Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Riferimenti: AC N.1881/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 206
Data: 02/10/2019
Organi della Camera: II Giustizia

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002)
in materia di patrocinio a spese dello Stato

A.C. 1881

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 206

 

 

 

2 ottobre 2019

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0103.docx

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto del disegno di legge                                                                       3

§  L’estensione del gratuito patrocinio ad alcune procedure di negoziazione assistita 4

§  L’estensione del gratuito patrocinio alle persone offese da specifici reati     6

§  I parametri e le modalità per la liquidazione dei compensi                             8

§  Le modalità di comunicazione del decreto di ammissione al patrocinio nel processo penale 10

§  Il diritto al compenso per l’avvocato che decide di non coltivare l’impugnazione      10

§  L’esclusione del patrocinio in caso di assistenza di più di un difensore      12

§  La presentazione dell’istanza nei giudizi non penali                                    12

§  Le ulteriori modifiche lessicali e di coordinamento                                       13

§  Il termine per l’opposizione al decreto di pagamento emesso dal magistrato 13

Testo a fronte                                                                                                   15

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge A.C. 1881 apporta alcune modifiche alla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato contenuta nel T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).

 

L’articolo 24 della Costituzione, dopo aver riconosciuto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi ed affermato l’inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, si preoccupa di rendere effettivi tali diritti stabilendo che (quarto comma) «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

L’attuazione di questo principio costituzionale è oggi assicurata dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nel Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), agli articoli da 74 a 115.

Possono accedere al patrocinio i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

In particolare, nel processo penale, l’art. 74 del TU assicura il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Nei processi civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, è assicurato il patrocinio del non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

In base all’art. 75 del TU, l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono indicate nell’articolo 76 del TU, e riguardano il reddito imponibile dell’interessato, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore a 11.493,82 euro. Per alcuni soggetti, condannati per specifici gravi reati, il reddito si considera ope legis superiore ai limiti (es. condannati in via definitiva per associazione mafiosa o per traffico di stupefacenti). Sono viceversa sempre ammesse al gratuito patrocinio, a prescindere dalla situazione reddituale, le persone offese da alcuni specifici reati (v. infra).

L’istanza di ammissione al patrocinio può essere presentata al giudice procedente o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; in caso di accoglimento dell’istanza l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.

 

In particolare, attraverso i suoi 3 articoli, il provvedimento:

·         estende il patrocinio a spese dello Stato alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, quando le stesse si concludano con un accordo;

·         consente l’accesso al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, alle persone offese dal reato di tortura e ai minori offesi dai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare;

·         apporta limitate modifiche alla disciplina della liquidazione del compenso dell’avvocato;

·         coordina il lessico di alcune disposizioni del TU con l’evoluzione della normativa e, in particolare, con l’entrata in vigore della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) e con l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali.

 

L’estensione del gratuito patrocinio ad alcune procedure di negoziazione assistita

L’articolo 1, co. 1, lettera a) e b) del disegno di legge, interviene sugli articoli 74 e 75 del TU spese di giustizia per consentire l’accesso al gratuito patrocinio anche nelle procedure di negoziazione assistita.

 

La procedura di negoziazione assistita, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, è un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. Può essere utilizzata anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

L’avvocato, già all’atto del conferimento dell'incarico, deve (è un dovere deontologico) illustrare al cliente questo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie che, se percorso, approda a una convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità – nella quale è indicato l'oggetto della controversia e il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura (in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi, fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

·         per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

·         per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

La prima udienza è individuata come limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d'ufficio) può eccepire l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 giorni dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento.

Per incoraggiare il ricorso all’istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto incentivi fiscali per coloro che se ne avvalgono, riconoscendo in casi di successo della negoziazione un credito d’imposta di 250 euro[1].

L’art. 3 del decreto-legge n. 132 del 2014 ha inoltre disciplinato l’ipotesi in cui la negoziazione è condizione di procedibilità della domanda e una delle parti versa nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. In tali casi, all’avvocato della parte che potrebbe accedere al patrocinio a spese dello stato «non è dovuto compenso» e, «a tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

Come evidenziato dalla dottrina[2], con questa disposizione il legislatore ha di fatto reintrodotto, limitatamente alla procedura di negoziazione assistita, l’istituto del gratuito patrocinio, in passato disciplinato, in via generale, dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 e abrogato dall’art. 23 della legge 30 luglio 1990, n. 217. Quel testo normativo prevedeva, infatti, l’assistenza tecnica gratuita dell’indigente ammesso al beneficio, sul presupposto che fosse un dovere ed un onere per la classe forense assistere i meno abbienti, in modo ad assicurare loro una adeguata tutela giurisdizionale. Questa impostazione, allorquando entrò in vigore la Costituzione, fu oggetto di rilievi di incostituzionalità, sia nella prospettiva dei non abbienti, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, e 24 commi 1 e 3 Cost.; sia nella prospettiva degli avvocati, per contrasto con l’art. 36, comma 1 Cost. Fu dunque superata dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato (in forza della quale ai non abbienti venne assicurata la possibilità di avvalersi di un difensore generalmente retribuito dallo Stato, sia pure con compenso ridotto rispetto a quello usuale), ora confluita nel TU spese di giustizia.

 

La riforma, garantisce il patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, purché sia raggiunto un accordo (inserimento del comma 2-bis all’art. 74 TU) ed estende l’applicabilità della relativa disciplina (inserimento del comma 2-ter all’art. 75 TU).

Conseguentemente, quando il cittadino non abbiente esperisce un tentativo di negoziazione assistita, il compenso dell’avvocato:

-         è pagato dal cittadino se la negoziazione non è obbligatoria e a prescindere dal raggiungimento o meno di un accordo[3];

-         non è dovuto – e dunque l’assistenza dell’avvocato è gratuita – se la negoziazione è condizione di procedibilità e non si raggiunge un accordo;

-         è corrisposto dallo Stato, con le modalità e i limiti dettati dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, se la negoziazione è condizione di procedibilità e si raggiunge un accordo.

La riforma è dunque volta ad incentivare ulteriormente il buon esito della negoziazione assistita con finalità di deflazione del giudizio civile.

 

Il decreto di pagamento dei compensi del difensore dovrà essere emesso dal tribunale del luogo in cui l’accordo è stato sottoscritto (v. infra, modifiche all’art. 83 TU).

 

L’articolo 2, comma 1, del disegno di legge interviene dunque con finalità di coordinamento sull’art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, per specificare che la gratuità della prestazione dell’avvocato nella negoziazione assistita resa a favore di un indigente è circoscritta all’ipotesi in cui non trovi applicazione la nuova formulazione dell’art. 74 del Tu spese di giustizia.

Inoltre, l’articolo 2, comma 3, del disegno di legge reca una disposizione transitoria in base alla quale l’accesso al patrocinio nella negoziazione assistita obbligatoria troverà applicazione solo alle procedure di negoziazione avviate successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma.

 

 

L’estensione del gratuito patrocinio alle persone offese da specifici reati

L’articolo 1, co. 1, lettera c) del disegno di legge novella l’art. 76 del TU spese di giustizia prevedendo il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, per:

 

-         i figli minori o inabili al lavoro di colui che, violando gli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p., gli fa mancare i mezzi di sussistenza;

 

Si ricorda che l’art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge. Le stesse pene si applicano congiuntamente (quindi reclusione più multa) a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

 

-         i figli minori o inabili al lavoro di colui che viola gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all’art. 570-bis c.p.,

 

Si ricorda che l’art. 570-bis prevede la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032 (stesse pene previste dall’art. 570 c.p.) per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

 

-         la persona offesa dal reato di tortura, di cui all’art. 613-bis c.p.

 

Si ricorda che l’art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se tali fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, a meno che le sofferenze non derivino unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di tortura deriva una lesione personale le pene sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà; se ne deriva la morte, quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni 30. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

 

 

La riforma aggiunge le persone offese da tali reati all’elenco di cui all’art. 76, comma 4-ter c.p.

 

Attualmente tale disposizione già ammette al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, le persone offesa dai seguenti delitti:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

- violenza sessuale semplice e di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.);

- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)

- atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Inoltre, è ammesso al patrocinio a prescindere dai limiti di reddito anche il minore offeso da un reato di tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.) o di sfruttamento sessuale (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies) di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) e di adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.).

 

La modifica all’art. 76, comma 4-quater è volta a correggere un errore materiale nella numerazione dei commi dell’articolo.

 

I parametri e le modalità per la liquidazione dei compensi

Le lettere d) ed e) dell’articolo 1, co. 1, modificano rispettivamente gli articoli 82 e 83 del Tu spese di giustizia, relativi alla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

In particolare, con la modifica dell’art. 82 la riforma adegua il Testo Unico alla nuova disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, di cui al DM n. 55 del 2014 (e successive modifiche), che ha sostituito la precedente normativa sulle tariffe professionali.

 

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'art. 9 del decreto-legge n. 1/2012 (cd. decreto "Cresci Italia"), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale è effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione.

In base alla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) i parametri - formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo - si applicano non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche (art. 13):

- quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta;

- in ogni caso di mancata determinazione consensuale;

- e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

In sede di prima attuazione dell'art. 13 della legge professionale è stato emanato il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che, attraverso i suoi 29 articoli e le 26 tabelle allegate delinea i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati individuando, per ogni giudizio, di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell'avvocato. Ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia. In fase di liquidazione del compenso il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella dovrà:

- individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio;

- procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall'avvocato.

Il regolamento è stato recentemente modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

 

Rispetto alla formulazione vigente dell’art. 82, dunque, la lett. d):

-         sostituisce al termine “onorario” il termine “compenso”, fatto proprio dalla legge professionale forense. Tale modifica è apportata a numerosi articoli del TU (v. infra);

-         sostituisce al riferimento alle tariffe quello ai parametri;

-         rinvia per la determinazione delle modalità di pagamento al successivo art. 83.

 

Con la modifica dell’art. 83, oltre all’utilizzo del termine “compenso”, il disegno di legge chiarisce che il decreto di pagamento del compenso, liquidato dall’autorità giudiziaria, generalmente emesso dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, può essere emesso anche successivamente.

 

Come chiarisce la relazione illustrativa, infatti, la formulazione vigente dell’art. 83, comma 3-bis TU, che stabilisce la contestualità tra la pronuncia del provvedimento che chiude la fase e il decreto di pagamento, è stata talvolta interpretata in termini di preclusione, con la conseguenza che «in caso di dimenticanza del giudice, numerose istanze di liquidazione presentate successivamente alla definizione del procedimento sono state dichiarate inammissibili» obbligando l’avvocato a intraprendere un giudizio ordinario per ottenere il pagamento del dovuto dal Ministero della Giustizia.

In merito è intervenuta la Circolare del Ministero 10 gennaio 2018, che ha interpretato la normativa affermando che il comma 3-bis dell’art. 83 TU «non ha solo lo scopo di rendere più celere la liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato […], ma ha la precipua finalità di chiarire in via definitiva che il decreto di pagamento deve essere un atto separato dal provvedimento che definisce il giudizio, in modo da contrastare la prassi invalsa presso alcuni uffici di inserire il provvedimento di liquidazione nella sentenza, con conseguente difficoltà per il personale di cancelleria a procedere al pagamento delle spettanze». La circolare conclude che, dal combinato disposto dell’art. 83 con gli articoli 136 (che impone al giudice di verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio, chiedendo se occorre integrazioni documentali e verifiche alla guardia di finanza) e 172 (che afferma la responsabilità dei magistrati per le liquidazioni e i pagamenti da loro ordinati), a prescindere dalla tempestività dell’istanza presentata dal difensore, il giudice del procedimento può posticipare la liquidazione in esito agli accertamenti richiesti, senza, per ciò solo, rimanere privato della potestà di procedere alla liquidazione.

 

La riforma, codificando un’interpretazione già data dall’Amministrazione, prevede che il decreto di pagamento possa essere emesso in un momento successivo al provvedimento che chiude la fase, in presenza delle seguenti condizioni:

-         istanza presentata entro 3 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase;

-         istanza presentata entro 6 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase, quando nel procedimento penale il difensore d’ufficio dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (ai sensi dell’art. 116, co. 1, TU) o il difensore d’ufficio ha assistito una persona irreperibile (ai sensi dell’art. 117, co. 1).

In entrambi i casi il giudice deve provvedere sulla richiesta entro 45 giorni.

 

Con disposizione transitoria, l’articolo 2, comma 2 del disegno di legge prevede che nei procedimenti definiti prima dell’entrata in vigore della legge, se il giudice non ha provveduto alla liquidazione contestualmente al provvedimento di chiusura della fase, il decreto di pagamento possa comunque essere ancora emesso dal suddetto giudice purché gli venga presentata una istanza entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma in commento.

 

Inoltre, inserendo il comma 3-ter all’art. 83 il disegno di legge disciplina la liquidazione dei compensi del difensore nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria con esito positivo: il decreto di pagamento dovrà essere emesso dal tribunale del luogo in cui l’accordo è stato sottoscritto. L’istanza del difensore dovrà essere accompagnata dalla copia dell’atto di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato e dalla copia dell’accordo sottoscritto.

 

Le modalità di comunicazione del decreto di ammissione al patrocinio nel processo penale

La lettera f) dell’articolo 1 modifica l’art. 97 del TU spese di giustizia per quanto riguarda, in particolare, la pubblicità del decreto motivato con il quale il magistrato concede (o nega) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Rispetto alla disciplina vigente – che prevede il deposito del decreto in cancelleria, con avviso all’interessato e facoltà di estrarre copia – la riforma prevede la comunicazione del decreto all’interessato.

 

 

Il diritto al compenso per l’avvocato che decide di non coltivare l’impugnazione

L’articolo 1, co. 1, lettera g) interviene sull’art. 106 del TU che attualmente prevede che l’avvocato non abbia diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato se l’impugnazione è dichiarata inammissibile.

 

La ratio dell’art. 106 TU è evidentemente quella di impedire che vengano posti a carico della collettività i costi e i compensi per attività difensive superflue o irrilevanti. La Corte di cassazione ha infatti interpretato la disposizione come tesa a scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso (cfr. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 13 agosto 2003, n. 34190).

Anche la Corte costituzionale ha ritenuto la norma esente da censure di costituzionalità (sentenza n. 16 del 2018) rimettendo al giudice – chiamato a liquidare il compenso dell’avvocato – il compito di accertare se la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione risultasse ex ante prevedibile.

Peraltro, anche in relazione ai giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili, l’art. 130-bis del TU esclude la liquidazione dei compensi al difensore quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.

 

Il disegno di legge aggiunge un periodo al comma 1 dell’art. 106 per riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso, limitatamente alla fase di studio della controversia, al difensore – diverso da quello che aveva proposto l’impugnazione - che decida di non coltivare ulteriormente l’impugnazione stessa.

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l’intento del legislatore è di «riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l’impugnazione inammissibile». Dalla relazione si ricava, quindi, che la formulazione del nuovo periodo sarebbe volta a garantire il beneficio al nuovo difensore – subentrante a quello che ha presentato l’impugnazione inammissibile, presumibilmente un difensore d’ufficio – che, dopo aver a sua volta studiato le carte, decide di non coltivare l’impugnazione inammissibile.

 

La Relazione tecnica specifica che: «Nella prassi giudiziaria, infatti, accade di frequente che un legale presenti ricorso in appello o in cassazione al fine di sospendere l’esecuzione immediata di una sentenza di condanna e che, successivamente, non presenzi l’udienza di apertura della fase di impugnazione per vari motivi, quali: assenza per impegni già presi, o rinuncia all’incarico o revoca da parte del suo assistito. E’ consequenziale alle predette circostanze che, quindi, l’avvocato (d’ufficio o di fiducia) nominato in sostituzione del predetto legale, necessiti di conoscere al meglio la causa per poter predisporre la difesa dell’interessato. Pertanto, per rispondere a tale finalità, la norma in esame prevede che non sia soggetta all’esclusione dalla liquidazione dei compensi l’attività di studio della controversia effettuata dall’avvocato subentrato, nel corso della causa d’impugnazione per garantire al prevenuto la necessaria assistenza legale nel corso del processo, a quello che ha proposto effettivamente il ricorso, a condizione che non coltivi l’impugnazione dichiarata inammissibile: ciò, è confermato sia qualora le attività in esame si limitino a semplici incombenze non comportanti eccessivo dispendio di tempi lavorativi sia se si tratti di dare adeguato riconoscimento ad una attività professionale di studio o di ricerca compiuta da un legale, a tale scopo nominato, di cui deve comunque essere valutata la professionalità e riconosciuto l’impegno prestato».

 

La disposizione riconosce un limitato diritto al compenso, esclusivamente per la fase di studio della controversia, a un avvocato diverso da colui che ha presentato un’impugnazione inammissibile. Egli, godrà della liquidazione del compenso solo se deciderà di non coltivare tale impugnazione.

Dalla formulazione letterale non si evince il significato che attribuiscono a questa previsione la relazione illustrativa e le relazione tecnica. In particolare, non è chiaro se l’attività del nuovo difensore intervenga prima o dopo la pronuncia di inammissibilità.

Si valuti pertanto l’opportunità di chiarire l’ambito applicativo della disposizione.

 

 

L’esclusione del patrocinio in caso di assistenza di più di un difensore

L’articolo 1, co. 1, lettera p) interviene sull’art. 121 del TU, relativo alle ipotesi di esclusione dal patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

 

Attualmente, l’art. 121 esclude l'ammissione al patrocinio nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

Intervenendo su questa disposizione con l’inserimento di un comma 1-bis, il disegno di legge esclude il patrocinio anche quanto il richiedente è assistito da più di un difensore. Se il beneficio era già stato concesso, gli effetti dell’ammissione cessano alla nomina del secondo difensore. La disposizione introdotta in relazione ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari ricalca quanto già previsto dall’art. 91 del TU in relazione al processo penale.

 

La presentazione dell’istanza nei giudizi non penali

La lettera q) dell’articolo 1 interviene sull’art. 124 del TU che disciplina l’organo competente e le modalità di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio nei giudizi civile, amministrativo, contabile e tributario.

Rispetto alla formulazione vigente - che prevede che l’istanza possa essere presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati dall’interessato personalmente (o dal suo difensore) ovvero a mezzo raccomandata – il disegno di legge aggiunge la possibile presentazione a mezzo posta elettronica certificata.

 

Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Le ulteriori modifiche lessicali e di coordinamento

Numerose novelle apportate dall’articolo 1 al TU spese di giustizia hanno la finalità duplice di:

-         sostituire il termine “onorario” con il termine “compenso”, già utilizzato dalla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);

-         specificare che la liquidazione del compenso avviene non solo nel rispetto dell’art. 82 del TU ma anche del successivo art. 83, oggetto di riforma (v. sopra, art. 1, co. 1, lett. e)).

Svolgono questa funzione le modifiche agli articoli 107 (lett. h)), 115 (lett. i)), 115-bis (lett. l)), 116 (lett. m)), 117 (lett. n)), 118 (lett. o)), 141 (lett. r)), 142 (lett. l)) e 143 (lett. t)).

 

 

Il termine per l’opposizione al decreto di pagamento emesso dal magistrato

L’articolo 1, comma 1, lettera u) è l’unica disposizione del disegno di legge che non attiene al patrocinio a spese dello Stato. Tale previsione novella infatti l’art. 170 del TU spese di giustizia che – collocato nella parte VI, relativa ai pagamenti e, in particolare nel capo relativo al decreto di pagamento emesso dal magistrato – disciplina l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino.

La disposizione vigente rinvia all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 per la disciplina dell’opposizione, che può essere presentata dal beneficiario del decreto, dalle parti processuali e dal PM.

 

L’art. 15 (Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede l’applicazione alle controversie di cui all’art. 170 TU del rito sommario di cognizione. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente e l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

 

Il disegno di legge specifica che il termine per proporre opposizione è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’intento del Governo è dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2016 che ha equiparato il decreto di liquidazione del compenso adottato dal magistrato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., e dunque nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento

 

 

 

Come già ricordato, l’articolo 2 del disegno di legge contiene disposizioni transitorie relative (commi 1 e 3) all’applicazione del patrocinio alla negoziazione assistita (v. sopra) e alla liquidazione dei compensi dell’avvocato quando il giudice non abbia provveduto contestualmente al provvedimento di chiusura della fase (comma 2, per il quale si rinvia alla modifica dell’art. 83 TU, v. sopra).

L’articolo 3 contiene la quantificazione degli oneri della riforma – individuati in 5,1 milioni annui (2,5 per il solo 2019) - e provvede alla relativa copertura.

 

Si ricorda che il Governo ha recentemente presentato alle Camera la Relazione sullo  stato delle spese di giustizia (Doc XCV, n. 2), aggiornata all’aprile 2019, che evidenzia sul capitolo 1360 del bilancio del Ministero (nel quale sono appostate le spese per il patrocinio a spese dello Stato) una spesa in costante aumento «essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell’anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017 e fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018, comprensivi di IVA e Cassa forense (dati dei consuntivi di spesa)».

 

 


 

Testo a fronte

 

Normativa vigente

A.C. 1881

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

PARTE III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

Art. 74 (L)

(Istituzione del patrocinio)

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Identico.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

2. Identico.

 

2-bis. È inoltre assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando la predetta procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e al termine di essa è stato raggiunto un accordo.

 

 

Art. 75 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

1. Identico.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2. Identico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

2-bis. Identico.

 

2-ter. Le disposizioni generali e particolari sul patrocinio a spese dello Stato si applicano, in quanto compatibili, alle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-bis.

 

 

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76 (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

1. Identico.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

2. Identico.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

3. Identico.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4. Identico.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-bis. Identico.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (87)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. (88)

4-quater. Identico.

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. (89)

4-quinquies. Identico.

 

 

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 82 (L)

(Onorario e spese del difensore)

(Compenso e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti compiuti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il giudice applica i valori parametrici previsti dalle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in modo che non risultino superiori ai valori medi.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

2. Identico.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Identico.

 

 

Art. 83 (L)

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

(Compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

2. Identico.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Identico.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi alla pronuncia del provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

 

3-ter. All'esito delle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-bis, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto. All'istanza devono essere allegate copia dell'atto di ammissione al patrocinio e copia dell'accordo sottoscritto.

 

 

Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 97 (L)

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato comunicato all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce la comunicazione se l'interessato è presente all'udienza. L'interessato o il suo difensore hanno diritto di estrarre copia del provvedimento.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

3. Identico.

 

 

Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 106 (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. Al difensore che non ha proposto l'impugnazione di cui al periodo precedente il compenso è dovuto, limitatamente alla fase di studio della controversia, se non coltiva l'impugnazione.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

2. Identico.

 

 

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107 (L)

(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

1. Identico.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

2. Identico.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) il compenso e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

(Liquidazione del compenso e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

 

 

Art. 115-bis

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

(Liquidazione del compenso e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

2. Identico.

 

 

Art. 116 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

(Liquidazione del compenso e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

2. Identico.

 

 

Art. 117 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

(Liquidazione del compenso e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

2. Identico.

 

 

Art. 118 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

(Liquidazione del compenso e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

2. Identico.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

3. Identico.

 

 

Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 121

(Esclusione del patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

1. Identico.

 

1-bis. L'ammissione al patrocinio è altresì esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore.

 

 

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 124 (L)

Organo competente a ricevere l’istanza

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Identico.

 

 

Capo VIII

Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

Art. 141 (L)

(Onorario e spese del difensore)

(Compenso e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi degli articoli 82 e 83; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

 

 

 

 

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

Art. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il compenso e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

 

 

Art. 143 (L)

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) i compensi e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

2. Identico.

 

 

PARTE VI

PAGAMENTO

Titolo I

Titoli di pagamento delle spese

Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato

Art. 170 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

 


 

 



[1]     Cfr. art. 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015; art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016 (legge n. 280 del 2015) e DM Giustizia 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

[2]     Cfr. A. Trinchi, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, in Riv. Dir. Proc., 2017, 1, 268; V. M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, in www.judicium.it, 10 dicembre 2014.

[3]     Peraltro, in tali casi, secondo le SSUU civili della Cassazione, se l’attività stragiudiziale prelude a una attività giurisdizionale, il professionista potrebbe essere retribuito non dal cliente ma dallo Stato. Con la sentenza 19/04/2013, n. 9529, le SSUU hanno infatti affermato che «L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense, 15/12/2011)».