta delle misure predette nella domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese;

§  l’impossibilità dalla data della pubblicazione della suddetta domanda di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

§  la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

§  la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa;

§  la conservazione dell’efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso (v. art. 40) purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice;

§  l’esclusione dalle misure protettive richieste dei diritti di credito dei lavoratori.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 55 del Codice concernente il procedimento per l’adozione delle misure cautelari e protettive. In particolare le novelle concernono:

§  la reclamabilità (ex art. 669-terdecies c.p.c.) dell'ordinanza con la quale il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto;

§  la perdita di efficacia delle misure al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza;

§  la fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi;

La disposizione recepisce quanto previsto dall’art. 6, par. 6 della Direttiva, il quale dispone che la durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.

§  la possibilità per il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate;

 

La disposizione recepisce quanto previsto dall’art. 6, par. 7 della Direttiva, in base al quale gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La disposizione specifica che la proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio: a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure c) nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.

§  con riguardo alla revoca delle misure la specificazione che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato; o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

La disposizione recepisce quanto previsto dall’art. 6, par. 7 della Direttiva, in base al quale gli Stati membri devono provvedere affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti: a) la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative; b) su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione;

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di

insolvenza

Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV - Accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale

Sezioni I-II omissis

 

Sezione III 

Misure cautelari e protettive

[art. 13, co. 1]

Art. 54[18]

(Misure cautelari e protettive)

Art. 54

(Misure cautelari e protettive)

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o piri creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, d idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la

propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.

4. Le misure protettive di cui al comma 1, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma l, lettera a), propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

 

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.

[art. 13, co. 2]

Art. 55[19].

(Procedimento)

Art. 55.

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione del quadro di ristrutturazione preventiva o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.

 

All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.

All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione, è comunicato al debitore ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive entro trenta

giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza.

 

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

 


 

Strumenti di regolazione della crisi
(Artt. 14-25)

 

Gli articoli da 14 a 25 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche al Titolo IV del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi.

 

Il Titolo IV (articoli da 56 a 120) del Codice disciplina gli strumenti di regolazione della crisi, che si propongono la finalità del recupero dell’impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.

Esso si compone di 3 Capi:

- il Capo I (artt. 56-64) contiene norme in materia di piani attestati di risanamento e di accordi di ristrutturazione;

- il Capo II (artt.65-83) disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

- il Capo III (artt. 84-120) disciplina il concordato preventivo.

 

In particolare, l’articolo 14 modifica la rubrica della Sezione I del Capo I del Titolo IV, che contiene il solo articolo 56 sugli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, sostituendo l’attuale denominazione "Strumenti negoziali stragiudiziali" con quella di "Piano attestato di risanamento", al fine di uniformare il suo contenuto a quello delle disposizioni in essa previste, nell’ottica - perseguita dallo schema di decreto legislativo in esame - di anticipare l’emersione delle situazioni di crisi e trovare una celere soluzione alle stesse.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo I - Accordi

[art. 14]

Sezione I

Strumenti negoziali stragiudiziali

Sezione I

Piano attestato di risanamento

 

 

L’articolo 15 interviene sulla Sezione II del Capo I, del Titolo IV, che contiene gli articoli da 57 a 64 del Codice, apportando le seguenti modifiche di coordinamento.

 

Il comma 1 modifica la rubrica della Sezione II sostituendo l’attuale "Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione" con quella, più aderente al contenuto della sezione, di "Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi".

Il comma 2 interviene sull’articolo 57, modificando il richiamo (contenuto al comma 1) all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Tale richiamo viene aggiornato e riferito all’art. 48 del Codice, in conseguenza della riscrittura degli articoli 44 e 48.

Viene inoltre espunta (nel comma 4) la parola “economica” riferita alla fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi che deve essere attestata da un professionista indipendente, coerentemente con quanto previsto nel modificato articolo 47. Per effetto della modifica, il professionista indipendente deve ora attestare la veridicità dei dati aziendali e la sola fattibilità giuridica del piano attestato di risanamento di cui all’art. 56.

Il riferimento alla fattibilità “economica del piano attestato di risanamento viene meno anche negli articoli 47 sull'apertura del concordato preventivo, 48 sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e 80 in materia di omologazione del concordato minore. Tale riferimento resta invece immodificato all’articolo 56 in materia di accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento, laddove si continua a disporre che un professionista indipendente debba attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano di risanamento.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 63, inserendo nella sua rubrica la parola “tributari” (la nuova rubrica è intitolata quindi “Transazione su crediti tributari e contributivi”), al fine di renderla più coerente con il contenuto delle sue disposizioni, che riguardano anche i crediti fiscali.

Viene inoltre inserito il comma 2-bis contenente la previsione dell'attuale articolo 48, comma 5 sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante al raggiungimento della percentuale di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti (ridotta della metà per i crediti di ristrutturazione agevolati di cui all’art. 60 del Codice).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

[art. 15, comma 1]

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Sezione II

Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi

 

 

 

[art. 15, comma 2]

Art. 57[20]

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.

2. Identico.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

3. Identico.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

[art. 15, comma 3]

Art. 63[21]

Transazione e accordi su crediti contributivi

Art. 63

Transazione su crediti tributari e contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

1. Identico.

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione[22].

 

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

3. Identico.

 

L’articolo 16 inserisce nel Titolo IV della Parte Prima del Codice il Capo I-bis dedicato al “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, composto degli articoli 64-bis (“Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”) e 64-ter (“Conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo”).

Con l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si intende dare attuazione alla previsione dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva rubricato “ristrutturazione trasversale dei debiti”.

In tale ottica, l’art. 64-bis predispone un nuovo quadro di ristrutturazione per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali (derogando quindi ad alcune disposizioni precettive del codice civile relative alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 o al concorso di creditori e cause di prelazione ex art. 2741). La disposizione fa salvi i crediti per retribuzioni dei lavoratori, in quanto tali assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c., per i quali il pagamento deve sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione (comma 1).

La disposizione introduce quindi, nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all’art. 4 della Direttiva, uno strumento che riduce al minimo la fase dell’ammissibilità, fornendo al debitore una maggiore libertà di azione - tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerati parti interessate e non votano - ma per poter essere omologata richiede l’approvazione all’unanimità delle classi.

La disciplina introdotta all’art. 64-bis, nel dettare le fasi del procedimento di omologazione, richiama le modalità della procedura unica (di cui al novellato art. 40 del Codice) da seguire per l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale. In particolare, vengono richiamate le disposizioni sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda (comma 2) e sulla relazione del professionista indipendente necessaria ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (comma 3). Dal punto di vista procedurale, si prevede che, verificata la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi, con il decreto con cui accoglie il ricorso dell’imprenditore, il tribunale proceda alla nomina di un giudice delegato e alla nomina oppure conferma del commissario giudiziale, stabilendo altresì le modalità di partecipazione al voto dei creditori (comma 4).

Analogamente a quanto previsto per il piano attestato di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti si stabilisce anche qui l'assenza di spossessamento in capo all'imprenditore, chiamato comunque alla gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, nel prevalente interesse dei creditori e e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (comma 5).

Si dettano inoltre disposizioni specifiche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché di pagamenti che possano recare pregiudizio ai creditori o che non siano coerenti con il piano di ristrutturazione, prevedendo che gli stessi siano segnalati all’organo di controllo. Nel caso in cui gli stessi atti o pagamenti siano compiuti senza attendere le decisioni dell'organo di controllo, il commissario giudiziale informa immediatamente il tribunale ai fini della liquidazione giudiziale dei beni del debitore nel corso della procedura ex art. 106 del Codice (comma 6).

Si richiamano inoltre le disposizioni del concordato che disciplinano le operazioni di voto e si afferma la regola della maggioranza nella singola classe, introdotta nell'articolo 112 con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo (comma 7).

Inoltre, si dettano disposizioni sul giudizio di omologazione e si disciplina l'ipotesi dell'opposizione del creditore dissenziente, rispetto alla quale il tribunale procederà lo stesso con l’omologazione allorquando risulti dalla valutazione della proposta presentata dall’imprenditore e dagli altri creditori che il creditore dissenziente risulti soddisfatto in misura non minore rispetto alla previsione dell’eventuale liquidazione giudiziale (comma 8).

Secondo la RT questa soluzione sarebbe in linea con l’intento deflattivo del contenzioso e coerente con la prospettiva di una definizione tempestiva ed efficace della crisi dell'impresa.

Infine, l'ultimo comma contiene un ulteriore richiamo a tutte le disposizioni del concordato preventivo applicabili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, al fine di completarne la disciplina (comma 9).

