Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti 9 aprile 2021 |
PremessaIl disegno di legge – composto di 5 articoli – intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, finalizzato ad un più rapido inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia –, dispone che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diviene anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione. Inoltre, prevede la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.
Al riguardo, la
relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'
art. 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo.
L'insieme di queste misure, prosegue la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.
175/1980,
202/1987,
5/1999.
Di seguito – per una migliore comprensione del testo - si fornirà, anzitutto, un quadro dei principali istituti dell'ordinamento universitario ai quali lo stesso testo fa riferimento. |
Cenni in materia di ordinamento universitarioCon riguardo al passato più recente, si ricorda che l'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi – da definire, per ciascun ateneo, attraverso l'adozione, ai sensi dell'art. 11, della L. 341/1990, di un regolamento didattico di ateneo –, l'individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla stessa L. 341/1990, il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti.
In attuazione è intervenuto dapprima il regolamento emanato con DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto il rilascio da parte delle università – in sostituzione della laurea c.d. di vecchio ordinamento, di cui alla già citata L. 341/1990 – di titoli di primo e di secondo livello (c.d. 3+2), ossia laurea (L) e laurea specialistica (LS). Ha, inoltre, introdotto i crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 CFU. Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea e ulteriori 120 per conseguire la laurea specialistica. Infine, lo stesso DM ha previsto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali. In attuazione, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000 sono state definite, per quanto qui interessa, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche.
Successivamente, il regolamento emanato con DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999, modificando, in particolare, la denominazione della laurea specialistica in laurea magistrale (LM). Inoltre, anche in questo parzialmente modificando la disciplina pregressa, ha disposto che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50% dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi. Nulla ha innovato quanto al numero di CFU necessari per conseguire la laurea e la laurea magistrale. Conseguentemente, sono stati emanati, per quanto qui interessa, il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree, e il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree magistrali (che hanno sostituito i decreti ministeriali emanati in attuazione del DM 509/1999). Nel prosieguo, con DM 9 luglio 2009 si è proceduto all'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Da ultimo, sempre per quanto qui interessa, è intervenuto il DM 46 del 12 agosto 2020, concernente le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). |
Contenuto del disegno di legge |
Art. 1 Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologoIl comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.
Tab. 1 - Lauree magistrali abilitanti: titolo abilitativo acquisito con il conseguimento delle lauree magistrali
In base alla normativa vigente, l'
abilitazione all'esercizio professionale della professione sanitaria di odontoiatra è prevista all'articolo 1 della
L. 24 luglio 1985, n. 409, come modificato dall'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (
L. n. 14/2003), che ha istituito tale professione sanitaria. Per l'esercizio della stessa, infatti, occorre, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. Per disciplinare gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra il Ministero dell'università e della ricerca ha approvato il
D.M. dicembre 1985, definendo le prove orali e pratiche e la durata delle stesse, da svolgersi ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelle per altre professioni, tra cui le professioni di farmacista e veterinario.
Per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione a farmacista è necessario essere in possesso delle lauree del vecchio ordinamento, quali Farmacia (quinquennale) ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche (oltre al tirocinio pratico post lauream di 6 mesi previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523) ovvero della laurea specialistica nella classe 14/S (Farmacia e farmacia industriale) o della laurea magistrale nella Classe LM 13 (Farmacia e farmacia industriale). Per accedere all'esame di abilitazione alla professione di Veterinario è necessario essere laureati in Medicina veterinaria a ciclo unico (classe LM-42). Con l'ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca del 21 gennaio 2021 sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per quanto qui interessa, di odontoiatra, farmacista e veterinario. A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Con riferimento all'abilitazione a
psicologo, l'articolo 2 della L.
56/1989 che ha definito l'ordinamento della professione di psicologo, prescrive che per esercitare tale professione è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Possono sostenere l'esame e ottenere la conseguente abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (Albo A previsto per i laureati magistrali e per i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico) tutti coloro che, dopo aver svolto un
tirocinio professionalizzante complessivo di un anno, sono in possesso della laurea magistrale LM 51 ovvero i laureati in psicologia secondo l'ordinamento didattico previgente alla riforma introdotta dal
DM 509/99, anch'essi a seguito dello svolgimento di regolare tirocinio.
Si ricorda per completezza che, rientrando le professioni sopra elencate più in generale nell'area sanitaria, le corrispondenti specializzazioni sono regolate dal
D.M. 1 agosto 2005 che ha disposto il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria (v. anche
allegato: ordinamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria).
Il comma 2 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Al riguardo si ricorda, come ante accennato, che già l'art. 102 del DL. 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante personale medico abilitato. In particolare, l'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo svolto nell'ambito del medesimo corso di laurea costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione.
