Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di azione di classe
Riferimenti: AC N.791/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 14/1
Data: 01/10/2018
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni in materia di azione di classe

1 ottobre 2018
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è composto da 7 articoli attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile. In sintesi, il provvedimento prevede:

Contenuto

LInserimento del nuovo titolo VIII-bis nel c.p.c.'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (da art. 840-bis a art. 840-sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.

In particolare, l'Ambito applicativo dell'azione di classe (art. 840-bis c.p.c.)art. 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, dovrà essere emanato un decreto attuativo (v. art. 1, comma 2).

Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

Se viene presentata un'azione di classe:

  • il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo art. 840-undecies, ottavo comma, c.p.c. (deve, cioè, essere stata revocata la domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa);
  • non è ammesso l'intervento di terzo;
  • sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'art. 840-bis, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

 

L'Domanda e giudizio di ammissibilità dell'azione di classe (art. 840-ter c.p.c.)art. 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità.

In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede il convenuto. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione.

Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale.

L'azione di classe è inammissibile quando:

  • è manifestamente infondata; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
  • è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio;
  • l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
  • è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 30 giorni; analogamente alla vigente normativa, la decisione della Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale delle imprese.

Il tribunale deve decidere nel merito, con sentenza, entro 30 giorni dalla discussione orale della causa.

 

L'Pluralità di azioni di classe (art. 840-quater)art. 840-quater c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo convenuto, pena la cancellazione dal ruolo. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

 

Gli Giudizio di merito e sentenza di accoglimento (artt. 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.)articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti:

  • nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (art. 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
  • nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (art. 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.

Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-quinquies definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. Si tratta di una possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 3 del 2017, la cui formulazione è sostanzialmente riproposta, nonché dall'art. 709-ter dello stesso codice di procedura civile.

La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-sexies), ha natura di accertamento della responsabilità del convenuto, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. La sentenza è pubblicata sul portale telematico entro 15 giorni dal deposito. Con la sentenza  - che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati:

  • un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni),
  • un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).

Le modalità di adesione sono indicate dal successivoModalità di adesione all'azione (art. 840-septies c.p.c.) art. 840-septies c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

 

La Liquidazione delle somme agli aderenti (artt. 840-octies e 840-duodecies)fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-octies c.p.c.

Si tratta di una fase introdotta dalla riforma: il codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

L'art. 840-octies prevede il seguente procedimento:

  • entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi;
  • entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
  • entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni;
  • Il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.

Se il Esecuzione forzata collettiva (art. 840-terdecies c.p.c.)convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.).

Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-terdecies c.p.c.).

La Chiusura della procedura (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.)chiusura della procedura di adesione all'azione avviene - con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile - quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

 

L'Patto di quota lite (art. 840-novies c.p.c.)articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni.

L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Tali criteri possono altresì giustificare una riduzione fino al 50% del compenso premiale spettante al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata).

Analoghi criteri non sono invece individuati per il Ministro della giustizia, al quale la disposizione consente di modificare - con decreto - le percentuali individuate dal legislatore. Si tratta sostanzialmente di una delegificazione per la quale non sono dettati criteri direttivi.

 

Gli Impugnazioni (artt. 840-decies e 840-undecies c.p.c.)articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'art. 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti.

L'art. 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-novies, comma 5). Il gravame assume qui la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e fondati motivi". Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-novies; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

 

L'Accordi transattivi (art. 840-quaterdecies c.p.c.)art. 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito:

  • che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico;
  • che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. 

La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai procedimenti collettivi, l'Azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.)art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura, v. infra, art. 6). In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva "chiunque abbia interesse" (nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità:

  • la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività;
  • o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-quinquies c.p.c.

Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte o del pubblico ministero, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta:

  • l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti;
  • previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.);
  • di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

 

L'Modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c. (art. 2)articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dal solo art. 196-bis, dedicato ai procedimenti collettivi.

La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

 

LPunite penalmente le dichiarazioni false (art. 3)'articolo 3 della proposta di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi - nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.

 

L'Invarianza finanziaria e entrata in vigore (artt. 4 e 5)articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge.

Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo. Stante il richiamo ai soli procedimenti già in corso, la riforma potrà dunque trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore.

 

L'Abrogazioni e disposizioni di coordinamento (artt. 6 e 7)articolo 6 della proposta di legge provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Infine, l'articolo 7:

  • integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa - di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 - con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile;
  • modifica il d.lgs. n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al nuovo titolo VIII-bis del codice di rito civile.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La proposta di legge A.C. 791 è stata presentata dall'On. Salafia e da vari parlamentari appartenenti ai gruppi di maggioranza il 26 giugno 2018. Il testo originario riproduceva il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il 3 giugno 2015, il cui iter si era poi interrotto al Senato (A.S. 1950).

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge il 25 luglio 2018 ed ha deliberato, il 18 settembre scorso, lo svolgimento sui temi della proposta di una apposita indagine conoscitiva.

Nell'ambito dell' Indagine conoscitiva attività conoscitiva sono stati auditi professori di diritto privato e civile (Giovanni Doria, Arnaldo Morace Pinelli, Paolo Papanti Pelletier), di procedura civile (Ilaria Pagni) e di diritto comparato (Vincenzo Vigoriti); sono stati inoltre sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori (Unione per la difesa dei consumatori, Movimento consumatori, Altroconsumo, Associazione Codici e Codacons), di Confindustria e di Confcommercio.

Nelle sedute del 25 e 26 settembre sono stati votati alcuni emendamenti al testo e lo scorso 27 settembre è stato conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea; il gruppo parlamentare Forza Italia ha presentato una relazione di minoranza.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento, come modificato nel corso dell'esame dalla Commissione Giustizia, hanno espresso parere favorevole le Commissioni Attività Produttive (X) e Politiche dell'Unione europea (XIV).

La Commissione Affari costituzionali (I), ha accompagnato il proprio parere favorevole con una osservazione relativa alla formulazione e alla collocazione della disposizione che detta i tempi per l'emanazione del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico. L'osservazione è stata accolta dalla Commissione di merito che ha collocato la norma che fissa in 180 giorni il termine per l'emanazione del decreto ministeriale, di regolamentazione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre azione di classe, all'art. 1, comma 2, della proposta e non già - come originariamente previsto - all'art. 840-bis del codice di procedura civile.