Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo 22 ottobre 2018 |
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Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
La proposta di legge, attraverso la novella del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa al rito. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).
Si ricorda che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assuntaallo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni
ContenutoIl provvedimento, a seguito dell'esame in Commissione Giustizia, si compone di cinque articoli attraverso i quali modifica gli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale. L'Escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastoloarticolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p. per prevedere che:
L'articolo 2 modifica l'Nuove contestazioni del PMarticolo 441-bis c.p.p., che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie. L'articolo 3 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2, c.p.p., relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2). L'articolo 4 modifica l'Reato derubricato all'esito dell'udienza peliminarearticolo 429 c.p.p., che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare. Infine, l'articolo 5 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa proposta di legge A.C. 392, a prima firma Molteni è stata assegnata alla Commissione giustizia il 10 luglio 2018. Ad essa è stata abbinata la proposta AC 460, a prima firma Morani, il cui testo riproduceva il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il cui iter si era poi interrotto al Senato (AS 2989). La Commissione Giustizia ha avviato l'esame delle proposta di legge il 1° agosto 2018 ed ha deliberato lo svolgimento sui temi della proposta di una apposita indagine conoscitiva. Nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sono stati auditi i rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime; il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI); e l'Associazione nazionale magistrati (ANM). Sono stati inoltre auditi i professori di diritto processuale penale: Nicola Triggiani, Agostino De Caro, Stefano Preziosi, Giuseppe Della Monica e Giorgio Spangher, nonchè l'ex Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia Carlo Nordio, Nella seduta del 10 ottobre l'AC 392 è stato adottato come testo base e nella seduta del 17 ottobre sono stati approvati alcuni emendamenti della relatrice. Nella seduta del 18 ottobre è stato conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento si è espressa la I Commissione (Affari costituzionali), che ha reso parere favorevole. |