 

L’articolo in commento inserisce nel Capo I-bis del titolo IV del Codice un ulteriore articolo (art. 64-ter), recante disposizioni sulla conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo.

Tale norma disciplina sia l’ipotesi in cui l'omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi, sia l’ipotesi in cui il debitore spontaneamente decide di modificare la domanda formulando una proposta di concordato.

Nel primo caso si prevede che, entro 15 giorni dal deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, il debitore, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione; il debitore può altresì formulare una proposta di concordato preventivo e chiedere i provvedimenti successivi relativi all'ammissibilità dello stesso concordato ai sensi dell’art. 47 del Codice (comma 1).

Al di fuori del caso sopra previsto, il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla in ogni momento, presentando, a sua volta, per l'omologazione, una proposta di piano di ristrutturazione finché non sono iniziate le operazioni di voto (comma 2), ma in questo caso i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti della metà per evitare che il passaggio da un procedimento all'altro porti ad un loro eccessivo allungamento (comma 3).

La norma detta inoltre le disposizioni necessarie per assicurare la pubblicità della domanda di conversione ed i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (nel registro delle imprese), attraverso un rinvio alla disciplina del concordato preventivo (comma 4).

Infine, viene disciplinato il passaggio inverso al procedimento di conversione sopra descritto, consentendo così al debitore di abbandonare la procedura di concordato preventivo per proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, fino all'inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell'apertura della procedura di concordato (comma 5).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

 

[art. 16]

 

Capo I-bis

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

 

Art. 64-bis

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

 

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche

in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40. Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 5, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

8. Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.

Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto

di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo, se non dimostra che la mancata contestazione d dipesa da causa a lui non imputabile.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 84, comma 5, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114.

 

Art. 64-ter

Conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo

 

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi. Il debitore può altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.

3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.

4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 1, lettera c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.

5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificare la domanda chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.

 

 

L'articolo 17 modifica il comma 7 dell’articolo 70 del Codice, dettato in tema di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sopprimendo la parola "economica", al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto nelle disposizioni modificate o riscritte di cui agli articoli 47 sull'apertura del concordato preventivo, 48 sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, oltre che agli articoli 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e 80 in materia di omologazione del concordato minore.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore

 

[art. 17]

Art. 70

Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

1. Identico.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

2. Identico.

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

3. Identico.

4[23]. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

4. Identico.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

5. Identico.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

6. Identico.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

omissis

omissis

 

 

L'articolo 18 interviene sulla Sezione III del Capo II, del Titolo IV del Codice, in materia di concordato minore, al fine di coordinare questo strumento con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall’articolo 28 della Direttiva.

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 78 del Codice, dettando disposizioni volte ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di istanze e provvedimenti rispetto ai creditori residenti in altri Stati membri, in attuazione del citato articolo 28 della Direttiva. A tal fine, si prevede che i creditori possano far pervenire all’organismo di composizione della crisi (O.C.C.) l’adesione alla proposta di concordato, oltre che a mezzo posta certificata, anche attraverso altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo l, comma l-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005.

Si noti che l’articolo 28 della Direttiva risulta già attuato, per le altre procedure, dalla disciplina generale in materia di comunicazioni telematiche dettata dall’articolo 10 del Codice. Tale disposizione è inoltre recepita all’articolo 104 (di cui si dirà dopo), in materia di modalità di comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 80, comma 1, del Codice, in materia di omologazione del concordato minore, sopprimendo la parola “economica”, al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto nelle disposizioni modificate o riscritte di cui agli articoli 47 sull'apertura del concordato preventivo, 48 sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, oltre che agli articoli 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e 80 in materia di omologazione del concordato minore.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III - Concordato minore

[art. 18, comma 1]

Art. 78

Procedimento

1[24]. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

1. Identico.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

2. Identico.

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

a) identica;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

b) identica;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

d) identica;

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

3. Identico.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

5. Identico.

 

[art. 18, comma 2]

Art. 80

Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

omissis

omissis

 

 

L’articolo 19 interviene sulla Sezione I del Capo III, del Titolo IV del Codice in materia di concordato preventivo.

 

In particolare, il comma 1 modifica la rubrica della Sezione I del Capo III del Titolo IV, sostituendo l’attuale denominazione “Presupposti e inizio della procedura” con “Finalità e contenuti del concordato preventivo”.

 

Il comma 2 sostituisce l’articolo 84, modificandone rubrica e contenuto. La norma modificata contiene al suo interno, innanzitutto, la descrizione della finalità del concordato preventivo – vale a dire il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad altri soggetti subentranti al debitore o in qualsiasi altra forma possibile (comma 1).

La disciplina introdotta mira a preservare la continuità aziendale attraverso la gestione diretta dell’imprenditore o indiretta (cessione, usufrutto, conferimento d’azienda, affitto, o a qualunque altro titolo), secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell’interesse dei creditori e a salvaguardia dei lavoratori (comma 2).

Oltre al concordato in continuità aziendale di cui si è appena detto, che punta a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale diretta o indiretta, la norma prosegue con la disciplina del concordato con liquidazione del patrimonio, nel quale si prevede l'apporto da parte dei soci di risorse esterne che incrementino di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, assicurando, in tal modo, il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati in misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei loro crediti (comma 4).

Viene inoltre ripresa la disposizione vigente sulla possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati e sul declassamento al chirografo della parte incapiente (comma 5) e vengono fissati due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario, a seconda della natura delle risorse distribuite. A questo riguardo, si prevede che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione - e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) - mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’attività (c.d. plusvalore da continuità) può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa - secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore - (comma 6).

Viene quindi recepita, per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa (RPR), al fine di dare attuazione all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva (comma 6). Non viene esercitata di conseguenza la possibilità di deroga consentita dal paragrafo 2 dello stesso articolo 11 della Direttiva.

 

Vengono dettate disposizioni a tutela dei lavoratori, in attuazione dell’articolo 13 della Direttiva e della generale “clausola di non regresso” di matrice UE, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale. Si impone quindi di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità, facendo altresì salvi i diritti pensionistici maturati dai lavoratori, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 6 della direttiva (comma 7).

Si dettano infine alcune disposizioni applicabili al concordato con liquidazione del patrimonio secondo i principi di efficienza, celerità delle operazioni di liquidazione ed i principi di pubblicità e trasparenza sia nel caso in cui alla liquidazione si debba dare esecuzione dopo l'omologazione (comma 8), sia nel caso in cui il piano contenga l'offerta di acquisto di un soggetto individuato dal debitore (comma 9).

 

Il comma 3 sostituisce l’articolo 85 del Codice, il quale attualmente disciplina i presupposti di accesso al concordato. Come novellato, l’art. 85 viene a dettare principi generali sulla formazione delle classi.

In particolare, la nuova disposizione sancisce il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva),  della possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse (comma 1); ribadisce l’obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali già prevista dalla disciplina vigente (comma 2); istituisce, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati quando il loro pagamento è previsto oltre centottanta giorni dall’omologazione ovvero trenta giorni nel caso di crediti dei lavoratori per retribuzioni, assistiti da privilegio generale.

Inoltre, si prevede che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati parti interessate dal piano (comma 3). Quest’ultima rappresenta una norma di carattere innovativo rispetto alla vigente disciplina, secondo la quale il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiente degradata al chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria dall’attuale articolo 86. Si tratterebbe di previsione introdotta in quanto strettamente funzionale alla piena attuazione delle regole della ristrutturazione trasversale previste nell'articolo 11 della Direttiva e, in particolare, della definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, nonché di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

 

Sul punto la Relazione illustrativa sottolinea che il considerare i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto imporrebbe, nel concordato in continuità, in cui la formazione delle classi è obbligatoria, la predisposizione di classi distinte per ciascun grado di privilegio. Ciò significa che, considerato l’ingente numero delle cause legittime di prelazione esistenti nell'ordinamento nazionale, le proposte di concordato in continuità diverrebbero ancor più complesse da predisporre (per il debitore, o per i creditori ed i soci in caso di proposte concorrenti) e da verificare (per il commissario giudiziale e per il tribunale), rendendo la procedura più lunga e farraginosa. La disposizione in esame dunque propone una soluzione di compromesso che, da un lato, fa salvo il sistema attuale e, dall'altro, persegue gli obiettivi di agevolazione della ristrutturazione che ispirano la Direttiva.

 

Infine, viene riprodotta la disposizione secondo la quale il trattamento di ciascuna classe non può produrre l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Tale effetto viene scongiurato aggiungendo una nuova previsione che fa salve le disposizioni dell’articolo 84 sulla regola di distribuzione della priorità relativa, di cui si è detto sopra.

