Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere 25 marzo 2019 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge del Governo A.C. 1455, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia. Il provvedimento si compone di 14 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. LaI reati di violenza domestica e di genere violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie:
Con particolare riferimento alle
lesioni personali, si ricorda che l'art. 585 c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Tra tali possibili circostanze aggravanti, il disegno di legge del Governo riconduce alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse:
Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma, con quello alle lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma. Le aggravanti della premeditazione, dell'uso di sostanze venefiche e di cui all'art. 61 (numeri da 2 a 4) c.p., infatti, non necessariamente presuppongono una violenza di genere o in ambito domestico o familiare e sono già correttamente ricomprese nell'ipotesi dell'art. 576, primo comma n. 2.
Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere (e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati):
L'Corsi di formazione per gli operatori di poliziaarticolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:
I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria. L'Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p) articolo 5 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 612-bis) prevedendo:
Si ricorda che l'art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (primo comma). Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 (secondo comma).
Si ricorda che l'art. 612-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (primo comma). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma); la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (quarto comma).
Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.
L'Omicidio aggravato dalle relazioni personali (art. 577 c.p.)articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti. In particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. e, rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, rende alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consentendo dunque l'applicazione dell'ergastolo: sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino. La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente oltre all'omicidio commesso in danno di un ex partner, anche quello commesso in danno di qualsiasi ex convivente, a prescindere dalla relazione affettiva. In ordine alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine "cessate"; viceversa il termine al singolare pare riferirsi alla sola relazione affettiva escludendo la cessazione della stabile convivenza. Tale ipotesi, peraltro, è già compresa nell'aggravante del primo comma. L'Deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. Attualmente, infatti, l'art. 583 c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime, tra le quali è inserita la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso e a tale ipotesi equipara anche la malattia insanabile, la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto o mutilazione permanente. La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-quinquies c.p., dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili. Il provvedimento, inoltre:
L'art. 585 c.p. richiama le circostanze elencate dagli articoli 576 e 577 c.p.: in particolare, l'art. 576 individua aggravanti quando il fatto è commesso col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. L'art. 577, invece, contempla l'aggravante del fatto commesso nell'ambito di una relazione personale (v. sopra), col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso,
con premeditazione, col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
Si valuti l'opportunità di operare un ulteriore coordinamento inserendo la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge. L'Delitti di violenza sessualearticolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies). In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):
L'art. 4-quinquies, inoltre:
L'Trasmissione di provvedimenti al giudice civilearticolo 9, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Il nuovo art. 89-bis pare avere un campo d'applicazione limitato alla contestualità del procedimento penale con il procedimento civile: la disposizione non prevede che il giudice civile debba ottenere la trasmissione di qualsiasi provvedimento penale emesso nei confronti di una delle parti, anche antecedentemente al procedimento civile in oggetto. Si valuti inoltre, anche in questo catalogo di reati, l'opportunità di inserire il nuovo delitto di deformazione permanente. Gli ulteriori commi dellModifiche al c.p.p.'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, la riforma:
Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10 che interviene sempre sul codice di procedura penale. La disposizione:
L'Trattamento psicologico con finalità di recuperoarticolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'art. 7, v. sopra), intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali aggravate (art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (art. 583, secondo comma, c.p.), deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.). L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. A tal fine vengono modificati gli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo. L'articolo 14, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge del Governo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le proposte di legge di iniziativa parlamentare sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento interviene su norme penali e processuali, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |