Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale |
Riferimenti: | SCH.DEC N.37/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 37 |
Data: | 10/09/2018 |
Organi della Camera: | II Giustizia |
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione
della disciplina del casellario giudiziale
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A.G. 37
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7 settembre 2018
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marzo 2018
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Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura
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Dossier n. 50
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
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Atti del Governo n. 37
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
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Lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Legge Orlando).
Il comma 18 delega infatti il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge e dunque entro il 3 agosto 2018, un decreto legislativo per la revisione del casellario giudiziale.
Il medesimo comma indica anche i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
Più nel dettaglio la lettera a) del comma 18 prevede l'adeguamento della disciplina del casellario giudiziale alle modifiche, medio tempore, intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Si prevede in particolare l'abrogazione del comma 1 dell'art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) - ovviamente nella parte in cui dispone l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno della persona alla quale si riferiscono- con conseguente revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni, per adeguarli all'attuale durata media della vita umana.
Con riguardo al richiamo alla disciplina sulla protezione dei dati personali di matrice interna ed europea sembra doversi ritenere che la delega intenda riferirsi a quanto previsto dal c.d. "pacchetto protezione dati UE". Esso si compone di due diversi strumenti:
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la direttiva 2016/680/UE del 27 aprile 2016 “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”. (A tale direttiva è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51);
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il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento si veda il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). In proposito è opportuno ricordare che l'articolo 10 del Regolamento riconosce particolare importanza - fra le varie tipologie di dati- proprio ai c.d. dati “giudiziari”, cioè quei dati che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato, i dati relativi alle condanne penali, ai reati, a misure di sicurezza.
La lettera b) del comma 18 prevede, poi, che il futuro decreto legislativo consenta alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di una determinata persona, quando esso sia necessario all'esercizio delle loro finalità istituzionali. Sulle modalità di accesso all'ufficio del casellario la disposizione prefigura la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, in modo da semplificare e automatizzare il procedimento di acquisizione del certificato, assicurando così l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. A tali convenzioni è demandata la fissazione per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati.
La lettera c) del comma 18 prevede inoltre l'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis c.p., disponendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.
Attualmente l'iscrizione dei provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p. è prevista dall'articolo 3 lett. f) del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della modifica ad opera dell'articolo 4 comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 28 del 2015, mentre la relativa eliminazione avviene decorsi dieci anni dalla pronuncia (art. 5, comma 2, lett. d-bis) del d.P.R. n. 313 del 2002).
La medesima lettera c) prevede infine la rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale [1] , con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.
Attualmente l'art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002 disciplina i casi di eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziario. La disposizione prevede, in primo luogo, che le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari:
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revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato);
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dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine;
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di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
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di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
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che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
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di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
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di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
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di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
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di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
Sono, infine, eliminate le iscrizioni relative:
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ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
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ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater c.p.p., (sospensione del processo per assenza dell'imputato) quando il provvedimento è revocato.
Con riguardo al principio di delega di cui alla lettera c), la relazione illustrativa precisa che il Governo, in sede di esercizio della delega, ha scelto di non darvi attuazione. La relazione sottolinea altresì come la ratio sottesa a tale principio di delega (incentivare il recupero sociale del condannato, favorire soluzioni processuali deflattive e restringere l'incidenza dell'intervento penale ai fatti di maggiore gravità) sia stata "colta...per adeguare la disciplina del casellario, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) dello stesso comma, alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova".
Quanto al procedimento attuativo, ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, lo schema di decreto legislativo deve essere trasmesso alle competenti commissioni parlamentari (per materia e per i profili finanziari) per il parere, da rendere entro 45 giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il decreto legislativo non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovrà essere adottato su proposta del Ministro della giustizia.
Il comma 20 dell’articolo unico reca, infine, un’ulteriore delega relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018- si compone di otto articoli.