 

Il comma 4 modifica l'articolo 86, che disciplina la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, per dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale, in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che sia, nel contempo, in sintonia con le regole di distribuzione dettate nell'articolo 84 ai fini della ristrutturazione trasversale. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro che limita a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 87, che disciplina il contenuto del piano di concordato, al fine di dare attuazione all’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva, riprendendo anche le previsioni contenute nella versione vigente dell’articolo 87 e sottolineando l'esigenza che i costi della ristrutturazione tengano conto della necessità che sia assicurato il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il comma 6 modifica l'articolo 88, in materia di "Trattamento dei crediti tributari e contributivi", per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno la disposizione dell'attuale articolo 48, comma 5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, come già fatto per l’articolo 63 sugli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi, di cui si è detto sopra (comma 2-bis).

Il comma 7 interviene sull'articolo 90, al fine di coordinare i riferimenti al novellato articolo 87 e sostituire il riferimento al procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, abrogato con la sostituzione del Titolo II, con quello alla composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13. La previsione della riduzione al venti per cento della percentuale di soddisfo della proposta del debitore rispetto alle offerte concorrenti viene ora collegata, con la modifica in esame, all'utile avvio della composizione negoziata di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

 

[art. 19, comma 1]

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Sezione I

Finalità e contenuti del concordato preventivo

 

[art. 19, comma 2]

Art. 84[25]

Finalità del concordato preventivo

Art. 84

Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal

debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

 

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

 

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

 

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

 

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

 

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

 

[art. 19, comma 3]

Art. 85

Presupposti per l'accesso alla procedura

Art. 85

Suddivisione dei creditori in classi

1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

Soppresso

2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.

Soppresso

3. Il piano può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.

Soppresso

5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

V. infra, comma 7

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

Soppresso

 

[art. 19, comma 4]

Art. 86

Moratoria nel concordato in continuità

1[26]. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

 

[art. 19, comma 5]

Art. 87

Piano di concordato

Art. 87

Contenuto del piano di concordato

1[27]. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano deve indicare:

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

 

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

a) le cause della crisi;

b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

 

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale

 

d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

 

Per la lettera e), v. supra

g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul

lavoro e di tutela dell'ambiente;

c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

 

 

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

 

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

 

[art. 19, comma 6]

 

Art. 88[28]

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.

 

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Identico.

4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

4. Identico.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Identico.

 

[art. 19, comma 7]

Art. 90

Proposte concorrenti

1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

1. Identico.

2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

2. Identico.

3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

3. Identico.

4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.

 

omissis

omissis

 

L’articolo 20 interviene sull’art. 92 del Codice, recante disposizioni sul commissario giudiziale.

In particolare, la modifica inserisce (al comma 2) il richiamo alle regole di cui all’articolo 135  del Codice sulla sostituzione del curatore in attuazione dell'articolo 26, paragrafo l, lettera d) della Direttiva, nonché affida (al comma 3) al commissario nominato a seguito di istanza di concessione del termine ai sensi dell'articolo 44 anche il ruolo di affiancamento a debitore e creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, in linea con quanto richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva.

Secondo la RT, si tratterebbe di profili precettivi che perfezionano e sostanziano i compiti precipui ed istituzionali del commissario giudiziale.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

Sezione II - Organi e amministrazione

[art. 20]

Art. 92

Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

1. Identico.

2[29]. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

4. Identico.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

5. Identico.

 

L’articolo 21 interviene sulla Sezione III “Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo” del Capo III del Titolo IV della Prima Parte del Codice.

Il comma 1 inserisce l’articolo 94-bis recante “Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”, in attuazione dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva, al fine disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale.

Non risulta esercitata l’opzione di deroga prevista dal paragrafo 6 dell’articolo 7 della Direttiva per determinati accordi di compensazione di natura finanziaria ivi richiamati.

In particolare, viene sancito che i creditori non possono unilateralmente rifiutarne l'esecuzione o risolvere i suddetti contratti, né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto che sia stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale (comma 1) né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le suddette soluzioni per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale (comma 2).

Il comma 2 interviene sull’articolo 100, comma 1, terzo periodo del Codice per attuare la clausola di non regresso di matrice UE nella tutela dei diritti dei lavoratori subordinati e per garantire ulteriormente il riconoscimento del livello di tutela analogo richiesto dall'articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva. La disposizione consente il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato, come già previsto dalla legge fallimentare (all’art. 182-quinquies, quinto comma, come modificato dal decreto-legge n. 147 del 2021), innovando l’attuale disposizione del Codice che, consentendo il pagamento solo dell’ultima mensilità dovuta, recherebbe ai lavoratori un trattamento deteriore rispetto a quello vigente.

Secondo la RT, tali modifiche servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo lo slittamento del pagamento dei crediti per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento formulato nel corso della procedura di concordato per continuità aziendale.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

Sezione III - Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

[art. 21, comma 1]

 

Art. 94-bis

Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

 

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

[art. 21, comma 2]

Art. 100

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

2. Identico.

 

L’articolo 22, comma 1, interviene sull’articolo 104, comma 2, del Codice, inserendo anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva, e integrando le modalità di comunicazione con i creditori, tenendo conto anche di quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della Direttiva, analogamente a quanto già effettuato con riguardo all’art. 78 del Codice, di cui si è detto sopra.

Il comma 2 apporta alcune correzioni di coordinamento formale all'articolo 106 del Codice, al fine di adeguare il riferimento normativo all’articolo 47, comma 2, e correggere un errore materiale contenuto al comma 3.

Le modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma 2 non appaiono coerenti rispetto alla formulazione delle parti del testo da esse richiamate.

Tale novella, secondo la relazione illustrativa, sarebbe volta a correggere un errore materiale al terzo comma, aggiungendo una virgola dopo la parola “tribunale” ed eliminando la seconda virgola dopo la parola “articolo 47,”.

Tuttavia, la parte restante della novella (“decreto di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d)”) non sembrerebbe riferibile al testo del terzo comma, bensì a quello del secondo comma, al fine di correggere il riferimento al corretto comma dell’articolo 47 ivi richiamato.

Si valuti l’opportunità di riformulare le due modifiche al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 106 affinché siano riferibili al testo dei due commi.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

Sezione IV - Provvedimenti immediati

[art. 22, comma 1]

Art. 104

Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

1. Identico.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.

3. Identico.

4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.

4. Identico.

5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

5. Identico.

[art. 22, comma 2]

 

Art. 106[30]

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

Art. 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

1. Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

2[31]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

 

L’articolo 23 interviene sull’articolo 109 del Codice, rubricato “Maggioranza per l’approvazione del concordato”, sostituendolo per intero ma, nella sostanza, innovandone soltanto alcune parti.

In particolare, si introducono disposizioni per il concordato in continuità aziendale, con le quali si stabilisce che quest'ultimo è approvato se tutte le classi votano a favore, e si definiscono le regole di approvazione in ciascuna classe. Inoltre, viene definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva.

La previsione in esame esclude dal voto i creditori muniti di privilegio per i quali il piano prevede il pagamento integrale, in denaro, nei limiti della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione. Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente, vanno inseriti in classi separate (come dispone l’articolo 112 del Codice) e voteranno per l'intero credito. In caso di pagamento parziale per incapienza con pagamento della parte coperta dalla garanzia a condizioni diverse da quelle indicate nella norma, essi saranno inseriti in classi distinte (privilegiata e chirografaria) ed eserciteranno il diritto di voto in entrambe. Si stabiliscono i criteri di raggiungimento della maggioranza in ciascuna classe prevedendo che la classe è consenziente se vota favorevolmente la maggioranza dei crediti nella stessa rappresentati; in mancanza, si ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Tali maggioranze, che intendono incentivare la ristrutturazione evitando che l'inerzia di una parte dei creditori appartenenti alla stessa classe impedisca l'approvazione della proposta e del piano, sono stabilite nell'ambito della facoltà attribuita agli Stati membri dall'articolo 9, paragrafo 6, della Direttiva (che indica, quali criteri quello della maggioranza dei crediti e, eventualmente, quello per teste, purché tali maggioranze non siano fissate in misura superiore al 75%).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

Sezione V - Voto nel concordato preventivo

Art. 109

Maggioranza per l'approvazione del concordato

[art. 23]

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

2. Identico.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

3. Identico.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

4. Identico.

 

5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

6. Identico.

6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

7. Identico.

 

L’articolo 24 interviene sulla Sezione VI (rubricata “Omologazione del concordato preventivo”) del Capo III del Titolo IV del Codice.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’articolo 112 del Codice, che reca la disciplina del giudizio di omologazione, precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1), nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva (comma 3).

Viene inoltre data attuazione all’articolo 14 della Direttiva, che pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell'ambito del giudizio di omologazione, prevedendo che tale potere del tribunale sia limitato all’ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta.

Il comma 2 modifica l'articolo 113 (rubricato “Chiusura della procedura”) stabilendo il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione, affinché il trattamento delle procedure di cui al titolo IV avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle relative procedure, come richiesto dagli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera b) della Direttiva.

Il comma 3 interviene sull'articolo 114, comma 2, per estendere al liquidatore giudiziale le disposizioni dettate per il curatore ed il commissario giudiziale ed in particolare l'articolo 135 sulla revoca e sostituzione dello stesso professionista, in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva, analogamente a quanto disposto

Il comma 4, in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva, inserisce un comma finale (comma 4-bis) all’articolo 116 del Codice, al fine di limitare il diritto di recesso dei soci nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione previste dallo stesso articolo 116.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo III - Concordato preventivo

Sezione VI - Omologazione del concordato preventivo

[art. 24, comma 1]

Art. 112

Giudizio di omologazione

 

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarità della procedura;

b) l'esito della votazione;

c) l'ammissibilità della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

 

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

 

3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile.

 

4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.




1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

6. Identico.

[art. 24, comma 2]

Art. 113

Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

1. Identico.

 

1-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.

[art. 24, comma 3]

Art. 114

Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

1. Identico.

2[32]. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. (117)

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

3. Identico.

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

4. Identico.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

5. Identico.

[art. 24, comma 4]

Art. 116

Trasformazione, fusione o scissione

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

1. Identico.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

2. Identico.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

3. Identico.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

4. Identico.

 

4-bis. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.

 

L’articolo 25 introduce nel Capo III, del Titolo IV del Codice la Sezione VI-bis che detta disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies, in attuazione dei principi di cui all’articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità aziendale.

In particolare, con l’inserimento dell’art. 120-bis si disciplina la fase iniziale di accesso ai quadri di ristrutturazione, chiarendo che l’avvio della ristrutturazione e la determinazione del contenuto del piano costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (all’articolo 2086, secondo comma, del codice civile) per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Si prevede la competenza esclusiva (e inderogabile per via statutaria) degli amministratori ad adottare la deliberazione, che deve risultare da atto notarile depositato nel registro delle imprese, di accesso al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società (comma 1).

Alla luce delle norme di deroga dettate dalla direttiva (UE) 2019/2013 alla direttiva (UE) 2017/1132, in recepimento della prima, la norma dispone che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione vada a modificare la struttura finanziaria della società, prevedendo la cancellazione di azioni e quote, l’emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione (comma 2).

Si introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi. Al contempo, si prevede però che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull'avvio e sull'andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa e che non possa considerarsi giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge (commi 3 e 4).

Nell'ottica di agevolare la ristrutturazione, si prevede che i soci (rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale) possano avanzare proposte concorrenti (comma 5) e si estendono le disposizioni di cui all’art. 120-bis anche agli imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società (comma 6).

 

Con l’introduzione dell'articolo 120-ter si prevede la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le grandi imprese e per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In presenza di diritti diversi riconosciuti ai soci dallo statuto originario o come modificato a seguito della ristrutturazione, il classamento richiede la formazione di una pluralità di classi corrispondenti (commi 1 e 2).

La formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. I soci votano secondo le regole previste per l'espressione del voto da parte dei creditori, con l'unica differenza che, per i soci che non esprimono il proprio dissenso, opera un meccanismo di silenzio-assenso (comma 3).

Vengono infine equiparati ai soci i titolari di strumenti finanziari che non attribuiscono un diritto di credito incondizionato al rimborso dell'apporto, in quanto titolari di una pretesa residuale (comma 4). A questo proposito non viene quindi esercitata (con riferimento agli articoli 120-ter e 120­-quater che segue) la possibilità di deroga per i detentori di strumenti di capitale, prevista dall’art. 9, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva.

 

L’articolo 120-quater detta i principi applicabili in caso di omologazione del concordato se il piano prevede attribuzioni ai soci. Si integrano le previsioni generali in materia di ristrutturazione trasversale per disciplinare il modo in cui le regole sulla distribuzione del plusvalore da ristrutturazione debbano applicarsi rispetto ai soci, per i quali potrebbe non risultare agevole individuare in concreto un trattamento pari o meno favorevole rispetto alle classi di creditori, non essendo i soci titolari di un diritto di credito.

L'obiettivo della modifica sarebbe quello di permettere che il tribunale possa procedere all’omologazione, nonostante il dissenso di una o più classi, se il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori (regola della priorità relativa – RPR). Tale criterio risulta tuttavia inapplicabile in caso di dissenso dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci; per tale ragione, si prevede che, in questo solo caso, il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello complessivamente riservato ai soci (comma 1).

In linea con Considerando 59 della Direttiva, si sottrae alle regole in materia di distribuzione del valore, e alle conseguenti limitazioni, il mantenimento di una partecipazione dei soci che sia conseguente a nuovi conferimenti e, solo nel caso di imprese minori, anche di nuovi apporti dei soci in forma diversa da quella del conferimento o del versamento a fondo perduto (comma 2).

Si attribuisce inoltre ai soci il diritto alla tutela del “diritto di proprietà”, sotto forma di diritto al mantenimento dell’eventuale valore di liquidazione della partecipazione (comma 3).

Infine, in attuazione all'articolo 2, paragrafo 1, n. 9) della Direttiva, si consente l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva a tutti gli "imprenditori", per tali intendendosi tutte le persone fisiche che esercitano "un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale" (comma 4).

 

Infine, l’art. 120-quinquies, disciplina la fase di esecuzione del concordato. Allo scopo di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, in linea con quanto previsto dall’articolo 12 della Direttiva, si esclude la necessità di loro deliberazioni in merito all'attuazione del quadro omologato, attribuendo i relativi poteri, in via generale, agli amministratori e, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, al tribunale. Si prevede altresì un particolare strumento in caso di inerzia degli amministratori, attraverso la possibilità di loro revoca per giusta causa e di nomina di un amministratore giudiziario (comma 1).

Si disciplinano i controlli assegnati dalla legge al notaio e la procedura che lo stesso segue se ritiene non adempiute le condizioni previste dalla legge per la singola operazione e si chiarisce che, avverso il rifiuto del notaio, gli amministratori debbano ricorrere allo stesso tribunale che ha omologato il quadro di ristrutturazione preventiva (comma 2).

Si stabilisce infine che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall’attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società con i terzi (comma 3).

 

 


 

Liquidazione giudiziale
(Artt. 26-32)

 

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale.

 

Si ricorda che nel Codice dell’insolvenza la “liquidazione giudiziale” è la procedura - che sostituisce anche lessicalmente l’espressione “fallimento” - finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella attualmente vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti del Codice si segnala:

- l’attribuzione al curatore della facoltà di promuovere azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori; sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni;

- l’estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria, che decorre dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura;

- il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica;

- con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione alla data del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione del momento da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori;

- con riguardo alla disciplina relativa agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti si prevede, in caso di prosecuzione del contratto, la prededucibilità soltanto dei crediti maturati nel corso della procedura;

- nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale; nella disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica è introdotta la previsione, ai sensi della quale, in caso di subentro il curatore è obbligato al pagamento delle sole prestazioni avvenute dopo l'apertura della liquidazione; è introdotta una nuova disciplina relativa al contratto di affitto di azienda che differenzia il caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente, da quello in cui invece il debitore sia l'affittuario;

- con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad armonizzare la disciplina dell'insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro;

- per quanto riguarda l'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. Il termine per la presentazione di domande tardive è ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12);

- è disciplinata in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato;

- è previsto che il concordato nella liquidazione giudiziale possa essere proposto dal debitore solo se prevede l'apporto di risorse che incrementano il valore dell'attivo di almeno il 10%; quando la liquidazione riguarda una società la riforma integra l'elenco delle azioni di responsabilità che il curatore può esperire, escludendo che egli debba ottenere la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e sentire il comitato dei creditori;

- è disciplinato il diritto all'esdebitazione dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando le norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

 

L’articolo 26 dello schema modifica l’articolo 135 del Codice, relativo alla procedura per chiedere la sostituzione del curatore. In attuazione dell’art. 26 della Direttiva, che richiede che tanto il debitore quanto i singoli creditori abbiano la facoltà di chiedere la sostituzione del professionista, lo schema corregge la disposizione che attualmente consente di avanzare una richiesta di sostituzione ai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Tale istanza potrà essere dunque avanzata da qualsiasi creditori, dovendo il tribunale accertare che non sussistano conflitti di interessi.


 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo I - Imprenditori individuali e società

Sezione I - Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

[art. 26]

Art. 135

Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.

1. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.

Soppresso

 

 

L’articolo 27 dello schema modifica, con finalità di coordinamento, l’articolo 166 del Codice, che disciplina nell’ambito della liquidazione giudiziale la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori. In particolare, tra gli atti non revocabili, lo schema inserisce i pagamenti effettuati in esecuzione del piano di ristrutturazione omologato (v. sopra art. 64-bis del Codice, inserito dall’art. 16 dello schema) e i pagamenti di debiti eseguiti dal debitore per accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva (v. sopra le modifiche al Titolo III del Codice, apportate dagli artt. 10 e seguenti dello schema).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo I - Imprenditori individuali e società

Sezione IV - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

[art. 27]

Art. 166

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

1. Identico.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

2. Identico.

3[33]. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

3. Identico:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

a) identica;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;

b) identica;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

c) identica;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

d) identica;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

f) identica;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

4. Identico.

 

 

L’articolo 28 dello schema apporta numerose modifiche all’art. 213 del Codice, che disciplina il programma di liquidazione. Le modifiche – che la Relazione illustrativa riconduce all’attuazione del principio di efficienza delle procedure di insolvenza affermato dall’art. 25 della Direttiva sono volte a:

§  abbreviare i tempi: il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore al più tardi entro 150 giorni dalla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione (il termine attuale è di 180 giorni) e il primo esperimento di vendita dei beni deve aver luogo entro 8 mesi dall’apertura della procedura (il termine attuale è di 12 mesi). Se questi tempi non sono rispettati, il curatore può essere revocato; viceversa, se sono rispettati, nel calcolo dei termini di ragionevole durata della procedura, previsti dalla c.d. Legge Pinto (legge n. 89 del 2001) “non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione”;

§  consentire al curatore di procedere alla liquidazione di beni anche prima della approvazione del programma di liquidazione, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.


 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I - Disposizioni generali

[art. 28]

Art. 213

Programma di liquidazione

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

3. Identico.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

4. Identico.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

7. Identico.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

 

8-bis. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione

 

 

L’articolo 29 dello schema di decreto legislativo interviene sull’art. 216 del Codice, che delinea le modalità della liquidazione. La principale novità riguarda l’eliminazione dell’ordinanza di vendita, atto con il quale il giudice in base all’attuale formulazione del Codice, stabilisce in quali forme il curatore può procedere, anche tramite procedure competitive, alla vendita. Questo adempimento viene infatti soppresso: il giudice interverrà all’inizio della procedura, approvando il programma di liquidazione e sarà periodicamente informato delle attività, potendo sempre, in base all’art. 217 del Codice, sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi. Il protagonista della liquidazione sarà però il curatore: coerentemente con questa impostazione, sarà il curatore a poter proporre al giudice, in alternativa alle procedure competitive, l’effettuazione della vendita secondo le disposizioni del codice di procedura civile, e sarà sempre il curatore (e non il giudice delegato) a dover garantire la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Spetterà infine a un decreto del ministro della giustizia stabilire, entro 6 mesi, i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore potrà avvalersi per le vendite e gli altri atti di liquidazione (c.d. delegati alle vendite).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione II - Vendita dei beni

[art. 29]

Art. 216

Modalità della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

1. Identico.

2[34]. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

4. Identico.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

6. Identico.

7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

8. Identico.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

10. Identico.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

11. Identico.

 

11-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.

 

 

L’articolo 30 modifica l’art. 255 del Codice in tema di liquidazione giudiziale delle società, per eliminare la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità previste della norma. In attuazione del principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza (di cui all’art. 25 della Direttiva), e per evitare una proliferazione di giudizi autonomi, lo schema esclude l'esercizio di azioni separate.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

[art. 30]

Art. 255

Azioni di responsabilità

1[35]. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:

a) l'azione sociale di responsabilità;

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;

d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

 

a) identica;

b) identica;

 

 

c) identica;

 

d) identica;

 

e) identica.

 

 

L’articolo 31 interviene sull’art. 268 del Codice, relativo alla liquidazione controllata del debitore sovraindebitato prevedendo:

§  che la domanda di liquidazione controllata dei beni del debitore possa essere presentata al tribunale, oltre che dal diretto interessato, solo da uno dei suoi creditori. È escluso l’intervento del pubblico ministero, che attualmente il Codice consente se il sovraindebitato è un imprenditore;

§  che la liquidazione controllata possa essere attivata solo se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è pari o superiore a 50.000 euro (in luogo dei 20.000 euro previsti attualmente).

 

In merito la Relazione illustrativa chiarisce che la modifica si muove nell'ottica di privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese di minori dimensioni, sul presupposto del minore impatto che l'insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul sistema economico in generale.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato

[art. 31]

 

Art. 268[36]

Liquidazione controllata

Art. 268

Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

1. Identico.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

3. Identico.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

4. Identico.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

5. Identico.

 

Infine, l’articolo 32 dello schema interviene sugli articoli 278 e 279 del Codice, relativi all’oggetto e all’ambito temporale di applicazione dell’esdebitazione:

§  prevedendo che con l’applicazione di questo istituto per il debitore vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale (comma 1, che modifica l’art. 278 del Codice);

§  eliminando, per coordinamento con le modifiche apportate al Titolo II, la disposizione che attualmente consente di anticipare l’esdebitazione quando il debitore abbia tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi (comma 2, che modifica l’art. 279 del Codice).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo X - Esdebitazione

Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

[art. 32, comma 1]

Art. 278

Oggetto e ambito di applicazione

1[37]. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti   rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti   rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

omissis

identici

[art. 32, comma 2]

Art. 279

Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

1. Identico.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

Soppresso

 

 


 

Disposizioni relative ai gruppi di imprese
(Artt. 33 e 34)

 

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI della Parte Prima del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza accordata dal legislatore delegato alla continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell’impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l’interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologa dal tribunale. Acquistano inoltre ampio rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l’intero gruppo di imprese.

 

Il Titolo VI del Codice è volto ad introdurre una specifica disciplina dell’insolvenza dei gruppi d’imprese, non contemplata dalla legge fallimentare del 1942, in cui ogni società è considerata come un soggetto di diritto autonomo. Il Codice detta, invece, una nuova disciplina in materia che consente ai gruppi di imprese di avere accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi in forma unitaria: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; ovvero, in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VI è composto da 4 Capi:

- Capo I, relativo alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (artt. 284-286);

- Capo II, sulla procedura unitaria di liquidazione giudiziale (artt. 287-288);

- Capo III, concernente le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo (art. 289);

- Capo IV, recante le norme comuni (artt. 290-292).

 

In particolare, l’articolo 33 reca alcune modifiche all’art. 285 del Codice, che riguarda il contenuto del piano (o dei piani) di gruppo e le azioni a tutela dei creditori e dei soci.

 

Si ricorda che i piani relativi a gruppi di imprese possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo; tuttavia il legislatore delegato, in coerenza con la Direttiva, dà la prevalenza al concordato con continuità aziendale qualora risulti che in tal modo i creditori vengano maggiormente soddisfatti. Le operazioni contrattuali e riorganizzative previste dai piani devono essere attestate da un professionista indipendente come necessarie ai fini della continuità aziendale, ove prevista per una o più imprese del gruppo, fermo restando l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori.

 

Le modifiche riguardanti i commi 2 e 4 sono volte a valorizzare i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico che coinvolge l’intero gruppo di imprese.

In particolare:

-     al comma 2 si specifica che, pur restando ferme le regole generali dettate dagli articoli 47 e 122 sull’apertura del concordato preventivo e sulla sua omologazione, nella scelta delle operazioni contrattuali e riorganizzative da inserire nel piano nonché nel perseguimento dell’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori occorre tenere in debito conto i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese del gruppo;

-     al comma 4 si dispone che il giudice, in caso di opposizione da parte dei creditori dissenzienti, nel valutare il piano ai fini dell’omologazione, deve tenere conto dei vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese del gruppo.

 

Le modifiche al comma 3 e l’introduzione del comma 4-bis sono invece riconducibili all’intenzione di ribadire la preferenza accordata al concordato in continuità rispetto alla liquidazione dell’impresa espressa al comma 1, secondo periodo, dell’art. 285. Tale disposizione prevede che, qualora la comparazione tra i flussi derivanti dalla continuazione dell'attività con quelli derivanti dalla liquidazione evidenzi una soddisfazione maggiore dei creditori in caso di continuazione dell’attività, in forma diretta o indiretta, si applichi unicamente la disciplina del concordato in continuità.

In particolare, al verificarsi della suddetta circostanza:

-     viene esclusa la possibilità di opporsi per i creditori dissenzienti (comma 3). I creditori potranno quindi opporsi all’omologazione, facendo valere gli effetti pregiudizievoli delle operazioni incluse nel piano, soltanto nel caso in cui non venga provato che i creditori siano maggiormente soddisfatti dalla continuazione dell’attività di impresa piuttosto che dalla sua liquidazione;

-     il tribunale procede all’omologazione ai sensi dell’art. 112, commi 2, 3 e 4 (comma 4-bis).

 

Si ricorda che l’art. 112 del Codice, che concerne il giudizio di omologazione, viene integralmente sostituito dall’art. 24 dello schema di decreto in esame. La sostituzione è finalizzata ad introdurre la disciplina della ristrutturazione trasversale, di cui all’art. 11 della Direttiva (v. supra).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

[art. 33]

Art. 285[38]

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

Art. 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

1. Identico.

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.

3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

 

4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.

5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

5. Identico.

 

 

Il Capo III, sul quale interviene l’articolo 34 dello schema di decreto legislativo, si compone di un unico articolo, il 289, che prevede gli obblighi informativi nel caso in cui anche una sola impresa del gruppo chieda l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

 

In tal caso, la domanda deve contenere informazioni precise sulla struttura del gruppo e indicare il registro delle imprese dove è censita la società capogruppo. Alla domanda va allegato l’eventuale bilancio consolidato di gruppo. Anche nella liquidazione, si stabilisce la possibilità di chiedere informazioni suppletive alla Consob o ad altre autorità sulla sussistenza di collegamenti tra le società del gruppo.

 

L’art. 34 dello schema di decreto si limita ad apportare all’art. 289 del Codice le modifiche di coordinamento dovute all’introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva al posto delle procedure di regolazione della crisi, tanto alla rubrica del Capo quanto al comma 1 dell’art. 289.

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese

[art. 34]

Capo III

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza di imprese

appartenenti ad un gruppo

Art. 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

1. La domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

 


 

Liquidazione coatta amministrativa
(Artt. 35 e 36)

 

Gli articoli 35 e 36 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituito presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca.

Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l’introduzione dei segnali di allarme della crisi, l’abolizione degli OCRI e l’eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all’autorità di vigilanza circa l’esistenza di segnali di allarme.

 

Il Titolo VII del Codice disciplina la liquidazione coatta amministrativa, che è un procedimento concorsuale amministrativo applicabile nei soli casi espressamente previsti dalla legge, che determina quali imprese ne sono soggette, i casi per i quali può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese a cui si applica appartengono al ramo bancario, finanziario e assicurativo, mentre non è applicabile agli enti pubblici.

La liquidazione coatta amministrativa esclude di norma la liquidazione giudiziale, a meno che la legge non disponga diversamente: in tali casi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.   

Il Titolo VII è composto da 3 Capi:

- Capo I, riguardante la natura della liquidazione coatta amministrativa e le norme del Codice applicabili a tale istituto (artt. 293-294);

- Capo II, che detta le regole del procedimento (artt. 295-315);

- Capo III, in materia di funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza (art. 316).

 

 

In particolare, l’articolo 35 si compone di 3 commi che intervengono, rispettivamente, sugli articoli 301, 302 e 306 del Codice. I 3 articoli modificati fanno parte del Capo II del Titolo VII, che disciplina il procedimento della liquidazione coatta amministrativa.

 

Il comma 1, tramite l’inserimento di un periodo nel comma 1 dell’art. 301, introduce un richiamo agli articoli 356 e 358 del Codice nell’ambito del procedimento di nomina del commissario liquidatore: in virtù di tale richiamo si stabilisce che il commissario liquidatore sia scelto tra i soggetti appartenenti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.

La modifica è finalizzata ad uniformare i criteri di nomina del commissario liquidatore con quelli previsti per i professionisti nominati in sede giudiziaria, in attuazione dell’art. 2, par. 1, n. 12 della Direttiva, che definisce come “professionisti nel campo della ristrutturazione” le persone e gli organi nominati tanto dall'autorità giudiziaria quanto dall’autorità amministrativa, e, più in particolare, dell’art. 26, par. 1, lett. a), laddove si dispone che sia gli uni che gli altri devono ricevere una formazione adeguata e possedere necessarie competenze professionali per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

 

All’albo, istituito, ai sensi dell’art. 356, presso il Ministero della giustizia, possono iscriversi soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatori, commissari giudiziali e liquidatori. L’iscrizione è subordinata all’assolvimento di specifici obblighi di formazione, nonché a requisiti di onorabilità. Possono iscriversi all’albo gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, gli studi professionali associati o società tra professionisti operanti nei medesimi ambiti dei suddetti albi, nonché colore che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. La nomina agli incarichi è di competenza dell’autorità giudiziaria e avviene anche in base alle risultanze degli incarichi in corso, al fine di assicurare un turn over degli incarichi sulla base di regole di trasparenza, cui assolve lo stesso albo (art. 358).

 

Il comma 2 interviene sul comma 3 dell’art. 302 del Codice, in materia di responsabilità del commissario liquidatore. In particolare, tra le norme che si applicano al commissario liquidatore ivi richiamate, viene aggiunto l’art. 135, in materia di sostituzione del curatore. Pertanto con lo stesso procedimento previsto per la sostituzione del curatore, può essere richiesta la sostituzione del commissario liquidatore.

 

L’art. 135 del Codice prevede che i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, con esclusione di quelli che si trovino in conflitto di interessi, possono chiedere la sostituzione del curatore al tribunale, che ne valuta le ragioni ed eventualmente procede alla nomina di un nuovo curatore.

 

Il comma 3 apporta invece all’art. 306 una modifica di mero coordinamento, con la sostituzione degli “eventuali indicatori della crisi” con i “segnali di allarme di cui all'articolo 3”[39].

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa

Capo II - Procedimento

[art. 35, comma 1]

Art. 301

Organi della liquidazione coatta amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

2. Identico.

[art. 35, comma 2]

Art. 302

Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

1. Identico.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. Identico.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

[art. 35, comma 3]

Art. 306

Relazione del commissario

1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

1. Identico.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di allarme di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

 

L’articolo 36 modifica l’unico articolo contenuto nel Capo III del Titolo VII, ovvero l’art. 316, riguardante le funzioni esercitate dalle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza.

Le modifiche sono conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli dello schema di decreto in esame, segnatamente dagli artt. 2 e 6, quali:

-     l’introduzione dei segnali di allarme della crisi all’art. 3 del Codice[40], che vanno a sostituire i “fondati indizi di crisi” (comma 1, lett. a);

-     l’eliminazione dei creditori pubblici qualificati di cui all’articolo 15 del Codice, ovvero l’Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione, tra i soggetti da cui le autorità di vigilanza possono ricevere la comunicazione dei segnali di allarme (comma 1, lett. a)[41];

-     l’abolizione degli OCRI (soppressione della lett. b) del comma 1) [42].

 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa

Capo III - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

[art. 36]

Art. 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

1. Identico:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di allarme di cui all'articolo 3;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;

soppressa

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

c) identica.

 

 


 

Disposizioni penali
(Artt. 37-38)

 

Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell’insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice (v. sopra, art. 6).

 

 

In particolare, l’articolo 37 interviene sul Capo III del titolo IX, che contiene le fattispecie penali applicabili in caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento e liquidazione coatta amministrativa, prevedendo:

§  una modifica dell’art. 341 del Codice, per aggiornare il riferimento normativo all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, ora disciplinata dall’art. 63, comma 2-bis del Codice (v. sopra, art. 15 dello schema);

§  una modifica dell’art. 342 del Codice, relativo al reato di falso in attestazioni e relazioni, per correggere il richiamo interno all’art. 87 del Codice, modificato dall’art. 19, comma 5, dello schema (v. sopra).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IX - Disposizioni penali

Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

[art. 37, comma 1]

Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

1. Identico.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;

c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;

d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

2. Identico.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

 

 

[art. 37, comma 2]

Art. 342

Falso in attestazioni e relazioni

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

2. Identico.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

3. Identico.

 

 

L’articolo 38 modifica anzitutto la rubrica del Capo IV, relativo ai reati che possono essere commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, eliminando ogni riferimento alla procedura di composizione della crisi prevista dal Titolo II.

La modifica della rubrica è conseguente all’abrogazione dell’art. 345 del Codice, relativo al reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI.

 

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IX - Disposizioni penali

[art. 38, comma 1]

Capo IV

Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

Capo IV

Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da

sovraindebitamento

[art. 38, comma 2]

Art. 345

Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Abrogato

 


 

Disposizioni di attuazione
(Artt. 39-42)

 

Gli articoli da 39 a 42 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell’insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l’esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II.

