Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
Riferimenti: SCH.DEC N.23/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 23
Data: 15/06/2018

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Schema di D.Lgs. di attuazione della Direttiva (UE) 2017/853

 

 

 

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Dossier n. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ac0104

 


INDICE

 

 

 

Premessa............................................................................................................ 1

La disposizione di delega................................................................................... 2

La direttiva 2017/853........................................................................................ 5

Contenuto dello schema di decreto legislativo................................................. 6

§  Oggetto, campo di applicazione, definizioni....................................................... 6

§  Disposizioni in materia di pubblica sicurezza...................................................... 9

§  Disposizioni in materia di controllo delle armi.................................................. 13

§  Armi da caccia................................................................................................ 17

§  Custodia, sicurezza e controllo delle munizioni................................................ 17

§  Verifica di conformitą delle armi ad aria compressa.......................................... 19

§  Obblighi di comunicazione.............................................................................. 20

§  Sistema informativo di tracciabilitą delle armi e delle munizioni....................... 21

§  Disposizioni transitorie e finali e copertura finanziaria...................................... 23

 

 


Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 23) attua la disposizione di delega recata dall’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento della direttiva 2017/853 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Il provvedimento interviene sulle definizioni, a partire dalla nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalitą di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilitą delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori·di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).

Si prevede inoltre l’istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.

Relativamente ad alcune disposizioni (presenti nella Tabella di concordanza), nella analisi tecnico-normativa (ATN), allegata al provvedimento, si evidenzia che la relativa disciplina trova gią una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e che, perciņ, non si rendono necessari ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale”. Si tratta, l’altro, delle previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme.

Infine, nella Relazione illustrativa si evidenzia che nella definizione dello schema di decreto legislativo si č tenuto conto del principio stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore di apportare, in sede di attuazione di disposizioni del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.


 

La disposizione di delega

Lo schema di decreto legislativo č adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui č ricompresa la direttiva 2017/853 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

E’ previsto che gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell’allegato A, siano preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.

 

Il termine di recepimento della direttiva 2017/853 č fissato al 14 settembre 2018 (art. 2 par. 1); fanno eccezione le previsioni dell’art. 4, par. 3 e 4 della direttiva, per le quali il termine di recepimento č fissato al 14 dicembre 2019 (art. 2 par. 2).

 

I nuovi par. 3 e 4 dell’art. 4 istituiscono un sistema di regolamentazione per l’attivitą di armaioli ed intermediari (par. 3) e modificano la disciplina relativa all’archivio in cui sono registrate – ai fini della loro tracciabilitą ed identificazione - tutte le informazioni relative alle armi, stabilendo tra l’altro che il termine di conservazione dei dati deve essere pari a 30 anni dalla distruzione dell’arma in luogo della disciplina vigente recata dalla direttiva 91/477/CEE che richiede la conservazione per almeno 20 anni dei dati sull’arma.

 

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princģpi e i criteri direttivi della delega, č fatto rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non sono infatti previsti specifici principi e criteri direttivi in relazione alla direttiva in esame.

 

In particolare, l’articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (e, quindi, in questo caso, il 14 maggio 2018). Per le direttive il cui termine cosģ determinato sia gią scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l’esercizio della delega č di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princģpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

 

I princģpi e criteri direttivi generali di delega indicati dall’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 sono i seguenti:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti gią attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pił amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietą dei processi decisionali, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princģpi di sussidiarietą e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) č sempre assicurata la paritą di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puņ essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

 

Per quanto concerne il procedimento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall’articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.

Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

La legge 234 del 2012 dispone al contempo che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l’esercizio della delega (e, quindi, come si č detto, il termine del 14 maggio 2018) o successivamente, il termine per la delega č prorogato di tre mesi. Finalitą di tale proroga č quella di permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

 

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresģ che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

Alla copertura degli oneri recati dalle spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi gią assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

Gli oneri recati dal provvedimenti in titolo (articolo 14) – pari a 800 mila euro per il 2018, a 1.300.000 per il 2019 e a 600 mila a decorrere dal 2020 – si provvede nell’ambito di tale Fondo.

 

E’ previsto inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformitą all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilitą e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

Č altresģ richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In particolare, il citato comma 4 dell’articolo 31 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge di contabilitą pubblica (legge n. 196/2009). Su di essi č richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

E’ previsto che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

 

 

 

La direttiva 2017/853

La direttiva (UE) 2017/853 si propone di migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE - che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertą di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessitą di inquadrare tale libertą mediante opportune garanzie di sicurezza - al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.

 

La revisione della direttiva 91/477, prevista dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 28 aprile 2015 intitolata "Programma europeo sulla sicurezza", prevede, tra l'altro:

-       l'introduzione di norme comuni dell'Unione in materia di marcatura, che si applicheranno perņ esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (art. 4, par. 1-3);

-       la previsione che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservate nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (art. 4, par. 4, comma 1);

-       l'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autoritą nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (art. 4, par. 4, comma 2);

-       l'introduzione di norme pił rigorose per le armi da fuoco pił pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate (art. 4-bis);

-       la proibizione dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK-47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali č possibile impostare manualmente la modalitą di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacitą di colpi (modifica dell'allegato A).

 

Si ricorda che la proposta che ha originato la direttiva č stata esaminata dalla 1a Commissione del Senato, che nell'esprimersi in senso favorevole (Doc. XVIII n. 103) ha sottolineato che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerą procedere all’adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l’utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.

 


 

Contenuto dello schema di decreto legislativo

Oggetto, campo di applicazione, definizioni

L'articolo 1 individua l’oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto che intende attuare la direttiva 2017/583 e che di conseguenza integra la disciplina interna in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.

Il campo di applicazione č ulteriormente definito con l’esclusione dalla disciplina recata dal provvedimento dell’acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento.

 

Questi ultimi sono i materiali disciplinati dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che ha semplificato le modalitą e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunitą di prodotti per la difesa.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che restano altresģ escluse dal campo di applicazione della direttiva “le riproduzioni di anni antiche a colpo singolo il cui meccanismo di caricamento č ad avancarica. Tale esclusione consegue alla previsione letterale contenuta nell'Allegato I della direttiva 911477/CEE, il cui capo IV lett. f), nel definire l’"arma a colpo singolo", la individua quale arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna. Da tale definizione consegue, in applicazione del principio di tassativitą, che le armi ad avancarica, in cui la munizione č caricata all'uscita della canna, non ricadono nell'ambito applicativo della citata lettera f) e pertanto restano escluse anche delle disposizioni contenute in direttiva. L'esclusione in parola č stata, peraltro, condivisa dai competenti organi dell'Unione Europea con i quali sono state avviate interlocuzioni, al cui esito č emerso che la Direttiva in esame non richiede di modificare la disciplina nazionale delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo”.

 

La disposizione riproduce il contenuto dell’articolo 1, par. 2, cpv. art. 2, comma 2, della direttiva che tuttavia esclude dall’ambito di applicazione non solo le “armi” ma anche le “munizioni” delle Forze armate e di polizia. Andrebbe dunque valutata l’opportunitą di uniformarsi integralmente al disposto della direttiva facendo espresso riferimento anche alle “munizioni”.

Una norma analoga era gią presente nel testo della direttiva 91/477/CEE che altresģ escludeva dal campo di applicazione le armi e le munizioni dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico (art. 2, par. 2).

 

articolo 2 interviene sull’ambito di applicazione e sulle definizioni del D.Lgs. 527/1992 (artt. 1 e 1-bis) che reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi in recepimento della direttiva 91/477/CEE.

Il quadro normativo nazionale in tema di disciplina delle armi e delle munizioni, come evidenziato anche nella ATN, č particolarmente composito e stratificato. La relativa disciplina, infatti, č contenuta in parte nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e nel suo regolamento di esecuzione, e nella legge 18 aprile 1975, n. 110 nonché in altre fonti di rango legislativo e regolamentare, successivamente adottate sia in relazione all'evoluzione del settore sia per esigenze di armonizzazione con la normativa UE. Tra queste, in particolare, la legge 25 marzo 1986, n. 85, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE e su cui interviene l’art. 2 in esame, il decreto legislativo 26 ottobre 2010. n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, la legge 12 novembre 2011, n. 183 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito. con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  

 

Il D.Lgs. 527/1992 stabilisce, nel testo vigente dell’art. 1, che le relative disposizioni si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva, la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato”.

La direttiva 91/477/CEE, come modificata e integrata dalle direttive 2008/51/CE e 2017/583, distingue tre categorie di arma da fuoco: quelle proibite (cat. A), le armi da fuoco soggette ad autorizzazione (cat. B), quelle soggette a dichiarazione (cat. C). La categoria D – che recava “altre armi da fuoco” - č abrogata dalla direttiva 2017/583/UE.

La direttiva 2017/583 prevede in via generale, all’art. 4-bis, che “gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale”.

 

Con la novella in esame, dunque, si modifica sotto pił profili l’ambito di applicazione del D.Lgs. 527/1992:

 

·       includendo nel campo di applicazione le armi della categoria A, categoria ampliata dalla direttiva 2017/583, a condizione che siano consentiti la detenzione e il porto nel territorio italiano;

Nella categoria A (armi da fuoco proibite) rientrano: i dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo; le armi da fuoco automatiche; le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto; le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni; le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

Inoltre, in base alle integrazioni disposte dalla direttiva 2017/583/UE, vi rientrano: le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatte salve la facoltą consentite agli Stati membri dall'articolo 7, paragrafo 4 bis della medesima direttiva; le seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: le armi da fuoco corte che consentono di sparare pił di 21 colpi senza ricaricare, se un caricatore che puņ contenere pił di 20 colpi č parte dell'arma da fuoco o un caricatore staccabile che puņ contenere pił di 20 colpi vi č inserito, le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare pił di 11 colpi senza ricaricare, se un caricatore che puņ contenere pił di 10 colpi č parte dell'arma da fuoco o un caricatore staccabile che puņ contenere pił di 10 colpi vi č inserito. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalitą tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che puņ essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

 

·       prevede, in via generale, l’applicazione del provvedimento alle armi di cui alle categorie B e C della direttiva;

Nella categoria B rientrano le armi da fuoco soggette ad autorizzazione; nella categoria C le armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione.

 

·       elimina il riferimento alle armi della categoria D (altre armi da fuoco) dal campo di applicazione della disciplina, considerato che tale categoria č abrogata dalla direttiva 2017/583/UE.

 

Inoltre, vengono modificate le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina (art. 2, comma 1, lett. a) che modifica l’art. 1 del D.Lgs. 527/1992).

In primo luogo, si provvede ad adeguare alla direttiva (art. 1, par. 1) le definizioni di arma da fuoco, parte di arma (superando l’attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilitą e munizioni.

Per quanto riguarda le munizioni, che in parte sono ricomprese nella categoria A, si ricorda che la direttiva dispone che i componenti di tutti i tipi di munizioni devono essere oggetto di specifica autorizzazione per essere compresi nel campo di applicazione della disciplina.

 

Nel testo non sono riprodotte tutte le definizioni recate dalla direttiva. Alcune, quali "museo", "collezionista", "arma da segnalazione" e "arma da saluto e acustica" in quanto – si legge nella relazione illustrativa – “gią presenti nel nostro ordinamento e fornite di specifica regolamentazione, in linea con le disposizioni della direttiva, cosģ da non richiedere di essere trasposte”.

