Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura - Le proposte abbinate al disegno di legge del Governo A.C. 2681 28 ottobre 2020 |
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L'esame del disegno di legge del Governo C. 2681, di riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 14 ottobre 2020. Ad esso sono state abbinate diverse proposte di legge, dall'ambito applicativo più circoscritto, che intervengono prevalentemente sul sistema di elezione dei componenti togati del CSM. Di seguito si dà sinteticamente conto del contenuto di tali proposte rinviando, per l'analisi del quadro normativo e dei contenuti del disegno di legge del Governo, al dossier n. 360.
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Modifiche al sistema elettorale del CSM: AA.C. 226, 227, 1919, 1977, 2537Le proposte di legge AA.C. 226, 227, 1977 e 2536 sono volte a riformare il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Anche la proposta C. 1919 contiene disposizioni di modifica del suddetto sistema elettorale, nel quadro però di una riforma più ampia che interessa anche il funzionamento del Consiglio superiore. In particolare le analoghe AA.C. 226 (Ceccanti) e 1977 (Dadone)proposte C. 226 (Ceccanti) e C. 1977 (Dadone):
La proposta di legge A.C. 227 (Ceccanti)C. 227 (Ceccanti) è identica alla proposta C. 226 nella parte in cui prevede (articolo 1), per l'elezione dei 16 membri togati, un sistema uninominale articolato su 16 collegi per la cui individuazione è prevista una specifica delega al governo (articolo 7). Anche in questo caso i collegi dovranno essere costituiti rispettando il principio della continuità territoriale e il principio per cui ciascuno degli stessi deve comprendere un numero di elettori non superiore di più di un terzo alla media complessiva degli elettori per collegio. Come nell'A.C. 226 è specificato che un solo collegio è dedicato ai magistrati con funzioni di legittimità, 4 collegi sono dedicati ai magistrati che esercitano funzioni requirenti e 11 collegi ai magistrati giudicanti. Diverso è invece il sistema elettorale individuato: l'A.C. 227 introduce il sistema del voto alternativo in collegi maggioritari uninominali: in particolare, si prevede che ciascun magistrato possa esprimere un voto per l'elezione del candidato nel collegio e disponga di un secondo voto, facoltativo, per un altro candidato nel medesimo collegio. Viene eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta di prime preferenze (50% + 1 dei voti validi). Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si procede eliminando il candidato che ha ottenuto il minor numero di prime preferenze e riversando le seconde preferenze risultanti dalle sue schede sui candidati indicati. Il procedimento continua nello stesso modo, con successive eliminazioni dei candidati meno votati e conseguenti trasferimenti di voti, finché uno dei candidati, sommando le sue prime preferenze alle seconde preferenze recuperate dai voti dei candidati progressivamente eliminati, non raggiunge la maggioranza assoluta. Il meccanismo consente quindi di trasferire l'intenzione di voto dell'elettore da un determinato candidato ad un altro ritenuto più vicino – o meno lontano – qualora il prescelto con il primo voto non abbia alcuna possibilità di vincere, con il risultato di portare all'elezione il c.d. second best ovvero quel candidato che, pur non avendo ottenuto il maggior numero di prime preferenze, risulta nel complesso il più gradito, sommando le prime preferenze, le seconde e così via. Analogamente a quanto previsto nella proposta C. 226, anche l'A.C. 227 modifica, in ragione dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, le disposizioni della legge n. 195 dedicate alla convocazione delle elezioni, alle votazioni, allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi (articoli 2-4). Identiche disposizioni, rispetto a quelle contenute nelle proposte C. 226 e 1977 concernono le contestazioni (articolo 5), specificandosi che ciascun candidato non proclamato eletto possa, entro 7 giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni. Infine anche tale proposta prevede che le disposizioni introdotte non si applichino al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 8). La proposta di leggeA.C. 2536 (Zanettin) A.C. 2536 (Zanettin) sceglie, per la riforma del sistema elettorale della componente togata del CSM, lo strumento della delega al Governo, il quale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, è tenuto ad adottare un decreto legislativo (articolo 1) attenendosi ai principi e criteri direttivi individuati nella stessa proposta di legge (articolo 2). In particolare il Governo dovrà:
Anche la proposta di legge A.C. 1919 (Colletti)A.C. 1919 (Colletti) è volta a riformare il sistema elettorale per i componenti togati del CSM. Le modifiche in materia elettorale in questo caso si inseriscono in una proposta di riforma più ampia, che mira a modificare altresì il funzionamento del Consiglio superiore. La proposta consta di un unico articolo composto di molteplici lettere volte a novellare la legge n. 195 del 1958. Con riguardo al sistema elettorale, la proposta:
Con riguardo al funzionamento del CSM, la proposta:
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Pari opportunità nella rappresentanza dei magistrati presso il CSM: AA.C. 976, 989, 2233Le proposte di legge A.C. 976 (Rossello), C. 989 (Bartolozzi) e C. 2233 (Pollastrini) intervengono sul sistema elettorale del CSM con la finalità incentivare la presenza femminile tra i componenti togati elettivi del Consiglio.
Le proposte evidenziano l'esigenza di un equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio.
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In particolare, per quanto riguarda i componenti togati scelti dai magistrati, su 16 posti disponibili le donne sono state solo una nel 2002 (e una la componente laica), 4 nel 2006 (e 2 le componenti laiche), 2 nel 2010 (quando il Parlamento non ha eletto alcuna donna), una nel 2014 (a fronte di 2 componenti laiche) e 6 nel 2018 (anno nel quale il Parlamento non ha eletto alcuna donna a componente laica del CSM).
AA.C. 976 (Rossello), 989 (Bartolozzi) e 2233 (Pollastrini)Tutte le proposte di legge intervengono sugli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, che sono parte della disciplina del sistema elettorale del CSM e, senza mutare le caratteristiche essenziali di tale sistema:
Infine, le proposte C. 976 e C. 2233 intervengono sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi, prevedendo che in caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nella precedente consiliatura, assumendo dunque come riferimento l'intero CSM e non solo la componente elettiva togata. |
Magistrati esclusi dalla verifica quadriennale di professionalità: A.C. 1156La A.C. 1156 (Dadone)proposta di legge C. 1156, presentata dall'On. Dadone, interviene sul tema delle verifiche di professionalità dei magistrati che svolgono un mandato elettivo. In particolare, la proposta esclude che i magistrati eletti deputati o senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali (o delle province autonome), di un comune con più di 15.000 abitanti, nonché i magistrati che ricoprono cariche di governo a livello nazionale, regionale (o delle province autonome) o in un comune con più di 15.000 abitanti, debbano essere sottoposti alla valutazione di professionalità per l'intera durata del mandato o dell'incarico.
Il tema della valutazione di professionalità del magistrato in aspettativa per mandato elettorale o incarico di governo, ai fini dei connessi avanzamenti in carriera, non è trattato dal disegno d legge del Governo nonostante l'auspicio rivolto in tal senso al legislatore dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso, il 21 maggio 2014, sull'A.C. 2188, all'esame del Parlamento nella passata legislatura.
In quella sede il CSM ebbe a ricordare come l'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006 stabilisca che "Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità" e come tale disposizioni si applichi "anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo". In tali casi il giudizio è espresso dal CSM acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del Consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'Ordine giudiziario, o il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinenti alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta".
La conseguenza è che per il magistrato in aspettativa a seguito di elezione al Parlamento o in enti territoriali, il Consiglio ha sempre dovuto procedere alla valutazione professionale riferendola all'attività compiuta nella sede diversa da quella giudiziaria in cui ha operato, sulla base delle risultanze offerte dall'autorelazione dell'interessato e delle informazioni fornite dagli Organi rappresentativi dell'ente – Presidenza del ramo del Parlamento.
Il CSM nel 2014 segnalava dunque "la scarsa compatibilità della valutazione professionale, rigorosamente disciplinata, per procedura, parametri e criteri di giudizio, selezione degli elementi rilevanti e delle fonti di conoscenza, con l'attività condotta dagli stessi presso Organi di rappresentanza o di governo politico ed amministrativo, profondamente eterogenea per contesto, finalità e modalità in quanto espressione di un indirizzo politico non imparziale" e concludeva affermando che "Sarebbe, quindi, estremamente opportuno che il legislatore cogliesse l'occasione per adattare la disciplina delle valutazioni di professionalità alle specificità dell'attività politica e di governo esercitata dai magistrati, distinguendola – nel merito e nel metodo - da quella applicabile a coloro che esercitano effettivamente le funzioni giudiziarie".
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Durata della carica dei componenti del CSM: A.C. 2691La proposta di legge A.C. 2691 (Costa)C. 2691 (Costa) interviene in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, la proposta è volta a specificare che la norma di cui all'articolo 32 della legge n. 158 - secondo il quale i componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili - si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati :
Pur riferendosi l'articolo 32 della legge n. 158 a tutti i componenti elettivi (sia togati che laici) la proposta limita dunque l'interpretazione della regola sulla durata del mandato ai soli componenti togati.
Con riguardo alla durata in carica dei membri elettivi del CSM, l'articolo 32 della legge n. 158 del 1958 si limita a riprodurre il dettato costituzionale, di cui all'articolo 104,comma sesto, secondo il quale i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili , senza nulla statuire in ordine a situazioni di anticipata cessazione del mandato.
In mancanza di una espressa previsione di decadenza dalla carica per la cessazione dall'ordine giudiziario (per esempio per quiescenza) si ricorda che ai sensi dell'art. 24 della legge n. 158, sono esclusi dall'elettorato passivo, i «magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime». In base a tale previsione il requisito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie è, certamente, indispensabile per la sussistenza dell'elettorato passivo del magistrato: come già detto manca tuttavia una disposizione che stabilisca, esplicitamente, la necessità della sua permanenza ai fini del mantenimento della carica. In particolare, con riferimento ai componenti togati del C.S.M., il legislatore non ha previsto esplicitamente l'ipotesi del collocamento a riposo del magistrato come causa di decadenza o di ineleggibilità sopravvenuta dall'incarico.
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