L'articolo 1 - in attuazione della lettera a) del comma 18 dell'articolo unico della legge delega (vedi supra) - modifica l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del d.P.R. n. 313 del 2002 inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p., dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
L’articolo 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto all'articolo 1 la lettera i-bis) la quale menziona, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, «l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova». A ben vedere la disposizione vigente quindi non prevede l'inserimento nel casellario giudiziale della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. L'irragionevole disparità di trattamento derivante da tale asimmetria
[2]
, come sottolinea la relazione illustrativa "è stata denunciata da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale"
[3]
.
L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera a) del comma 18 citato- apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del d.P.R. n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale.
In primo luogo la disposizione interviene sull'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 313 sostituendo il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte della persona intestataria delle stesse, dell'ottantesimo anno di età con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo (comma 1, lett. a), n.1).
Come si precisa nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica volta ad allineare il nostro ordinamento a quanto già previsto della maggior parte degli altri Paesi europei.
Un'ulteriore modifica è apportata al citato articolo 5, volta a prevedere l'eliminazione dell'iscrizione anche dei provvedimenti giudiziari revocati a seguito di rescissione del giudicato e delle condanne revocate ai sensi dell'art. 669 c.p.p. (comma 1, lett. a), n.2).
L'effetto della rescissione - come evidenzia la relazione illustrativa - consiste nella revoca della condanna, analogamente a quanto previsto dall'articolo 673 c.p.p., disposizione questa già richiamata dall'articolo 5 del d.P.R. n. 313. Analogo effetto è previsto dall'articolo 669 c.p.p. per il quale nel caso di una pluralità di sentenze pronunciate per il medesimo fatto contro la stessa persona il giudice deve ordinare l'esecuzione della sentenza con cui è stata pronunciata la condanna meno grave e disporre la revoca delle altre.
Infine la disposizione modifica l'articolo 8 del d.P.R. n. 313, espungendo la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l'eliminazione delle iscrizioni e limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse (comma 1, lett. b).
L'articolo 8, nella formulazione vigente, prevede che le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti siano eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono; nonché alla cessazione della qualità di imputato.
L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del d.P.R. n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19). Per coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 5 del d.P.R. n. 313 si modifica anche l'articolo 19 del d.P.R.
Il sistema, delineato dal d.P.R. n. 313 del 2002, attribuisce all'ufficio iscrizione- che secondo l'art. 2 lett. m) è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto ad iscrizione o a eliminazione - il compito principale (art. 15) di iscrivere l'estratto dei provvedimenti nel sistema. Accanto ad esso si collocano l'ufficio territoriale e l'ufficio locale, entrambi caratterizzati (artt. 17 e 18) dalla previsione di compiti limitati al rilascio dei certificati, con esclusione di quelli richiesti da autorità straniere, ed al servizio di visura delle iscrizioni. Si distinguono fra loro soltanto perché inseriti in differenti realtà giudiziarie. L'ufficio territoriale è collocato, infatti, presso il giudice di pace. L'ufficio locale è costituito, invece, presso tutti i tribunali (e presso i tribunali distrettuali per i minorenni). Un fondamentale ruolo nel sistema è attribuito, in secondo luogo, all' ufficio centrale istituito presso il Ministero della giustizia (art. 19), cui il d.P.R. assegna importanti funzioni. Oltre ai compiti di raccolta e conservazione dei dati immessi nei diversi data base gestiti dal sistema del casellario, attraverso l'utilizzo delle più idonee modalità tecniche volte a consentire una immediata reintegrazione di quelli eventualmente andati persi anche al fine di procedere alla compilazione di certificati di emergenza, l'ufficio centrale vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità, e promuove gli interventi opportuni al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni di ciascun sottosistema.
L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo l, comma 18, lettera a), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.
Più nel dettaglio la disposizione, riscrivendo l'articolo 24 (comma 1, lett.b) e abrogando gli articoli 23, 25 e 26 (comma 1, lettere a) e c [4] ) [5] del d.P.R. n. 313, unifica le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile.
A legislazione vigente l’ufficio locale del casellario rilascia all’interessato i seguenti certificati:
L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto. La nuova rubrica dell'articolo fa quindi riferimento al "certificato del casellario giudiziale" richiesto dall'interessato e non più al "certificato generale", così da distinguerlo dal "certificato generale", previsto dall' articolo 28, comma 3, del d.P.R. n. 313 e alternativo al "certificato selettivo" di cui all'articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 313 (vedi infra).
Il nuovo articolo 24, poi, semplifica la disciplina relativa al contenuto del certificato per l'interessato, prevedendo che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.
Quest'ultima modifica è volta a superare i dubbi di costituzionalità formulati con riguardo alla normativa vigente. Come ricordato (si vedano le note nn. 1 e 2) il Tribunale di Firenze, prima, e quello di Palermo
[6]
, poi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale proprio in relazione agli articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, con riferimento agli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall’interessato non siano riportate l’ordinanza di sospensione del processo emessa ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. Secondo il giudice fiorentino la scelta legislativa di non ricomprendere tali provvedimenti tra quelli da non riportare nel casellario appare «opposta a quanto stabilito dal legislatore per percorsi processuali che pure addivengono a provvedimenti definitori non radicalmente diversi: sia l’articolo 24 che l’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 prevedono, ciascuno alla lettera “e”, che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale ed in quello penale, chiesti dall’interessato, i provvedimenti previsti dall’art. 445 del codice di procedura penale e [a]i decreti penali»; il che darebbe luogo a conseguenze irragionevoli, dal momento che «se l’imputato fosse rimasto acquiescente al decreto penale di condanna, del reato non sarebbe rimasta traccia sul suo certificato del casellario giudiziale chiesto dall’interessato, mentre ad oggi, pur essendosi egli attivato in un comportamento di utilità sociale che gli vale una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., vedrà iscritta nel casellario giudiziale l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguenze di immagine non lusinghiere e che avrebbe potuto evitare tenendo un comportamento di acquiescenza al decreto penale, ma, conseguentemente, non socialmente utile come invece è stata l’attività prestata con la messa alla prova».
Infine il nuovo articolo 24 del d.P.R. n. 313 prevede che il certificato riguardante i cittadini italiani debba riportare anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 25-ter del d.P.R. relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.
Con riguardo al casellario giudiziale europeo e più in generale alla questione relativa alla circolazione dei dati giudiziari a livello europeo è opportuno ricordare che con il decreto legislativo n. 75 del 2016 è stata data attuazione alle disposizioni della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne. Il sistema informatizzato coopera con il sistema ECRIS il quale costituisce un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati dei casellari giudiziali di ciascun Stato membro. Con l'emanazione del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 74, è stata data attuazione alla Decisione quadro n. 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. In base al decreto legislativo suddetto qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. Analogamente, l'Ufficio centrale italiano, individuato nell'ufficio del Ministero della giustizia con competenze in materia di casellario giudiziale
[7]
conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadini italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità richiedente
[8]
.
La lettera f) adegua poi il contenuto dell'articolo 27 a quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, prevedendo che nel certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti relativi anche:
· ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.;
· ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
· alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Il certificato dei carichi pendenti- che può essere richiesto solo all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza dell'interessato- consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Le lettere g) e l), in attuazione della delega di cui all'articolo l, comma 18, lettera b) della c.d. Legge Orlando, intervengono sulla disciplina relativa alla certificazione per le pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 28 e 39 del d.P.R. n. 313.
Più nel dettaglio la lettera g) modifica l'articolo 28 in materia di certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi.
L'articolo 28 nella sua formulazione vigente riconosce alle PP.AA. e ai gestori di pubblici servizi il diritto di ottenere i certificati relativi a tutte le iscrizioni esistenti a nome di una determinata persona a condizione che esso sia necessario "per l'esercizio delle loro funzioni". L'articolo 39 del d.P.R. poi demanda la determinazione delle modalità tecnico operative per consentire all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, la consultazione diretta del sistema a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali.
Si introducono in primo luogo due diverse tipologie di certificato:
· "selettivo", riportante le sole condanne· per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza,
· "generale", contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.
In ogni caso i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi- in conformità alla legge delega- devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.
Per quanto concerne il rilascio la disposizione prevede che - qualora non sia possibile procedere per motivi tecnici secondo le modalità previste dall'articolo 39 del d.P.R. n. 313 (vedi infra) - sia il certificato selettivo che quello generale possono essere rilasciati dagli uffici locali del casellario. Con riguardo al solo certificato generale l'articolo prevede che il rilascio attraverso l'ufficio locale è consentito anche nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; nonché nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.
Nei certificati selettivi e generali non sono in nessun caso riportate le iscrizioni relative:
· alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti ai sensi dell'articolo 167, primo comma c.p. [9] ;
· ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.;
· ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
· alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Per finalità di coordinamento della disposizione con quanto previsto agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, si prevede espressamente che l'interessato che rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione.
Analogamente a quanto previsto con riguardo ai certificati richiesti dall'interessato ai sensi dell'articolo 24, anche nei certificati generali e selettivi riguardanti i cittadini italiani deve essere riportata l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-bis del d.P.R. n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.
La lettera l) riscrive l'articolo 39 del d.P.R. relativo alle modalità di consultazione del sistema informativo automatizzato del casellario da parte dell'autorità giudiziaria, delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi. Il nuovo articolo 39 prevede la consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula di apposite convenzioni a carattere gratuito, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia. Tali convenzioni devono essere stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
La disposizione individua poi il contenuto essenziale delle convenzioni. In esse:
· devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati,
· devono essere indicate le norme che individuano i reati ostativi al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema;
· deve essere stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del d.P.R. n. 313.
Viene demandata a un successivo "decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l 'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione. In conformità a tali modalità le amministrazioni interessate devono inviare le richieste di consultazione del sistema all'ufficio centrale.
Per quanto concerne infine la consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria si prevede che essa avvenga secondo le modalità determinate dal DM 25 gennaio 2007.
L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del d.P.R. n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale (vedi supra), nel senso di adeguarlo alla modifica- apportata dall'articolo 2 dell'AG in esame- all'articolo 5, comma 1 del d.P.R. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.
L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103- interviene sull'articolo 51 del d.P.R. (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in GU.
La disposizione poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" stabilisce che acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto i seguenti articoli (comma 2):
· articolo 2 (recante disposizioni in materia di eliminazione delle iscrizioni)
· articolo 3, comma 1 lettera b) (che prevede che l'ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi cento anni dalla nascita)
· articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 4,5 (i quali prevedono l'obbligo di inserimento nel certificato generale delle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative rispettivamente ai provvedimenti di sospensione del procedimento con messa alla prova e alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova) e 6 (che stabilisce che il certificato riguardante i cittadini italiani debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo)
· articolo 4, comma 1:
o lettera c) (-erroneamente numerata 3) nel testo- che prevede l'abrogazione degli articoli 25 e 26 relativi al certificato penale e civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato),
o lettera e) (che prevede che il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale),
o lettera f) (che prevede che nel certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e ai provvedimenti di sospensione con messa alla prova e delle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova)
o lettera g), limitatamente ai commi 9 e 10 dell'articolo 28 del d.P.R n. 313(che prevedono che i certificati selettivi e generali richiesti dalle PP.AA. riguardanti i cittadini italiani debbano contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizione nel casellario giudiziale europeo e che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati debbano contenere anche il riferimento alla data del decesso)
o lettera h) (che prevede che il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla P.A. debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale
Acquistano invece efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), limitatamente ai commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313 (relativi ai certificati richiesti dalle PP.AA. e gestori di pubblici servizi) e lettera l) (in materia di consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle P.P.AA e dei gestori di pubblici servizi) (comma 3).
