D.L. 84/2018: Cessione di unità navali alla Libia 30 luglio 2018 |
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Contenuto|Motivazioni della necessità ed urgenza|Relazioni allegate|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Attribuzione di poteri normativi| |
ContenutoL'articolo 1 dispone la cessione a titolo gratuito al Governo libico, di complessive 12 unità navali al fine di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani. Più nel dettaglio, il comma 1 autorizza le singole componenti di Forze di Polizia e di Forze Armate alla cessione a titolo gratuito al governo libico, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di motovedette fino a un massimo rispettivamente:
Si tratta di unità navali in vetroresina di circa 10 mt. che possono raggiungere una massima velocità di 35 nodi con un'autonomia di oltre 200 miglia con propulsione ad elica o ad idrogetto. L'equipaggio è composto da 3 persone. Le unità della classe sono entrate in servizio tra il 1997 ed il 2009. Le motovedette sono state costruite in più tranches presso i Cantieri Navali del Golfo di Gaeta, Cantieri Tencara di Venezia e Cantieri Stanisci di Taranto.
Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, per un importo pari complessivamente a 1.150.000 di euro, così distinti per ciascuna Amministrazione:
In particolare - come si precisa nella relazione tecnica- per tali unità navali sono previsti interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, con cancellazione della livrea, per 500.000 euro. A questi si aggiungono gli oneri per il trasferimento delle unità navali in Libia e per il personale della Guardia costiera da impiegare per tale operazione (195.000 euro di funzionamento delle citate unità navali sono stati calcolati sulla base della tabella di onerosità della classe (costi per ora di navigazione).
Per quanto concerne la cessione delle unità navali da parte della Guardia di finanza la relazione tecnica quantifica in circa 430.000 euro gli oneri per gli interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza e l'adeguamento strutturale (ivi incluso il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni-dotazioni classificate. A tali oneri si aggiungono euro 25.000 euro per il trasferimento delle unità navali in Libia. L'articolo 2, autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani.
L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, al comma 1,che le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera siano disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il provvedimento, sarà emanato - sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma successivo dispone che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a circa 2.520.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro. L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Motivazioni della necessità ed urgenzaCome esplicato nel preambolo del decreto-legge, le motivazioni della necessità ed urgenza riguardano le seguenti esigenze:
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Relazioni allegateIl provvedimento, nel testo presentato al Senato, è corredato dalla relazione tecnica ma non presenta la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1,riguardanti rispettivamente la cessione di unità navali italiane al Governo libico e la loro manutenzione, sono riconducibili alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione). La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, introdotta durante l'esame al Senato, è invece riconducibile alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) (politica estera), b) (immigrazione) e d) (difesa e Forze armate), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato. |
Attribuzione di poteri normativiCome accennato, l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, al comma 1, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che disciplini le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
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