Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia
Riferimenti: AC N.1161/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 221
Data: 29/10/2019
Organi della Camera: II Giustizia


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia

29 ottobre 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge, A.C.1161, è volta ad estendere la corresponsione della c.d. indennità giudiziaria – ossia l'indennità istituita in favore dei magistrati in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività – anche ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità e ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.

L' indennità giudiziaria costituisce una speciale indennità non pensionabile, istituita dall' articolo 3 della legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari, che è stata estesa da interventi normativi successivi alle magistrature speciali e, ancorché con diversa disciplina, al personale amministrativo che partecipa della funzione giudiziaria.
L'art. 3 della legge n. 27/1981 prevede che l'indennità sia corrisposta «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa». Dal gennaio 2005 l'indennità giudiziaria viene corrisposta nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli a. 16 e 17 del medesimo DL 151/2001 ossia nei cinque mesi di assenza per gravidanza e puerperio e nei periodi antecedenti in cui vi sia interdizione dal lavoro disposta dal competente ispettorato del lavoro.
La trattenuta dell'indennità per le ipotesi di assenza dal servizio necessitate da situazioni oggetto di specifica tutela costituzionale, come la malattia, ha fatto dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981. Tali dubbi sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, da un lato, ha ribadito che la legge pone una " correlazione necessaria tra la corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle funzioni", ritenendo dunque legittimo che l'indennità non sia dovuta in ogni ipotesi di assenza dal servizio, poiché "l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato" (C. cost., sent. n. 407/1996; nello stesso senso, cfr. C. cost., ord. n. 106/1997; sent. n. 287/2006; ord. n. 290/2006; ord. n. 302/2006; ord. n. 137/2008; ord. n. 346/2008). Dall'altro lato, la Corte ha affermato che l'indennità giudiziaria costituisce solo una parte del complessivo trattamento economico del magistrato, onde la sua esclusione in caso di assenza dal servizio per malattia o maternità non viola i precetti costituzionali posti a tutela di tali situazioni, i quali impongono soltanto che in tali situazioni il lavoratore conservi il posto di lavoro ed abbia mezzi adeguati alle esigenze di vita, che nel caso dei magistrati sono pienamente assicurati dal riconoscimento della retribuzione "di base" (C. cost., sentenza n. 287 del 14 luglio 2006; cfr. anche C. cost., ord. n. 290/2006; ord. n. 302/2006; ord. n. 137/2008 e ord. n. 346/2008). Sempre secondo la Consulta, una volta assicurato il rispetto dei precetti costituzionali attraverso il riconoscimento di un trattamento "di base", rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la concreta misura del trattamento spettante per ognuna delle ipotesi "protette" di assenza dal servizio. Tanto è vero che, al fine di riconoscere l'indennità giudiziaria al magistrato in caso di congedo obbligatorio di maternità, si è reso necessario uno specifico intervento legislativo che ha novellato in tal senso, con effetto non retroattivo, l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).  Dunque l'indennità giudiziaria non è dovuta nei periodi in cui la prestazione lavorativa è sospesa salvo che l'eccezione al principio predetto sia prevista dallo stesso legislatore. Derogano alla regola generale di stretta correlazione con l'effettiva prestazione del servizio l'ipotesi del congedo ordinario e quella dell'astensione obbligatoria per maternità.

A tal fine, la proposta di legge modifica l'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 che prevede espressamente che l'indennità giudiziaria non è dovuta, tra l'altro, nei periodi di "congedo straordinario" e di "aspettativa per qualsiasi causa". In particolare la proposta estende la corresponsione dell'indennità:

  • ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità;
L'assenza per malattia del magistrato configura un'ipotesi di congedo straordinario o di aspettativa (in base a quanto previsto dagli artt. 37, 66 e 68 del D.P.R. n. 3 del 1957). In particolare l'articolo 37del D.P.R. n. 3 del 1957 ( Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede l'istituto del congedo straordinario che può essere concesso "per gravi motivi". Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni (Nel caso della magistratura, per espressa delibera del CSM - Circolare n. 19641 del 14 novembre 1994 - tale facoltà è attribuita ai Capi di corte.Durante la fruizione del congedo straordinario, per il primo giorno (di ogni periodo ininterrotto) al magistrato spettano tutti gli assegni ridotti di 1/3, per i giorni successivi spettano gli assegni interi. Per tutto il periodo è attualmente esclusa la corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge 27/81.
L'aspettativa, ai sensi dell'art. 66 del citato D.P.R. 3/57 può essere concessa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. L'art. 68 che disciplina l'aspettativa per infermità prevede che essa sia disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.L'aspettativa per infermità se è continuativa non può superare i 18 mesi; il magistrato dopo due mesi viene collocato fuori del ruolo organico con contestuale richiamo in ruolo se l'aspettativa non supera i 6 mesi continuativi. Nel caso in cui il periodo di aspettativa superi i sei mesi e quindi un periodo di 4 mesi di fuori ruolo (sempre continuativi) viene data comunicazione al CSM perché proponga il richiamo in ruolo e l'assegnazione della sede al predetto magistrato. Con riguardo al trattamento economico, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, delle ferie, della retribuzione, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo (per le patologie riconosciute come causa di servizio non viene operata la riduzione stipendiale del 50%), conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il magistrato perde il diritto, per l'intero periodo, alla corresponsione della speciale indennità di cui all'art. 3 L. 27/81. 
In base a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992, i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: disabili in situazione di gravità;  genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.Il permesso è retribuito, salva l'esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge 27/81.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.