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Art. 2 Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industrialeL'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Rispetto a questo quadro normativo, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al D.M. 12 agosto 2020, n. 446 , che ha determinato in modo uniforme a livello nazionale le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, il percorso di studio universitario prevede infatti già al suo interno un periodo di tirocinio, quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea. In particolare, in base al comma 2, spetta alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.
Il citato DM 446/2020 attualmente prevede per tutte le citate classi di laurea ad orientamento professionale, che i corsi di laurea prevedano lo svolgimento di tirocini formativi e/o stage presso aziende, industrie, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private per almeno 48 CFU.
Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma del 2020, l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale resta subordinato al superamento di uno specifico tirocinio (v. infra, articolo 5 d.d.l.).
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Art. 3 Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laureaL'articolo 3 prevede, anzitutto, che gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle classi citate, rispettivamente negli artt. 1 e 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa, con riferimento alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e alla composizione della commissione giudicatrice, deve essere definita con uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988. Lo stesso art. 3 dispone inoltre, che, all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Rispetto alla disciplina recata dalla disposizione citata, tuttavia, si esclude l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge in commento. A loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Si intenderebbe, dunque, che i percorsi diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo come adeguati. Al riguardo, si valuti, comunque, l'opportunità di un chiarimento.
Con riguardo alla formulazione del testo, nella rubrica, nel comma 1, secondo periodo, e nel comma 3, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento anche alle lauree magistrali (e, nella rubrica, anche il riferimento alle classi di laurea magistrale). |
Art. 4 Ulteriori titoli universitari abilitantiL'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria, ma attraverso un regolamento di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) - i titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia:
e delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della salute:
In base al comma 1, il regolamento di delegificazione potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, "su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali". La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge:
Rispetto al modello dei regolamenti di delegificazione previsto dall'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, si osserva che la disposizione in commento non determina «le norme generali regolatrici della materia» e non dispone «l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». Si valuti dunque l'opportunità di integrare la disposizione che autorizza la delegificazione. Infine, il comma 3, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, co. 2 e 3, del disegno di lgge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. |
Art. 5 Disposizioni transitorie e finaliL'articolo 5 reca innanzitutto una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Non sembrerebbe, invece, disciplinata – alla luce di quanto ante esposto – la disciplina applicabile agli studenti già iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale sulla base dei previgenti ordinamenti didattici. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.
La durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio devono essere definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988. Ai fini della valutazione del tirocinio, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante il corso di studio.
Con riguardo alla formulazione del testo, al comma 1, ultimo periodo, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento anche al corso di laurea magistrale.
Lo stesso art. 5 stabilisce, inoltre, che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, analisi di impatto della regolamentazione. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario perchè si verte in ambito disciplinato da normativa costituzionale e primaria. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia università non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'art. 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il provvedimento in esame incide sulla materia delle professioni che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente. In questa materia, peraltro, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse - prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione - sono di competenza esclusiva dello Stato.
Con riferimento alla materia delle
professioni, posta tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale - da cui la Corte fa derivare la natura concorrente - si giustifica una
uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Ad esempio, sulla base di considerazioni di tale tenore, la Corte, con sentenza n. 98/2013 (richiamata costantemente nelle sentenze successive), ha censurato una legge regionale recante definizione delle attività di alcune figure professionali, in quanto "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". La Corte, nella citata pronuncia, conferma come la competenza delle Regioni debba limitarsi "alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali". Sulla medesima linea argomentativa si muovono anche pronunce più recenti, come le sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 228 del 2018. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, la legge reg. Puglia 2017, n. 60, in materia di clownterapia, che individua e disciplina la figura professionale del clown di corsia, definendone il percorso formativo, e prevede l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clownterapia. Ribadendo la competenza statale nell'individuazione delle figure professionali la corte ha specificato che tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione "vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento". (In tal senso anche le sentenze n. 98 del 2013, n. 217 del 2015, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che "in materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale
e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio". (Nello stesso senso le sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011, n. 271 del 2009, n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006).
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 33, quinto comma, della Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'esame di Stato "per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze 174/1980, 16/1985, 43/1982, 58/1963) e ha precisato che affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza 174/1980); in particolare nella disciplina legislativa dell'esame di Stato, sia di quello in ambito scolastico sia di quello in ambito professionale "non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale" (sentenza 43/1972). Con specifico riferimento all'esercizio delle professioni, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre specificato che la previsione di cui all'articolo 33, comma quinto, è dettata dall'esigenza di accertare preventivamente che il professionista, per ragioni di tutela dell'interesse collettivo, abbia le competenze e le capacità necessarie per il corretto svolgimento dell'attività professionale (sentenze 456/1993, n. 29/1990 e 77/1964). Tuttavia la stessa Corte ha riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza ( sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che "tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito" (sentenza 207/1983). Il legislatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127/1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza 5/1999). |