Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo
Riferimenti: AC N.392/XVIII AC N.460/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 12
Data: 18/10/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo

18 ottobre 2018
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


La proposta di legge, attraverso la novella del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa al rito. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).

Si ricorda che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.
La richiesta, ai sensi dell' articolo 438 c.p.p., può essere formulata soltanto dall' imputato nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4).
Alla richiesta segue l' ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La richiesta di abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).
Il giudizio abbreviato, ai sensi dell' articolo 441 c.p.p., si svolge in camera di consiglio; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5): nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il P.M. può modificare l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie ( art. 441-bis, c.p.p.).
Quanto alla decisione, in base all'articolo 442, terminata la discussione il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la parte civile già costituita. La parte civile non è interpellata per dare il suo consenso al rito abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla contrazione del diritto alla prova e da un'eventuale sentenza di assoluzione ( art. 441, comma 4, c.p.p.).
Nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. Alla pena dell' ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (art. 442, comma 2).
Per quanto riguarda, infine, il regime delle impugnazioni, ferma la possibilità del ricorso per cassazione, l' articolo 443 c.p.p. esclude l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.

Contenuto

Il provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, si compone di cinque articoli attraverso i quali modifica gli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale.

L'Escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastoloarticolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p. per prevedere che:

  • non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo (nuovo comma 1-bis);

  • in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo (in base al comma 1-bis), l'imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6).
    Il provvedimento non modifica il comma 6 con riferimento alla possibilità di riproporre la richiesta di rito abbreviato subordinato a un'integrazione probatoria, originariamente respinta dal GUP. In merito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2003, ha dichiarato incostituzionale il comma 6 dell'art. 438 c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

  • in caso di Se il fatto non è punito con l'ergastolo, diritto allo sconto di penainammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all'esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale (nuovo comma 6-ter). 
    In base al comma 6-ter occorre dunque, quando all'imputato sia contestato un delitto punito con l'ergastolo, svolgere tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l'eventuale commissione di un diverso reato e riconoscere lo sconto di pena. Si ricorda, peraltro, che in caso di modifica dell'imputazione da parte del PM nel corso del dibattimento - ai sensi dell'art. 516 c.p.p. - la Corte costituzionale ha previsto la possibilità per l'imputato di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato relativamente al diverso fatto contestato (sentenza n. 33 del 2009 e n. 273 del 2014). In quel caso, peraltro, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi al giudice del dibattimento.
    Sull'applicabilità della riduzione di pena all'esito del dibattimento, il provvedimento recepisce le pronunce della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 23 del 1992, ha affermato che quando l'accesso al rito abbreviato sia stato ingiustamente negato il condannato ha diritto alla riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma.

L'articolo 2 modifica l'Nuove contestazioni del PMarticolo 441-bis c.p.p., che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.

L'articolo 3 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2, c.p.p., relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).

L'articolo 4 modifica l'Reato derubricato all'esito dell'udienza peliminarearticolo 429 c.p.p., che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.



Infine, l'articolo 5 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento attiene alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.