Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza |
Riferimenti: | SCH.DEC N.175/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 175 |
Data: | 09/06/2020 |
Organi della Camera: | II Giustizia |
Schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
A.G. 175
Servizio Studi
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 261
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia
Atti del Governo n. 175
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Gi0123
INDICE
Schede di lettura
La norma di delega.............................................................................................. 3
I principali contenuti dello schema...................................................................... 5
§ Articolo 1 (Modifiche alle definizioni)..................................................... 8
§ Articolo 2 (Modifica in materia di crediti prededucibili).................... 14
§ Articolo 3, commi 1-4 (Modifiche in materia di strumenti di allerta) 16
§ Articolo 3, comma 5 (Modifiche in materia di organismo di composizione della crisi) 28
§ Articolo 4 (Modifiche in materia di composizione assistita della crisi) 32
§ Articolo 5 (Modifica in materia di misure premiali)............................ 37
§ Articolo 6 (Modifiche in materia di cessazione dell’attività del debitore) 39
§ Articolo 7 (Modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza).......................................................................................... 41
§ Articolo 8 (Modifiche in materia di strumenti negoziali stragiudiziali) 63
§ Articolo 9 (Modifiche in materia di strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione)............................................................................................ 66
§ Articolo 10 (Modifica in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento).................................................................................. 71
§ Articolo 11 (Modifiche in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore) 72
§ Articolo 12 (Modifiche in materia di concordato minore).................. 81
§ Articolo 13 (Modifiche in materia di presupposti e inizio della procedura di concordato preventivo).................................................................................................. 93
§ Articolo 14 (Modifica in materia di commissario giudiziale)........... 102
§ Articolo 15 (Modifiche in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo)........................................................................... 104
§ Articolo 16 (Modifiche in materia di provvedimenti immediati)...... 113
§ Articolo 17 (Modifiche in materia di voto nel concordato preventivo) 116
§ Articolo 18 (Modifiche in materia di omologazione del concordato preventivo) 119
§ Articolo 19 (Modifiche ai presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti) 125
§ Articolo 20 (Modifiche alla disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori)................................................................... 132
§ Articolo 21 (Modifiche alla disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti.).................................................................. 136
§ Articolo 22 (Modifiche alla disciplina della custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale)................................................................ 144
§ Articolo 23 (Modifiche alla disciplina dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.................................. 146
§ Articolo 24 (Modifica alla disposizioni generali relative all’esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo).......................................................................... 151
§ Articolo 25 (Modifiche alla disciplina della vendita dei beni)......... 153
§ Articolo 26 (Modifica alla disciplina della cessazione della procedura di liquidazione giudiziale)................................................................................................. 158
§ Articolo 27 (Modifiche alla disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale) 161
§ Articolo 28 (Modifiche alla disciplina della liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società)................................................... 164
§ Articolo 29 (Modifiche in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato) 167
§ Articolo 30 (Modifiche in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata)........................................................................ 175
§ Articolo 31 (Modifiche in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato) 179
§ Articolo 32 (Modifiche in materia di crisi o insolvenza del gruppo di imprese) 183
§ Articolo 33 (Modifica in materia di poteri del commissario liquidatore) 190
§ Articolo 34 (Modifiche in materia di disposizioni penali applicabili alla liquidazione coatta amministrativa)............................................................................ 192
§ Articolo 35 (Modifica in materia di disposizioni penali applicabili alla crisi da sovraindebitamento)............................................................................... 194
§ Articolo 36 (Modifica in materia di disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI) 197
§ Articolo 37 (Modifiche in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure)...................................................................................... 199
§ Articolo 38 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento)............. 205
§ Articolo 39 (Modifiche in materia di scioglimento delle società).... 215
§ Articolo 40 (Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari)................................................................................................... 218
§ Articolo 41 (Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione) 222
§ Articolo 42 (Disposizioni finanziarie).................................................. 223
§ Articolo 43 (Entrata in vigore)............................................................. 224
Lo schema di decreto legislativo A.G. 175 è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019 (Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.).
Con la legge n. 20 del 2019, il Governo è stato infatti delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.
Con riguardo ai principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, nonché alla procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, l’articolo 1 della legge n. 20 specifica che sono quelli già fissati (dalla legge n.155 del 2017) per l'esercizio della delega principale.
Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:
- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento,
- il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
- le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.
Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, richiamato dalla legge n. 20, prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni.
Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.
Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 della legge n. 20 concede al Governo due anni, da calcolare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.
L’unico decreto legislativo emanato nell’esercizio della delega principale è il decreto legislativo n. 14 del 2019 recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la cui entrata in vigore era fissata decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale (con l'eccezione di specifiche norme la cui entrata in vigore era invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione).
Essendo stato pubblicato il d.lgs. n. 14 del 2019 nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019, la riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020. È tuttavia intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 (la cui legge di conversione, AS 1829, è stata approvata definitivamente dal Senato ma non ancora pubblicata), il cui articolo 5, ha differito al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il termine per l’adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi è dunque fissato al 1° settembre 2023 (due anni dall’entrata in vigore del d.lgs n. 14 del 2019).
Si ricorda, peraltro, che la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono abrogate dal Codice: restano disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.
Sullo schema di decreto legislativo in esame si è espressa la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020).
Con particolare riguardo ai contenuti dello schema, come sottolineato altresì nel citato parere del Consiglio di Stato, la gran parte delle modifiche apportate “non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi”.
Lo schema reca tuttavia diverse disposizioni innovative con le quali tra l’altro:
§ specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lett. a)
§ ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
§ rimodula, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
§ ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b);
§ ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);
§ rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Il decreto legislativo n. 14 del 2019, oggetto delle modifiche da parte dello schema di decreto legislativo in esame, si compone di quattro parti e di 391 articoli.
Le disposizioni più significative sono concentrate nella parte I, che contiene il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”.
Si ricorda, in estrema sintesi, che tra gli obiettivi principali della riforma vi è la possibilità di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.
A tali fini il Codice:
- individua specifici “indicatori di crisi”, ovvero squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore sintomatici di una probabilità di futura insolvenza dell'impresa: gli “indicatori di crisi” sono rilevabili attraverso appositi “indici” che evidenzino la sostenibilità dei debiti per un arco temporale prestabilito, nonché delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso; privilegia la trattazione delle proposte che assicurano la continuità aziendale: ad esempio nel disciplinare la finalità del concordato preventivo, si chiarisce che la continuità può essere diretta oppure indiretta, essendo espressamente prevista la possibilità di demandare negozialmente la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività ad un soggetto diverso dal debitore.
- prevede la sostituzione del termine «fallimento» e dei suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale» e l'eliminazione dell'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio;
- prevede, per il riordino della disciplina del concordato preventivo l'introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza con il riconoscimento della priorità per la trattazione delle proposte comportanti il superamento della crisi e l'assicurazione della continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
- distingue con riguardo agli strumenti di regolazione della crisi, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento dagli accordi di ristrutturazione dei debiti; in particolare distingue tra gli strumenti “negoziali” (o contrattuali) in senso stretto (ovvero tutti i sistemi di risoluzione della crisi non legati alla liquidazione coatta del patrimonio) e gli strumenti che, pur non essendo strettamente dei contratti, sono comunque dotati di un elemento negoziale – la proposta del debitore –indirizzata poi in una procedura davanti al Tribunale, come nel caso del concordato preventivo, delle procedure da sovraindebitamento, in parte anche degli accordi di ristrutturazione;
- introduce le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, nonché appositi obblighi di segnalazione, posti a carico degli organi di controllo societari, dei revisori contabili e dei creditori pubblici qualificati, volti a consentire la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione; il debitore può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi gestito dall'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), funzionale alla conclusione di un accordo con i creditori;
- per quanto attiene al profilo penalistico prevede una specifica disciplina delle fattispecie incriminatrici, in sostanziale continuità con le fattispecie penali di cui alla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), fatto salvo l'aspetto relativo all’adeguamento lessicale.
Gli articoli 1 e 2 dello schema apportano modifiche ad alcune disposizioni del Titolo I della Parte prima del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice).
Il Titolo I del Codice (articoli da 1 a 11) reca disposizioni di carattere generale. Esso si compone di due Capi:
- il Capo I (art. 1 e 2) disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni relative all’ambito di applicazione dell’intervento normativo;
- il Capo II (artt. 3-11) reca i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.
Tra gli elementi di maggiore rilievo del Codice della crisi e dell'insolvenza, con riguardo all'oggetto e all'ambito di applicazione, si segnalano le disposizioni che disciplinano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici.
Relativamente alle definizioni, il Codice - fra le altre- introduce la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.
In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche al Capo I con riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 14 del 2019 e, in particolare:
• chiarisce la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (lett. a);
• interviene sulla nozione di "gruppo di imprese", specificando che sono esclusi dalla definizione normativa, oltre che lo Stato anche gli enti locali e precisando le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (lett. b);
• elimina dalla lettera l) - nella quale è definita la nozione di "parti correlate" - un mero refuso (lett. c);
• interviene sulla definizione di "misure protettive" eliminando l’equivoco riferimento all’intervento del giudice (“disposte dal giudice competente”): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lett. d);
• interviene sulla lettera u) - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell’espressione “la fase dell'allerta” con la locuzione “il procedimento di allerta”, e dell’espressione “la fase della composizione” con la locuzione “il procedimento di composizione” (lett. e);
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza Titolo I - Disposizioni generali Capo I - Ambito di applicazione e definizioni |
|
|
[art. 1] |
Art. 2. Definizioni |
|
1. Ai fini del presente codice si intende per: |
1. Identico: |
a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; |
a) «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; |
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; |
b) identica; |
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; |
c) identica; |
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; |
d) identica; |
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; |
e) identica; |
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; |
f) identica; |
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta; |
g) identica; |
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: |
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti locali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; |
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; |
i) identica; |
l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; |
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; |
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; |
m) identica; |
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; |
n) identica; |
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; |
o) identica; |
p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; |
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; |
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; |
q) identica; |
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; |
r) identica; |
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
s) identica; |
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; |
t) identica; |
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi. |
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi. |
L’articolo 2 dello schema interviene sull’articolo 6 del Codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.
Sul punto, nella relazione illustrativa si rileva come in tal senso si sia ripetutamente espressa la giurisprudenza che, nell’esplicitare la nozione di debiti sorti “in occasione e in funzione” di procedure concorsuali di cui all’articolo 111 della legge fallimentare, ha ricompreso tra i crediti prededucibili le obbligazioni che trovano la loro fonte in qualsiasi fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico, purché ricorra un’apprezzabile connessione causale dell’obbligazione con l’attività funzionale dell’ufficio (cfr. Cass. n.11379/1998; Cass. n. 4190/1998 e, con specifico riferimento ai debiti risarcitori, Cass. n. 23353/2010).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza Titolo I - Disposizioni generali |
|
Capo II - Principi generali Sezione II - Economicità delle procedure |
|
|
[art. 2] |
Art. 6. Prededucibilità dei crediti |
|
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: |
1. Identico: |
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; |
a) identica; |
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati; |
b) identica; |
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; |
c) identica; |
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
|
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti risarcitori derivanti dal fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. |
2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. |
2. Identico. |
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI. |
3. Identico. |
Gli articoli da 3 a 5 apportano modifiche alle disposizioni del Titolo II.
Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e si compone di 4 Capi:
Tra le novità più rilevanti si segnalano:
- la disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale;
- l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (c.d. OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi;
- la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione dell'OCRI;
- la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.
In particolare, l'articolo 3 interviene sulle disposizioni del Capo I e del Capo II (non espressamente richiamato nella rubrica dell'articolo) del Titolo II del Codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa.
Nel dettaglio, con i commi da 1 a 4 della disposizione, il correttivo:
§ interviene sull’articolo 12 del Codice, che definisce gli strumenti di allerta, i loro effetti e l'ambito di applicazione, chiarendo l'esclusione dall’assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB (comma 1);
§ apporta numerose modifiche all'articolo 13 il quale attualmente disciplina gli indicatori della crisi. Più in particolare oltre ad intervenire sulla rubrica inserendovi il richiamo agli "indici" lo schema di decreto in esame chiarisce la funzione degli indici e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata - così come l’espressione “per l’esercizio successivo” potrebbe far pensare - ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (comma 2);
E' opportuno ricordare che l’art. 13 oltre a disciplinare gli “indicatori” della crisi, e cioè gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziaria che rendono probabile l’insolvenza dell’impresa, disciplina anche gli “indici” di tale situazione di crisi, cioè gli elementi sintomatici che, nel dare evidenza del rapporto che sussiste tra due o più quantità, svelano tali squilibri e che devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13;
§ modifica l’articolo 14, che prevede l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, precisando che, così come i sindaci sono esonerati dall’obbligo di segretezza previsto dall’art. 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall’osservanza dei commi 1 e 2 dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010[1] (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l’organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione (comma 3);
§ apporta modifiche all’articolo 15, che disciplina l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati. In particolare è in primo luogo rimodulato il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)[2].Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione:
- euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
- euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
- euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.
Nella relazione illustrativa si precisa che "tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell’allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall’altro".
In secondo luogo è inserita la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l’avviso al debitore. Infine si precisa che l’elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell’adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili (comma 4).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi Capo I - Strumenti di allerta |
|
[art. 3, commi 1-4] |
|
Art. 12. Nozione, effetti e ambito di applicazione |
|
1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. |
1. Identico. |
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI. |
2. Identico. |
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari. |
3. Identico. |
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti. |
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa -CONSOB, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione. |
5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo; e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali; f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; h) i fondi pensione; i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. |
5. Identico. |
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24. |
6. Identico. |
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi. |
7. Identico. |
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b). |
8. Identico. |
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi. |
9. Identico. |
|
|
Art. 13. Indicatori della crisi |
Art. 13. Indicatori e indici della crisi |
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. |
l. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. |
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. |
2. Identico. |
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. |
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall' esercizio successivo. |
|
|
Art. 14. Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari |
|
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. |
1. Identico. |
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza. |
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, quanto all'obbligo di segretezza. Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata. |
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo. |
3. Identico. |
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. |
4. Identico. |
|
|
Art. 15. Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati |
|
1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società. |
1. Identico. |
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante: |
2. Identico: |
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro; |
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 20l0, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro l0.000.000; |
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000; |
b) identica; |
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. |
c) identica; |
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: |
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: |
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI. |
4. Identico. |
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. |
5. Identico. |
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. |
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. |
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice. |
7. Identico. |
L’articolo 3, comma 5, interviene sul Capo II del Titolo II, relativo all’organismo di composizione della crisi d’impresa.