 

 

In particolare, l’articolo 39 interviene sul Capo I del titolo X, che detta disposizioni generali, prevedendo:

§  la modifica della rubrica del Capo, volta ad escludere ogni riferimento agli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi (comma 1);

§  l’abrogazione degli articoli 351, 352 e 354 del Codice, relativi rispettivamente ai compensi degli OCRI (Organismi di composizione della crisi d'impresa), al funzionamento degli OCRI e alla revisione dei parametri per assicurare l'emersione precoce della crisi di impresa (commi 2 e 4);

§  la modifica dell’art. 353 del Codice, in tema di osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II, al fine di eliminare ogni riferimento testuale alle procedure di allerta (comma 3).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

[art. 39, co. 1]

Capo I

Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Disposizioni generali

 

 

[art. 39, co. 2]

Art. 351.

Disposizioni sui compensi dell'OCRI

Abrogato

1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

Abrogato

2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.

Abrogato

 

 

Art. 352[43]

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

Abrogato

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Abrogato

 

 

[art. 39, co. 3]

Art. 353

Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II.

2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

2. Identico.

 

 

[art. 39, co. 4]

Art. 354

Revisione dei parametri

Abrogato

1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.

Abrogato

 

 

L’articolo 40 interviene sul Capo II del Titolo X, relativo all’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure disciplinate dal Codice. Anche in questo caso, lo schema interviene per coordinamento sull’art. 356 del Codice, eliminandovi ogni riferimento agli OCRI (comma 1).

Una ulteriore modifica è apportata all’art. 358 del Codice, relativo ai requisiti per la nomina del professionista che gestisce la procedura concorsuale. In questo caso, in attuazione dell’art. 26 della Direttiva, lo schema detta specifici criteri per la nomina quanto la procedura presenta caratteri transfrontalieri (comma 2) richiedendo in particolare di valutare la capacità di rispettare gli obblighi previsti dall’Unione europea per le procedure di insolvenza (cfr. regolamento (UE) 2015/848), di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché la disponibilità di risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

 

In base all’art. 26 della Direttiva (Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione), gli Stati membri provvedono affinché:

a) i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;

b) le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;

c) ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso; e

d) al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.

Il par. 2 dell’art. 26 precisa che spetta alla Commissione agevolare la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.

 


 

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

[art. 40, co. 1]

Capo II

Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Art. 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

1. Identico.

2[44]. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

3. Identico.

 

 

Art. 357.

Funzionamento dell'albo

1[45]. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;

b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

1. Identico.

2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Identico.

 

 

[art. 40, co. 2]

Art. 358.

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

1. Identico.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

2. Identico.

3[46]. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sep-ties, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sep-ties, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;

d-bis) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

 

 

L’articolo 41 dello schema interviene con finalità di coordinamento sugli articoli 359 e 361 del Codice, al fine di aggiornare i richiami interni all’articolo 40, interamente riscritto dall’art. 12 dello schema (v. sopra).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III

Disciplina dei procedimenti

[art. 41, co. 1]

Art. 359

Area web riservata

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;

c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;

e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;

f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;

g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.

h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

2. Identico.

 

 

Art. 360

Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».

1. Identico.

 

 

[art. 41, co. 2]

Art. 361

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8.

 

 

L’articolo 42 dello schema modifica l’art. 368 del Codice, in tema di diritto del lavoro, per aggiornarne la formulazione alla luce della nuova disciplina dei quadri di ristrutturazione preventiva prevista dal Titolo III del Codice.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo IV

Disposizioni in materia di diritto del lavoro

[art. 42, co. 1]

Art. 368.

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».

1. Identico.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. Identico.

3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;

b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;

c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».

3. Identico.

4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

4. Identico:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;

b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;

b) identica;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;

c) identica;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.

5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.

5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;

e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;

e) identica;

f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

f) identica.

 


 

Modifiche al codice civile
(Art. 43)

 

L’articolo 43 dello schema, intervenendo sull’art. 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all’istituto della composizione assistita della crisi.

L’intervento di coordinamento è effettuato sul Codice dell’insolvenza, e non direttamente al codice civile, in quanto la modifica al codice civile non è ancora in vigore (lo sarà a partire dal prossimo 16 maggio 2022).

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Seconda – Modifiche al codice civile

[art. 43]

Art. 381

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».

1. Identico.

2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

 


 

Entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(art. 44)

 

L’articolo 44 dello schema di decreto legislativo interviene sull’art. 389 del d.lgs. n. 14 del 2019, che prevede l’entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la data del 31 dicembre 2023.

 

Lo schema, infatti, abroga il comma 1-bis dell’art. 389 del Codice, che individua nel 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II (oggi relativo alle procedure di allerta). Il Titolo è riscritto dall’art. 6 dello schema (v. sopra), ed entrerà dunque in vigore unitamente alle restati parti del Codice.

 

D.lgs. n. 14 del 2019

A.G. 374

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte Quarta - Disposizioni finali e transitorie

[art. 44]

Art. 389

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.

1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023

Abrogato

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

3. Identico.

 


 

Capo II
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

(artt. 45-50)

 

Il Capo II dello schema di decreto legislativo A.G. 374 si compone di 6 articoli attraverso i quali, con finalità di coordinamento:

§  sono abrogate alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all’inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46);

§  è parzialmente abrogato il decreto legislativo n. 270 del 2020, ultimo correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall’attuazione della direttiva e dall’intervento in commento (articolo 47);

§  è coordinato il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48);

§  è prevista l’entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell’entrata in vigore del Codice e dunque, in base alla normativa vigente, il 16 maggio 2022 (articolo 49);

§  è affermata l’invarianza finanziaria del provvedimento, con l’unica eccezione dei costi connessi all’istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 50).

 

 

Più nel dettaglio, l’articolo 45 dello schema interviene sul decreto-legge n. 118 del 2021[47] abrogando la maggior parte delle sue disposizioni – tutte trasfuse con pochissime modifiche nel Codice - e intervenendo in coordinamento sulle restanti, come si evidenzia dal confronto che segue:

 

Normativa vigente

A.G. 374

D.L. 24 agosto 2021, n. 118
Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

[art. 45]

Art. 1

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

(Omissis)

Identico

[l’AG 374 non modifica la data di entrata in vigore del Codice, prevista per il 16 maggio 2022. In tale data, per effetto dell’art. 44 dello schema, entrerà in vigore anche il Titolo II del Codice, sulla composizione negoziata della crisi]

 

 

Art. 1-bis.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative

(Omissis)

Identico.

 

 

Art. 2.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 12 del Codice]

 

 

Art. 3.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 13 del Codice]

 

 

Art. 4.

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 16 del Codice]

 

 

Art. 5.

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 17 del Codice]

 

 

Art. 6.

Misure protettive

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 18 del Codice]

 

 

Art. 7.

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 19 del Codice]

 

 

Art. 8.

Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 20 del Codice]

 

 

Art. 9.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 21 del Codice]

 

 

Art. 10.

Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

Identico.

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

Abrogato

[v. ora art. 22, comma 1, del Codice]

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

2. L'esperto di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

 

 

Art. 11.

Conclusione delle trattative

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 23 del Codice]

 

 

Art. 12.

Conservazione degli effetti

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 24 del Codice]

 

 

Art. 13.

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25 del Codice]

 

 

Art. 14.

Misure premiali

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-bis del Codice]

 

 

Art. 15.

Segnalazione dell'organo di controllo

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-octies del Codice]

 

 

Art. 16.

Compenso dell'esperto

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-ter del Codice]

 

 

Art. 17.

Imprese sotto soglia

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-quater del Codice]

 

 

Art. 18.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-sexies del Codice]

 

 

Art. 19.

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Identico.

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. Abrogato

[v. ora art. 25-septies, comma 1, del Codice]

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

2. Abrogato

[v. ora art. 25-septies, comma 2, del Codice]

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale

3. Abrogato

[v. ora art. 25-septies, comma 3, del Codice]

3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario.

3-bis. Identico.

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-ter. Identico.

3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.

3-quater. Identico.

3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;

c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse;

d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;

e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi».

3-quinquies. Identico.

3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 è inserito il seguente:

«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.a. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

3-sexies. Identico.

 

 

Art. 20.

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Omissis)

Identico

 

 

Art. 21.

Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

(Omissis)

Identico

 

 

Art. 22.

Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Omissis)

Identico

 

 

Art. 23.

Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata

Art. 23.

Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato.

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

1. Identico.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Abrogato

[v. ora art. 25-quinquies del Codice]

 

 

L’articolo 46 dello schema abroga gli articoli da 30-ter a 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021[48], il cui contenuto è inserito, con limitate modifiche, nel Codice agli articoli 14, 15, 25-novies e 25-undecies.

 

Normativa vigente

A.G. 374

D.L. 6 novembre 2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

[art. 46]

Art. 30-ter.

Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 14 del Codice]

 

 

Art. 30-quater.

Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 15 del Codice]

 

 

Art. 30-quinquies.

Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-undecies del Codice]

 

 

Art. 30-sexies.

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

(Omissis)

Abrogato.

[v. ora articolo 25-novies del Codice]

 

 

L’articolo 47 abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 147 del 2020[49], che ha apportato correzioni e integrazioni al Codice dell’insolvenza.

Lo schema di decreto legislativo procede all’abrogazione espressa delle disposizioni del correttivo in quanto - entrando il correttivo stesso in vigore contestualmente al Codice e dunque anche alle modifiche ora in esame – tali disposizioni potrebbero sovrapporsi alle modifiche senza che possa operare il principio della successione delle leggi nel tempo.

In particolare, l’abrogazione riguarda:

§  alcune delle modifiche che il correttivo apporta all’art. 2 del Codice con particolare riferimento alle definizioni di «crisi», «gruppo di imprese» e «OCRI» (art. 1, co. 1, lettere a), b) ed e). Si ricorda, infatti, che sull’articolo 2 del Codice interviene ora l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in commento, riscrivendo tanto la definizione di «crisi» quanto quella di «gruppo di imprese» e abrogando ogni riferimento all’OCRI;

§  le modifiche all’art. 6 del Codice, in tema di crediti prededucibili (art. 2). Tale disposizione è infatti interamente sostituita dall’art. 3, comma 3, dello schema in commento;

§  tutte le modifiche che il correttivo apportava al Titolo II del Codice (artt. 3, 4 e 5), oggetto di integrale riscrittura da parte dell’art. 6 dello schema di decreto legislativo in commento;

§  le modifiche agli articoli 44, 47, 48, 51, 54 e 55 del Codice, tutti inseriti nella disciplina del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12); su tali disposizioni interviene infatti anche lo schema di decreto legislativo in esame (v. art. 12, commi 4, 6, 7 e 10 e art. 13, commi 1 e 2);

§  l’intervento sulla rubrica dell’articolo 63 del Codice, relativo alla transazione fiscale e agli accordi su crediti contributivi (art. 9, co. 3, lett. a). La rubrica dell’articolo 63 è infatti ora sostituita dall’articolo 15, comma 3, dello schema di decreto legislativo in commento (“transazione su crediti tributari e contributivi”);

§  le modifiche agli articoli 84, 86 e 87 del Codice, in tema di concordato preventivo (art. 13, commi 1, 2 e 3) in quanto si tratta di disposizioni interamente riscritte dallo schema di decreto (v. sopra, art. 19, commi 2, 4 e 5);

§  la modifica dell’art. 352 del Codice, che reca disposizioni transitorie in tema di OCCRI (art. 36), ora abrogato dallo schema di decreto legislativo in esame (v. sopra, art. 39, comma 2).

 

 

L’articolo 48 dello schema interviene sul decreto legislativo n. 270 del 1999, recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio.

Come si evince dal confronto tra la normativa vigente e le modifiche apportate dallo schema, l’intervento è volto a coordinare la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il codice dell’insolvenza, in particolare aggiornando gli attuali riferimenti alla legge fallimentare con i corrispondenti articoli del Codice (si tratta, segnatamente, delle modifiche agli artt. 8, 15 e 19 del d.lgs. n. 270).

Per quanto riguarda, invece, le modifiche all’art. 43 del d.lgs. n. 270 del 1999, relativo alla revoca del commissario straordinario, lo schema introduce disposizioni sulla sostituzione del commissario e dei professionisti da questi designati volte a dare attuazione all’art. 26 della direttiva.

L’inserimento di un articolo 76-bis, dedicato all’esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili, e contenente un rinvio alla disciplina del Codice, risponde invece a quanto prescritto dall’art. 20 della Direttiva.

 

Normativa vigente

A.G. 374

D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

[art. 48]

Titolo II

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA

Capo I

PROCEDIMENTO

Art. 8

(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza)

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

1. Identico:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

a) identica;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell’insolvenza, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3;

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;

c) identica;

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

d) identica;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

e) identica;

f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

f) identica;

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

2. Identico.

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

3. Identico.

3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3-bis. Identico.

 

 

Art. 15

(Commissario giudiziale).

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

1. Identico.

2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi.

2. Identico.

3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli artt. 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 47 del presente decreto.

3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell’insolvenza, salvo quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 47 del presente decreto.

 

 

Art. 19

(Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale)

1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.

1. Identico.

2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

2. Identico.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell’insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell’insolvenza, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.

4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'art. 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo art. 116 legge fallimentare.

4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell’impresa deve rendere il conto a norma dell’articolo 231 del codice della crisi e dell’insolvenza.

 

 

Art. 43

(Revoca del commissario straordinario).

(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)

1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

1. Identico.

 

1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario.

 

1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.

 

 

Sezione II

CHIUSURA DELLA PROCEDURA

 

Articolo 76-bis

(Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili)

 

1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.

 

 

L’articolo 49 dello schema prevede che le modifiche in commento entrino in vigore alla data prevista dall’art. 389, comma 1, del Codice. Si tratta di una disposizione non modificata dallo schema, che attualmente prevede l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 il 16 maggio 2022.

 

Originariamente, il Codice dell’insolvenza doveva entrare in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 febbraio 2019. Il termine del 14 agosto 2020 è stato prima posticipato al 1° settembre 2021 (dal decreto-legge n. 23 del 2020) e poi portato al 16 maggio 2022 dal decreto-legge n. 118 del 2021.

 

Sempre il 16 maggio 2022 entreranno in vigore anche le modifiche al Codice introdotte dal decreto correttivo (decreto legislativo n. 147 del 2020), per le parti non espressamente abrogate o modificate dallo schema in esame.

 

 

L’articolo 50 dello schema contiene le disposizioni finanziarie.

L’unica previsione onerosa attiene all’istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, inserita all’art. 13 del Codice. Trattandosi di una disposizione già in vigore per effetto dell’art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, lo schema copre gli oneri «mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione» del citato art. 3 del D.L. 118.

 

L’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 118 del 2021, oggetto di abrogazione, così dispone: «Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

 

Eccezion fatta per l’art. 13 del Codice, per l’attuazione delle restanti modifiche lo schema esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate dovranno dunque provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 



[1]     Con l’entrata in vigore del Codice, la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non saranno tuttavia abrogate: resteranno infatti disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande).

[2]     In questo senso ha disposto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021.

[3]     D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 ottobre 2021, n. 147.

[4]     D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[5]     Giova qui ricordare quanto previsto dal Considerando n. 2 alla Direttiva in ordine alle finalità dei quadri di ristrutturazione preventiva: “I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso.”

[6]     Come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[7]     La norma fa riferimento ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che regola un analogo procedimento di informazione nel caso di trasferimento di azienda: si tratta delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nelle unità produttive interessate e dei sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.

[8]     In questo senso ha disposto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021.

[9]     Come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[10]   Come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[11] Come sostituito dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[12] Come sostituito dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[13]   Come modificato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[14] Come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

[15]   Come modificato dall’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[16]   Come modificato dall’art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[17] Come modificato dall’art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[18]   Come sostituito dall’art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[19]   Come modificato dall’art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 147 del 2020.

[20] Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[21] Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147.

[22] Al presente comma 2, settimo periodo, dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 14, l'A.G. n. 374 in esame, art. 15, reca la seguente novella: la parola "fiscale" è soppressa. Tale novella risulta già essere stata apportata dal decreto legislativo n. 147 del 2020.

[23] Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[24]   Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[25] Come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[26]   Come modificato dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[27] Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[28]   Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[29]   Come modificato dall’art. 14 del d.lgs. n. 147 del 2020.

[30]   Come modificato dal D.lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[31]   Si segnala che il testo dell'articolo 22, comma 2, lett. a), dell'A.G. n. 374 in esame, reca una novella al presente comma nei seguenti termini: "al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole "il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d)".

 

[32]   Come modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 147 del 2020.

[33]   Come modificato dall’art. 20 del d. lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[34] Come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[35] Come modificato dall’art. 28 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[36] Come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[37] Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[38]   Come modificato dal D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[39] V. supra art. 2 dello schema di decreto

[40] v. supra art. 2 dello schema di decreto

[41] V. supra art. 6 dello schema di decreto, che ha integralmente sostituito il Titolo II del Codice

[42] V. supra art. 6 dello schema di decreto, che ha integralmente sostituito il Titolo II del Codice

[43] Come modificato dall’art. 36 del d. lgs. n. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

[44]   Come modificato dall’art. 37 del d.lgs. n. 147 del 2020.

[45]   Come modificato dall’art. 37 del d.lgs. n. 147 del 2020.

[46]   Come modificato dall’art. 37 del d.lgs. n. 147 del 2020.

[47]   Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 ottobre 2021, n. 147.

[48]   Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[49]   Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.