Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche 5 febbraio 2019 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è composta da due articoli. L'articolo 1, comma 1, prevede il possibile inserimento, nella famiglia cd. anagrafica, di animali iscritti all'anagrafe territoriale degli animali di affezione.
La definizione di animali d'affezione o da compagnia è contenuta nel testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003, recante Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Più in particolare l'articolo 1, comma 2 del citato Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy,dispone che "Ai fini del presente accordo, si intende per "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità." L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è stata istituita con la legge 281 del 14 agosto 1991 e rappresenta il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.
L'art. 727 c.p. disciplina il reato di abbandono di animali, prevedendo che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. In relazione alla mancata cura dell'animale domestico la Cassazione ha affermato che il reato di abbandono non punisce solo chi abbandona il proprio animale o compie atti crudeli contro esso, bensì anche chi per incuria o inerzia non gli presta le cure necessarie (s
i vedano le sentenze n. 15076 del 2018. n. 18892 del 2012 e 3290 del 2018). Recentemente, la Cassazione penale. Sez. III, con sentenza 30/01/2017, n. 46365 ha precisato che il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 727 c.p., è costituito non dalla integrità fisica dell'animale, bensì dalla sua stessa condizione di essere vivente perciò meritevole di tutela in relazione a tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare, anche soltanto per indifferenza o negligenza od incuria, l'inflizione di inutili sofferenze. Dunque è stata ritenuta di rilevanza penale la detenzione di un uccello all'interno di una gabbia dalle dimensioni particolarmente ridotte rispetto alla sua stazza, tale da non consentirgli neppure la piena apertura delle ali, né una sia pur modesta possibilità di movimento, del tutto irrilevante risultando l'assenza di lesioni o l'integrità delle sue condizioni di salute. Nel medesimo senso anche la sentenza n. 15076/2018, in cui la Cassazione ha precisato che: "il reato di cui all'art. 727 c.p.. non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali". Come sottolinea la Relazione illustrativa della proposta di legge in esame, sulla base di tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stata riconosciuta, da un'amministrazione pubblica (Università la Sapienza di Roma), la possibilità di ottenere un permesso di lavoro retribuito per assistere il proprio animale domestico al lavoratore richiedente, che viveva da solo e non poteva delegare a terze persone l'assistenza dell'animale domestico.
A tal fine, il comma 2 dell'art. 1 prevede che uno dei membri della famiglia anagrafica, in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del citato regolamento del 1989 - sottoscritta di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, con la necessaria documentazione - provveda alla dichiarazione anagrafica, volta ad intestarsi l'animale registrato nella indicata anagrafe territoriale.
La famiglia anagrafica è definita dall'art. 4 del DPR 223 del 1989 (
Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per aversi famiglia anagrafica, che può essere formata anche da una sola persona, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi:
L'ufficiale dell'anagrafe compila per ciascuna famiglia residente una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono (art. 21 del D.P.R. 223/1989). Analogamente viene compilata una scheda di convivenza (art. 22 del D.P.R. 223/1989).
Il citato art. 13 stabilisce, infatti, che mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza vadano segnalati entro 20 gg. con la dichiarazione anagrafica.
Analoga dichiarazione andrà fatta in caso di morte dell'animale, inserito nella scheda di famiglia di cui all'art. 13 del regolamento mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
La scheda di famiglia indica le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono; in essa devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia, cancellate le persone che cessino di farne parte e tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche.
L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è regolato dalla L. 1228/1954 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989). La gestione dell'anagrafe è organizzata su base territoriale: la legge stabilisce che ogni comune deve tenere l'anagrafe della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio (art. 1 della L. 1228/1954).
Ogni cittadino è obbligato a chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e a dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (art. 2 della L. 1228/1954); le dichiarazioni anagrafiche che egli è tenuto a rendere concernono i seguenti fatti (artt. 6 e 13 del D.P.R. 223/1989):
Infine, il comma 3, prevede, entro un mese dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'adeguamento da parte del Governo del regolamento anagrafico del 1989 conseguente all'inserimento degli animali di affezione nella famiglia anagrafica.
L'articolo 2 dispone che i dati relativi agli animali di affezione inseriti nella famiglia anagrafica siano rilevati nel censimento annuale della popolazione e delle abitazioni realizzato dall'Istituto nazionale di statistica.
Tra i compiti istituzionale dell'ISTAT è compresa l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto medesimo (art. 15, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 322/1989). Il censimento della popolazione e delle abitazioni consente di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Dall'ottobre 2018 è stato attivato il censimento permanente con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento decennale, il censi
mento permanente non coinvolge tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse: circa un milione e quattrocentomila. Il
primo censimento permanente è stato chiuso nel dicembre 2018.
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge incide sulla materia "stato civile e anagrafi" che l'articolo 117, comma secondo, lett. i) della Costituzione, attribuisce all'esclusiva competenza statale. |