Si valuti l’opportunità di darne conto nella rubrica dell’articolo, che si riferisce esclusivamente alle modifiche al capo I.
In particolare, la modifica interviene sull’articolo 17, il quale, con riguardo agli organismi di composizione della crisi di impresa, disciplina la nomina e la composizione del collegio.
In particolare i revisori sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste - in modo da "ristabilire l’osservanza dei principi di delega" (come si precisa nella relazione illustrativa) - le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI.
Sono poi apportate ulteriori modifiche volte a consentire l’avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell’associazione di categoria o nei casi in cui non esista un’associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.
Sono poi incrementate le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all’OCRI, attraverso l'introduzione del potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri.
Infine è estesa anche all’impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all’OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell’OCRI.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi |
|
[art. 3, comma 5] |
|
Capo II - Organismo di composizione della crisi d'impresa |
|
Art. 17. Nomina e composizione del collegio |
|
1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali: |
1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al revisore contabile o alla società di revisione, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali: |
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; |
a) identica; |
b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente; |
b) identica; |
c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti. |
c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente. |
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico. |
2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all’organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. II referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell'incarico. |
3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese. |
3. Identico. |
4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b). |
4. Il referente cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b). |
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. |
5. Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti de1 collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma l, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente. |
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi. |
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero di impresa agricola convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi. |
L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.
Più nel dettaglio la disposizione interviene:
§ sull’articolo 19 (composizione della crisi) esplicitando che tra i poteri istruttori dell’OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l’OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente (comma 1);
§ sull’articolo 20, comma 2, chiarendo che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell’ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica (comma 2).
Come precisa la relazione illustrativa l’opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall’elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati.
§ sull’articolo 21 (conclusione del procedimento) al fine di uniformare l'espressione "situazione di crisi" a quella di "stato di crisi", presente in tutte le altre disposizioni del codice (comma 3);
§ sull’articolo 22 colmando una lacuna nell’individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore (comma 4).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi |
|
[art. 4] |
|
Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi |
|
Art. 19. Composizione della crisi |
|
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. |
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. |
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. |
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili. |
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali. |
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali. |
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese. |
4. Identico |
Art. 20. Misure protettive |
|
1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. |
1. Identico. |
2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17. |
2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell’istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17. |
3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17. |
3. Identico. |
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese. |
4. Identico. |
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi. |
5. Identico. |
Art. 21. Conclusione del procedimento |
|
1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. |
1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. |
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. |
2. Identico. |
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. |
3. Identico. |
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale. |
4. Identico. |
Art. 22. Segnalazione al pubblico ministero |
|
1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. |
1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. |
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1. |
2. Identico. |
L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi |
|
[art. 5] |
|
Capo IV - Misure premiali |
|
Art. 25. Misure premiali |
|
1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: |
1. Identico. |
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti. |
Identico. |
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro. |
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000. |
Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche al Titolo III del Codice, in materia di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Il Titolo III (articoli da 26 a 55) attiene alle procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Esso si compone di 4 Capi:
In particolare, l'articolo 6 interviene sul Capo III di questo titolo, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l’ambito applicativo.
Così, all’articolo 33, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, viene precisato che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore, mentre all’articolo 35 (Morte del debitore) l’espressione “liquidazione concorsuale” è sostituita con quella di liquidazione concordata o giudiziale.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo III Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza |
|
[art. 6] |
|
Capo III - Cessazione dell'attività del debitore |
|
Art. 33. Cessazione dell'attività |
|
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. |
1. Identico. |
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione. |
2. Identico. |
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1. |
3. Identico. |
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. |
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. |
Art. 35. Morte del debitore |
|
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. |
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. |
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato. |
2. Identico. |
L'articolo 7 reca una serie di modifiche al Capo IV (art. 37-55), del Titolo III della parte I del Codice, il quale reca la disciplina relativa all' accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Il Capo IV si compone, a sua volta, delle seguenti 3 sezioni:
- La sezione I detta regole sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (artt. da 37 a 39);
- La sezione II disciplina il procedimento unitario per l'accesso alle suddette procedure di regolazione (artt. da 40 a 53);
- La sezione III prevede misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55).
Più nel dettaglio l'articolo 7 interviene:
• sull’articolo 38, concernente l’iniziativa del pubblico ministero. Attraverso l'intervento correttivo, da un lato, si esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza; e, dall'altro, si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Si tratta di un intervento che, come precisa la relazione illustrativa, ricalca il modello tracciato dall’art. 570, comma 3, c.p.p., allo scopo di valorizzare le conoscenze già acquisite in merito alla procedura dal magistrato che ha seguito il procedimento nel primo grado di giudizio (comma 1);
• sull’articolo 39, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza ampliando l’obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e precisando che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore - che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza - deve fornire l’elenco sono quelli elencati all’articolo 94, comma 2 (mutui, anche sotto forma cambiaria, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e di donazioni) e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale (comma 2);
• sull’articolo 41, che disciplina il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, indicando in modo più preciso i documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale (comma 3);
• sull’articolo 43, in materia di rinuncia alla domanda, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l’estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. Come precisa la relazione illustrativa tale intervento correttivo mira ad evitare che l’officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d’ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali (comma 4);
• sull’articolo 44, che disciplina l’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione. Attraverso l'intervento correttivo - con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione - si chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può accordare anche un termine più breve. È introdotta poi la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (comma 5).
In questo modo - sottolinea la relazione illustrativa- "tenuto conto che è comunque consentito al debitore che abbia preannunciato la volontà di stipulare accordi di ristrutturazione di depositare, invece, una proposta di concordato preventivo, si restituisce alla valutazione del tribunale la possibilità, già prevista dal sesto comma dell’articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, di assicurare una più pregnante vigilanza sull’attività del debitore quando l’esigenza di tutelare l’interesse dei creditori lo richiede". Infine attraverso una riformulazione del comma 6 dell'articolo il provvedimento si propone di chiarire che insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l’attestazione, allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati di proporre opposizione.
• sull’articolo 47, che disciplina l’apertura del concordato preventivo, migliorandone la formulazione (comma 6);
• sull’articolo 48 in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere ed estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 7);
• sull’articolo 49, in materia di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall’articolo 39, recante gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza (comma 8);
• sull’articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini (attualmente dimezzati) per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari (comma 9);
• sull’articolo 51, in materia di impugnazioni. Il comma 14 dell'articolo 51 disciplina l’impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l’apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Attraverso l'intervento correttivo si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti (comma 10).
Tale modifica - secondo la relazione illustrativa- sarebbe " funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile". In proposito il Consiglio di Stato nel parere reso sull'atto osserva come si tratti di una scelta che "pur rientrando nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle procedure".
• sull’articolo 54, in materia di misure cautelari e protettive. Attraverso la riformulazione della disposizione è stato chiarito che il procedimento disciplinato da tale articolo è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell’ambito delle procedure di allerta. É precisato, inoltre, che il giudice, nell’accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi (la disposizione richiama il comma 3 dell'articolo 20). È stato infine previsto che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, depositi una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo (comma 11);
• sull’articolo 55, che disciplina il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile.
Si precisa, poi, che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo.
Infine, è interamente sostituito il comma 5 dell'articolo 55, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall'articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all'articolo 54, comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4 (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all'articolo 54, comma l) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall'articolo 50 (comma 12).
La relazione illustrativa motiva tali modifiche con la finalità "di consentire l'adozione di misure protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di misure protettive". Mentre "si è limitata la possibilità per la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle sole misure cautelari"; apparendo "del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai". Sarebbero invece i creditori - sempre secondo la relazione illustrativa - quando sia respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, "a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale".
In proposito il Consiglio di Stato, nel parere sull'atto, rileva che la nuova formulazione del comma 5 "comporta che la corte di appello, nel giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo (articolo 47, comma 4), può dare solo le misure protettive (e non anche quelle cautelari); mentre, nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 50), può dare solo le misure cautelari e non quelle protettive. Lì dove, in base al testo oggi vigente la corte di appello dispone di entrambe le misure in questione, ma solo nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50 avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale". Per tali ragioni il Consiglio di Stato invita a valutare attentamente "se questa riduzione dei poteri della corte di appello sia realmente necessaria o non rischi di irrigidire eccessivamente il quadro normativo, potendo invece essere preferibile lasciare al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei relativi presupposti e circa l'opportunità di concedere in entrambi i casi sopra delineati sia le misure protettive che quelle cautelari".
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo III Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza |
|
[art. 7] |
|
Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Sezione I - Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza |
|
Art. 38. Iniziativa del pubblico ministero |
|
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. |
1. Identico. |
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. |
2. Identico. |
|
3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza. |
|
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all’articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. |
|
|
Art. 39. Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza |
|
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. |
1. Il debitore che chiede l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. |
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. |
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. |
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a). |
3. Quando la domanda ha ad oggetto l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a). |
Sezione II - Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza |
|
Art. 41. Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale |
|
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. |
1. Identico. |
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. |
2. Identico. |
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. |
3. Identico. |
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39. |
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. |
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. |
5. Identico. |
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri. |
6. Identico. |
Art. 43. Rinuncia alla domanda |
|
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto. |
1. Identico. |
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. |
2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l’estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. |
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. |
3. Identico. |
Art. 44. Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione |
|
1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: |
1. Identico: |
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti; |
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino a sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1; |
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); |
b) identica; |
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; |
c) identica; |
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a); |
d) identica. |
e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese. |
Soppressa |
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). |
2. Identico. |
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini. |
3. Identico. |
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale. |
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale. |
5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. |
5. Identico. |
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. |
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano ed all’attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. |
Art. 47. Apertura del concordato preventivo |
|
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto: |
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto: |
a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale. |
Identico. |
2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. |
2. Identico. |
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. |
3. Identico. |
4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. |
4. Identico. |
5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. |
5. Identico. |
Art. 48. Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti |
|
1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. |
1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso. |
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza. |
2. Identico. |
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato. |
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato. |
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza. |
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione degli accordi, del piano e dell’attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza. |
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. |
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. |
6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. |
6. Identico. |
7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale. |
7. Identico. |
Art. 49. Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale |
|
1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. |
1. Identico. |
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. |
2. Identico. |
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: |
3. Identico. |
a) nomina il giudice delegato per la procedura; |
a) identica; |
b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; |
b) identica; |
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; |
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IREP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; |
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; |
d) identica; |
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; |
e) identica; |
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. |
f) identica. |
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. |
4. Identico. |
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). |
5. Identico. |
Art. 50. Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale |
|
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese. |
1. Identico |
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. |
2. Identico |
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. |
3. Identico |
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda. |
4. Identico |
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. |
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. |
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello. |
6. Identico |
Art. 51. Impugnazioni |
|
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. |
1. Identico |
2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione della corte di appello competente; b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. |
2. Identico |
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. |
3. Identico |
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53. |
4. Identico |
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. |
5. Identico |
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. |
6. Identico |
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. |
7. Identico |
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. |
8. Identico |
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. |
9. Identico |
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. |
10. Identico |
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. |
11. Identico |
12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45. |
12. Identico |
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. |
13. Identico |
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. |
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52, in quanto compatibile. |
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. |
15. Identico |
Sezione III Misure cautelari e protettive |
|
Art. 54. Misure cautelari e protettive |
|
1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. |
1. Identico. |
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. |
2. Identico. |
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. |
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61. |
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. |
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell’articolo 20 dal debitore che ha presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall’OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell’articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell’istanza fissa con decreto l'udienza per l’esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l’udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All’esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all’articolo 20, comma 3. |
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure. |
|
6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo. |
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo. |
7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta. |
6. Identico. |
Art. 55. Procedimento |
|
1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. |
1. Identico |
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. |
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124;. |
3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2. |
3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione, è comunicato al debitore ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2. |
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza. |
4. Identico |
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50. |
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma l, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50. |
Numerose sono poi le modifiche apportate dagli articoli da 8 a 18 dello schema al Titolo IV del Codice.
Il Titolo IV del Codice disciplina gli strumenti di regolazione della crisi. Esso si compone di 3 Capi:
- il Capo I (artt. 56-64) interviene in materia di piani attestati di risanamento e di accordi di ristrutturazione;
- il Capo II (artt.65-83) disciplina le procedure di sovraindebitamento;
- il Capo III (artt. 84-120) disciplina il concordato preventivo.
Tutti gli istituti su elencati si propongono la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.
In particolare, l'articolo 8 riscrive l’articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.
L'articolo 56 del Codice disciplina il contenuto minimo obbligatorio dei piani attestati di risanamento. Essi, oltre ad una data certa devono indicare:
- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi,
- le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi.
Al fine di una più compiuta regolamentazione si prevede che al piano debba essere allegata la stessa documentazione che viene richiesta al debitore che vuole accedere ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.
Si prevede ancora che il piano sia attestato da un professionista indipendente e che esso possa essere pubblicato nel registro delle imprese. Al fine di evitare possibili condotte opportunistiche o collusive si prevede che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano debbano essere provati per iscritto e avere data certa.
L'articolo 8 dello schema amplia il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche:
§ l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell’autorità giudiziaria investita dell’azione revocatoria;
§ il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell’attestazione che lo accompagna.
Colmando una lacuna dell’attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.
Con riguardo alle modifiche all'articolo 56, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, invita a valutare l'opportunità di inserire tra i contenuti necessari del piano di risanamento anche la durata prevista dello stesso, a ben vedere, infatti, il comma 2, lettera c), dell'articolo 56 si limita a stabilire che il piano deve indicare ''i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria", che non corrisponde necessariamente con il risanamento dell'impresa.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 8] |
|
Capo I - Accordi Sezione I - Strumenti negoziali stragiudiziali |
|
Art. 56. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento |
|
1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. |
1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. |
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: |
2. Identico: |
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; |
a) identica; |
b) le principali cause della crisi; |
b) identica; |
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; |
c) identica; |
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
|
d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; |
e) gli apporti di finanza nuova; |
e) identica; |
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. |
f) identica; |
|
g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. |
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39. |
Soppresso. |
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. |
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. |
5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. |
4. Il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. |
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa. |
5. Identico. |
L'articolo 9 apporta modifiche:
§ all’articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all’art. 39 recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione ed circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1);
§ all’articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale. In proposito si rileva nella relazione come tale limitazione non sia imposta dalla legge delega e peraltro risulti sufficiente a individuare gli elementi che connotano l’istituto il rinvio operato all’art. 84 (Finalità del concordato preventivo) (comma 2);
§ all’articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. In particolare la disposizione richiama, da un lato, opportunamente al comma l, in luogo delle parole "una transazione fiscale ", la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del Codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali "il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori";e, dall'altro conseguentemente elimina, ai commi 2 e 3, il riferimento alla parola ''fiscale" (comma 3)
In proposito il Consiglio di Stato rileva l'esigenza di adeguare la rubrica dell'articolo 63 alle modifiche apportate dall'articolo 9 alla disposizione, sopprimendo quindi l'aggettivo "fiscale".
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 9] |
|
Capo I – Accordi |
|
Sezione II - Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione |
|
Art. 57. Accordi di ristrutturazione dei debiti |
|
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44. |
1. Identico |
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39. |
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. |
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. |
3. Identico |
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 |
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. |
Art. 61. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa |
|
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. |
1. Identico |
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: |
2. Identico: |
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; |
a) identica; |
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale; |
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2; |
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; |
c) identica; |
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; |
d) identica; |
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. |
e) identica. |
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione. |
3. Identico |
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. |
4. Identico |
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. |
5. Identico |
Art. 63. Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi |
|
1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. |
1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. |
2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale. |
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale. |
3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. |
3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. |
L'articolo 10 interviene sull’articolo 65 che disciplina l’ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Come sottolinea la relazione illustrativa "la disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata".
Al riguardo il Consiglio di Stato, nel parere sull'atto, osserva che "il principio in discorso appare opportunamente collocato, in via generale, nell'attuale testo dell'articolo 65 e che, comunque, la disposizione non risulterebbe riprodotta nell'ambito degli articoli concernenti il "concordato minore", mentre figura come integrazione dell'articolo 270 (Apertura della liquidazione controllata), comma l (cfr. l'articolo 29, comma 2)".
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
[art. 10] |
|
Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
|
Sezione I - Disposizioni di carattere generale |
|
Art. 65. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
|
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. |
1. Identico |
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. |
2. Identico |
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa. |
3. Identico |
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. |
Soppresso |
L'articolo 11 interviene sulla disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento. Più nel dettaglio la disposizione:
§ apporta modifiche all’articolo 67 che disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti chiarendo che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti (comma 1);
§ interviene sull’articolo 68 relativo alla presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione della crisi, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 2).
Con riguardo alla formulazione testuale il Consiglio di Stato, nel proprio parere, suggerisce di sostituire le parole "ove possibile" con le seguenti: "in via prioritaria".
§ modifica l’articolo 69 che disciplina le condizioni soggettive ostative alla procedura di sovraindebitamento, eliminando la previsione per la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Verifica del merito creditizio), non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Sul punto la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di una sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l’ammissibilità costituisce oggetto di una verifica che l’autorità giudiziaria deve svolgere d’ufficio (comma 3);
§ apporta modifiche all’articolo 70 che disciplina l’omologazione del piano del consumatore, precisando che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l’integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati (comma 4);
§ riformula integralmente l’articolo 71, che disciplina l’esecuzione del piano.
L'articolo 71 del Codice riconosce nell'esecuzione del piano un ruolo di indubbio rilievo all'organismo di composizione della crisi, che deve:
- depositare semestralmente delle relazioni
- risolvere le eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario;
- segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione (vedi infra);
- presentare - al termine dell’esecuzione del piano- al giudice il rendiconto.
Il giudice che vigila sulla procedura attraverso le relazioni semestrali, deve approvare il rendiconto, liquidare il compenso e autorizzare il pagamento. Nel caso in cui non autorizzi il pagamento, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l’omologazione è revocata.
Lo schema in esame, facendo salvo il principio generale secondo il quale all’esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell’OCC, allo scopo di garantire trasparenza all’attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, riscrive l'articolo 71 del Codice prevedendo che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine di attribuire effetto purgativo alle vendite è consentita la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano. È inoltre sostituito il riferimento al rendiconto, con quello più corretto alla relazione finale sull’esecuzione del piano. Infine, è chiarito che il giudice se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compenso dell'organismo di composizione della crisi, tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento (comma 5);
§ modifica l’articolo 72, in materia di revoca della omologazione, prevedendo che il giudice provveda con sentenza, anche in caso di rigetto dell’istanza di revoca dell’omologazione, considerato che la decisione è reclamabile e che la corte di appello decide a propria volta sul reclamo con sentenza (comma 6).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 11] |
|
Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
|
Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore |
|
Art. 67. Procedura di ristrutturazione dei debiti |
|
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. |
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. |
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. |
2. Identico. |
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. |
3. Identico |
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. |
4. Identico |
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. |
5. Identico |
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. |
6. Identico |
|
|
Art. 68. Presentazione della domanda e attività dell'OCC |
|
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria l'assistenza di un difensore. |
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore. |
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. |
2. Identico |
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. |
3. Identico |
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. |
4. Identico |
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. |
5. Identico |
Art. 69. Condizioni soggettive ostative |
|
1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. |
1. Identico |
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. |
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. |
Art. 70. Omologazione del piano |
|
1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. |
1. Identico |
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. |
2. Identico |
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. |
3. Identico |
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. |
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. |
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. |
5. Identico |
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. |
6. Identico |
7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. |
7. Identico |
8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51. |
8. Identico |
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. |
9. Identico |
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. |
10. Identico |
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. |
11. Identico |
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50. |
12. Identico |
Art. 71. Esecuzione del piano |
|
1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. |
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione. |
|
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7. |
|
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1. |
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento. |
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. |
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. |
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72. |
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. |
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC. |
|
|
Art. 72. Revoca dell'omologazione |
|
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. |
1. Identico |
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. |
2. Identico |
3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione. |
3. Identico |
4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto. |
4. Identico |
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato. |
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51. |
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. |
6. Identico |
L'articolo 12 interviene sulla disciplina del concordato minore.
In particolare lo schema:
§ integra l'articolo 74 che disciplina la proposta di concordato minore prevedendo l’obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (comma 1).
In proposito la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di una modifica diretta a colmare una lacuna della disciplina introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sul modello del concordato “maggiore” di cui all'articolo 85), sia pure attribuendo rilievo al solo caso in cui i creditori siano titolari di garanzie esterne. Ciò in considerazione della tendenziale minore portata della situazione di crisi o di insolvenza che danno origine alla procedura, sì da mantenere fermo l’obiettivo di riservare alla regolazione di queste crisi “minori” strumenti più semplici e snelli. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di rendere effettivo il diritto dei creditori a valutare la convenienza della proposta disponendo di informazioni adeguate e di garantire la trasparenza del meccanismo di formazione della maggioranza. In questo modo, peraltro, viene data attuazione alla prescrizione dell’art. 9, paragrafo 4, della direttiva UE 2019/1023, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi e che “come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell’adozione del piano di ristrutturazione”;
§ modifica l'articolo 75, allineando il contenuto della domanda al ricorso per l’accesso alle procedure “maggiori” (comma 2);
§ attraverso modifiche all’articolo 76 disciplina l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC. In questi casi si prevede che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell’organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 3);
§ interviene sull'articolo 78, che disciplina il procedimento, precisando, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo (comma 4);
§ apporta numerose modifiche all’articolo 79 (Maggioranza per l'approvazione del concordato minore). In primo luogo, si stabilisce che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi (il Consiglio di Stato suggerisce di sostituire le parole "maggior numero di classi" con " nella maggioranza delle classi di creditori").
É inoltre completata la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi.
In proposito il Consiglio di Stato oltre a suggerire una modifica formale (aggiungere prima della parola "affini" l'articolo "gli"), rileva "al fine di evitare contrasti interpretativi, ... l'opportunità di specificare quale sia l'oggetto e l'ambito di rilevanza del suddetto conflitto d'interessi, considerato che, nella normalità dei casi, ogni creditore è, per sua stessa natura, in conflitto di interessi con qualunque altro creditore ai fini del soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore".
Infine si prevede la possibilità di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili (comma 5);
§ interviene sulla disciplina della omologazione del concordato minore di cui all’articolo 80. In primo luogo si consente di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In secondo luogo si sopprime la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (comma 6).
Con riguardo a quest'ultima modifica il Consiglio di Stato, nel parere reso sull'atto, suggerisce di "eliminare il riferimento al "reclamo" in sede di omologa, considerato che il novellato articolo 78, comma l, del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede ora, in linea generale, che il decreto non è soggetto a reclamo".
§ riscrive la disciplina dell'esecuzione del concordato minore prevista dall’articolo 81. Al fine di garantire trasparenza all’attività liquidatoria si prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, si prevede che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Ancora si prevede che nel caso di parziale o non corretta esecuzione del piano, il giudice debba indicare gli atti necessari per l'esecuzione del piano e un termine per il loro compimento. Nel caso in cui le prescrizioni non sono adempiute nel termine "anche prorogato" il giudice revoca l'omologazione.
In proposito il Consiglio di Stato evidenzia l'opportunità di specificare le ragioni per le quali sia possibile prorogare il termine perentorio entro cui il debitore deve eseguire gli atti esecutivi indicati dal giudice, dal momento che, scaduto tale termine, "il giudice revoca l'omologazione"; inoltre risulta parimenti opportuno individuare il soggetto che possa proporre istanza di proroga - se solo il debitore o anche l'OCC - nonché specificare se il termine prorogato, in determinati casi eccezionali, possa o meno essere oggetto di ulteriore proroga.
È soppresso, poi, l’improprio riferimento al rendiconto, e sostituito con la previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull’esecuzione del piano. È infine chiaramente riconosciuto il diritto dell’OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti dalla condotta dell’organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo (comma 7);
§ riscrive l’articolo 82 in materia di revoca dell'omologazione. Si tratta di una riformulazione finalizzata a consentire, nella disciplina della revoca dell’omologazione, di poter tener conto dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile.
In proposito, con riguardo alla ipotesi in cui si dia luogo alla revoca dell'omologazione per mancata esecuzione integrale del piano, il Consiglio di Stato rileva l'esigenza di coordinare (introducendo una precisa clausola di salvezza) questa previsione con quanto previsto dal novellato comma 5 dell'articolo 81, in quanto la revoca dell' omologazione non viene disposta automaticamente, ma solo allorché il debitore non abbia compiuto gli atti indicati dal giudice nel tempo supplementare eventualmente concesso, qualora sia stata proposta istanza di proroga.
Relativamente invece alla ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non modificabile il Consiglio di Stato " richiama l'attenzione sulla necessità di indicare, perlomeno in via esemplificativa, i motivi che rendono il piano de quo non modificabile, stante la gravità delle conseguenze che ne derivano in punto di revoca dell'omologazione".
Intervenendo sul procedimento di revoca dell'omologazione l'articolo 12 dello schema prevede, infine, che il giudice provvede sull’istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile (comma 8).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 12] |
|
Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
|
Sezione III - Concordato minore |
|
Art. 74. Proposta di concordato minore |
|
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. |
1. Identico |
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. |
2. Identico |
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. |
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. |
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili. |
4. Identico |
Art. 75. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati |
|
1. Il debitore deve allegare alla domanda: |
1. Identico: |
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; |
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; |
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; |
b) identica; |
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
|
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; |
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
|
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; |
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. |
e) identica. |
2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. |
2. Identico |
3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. |
3. Identico |
Art. 76. Presentazione della domanda e attività dell'OCC |
|
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. |
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. |
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. |
2. Identico |
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. |
3. Identico |
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. |
4. Identico |
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. |
5. Identico |
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. |
6. Identico |
Art. 78. Procedimento |
|
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. |
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto non soggetto a reclamo. |
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. |
2. Identico |
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. |
3. Identico |
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria. |
4. Identico. |
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. |
5. Identico. |
Art. 79. Maggioranza per l'approvazione del concordato minore |
|
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. |
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. |
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. |
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi. |
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa. |
3. Identico. |
4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. |
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. |
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. |
5. Identico. |
Art. 80. Omologazione del concordato minore |
|
1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. |
1. Identico. |
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. |
2. Identico. |
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. |
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. |
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. |
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. |
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. |
5. Identico. |
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. |
6. Identico. |
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50. |
7. Identico. |
Art. 81. Esecuzione del concordato minore |
|
1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. |
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione. |
|
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b). |
|
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a). |
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento. |
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. |
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82. |
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82. |
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. |
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC. |
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. |
Soppressa |
|
|
Art. 82. Revoca dell'omologazione |
|
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto. |
1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
|
|
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. |
|
3. La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto. |
2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione. |
4. Identico. |
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato. |
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51. |
4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. |
6. Identico. |
Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo.
Il Capo III (artt. 84-120), dando attuazione alla delega contenuta nella legge n. 155 e ai criteri e principi direttivi indicati all'articolo 6, ridelinea l'istituto del concordato preventivo. La riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.
Il Capo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- Sezione I, Presupposti e inizio della procedura (artt. 84-91);
- Sezione II, Organi e amministrazione (artt. 92-93);
- Sezione III, Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo (artt. 94-102);
- Sezione IV, Provvedimenti immediati (artt. 103-106);
- Sezione V, Voto nel concordato preventivo (artt. 107-111);
- Sezione VI, Omologazione del concordato preventivo (artt. 112-120).
L'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I, e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell’inizio della procedura. La disposizione:
§ modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale. In particolare, la novella proposta al comma 2 dell'art. 84 è diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano.
La modifica al comma 3 sopprime la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale (comma 1).
Si tratta di una precisazione che, come si rileva nella relazione illustrativa, oltre ad essere "ovvia" si rende opportuna per prevenire talune incertezze interpretative in relazione alle imprese che non svolgano attività di produzione di beni.
§ precisa, modificando l’articolo 86, che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai essere "superiore a due anni" (in sostituzione della precedente dizione "fino a due anni") dall’omologazione (comma 2).
§ integra l’articolo 87, concernente il piano del concordato, includendo tra i suoi contenuti, nel caso del concordato in continuità, il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario al fine di facilitare (secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa) la verifica della ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell’attestazione che lo accompagna (comma 3).
§ modifica l’articolo 88 recante disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. Al comma 1, si prevede che la proposta del debitore, mediante il piano, possa comprendere il pagamento, parziale o dilazionato, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie (in aggiunta ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, già menzionati dalla disposizione vigente); al comma 2, le parole “fiscali o previdenziali” sono sostituite dalle parole “tributari o contributivi”, per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, si propone di fare riferimento "agli uffici competenti" per il deposito della proposta, laddove nel testo vigente viene utilizzato il singolare, tenuto conto della pluralità dei soggetti cui la norma può riferirsi, cioè agenzie fiscali, enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie (comma 4).