L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Normativa vigente
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Testo come modificato dall'A.G. n. 37
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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
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Articolo 3 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)
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1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
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1. Identico
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a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
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a) identica.
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b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
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b) identica
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c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
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c) identica
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d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
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d) identica
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e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
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e) identica
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f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
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f) identica
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g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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g) identica
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h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
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h) identica
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i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
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i) identica
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i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova;
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i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;
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i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
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i-ter) identica
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l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
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l) identica
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m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
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m) identica
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n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
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n) identica
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o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
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o) identica
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p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
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p)identica
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[q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;]
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r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'Articolo 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
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r) identica
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s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'Articolo 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
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s) identica
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t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
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t) identica
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u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
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u) identica
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Articolo 5 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)
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1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
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1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta.
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2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
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2. Identico
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a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;
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a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, ovvero di rescissione del giudicato o a norma degli articoli 669 e 673, del codice di procedura penale;
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b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
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b) identica
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c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
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c) identica
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d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
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d) identica
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d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
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d-bis) identica
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e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
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e) identica
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f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
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f) identica
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g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
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g) identica
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h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
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h) identica
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[i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;]
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l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
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l) identica
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l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato
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l-bis) identica
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3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
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3. Identico
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4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
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4. Identico
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Articolo 8 (L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)
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Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
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Identico:
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a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
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a) per morte della persona alla quale si riferiscono;
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b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
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b) identica.
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Articolo 15 (R)
(Ufficio iscrizione)
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Articolo 15 (L-R)
(Ufficio iscrizione)
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1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
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1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).
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2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.
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2. Identico
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3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
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3. Identico
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4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
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4. Identico
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5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
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5. Identico
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6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
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6. Identico
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7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
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7. Identico
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Articolo 19 (R)
(Ufficio centrale)
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Articolo 19 (L-R)
(Ufficio centrale)
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1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
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1. Identico.
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2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
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2. Identico.
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2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
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2-bis. Identico.
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2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
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2-ter. Identico.
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3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.
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3. Identico.
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4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
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4. Identico.
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5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
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5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi cento anni dalla nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).
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Articolo 23 (L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
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1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.
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Articolo abrogato
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Articolo 24 (L)
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
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Articolo 24 (L)
(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
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01. L'interessato ha il diritto di-ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
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1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
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1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
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a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
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a) identica;
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b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
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b) identica;
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c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
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c) identica;
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d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
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d) identica;
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e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
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e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
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f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
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f) identica;
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f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
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f-bis) identica;
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g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
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g) identica;
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h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
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h) identica;
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i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
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i) identica;
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l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
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l) identica;
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m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate.
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m) identica;
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m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
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m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
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1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
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2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
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2. Identico.
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Articolo 25 (L)
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
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1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
[n) già abrogata]
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'Articolo 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
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Articolo abrogato
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Articolo 25-bis
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)
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Articolo 25-bis
(Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)
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1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
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1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
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Articolo 25-ter
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato)
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1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
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1. Identico.
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l-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
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2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
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2. Identico.
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Articolo 26 (L)
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
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1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
[b) già abrogata]
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'Articolo 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
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Articolo abrogato
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Articolo 27
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
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1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
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1. Identico.
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2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
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2. identico:
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a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
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a) identica;
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b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
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b) identica;
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c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
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c) identica;
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d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
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d) identica;
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e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
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e) identica;
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f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
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f) identica;
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f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
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f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
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f-quater) alle sentenze che ai sensi. dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto, il reato per esito positivo della messa alla prova.
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Articolo 28 (L)
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi)
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1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, nonché all'articolo 28-bis, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
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1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritte di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
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2, Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a caricò di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
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3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un *determinato soggetto 'ed è rilasciato quando non può procederai, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
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4. 1 dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetta delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
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5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascia secondo le modalità di cui all'articolo 39.
