Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche all'art. 52 del codice penale in materia di legittima difesa
Riferimenti: AC N.3777/XVII AC N.274/XVIII AC N.308/XVIII AC N.580/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 16
Data: 24/07/2018
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifiche all'art. 52 del codice penale in materia di legittima difesa

24 luglio 2018
Schede di lettura


Indice

Quadro normativo vigente|Contenuto delle proposte di legge|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Precedenti parlamentari|


Quadro normativo vigente

L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. La relativa disciplina è contenuta nell'Art. 52, c.p.art. 52 del codice penale. I requisiti della legittima difesa nell'art. 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):

  • l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
  • la necessità della difesa;
  • l'attualità del pericolo;
  • l'ingiustizia dell'offesa;
  • il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il La legittima difesa dalle intrusioni nel domiciliosecondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio)  è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui»; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante:

a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita)

b) deve sussistere il pericolo di aggressione. L'art. 52 non chiarisce a quali beni si riferisca il pericolo di aggressione e dunque se si tratti dell'aggressione a beni patrimoniali o dell'aggressione a persone. Tuttavia, che tale pericolo debba intendersi riferito alla vita e alla incolumità delle persone presenti nel domicilio, oltre che da motivi sistematici, si ricava dai lavori preparatori della legge 59/2006.

Nella seduta del Senato del 6 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004, sia il primo firmatario della proposta di legge, sen. Gubetti, sia il relatore di maggioranza, sen. Ziccone, ribadirono tale impostazione: il primo precisò che "il pericolo di aggressione si riferisce alle persone e non alle cose..."; esemplificativamente, il sen. Ziccone affermò come il comportamento di chi spara alle spalle del ladro che scappa "era e rimarrà punibile anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, perché deve non solo, ripeto, non esserci la desistenza, ma deve esserci altresì un pericolo oggettivo di aggressione ovviamente alla persona (...) lo chiarisco in questa sede per evitare equivoci". Del resto, se il pericolo di aggressione fosse stato riferito solo ai beni patrimoniali, l'art. 52, secondo comma, c.p. risulterebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

In generale, in relazione al rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa ai fini della configurabilità della sussistenza della legittima difesa, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì  di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto:
  • del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'aggredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale);
  • di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'aggredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione);
  • dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo).

Complementare alla legittima difesa appare il tema dell'abuso della scriminante di cui all'art. 52 c.p. Si parla di Art. 55 c.p., eccesso colposo di legittima difesaeccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.

L'art. 55 del codice penale prevede che «quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo».

E' quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che terrà conto di un complesso di circostanze oggettive: anche in tal caso, si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; dei mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e del modo in cui ne ha fatto uso; del bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.


Breve analisi della giurisprudenza in materia di legittima difesa

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'art. 52, primo comma, c.p.. Tale presunzione - secondo giurisprudenza consolidata -  incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno  la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi  (in tal senso, tra le altre, Cassazione, sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010, n. 25653 del 2008).

Secondo una ulteriore pronuncia (Cassazione, sentenza n. 50909 del 2014), la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'art. 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità. La Cassazione ha ritenuto che lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di "un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora" (sentenza n. 12466 del 2007). Con tale locuzione, quindi, il Collegio ha lasciato intendere l'impossibilità di derogare al principio di proporzionalità fra aggressione e difesa (di cui il legislatore del 2006 ha imposto la presunzione).

Come previsto dall'art. 52, secondo comma, c.p., nell'ipotesi in cui l'aggredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che - ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) - hanno sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del giudizio di proporzione, il confronto tra il bene dell'aggredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'aggredito). In tale direzione, le posizioni giurisprudenziali (oltre che dottrinarie) in materia appaiono consolidate fin dai primi casi sottoposti al giudizio della Cassazione dopo la riforma del 2006.

Nella sentenza n. 32282 del 29 settembre 2006 la Cassazione affrontò un caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga, che in seguito era deceduta per le lesioni riportate (quest'ultimo si era introdotto nella sua abitazione per un tentativo di furto, previa effrazione di una finestra). Dopo che in primo grado l'imputato era stato assolto (perché il fatto non sussiste), la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato. Secondo i giudici di legittimità, anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma dell'art. 52 c.p. e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di "difendere la propria o altrui incolumità" ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma art. 52 c.p e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma.

Analoghe posizioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva; nella sentenza n. 28802 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non può giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'aggredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).


Contenuto delle proposte di legge

Le tre proposte di legge all'esame della Commissione modificano l'articolo 52 del codice penale, tutte con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio.


A.C. 274, Molteni e altri

La proposta di legge C. 274 (sostanzialmente identica alla p.d.l. 3777 della scorsa legislatura, sempre a firma Molteni), persegue due obiettivi:

  • modificare l'art. 52 del codice penale, intervenendo sul principio di proporzionalità tra difesa e offesa;
  • inasprire la repressione penale del delitto di furto in abitazione.

In particolare, l'Modifica dell'art. 52 c.p.articolo 1 della proposta modifica l'art. 52 del codice penale, aggiungendovi infine un comma, attraverso il quale si stabilisce la presunzione di legittima difesa nella ipotesi in cui:

- sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone;

- tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile;

- l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, c.p., ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

In base all'articolo 614 c.p., chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (secondo comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (quarto comma).

Si valuti se sia utile il richiamo alla nozione di " violazione di domicilio" di cui all'art. 614 c.p.. Infatti, tale articolo non contiene alcuna definizione di domicilio e già la modifica proposta dell'art. 52 c.p. individua i luoghi cui è riferibile la presunzione di legittima difesa.

La modifica proposta non richiama dunque la proporzione tra difesa e offesa. La proporzione è presente invece: nel primo comma dell'art. 52 c.p., in via generale; nel secondo comma del medesimo articolo in cui, come si è visto sopra, è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.

Normativa vigente
A.C. 274
Codice penale
Art.52
Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Identico.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Identico.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Identico.
Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L'Modifica dell'art. 624-bis c.p.articolo 2 modifica l'art. 624-bis c.p. per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione. Si ricorda che analoga finalità è stata perseguita anche dalla recente legge n. 103 del 2017, che ha modificato il quadro sanzionatorio del delitto.

In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione - attualmente stabilita in 3 anni nel minimo e 6 anni nel massimo - viene portata (primo comma) a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 927 a 1.500 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo).

Senza modificare le pene per il delitto con strappo (secondo comma), la proposta di legge interviene sulle ipotesi aggravate dei delitti per innalzare l'attuale pena (reclusione da 4 a 10 anni e multa da 927 a 2.000 euro) nei seguenti termini: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro (terzo comma).

Infine, per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze (quarto comma), la proposta di legge consente di ritenere equivalente o prevalente alle aggravanti la sola circostanza attenuante della minore età (art. 98 c.p.), e non anche - come previsto dalla normativa vigente - l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 625-bis c.p.

Normativa vigente
A.C. 274
Codice penale
Art. 624-bis
Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
Identico.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

A inasprire il quadro sanzionatorio del delitto di furto in abitazione e di furto con strappo concorrono anche gli articoli 3 e 4 della proposta di legge. L'Modifica dell'art. 165 c.p.articolo 3, infatti, interviene sull'art. 165 c.p. per consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena solo quando il condannato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

La proposta di legge sembra contenere un errore materiale, inserendo la disposizione sulla sospensione condizionale della pena nell'art. 165 del codice di procedura penale - relativo alle notificazioni all'imputato latitante o evaso. La novella andrebbe invece correttamente ricondotta all'art. 165 del codice penale che, sotto la rubrica "obblighi del condannato" disciplina l'istituto della sospensione condizionale della pena. Andrebbe conseguentemente modificato anche il titolo della proposta di legge, in quanto la stessa non prevederebbe modifiche al codice di procedura penale, ma solo a codice penale e ordinamento penitenziario.
Inoltre, quanto alla formulazione della novella,
la disposizione fa riferimento al "risanamento" del danno e non al "risarcimento" del danno. Si valuti altresì la possibilità di inserire il nuovo comma non alla fine dell'articolo 165 c.p., bensì dopo l'attuale quarto comma. Il quinto e ultimo comma dell'art. 165 c.p. prevede infatti che sia il giudice, nella sentenza di condanna, a stabilire il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

LModifica dell'ordinamento penitenziario'articolo 4 interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari (art. 4-bis). In particolare, l'inserimento dell'art. 624-bis nel catalogo di delitti dell'art. 4-bis, comma 1, comporta che i condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.


A.C. 308, Meloni e altri

L'articolo unico della proposta di legge C. 308 introduce due modifiche all'articolo 52 del codice penale.

Con laLegittima difesa anche nelle immediate adiacenze del domicilio prima (lett. a) si interviene sul terzo comma della disposizione, relativo al luogo ove è commesso il fatto. L'attuale previsione, che estende il diritto all'autotutela dall'interno del domicilio all'interno del negozio, dell'ufficio e dell'impresa, viene ulteriormente ampliata ricomprendendo anche le immediate adiacenze dei citati luoghi, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

  • risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi luoghi con violenza;
  • risulta chiara e in atto l'intenzione di volersi allontanare da tali luoghi senza desistere dall'offesa.

La relazione illustrativa chiarisce che si intende fare riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero «a un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma dello stesso articolo 52, pur uscendo dai luoghi indicati».

Normativa vigente
A.C. 308
Codice penale
Articolo 52
Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Identico.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Identico.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa..
Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa.

Le Aggressione notturna o con modalità particolari: presunzione di pericolo attualelett. b) aggiunge un comma all'art. 52, mediante il quale presume la sussistenza tanto del pericolo di aggressione quanto dell'assenza di desistenza in presenza delle seguenti condizioni:

  • l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati dalla disposizione e dunque all'interno del domicilio o di un altro luogo nel quale viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Sul punto, dunque, la proposta di legge non fa più riferimento alle immediate adiacenze, che dunque non sono coperte dalla presunzione di pericolo;
  • l'offesa ingiusta avviene nelle ore notturne oppure con modalità tali da generare nella persona offesa uno stato di paura e agitazione particolari.

In ordine alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di ricondurre il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza al secondo comma (lett. b) dell'art. 52 piuttosto che al terzo comma, come prevede la proposta di legge.


A.C. 580, Gelmini e altri

La proposta di legge A.C. 580 si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia.

Diversamente dalle altre due proposte di legge, lDalla non punibilità all'esercizio del diritto'articolo 1 dell'A.C. 580 non si limita a novellare l'art. 52 del codice penale, ma lo sostituisce, ribaltando la logica dell'attuale scriminante - costruita in termini di esclusione della punibilità - per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma).

La Relazione illustrativa chiarisce che «La vittima, data la situazione in cui viene a trovarsi, non ha una bilancia per poter giudicare razionalmente quale sia la reazione "proporzionata al millesimo" all'offesa ricevuta, e dunque la difesa potrà ritenersi eccessiva solo in caso di esorbitanza manifesta».

La difesa del domicilio è disciplinata dal secondo, quarto e quinto comma del nuovo art. 52 c.p., che introducono quella che pare una presunzione assoluta ed escludono ogni riferimento alla proporzione tra difesa e offesa. La disposizione riconosce "sempre" il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma):

  • con violenza alle persone o sulle cose;
  • con minaccia o con inganno.

Il quarto comma dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è La difesa non deve essere proporzionata all'offesaesclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Il quinto comma estende - come nella formulazione attuale - il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa.

La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state minacce o inganni. Al di fuori di queste verifiche - che potranno comunque dar luogo a un'iscrizione sul registro degli indagati - la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di altri, ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

In merito, si ricorda che l'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che proclama il diritto alla vita, precisa al comma 2 che la morte non è considerata come data in violazione del diritto «nel caso in cui fosse determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima [...]».

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento dei diritti fondamentali, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, si ricordano le sentenze n. 85 del 2013 e n. 20 del 2017. Le pronunce evidenziano l'esigenza di «un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi». 

Normativa vigente
A.C. 580
Codice penale
Articolo 52
 
Difesa legittima
Diritto di difesa
Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.
È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L'Spese di giustizia a carico dello Statoarticolo 2 della proposta di legge, inserendo l'articolo 5-bis nel D.P.R. n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia), pone a carico dello Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento penale aperto nei confronti di colui che, come riconosciuto dal procedimento stesso, abbia esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 c.p.


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnata dalle sole relazioni illustrative.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento legislativo è necessario, in considerazione della riserva di legge in materia penale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le modifiche legislative sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).


Precedenti parlamentari

Nel corso della XVII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare. Il provvedimento, passato all'esame del Senato (cfr. A.S. 2816), non ha concluso l'iter legislativo.

La proposta approvata dalla Camera interveniva sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

In particolare, l'art. 1 interveniva sugli artt. 52 e 59 del codice penale. La modifica all'art. 52 considerava legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio:
  • la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte;
  • la reazione a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Tale modifica era integrata da un ulteriore intervento sull'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte. In particolare, veniva aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'art. 52, secondo e terzo comma comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
  • se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
  • se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
L'articolo 2 della proposta di legge poneva, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.