§ modifica l’articolo 91, comma 1, chiarendo che, in caso di offerte concorrenti, la pubblicità diretta all’acquisizione di tali offerte deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda o di rami d’azienda o di specifici beni. Inoltre, la modifica prevede esplicitamente l'applicazione di tale disciplina all'affitto d'azienda (comma 5).
Si ricorda, in sintesi, che l'art. 91 (riprendendo quanto previsto dall'art. 163-bis LF) stabilisce che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprime il tribunale, aprendo un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari. La disposizione prevede che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 13] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione I - Presupposti e inizio della procedura |
|
Art. 84. Finalità del concordato preventivo |
|
1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. |
1. Identico. |
2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore. |
2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda dì concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore. |
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. |
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. |
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario. |
4. Identico. |
Art. 86. Moratoria nel concordato in continuità |
|
1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. |
1. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. |
Art. 87. Piano di concordato |
|
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare: |
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano deve indicare: |
a) le cause della crisi; |
a) identica; |
b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; |
b) identica; |
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; |
c) identica; |
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero; |
d) identica; |
e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti; |
e) identica; |
f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; |
f) identica; |
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. |
g) identica; |
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. |
2. Identico. |
3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. |
3. Identico. |
Art. 88. Trattamento dei crediti tributari e contributivi |
|
1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. |
1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. |
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. |
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari o contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. |
3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. |
3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. |
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. |
4. Identico. |
5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |
5. Identico. |
Art. 91. Offerte concorrenti |
|
1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda. |
1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano dì concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda. |
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali. |
2. Identico. |
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva. |
3. Identico. |
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice. |
4. Identico. |
5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili. |
5. Identico. |
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. |
6. Identico. |
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. |
7. Identico. |
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato. |
8. Identico. |
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara. |
9. Identico. |
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1. |
10. Identico. |
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a). |
11. Identico. |
L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all’articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l’art. 125 del medesimo d.lgs. n. 14 del 2019.
L' articolo 125 concerne la nomina del curatore e prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. Questi ultimi recano disciplina, rispettivamente, dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure e dei requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure. Si rammenta peraltro che tali articoli includono già il commissario giudiziale nell'ambito di applicazione delle disposizioni sull'Albo e sui requisiti ivi previste.
Con riguardo alla formulazione dell'articolo 14, il Consiglio di Stato osserva che "il dispositivo d'integrazione dell'articolo 92 del codice dovrebbe essere "è inserito", e non "è aggiunta", riferendolo al numero piuttosto che alla parola".
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 14] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione II - Organi e amministrazione |
|
Art. 92. Commissario giudiziale |
|
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. |
1. Identico |
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. |
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. |
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. |
3. Identico |
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti. |
4. Identico |
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. |
5. Identico |
L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo.
In particolare, il comma 1 reca modifiche puntuali all’articolo 94.
Tale articolo prevede, tra l'altro, che l’autorizzazione a compiere taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione può essere concessa anche prima dell’omologazione, se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
A tale riguardo, la novella prevede che tale autorizzazione sia concessa, dal giudice delegato, sentito il commissario giudiziale.
Il medesimo art. 94 prevede che l’alienazione ovvero l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni devono essere effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. In casi di urgenza, il tribunale può autorizzare gli atti predetti senza dar luogo alla pubblicità e alle procedure competitive, quando possa essere compromesso il miglior risultato possibile per i creditori. Anche in questo caso, l'autorizzazione deve essere concessa dal tribunale sentito il commissario giudiziale.
La novella specifica, inoltre, che il pregiudizio per i creditori debba essere irreparabile per giustificare la procedura d'urgenza. Inoltre, il testo proposto dal correttivo prevede che di tale provvedimento, e del compimento dell'atto, debba comunque essere data adeguata pubblicità (come nel testo vigente); la novella specifica ulteriormente che debba essere data comunicazione ai creditori.
La relazione illustrativa sottolinea che i pareri del commissario giudiziale, qui introdotti, pur non essendo vincolanti per l’autorità giudiziaria, possono comunque risultare utili al giudice per acquisire importanti elementi funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.
Con riguardo al comma 1 dell'articolo 15 dello schema il Consiglio di Stato, oltre a proporre alcune modifiche formali, rileva il mancato recepimento di quanto suggerito nel parere della commissione speciale del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo qui modificato (n. 2854 del 12 dicembre 2018). In tale parere era stato osservato che la specialità del contenuto dell'articolo 95 del codice rispetto a quello dell'articolo 97, evidenziata già nella rubrica dell'articolo (e, va aggiunto, dallo stesso incipit normativa dell'articolo 95: "Fermo quanto previsto ne/l 'articolo 97 ... "), suggerirebbe un'altra collocazione: la disciplina generale dei contratti pendenti dovrebbe, cioè, precedere quella speciale concernente, appunto, i contratti pendenti - o anche i nuovi contratti - che hanno come controparte una pubblica amministrazione.
Il comma 2 riscrive integralmente l’articolo 97, dedicato ai contratti pendenti. Vi si prevede che i contratti ancora ineseguiti proseguano anche durante il concordato e che il debitore possa però chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi contratti, ove la prosecuzione non sia coerente con la previsione del piano e proponendo una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte. La controparte può opporsi alla richiesta, sulla quale decide il tribunale; l’indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, è determinato dal giudice e deve essere soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato.
Le modifiche prevedono inoltre:
§ l’inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. Tale modifica al comma 1 dell'art. 97 reintroduce una previsione presente nell’art. 186-bis LF, previgente.
§ un'integrazione al comma 6 dell'art. 97 volta a stabilire che la controparte non possa esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni - con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo.
§ l'introduzione di un nuovo comma 14, il quale reca disciplina relativa ad alcune tipologie di contratti di finanziamento bancario; si fa riferimento alle fattispecie di cessione ad un intermediario di un credito, non scaduto, vantato verso terzi, a fronte della corresponsione della cifra vantata (c.d. linee di credito "autoliquidanti" tra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, gli anticipi fatture); la disposizione in esame chiarisce che la riscossione del credito da parte dell'intermediario nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell’art. 97 in oggetto; ne consegue che anche i contratti di finanziamento in parola proseguono durante il concordato fino all'assolvimento di tutti gli adempimenti ivi previsti (quindi fino alla riscossione del credito acquisito da parte del finanziatore); in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate, nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6 del medesimo art. 97.
Quest'ultimo prevede che la sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
Secondo la relazione illustrativa, la posizione del limite temporale (tra 120 giorni antecedenti il deposito della domanda e il giorno della notificazione) mira a contemperare contrapposte esigenze, "avendo come obiettivo quello di evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell’obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse".
Alle modifiche all'art. 97 è da collegare l'abrogazione implicita del comma 2 dell'art. 99, a seguito della sua riscrittura operata da parte del comma 3 dell’art. 15 dello schema di decreto legislativo in esame.
Il citato art. 99 del d.lgs. n. 14 del 2019 prevede la prededucibilità dei finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione del concordato, in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, a meno che il curatore non dimostri che nel ricorso con il quale si chiedeva l’autorizzazione sia stato dichiarato il falso e che i finanziatori ne erano a conoscenza. Ai sensi del comma 2 dell'art. 99 - non riproposto dallo schema di decreto legislativo - il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti, in essere al momento del deposito della domanda di accesso alla procedura ed autorizzate previa richiesta del debitore con ricorso al tribunale, costituisce finanziamento prededucibile.
Ulteriore novella introduce un nuovo comma 5 all'art. 99 in oggetto. Tale disposizione prevede l'applicabilità del beneficio della prededuzione a varie tipologie dei finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
Tale nuovo comma ricalca sostanzialmente quanto previsto dall'art. 182-quater, comma secondo, LF prima della riforma di cui al d.lgs. n. 14 del 2009.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 15] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione III - Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo |
|
Art. 94. Effetti della presentazione della domanda di concordato |
|
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. |
1. Identico |
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. |
2. Identico |
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. |
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. |
4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2. |
4. Identico |
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. |
5. Identico |
6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità. |
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.
|
Art. 97. Contratti pendenti |
|
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte. |
l. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte. |
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. |
2. Identico. |
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. |
3. Identico. |
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza. |
4. Identico. |
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato. |
5. Identico. |
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. |
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. |
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. |
7. Identico. |
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. |
8. Identico. |
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. |
9. Identico. |
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109. |
10. Identico. |
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6. |
11. Identico. |
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124. |
12. In caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione ·del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far·valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'al1ocazione sono effettuate secondo i criteri e le moda1ità di cui all'articolo l, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124. |
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. |
13. Identico. |
|
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6. |
Art. 99. Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti |
|
1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. |
l. Identico. |
2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1. |
Soppresso |
3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale. |
2. Identico. |
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. |
3. Identico. |
5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. |
4. Identico. |
|
5. Le disposizioni di cui ai commi da l a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati. |
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a). |
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) i1 curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a). |
L'articolo 16 interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati.
La disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all’articolo 105 del d.lgs n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione. Si prevede in particolare le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo debbano essere trasmesse anche al pubblico ministero (comma 1).
L’articolo 16 interviene, poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati (comma 2):
§ apportando una modifica di coordinamento formale al comma 1 (sostituendo il riferimento all’art. 49, comma 2, con il riferimento all’art. 44, comma 2);
§ stabilendo espressamente (modifica al comma 2) che, in caso di mancato deposito della somma che il debitore deve versare per le spese di procedura (ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d)), si avvia il procedimento per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo;
§ provvedendo alla revoca, in ogni caso (modifica del comma 3) in presenza di atti di frode accertati il tribunale. Revocato il decreto (secondo ulteriore specificazione) si procede quindi all’apertura della liquidazione giudiziale quando un creditore o il pubblico ministero ne abbia fatto istanza.
Con riguardo all'articolo 16, il Consiglio di Stato suggerisce solo modifiche formali volte ad incidere sul dispositivo di integrazione (sostituendo le parole" sono aggiunte "con "sono inserite") rispettivamente di cui alla lettera c) del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 2.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 16] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione IV - Provvedimenti immediati |
|
Art. 105. Operazioni e relazione del commissario |
|
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. |
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero. |
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. |
2. Identico. |
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. |
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero. |
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. |
4. Identico. |
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. |
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.
|
Art. 106. Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura |
|
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale. |
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma l, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. |
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore. |
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore. |
L'articolo 17, modifica, in primo luogo l'articolo 107 del Codice (Voto dei creditori) ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1).
Si rammenta che l'art. 107 reca le modalità attraverso le quali si instaura il contraddittorio tra il commissario, il debitore, quanti abbiano eventualmente presentato proposte concorrenti ed i creditori. Tale disciplina mira a compensare l'assenza dell’adunanza dei creditori (prevista dalla Legge fallimentare previgente) quale luogo deputato a discutere della proposta di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti e svolgere le loro osservazioni.
Secondo la novella in esame il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati, almeno sette giorni prima (in luogo di "entro cinque giorni prima") della data iniziale stabilita per il voto (art. 107, co. 6). Quindi (art. 107, co. 7) i provvedimenti del giudice delegato sono comunicati ai predetti soggetti. Secondo la novella in esame, tale comunicazione dovrà avvenire almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
L'articolo 17 interviene, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2). La novella stabilisce che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ("ai sensi dell’articolo 107, comma 7).
Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, la novella prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell’elenco di cui all'art. 107, co.3. Quest'ultimo prevede che il commissario giudiziale - con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato - illustri la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
La novella, infine, prevede il diritto di opposizione all’omologazione.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 17] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione V - Voto nel concordato preventivo |
|
Art. 107. Voto dei creditori |
|
1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche. |
1. Identico |
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto. |
2. Identico |
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. |
3. Identico |
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti. |
4. Identico |
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato. |
5. Identico |
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. |
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. |
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati. |
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. |
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari. |
8. Identico |
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. |
9. Identico |
Art. 108. Ammissione provvisoria dei crediti contestati |
|
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. |
l. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione. |
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. |
2. Identico |
L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all’omologazione.
In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell’ambito del concordato per cessione l’applicazione del disposto di cui all’art. 125 (v. supra analoga previsione recata dall'articolo 14 con riferimento alla figura del commissario giudiziale).
Con riguardo al comma 1 dell'articolo 18, il Consiglio di Stato suggerisce la sostituzione dell'attuale dispositivo di integrazione "è aggiunta" con quello più corretto "è inserito", da riferirsi al numero piuttosto che alla parola.
Con modifica all’articolo 118, si prevede che il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese (comma 2).
La relazione illustrativa rammenta come la nuova disposizione ricalchi quella dell’art. 103 disp. att. c. c. in relazione ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2409 c.c., concernente la denuncia delle irregolarità in materia societaria, "giacché è evidente che tale disciplina costituisce il modello al quale il legislatore delegato ha fatto riferimento nel prevedere la possibilità di nomina dell’amministratore giudiziario incaricato di dare compiuta esecuzione alla proposta di concordato".
Infine, il comma 3 riscrive l’articolo 119 sulla disciplina della risoluzione del concordato preventivo. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, la legittimazione ad agire per la risoluzione spetta ai creditori e al commissario giudiziale ove un creditore ne faccia richiesta. A tale comma sono apportate alcune modifiche formali (il termine “richiesta” è sostituito dal termine “istanza”), anche al fine di adeguare la disposizione al dettato dell’art. 6, comma 1, lettera m), della legge delega, n. 155 del 2017.
La citata lett. m) concerne il riordino della disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento. Al riguardo si ricorda che attribuendo la legittimazione ad agire per la risoluzione anche al commissario giudiziale, su richiesta del creditore, l'art. 119 ha innovato la Legge fallimentare previgente.
La novella introduce, inoltre, il nuovo comma 7 all'art. 119 il quale stabilisce che il tribunale dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione del concordato preventivo. Non si applica tale disposizione quando lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all’interno della prima procedura).