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6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità: di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
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7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
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8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7.
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9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
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10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso..
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Articolo 28-bis (L)
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione)
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1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
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1. Identico.
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1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
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2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
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2. Identico.
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3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
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3. Identico.
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Articolo 33 (R)
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
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1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
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1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
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2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
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2. Identico.
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3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
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3. Identico.
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4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.
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4. Identico.
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Articolo 39 (R)
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(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)
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(Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)
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1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28, 28-bis e 32,
nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali.
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1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai. fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
Cfr. comma 6 del testo come modificato
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2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
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3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di -cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma I devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i. reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, dì comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
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4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati dì cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
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5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
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Cfr. comma 1 del testo vigente
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6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 32 dell' 8 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni.
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Articolo 45 (L)
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
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1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
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1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
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Articolo 47 (R)
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Articolo 47 (L - R)
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(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)
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1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
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1. Identico.
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1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma I è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono (L).
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2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
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2. Identico.
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Articolo 51 (R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
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1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
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1. Identico.
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1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma I è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono (L).
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[1]
Con riguardo al decreto penale di condanna è opportuno segnalare che la giurisprudenza ha rilevato che "tra i benefici previsti dall'articolo 460, comma quinto, c.p.p. non rientra, quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest'ultima tassativamente elencata dall'articolo 5 del d.P.R. n. 313 del 2002, lett. g) e h), (vedi supra) che si pone quale unica norma applicabile a seguito dell'abrogazione dell'articolo 687 c.p.p. per effetto dell'articolo 52 del citato d.P.R" (Cass. Sez. I, Sentenza 11 gennaio 2012, n. 25041).
[2] Per i profili relativi alla mancata menzione nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall'interessato dell'ordinanza di sospensione del processo ex art. 464-quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. si veda l'articolo 4 dell'Atto del Governo.
[3] Si vedano Tribunale di Palermo, Ordinanza, 19 marzo 2018 e Tribunale di Firenze, Ordinanza, 18 novembre 2016.
[4] Nel testo la lettera c) è erroneamente numerata "3)".
[5] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 dell'AG in esame - erroneamente numerata nel testo "4)" - reca modifiche di coordinamento, conseguenti alle modifiche di cui alle lettere precedenti- all'articolo 25-bis del d.P.R. n. 313. Analoghe modifiche di coordinamento sono previste dalla lettera i) con riguardo all'articolo 33 del d.P.R. n. 313, in materia di visure delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato e dalla lettera m) in relazione all'articolo 45 del d.P.R. n. 313.
[6] Tribunale di Palermo, Ordinanza, 19 marzo 2018 e Tribunale di Firenze, Ordinanza, 18 novembre 2016
[7] Si tratta del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.
[8] In proposito è opportuno segnalare la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale, n. 68980 del 5 aprile 2018, recante “Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione sui precedenti penali estratti dai casellari giudiziali degli Stati membri dell’Unione europea - Adeguamento del Sistema Informativo del Casellario(SIC)”. Attraverso tale provvedimento è stato dato atto dell’avvio, alla seconda fase del servizio cosiddetto “ECRIS fase 2”. Ne consegue che attualmente gli uffici locali del casellario possono rilasciare, oltre al certificato del casellario giudiziale europeo e alle informazioni sui precedenti penali per il difensore, anche: il certificato del casellario giudiziale europeo, richiesto dal cittadino italiano interessato; l’informazione circa i precedenti penali di un cittadino di altro Stato membro, richiesta dall’interessato stesso; il certificato del casellario giudiziale europeo a norma dell’articolo 28-bis, commi 1 (nei confronti di un cittadino italiano) e 2 (nei confronti di un cittadino di altro Stato membro), del D.P.R. n. 313/2002 richiesto dalla pubblica amministrazione italiana e dai gestori dei pubblici servizi.
[9] Articolo 167 c.p. - Estinzione del reato- Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene