Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive"
Riferimenti: AC N.1603-ter/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 135
Data: 15/04/2019
Organi della Camera: II Giustizia

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

A.C. 1603-ter

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 135

 

 

 

15 aprile 2019

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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INDICE

Schede di lettura

§  Introduzione                                                                                                     3

Contenuto del disegno di legge                                                                       5

§  Articolo 6, comma 1, lett. a) (Modifiche alla disciplina sul divieto di accesso alle competizioni sportive, c.d. DASPO)                                                                                     5

§  Articolo 6, comma 1, lett. b) e c) (Disposizioni a tutela degli arbitri)            15

§  Articolo 6, comma 2 (Divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni e di contrattare con determinati soggetti)                                                                               19

§  Articolo 7  (Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)          23

§  Articolo 8 (Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)              27

§  Articolo 9 (Modifiche al codice penale)                                                         29

§  Articolo 10 (Ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio)                        31

§  Articolo 11 (Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive) 33

 

 


Schede di lettura

 


Introduzione

Il disegno di legge in oggetto (A.C. 1603-ter) reca “Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive".

Esso risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, del Capo III (articoli 6-11) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

 

L’A.C. 1603 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019 e presentato alla Camera, in prima lettura, il 15 febbraio 2019. Gli artt. 1-5 e 12-14 sono confluiti nell’A.C, 1603-bis

 

Nel DEF 2019, il Governo ha ribadito la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020, del disegno di legge AC 1603-ter .

 

Il disegno di legge risulta composto di sei articoli con i quali:

 

·         interviene sulla disciplina del c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata;

·         estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti;

·         estende il campo d’applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

·         interviene sul c.d. Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

·         stabilizza nel nostro ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l’arresto.

·         apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive.

·         amplia l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.

·         affida al Governo una delega per l’adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.


Contenuto del disegno di legge

Articolo 6, comma 1, lett. a)
(Modifiche alla disciplina sul divieto di accesso alle competizioni sportive, c.d. DASPO)

 

Il comma 1 dell’articolo 6 interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive.

 

Il DASPO nelle manifestazioni sportive è una “misura di prevenzione atipica” (Cass. Sez. 1, n. 42744 del 15/10/2003). Anche la Corte costituzionale intervenuta più volte sull’istituto, ha inquadrato la misura del DASPO tra quelle di prevenzione, che possono quindi essere inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato (cfr sentenza n. 512 del 2002). La misura può essere emessa:

a) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per uno dei seguenti reati: porto d’armi od oggetti atti ad offendere; uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti; lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici;

b) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza;

c) nei confronti degli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l’ordine pubblico (art. 4, comma, 1, lett. d) del Codice antimafia).

Recentemente la Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza 16.01.2017 n. 1767) ha specificato che l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non deve essere intesa nel senso che gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare la adozione dei provvedimenti di DASPO debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità. La ratio della disposizione in questione è, infatti, quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l’insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell’ambito del gioco del calcio. Per la Corte un’eventuale limitazione della portata della norma, che ne confinasse l’applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ridurrebbe di molto la efficacia dissuasiva della medesima, posto che renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati.

Il Daspo viene emesso dal questore o dall’autorità giudiziaria (con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati).

Il provvedimento può prevedere come prescrizione ulteriore l’obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale dell’interessato, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento davanti al GIP competente, sulla base del luogo dove ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il provvedimento.

Con riferimento alla durata, il divieto e l'ulteriore prescrizione (obbligo di comparizione) non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti dei recidivi è sempre disposta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.

Il contravventore alle suddette disposizioni è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il DASPO viene sempre notificato all'interessato ma, nel caso in cui ad esso si aggiunga l'obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente (art. 6, comma 3, legge n. 401/89). In quest’ultimo caso, il Procuratore della Repubblica, entro 48 ore dalla sua notifica all'interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore pena la perdita di efficacia. Tuttavia, il questore può autorizzare l'interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive.

Il DASPO è ricorribile in sede giurisdizionale-amministrativa (ossia al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato). Invece, l’ordinanza del G.I.P. che lo convalida nelle ipotesi di cui all’art. 6 commi 2 e 3 L. 401/89 è ricorribile per Cassazione, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Rispetto alla normativa vigente, come si evince dal testo a fronte che segue, il disegno di legge:

 

·                       aggiunge il reato di rissa (art. 588 c.p.) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l’applicazione del DASPO (nuovo comma 1, lett. c), dell’art. 6);

 

Si ricorda che l’art. 588 c.p. punisce con la multa fino a 309 euro chiunque partecipa a una rissa (primo comma). Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

La Relazione illustrativa dell’originario AC 1603 motiva l’inserimento di questa fattispecie con «l’elevato indice di rischio per la sicurezza pubblica che si presenterebbe se simili condotte fossero poste in essere nell’ambito di una manifestazione sportiva».

 

·                       specifica che i fatti che determinano il questore o l’autorità giudiziaria ad emettere il divieto di accesso alle competizioni sportive possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive (nuovo comma 1, lett. c) e d), dell’art. 6);

 

La Relazione illustrativa fa l’esempio di comportamenti posti in essere nel corso di manifestazioni politiche, che convincono le autorità ad applicare il divieto di accesso agli stadi, in quanto i reati per i quali si procede sarebbero comunque indice di particolare allarme sociale. Il Governo ritiene infatti che occorra evitare che soggetti coinvolti in indagini per reati contro l’ordine pubblico «possano accedere alle manifestazioni sportive, luogo in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l’ordine e l’incolumità pubblica».

 

·                       nella riscrittura e sostituzione del comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il disegno di legge omette di riproporre la specifica relativa all’autorità di polizia competente per l’applicazione del DASPO. La previsione attuale, che individua nel questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura, l’autorità competente non è infatti riprodotta nel nuovo comma 1;
Si valuti l’opportunità di specificare quale sia il questore competente per l’applicazione della misura di prevenzione.

 

·                       introduce un nuovo comma 1-ter, nel quale sposta il contenuto degli attuali secondo e ultimo periodo del comma 1, e precisa che il DASPO per fatti commessi all’estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall’autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva;

 

Si ricorda che a livello internazionale, a seguito degli episodi particolarmente gravi avvenuti durante lo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali, si è giunti alla firma, e successiva ratifica, della Convenzione Europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, conclusa a Strasburgo il 19 agosto del 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea.

Successivamente, sono seguiti numerosi provvedimenti a livello UE tra cui la Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali , che istituisce punti nazionali d'informazione sul calcio per lo scambio delle informazioni e l'agevolazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia (Gazzetta ufficiale n. L 121 dell’8 maggio 2002).

 

 

·                       aumenta al comma 5 la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO: nei confronti di persona già destinataria del DASPO, la durata del nuovo divieto – cui si accompagna sempre l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive – non potrà essere inferiore a 6 anni né superiore a 10 (attualmente da 5 a 8 anni). In caso di violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la durata del DASPO può essere aumentata fino a 12 anni (in luogo degli attuali 8);

 

·                       subordina (comma 8-bis) il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti nella riparazione dei danni causati, nel risarcimento del danno, nella collaborazione con le autorità ai fini dell’individuazione di altri autori delle violenze. La disposizione sembra fare esclusivo riferimento al DASPO applicato a seguito di violenze nell’ambito di manifestazioni sportive e non anche, invece, a quello che potrebbe essere applicato a soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico in base alle lettere c) e d) del nuovo comma 1 (gli indiziati di particolari reati).
Si valuti dunque l’opportunità di estendere l’applicabilità delle disposizioni sul ravvedimento operoso anche a questi soggetti.

 

·                       inserisce il comma 8-ter, per consentire al questore, quando il DASPO colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere al divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell’avviso orale (disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011): si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
In analogia con quanto previsto per l’avviso orale dal Codice antimafia, anche in questo caso gli ulteriori divieti possono essere applicati in presenza di qualsiasi condanna per delitto non colposo: non si fa infatti riferimento a condanne per delitti ricompresi nell’elenco di quelli che giustificano il DASPO nei confronti dell’indagato.
Contro l’applicazione di questi ulteriori divieti, il destinatario del DASPO può presentare opposizione
davanti al tribunale in composizione monocratica.
In caso di violazione dei divieti, si applica l’art. 76, comma 2, del Codice antimafia, che prevede la reclusione
da 1 a 8 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

 

 

Normativa vigente

A.C. 1603-ter

L. 13/12/1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 6

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime nei confronti di:

a) coloro che risultano aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

1-bis. Identico.

[v. sopra, comma 1, secondo periodo]

 

 

 

 

[v. sopra, comma 1, ultimo periodo]

 

 

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Il divieto per fatti commessi all’estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2. Identico.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. (20)

2-bis. Identico.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

4. Identico.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sei anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a dodici anni.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

6. Identico.

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

7. Identico.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

8. Identico.

8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. A tal fine assumono rilievo condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1.

 

8-ter. Con il divieto di cui al comma 1, il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi i divieti di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che sono opponibili ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.


Articolo 6, comma 1, lett. b) e c)
(Disposizioni a tutela degli arbitri)

 

 

Le lettere b) e c) del comma 1 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti.

 

In particolare,

·           inserendo un ulteriore comma all’art. 6-quater, la riforma (lett. b) prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. E’ prevista infatti l’applicazione delle pene previste per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

 

Si ricorda che l’art. 336 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio; la pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. L’art. 337 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

 

·         inserendo un ulteriore comma all’art. 6-quinquies, la riforma (lett. c) prevede l’applicazione delle pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.) lesioni siano arrecate ad arbitri o ad altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. In particolare, l’art. 583-quater c.p. prevede la reclusione da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e la reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.

 

 

 

 

 

Normativa vigente

A.C. 1603-ter

L. 13/12/1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 6-quater

Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1. Identico.

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

1-bis. Identico.

 

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

 

 

 

 

Art. 6-quinquies

Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.

 

 

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

 


Articolo 6, comma 2
(Divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni e di contrattare con determinati soggetti)

 

Il comma 2 dell’articolo 6 modifica l’articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007[1] per estendere il campo d’applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

 

L’art. 8, comma 1, del D.L. 8/2007 prevede il divieto di corrispondere determinati benefici (sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio) ai seguenti soggetti:

·       destinatari di provvedimenti che vietano l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989 (DASPO);

·       destinatari di misure di prevenzione personali, ai sensi della L. 1423/1956;

·       condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Inoltre, la disposizione vieta alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi, comunque denominate[2].

Il comma 2 del medesimo art. 8 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi per i nominativi comunicati dalle società sportive. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il DM 15 agosto 2009 che, in particolare, all’art. 3, dispone che le società, prima della corresponsione delle agevolazioni (ovvero della cessione dei titoli di accesso), devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione (o del destinatario del titolo di accesso).

 

Rispetto alla normativa vigente, la riforma:

·         distribuisce su due distinti commi (comma 1 e comma 1-bis) i divieti di corrispondere benefici e di contrattare attualmente disciplinati dal comma 1 dell’art. 8 del decreto-legge n. 8/2007;

·         specifica che tanto il divieto di corrispondere benefici, quanto quello di contrattare, opera nei confronti dei soggetti destinatari di DASPO non solo per la durata del provvedimento, ma anche oltre la scadenza, finché non intervenga la riabilitazione (v. sopra, art. 6, comma 8-bis della legge n. 401 del 1989);

·         sostituisce il riferimento alla legge n. 1423 del 1956 con quello al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) mantenendo inalterato il campo d’applicazione del divieto, che fa sempre riferimento ai destinatari di una misura di prevenzione personale, in quanto ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica (art. 6 del D.lgs. n. 159/2011);

·         specifica, anche in relazione ai destinatari di una misura di prevenzione personale, che il divieto per le società opera anche oltre la scadenza della misura, finché non intervenga la riabilitazione disciplinata dal Codice antimafia;

 

Si ricorda che l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che, dopo 3 anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato possa chiedere alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha applicato la misura di prevenzione la riabilitazione, che sarà concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta (comma 1). La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67[3] (comma 2). Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione (comma 3). Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti di indiziati di mafia o di altri gravi reati di competenza della procura distrattuale, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale (comma 4).

 

 

Normativa vigente

A.C. 1603-ter

D.L. 8 febbraio 2007, n. 8
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive

Art. 8

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.

1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;

b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.

[v. sopra, comma 1[

1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

2. Identico.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui ai commi 1 e 1-bis è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonchè per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato.

4. Identico.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Identico.


Articolo 7
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

 

L’articolo 7 interviene sul c.d. Codice antimafia (d.lgs n. 159 del 2011[4]) per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

 

Si ricorda che il fermo è una misura precautelare a cui viene sottoposta una persona gravemente indiziata di determinati delitti: comporta uno stato di privazione della libertà personale ed è adottabile, anche fuori dai casi di flagranza, dal pubblico ministero e, in via sussidiaria, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Ai sensi dell’art. 384 c.p.p., i suoi presupposti sono:

·         l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza,

·         il pericolo di fuga dell’indagato,

·         la commissione di delitti particolarmente gravi con riferimento alla pena edittale (delitti punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni) e alla natura del delitto (delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi o commesso per finalità di terrorismo).

Dopo il fermo, la polizia giudiziaria è tenuta a compiere le seguenti attività:

- dare immediata informativa al pubblico ministero del luogo in cui è stato eseguito il fermo;

- dare immediato avviso al fermato di nominare un difensore di fiducia e immediato avviso dell’avvenuto fermo al difensore di fiducia o eventualmente a quello nominato d’ufficio;

- mettere il fermato a disposizione del pubblico ministero entro e non oltre le ventiquattro ore dal fermo, pena l’inefficacia dello stesso (art. 386 c.p.p.).

L’art. 77 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia) consente il fermo dei soggetti ai quali può essere applicata una misura di prevenzione personale (indicati dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011), anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 384 c.p.p., purché siano indiziati di un reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.).

Per quanto riguarda i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, già attualmente il fermo di indiziato di delitto è consentito nei confronti delle «persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»; tali soggetti, infatti, sono già possibili destinatari di misure di prevenzione in base all’art. 4, comma 1, lett. i) del Codice antimafia.

 

Il disegno di legge in commento interviene sull’art. 77 del d.lgs. n. 159 del 2011 per consentire il fermo degli indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive anche quando il reato commesso sia punito con pene inferiori rispetto a quelle richieste dall’art. 384 c.p.p. (ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni); per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza.

 

Normativa vigente

A.C. 1603-ter

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Art. 77

Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

 

Si ricorda che, in base all’art. 381 c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

 

 


Articolo 8
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

 

L’articolo 8 stabilizza nel nostro ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l’arresto.

 

L’arresto in flagranza differita - introdotto nell’ordinamento dal D.L. 28 del 2005 - è disciplinato dall’art. 8, comma 1-ter, della citata legge n. 401 del 1989.
Nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto. L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo). Il comma 1-quater dello stesso art. 8 consente, poi, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati, e nel caso di violazione del Daspo, l'applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Lo strumento dell’arresto differito - anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale (legati alla nozione di flagranza, che presuppone uno stretto collegamento con la commissione del fatto-reato) – è stato introdotto in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d’urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-ter). Lo stesso DL 14/2017 ha esteso la disciplina dell’arresto differito ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose per i quali è obbligatorio l’arresto, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche (art. 10, comma 6-quater).

 

Ai fini della stabilizzazione dell’istituto l’articolo 8 interviene, quindi, sull’articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) sopprimendo - ai commi 6-ter e 6-quater - il riferimento temporale (30 giugno 2020) al termine dell’efficacia delle disposizioni sull’arresto in flagranza differita per i reati collegati alle manifestazioni sportive e per quelli commessi in presenza di più persone, anche nelle manifestazioni pubbliche.

Alla soppressione di cui al comma 6-ter consegue, per i reati nelle manifestazioni sportive e in caso di violazione del Daspo, anche la messa a regime della possibile applicazione di misure coercitive in deroga ai limiti ordinari di pena previsti dal codice di rito penale.

 

La relazione illustrativa dell’originario AC 1603 motiva l’intervento «in considerazione del fatto che lo strumento dell’arresto differito ha rappresentato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della fenomeno di violenza sportiva, ponendosi tra i principali fattori alla base della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell’ambito delle competizioni calcistiche».

 


Articolo 9
(Modifiche al codice penale)

 

L’articolo 9 apporta modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale, ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive.

 

Il comma 1, lettera a) integra la formulazione dell’art. 61, primo comma, del codice penale con l’introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-septies), consistente nell’aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Ai sensi dell’art. 64 c.p. - in assenza di concorso di circostanze - la presenza di tale nuova aggravante comune comporta l’aumento della pena edittale fino a un terzo.

 

Con le stesse finalità il comma 1, lettera b), novella l’art. 131-bis del codice penale relativo alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

 

Si ricorda che l’art. 131 c.p. è stato introdotto dal d.lgs n. 28 del 2015 ed esclude, al primo comma, la punibilità di reati sanzionati con pena detentiva fino a 5 anni (o con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena) quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (i parametri di valutazione di cui all’art. 133 fanno riferimento alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo, a loro volta desunti da ulteriori, specifici elementi).

Il secondo comma precisa, tuttavia, che non possono mai costituire offese di particolare tenuità quelle in cui l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

 

All’art. 131-bis è, infatti, aggiunto un periodo al secondo comma che prevede una ulteriore ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi.

 

La Relazione illustrativa dell’AC 1603 sottolinea l’intento di garantire la punibilità di condotte che, per il particolare allarme sociale che determinano, non si ritiene possano mai costituire ipotesi di lieve entità.


Articolo 10
(Ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio)

 

L’articolo 10 amplia l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.

 

Attualmente l’art. 1-sexies del DL 28 del 2003 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Competente per l’irrogazione delle sanzioni è il Prefetto del luogo del commesso illecito.

 

L’attuale formulazione dell’art. 1-sexies del DL 28/2013 limita la punibilità alla vendita abusiva e al bagarinaggio commesso in tutti i luoghi interessati dai singoli eventi sportivi, quali l’impianto sportivo, i parcheggi, le aree di sosta autostradali.

Rispetto alla disciplina vigente:

·         tramite la soppressione (al comma 1 dell’art. 1-sexies citato) del riferimento ai luoghi di commissione dell’illecito, si consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all’evento sportivo, sia quelle effettuate “on line”.

·         si specifica (nuovo comma 1-bis del medesimo art. 1-sexies) che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 231 del 2001).

 

 


Articolo 11
(
Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

 

L’articolo 11 affida al Governo una delega per l’adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.

 

I primi criteri di delega (dettati dal comma 2) prevedono – con la ricognizione, il coordinamento, e l’armonizzazione della normativa in materia, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici – le necessarie modifiche alla disciplina vigente per migliorarne la coerenza e sistematicità, adeguarne e semplificarne il linguaggio normativo (lettera a) nonché per adeguarne il contento alle novità introdotte dal provvedimento in esame (lettera b).

 

In relazione a tali principi di delega, il riordino ed adeguamento interesserà, in particolare, le disposizioni della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), più volte nel tempo oggetto di interventi d’urgenza da parte del legislatore. Oltre a profili penali sostanziali (con la previsione di numerosi reati commessi in ambito sportivo: dalla frode, alle scommesse clandestine, alla violenza su persone o cose, al possesso si armi e strumenti atti a offendere, al lancio di oggetti e artifizi pirotecnici, allo scavalcamento e invasione di campo, all’esposizione di striscioni razzisti), la legge del 1989 concerne specifici aspetti processuali, con particolare riferimento ai ricorsi amministrativi avverso l’irrogazione del Daspo da parte del questore; al giudizio di convalida dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di PS nel corso della giornata di svolgimento della manifestazione sportiva; alle ipotesi di arresto in flagranza differita; alla possibilità, in relazione a determinati reati, di ricorso al giudizio direttissimo; al “giudizio” del questore sulla riabilitazione del soggetto sottoposto al Daspo.
Ulteriori disposizioni sono contenute nella cd. legge Mancino (L. 205 del 1993) - che ha previsto, tra l’altro (art. 2): la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258 per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con i citati emblemi o simboli di (la pena per il contravventore è l'arresto da tre mesi ad un anno).
Va, poi ricordato il DL 8 del 2007 (art. 2-bis) che vieta striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (arresto da tre mesi a un anno) e inibisce alle società sportive, di agevolare con contributi, sovvenzioni, facilitazioni (ad es. per la fornitura di biglietti) persone condannate per violenza nelle manifestazioni sportive o colpite da Daspo (art. 8).

 

Con riferimento alla materia penale e processuale, si valuti l’opportunità di chiarire la natura del previsto testo unico: ove per tali materie il legislatore intendesse delegare il Governo ad apportare innovazioni sostanziali andrebbe valutata la necessità di specificare con maggiore rigore i criteri e principi direttivi, come richiesto da costante giurisprudenza costituzionale.

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla determinazione dei "principi e criteri direttivi" delle disposizioni di delega ha posto in evidenza come le norme deleganti debbono essere idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156/1987).

Con riferimento alle deleghe per riassetto normativo, come quella prevista dall’articolo in esame, si richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale «qualora la delega abbia ad oggetto … la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (C. cost., nn. 170 del 2007 e 239 del 2003).

 

Uno specifico criterio di delega (comma 2, lett. c) riguarda l’obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi.

 

Ulteriori principi e criteri per l’attuazione della delega attengono agli obblighi in capo alle società sportive (comma 3).

Il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.

 

In relazione alla previsione di figure di raccordo tra società e associazioni di sostenitori viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 8, co. 4, del D.L. 8/2007 (L. 41/2007), che attualmente consente alle società sportive di stipulare con associazioni legalmente riconosciute e aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle richiamate finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. Tuttavia, i contratti e le convenzioni stipulati con associazioni che abbiano tra i propri associati persone a cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (di cui all’art. 6, co. 1, L. 401/1989) sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie dello stesso e la pubblica dissociazione dell’associazione dei comportamenti che lo hanno determinato.

Per quanto riguarda la collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, si richiama la normativa relativa all’impiego dei c.d. “steward” negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. In particolare, si ricorda che l’art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, ha stabilito che le società sportive, che sono incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, devono comunicare al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo (cd. steward) cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni. Il D.M. 8 agosto 2007 definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell’instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell’ordine.

Rilevante ai fini dell’impiego operativo degli steward è il Gruppo operativo sicurezza (GOS) istituito presso ogni impianto sportivo. L’intera attività degli steward viene svolta sotto la vigilanza del Gos,il quale opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario della polizia di stato nominato dal Questore (delegato per la sicurezza). Fanno parte anche funzionari dei Vigili del Fuoco,del Servizio Sanitario, della Polizia Municipale ed il delegato alla sicurezza della società ospitante, figura obbligatoriamente presente in ogni società di calcio professionistico.

Da ultimo, l’art. 2, comma 2 del D.L. 187/2010, novellando l’art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, ha previsto che agli steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell’attività di polizia per i quali non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l’individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell’interno. Tali servizi sono stati individuati con D.M. 28 luglio 2011.

Si ricorda inoltre, con riferimento alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, che l’art. 9, co. 3-ter, D.L. 8/2007, introdotto dal D.L. 119/2014 e poi modificato da D.L. 113/2018, ha stabilito che una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione degli eventi stessi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

 

Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

 

In proposito si ricorda che l’art. 8, comma 1, del D.L. 8/2007 (L. 41/2007) vieta alle società sportive di corrispondere determinati benefici (sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio) ai seguenti soggetti:

- destinatari di provvedimenti che vietano l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989 (DASPO);

- destinatari di misure di prevenzione, ai sensi della L. 1423/1956;

- condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.

Inoltre, vieta alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi, comunque denominate.

Il comma 2 del medesimo art. 8 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi per i nominativi comunicati dalle società sportive. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il DM 15 agosto 2009 che, in particolare, all’art. 3, dispone che le società, prima della corresponsione delle agevolazioni (ovvero della cessione dei titoli di accesso), devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione (o del destinatario del titolo di accesso).

 

Il testo unico è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della giustizia. Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere (comma 4).

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, co. 25 il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio per l’emanazione di tutti i testi unici.

 

Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato (comma 5).

Viene prevista la consueta formula dello “scorrimento” del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni. Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

 

È prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (comma 6).

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo. Tale testo unico – sul quale deve esprimere il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali - dovrebbe raccogliere le disposizioni di grado regolamentare vigenti e adeguarle anche alla nuova disciplina introdotta dal testo unico legislativo.

 

Si valuti, tenuto conto del contenuto dell’adottando testo unico, se sia necessario prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

 


 



[1]     “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, della legge 4 aprile 2007, n. 41.

[2]     In deroga a ciò, il comma 4 del medesimo art. 8 consente alle società sportive di stipulare con associazioni legalmente riconosciute e aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle richiamate finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. Tuttavia, i contratti e le convenzioni stipulati con associazioni che abbiano tra i propri associati persone a cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (di cui all’art. 6, co. 1, L. 401/1989) sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie dello stesso e la pubblica dissociazione dell’associazione dei comportamenti che lo hanno determinato.

[3]     Tra l’altro, l’art. 67 esclude che i destinatari di misure di prevenzione possano ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

[4]     D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.