La disposizione mira a colmare un vuoto normativo che ha dato origine a dubbi interpretativi. Secondo Cass. Civ, Sez. 1, Sent. n. 26002 del 17 ottobre 2018, richiamata dalla relazione illustrativa, qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 LF. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 LF., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. Nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz'altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 LF, a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno - dopo la riforma dell'art. 186 LF introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 - ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l'istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata (Cass. civ., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17703 del 17 luglio 2017). Sembrerebbe quindi che la giurisprudenza qui richiamata ammetterebbe, nel silenzio della legge, almeno implicitamente, la possibilità della dichiarazione di fallimento prima della risoluzione del concordato preventivo.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi |
|
[art. 18] |
|
Capo III - Concordato preventivo |
|
Sezione VI - Omologazione del concordato preventivo |
|
Art. 114. Cessione dei beni |
|
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. |
1. identico |
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. |
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. |
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. |
3. Identico. |
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. |
4. Identico. |
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale. |
5. Identico. |
|
|
Art. 118. Esecuzione del concordato |
|
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. |
1. Identico. |
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. |
2. Identico. |
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. |
3. Identico. |
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. |
4. Identico. |
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. |
5. Identico. |
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. |
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del· cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. |
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento. |
7. Identico. |
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato. |
8. Identico. |
Art. 119. Risoluzione del concordato |
|
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. |
l. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. |
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante. |
2. Identico. |
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. |
3. Identico. |
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. |
4. Identico. |
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. |
5. Identico. |
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. |
6. Identico. |
|
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo. |
Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.
Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
- viene attribuita al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori; sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni;
- viene esteso il raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura;
- è ridimensionato il ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica;
- con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione;
- con riguardo alla disciplina relativa agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti si prevede, in caso di prosecuzione del contratto, la prededucibilità soltanto dei crediti maturati nel corso della procedura;
- nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale; nella disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica è introdotta la previsione, ai sensi della quale, in caso di subentro il curatore è obbligato al pagamento delle sole prestazioni avvenute dopo l'apertura della liquidazione; è introdotta una nuova disciplina relativa al contratto di affitto di azienda che differenzia il caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente, da quello in cui invece il debitore sia l'affittuario.
- con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad armonizzare la disciplina dell'insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro;
- per quanto riguarda l'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. Il termine per la presentazione di domande tardive è ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12);
- è disciplinata in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato;
- è previsto che il concordato nella liquidazione giudiziale possa essere proposto dal debitore solo se prevede l'apporto di risorse che incrementano il valore dell'attivo di almeno il 10%; quando la liquidazione riguarda una società la riforma integra l'elenco delle azioni di responsabilità che il curatore può esperire, escludendo che egli debba ottenere la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e sentire il comitato dei creditori;
- è disciplinato il diritto all'esdebitazione, dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando le norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.
In particolare, l’articolo 19 modifica gli articoli 125, 128 e 130 della Sezione I del Capo I, dedicato ad imprenditori individuali e società. Tale Sezione riguarda i presupposti della liquidazione giudiziale e gli organi ad essa preposti.
Le modifiche recate al comma 4 dell’art. 125 intervengono in materia di registro nazionale dei curatori. Esse sono volte a:
• chiarire che il registro cui si fa riferimento non è di nuova istituzione ma è il medesimo già previsto dalla legge fallimentare (v. art. 28 del regio decreto n. 267 del 1942);
• eliminare l’erroneo riferimento al fallimento, sostituendolo con liquidazione giudiziale;
• aggiornare l’elenco dei provvedimenti che devono essere annotati nel registro, integrandolo con i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 125 i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro devono essere altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.
La modifica relativa al comma 3 dell’articolo 128 esplicita che la scelta dei difensori nella procedura di liquidazione giudiziale spetta sempre al curatore, come già previsto nella legge fallimentare, in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi.
All’articolo 130, che contiene la disciplina delle relazioni e dei rapporti riepilogativi del curatore, sono apportate modifiche incidenti sul comma 2 e sul comma 4, conseguenti agli interventi da parte dello schema in esame sulla disciplina degli obblighi di presentazione del bilancio dell’ultimo esercizio (di cui al comma 2 dell’art. 198 v. infra).
In particolare:
· è inserita, tra le informazioni che il curatore deve rendere al pubblico ministero, anche quella relativa all’inottemperanza, da parte del debitore o degli amministratori, dell’obbligo di presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Il comma 2 dell’articolo 130, nella sua formulazione attuale prevede che se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
Circa la formulazione della modifica in commento, il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe più opportunamente utilizzata l'espressione “e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2” poiché è soltanto in capo al debitore, e non anche agli amministratori, che sussiste l'obbligo di presentare il bilancio ai sensi del citato articolo 198, comma 2.
· si introduce una disposizione volta a stabilire che bilancio dell’ultimo esercizio, formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, ed il rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, di cui all’articolo 2487-bis c.c., devono essere allegati dal curatore alla propria relazione da presentare al giudice circa le cause della crisi, le responsabilità del debitore ed il manifestarsi dell'insolvenza.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
Titolo V - Liquidazione giudiziale Capo I - Imprenditori individuali e società Sezione I - Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti |
|
|
[art. 19] |
Art. 125. Nomina del curatore |
|
1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. |
1. Identico. |
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili. |
2. Identico. |
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. |
3. Identico. |
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. |
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. |
Art. 128. Gestione della procedura |
|
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. |
1. Identico. |
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. |
2. Identico. |
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa. |
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa. |
Art. 130. Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore |
|
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società. |
1. Identico. |
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. |
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e agli obblighi di cui all’articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. |
3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso. |
3. Identico. |
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. |
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate. |
5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo. |
5. Identico. |
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. |
6. Identico. |
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero. |
7. Identico. |
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore. |
8. Identico. |
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. |
9. Identico. |
L’articolo 20 modifica gli articoli 166 e 170, inseriti nella Sezione IV del Capo I del Titolo V, contenente la disciplina relativa agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
L’articolo 166 stabilisce, ai commi 1 e 2, quali sono gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore che sono sottoponibili ad azione revocatoria.
Al comma 3, oggetto di modifica, sono invece indicati gli atti non revocabili: nella formulazione attuale della disposizione tra di essi figurano, alla lettera b), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca. La nuova formulazione della citata lettera b) prevede la cancellazione del riferimento alla consistenza dell’esposizione del debitore nei confronti della banca, lasciando il solo riferimento alla durevolezza dell’esposizione medesima.
Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, tale scelta è stata operata in coerenza con la norma della legge di delega, volta alla riformulazione delle disposizioni che hanno dato origine a dubbi interpretativi (art. 2, co. 1, lett. m), della l. 155/2017), poiché l’esatta quantificazione della riduzione dell’esposizione che possa essere definita consistente ha dato adito a numerose incertezze interpretative e ad orientamenti giurisprudenziali difformi.
L’altra modifica apportata al comma 3, relativa alla lettera e), è meramente formale.
Con la modifica al comma 2 dell’articolo 170 si specifica che il termine a partire dal quale taluni atti posti in essere dal debitore, considerati pregiudizievoli nei confronti dei creditori, sono privi di efficacia ovvero possono essere revocati, inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale, quando a questa segua l’apertura della liquidazione giudiziale. In tal modo si riproduce quanto già stabilito dall’art. 69-bis della legge fallimentare (r.d. 267/1942), con i necessari adattamenti alla disciplina vigente.
Si ricorda che sono privi d’efficacia rispetto ai creditori, a determinate condizioni ed entro certi termini (solitamente se effettuati nei due anni precedenti l’apertura della procedura concorsuale), gli atti a titolo gratuito (art. 163) ed i pagamenti di crediti non scaduti e postergati (art. 164), mentre sono soggetti ad azione revocatoria gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, i pegni, le anticresi e le ipoteche, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti (art. 166), anche se compiuti tra coniugi o tra parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o tra conviventi di fatto (art. 169).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
|||
Sezione IV Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori |
||||
[art. 20] |
||||
Art. 166. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie |
||||
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: |
1. Identico. |
|||
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; |
|
|||
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; |
|
|||
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; |
|
|||
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. |
|
|||
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. |
2. Identico. |
|||
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: |
3. Identico: |
|||
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; |
a) identica; |
|||
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca; |
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca; |
|||
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; |
c) identica; |
|||
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; |
d) identica; |
|||
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; |
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere |
|||
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; |
f) identica; |
|||
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice. |
g) identica. |
|||
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. |
4. Identico. |
|||
|
|
|||
Art. 170. Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia |
||||
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. |
1. Identico. |
|||
|
2. Quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso. |
L’articolo 21 modifica l’articolo 189, contenuto nella Sezione V del Capo I, Titolo V, della Parte Prima del codice della crisi e dell’insolvenza.
La Sezione V si occupa di regolare i rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. Tra questi, particolare rilievo assumono i rapporti di lavoro subordinato, disciplinati dall’articolo 189 a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 189, comma 1, la liquidazione giudiziale non comporta il licenziamento dei dipendenti, bensì la sospensione dei rapporti di lavoro fino al subentro del curatore nei medesimi rapporti ovvero il recesso dagli stessi.
La disciplina vigente di cui al comma 5 dell’articolo 189 prevede che le dimissioni presentate dal lavoratore vengano considerate rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., solo se trascorsi 4 mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale.
L’articolo 2119 c.c., oggetto di modifica da parte del Codice (D.lgs. 14/2019) prevede, che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete un’l'indennità. Il secondo comma precisa che gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.
La modifica apportata dallo schema di decreto in esame, sopprime il riferimento temporale dei 4 mesi, consentendo al lavoratore di rassegnare le dimissioni durante il periodo di sospensione del rapporto lavorativo che decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale. Sono esclusi i casi in cui il lavoratore abbia accesso a prestazioni di sostegno al reddito, con particolare riguardo ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 ovvero ai fondi di solidarietà, di cui al Titolo II del medesimo decreto, costituiti da organizzazioni sindacali ed imprenditoriali nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I.
La deroga alla disciplina generale è motivata dalla peculiarità del rapporto di lavoro rispetto agli altri rapporti giuridici pendenti (dei quali, ai sensi dell’art. 172, non è consentito lo scioglimento da parte del contraente in bonis) la quale, secondo la Relazione illustrativa, risulterebbe “iniqua e di dubbia legittimità” qualora non venisse consentito al lavoratore che, a causa della procedura di liquidazione, non percepisce lo stipendio né ha accesso a misure compensative di sostegno al reddito, di potersi dimettere per trovare un’altra occupazione.
Il Consiglio di Stato suggerisce di rendere il testo del comma 5 maggiormente aderente a quello del comma 1 e quindi di sostituire la generica locuzione che fa riferimento al periodo di sospensione del rapporto di lavoro subordinato con un'indicazione più precisa del termine a partire dal quale tale sospensione ha inizio, ovvero la data della sentenza con la quale viene dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, e che si conclude con la comunicazione attraverso la quale il curatore rende nota la sua decisione di subentrare nell'esercizio dell'impresa o di recedere dai rapporti.
Un’ulteriore modifica, al comma 9, sostituisce l’attuale riferimento al recesso con quello al licenziamento, stabilendo che è facoltà del curatore scegliere, nell’esercizio dell’impresa, se proseguire i rapporti di lavoro subordinato, sospenderli ovvero procedere al licenziamento.
Come sottolinea la Relazione, la sostituzione non è di natura puramente lessicale ma deriva dalla diversità delle fasi in cui può trovarsi l'impresa dopo l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale: si può infatti parlare di recesso fino a che il curatore si trova nella fase in cui non ha ancora deciso se proseguire l'attività d'impresa, mentre una volta effettuata tale scelta si dovrà parlare più propriamente di licenziamento e fare riferimento alla normativa lavoristica, anziché alla normativa prevista dal medesimo articolo 189, che si applica invece, laddove compatibile, nel caso della sospensione.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
|||
Sezione V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti |
||||
[art. 21] |
||||
Art. 189. Rapporti di lavoro subordinato. |
||||
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso. |
1. Identico. |
|||
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti. |
2. Identico. |
|||
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. |
3. Identico. |
|||
4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale. |
4. Identico. |
|||
5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. |
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. |
|||
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni: a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale; b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita; d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti; e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. |
6. Identico. |
|||
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. |
7. Identico. |
|||
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. |
8. Identico. |
|||
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo. |
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo in quanto compatibili. |
L’articolo 22 modifica gli articoli 197 e 198, contenuti nel Capo II, del Titolo V, della Prima Parte del codice, e relativo alla custodia e all’amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.
In particolare, al comma 2 dell’articolo 197 è apportata una correzione meramente formale, volta a sostituire l’erroneo riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento con quello alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
È inoltre sostituito il comma 2 dell’articolo 198, con riguardo all’obbligo di presentazione del bilancio dell’ultimo esercizio; con le modifiche apportate si pone tale obbligo a carico del debitore, che deve provvedervi entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale anziché del curatore. Quest’ultimo dovrà intervenire solo in caso di inadempienza del debitore, redigendo il bilancio ovvero apportando le necessarie rettifiche a quello presentato dal debitore. Il curatore interviene altresì, se del caso, rettificando la documentazione presentata dal debitore, ai sensi dell’art. 39, al momento della richiesta di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso).
L’ultimo periodo del novellato comma 2 dispone che i liquidatori, fino alla chiusura della liquidazione giudiziale, non sono tenuti a presentare i bilanci, come previsto dall’art. 2490 c.c.
Come evidenziato nella Relazione, tale precisazione si è resa necessaria a causa dell’introduzione, tra le cause di scioglimento della società di cui al novellato art. 2484 c.c., dell’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, dal momento che finché la liquidazione giudiziale è aperta i liquidatori non esercitano i loro poteri (v. infra, articolo 39).
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo II Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale |
|
[art. 22] |
|
Art. 197. Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore |
|
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2. |
1. Identico. |
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. |
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. |
Art. 198. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio |
|
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. |
1. Identico. |
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. |
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile. |
L’articolo 23 modifica gli articoli 200, 205 e 207, contenuti nel Capo III, del Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell’insolvenza. Tale Capo detta norme circa le modalità di accertamento del passivo e disciplina i diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
Con la modifica all’articolo 200, comma 1, si prevede che, tra le comunicazioni che il curatore deve dare ai creditori o ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sia compresa quella relativa alla richiesta di assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto, comprensive dei relativi interessi.
Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, ribadendo una norma già prevista nella legge fallimentare ma a cui i creditori fanno scarso ricorso, il legislatore intende accrescere le possibilità di soddisfacimento per i creditori, specialmente a favore di coloro che seguono l’andamento della procedura di liquidazione.
Si ricorda che le somme destinate ai creditori che non si sono presentati o che sono irreperibili, ai sensi dell’art. 232, comma 4, sono depositate sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione; se tali somme non vengono riscosse entro cinque anni, né vengono richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il nuovo comma 2, inserito nell’articolo 205, prevede che la comunicazione attraverso cui il curatore rende noto ai creditori lo stato passivo, una volta che questo è stato dichiarato esecutivo, deve menzionare anche le concrete prospettive che i singoli creditori hanno di vedere soddisfatte le proprie istanze.
Tale comunicazione, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa, ha una finalità di economia procedurale in quanto volta ad evitare impugnazioni dello stato passivo da parte di creditori quando risulta già evidente che l'attivo derivante dalla liquidazione difficilmente potrebbe portare ad un loro soddisfacimento.
Nell’ambito del procedimento di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, la modifica apportata al comma 10 dell’articolo 207 ha lo scopo di richiamare direttamente e integralmente l’articolo 181 c.p.c che disciplina le conseguenze della mancata comparizione delle parti in udienza.
La formulazione attuale della disposizione prevede che se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.. Tale articolo a sua volta prevede, che se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, si applica il primo comma dell’articolo 181 c.p.c., secondo il quale qualora nessuna delle due parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza e, in caso di ulteriore mancata comparizione delle parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Con la modifica apportata dallo schema in esame, si prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti, si applicano sia l’articolo 309 c.p.c. (mancata comparizione nel corso dell’udienza) sia l’articolo 181 c.p.c. (integralmente, cioè sia il comma 1 che il comma 2).
Il comma 2 dell’articolo 181 c.p.c., prevede che se l’attore costituito non compare alla prima udienza ed il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza e, in caso di ulteriore mancata comparizione dell’attore, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, a meno che il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza, e dichiara l'estinzione del processo.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo III Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale |
|
[art. 23] |
|
Art. 200. Avviso ai creditori e agli altri interessati |
|
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: |
1. Identico: |
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; |
a) identica; |
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; |
b) identica; |
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); |
c) identica; |
d) il domicilio digitale assegnato alla procedura. |
d) che possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’articolo 232, comma 4; |
|
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura. |
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. |
2. Identico. |
Art. 205. Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo |
|
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. |
1. Identico. |
|
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. |
Art. 207. Procedimento. |
|
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5. |
1. Identico. |
2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. |
2. Identico. |
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. |
3. Identico. |
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. |
4. Identico. |
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. |
5. Identico. |
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. |
6. Identico. |
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma. |
7. Identico. |
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. |
8. Identico. |
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. |
9. Identico. |
10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. |
10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. |
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori. |
11. Identico. |
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio. |
12. Identico. |
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. |
13. Identico. |
14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. |
14. Identico. |
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. |
15. Identico. |
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. |
16. Identico. |
L’articolo 24 modifica l’articolo 211, contenuto nella Sezione I del Capo IV del Titolo V, della Prima Parte del Codice, relativo all’esercizio dell'impresa e alla liquidazione dell'attivo. In particolare la Sezione I reca le disposizioni generali.
Con l’eliminazione dell’inciso “se dall'interruzione può derivare un grave danno” dal comma 2 dell’articolo 211 si stabilisce che la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non è più eventuale e subordinata al grave danno cagionato dalla mancata prosecuzione dell’attività di impresa, ma diviene regola generale. Resta fermo che il tribunale non autorizzerà la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa soltanto nel caso in cui da essa possa derivare un pregiudizio ai creditori.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo IV Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo Sezione I Disposizioni generali |
|
[art. 24] |
|
Art. 211. Esercizio dell'impresa del debitore |
|
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. |
1. Identico. |
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. |
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. |
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. |
3. Identico. |
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. |
4. Identico. |
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. |
5. Identico. |
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio. |
6. Identico. |
7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. |
7. Identico. |
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a). |
8. Identico. |
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V. |
9. Identico. |
10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. |
10. Identico. |
L’articolo 25 modifica l’articolo 216, contenuto nella Sezione II del Capo IV, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell’insolvenza, relativa alla liquidazione dell’attivo dell’impresa del debitore, si occupa della vendita dei beni.
L’articolo 216 concerne la vendita e gli altri atti di liquidazione dei beni acquisiti all’attivo della procedura di liquidazione giudiziale.
Le modifiche ad esso apportate attengono in particolare al procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile e prevedono che:
§ il provvedimento con cui il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati, dal debitore o da terzi, in forza di titolo non opponibile al curatore viene attuato da quest’ultimo con le sole formalità stabilite dal giudice medesimo (comma 2, quinto periodo);
§ ai fini della liberazione dell’immobile, il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare altresì ausiliari esperti a sensi dell’art. 68 c.p.c. (comma 2, sesto periodo);
§ qualora nel bene immobile siano presenti beni che non devono essere consegnati o documenti riguardanti un’attività professionale o imprenditoriale, il curatore dà intimazione a colui che deve rilasciare il bene o al soggetto al quale appartengono affinché gli stessi vengano rimossi, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, e procedendo, in difetto, al loro smaltimento o alla loro distruzione (comma 2, settimo, ottavo e nono periodo);
§ il curatore deve informare, mediante notificazione, coloro i cui crediti siano assistiti da ipoteca o da privilegio su un bene immobile o su altro bene iscritto nei pubblici registri prima che siano completate le operazioni di vendita (comma 2, decimo periodo);
§ coloro che hanno presentato la richiesta di esaminare i beni in vendita tramite il portale delle vendite pubbliche al fine di formulare un’offerta di acquisto hanno diritto di esaminarli entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, secondo modalità che garantiscano la riservatezza della loro identità e impediscano che vi siano contatti tra i vari richiedenti (comma 6);
§ entro cinque giorni dalla vendita o dalla liquidazione di ciascun bene facente parte dell’attivo, il curatore ne informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori mediante deposito nel fascicolo informatico (modifica resasi necessaria in quanto il trasferimento del bene, cui la precedente stesura del comma 9 faceva riferimento, è un atto di competenza del giudice delegato ed è successivo al versamento integrale del prezzo pertanto il curatore non avrebbe potuto darne notizia; egli può pertanto dare notizia esclusivamente dell'esito delle procedure di vendita o liquidazione) (comma 9).
Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, la nuova disciplina è volta a snellire il procedimento, limitando le formalità richieste e velocizzando la fase di liberazione dell'immobile, con l'obiettivo di garantire tempi certi per l'immissione nell'immobile di colui che se lo è aggiudicato all'asta. Secondo la Relazione, ciò dovrebbe portare ad un ampliamento della platea dei soggetti che partecipano alle aste e, di conseguenza, dovrebbe assicurare un maggior soddisfacimento dei creditori, evitando il rischio di aste deserte.
Il Consiglio di Stato richiama l'attenzione sulla necessità che nell'attuazione del provvedimento di liberazione dell'immobile sia venga previsto il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Sezione II Vendita dei beni |
|
[art. 25] |
|
Art. 216. Modalità della liquidazione |
|
1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. |
1. Identico. |
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene. |
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene. |
3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. |
3. Identico. |
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. |
4. Identico. |
5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. |
5. Identico. |
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. |
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o al delegato alla vendita. L’esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. |
7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. |
7. Identico. |
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. |
8. Identico. |
9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico. |
9. Il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell’esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico. |
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. |
10. Identico. |
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. |
11. Identico. |
L’articolo 26 modifica l’articolo 234, contenuto nel Capo VI, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell’insolvenza.
Il Capo VI riguarda la cessazione della procedura della liquidazione giudiziale, disciplinandone le diverse ipotesi (che vanno dalla mancata proposta di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori, all’integrale liquidazione del passivo accertato, all’accertamento dell’insufficienza dell’attivo per il soddisfacimento dei creditori).
La modifica apportata all’articolo 234, comma 8, è finalizzata ad inserire la previsione secondo cui, in caso di soddisfacimento integrale dei creditori nonché di pagamento di tutte le spese, alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale non deve necessariamente conseguire la cancellazione della società dal registro delle imprese. In tal caso, resta infatti possibile, come alternativa alla cessazione della società, anche la prosecuzione dell’attività di impresa ove l'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal curatore ai sensi dell’art. 233, co. 2, deliberasse in tal senso.
Si ricorda che nell’assemblea convocata ai sensi dell’art. 233, co. 2, oltre alle decisioni sulla ripresa dell’attività o sulla sua definitiva cessazione si possono trattare argomenti che siano stati previamente sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo VI Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale |
|
[art. 26] |
|
Art. 234. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura |
|
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. |
1. Identico. |
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. |
2. Identico. |
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. |
3. Identico. |
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. |
4. Identico. |
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. |
5. Identico. |
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. |
6. Identico. |
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto. |
7. Identico. |
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. |
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell’articolo 233, comma 2, primo periodo. |
L’articolo 27 modifica gli articoli 240 e 246, contenuti nel Capo VII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell’insolvenza.
Il Capo VII del Titolo V disciplina il concordato nell’ambito della procedura nella liquidazione giudiziale. La proposta, che può essere avanzata, a determinate condizioni, dal debitore, dai creditori o da terzi, prevede la suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, e deve essere sottoposta al voto dei creditori (necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto per l’approvazione).
La modifica apportata all’articolo 240, è volta ad integrare l’ultimo periodo del comma 1, in tema di ammissibilità della proposta di concordato, nel senso di specificare che la relativa disciplina si applicherà non più solo al debitore ma anche alle “società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo”, in linea con quanto previsto dal medesimo articolo 240 in relazione alla presentazione della proposta.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 240 stabilisce che la proposta di concordato è ammissibile soltanto se decorso un anno dalla sentenza di apertura della procedura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Tale proposta è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.
Al comma 1 dell’articolo 246 si corregge l’erroneo riferimento all’art. 206, sostituito da quello all’articolo 245, che regola il procedimento per l’omologazione del concordato e per la presentazione delle eventuali opposizioni.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale |
|
[art. 27] |
|
Art. 240. Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale |
|
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. |
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo, è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. |
2. La proposta inoltre può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. |
2. Identico. |
3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe. |
3. Identico. |
4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. |
4. Identico. |
5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione. |
5. Identico. |
Art. 246. Efficacia del decreto |
|
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206. |
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245. |
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. |
2. Identico. |
L’articolo 28 modifica gli articoli 255, 262 e 264, contenuti nel Capo VIII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell’insolvenza.
Il Capo VIII del Titolo V riguarda in particolare la liquidazione giudiziale ed il relativo concordato nelle società.
Al comma 1, lettera c), dell’articolo 255, viene corretto un riferimento divenuto erroneo a seguito di una modifica all’art. 2476 c.c. recata dal medesimo codice della crisi e dell’insolvenza (art. 378), che ha provocato lo slittamento dal settimo all’ottavo comma della previsione secondo cui il curatore può promuovere o proseguire l’azione contro i soci per gli atti dannosi nei confronti della società, dei soci o di terzi, e da essi intenzionalmente decisi o autorizzati, per i quali essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori che li hanno compiuti.
Al comma 3 dell’articolo 262, la dicitura “attivo fallimentare” viene aggiornata con quella corretta di “attivo della liquidazione giudiziale”, in conseguenza della modifica lessicale operata dal decreto legislativo n. 14/2019.
Al comma 2 dell’articolo 264 vengono apportate due modifiche lessicali, la prima inerente la sostituzione del termine deliberazioni con il termine decisioni, più pertinente trattandosi di atti assunti dal curatore, e la seconda riguardante la sostituzione dell’organo cui fare reclamo contro le decisioni del curatore, cioè il giudice delegato e non il tribunale, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dal richiamato art. 133.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
Capo VIII Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società |
|
[art. 28] |
|
Art. 255. Azioni di responsabilità |
|
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente: |
1. Identico: |
a) l'azione sociale di responsabilità; |
a) identica; |
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; |
b) identica; |
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile; |
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; |
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; |
d) identica; |
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. |
e) identica; |
Art. 262. Patrimoni destinati ad uno specifico affare |
|
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. |
1. Identico. |
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. |
2. Identico. |
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile. |
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile. |
Art. 264. Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea |
|
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133. |
1. Identico. |
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile. |
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile. |
L’articolo 29 modifica gli articoli 268, 270, 273 e 276, contenuti nel contenuto nel Titolo V, Capo IX, del Codice e relativo alla disciplina della liquidazione del patrimonio di consumatore, professionista, imprenditore agricolo e imprenditore minore, nonché di ogni altro debitore insolvente non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Per questi soggetti la riforma introduce la liquidazione controllata, che ricalca a grandi linee la procedura della liquidazione giudiziale.
In particolare, l’articolo 29, comma 1, sostituisce l’articolo 268 del Codice relativo appunto all’istituto della liquidazione controllata.
La liquidazione controllata è una procedura attivabile dal debitore in stato di sovraindebitamento (o, a particolari condizioni, dal creditore o dal p.m. (v. co. 2 infra), mediante la quale egli intende esdebitarsi, liquidando il proprio patrimonio a parziale soddisfacimento dei creditori. L’istituto è applicabile a consumatori, professionisti, a imprenditori che esercitino, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, nonché a imprenditori insolventi non assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Il correttivo:
§ chiarisce che il creditore può presentare domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata soltanto quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, a differenza del debitore che può chiederla anche se si trovi in stato di sovraindebitamento. Resta fermo che, qualora il debitore sia un imprenditore, la domanda può essere presentata anche dal pubblico ministero (co. 2, primo periodo);
§ stabilisce che nei casi appena illustrati non si procede all’apertura di una procedura se dall’istruttoria risulta che l’ammontare dei debiti scaduti non supera i 20.000 euro (co. 2, secondo periodo). Tale cifra è aggiornabile ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia (co. 2, terzo periodo).
La scelta di fissare il limite inferiore per l’apertura di una procedura di liquidazione concordata a 20.000 euro, anziché a 30.000 euro come per la liquidazione giudiziale, viene giustificata, nella relazione illustrativa, dal fatto che tale importo “appare già significativo di una situazione debitoria preoccupante” quando ad essere assoggettato a tale procedura è un consumatore.
§ aggiunge un comma che prevede, nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un creditore ed il debitore sia una persona fisica, che non si proceda all’apertura della procedura quando l’Organismo di composizione delle crisi attesti che non c’è possibilità di acquisire attivo da ripartire tra i creditori, neppure espletando specifiche azioni giudiziarie. All’attestazione dell’OCC devono essere allegati: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (comma 3).
La ratio della norma, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è quella di “evitare i costi che derivano alla collettività dall’apertura di una procedura concorsuale quando sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore alcun vantaggio”.
Le modifiche apportate all’articolo 270 dal comma 2 sono volte a:
§ prevedere che la sentenza con la quale si dichiara aperta una procedura di liquidazione controllata produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, richiamando altresì le disposizioni in materia di liquidazione giudiziale di cui all’art. 256 concernenti le società con soci a responsabilità illimitata, che si applicano anche al caso di liquidazione controllata in quanto compatibili (comma 1, secondo e terzo periodo);
§ precisare che il tribunale conferma l'OCC come liquidatore quando la domanda sia stata presentata dal debitore, perché soltanto in questo caso si ha la certezza dell’esistenza concreta di tale organismo.
Il comma 3 sostituisce l’articolo 273, che si occupa della formazione del passivo nella procedura di liquidazione controllata, integrandolo con l’aggiunta di un comma riguardante l’ammissione delle domande presentate tardivamente dai creditori, mutuando la disciplina già contenuta nell’art. 208 per ciò che riguarda la liquidazione giudiziale.
Per essere ammesso al passivo il creditore deve dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile e, in ogni caso, deve trasmettere la domanda non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa impeditiva. Il comma 7 esplicitamente prevede che il procedimento per l’ammissione delle domande tardive avviene secondo quanto previsto dai commi da 1 a 6.
Il liquidatore forma l'inventario dei beni oggetto della procedura, aggiorna l’elenco dei creditori che concorrono nella liquidazione e predispone un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati; dovrà infine redigere un programma di liquidazione. Se non vengono proposte osservazioni alla formazione del passivo, questo è approvato dal liquidatore; se le osservazioni proposte vengo ritenute fondate dal liquidatore, questi redige un nuovo stato passivo, ma se le contestazioni non sono superabili spetta al giudice l’approvazione dello stato passivo, con decreto reclamabile davanti al collegio.
Se la domanda non contiene l’indicazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o non ne ha fornito la prova, il giudice delegato ne dichiara l’inammissibilità con decreto, reclamabile con ricorso al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 124.
Il comma 4 aggiunge un periodo al comma 1 dell’articolo 276 per operare un rinvio ai casi di chiusura della procedura previsti dall’art. 233 per la liquidazione giudiziale, rendendo tale articolo applicabile anche alla liquidazione controllata, ove compatibile.
L’art. 233 enumera i seguenti casi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo V - Liquidazione giudiziale |
|
Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato |
|
[art. 29] |
|
Art. 268. Liquidazione controllata |
|
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. |
1. Identico. |
2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. |
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). |
|
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. |
3. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. |
4. Identico. |
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
|
5. Identico. |
Art. 270. Apertura della liquidazione controllata |
|
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. |
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256. |
2. Con la sentenza il tribunale: |
2. Identico: |
a) nomina il giudice delegato; |
a) identica; |
b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; |
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; |
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; |
c) identica; |
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; |
d) identica; |
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; |
e) identica; |
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; |
f) identica; |
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. |
g) identica; |
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
3. Identico. |
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. |
4. Identico. |
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III. |
5. Identico. |
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. |
6. Identico. |
Art. 273. Formazione del passivo |
|
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria. |
1. Identico. |
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d). |
2. Identico. |
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. |
3. Identico. |
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1. |
4. Identico. |
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. |
5. Identico. |
6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio. |
6. Identico. |
|
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124. |
Art. 276. Chiusura della procedura |
|
1. La procedura si chiude con decreto. |
1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile. |
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. |
2. Identico. |
L’articolo 30 modifica gli articoli 278 e 281 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X, relativo all’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui di colui che sia stato già sottoposto a procedura di liquidazione, contratti nei confronti di quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l’esito della liquidazione stessa.
La Sezione I, in particolare, contiene le norme riguardanti il procedimento di esdebitazione e le condizioni per accedervi.
Il comma 1 interviene sull’articolo 278 prevedendo anzitutto una modifica lessicale, volta a sostituire la dicitura “procedura concorsuale” con quella di “procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”.
Per quanto riguarda la procedura di esdebitazione relativa ad una società o ad altro ente, con la modifica del comma 4 il correttivo prevede che le condizioni previste dall’art. 280 per potervi essere ammessi devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti quando si tratti di società o di altro ente. perché si tratta di condizioni che possono essere riferite soltanto a persone fisiche.
L’art. 280 prevede che per essere ammesso all’esdebitazione il debitore:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
- non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
La modifica al comma 4 consiste nell’eliminazione del riferimento temporale agli ultimi tre anni precedenti l’apertura di una procedura liquidatoria per la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 280; tale termine, stando alla relazione illustrativa, sarebbe “incoerente o contraddittorio con le casistiche riportate dall'articolo 280”.
In comma 2 modifica l’articolo 281 inserendo al comma 4 un periodo in cui si prevede che il decreto con il quale il tribunale chiude la procedura di esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti, sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Ciò dovrebbe favorirne la conoscibilità anche da parte dei soggetti che, pur non essendo parte della procedura, possono avere interesse a conoscere la situazione del debitore, al contempo evitando che vengano esperite nei suoi confronti nuove azioni giudiziarie che non porterebbero ad alcun risultato in termini di soddisfacimento di crediti.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo V - Liquidazione giudiziale |
|
Capo X - Esdebitazione Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata |
|
[art. 30] |
|
Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione |
|
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. |
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. |
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. |
2. Identico. |
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. |
3. Identico. |
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria. |
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. |
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. |
5. Identico. |
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. |
6. Identico. |
7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. |
7. Identico. |
Art. 281. Procedimento |
|
1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. |
1. Identico. |
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. |
2. Identico. |
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. |
3. Identico. |
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. |
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. |
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. |
5. Identico. |
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta. |
6. Identico. |
L’articolo 31 modifica gli articoli 282 e 283 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X, Sezione II.
Anzitutto, lo schema apporta una modifica di carattere formale alla rubrica della Sezione, sostituendo “esdebitazione del soggetto sovraindebitato” all’espressione attuale “esdebitazione del sovraindebitato” (comma 1).
Inoltre, il comma 2 interviene sull’articolo 282, concernente l’esdebitazione di diritto, istituto operante a seguito di chiusura della procedura di liquidazione controllata, ovvero trascorsi tre anni dalla sua apertura, e vi apporta modifiche volte a prevedere:
§ la pubblicazione del decreto dichiarativo dell’esdebitazione sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, quando essa riguardi un consumatore o un professionista: in tali casi, infatti, trattandosi di soggetti che non esercitano attività imprenditoriale, l’iscrizione nel registro delle imprese non costituisce una forma di pubblicità adeguata (co. 1, ultimo periodo);
§ che l’esdebitazione non opera nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si tratta di condotte che in precedenza assumevano rilievo, tramite il richiamo all’art. 69, soltanto se poste in essere da un consumatore (co. 2);
§ che oltre alla comunicazione del provvedimento con cui si dà atto dell’esdebitazione di diritto, deve essere comunicato il provvedimento con il quale l’esdebitazione viene esclusa per il sussistere di condizioni ostative ex art. 280; inoltre, tale comunicazione deve avvenire anche nei confronti del debitore, oltre che nei confronti del p.m. e dei creditori, in tal modo consentendo la proposizione di un eventuale reclamo alla corte d’appello, entro 30 giorni (co. 3).
Il comma 3 modifica l’articolo 283, comma 1, esplicitando che il debitore incapiente ma meritevole ammesso all'esdebitazione è obbligato al pagamento del debito laddove, entro 4 anni dal decreto del giudice, sopravvengano utilità tali da consentirgli il soddisfacimento di almeno il 10% dei crediti complessivamente considerati, senza avere quindi riguardo alla quota che i singoli creditori possono ottenere.
Viene altresì modificata la rubrica del medesimo articolo 283 per una maggiore precisione rispetto al contenuto.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo V - Liquidazione giudiziale |
|
Capo X - Esdebitazione |
|
Sezione II Esdebitazione del sovraindebitato |
Sezione II Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato |
[art. 31] |
|
Art. 282. Esdebitazione di diritto. |
|
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. |
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. |
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1. |
2. L’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. |
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. |
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. |
|
|
Art. 283. Debitore incapiente. |
Art. 283. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. |
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. |
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. |
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. |
2. Identico. |
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. |
3. Identico. |
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. |
4. Identico. |
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. |
5. Identico. |
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà. |
6. Identico. |
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. |
7. Identico. |
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. |
8. Identico. |
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. |
9. Identico. |
L’articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese.
Il Titolo VI del codice della crisi e dell’insolvenza reca una normativa completamente nuova rispetto alla legge fallimentare del 1942, la quale non contempla una disciplina unitaria per l’insolvenza di gruppi di imprese. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un’entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Diversamente, il d.lgs. 14/2019 prevede una procedura unitaria per l’accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo. Un approccio unitario alla crisi di gruppo permette infatti, nell’ottica del legislatore, di approntare rimedi più efficaci e funzionali per giungere al risanamento delle imprese che ne fanno parte oppure, qualora il risanamento non fosse possibile, portare ad un maggiore soddisfacimento dei creditori.
Il comma 1 sostituisce l’articolo 284 del Codice e consente la presentazione di un’unica domanda per l’accesso al concordato preventivo (co. 1) ovvero per l’accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (co. 2) quando più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartengano al medesimo gruppo e abbiano ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano. A tal fine può essere presentato un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, anziché piani autonomi per ciascuna impresa.
La modifica del comma 4 è volta a far sì che venga evidenziato il beneficio stimato per i creditori di ogni singola impresa del gruppo inserita nel piano unitario o nei piani collegati formulato per l’accesso al concordato preventivo e se tale vantaggio venga conseguito in misura maggiore in virtù del collegamento esistente tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo.
Al comma 5 vengono meglio specificati gli aspetti di cui il professionista indipendente chiamato a valutare i suddetti piani deve tenere conto. Egli deve in particolare attestare: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano o dei piani; le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. Completano l’attestazione del professionista le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli esistenti tra le imprese.
Per quanto riguarda la valutazione della maggiore convenienza del piano unitario, il Consiglio di Stato rileva che tale disposizione non è coordinata con quanto disposto al comma 4, dove la convenienza viene specificamente valutata “in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese” e raccomanda pertanto di inserire la medesima espressione anche al comma 5. Sempre al comma 5, il Consiglio di Stato suggerisce altresì di integrare la previsione secondo cui l’attestazione fornita dal professionista indipendente deve contenere “informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese”, stabilendo che tali informazioni debbano essere anche complete ed aggiornate in modo da consentire l’espressione di un giudizio ponderato sulla reale fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici da essi derivanti.
Il comma 2 interviene sull’articolo 285, relativo al contenuto del piano o dei piani di gruppo e alle azioni a tutela dei creditori e dei soci apportando modifiche anche formali, come la sostituzione del termine società con il termine impresa.
Al comma 5 viene precisato che, nel caso di richiesta di concordato preventivo di gruppo, i soci che ritengano pregiudizievoli per la redditività e il valore delle quote sociali le operazioni previste nel concordato (che, ai sensi del comma 1, possono essere di liquidazione per alcune imprese, di continuazione dell'attività per altre imprese) devono far valere il pregiudizio esclusivamente opponendosi all’omologazione del concordato medesimo.
Al momento dell’omologazione del concordato di gruppo, il tribunale nomina un unico liquidatore per tutte le imprese coinvolte nel concordato, qualora sia prevista la cessione dei beni. In tal modo il legislatore, come si evince dalla relazione illustrativa, intende garantire una maggiore efficienza della procedura, contenendone al tempo stesso i costi. Resta fermo che ciascuna impresa avrà un proprio comitato dei creditori (in questo senso la modifica all’articolo 286, comma 7).
Anche con riguardo all’art. 285, il Consiglio di Stato propone delle modifiche al testo: l’eliminazione, per coordinamento con il comma 2, del termine “concordatario” dal comma 1, primo periodo, e l’introduzione, al comma 5, della parola “predetto” con riferimento al pregiudizio, per rendere più chiaro che l’esistenza del pregiudizio di cui il tribunale deve valutare la sussistenza è quello prospettato dai soci che hanno proposto opposizione all’omologazione del concordato.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese Capo I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo |
|
[art. 32] |
|
Art. 284. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo. |
|
1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. |
1. Identico. |
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. |
2. Identico. |
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. |
3. Identico. |
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. |
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. |
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289. |
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. |
|
6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289. |
|
|
Art. 285. Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci. |
|
1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. |
1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. |
2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo. |
2. Identico. |
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. |
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. |
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società. |
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. |
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo. |
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo. |
|
|
Art. 286. Procedimento di concordato di gruppo. |
|
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. |
1. Identico. |
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia. |
2. Identico. |
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. |
3. Identico. |
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta. |
4. Identico. |
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109. |
5. Identico. |
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. |
6. Identico. |
|
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese. |
7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese. |
8. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese. |
L’articolo 33 modifica l’articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell’insolvenza.
Il Titolo VII del codice della crisi e dell’insolvenza disciplina la liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura concorsuale di carattere speciale e di natura amministrativa, cui sono soggette imprese di interesse pubblico. Nel nuovo codice la liquidazione coatta amministrativa diviene residuale rispetto alla prevalente liquidazione giudiziale e si applica in via esclusiva nei casi previsti da leggi speciali.
Sono, in particolare, assoggettate esclusivamente alla liquidazione coatta le seguenti imprese: le banche, le società capogruppo di banche e le società facenti parte del gruppo bancario; gli intermediari finanziari iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia; gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e le società d’investimento; i fondi comuni d’investimento; le fondazioni bancarie; la Cassa depositi e prestiti; i fondi pensione; le imprese di assicurazione e riassicurazione; le società fiduciarie e gli enti di gestione societarie.
L’articolo 307 riguarda i poteri del commissario ed in particolare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo sottoposto a liquidazione. L’intervento recato dall’articolo in esame consiste nella sostituzione, al comma 1, dell’erroneo riferimento al comma settimo dell’art. 2476 c.c. con quelli corretti riferiti al primo, sesto e ottavo comma.
In particolare:
- il primo comma prevede la responsabilità solidale degli amministratori verso la società per i danni derivanti da inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, a meno che essi non provino di aver manifestato il proprio dissenso circa il compimento dell’atto dannoso;
- il sesto comma riguarda la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
- l’ottavo comma prevede la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori per gli atti dannosi nei confronti della società, dei soci o di terzi, che gli stessi soci hanno intenzionalmente deciso o autorizzato.
Le azioni di responsabilità previste in tali casi, oltre a quelle di cui agli altri articoli citati, sono esercitate dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità vigilante.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo VII – Liquidazione coatta amministrativa Capo II - Procedimento |
|
[art. 33] |
|
Art. 307. Poteri del commissario. |
|
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. |
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. |
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. |
2. Identico. |
L’articolo 34 modifica l’articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, l’articolo 343 concerne la liquidazione coatta amministrativa.
Il comma introdotto nel citato articolo prevede che anche al commissario speciale nominato per la risoluzione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 180 del 2015 (di recepimento della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), così come al commissario della liquidazione coatta amministrativa (co. 2), si applichino le disposizioni concernenti i reati di interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale (art. 334), accettazione di retribuzione non dovuta (art. 335) e omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (art. 336).
Le medesime disposizioni si applicano anche alle persone che coadiuvano il commissario speciale nell’amministrazione della procedura.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IX – Disposizioni penali Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa |
|
[art. 34] |
|
Art. 343. Liquidazione coatta amministrativa. |
|
1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. |
1. Identico. |
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336. |
2. Identico. |
|
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336. |
L’articolo 35 modifica l’articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi.
In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall’articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell’OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Le altre ipotesi previste dal citato comma 3 riguardano le relazioni che accompagnano:
- la domanda di apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68);
- la proposta di concordato minore (art. 76);
- la domanda di esdebitazione (art. 283).
Tutte le predette condotte sono sanzionate con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
Il Consiglio di Stato ritiene che sarebbe più opportuno espungere il riferimento al comma 3 dell’art. 268 in quanto negli altri articoli richiamati dall’art. 344, co. 3, non vi è indicazione del comma; ciò peraltro non andrebbe ad inficiare l’univocità del riferimento.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo IX – Disposizioni penali |
|
Capo IV - Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi |
|
[art. 35] |
|
Art. 344. Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi. |
|
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore. |
1. Identico. |
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. |
2. Identico. |
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. |
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. |
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. |
4. Identico. |
L’articolo 36 modifica l’articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi d'impresa.
Attualmente, il riferimento alle sole lettere a) e b) dell’art. 17, comma 1, contenuto all’art. 352, fa sì che soltanto i componenti dell’OCRI designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente (lett. a) e dal presidente della camera di commercio (lett. b) dovessero essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che avessero svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che avessero superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che fossero stati omologati.
Con l’eliminazione di tale riferimento, anche per l’individuazione del membro appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, di cui alla lett. c), occorrerà fare riferimento ai suddetti albi e alle suddette competenze.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria Capo I - Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi |
|
[art. 36] |
|
Art. 352. Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI. |
|
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. |
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. |
L’articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
In particolare l’articolo 356 ne disciplina l’istituzione e le modalità di iscrizione.
Le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all’albo, in particolare l’obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), del d.m. 202/2014.
Il citato d.m. dispone che tali corsi debbano avere una durata di 200 ore, mentre lo schema di decreto in esame specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore.
Per il primo popolamento dell’albo è inoltre previsto che:
- i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, oltre a rientrare nelle categorie di cui all’art. 358, comma 1 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019;
- coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 352 (essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati).
La soppressione del riferimento alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 358 è puramente formale.
Con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento, previsto al comma 2.
Le modifiche introdotte all’articolo 358 sono volte ad assicurare che, nella nomina per gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, l’autorità giudiziaria tenga conto degli incarichi già assegnati e delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell’anno precedente, al fine di assicurare la massima efficienza e trasparenza della procedura.
Con riferimento alle modifiche di cui al comma 5, lettera c), dell’art. 358, il Consiglio di Stato rileva che tali previsioni andrebbero coordinate con quanto previsto in via generale dall’art. 5, comma 2, del codice in materia di nomina dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la quale sono previsti criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. Non appare pertanto coerente con tale dettato l’eliminazione dell’inciso “di turnazione”, che andrebbe invece più opportunamente sostituito con “di rotazione”, in analogia col richiamato art. 5, comma 2, e dovrebbe inoltre essere aggiunta la congiunzione “anche” prima delle parole “tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente”. In tal modo verrebbe contemperata l’esigenza della rotazione degli incarichi con quella di nominare curatori, commissari e liquidatori con adeguate professionalità ed esperienza, anche negli uffici giudiziari di minori dimensioni, in cui le procedure aperte sono necessariamente in numero minore.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria |
|
Capo II - Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure |
|
[art. 37] |
|
Art. 356. Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. |
|
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo. |
1. Identico. |
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. |
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. |
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. |
3. Identico. |
|
|
Art. 357. Funzionamento dell'albo. |
|
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: |
1. Identico: |
a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; |
a) identica; |
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; |
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; |
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. |
c) identica. |
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia. |
2. Identico. |
|
|
Art. 358. Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure. |
|
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. |
1. Identico. |
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. |
2. Identico. |
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: |
3. Identico: |
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; |
a) identica; |
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; |
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; |
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; |
c) delle esigenze di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; |
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione. |
d) identica. |
L’articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie.
L’articolo 369, nella stesura originaria, era volto a coordinare il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 385/1993, apportando le necessarie modifiche alle norme del t.u. che rinviavano alla legge fallimentare e operando la sostituzione della terminologia in esso contenuta per adeguarlo alle nuove procedure del codice.
Lo schema di decreto interviene su tale disposizione principalmente al fine di coordinare il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza anche con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, richiamando i parametri elaborati in precedenti pareri resi in analoghe circostanze (tra cui, in particolare, il parere del 30 maggio 2018, n. 1432), valuta come legittimo l’ampliamento degli interventi del decreto correttivo ed integrativo del codice della crisi e dell’insolvenza anche a norme diverse (in questo caso, il d.lgs. 180/2015) da quelle per le quali sarebbe preordinato, se finalizzati a correggere eventuali difetti emersi in sede di attuazione della delega principale.
Sono stati inoltre corretti alcuni refusi ed errori materiali contenuti nella prima stesura dell’articolo.
L’intervento attuato sull’articolo 372 è meramente formale.
Il Consiglio di Stato raccomanda in questo caso di modificare la stesura dell’art. 38, comma 2, che contiene un erroneo riferimento al comma 4 dell’art. 372 invece che al comma 4 dell’articolo 110 del codice dei contratti pubblici, novellato al comma 1, lettera c), del citato articolo 372.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
|
Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria |
|
Capo V - Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie |
|
[art. 38] |
|
Art. 369. Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
Art. 369. Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. |
1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»; |
a) identica; |
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza»; |
c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse; |
c) identica; |
d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
d) identica; |
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
e) identica; |
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
f) identica; |
g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; |
g) identica; |
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
h) identica; |
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
i) identica; |
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
l) identica; |
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
n) il comma 5 dell’articolo 99 è sostituito dal seguente: «Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»; |
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali». |
o) identica. |
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. |
2. Identico. |
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. |
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. |
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. |
4. Identico. |
|
5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 36: 1) al comma 2, le parole «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; b) al comma 8 dell’articolo 37, le parole «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; c) al comma 3 dell’articolo 38, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.» |
|
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. |
|
|
Art. 372. Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
|
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»; |
a) identica; |
b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;»; |
b) identica; |
c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: |
c) identica: |
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). |
identica; |
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. |
1. Identico. |
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. |
2. Identico. |
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato. |
3. Identico. |
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. |
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. |
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. |
5. Identico. |
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. |
6. Identico. |
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.» |
7. Identico. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. |
2. Identico. |
L’articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. In particolare, gli interventi agli artt. 380 e 382 riguardano le cause di scioglimento delle società di capitali e delle società di persone.
Il d.lgs. 14/2019 aveva già inserito la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata tra le cause di scioglimento delle società di capitali, previste dall’art. 2484 c.c.
Lo schema di decreto in esame interviene all’art. 380 del codice della crisi e dell’insolvenza statuendo che anche in questi casi si applicano gli articoli 2487 (nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) e 2487-bis (pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti), in quanto compatibili con le procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.
Pertanto l’assemblea dei soci dovrà comunque provvedere alla nomina dei liquidatori, anche se, in questi casi, essi avranno funzioni di mera rappresentanza della società, considerato che l’amministrazione del patrimonio e la liquidazione sono di competenza del curatore, nella liquidazione giudiziale, o del liquidatore, nella liquidazione controllata. Proprio per tale ragione si è provveduto ad aggiungere un periodo al terzo comma dell’art. 2487-bis che dispone la consegna del rendiconto sulla gestione, non solo ai liquidatori nominati dall’assemblea dei soci, ma anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, al fine di favorire la continuità nella gestione della società a loro affidata.
Il Consiglio di Stato ritiene che il richiamo all’applicabilità degli artt. 2487 e 2487-bis c.c. in quanto compatibili con le fattispecie di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata contenuto al comma 1 dell’art. 380 sia eccessivamente generico e sarebbe invece opportuno delineare un più compiuto sistema di disposizioni che delimiti l’applicazione di tali articoli alle suddette procedure. Per quanto riguarda invece il periodo aggiunto dal comma 2 all’art. 2487-bis, si invita ad esplicitare a quali altri soggetti, oltre al curatore ed al liquidatore, debba essere consegnato il rendiconto di gestione.
Parimenti, l’art. 382, del quale viene anche integralmente sostituita la rubrica, viene modificato per inserire, all’art. 2272 c.c., l’apertura della procedura di liquidazione controllata tra le possibili cause di scioglimento delle società di persone. È stato invece eliminato l’originario comma 3, che si limitava a sostituire il termine fallimento con liquidazione giudiziale, considerato che tale sostituzione è operata in tutte le disposizioni normative vigenti dall’art. 349 del codice.
Su questo specifico punto, il Consiglio di Stato raccomanda invece il mantenimento del comma 3 in quanto la sua soppressione potrebbe prestarsi ad interpretazioni di segno contrario.
D.lgs. n. 14 del 2019 |
A.G. 175 |
|
|
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Seconda - Modifiche al codice civile |
||
[art. 39] |
||
Art. 380. Cause di scioglimento delle società di capitali. |
||
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.». |
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile». |
|
|
2. All’articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.» |
|
|
|
|
Art. 382. Sostituzione dei termini fallito e fallimento. |
Art. 382. Cause di scioglimento delle società di persone. |
|
|
1. All’articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.» |
|
1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza». |
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza». |
|
2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale». |
3. Identico. |
|
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.». |
Soppresso |
|
L’articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato art. 2086 c.c. in materia di gestione d’impresa.
Sul punto era già intervenuto l’art. 377 del d.lgs. 14/2019, stabilendo che la gestione della società è competenza esclusiva degli amministratori; il nuovo intervento chiarisce ora che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell’impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l’istituzione degli assetti organizzativi.
Si ricorda che l’art. 2086 c.c. è stato oggetto di riforma da parte del d.lgs. 14/2019 al fine di introdurre l’obbligo, per l’imprenditore, di dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa. L’adempimento di tale obbligo è funzionale, tra l’altro, alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale ed a fornire all’imprenditore, in modo che egli possa immediatamente attivarsi per superare la crisi tramite gli strumenti messi a disposizione a tal fine dall’ordinamento.
Il Consiglio di Stato rimarca che in questo caso l’intervento di novellazione viene fatto direttamente sugli articoli del codice civile mentre sarebbe più opportuno seguire la medesima tecnica redazionale adottata negli altri interventi dello stesso tipo contenuti nello schema di decreto in esame, operando sull’articolo del codice della crisi e dell’insolvenza che li modifica (segnatamente l’art. 377).
Dal punto di vista sostanziale, ritiene poi necessaria l’introduzione di norme di carattere transitorio limitatamente all’art. 2475 c.c. in quanto l’art. 377, già entrato in vigore a partire dal 16 marzo 2019, oltre a modificarne il primo comma, aggiungeva altresì un sesto comma (che non viene qui modificato).
Codice civile |
A.G. 175 |
Codice civile |
|
[art. 40] |
|
Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva. |
|
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. |
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. |
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. |
Identico. |
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione |
Identico. |
|
|
Art. 2380-bis. Amministrazione della società. |
|
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. |
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. |
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. |
Identico. |
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. |
Identico. |
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. |
Identico. |
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. |
Identico. |
|
|
Art. 2409-novies. Consiglio di gestione. |
|
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. |
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione. |
Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. |
Identico. |
È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. |
Identico. |
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. |
Identico. |
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. |
Identico. |
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. |
Identico. |
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. |
Identico. |
|
|
Art. 2475. Amministrazione della società. |
|
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. |
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. |
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. |
Identico. |
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. |
Identico. |
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. |
Identico. |
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. |
Identico. |
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381. |
Identico. |
L’articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, volta a fissare al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli obblighi previsti dall’art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15 del codice della crisi e dell’insolvenza.
Si tratta degli obblighi di segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione (art. 14) nei confronti dell’organo amministrativo della società ovvero l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione (art. 15) nei confronti del debitore in ordine a circostanze che potrebbero costituire l’indizio di una situazione di crisi e che sono propedeutici all’eventuale attivazione di procedure di allerta da parte degli organismi di composizione delle crisi d’impresa.
Il suddetto termine riguarda esclusivamente le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti:
· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Come ricordato in premessa, a norma dell'art. 389, comma 1, del d.lgs. 14/2020, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza - ad eccezione di quelle indicate al comma 2 del medesimo art. 389 - avrebbero dovuto entrare in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e pertanto il 15 agosto 2020.
Per quanto riguarda specificamente gli articoli 14 e 15 del codice, è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 che, all'art. 11, ne ha disposto il differimento dell'entrata in vigore al 15 febbraio 2021. Tale decreto è stato successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), mentre l'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è intervenuto per differire l'entrata in vigore dell'intero codice al 1° settembre 2021.
Come segnalato dal Consiglio di Stato, si pone la necessità di un intervento di raccordo tra l'articolo in esame e quanto disposto in via generale dal d.l. 23/2020, "per evitare che gli obblighi di segnalazione operino in data antecedente all'entrata in vigore del codice". La norma in esame non appare peraltro in linea con gli intenti manifestati anche nella stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, e cioè prevedere un graduale avvio del sistema delle segnalazioni, esonerandone, in una fase iniziale, le imprese più piccole.
L’articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall’attuazione del decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni dovranno far fronte agli adempimenti in esso contenuti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 43 fa coincidere l’entrata in vigore delle norme del decreto correttivo in esame con l’entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14/2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi.
Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall’art. 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio di Stato, pur apprezzando la scelta operata dal legislatore, reputa opportuno che il Governo introduca disposizioni transitorie per le disposizioni già entrate in vigore e modificate dal decreto correttivo in esame e che sia previsto, con apposita norma, l’obbligo di pubblicazione del testo coordinato del codice prima del 1° settembre 2021.
[1] Art. 9-bis (Riservatezza e segreto professionale) - 1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. 2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i princìpi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei princìpi. ...omissis....
[2] Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) -1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo 3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.