Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nei casi di lieve entità 3 dicembre 2019 |
La proposta di legge all'esame della Commissione è volta ad inasprire le pene per le ipotesi di lieve entità del delitto di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti (modifica dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990), prevedendo inoltre per colui che sia colto in flagranza di tale reato l'arresto obbligatorio (modifica dell'art. 380 c.p.p.).
Il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacentiLa proposta di legge interviene sull'art. 73 del TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione,commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e di destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, dovute ad interventi del legislatore ed a pronunce della Corte costituzionale: sull'art. 73 sono infatti intervenuti dapprima il decreto-legge n. 272 del 2005, che ha eliminato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere; poi il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato l'attenuante della lieve entità in autonoma fattispecie di reato a pena ridotta; quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità del decreto-legge del 2005, determinando la revivescenza della disciplina previgente; poi il decreto-legge n. 36 del 2014, con il quale il legislatore ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale; ed infine dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che, con un intervento manipolativo, ha modificato il minimo edittale della pena prevista per il delitto. Occorre dunque ripercorrere sinteticamente questi passaggi per ricostruire la normativa attualmente in vigore.
L'
Il testo originario dell'art. 73 TU
originario art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990
differenziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le
droghe "pesanti" (puniti al comma 1 con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le
droghe "leggere" (puniti al comma 4 con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa). La stessa distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere" era riproposta anche per i
fatti di lieve entità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo art. 73 stabiliva un'attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da 1 a 6 anni i fatti concernenti le droghe "pesanti" e da 6 mesi a 4 anni quelli relativi alle droghe "leggere", oltre alle rispettive sanzioni pecuniarie.
L'
art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 (come modificato
La legge Fini-Giovanardi
in sede di conversione dalla
legge n. 49 del 2006) aveva
soppresso la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente, comminando la pena della reclusione da 6 a 20 anni e la multa per i fatti non lievi, nonché la pena della reclusione da 1 a 6 anni e la multa per i casi in cui fosse applicabile l'attenuante del fatto di lieve entità (c.d.
riforma Fini-Giovanardi).
La lieve entità da attenuante a fattispecie di reato autonoma
A distanza di alcuni anni, in XVII legislatura, con l'art. 2, comma 1, lettera a), del
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. dalla
legge n. 10 del 2014) è stato
sostituito il comma 5 dell'art. 73, trasformando la circostanza attenuante del
fatto di lieve entità in
fattispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale massimo della pena detentiva da 6 a 5 anni di reclusione.
Tale modifica non è stata intaccata dalla
La sentenza n. 32 del 2014
sentenza n. 32 del 2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riforma Fini-Giovanardi, a seguito della quale hanno ripreso vigore le disposizioni dell'art. 73 nella originaria formulazione.
L'incostituzionalità non atteneva al merito della riforma quanto alle modalità della sua approvazione, attraverso l'inserimento della Fini-Giovanardi nel procedimenti di conversione di un decreto-legge che si occupava di svariate materie e che, anche nel titolo, metteva insieme il finanziamento alle Olimpiadi Invernali di Torino e le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
Per
Il DL n. 36 del 2014
dare seguito alla sentenza della Corte il legislatore è intervenuto sull'art. 73 TU con il
D.L. n. 36 del 2014 (conv. dalla
legge n. 79 del 2014), che tra l'altro, all'art. 1, comma 24-ter, lettera a), ha ulteriormente
diminuito il massimo edittale della pena prevista per il
fatto di lieve entità, fissandolo nella misura di 4 anni di reclusione oltre la multa.
Interpellata sul
La sentenza n. 40 del 2019
risultante quadro normativo, caratterizzato da una profonda frattura (4 anni) tra il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità (reclusione da 8 a 20 anni) e quello del fatto lieve (reclusione da 6 mesi a 4 anni), senza che il legislatore nel frattempo, nonostante i ripetuti moniti (cfr. sentenza n. 179 del 2017), avesse provveduto a colmarla, la Corte costituzionale con la
sentenza n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, del TU nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni anziché 6 anni (il minimo edittale di 6 anni era stato previsto dal decreto-legge del 2005, poi dichiarato incostituzionale).
Il quadro sanzionatorio vigenteOggi, dunque, la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti sono così puniti:
Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis). |
In riferimento all'entità delle pene detentive, dunque, questo è il quadro nrmativo vigente: |
Contenuto della proposta di leggeLa proposta di legge si compone di due articoli attraverso i quali interviene sul trattamento sanzionatorio delle fattispecie di reato di lieve entità relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Non si tratta dunque di una riforma complessiva dei delitti di cui all'art. 73, ma di un intervento mirato sui fatti di lieve entità puniti dal comma 5 di tale disposizione (v. sopra). |
Modifica del codice di procedura penaleIn particolare, l'articolo 1 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'arresto obbligatorio di chiunque sia colto in flagranza del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, anche quando i fatti appaiano di lieve entità. Viene a tal fine soppressa la clausola di salvezza per tali delitti contenuta nella lett. h) del comma 2 dell'art. 380 c.p.p.
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Modifica del TU stupefacentiL'articolo 2 interviene sull'art. 73 del TU stupefacenti per inasprire le pene in caso di fatti di lieve entità e per sopprimere le disposizioni che prevedono un trattamento punitivo speciale quanto i fatti siano commessi da un tossicodipendente. In particolare, l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro è così elevata: reclusione da 3 a 6 anni e multa da 5.000 a 20.000 euro (lett. a). Con questa modifica, il minimo edittale previsto per il fatto non lieve (6 anni, dopo la sentenza della Corte del 2019) viene parificato al massimo edittale previsto per il fatto lieve. ![]() Con la modifica, inoltre, il fatto di lieve entità di cui al comma 5 è destinato a riferirsi esclusivamente a condotte relative a droghe pesanti, diversamente da quanto accade attualmente, con l'applicabilità della lieve entità tanto a droghe pesanti quanto a droghe leggere, oltre che a sostanze eterogenee.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, hanno affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, TU, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. La pronuncia ha superato il contrasto tra n. 48850 del 2016, n. 8243 del 2018,n. 49153 del 2017, n. 31378 del 2018, n. 22654 del 2017, n. 22655 del 2017, n. 14882 del 2017, n. 29132 del 2017, n. 46495 del 2017, conformi all'orientamento adottato, e le altre n. 38879 del 2005, n. 26205 del 2015, n. 32695 del 2015, n. 47671 del 2014, n. 6624 del 2017 per cui l'attenuante non era configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice.
Infatti, l'aumento del minimo edittale per il fatto lieve - che passa dagli attuali 6 mesi a 3 anni di reclusione - comporta l'impossibilità di riferire la fattispecie alle droghe leggere che, nel minimo, prevedono due anni di reclusione. Conseguentemente, dunque, se attualmente i fatti di lieve entità relativi a droghe leggere possono comportare l'applicazione della pena della reclusione per 6 mesi, con la riforma proposta dall'A.C. 2160 per tali sostanze la pena minima sale a 2 anni di reclusione. Il provvedimento, inoltre, abroga i seguenti commi dell'art. 73 TU:
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge modifica fonti di rango primario (codice di procedura penale e TU stupefacenti) e, più specificamente, modifica il trattamento sanzionatorio di un reato; ciò rende imprescindibile l'uso dello strumento legislativo. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge interviene sull'ordinamento penale e su norme processuali, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |