Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa
Riferimenti: AC N.1309/XVIII AC N.274/XVIII AC N.580/XVIII AC N.607/XVIII AC N.1303/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 16/2
Data: 15/02/2019
Organi della Camera: II Giustizia


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa

15 febbraio 2019
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Il provvedimento all'esame dell'Assemblea modifica la disciplina della legittima difesa, con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio.

Il testo origina da una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), approvata con modifiche dal Senato il 24 ottobre 2018 e poi modificata, limitatamente alla norma di copertura finanziaria, nel corso dell'esame in sede referente.

Contenuto

La proposta di legge si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

In particolare, lLegittima difesa domiciliare (art. 52 c.p.)'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 c.p., concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione che consente il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».

L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza.
La relativa disciplina è contenuta nell' art. 52 del codice penale. I requisiti della legittima difesa nell'art. 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):
  • l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
  • la necessità della difesa;
  • l'attualità del pericolo;
  • l'ingiustizia dell'offesa;
  • il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui»; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante:
a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita)
b) deve sussistere il pericolo di aggressione.
L'art. 52 non chiarisce a quali beni si riferisca il pericolo di aggressione e dunque se si tratti dell'aggressione a beni patrimoniali o dell'aggressione a persone. Tuttavia, che tale pericolo debba intendersi riferito alla vita e alla incolumità delle persone presenti nel domicilio, oltre che da motivi sistematici, si ricava dai lavori preparatori della legge 59/2006.
In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa. In generale, in relazione al rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa ai fini della configurabilità della sussistenza della legittima difesa, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto: del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'aggredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale); di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'aggredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione); dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo).

In relazione alla fattispecie della legittima difesa domiciliare, la modifica consiste nella specificazione che si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa.

L'A.C. 1309-A, poi, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 c.p. (quarto comma), per il quale si considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

Nel pronunciarsi sulla legittima difesa domiciliare introdotta dalla riforma del 2006, la giurisprudenza ha affermato che la presunzione legale, incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (in tal senso, tra le altre, Cassazione, sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010, n. 25653 del 2008). Secondo una ulteriore pronuncia (Cassazione, sentenza n. 50909 del 2014), la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'art. 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio da parte dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità. La Cassazione ha ritenuto che lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di "un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora" (Cass, sentenza n. 12466 del 2007). Con tale locuzione, quindi, il Collegio ha lasciato intendere l'impossibilità di derogare al principio di proporzionalità fra aggressione e difesa (di cui il legislatore del 2006 ha imposto la presunzione).
Come previsto dall'art. 52, secondo comma, c.p., nell'ipotesi in cui l'aggredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che - ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) - hanno sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del giudizio di proporzione, il confronto tra il bene dell'aggredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'aggredito). Anche dopo la novella del 2006, non viene meno il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma dell'art. 52 c.p. e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di "difendere la propria o altrui incolumità" ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma art. 52 c.p e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma. Analoghe posizioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva; nella sentenza n. 28802 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non può giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'aggredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).
Più recentemente, sugli elementi caratteristici della legittima difesa, si segnalano due sentenze della Suprema Corte: la prima pronuncia (Cassazione, sentenza 27 novembre 2015, n. 47177), richiamando numerosi pregresse decisioni, offre una ricostruzione dei requisiti necessari per potersi invocare l'esistenza della scriminante. In particolare i giudici della Suprema Corte sostengono:
  • che l'elemento dell'attualità del pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell'azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata; pertanto, con la locuzione "pericolo attuale" si deve intendere un pericolo presente, in atto, in corso, incombente, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi;
  • la possibilità di atti violenti contro il soggetto agente deve essere effettiva in relazione ad un preciso comportamento dell'antagonista, indicativo di un'offesa ingiusta in termini di concretezza ed imminenza, richiedente una pronta reazione difensiva; non può, invece, ritenersi sufficiente la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un'aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l'allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
La Corte afferma, inoltre, che l'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. Inoltre, in relazione all'ipotesi della legittima difesa putativa, la sentenza ritiene che l'accertamento della legittimità della difesa implica un giudizio ex ante, rapportato alle peculiari circostanze concrete della fattispecie, da condurre secondo il prudente apprezzamento dei giudice di merito, che deve esaminare la situazione specifica per verificare se la stessa fosse tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi in condizioni di fatto che, qualora realmente esistenti, avrebbero escluso l'antigiuridicità della condotta costituente reato, non potendo affidarsi a criteri soggettivi, oppure a stati d'animo turbati dell'agente.

L'Eccesso colposo (art. 55 c.p.)articolo 2 del provvedimento interviene sull'articolo 55 c.p., relativo all'eccesso colposo di legittima difesa, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

 
Il tema dell'abuso della scriminante di cui all'art. 52 c.p. è complementare a quello della legittima difesa. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un' errata valutazione colposa della reazione difensiva.
L'art. 55 del codice penale prevede che «quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». E' quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che terrà conto di un complesso di circostanze oggettive: anche in tal caso, si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; dei mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e del modo in cui ne ha fatto uso; del bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.
Si ricorda inoltre che l'articolo 61, primo comma, n. 5), c.p. disciplina la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa. Tale circostanza ricorre quando colui che commette il fatto agisce profittando «di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

  

LViolazione di domicilio, furto e rapina'articolo 3 del provvedimento, modificando l'articolo 165 c.p., prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

 

Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare l'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) inasprendone il quadro sanzionatorio. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tale ipotesi con la reclusione da due a sei anni.

L'articolo 5 interviene sull'art. 624-bis c.p., che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene.

L'art. 624-bis c.p. disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l'azione furtiva "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". La seconda autonoma figura criminosa consiste nello "strappare la cosa di mano o di dosso alla persona".

Il provvedimento eleva la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di 5 anni di reclusione (attualmente 4 anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a 10 anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Il quadro sanzionatorio vigente deriva dalla recente approvazione della legge n. 103 del 2017 che ha inasprito le pene previste dall'art. 624-bis.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina (art. 628 c.p.) per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.

Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma dell'articolo 628 c.p. la proposta di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio: in particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro).

In proposito è opportuno ricordare che anche l'art. 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio da parte della legge n. 103 del 2017.

L'Legittima difesa e responsabilità civile (art. 2044 c.c.)articolo 7 dell'A.C. 1309-A interviene, poi, sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 c.c., che attualmente si limita ad affermare che «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri».

Con il secondo comma si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p.), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia - che costituisce il presupposto del risarcimento - del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma c.p. In altri termini intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 c.c., invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

 

L'Gratuito patrocinio e norma di copertura finanziariaarticolo 8 del provvedimento introduce, poi, il nuovo art. 115-bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del TU spese di giustizia (artt. 82-84); con una deroga a tale disciplina, peraltro, la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello.

E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

Trattandosi di una disposizione onerosa, l'art. 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-bis del Tu spese di giustizia. Rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, la Commissione Giustizia è intervenuta con modifiche recependo il parere condizionato della Commissione Bilancio.

In sede consultiva, infatti, la Commissione Bilancio ha rilevato come la conclusione dell'esercizio finanziario 2018 imponga di modificare la norma di copertura facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio.

 

Infine, sempre in tema di legittima difesa, attraverso una modifica all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'Priorità nei ruoli d'udienzaarticolo 9 del provvedimento prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia della Camera aveva avviato l'esame di proposte di legge in tema di legittima difesa già nel luglio 2018 (AA.C. 274 Molteni e 580 Gelmini), per poi sospenderne l'esame a seguito di intese intercorse con il Senato, dove nel frattempo era stata incardinata una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), con numerose abbinate di iniziativa parlamentare. Concluso l'iter al Senato il  24 ottobre 2018, la Commissione Giustizia ha ripreso l'esame delle proposte di legge in tema di legittima difesa il 5 dicembre 2018, abbinando l'A.C.1309 approvato dall'altro ramo del Parlamento - e adottato come testo base - e gli AA.C. 607 del Consiglio regionale del Veneto e 1303 Meloni. nel corso dell'esame la Commissione ha svolto audizioni informali, nelle quali ha sentito l'Associazione nazionale magistrati, rappresentanti dell'avvocatura, delle vittime ed esperti della materia.

Il 24 gennaio scorso la Commissione ha approvato un emendamento al testo, recependo una specifica condizione della Commissione Bilancio, ed ha conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sull'A.C. 1309 hanno espresso un parere favorevole le Commissioni Affari Costituzionali e Attività produttive mentre la Commissione Finanze ha espresso il nulla osta. La Commissione Bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole a una modifica all'art. 8, comma 2, della proposta di legge, volta a eliminare ogni riferimento nella copertura finanziaria all'esercizio 2018, con conseguente aggiornamento delle coperture per il triennio 2019-2021. La Commissione di merito ha recepito la condizione approvando uno specifico emendamento al provvedimento.