Ed in particolare:

·       "collezionista" di armi: articolo 10, sesto comma, della legge n. 110 del 1975 (che tuttavia non reca una definizione di collezionista bensģ disciplina i rilascio dell’apposita licenza di collezione da parte del questore);

·       "museo": articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

·       "armi d'allarme o da segnalazione": quelle destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, trovano la relativa disciplina nell'articolo 5, comma 4 della L. 110/1975; quelle idonee a utilizzare sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, sono disciplinate dall'articolo 2, commi 4 e 5, della medesima L. 110/1975;

·       "armi da saluto e acustiche", consistenti in armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, al fine di un loro utilizzo in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi, sono disciplinate dall'articolo 22, comma 1, della L. 110/1975.

Non sono riprodotte anche altre definizioni recate dalla direttiva, quali “traffico illecito” e “fabbricazione illecita” (gią presenti nel testo previgente della direttiva 477 e non incluse neanche nel testo vigente della legge 527/1992) e “armi da fuoco disattivate” (definizione introdotta ex novo dalla nuova direttiva).

 

Infine, viene introdotta la nuova definizione di “armi da fuoco camuffate” non inclusa tra le definizioni recate dalla direttiva ma presente nell’elenco della categoria A (su tale tipo di armi si veda oltre l’articolo 5, comma 1 del presente schema).

Il provvedimento definisce “armi da fuoco camuffate” le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

Nella ATN si evidenzia che la previsione di tale nozione tra le definizioni “si rende necessaria al fine di chiarire che tali strumenti sono assolutamente vietati in ragione della loro intrinseca insidiositą, con un divieto riconducibile a quanto previsto dalla stessa direttiva oggetto del recepimento, alla Cat. A, punto 3, dell'Allegato 1”.

Disposizioni in materia di pubblica sicurezza

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

 

La lettera a) integra l'articolo 31, primo comma, TULPS introducendo la possibilitą per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, anche se sprovviste della marcatura o dei segni distintivi prescritti dalla legge (L. 110/1975, art. 11, comma 1) all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro digitale delle operazioni giornaliere č immediatamente annotata nel registro (ex art. 35 TULPS).

Tale previsione (come quella dell’art. 5, comma 1, lett. c), sempre in materia di rottamazione) non trova espresso riscontro nella direttiva 853/2017/UE. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la modifica “oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione secondo il principio recato dal citato articolo 32 della legge n.234/2012, contribuisce ad attuare i principi europei in materia di controllo delle armi”.

 

Si evidenzia altresģ nella Relazione che “sono state inserite nell'articolato disposizioni intese a superare criticitą interpretative ed operative, riscontrate negli stessi settori oggetto del provvedimento, originate da vincoli posti da disposizioni vigenti rivelatisi non funzionali rispetto agli obiettivi delle previsioni comunitarie, ovvero originate da sopravvenute insufficienze della loro formulazione, che quindi si sarebbero riproposte anche nel nuovo regime. Tali previsioni sono elencate nella sezione B della Tabella di concordanza”. Si rileva inoltre nella ATN che “benché tale gruppo di disposizioni non costituisca recepimento in senso stretto di corrispondenti dettami della direttiva, esso si collega in ogni caso a prescrizioni di carattere generale poste dalla stessa direttiva o a specifiche disposizioni contenute in direttive precedenti in materia, le cui norme di trasposizione nell'ordinamento nazionale hanno presentato oggettive criticitą nella fase applicativa”.

Viene altresģ rilevato che le varie direttive europee che si sono succedute nel tempo (la Direttiva 91/477/CEE, la Direttiva 2008/51/CE e la recente direttiva 2017/853/UE) introducono un sistema di tracciabilitą delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco. In tale direzione si muovono anche le disposizioni che impongono particolari regole tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione del 5 maggio 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, nonché legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l' articolo 15). Nell'ordinamento italiano il regime dei controlli amministrativi assicura la conoscibilitą della data di fabbricazione, atteso che il fabbricante č tenuto ad annotare sui propri registri la data in cui la lavorazione delle singole parti č terminata. Al fine di assicurare il rispetto del dettato normativo europeo senza imporre eccessivi oneri burocratici a carico dei citati operatori economici, la norma introduce una procedura che garantisce che la rottamazione delle armi, con contestuale attestazione sui registri obbligatori prima della loro immissione sul mercato, avvenga senza oneri per lo Stato, coniugando cosģ le esigenze di semplificazione amministrativa con quelle di sicurezza pubblica.

 

La lettera b) modifica l'articolo 31-bis, secondo comma, (in attuazione dell'articolo 1, par. 3), lett. b), comma ii, della direttiva) che estende anche agli intermediari, l’obbligo previsto in precedenza solo per gli armaioli, di conservare un registro nel quale č iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale “in entrata e in uscita”. La norma di recepimento pone dunque l’obbligo della prescrizione per l'intermediario, nel caso questi abbia la materiale disponibilitą delle armi o delle munizioni (condizione questa non espressamente presente nel testo della direttiva) dell'obbligo della tenuta del registro digitale giornaliero delle operazioni (previsto dalla normativa vigente), nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite. A tal fine si fa rinvio all’art. 35 TULPS (che pone l’obbligo del registro per gli armaioli) e all’art. 55 TULPS (che pone l’obbligo del registro per gli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie).

 

La lettera c) modifica l'ultimo comma dell'articolo 35 TULPS, abrogando la previsione, ivi contenuta, dell’adozione di un regolamento per individuare i conviventi ai quali deve essere comunicato il provvedimento di nulla osta all'acquisto di armi e quello che ne consente a qualunque titolo la disponibilitą. La novella prevede che le generalitą dei conviventi siano indicate dallo stesso interessato e che la comunicazione sia attestata mediante dichiarazione sostitutiva. La medesima disposizione, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 42 TULPS, estende l’obbligo (lettera d) al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo stesso. In entrambi i casi il mancato deposito dell'attestazione resa dalla dichiarazione sostitutiva comporta l'impossibilitą di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Tale disposizione non č direttamente contenuta nella direttiva; peraltro, l'obbligo di informazione delle persone conviventi č stato introdotto con il D.Lgs. 204/2010, di recepimento della direttiva 2008/51/CE in materia di armi, che ha modificato gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operativitą dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalitą tecniche attuative, non emanato.

Pertanto, abrogando il rinvio ad un regolamento, la previsione sull’obbligo di comunicazione diventa di immediata applicabilitą. Al contempo, il provvedimento in esame introduce l’attestazione mediante autocertificazione dell’avvenuta comunicazione ai conviventi, le cui generalitą sono indicate dall’interessato.

 

Nella relazione introduttiva si evidenzia in proposito che: “Attese le difficoltą incontrate nella definizione del citato regolamento, le disposizioni introdotte dal presente decreto consentono di dare immediata attuazione all'onere di informazione ai conviventi del detentore delle armi, rendendo effettive tali prescrizioni”.

 

La lettera d) modifica l’articolo 38 TULPS e abbassa da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo che non siano in possesso di licenza di porto d’armi. Rinvia inoltre la definizione delle modalitą per il rilascio del certificato medico ad un successivo regolamento (di cui all’art. 6, comma 2 d.lgs. 204/2010).

L’art. 6, comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, siano disciplinate le modalitą di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneitą all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta per l’acquisto delle armi.

 

Fino alla adozione del citato regolamento l’art. 13, comma 2, dello schema in esame (norme transitorie) prevede che l’obbligo č assolto presentando un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle ASL o da un medico militare o della PS o dei VVFF da cui risulti che il richiedente non č affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, le capacitą di intendere e di volere.

Rispetto alla norma transitoria, si ricorda che – a regime - il vigente art. 38, comma 4, del TULPS (che rinvia all’art. 35, comma 7) prevede un’analoga formulazione ai fini del rilascio del certificato medico necessario per la detenzione di armi, richiedendo altresģ l’accertamento che il richiedente non risulti assumere neanche occasionalmente sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol.

 

Si ricorda che per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale č, in particolare, richiesta – in base alla legislazione vigente - la certificazione comprovante l'idoneitą psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative e per il costo del libretto valido 5 anni; la dichiarazione attestante il bisogno di andare armati; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneitą al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalitą delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (organo della presidenza del Consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validitą del libretto), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il primo rilascio, con la sola differenza che non č pił necessario dimostrare il possesso dell'idoneitą al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza". La disposizione esclude dall’obbligo di rinnovo di certificazione i collezionisti di armi antiche;

 

Si tratta di attuazione dell'articolo 1, par. 7), lett. a), della direttiva secondo cui: «L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco č riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione puņ essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali č stata rilasciata.»

 

A tal proposito si rileva quanto segue:

·         la disposizione di recepimento fa riferimento alle “armi comuni da sparo” (definizione non presente nel novellato articolo 1-bis, né nella direttiva ma presente nel TULPS) in luogo di quella di “arma da fuoco” utilizzata dalla direttiva

·         la disposizione di recepimento fa riferimento al rinnovo della certificazione medica, mentre la direttiva al riesame dell’autorizzazione. Attualmente, in base al TULPS (art. 34, co.5-7) č previsto che sia presentato il certificato medico per il nulla osta all’acquisto e (art. 38, co. 4) per la detenzione, salva la facoltą del prefetto di autorizzare in ogni caso l’acquisto in presenza di determinati requisiti.

 

 

Viene mantenuta l’attuale previsione secondo la quale la mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto di detenzione di armi di cui all'articolo 39 del TULPS.

 

Rileva qui anche l'articolo 4 del provvedimento in commento che modifica il secondo comma dell'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, prescrivendo che la licenza per l'esercizio di tiro a volo abbia durata di 5 anni in luogo di 6 anni.

 

Nella relazione illustrativa si ricorda che la disposizione recepisce l’articolo 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva che prevede che “l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco č riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione puņ essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali č stata rilasciata” nonché il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE che stabilisce che “gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformitą del diritto nazionale”.

 

Attualmente, la licenza, rilasciata dal questore, per uso sportivo permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attivitą di tiro. La licenza ha una validitą di 6 anni.

Disposizioni in materia di controllo delle armi

L'articolo 5 dello schema in esame introduce alcune modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

 

La lettera a) modifica l'articolo 1, secondo comma, della L. 110/1975, equiparando sul piano penale le armi da fuoco camuffate (come definite dall’articolo 2 del presente schema) alle armi tipo guerra.

 

Si ricorda che l’art. 2 definisce “armi da fuoco camuffate” le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

 

La legge speciale penale (L. 2 ottobre 1967, n. 895 recante disposizioni per il controllo delle armi) punisce la vendita, detenzione e il porto delle armi da guerra e tipo guerra.

 

La direttiva 91/477 (non modificata sul punto dalla nuova direttiva) include le armi da fuoco camuffate tra le armi da fuoco proibite (Categoria A).

 

La lettera b) introduce una modifica di coordinamento formale all'articolo 2, terzo comma, della L. 110/1975 in relazione alla disciplina dei c.d. paintball [1] , sostituendo il riferimento al D.Lgs.52/1997 - attuativo della direttiva 67/548/CEE - con quello relativo al Regolamento 1272/2008/CE, che ha abrogato la citata direttiva.

 

La lettera c) modifica l'articolo 11 della L. 110/1975 in materia di marcatura delle armi per adeguarlo alla direttiva (art. 1, par. 3, lett. a).

Nel testo a fronte che segue viene confrontato il testo vigente dell’articolo 11 con quello modificato dallo schema in esame.

 

Testo vigente

A.G. 22

Art. 11

Immatricolazione  delle armi comuni da sparo

Art. 11

Marcatura delle armi comuni da sparo

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola.













Un numero progressivo deve, altresģ, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, č consentita la sostituzione della parte di arma su cui č stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria.

L'area dell'arma riservata alla marcatura non puņ recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.


A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui č avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano gią state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non puņ recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo  1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 527. Puņ, altresģ, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformitą del presente articolo, essa č contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

Un numero progressivo deve, altresģ, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi.









L'area dell'arma riservata alla marcatura non puņ recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.



A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui č avvenuta  l'introduzione  dell'arma  nel territorio  nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano gią stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea.

Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

 

Tra le modifiche apportate, la eliminazione dall’articolo 11, primo comma, della disciplina relativa alla rottamazione (fattispecie non contemplata direttamente dalla direttiva, come gią ricordato – v. supra art. 3) che diventa oggetto specifico del nuovo 12° comma del medesimo articolo 11, con la differenza che viene estesa la possibilitą di rottamazione oltre che delle armi, anche delle parti di arma e delle munizioni, e che il versamento per la rottamazione non viene pił fatto alla competente direzione di artiglieria, bensģ al comando o reparto delle Forze Armate competente od anche ad “altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa”.

La relazione illustrativa evidenzia in proposito che “trattasi di norma attuativa degli obblighi comunitari, atteso che la direttiva impone di sottrarre la detenzione delle armi ai soggetti che non hanno pił i requisiti soggettivi necessari”.

 

La lettera d) modifica l'articolo 11-bis della L. 110/1975, e recepisce l'articolo 1, par. 3 lett. b) della direttiva integrando l'elenco dei dati relativi alle armi – e delle “date pertinenti” di cui il provvedimento non fa menzione - che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8. Si dispone, inoltre, che i dati siano conservati per un periodo di 30 anni dalla data della distruzione dell'arma cui i dati stessi si riferiscono, mentre la normativa vigente prevede che siano conservati per complessivi 50 anni.

 

Si ricorda che la direttiva prevede che le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

-        dalle autoritą competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 o 7 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali, e

-        dalle autoritą competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione.

 

La lettera e) modifica l’articolo 17 della L. 110/75 estendendo il divieto di compravendita di armi comuni da sparo, oltre che per corrispondenza, anche agli acquisti effettuati mediante contratto a distanza, fatta salva l’ipotesi, come attualmente previsto per la vendita per corrispondenza, in cui l'acquirente sia stato autorizzato ad esercitare tale attivitą. Conferma anche la sanzione per i trasgressori, consistente nella reclusione da uno a sei mesi e nella multa di euro 154. Si tratta di attuazione dell'articolo 1, par. 12 della direttiva.

 

La lettera f) modifica l’8° comma dell'articolo 20 della L. 110/75, in materia di custodia delle armi, eliminando la previsione vigente che demanda ad un decreto del Ministero dell’interno la determinazione delle modalitą e termini di custodia delle armi e trasferendo all’Autoritą di pubblica sicurezza della provincia (prefetto e questore) la facoltą di imporre adeguate misure di custodia se ritenute necessarie.

La finalitą č quella di dare attuazione all'articolo 1, par. 6, della direttiva e, in particolare, al nuovo articolo 5-bis della direttiva 91/477/CEE che prevede l’obbligo per gli Stati membri di stabilire norme in materia di sorveglianza e di custodia in sicurezza delle armi.

Armi da caccia

Il provvedimento in esame apporta modifiche anche in ambito venatorio.

L'articolo 6, modifica il comma 2-bis dell'articolo 13 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, comprendendo nell'elenco delle armi il cui impiego a fini venatori č vietato in modo assoluto anche le armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991,

Una ulteriore modifica alla normativa sulla caccia č quella che riguarda il comma 9 dell'art. 22 della L. 157/1992 che riduce da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Si tratta di attuazione dell'articolo 1, par. 7), lett. a), nonché l'articolo 1, par. 6), della direttiva, nella parte in cui si introduce il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE), che stabilisce che l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco č riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a 5 anni. Un'autorizzazione puņ essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali č stata rilasciata.

Custodia, sicurezza e controllo delle munizioni

L'articolo 7 mira a dare attuazione all'articolo 1, par. 6 della direttiva (UE) 2017/853 (che consolida l'articolo 5 della direttiva 91/47/CEE), per quanto riguarda l'accesso alle munizioni in maniera analoga a quanto visto sopra a proposito della custodia delle armi. A tal fine novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalitą mafiosa", il cui Capo II reca "Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio").

La disposizione europea prescrive che gli Stati membri adottino norme per la adeguata sorveglianza, oltre che delle armi da fuoco, delle munizioni, affinché armi da fuoco e munizioni non siano facilmente accessibili contemporaneamente, con un controllo commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni.

La novella ora disposta, modificativa del decreto-legge del 1992, prevede che, in relazione a "particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia", l'Autoritą di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, l'indicazione del numero massimo di munizioni delle quali sia consentito l'acquisto nel periodo di validitą del titolo.

L'indicazione del numero massimo di munizioni nell'atto autorizzatorio all'acquisto e alla detenzione per il periodo di sua validitą, č disposizione gią vigente. Si viene ad introdurre l'indicazione espressa dell'autoritą competente a tale indicazione del numero massimo di munizioni, e si viene a commisurare la sua valutazione a particolari esigenze di sicurezza.

Rimane ferma la prescrizione gią vigente secondo la quale non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno e presso i poligoni autorizzati, se immediatamente utilizzate nei medesimi poligoni.

Ancora, la novella abroga la disposizione del decreto-legge n. 306 del 1992 (di questo, l'articolo 12, comma 2) che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno attuativo (finora mai emanato).

Consegue a siffatta abrogazione che la determinazione del numero massimo di munizioni - rispetto ad una detenzione e porto d'armi autorizzati - sia integralmente rimessa, caso per caso, alla valutazione dell'Autoritą di pubblica sicurezza.

 

L’opzione normativa prescelta non č quindi connessa a fini di stretto recepimento ma potrebbe essere riconducibile a finalitą di semplificazione (al pari di alcune altre disposizioni dello schema in esame), anche alla luce dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che consente al legislatore di apportare, in sede di attuazione di disposizioni del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.

Nella relazione illustrativa dello schema si evidenzia che la determinazione con decreto ministeriale di criteri generali ed astratti condurrebbe all'adozione "di prescrizioni orientate su livelli massimi di rigore, che potrebbero risultare sovrabbondanti" e che si č tenuto presente il principio del minor aggravio possibile per l’interessato.

 

L'articolo 8 intende attuare l'articolo 1, par. 3), lettera a), n. 2 della direttiva (UE) 2017/853 - mediante novella all'articolo 3, comma 2 della legge n. 509 del 1993 (la quale reca "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile").

La disposizione europea prescrive che gli Stati membri provvedano affinché su ogni unitą elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Poiché della citata legge n. 509 l'articolo 3, relativo alle indicazioni obbligatorie sull'unitą di imballaggio elementare delle munizioni, non reca la previsione del calibro e del tipo di munizione, la novella provvede ad inserirla, a fini di recepimento.

Rimane ferma la restante previsione vigente, secondo cui l'unitą di imballaggio elementare deve indicare il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformitą alle prescrizioni; la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; il numero di identificazione del lotto e la quantitą di cartucce; per determinate munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che si tratta di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subģto favorevolmente la prova superiore; il contrassegno di controllo attestante che le munizioni siano state controllate conformemente alle prescrizioni.

Verifica di conformitą delle armi ad aria compressa

L'articolo 9 modifica l'articolo 11 della legge n. 526 del 1999 (legge comunitaria 1999). Tale novella non appare di stretto recepimento della direttiva quanto piuttosto connessa ad esigenze di coordinamento normativo (non effettuato dal decreto legislativo n. 121 del 2013 a sua volta integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 204 del 2010).

Il decreto legislativo n. 121 del 2013 ha novellato alcune disposizioni della legge n. 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), incluso, di quella, l'articolo 2 enumerante l'elenco delle armi e munizioni da sparo. Esso gią era stato novellato dall'articolo 11 della legge n. 526 del 1999, quest'ultimo recante tuttavia, oltre a siffatte novelle, ulteriori previsioni, le quali non sono state incise dal decreto legislativo del 2013.

In breve, quella ora disposta dall'articolo 9 dello schema potrebbe configurare una disposizione integrativa e correttiva, riconducibile ad un "riassetto" normativo quale autorizzato dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012.

Vale, per maggiore chiarezza, svolgere il dato normativo.

L'articolo 11 della legge n. 526 del 1999, oltre a novellare la legge del 1975, ha previsto che il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, adotti una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi con modesta capacitą offensiva - ossia armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili eroghino un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. Tale č stato il decreto ministeriale n. 362 del 2001.

Ancora l'articolo 11 della legge n. 526 citata ha previsto che la verifica di conformitą, tale da accertare in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule, sia effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Tale č il dettato della disposizione vigente.

La novella ora viene a prevedere che la verifica di conformitą, in particolare riferita al non superamento di 7,5 joule da parte dell'energia cinetica, sia invece effettuata dal Banco nazionale di prova. Immutata rimane la restante previsione vigente.

 

Si ricorda che una disposizione contenuta nel decreto-legge cd. sulla spending review (articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012) ha assegnato i compiti di verifica della qualitą di arma comune da sparo, gią spettanti al Catalogo nazionale (soppresso dall'articolo 11, comma 7 della legge n. 183 del 2011), al Banco nazionale di prova.

Č, questo, un ente di diritto pubblico (la cui prima istituzione risale al 1910), a sua volta oggetto di una vicenda normativa: esso č stato prima soppresso (perché fatto confluire, da una disposizione del decreto-legge n. 225 del 2010, nel novero dei colpiti dal 'taglia-enti', ossia l'automatismo soppressivo di enti pubblici allestito dal decreto-legge n. 78 del 2010), poi sottratto alla soppressione degli enti, e dunque mantenuto in vita (con disposizione recata dal decreto-legge n. 5 del 2012).

Indi il decreto legislativo n. 121 del 2013, nel novellare l'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, ha attribuito al Banco nazionale di prova (anziché alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, presso il Ministero dell'interno) la vigente competenza ad escludere l'attitudine a recare offesa alla persona, per un certo tipo di armi: da bersaglio da sala, ad emissione di gas, ad aria compressa o gas compressi (i cui proiettili eroghino un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule), lanciarazzi.

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia che tale modifica č volta ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina per la verifica di conformitą delle armi ad aria compressa a seguito della soppressione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Obblighi di comunicazione

L'articolo 10 modifica - a fini di coordinamento normativo - l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 204 del 2010 (di recepimento di atto comunitario sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).

Lģ si dispone circa l'applicazione di alcune disposizioni, tra cui quella recata dall'articolo 42 del Testo unico di pubblica sicurezza, prescrivente la comunicazione (da parte dell'interessato) dell'ottenimento di una licenza di porto d'armi, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati da regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalitą definite nel medesimo regolamento.

Tale richiamo all'articolo 42 del Testo unico č ora soppresso, in quanto la materia č rivisitata dal medesimo schema all'articolo 3, comma 1, lettera e), che viene a prevedere una dichiarazione sostitutiva attestante che l'interessato abbia avvisato i familiari o il convivente, ed espunge la previsione di un regolamento attuativo (v. supra).

 

L'articolo 11 č volto a dare attuazione all'articolo 1, par. 3, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 853/2017, per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione. A tal fine novella l'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 come convertito in legge.

La disposizione europea prescrive che gli armaioli e gli intermediari conservino un registro nel quale sia iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentano l'identificazione e la tracciabilitą (in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente); cosģ come prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autoritą nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o componenti essenziali.

La disposizione della legge n. 7 del 2015 sopra richiamata, quale vigente, prevede che i soggetti di cui agli articoli 35 (armaioli) e 55 (gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie) del Testo unico di pubblica sicurezza nonché le imprese operanti nel settore degli esplosivi (di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010) comunichino tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati, avvalendosi di mezzi informatici o telematici.

La disposizione vigente non include gli intermediari. Per ottemperare alla prescrizione europea, la novella inserisce gli intermediari nel novero dei soggetti destinatari della norma.

Tale inserimento č effettuato mediante rinvio all'articolo 31-bis del Testo unico di pubblica sicurezza, il quale ha per oggetto appunto gli intermediari.

Il dettato della novella circoscrive invero siffatta previsione - ossia che gli intermediari siano tenuti alla tempestiva comunicazione delle informazioni alle questure - alle "ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo" del citato articolo 31-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del medesimo schema, che prevede che abbia materiale disponibilitą di armi o munizioni č obbligato alla tenuta del registro e ad annotarvi le operazioni eseguite.

Sistema informativo di tracciabilitą delle armi e delle munizioni

L'articolo 12 introduce disposizioni afferenti allo scambio di informazioni tra Stati a fini di tracciabilitą delle armi e delle munizioni.

L'intento č dare attuazione all'articolo 1, par. 14, della direttiva 2017/853, lą dove essa prevede che le autoritą competenti degli Stati membri si scambino con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate in base all'affidabilitą, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Inoltre si recepisce l'articolo 1, par. 3, lettera b), punto i), della direttiva, circa le informazioni da detenere.

Per tale riguardo, il comma 1 istituisce un sistema informatico dedicato per la tracciabilitą delle armi e delle munizioni.

Esso č istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Č inteso quale strumento per assicurare standard uniformi circa il controllo delle armi da fuoco e delle munizioni nonché per garantire lo scambio di dati tra Stati membri dell'Unione europea.

Le informazioni che il sistema deve contenere sono specificate dal comma 2, a seconda che si tratti di armi da fuoco, di munizioni, di armi diverse da quelle da fuoco.

Per le armi da fuoco, le informazioni sono: la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo e la classificazione secondo la normativa europea (se presenti), il numero di matricola e la marcatura unica sulle parti (nel caso essa differisca da quella apposta sul telaio o sul fusto dell'arma); i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori, della sede legale se quei soggetti esercitino attivitą d'impresa; l'indicazione delle operazioni (e della loro data) aventi ad oggetto ogni arma, il prezzo, gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto, il luogo di residenza (se persona fisica diversa dall'imprenditore); i dati di qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma che determini un cambiamento della sua categoria o sottocategoria (incluse la disattivazione o distruzione certificate).

Per le munizioni, le informazioni sono i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente, nonché alcune altre, per la individuazione delle quali la disposizione fa rinvio all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c). Tale rinvio normativo necessita di integrazione, facendo riferimento alla legge n. 509/1993, considerato che altrimenti il testo appare riferibile all’art. 3 dello schema di decreto legislativo che non reca tali previsioni.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite nel sistema informatico i dati.

Sono i soggetti di cui all'articolo 35 (armaioli) e - limitatamente alle munizioni - all'articolo 55 (gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite) del Testo unico di pubblica sicurezza.

L'inserimento dei dati nel sistema costituisce per questi soggetti assolvimento degli obblighi informativi loro imposti dai medesimi articoli 35 e 55 del Testo unico. Ne dovrebbe conseguire - rileva la relazione illustrativa dello schema - una informatizzazione dei registri, previsti da quegli articoli del Testo unico.

In caso di operazioni relative ad armi che siano state compiute da acquirenti e detentori diversi dai soggetti sopra ricordati, l'inserimento dei dati spetta all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio. Questo, in caso di trasmissione della denuncia per via telematica. Cosģ prevede il comma 4.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-Unitą territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza.

Le finalitą della consultazione sono il controllo della circolazione delle armi e delle munizioni nonché la prevenzione e repressione dei reati commessi per loro mezzo.

Il comma 6 demanda a regolamento ministeriale la disciplina attuativa di alcuni profili.

Si tratta di decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi (non č previsto un termine) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali).

Il regolamento č chiamato a disciplinare le modalitą di: funzionamento del sistema informatico; trasmissione e conservazione dei dati contenuti; autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema; di collegamento con il Centro elaborazione dati (di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981); verifica della qualitą e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati; trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Infine il comma 7 quantifica gli oneri conseguenti all'istituzione, gestione e manutenzione del sistema informatico.

Per l'istituzione del sistema, sono quantificati oneri complessivi pari a 1.500.000 euro: 500.000 per l'anno 2018 e 1.000.000 per l'anno 2019. Per la gestione e manutenzione, sono quantificati oneri per 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

Tali quantificazioni, come evidenziato nella relazione tecnica, sono state effettuate in via prudenziale sulla base di studi di fattibilitą.

Disposizioni transitorie e finali e copertura finanziaria

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 prevede che la nuova durata delle licenze di tiro a volo e di caccia (quinquennale, non pił di sei anni, secondo la novella recata dall'articolo 4 dello schema, v. supra) decorra all'atto del rinnovo delle licenze, per quelle di esse che siano state rilasciate (o rinnovate) entro la data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 2 stabilisce che, fino all’adozione di uno specifico regolamento (v. infra), i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende. sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non č affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacitą di intendere e di volere.

Questa disposizione si raccorda alla novella dettata dall'articolo 3, comma 1, lettera d) dello schema, la quale modifica l'articolo 38, quarto comma del TULPS, prescrivendo che chiunque detenga armi comuni da sparo (esclusi i collezionisti di armi antiche) senza licenza di porto d'armi (nel qual caso č richiesto il rinnovo annuale – v. supra), sia tenuto a presentare ogni cinque anni una certificazione medica. Si tratta della certificazione prevista dall’art. 35, comma 7, del TULPS che – rispetto alla norma transitoria - prevede un’analoga formulazione per quanto attiene ai soggetti abilitati al rilascio ed ai requisiti da accertare, ad eccezione della verifica che il richiedente non risulti “assumere neanche occasionalmente sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol”, elementi non presenti nella norma transitoria dell’art. 13, comma 2.   

 

A regime dovrą dunque valere la disciplina posta da un regolamento (decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno) avente ad oggetto le modalitą di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneitą all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto. Siffatto regolamento č previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 204 del 2010.

 

Il comma 3 prevede che l'acquisizione e la detenzione di alcune tipologie di armi e relativi caricatori siano consentite ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI.

Le armi qui considerate sono:

·       le armi da fuoco automatiche che siano state trasformate in armi semiautomatiche (categoria A, punto 6, dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE);

·       le armi da fuoco corte che consentono di sparare pił di 21 colpi senza ricaricare o le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare pił di 11 colpi senza ricaricare (categoria A, punto 7, dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE);

·       i caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente 5 colpi per le armi lunghe e 15 colpi per le armi corte (limite posto dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 110 del 1975).

Rimangono fermi il divieto per l'armaiolo di vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore (articolo 35, comma 5 del Testo unico di pubblica sicurezza) e l'obbligo per il detentore dell'arma di denunciarla (articolo 38 del Testo unico, che altresģ pone l'obbligo di certificazione medica).

Qualora le armi sopra enumerate siano gią possedute alla data del 13 giugno 2017, il comma 4 prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello schema. Ne consegue la legittimitą del possesso, anche per soggetti diversi dai tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute da tiro. Ne consegue al contempo, una facoltą di utilizzo esclusivamente all'interno di un poligono per l'esercizio di pratica sportiva (non gią per l'esercizio dell'attivitą venatoria).

Medesimo contenuto ha la disposizione recata dal comma 5, con riferimento perņ ad una specifica tipologia di armi, vale a dire le armi da fuoco semiautomatiche, originariamente destinate a essere imbracciate, che possano essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, senza perdere funzionalitą, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che puņ essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi (sono le armi indicate alla categoria A, punto 8, dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE).

Per queste medesime armi, la disposizione prevede, altresģ, che esse possano essere trasferite soltanto per: successione a causa di morte; versamento ai competenti organi del Ministero della difesa; cessione ai musei ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero — secondo le norme vigenti per l'esportazione - a enti o persone residenti all'estero.

L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano tali armi, unitamente all'obbligo di denuncia, dovranno munirsi di apposita licenza di collezione.

Infine il comma 6 chiarisce il regime amministrativo e penale delle armi rientranti nella categoria A, punti 6, 7 e 8 dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE - oggetto, si č testé ricordato, dei commi 3, 4 e 5 di questo articolo dello schema.

La disposizione scandisce che siffatte armi da fuoco, ai fini amministrativi (necessitą della licenza) e della legge penale, sono armi comuni da sparo.

 

L'articolo 14 reca la copertura finanziaria delle misure previste dallo schema implicanti oneri. Tali sono la rottamazione delle armi e munizioni (oggetto dell'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3) dello schema di decreto, misura non direttamente prevista dalla direttiva e l'istituzione del sistema informatico di tracciabilitą delle armi e munizioni, oggetto dell'articolo 12).

Sono oneri complessivamente pari a:

·       800.00 euro, per il 2018;

·       1.300.000 euro, per il 2019;

·       600.000 euro a decorrere dal 2020.

Si fa loro fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).

Tutte le altre disposizioni dello schema non devono importare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L'articolo 15 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Essa č stabilita al 14 settembre 2018 (comma 1).

Per un novero di previsioni tuttavia - individuate dal comma 2 - l'entrata in vigore č posticipata fino all'adozione del regolamento (previsto dall'articolo 12, comma 6 dello schema) destinato a disciplinare il funzionamento del sistema informatico di tracciabilitą delle armi e munizioni. Questo, al fine di assicurare la continuitą delle procedure vigenti in tema di tracciabilitą.

Il differimento vale per i seguenti profili:

·       l'espunzione delle armi e munizioni e degli armaioli (per i quali vengono a valere gli obblighi di immissione nel sistema informatico di tracciabilitą delle armi e munizioni, previsti dall'articolo 12 dello schema) dall'articolo 3-comma 3-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 come convertito, il cui ambito applicativo (relativo ad obblighi di comunicazione) si restringerebbe - una volta impiantato quel sistema informatico - alle sole sostanze esplodenti;

·       l'abrogazione della disposizione del decreto legislativo n. 204 del 2010 (suo articolo 6, comma 3) che demanda a mero decreto Ministro dell'interno la disciplina delle modalitą di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilitą (cd. G.E.A); nonché la soppressione del richiamo agli obblighi di registrazione e comunicazione degli armaioli, presente in disposizione transitoria del medesimo decreto legislativo del 2010;

·       la sostituzione (entro l'articolo 11-bis della legge n. 110 del 1975, che prevede siano conservate in apposito archivio per cinquanta anni alcuni dati, espressamente indicati, relativi alle armi da fuoco e alle munizioni) del riferimento all'archivio, con quello al sistema informatico di tracciabilitą delle armi e munizioni, istituito dallo schema.

Infine il comma 3 prevede che l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei detentori di armi da sparo (oggetto dell'articolo 13, comma 2, dello schema, v. sopra) debba, in sede di prima applicazione, essere assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (v. supra – art. 3).

 

 



[1] La definizione di “paintball” contenuta negli atti UE č quella di una pallina (cosiddetta «paintball») costituita da un involucro rigido di gelatina contenente una vernice a base d'acqua. L'articolo č destinato ad essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball (fucile ad aria compressa con velocitą di tiro di 91 metri al secondo) durante il gioco di squadra del «paintball».