Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo 18 ottobre 2018 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
La proposta di legge, attraverso la novella del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa al rito. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).
ContenutoIl provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, si compone di cinque articoli attraverso i quali modifica gli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale. L'Escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastoloarticolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p. per prevedere che:
L'articolo 2 modifica l'Nuove contestazioni del PMarticolo 441-bis c.p.p., che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie. L'articolo 3 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2, c.p.p., relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2). L'articolo 4 modifica l'Reato derubricato all'esito dell'udienza peliminarearticolo 429 c.p.p., che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare. Infine, l'articolo 5 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore. |
Relazioni allegate o richiesteLe proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento attiene alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |