Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
Riferimenti: SCH.DEC N.414/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2022
Organi della Camera: V Bilancio

Settembre 2022

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari Atto del Governo n. 414 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 330

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 470

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

Premessa.. 1

Titolo I Modifiche al codice penale.. 2

Articolo 1 (Modifiche al Libro I (Dei Reati in generale) del codice penale) 2

Articolo 2 (Modifiche al Libro II (Dei Delitti in particolare) del codice penale) 7

Titolo II Modifiche al codice di procedura penale.. 12

Capo I Modifiche al Libro I (Soggetti) del codice di procedura penale. 12

Articolo 5 (Modifiche al Titolo IV(L'Imputato)) del Libro I (Soggetti) del codice di procedura penale) 12

Capo II Modifiche al Libro II (del codice di procedura penale. 13

Articolo 6 (Modifiche al Titolo I (Disposizioni preliminari) del Libro II(Atti) del codice di procedura penale) 13

Articolo 7 (Modifiche al Titolo II(Atti e provvedimenti del Giudice) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale) 18

Articolo 8 (Inserimento del Titolo II?bis(Partecipazione a distanza) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale) 20

Articolo 9 (Modifiche al Titolo III (Documentazione degli Atti) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale) 22

Articolo 10 (Modifiche al Titolo V (Notificazioni) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale) 24

Articolo 11 (Modifiche al Titolo VI (Termini) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale) 27

Capo IV Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale. 29

Articolo 13 (Modifiche al Titolo I (Disposizioni generali) del Libro IV (Misure cautelari) del codice di procedura penale) 29

Capo V Modifiche al Libro V del codice di procedura penale. 29

Articolo 17 (Modifiche al Titolo IV (Attività a iniziativa della polizia giudiziaria) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale) 29

Articolo 18 (Modifiche al Titolo V (Attività del Pubblico Ministero) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale) 31

Articolo 20 (Modifiche al Titolo VI?bis (Investigazioni difensive) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale) 33

Capo VI Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale. 35

Articolo 27 (Modifiche al Titolo III (Giudizio immediato) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale) 35

Articolo 28 (Modifiche al Titolo V (Procedimento per decreto) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale) 36

Articolo 29 (Modifiche al Titolo V?bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale) 37

Capo VII Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale. 39

Articolo 30 (Modifiche al Titolo II (Dibattimento) del Libro VII (Giudizio) del codice di procedura penale) 39

Articolo 31 (Modifiche al Titolo III (Sentenza) del Libro VII (Giudizio) del codice di procedura penale) 40

Capo VIII Modifiche al Libro VIII (Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) del codice di procedura penale. 42

Articolo 32 (Modifiche al Titolo II (Citazione diretta a giudizio) del Libro VIII (Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) del codice di procedura penale) 42

Capo IX Modifiche al Libro IX (impugnazioni) del codice di procedura penale. 44

Articolo 34 (Modifiche al Titolo II (Appello) del Libro IX (Impugnazioni) del codice di procedura penale) 44

Capo X Modifiche al Libro X del codice di procedura penale. 47

Articolo 38 (Modifiche al Titolo II (Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali) del Libro X (Esecuzione) del codice di procedura penale) 47

Titolo III Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.. 48

Articolo 41 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) 48

Titolo IV Disciplina organica della giustizia riparativa.. 52

Capo I Principi e disposizioni generali 52

Sezione II Accesso ai programmi di giustizia riparativa. 52

Articoli 44 e 45 (Principi sull’accesso (Art.44) e Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (art.45) 52

Capo II Garanzie dei programmi di giustizia riparativa. 53

Sezione I Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti 53

Articoli 47-49 (Diritto all’informazione(Art. 47); Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (Art. 48); Diritto all’assistenza linguistica (Art.49)) 53

Capo III Programmi di giustizia riparativa. 55

Sezione I Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. 55

Articoli 53-56 (Programmi di giustizia riparativa (Art.53); Attività preliminari (Art.54); Svolgimento degli incontri (Art.55); Disciplina degli esiti riparativi (Art.56)) 55

Capo IV Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l’esercizio dell’attività. 57

Sezione I Formazione dei mediatori esperti 57

Articolo 59 (Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa) 57

Sezione II Requisiti per l’esercizio dell’attività. 58

Articolo 60 (Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti) 58

Capo V Servizi per la giustizia riparativa. 59

Sezione I Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni 59

Articoli 61 e 62 (Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa (Art. 61); Livelli essenziali delle prestazioni (Art. 62) 59

Sezione II Centri di giustizia riparativa. 61

Articolo 63-67 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa (Art. 63); Forme di gestione (Art. 64); Trattamento dei dati personali (Art. 65); Vigilanza del Ministero della giustizia (Art. 66); Finanziamento (Art.67)) 61

Titolo V Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali. 66

Capo II Modifiche in materia di giustizia digitale. 66

Articolo 69 (Modifiche in materia di giustizia digitale) 66

Capo III Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie. 66

Articolo 70 (Modifiche alle disposizioni modificative del TU delle leggi sanitarie di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283) 66

Articolo 71 (Modifiche alla Sanzioni penali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689) 68

Articolo 79 (Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie) 74

Capo IV Modifiche in materia di spese di giustizia. 75

Articolo 81 (Modifiche alle norme inerenti alla Società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) 75

Capo VI Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile. 76

Titolo VI Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni. 76

Articolo 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) 76

Articolo 86 (Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante) 77

Articolo 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) 78

Articolo 94 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni) 79

Articolo 97 (Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie) 80

Articolo 99 (Disposizioni finanziarie) 80

 



 

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

414

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Riferimento normativo:

Articolo 1 della Legge 27 settembre 2021, n. 134

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

2a (Giustizia) e 5a (Bilancio) in sede consultiva

II Giustizia e V Bilancio

 

Premessa

Lo schema A.G. 414 reca disposizioni di attuazione della L. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali ivi previsti all'articolo 1, comma 5, lettere a)-f), nonché dei criteri "specifici" indicati in dettaglio, per ciascun settore di intervento, ai commi 6-22 del medesimo articolo. Il comma 2, secondo periodo, ha stabilito che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere trasmessi alle Camere ai fini della acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da prodursi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il comma 3 ha previsto inoltre che nell'ambito della delega, nei medesimi termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, il governo è delegato alla emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge delega ha stabilito che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima il Governo può procedere all'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

 

AVVERTENZA

Lo schema in esame presenta disposizioni che la stessa RT certifica in massima parte di carattere ordinamentale e procedurale, quando suscettibili di produrre effetti "positivi" per la finanza pubblica. In tal senso, per i profili finanziari, all'articolo 99 è riportata una clausola di neutralità, riferita a tutte le disposizioni in esso contenute, eccezion fatta per l'articolo 67 che è corredato da copertura finanziaria ad hoc. Ciò detto, l'esame che segue si sofferma sulle sole disposizioni ritenute maggiormente "significative" per i profili d'interesse, dovendo considerarsi le restanti perlopiù di mero valore ordinamentale, ancorché distintamente considerate dalla RT.

Titolo I
Modifiche al codice penale

Articolo 1
(Modifiche al Libro I (Dei Reati in generale) del codice penale)

Il comma 1 apporta modifiche al Libro I del codice penale: alla lettera a) è inserito l'articolo 20?bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi); alla lettera c) all’articolo 131?bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); alla lettera g) all’articolo 136 (Modalità di conversione di pene pecuniarie); alla lettera i) si modifica l’articolo 159 (Sospensione del corso della prescrizione); alla lettera m); si modifica l’articolo 168?bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato); alla lettera n); si integra l’articolo 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).

 

La RT conferma sulla lettera a) che l’attuazione della legge delega (art. 1, co. 17 della legge n. 134/2021) comporta una riforma organica delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”, di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Rileva che tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata.

A tal fine, evidenzia che le statistiche del Ministero della Giustizia confermano d’altra parte il successo applicativo della sospensione condizionale della pena: il 50% delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio 2011-2021, è infatti rappresentato da condanne a pena sospesa.

Pertanto, nel contesto di un più ampio disegno volto all’efficienza del sistema penale e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie pene sostitutive: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali.

Rileva poi che nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi[1].

In uno con la rivitalizzazione delle pene sostitutive ad opera della presente riforma e con la crescente dimensione applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova, si conferma la centralità dell’esecuzione penale esterna e il ruolo fondamentale dell’UEPE[2].

Sottolinea che l’efficienza e l’effettività di un simile sistema sanzionatorio richiede opportuni investimenti sull’esecuzione penale esterna. In previsione dell’attuazione della legge delega, il Governo ha già provveduto a stanziare risorse necessarie per il raddoppio dell’organico dell’UEPE (art. 17 DL 30 aprile 2022, n. 36, recante “Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all’assunzione”).

Sulla lettera a), in merito al nuovo art. 20?bis c.p. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) – inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), risponde allo scopo della nuova di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge n. 689 del 1981.

Certifica che la disposizione in esame è di natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando invece attraverso il processo di riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi una serie di effetti "positivi" per il sistema giudiziario in termini di deflazione processuale e penitenziaria, che si traduce in un miglioramento dell’efficienza complessiva del processo penale.

Segnala, inoltre, riflessi positivi sull’economia sociale del paese, ravvisabili in termini di minori costi individuali e sociali, realizzando i criteri e principi direttivi declinati nella legge delega n. 134/2021, che pone al centro del cambiamento culturale penale la rivitalizzazione e rivalorizzazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, quale cardine di una moderna concezione di detenzione, funzionale al processo di reinserimento sociale del condannato e a un calo del tasso di recidiva.

Sulla lettera c) riferisce che la disposizione ivi prevista si pone in attuazione del principio di cui all’art. 1, comma 21, della legge delega n. 134 del 2021, che contempla la modifica dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto attraverso quattro interventi, di cui due al primo comma e due al secondo comma della disposizione[3].

Conclude riferendo che dai dati analizzati è possibile ritenere che il risultato principale che sarà conseguito con le modifiche previste al presente intervento, è il taglio del 25% della durata dei giudizi, attraverso una semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, sempre nel rispetto delle garanzie di difesa del soggetto indagato/imputato, nonché una rilevante contrazione dei carichi di lavoro dei magistrati e dei tribunali di sorveglianza – attesa l’immediata entrata in vigore delle norme che ai sensi dell’art. 2 c.p. è tale da ricomprendere anche le condanne di reati con pene già in esecuzione – ed effetti positivi anche sugli adempimenti e le attività degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE).

Quanto alla lettera g) sottolinea che la disposizione ha importanti risvolti sotto il profilo finanziario, in quanto si prevede, che la conversione delle pene pecuniarie principali, grazie all’esercizio del criterio di delega previsto dal comma 16, lettere a)-c), dalla legge 134/2021, possa avvenire non solo in caso di insolvenza ma anche il caso d’insolvibilità.

Tale disciplina, tra l’altro, potrà essere spesso superata dal riferimento alle condizioni patrimoniali e non solo più a quelle economiche del reo, con importanti novità riguardo sia alla conversione totale che a quella per la parte residua di pena pecuniaria da pagare, secondo il nuovo regime introdotto con gli articoli 102 e 103 della legge 689/1981. Stessa possibilità è applicabile anche per le pene pecuniarie sostitutive dell’arresto e dell’ammenda, ai sensi dell’art. 71 della legge appena citata.

Pertanto, segnala che il regime di nuova introduzione è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, anche se allo stato non quantificabili, atteso che realizza nuove forme e modalità di recupero dei crediti da parte dello Stato, inducendo il condannato al pagamento del suo debito al fine di evitare conseguenze peggiori, sollecitando a reperire le risorse economiche nel patrimonio disponibile e, presumibilmente, all’interno dei beni del nucleo familiare.

Quanto alla lettera i) ribadisce che ivi si interviene sull’articolo 159 c.p., prevedendo che con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato, sulla base della legge delega, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Rileva che si tratta, invero, di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo. Riguardo agli adempimenti di notifica degli atti processuali osserva che altro punto della delega favorisce un maggiore utilizzo delle comunicazioni telematiche – per le quali i software applicativi della giustizia sono da tempo collaudati ed implementati – e che le attività delegate alla polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sulle lettere m) ed n) certifica che con le disposizioni si prevede che è ragionevole consentire al giudice, caso per caso, di valutare l’opportunità di evitare il processo (e la conseguente pena detentiva, in caso di condanna) in favore di un’anticipazione della risposta della Stato, con contenuti di trattamento terapeutico, efficace tutela degli interessi sottesi all’incriminazione, e notevole risparmio di risorse per l’attività giudiziaria.

Certifica che la disposizione, di naturale ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato consente di definire il procedimento penale con uno strumento alternativo alla celebrazione di un processo, con risparmio di tempo e risorse nella prospettiva della riduzione dei tempi complessivi dei procedimenti penali. Segnala, inoltre, che il presente intervento normativo consentirà l’attivazione di processi nei quali, attraverso una maggiore responsabilizzazione del reo, si assisterà all’effettiva diminuzione del rischio di recidiva dei condannati con una pregressa esperienza carceraria.

Conferma che agli adempimenti collegati alle attività delle lettere precedenti così come determinati dalla presente modifica all’art. 168?bis c.p. che comporta un ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure di comunità, si potrà provvedere mediante l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso quanto già riportato sopra per il potenziamento dell’organico del UEPE.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alla lettera a), posto che le modifiche ivi previste solo perlopiù volte alla diminuzione delle pene detentive[4], mediante la previsione di misure alternative alla detenzione, ovvero, la loro sostituzione con pene pecuniarie, per cui sono ben ipotizzabili effetti di risparmio circa la spesa per l'Amministrazione giudiziaria sostenuta a legislazione vigente, non ci sono osservazioni[5].

Sulla lettera c) premesso che le disposizioni appaiono comunque volte a favorire il deflazionamento del numero dei procedimenti penali relativamente alle condotte di minore allarme sociale e che da tale circostanza non possono che derivare dei risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito alla modifica indicata alla lettera g), premesso che la RT ipotizza effetti finanziari comunque "positivi" i quali non vengono stimati per ragioni prudenziali, andrebbero comunque richieste valutazioni sulla base dei dati relativi al gettito registrato negli ultimi anni in relazione alle pene pecuniarie interessate dai procedimenti di cui agli articoli 102 (Conversione di pene pecuniarie) e 103 (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie) della vigente legge n. 689/1981, posto che la RT associa alle modifiche anche nuove forme e modalità di recupero dei crediti da parte dello Stato, che indurrebbero il condannato al pagamento del suo debito ad evitare conseguenze peggiori, sollecitandolo al reperimento nel proprio patrimonio disponibile.

Sulla modifica di cui alla lettera i), posto che la RT ipotizza in relazione alle disposizioni in esame un maggiore un utilizzo delle comunicazioni telematiche a fini processuali e procedimentali nel settore penale – per le quali i software applicativi della giustizia sarebbero da tempo collaudati ed implementati – e che la stessa assicura che le attività delegate alla polizia giudiziaria potranno essere comunque fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, si rammenta che la neutralità assicurata dalla RT, non costituisce ma di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri se non alla luce di elementi che ne dimostrino la fondatezza.

In tal senso, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità in norma, che andrebbe Accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati e elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6?bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Si rinvia all'articolo 99.

Sulle modifiche previste alle lettere m) ed n), premesso che la RT assicura che anche per tale reato, attraverso le modifiche consentiranno un deflazionamento dei procedimenti penali si realizzeranno "positivi" effetti per la finanza pubblica, andrebbero comunque richieste rassicurazioni circa il maggior ricorso che si prospetta nell'adozione di "misure di comunità" nei confronti dei condannati, per cui andrebbero richiesti elementi documentativi in merito alla dotazione di risorse umane e strumentali degli UEPE che sono chiamati a gestire tali misure[6].

Si ribadisce che la mera indicazione a fini di copertura delle risorse che sono già previste, per tali strutture ai sensi della legislazione vigente non è mai di per sé garanzia circa l'adeguatezza delle medesime a fronte di un ipotizzato incremento di procedimenti che interesseranno le medesime strutture.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 2
(Modifiche al Libro II (Dei Delitti in particolare) del codice penale)

Ai sensi dell'articolo 1, co. 15 della legge delega, si propongono disposizioni modificative del codice penale in tema di procedibilità a "querela" di taluni reati. In particolare, nella materia indicata in rubrica: alla lettera c) si integra l’articolo 590?bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime); alla lettera g) si modifica l’articolo 614 (Violazione di domicilio); alla lettera i) si modifica l’articolo 624 (Furto); alla lettera l) si aggiorna l’articolo 626 (Furti punibili a querela dell'offeso); alla lettera m) si modifica l’articolo 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili); alla lettera n) si integra l’articolo 635 (Danneggiamento); alla lettera o) si modifica l’articolo 640 (Truffa), ampliando i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa; alla lettera p), si modifica l’articolo 640?ter (Frode informatica), escludendo la procedibilità d’ufficio della frode informatica quando ricorra l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; alla lettera q) si modifica l’articolo 649?bis (Casi di procedibilità d'ufficio).

 

La RT evidenzia sulla lettera c) che la disposizione introduce il regime di procedibilità solo a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590?bis, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale.

Rileva che la legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all’ipotesi del primo comma dell’art. 590?bis, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all’ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d’ufficio (per l’espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanti cfr. l’art. 590?quater c.p.).

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e trova la sua ratio nella circostanza che solamente i procedimenti che presentano maggiore carattere di conflittualità e con aspetti controversi, in cui si impone un’approfondita valutazione delle fonti di prova o sia necessario reperirne alcune più pregnanti, devono trovare una risoluzione giudiziale.

Assicura che le disposizioni permettono, quindi, di conseguire effetti deflattivi del contenzioso giudiziario di notevole rilievo e sono di sostanziale impatto in termini di efficacia ed efficienza sulla mole e sui tempi dei giudizi. Le stesse, pertanto, determinano effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene, allo stato, non quantificabili.

Evidenzia poi sulla lettera g) che la condotta ivi prevista presenta indubbiamente una minore offensività e disvalore rispetto a quella realizzata con violenza alla persona o con armi; il che rende ragionevole limitare a queste ultime il regime di procedibilità d’ufficio. Rileva che mancando una condotta violenta diretta verso la persona, anche attraverso l’intimidazione connessa all’uso di armi, è ragionevole rimettere la procedibilità all’iniziativa della persona offesa. Si procede peraltro d’ufficio se il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità. Precisa che la proposta modifica del regime di procedibilità non fa venir meno la possibilità di effettuare l’arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall’art. 381, co. 2, lett. f?bis) c.p.p.

Conclude assicurando che la disposizione, comportando un significativo effetto deflattivo sul contenzioso giudiziario, comporta effetti positivi per la finanza pubblica anche se, allo stato, di difficile quantificazione.

Si sofferma quindi sulla modifica di cui alla lettera i) riferendo che la disposizione interviene, in linea con la ratio della l. n. 134/2021, per ampliare notevolmente le ipotesi di procedibilità solo a "querela" del reato di furto.

Si tratta di un reato contro il patrimonio che di norma è procedibile a querela e per il quale è oggi prevista la procedibilità d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti che sono spesso contestate, precludendo così in molti casi la possibilità di definire il procedimento penale con la remissione della querela o la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 162?ter c.p., a seguito di condotte risarcitorie e riparatorie dell’offesa patrimoniale.

Evidenzia che obiettivi di maggiore efficienza del processo penale rendono opportuno consentire una definizione alternativa e anticipata – con riduzione del carico giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti – in tutti i non pochi casi in cui offese patrimoniali siano state riparate. Segnala che il furto è, tradizionalmente, un reato ad alto tasso di denuncia[7]. Pertanto, si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità d’ufficio, rispetto all’ampio catalogo di circostanze previsto dall’art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il maggior disvalore penale del fatto all’offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta.

Osserva che in ambito dei delitti contro il patrimonio e, soprattutto, per le casistiche legate ai furti, la dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatore o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162?ter c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato, determinando effetti deflattivi del contenzioso giudiziario in termini di efficienza ed efficacia dei procedimenti penali.

Conclude osservando che la valutazione dell’offensività del fatto illecito è, dunque, rimessa al singolo individuo e all’interesse del medesimo alla perseguibilità del reato, e, pertanto, la disposizione esaminata non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Poi osserva sulle integrazioni previste alle lettere m) e n) che l’intervento all’art. 626 c.p. modifica la rubrica della norma, mentre per quanto riguarda la, l’intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all’art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità. Pertanto, anche in tal caso, si rimette la valutazione dell’offensività del fatto illecito al singolo individuo, che potrà decidere secondo il valore dal medesimo attribuito alle cose, nonché l’interesse alla perseguibilità del reato. Certifica che la disposizione comporta un significativo effetto deflattivo sul contenzioso giudiziario e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma poi sull'aggiornamento previsto alla lettera o) che la disposizione interviene sull’art. 635 c.p. rendendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un’offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell’art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse utilità pubblica.

Sottolinea che in ambito dei delitti contro il patrimonio di privati, come nel caso del danneggiamento di cose mobili o immobili, seppure il reato è attuato con minaccia o violenza alla persona, la dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatore o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162?ter c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato, determinando effetti deflattivi del contenzioso giudiziario in termini di efficienza ed efficacia dei procedimenti penali.

Conclude riferendo che la valutazione dell’offensività del fatto illecito è, dunque, rimessa al singolo individuo e all’interesse del medesimo alla perseguibilità del reato, pertanto la disposizione esaminata non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Segna dunque sulla modifica alla lettera p) che la norma si occupa di aggiornare l’art. 640 c.p. ed è da leggersi unitamente a quello relativo all’art. 649?bis c.p., ampliando i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa.

Viene in particolare eliminata la previsione della procedibilità d’ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità e ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, n. 7 c.p.

Evidenzia che la soluzione è coerente con quella in proposta in tema di furto (art. 624, ult. co. c.p.).

Rileva che la notevole gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162?ter c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Certifica quindi che la modifica comporta effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene, allo stato, non quantificabili.

Rileva infine sulla lettera q) riguardo l’art. 640?ter c.p. che esso è da leggersi unitamente a quello relativo all’articolo 649?bis c.p., atteso che esclude la procedibilità d’ufficio della frode informatica, quando ricorra l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.).

Segnala che la soluzione è coerente con quella adottata in tema di furto e di truffa, rappresentando che la rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162?ter c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Conclude assicurando che la modifica apportata, pertanto, comporta effetti "positivi" per la finanza pubblica, sebbene, allo stato, non quantificabili.

La RT sottolinea che un danno di rilevante gravità, non preclude infatti condotte risarcitorie o riparatorie nell’interesse della persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162?ter c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall’art. 649?bis c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.

In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analoga modifica dell’art. 612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d’ufficio. Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi.

Evidenzia che la dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta, giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato, che non potrà impedire più la remissione della querela o l’applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162?ter c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.

Anche tale disposizione ha carattere procedurale e fissa le casistiche in cui permane la procedibilità d’ufficio per i reati contro il patrimonio legati a condotte fraudolente e profittatrici della fiducia altrui, tenendola legata al verificarsi di circostanze particolari, ad effetto speciale ed escludendo dal novero delle aggravanti anche la recidiva.

Assicura che la modifica apportata, comporta effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene, allo stato, non quantificabili.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera c), si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione nonché sull'esigenza di richiesta di dati concernenti i procedimenti registrati a tale titolo negli ultimi anni[8].

In merito alla lettera g), convenendo in merito alla natura sostanzialmente ordinamentale e procedurale della disposizione e comunque in merito agli effetti deflattivi sui relativi procedimenti, andrebbero comunque forniti elementi documentativi in ordine alla definizione dei procedimenti registrati negli ultimi anni per il reato in questione, al fine di consentire una prima valutazione, sia pure solo di "massima", degli effetti di risparmio ipotizzati dalla RT.

Quanto alla lettera i), premesso che la RT assicura dalla disposizione deriverebbe un significativo effetto deflattivo sul contenzioso giudiziario, comportando effetti "positivi" per la finanza pubblica, allo stato, di difficile quantificazione, andrebbero comunque richiesti i dati concernenti il numero dei procedimenti registrati e definiti[9] a titolo di furto negli ultimi anni e per quanti di questi si siano commessi con violenza sulle persone.

Sulle lettere m) ed n), premesso che alla procedibilità solo a querela del delitto di furto è connessa un significativo effetto deflattivo dei procedimenti, ad integrazione dei dati ISTAT esposti dalla RT, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito alle ricadute sugli uffici inquirenti e sull'attività della polizia giudiziaria relativamente alle indagini da espletarsi alla luce del nuovo contenuto della norma, rispetto a quelle ordinariamente disposte dalla magistratura.

In merito alla lettera o) si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione.

Quanto alla lettera p), andrebbero richiesti elementi di stima conseguenti alla definizione anticipata del connesso procedimento penale, attraverso la remissione della querela o l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162?ter c.p., e gli ipotizzati effetti "positivi" in connessione alla attesa deflazione dei procedimenti [10].

Quanto alla lettera q), si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla lettera o).

Titolo II
Modifiche al codice di procedura penale

Capo I
Modifiche al Libro I (Soggetti) del codice di procedura penale

Articolo 5
(Modifiche al Titolo IV(L'Imputato)) del Libro I (Soggetti) del codice di procedura penale)

Si predispongono norme di attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega in tema di disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale. In particolare, nella materia indicata in rubrica: alla lettera d) si integra l’articolo 90 (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato); alla lettera e) si modifica l’art. 90?bis (Informazioni alla persona offesa); alla lettera f) dopo l’articolo 90?bis (Informazioni alla persona offesa), è inserito l'articolo 90?bis.1(Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134).

 

La RT certifica nel complesso che le modificazioni adottate con le norme in esame sono di natura ordinamentale e procedurale e che le modifiche mirano a rendere edotto il querelante sulle sue prerogative nonché sulle conseguenze della sua condotta inerte o incompleta.

Assicura che gli adempimenti connessi alla loro attuazione sono di carattere istituzionale e già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre evidenziare sulla modifica indicata alla lettera f) che ivi appaiono crearsi le condizioni per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per l'Amministrazione giudiziaria, dal momento che ivi si riconosce il diritto soggettivo perfetto alla vittima del reato – con, di converso, l'obbligo da parte dell'autorità procedente – a ricevere informazioni sul procedimento in una lingua a lei pienamente comprensibile.

Circostanza, quest'ultima, che prefigura sin d'ora il sostenimento di oneri di interpretariato di cui andrebbero attentamente valutati gli effetti d'impatto sui fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e sulla possibilità che i relativi adempimenti trovino adeguata copertura a valere delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Si rinvia all'articolo 99.

Sulla modifica indicata alla lettera e), nulla da osservare.

Capo II
Modifiche al Libro II (del codice di procedura penale

Articolo 6
(Modifiche al Titolo I (Disposizioni preliminari) del Libro II(Atti) del codice di procedura penale)

Si predispongono norme di modifica c.p.p. in attuazione dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge delega. In particolare, nella materia indicata in rubrica: alla lettera a) si sostituisce l’articolo 110 (Sottoscrizione degli atti); alla lettera b) si provvede alla riformulazione dell’articolo 111(Data degli atti).

 

La RT evidenzia sulla lettera a) che il novellato art. 110 c.p.p. individua, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale: si è inteso, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione.

Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento e IDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Si è inoltre previsto esplicitamente l’ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.

Quanto all’incipit della nuova disposizione (“quando è richiesta la forma scritta gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico”) si è ritenuto che il termine “possono” utilizzato dal legislatore delegante sia semanticamente inteso a positivizzare tale legittimazione nel processo penale e che non equivalga, invece, ad introdurre una mera facoltatività del ricorso alla modalità digitale per la redazione degli atti processuali, alla luce dello stretto collegamento esistente tra tale indicazione e quella, contenuta nel medesimo criterio di delega, inerente l’obbligatorietà del deposito telematico, che trova attuazione nel nuovo articolo 111?bis c.p.p.

Rileva poi sulla lettera b) che la riformulazione dell'articolo 111 c.p.p. ivi disposta adatta il tema della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico.

Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dal vigente comma 1 dell’articolo (“Quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta”), da ritenersi operante sia per l’atto analogico che per quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata dal comma 2 dell’articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale “Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi”.

Il comma 2?bis, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina della sottoscrizione dell’atto informatico, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, anche qui (come nell’articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, tecnica prescelta per la formulazione di tutte le disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.

I commi 2?ter e 2?quater provvedono, poi, per i casi già disciplinati dall’articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero: la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 dell’articolo 110, ovvero che “se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare” (comma 2?quater primo periodo dell’art. 111 c.p.p.); la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall’art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2?bis, della identità della persona che lo ha reso; la previsione, per il caso in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere, dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona.

Le disposizioni contenute agli articoli 110 e 111 c.p.p., che sono quasi interamente novellati, dettano i criteri e i principi cui si ispira il processo penale telematico, con riferimento alla formazione ed al deposito degli atti e dei documenti con modalità informatiche stabilendo quali devono essere i requisiti, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Certifica che poiché la formazione di atti e documenti digitali è già prevista ordinariamente per altri ambiti e materie, soprattutto se si considerano quelle contenute nel CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) le stesse regole sono estese anche al processo penale che si attiene alle modalità previste in quelle disposizioni. Pertanto, sotto il profilo finanziario, certifica che la natura ordinamentale e precettiva degli articoli in esame, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), posto che il comma 4 stabilisce che gli atti in forma analogica debbano d'ora innanzi essere convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità di tale obbligo da parte degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Si rinvia all'articolo 99.

Quindi, in merito alla lettera b), per i profili di quantificazione, pur considerando che le disposizioni si limitano a ribadire le disposizioni volte alla formazione di atti e documenti digitali, già prevista ordinariamente per altri ambiti e materie contenute nel CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità dell'estensione anche agli atti del procedimento penale.

 

 

- alla lettera c) si integra poi l’articolo 111 (Data degli atti), aggiungendovi gli articoli 111?bis (Deposito telematico) e 111?ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti).

 

La RT certifica che le norme concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l’architrave del nuovo processo penale telematico.

La prima delle due disposizioni prevede, al comma 1, l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111?bis c.p.p.

Il comma 2 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”. Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.

Il comma 2, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione – che non necessita di specifici commenti – che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.

L’art. 111?ter c.p.p. concerne invece la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici.

La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica[11].

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria, osserva il risvolto positivo degli effetti del nuovo regime di formazione, deposito e archiviazione/conservazione dei documenti, che consentirà di catalogare atti e provvedimenti in maniera più sistematica e organizzata, snellendo i carichi di lavoro del personale degli uffici giudiziari che, in progressione temporale, risulterà esonerato da incombenze richiedenti tempi eccessivi sottratti al lavoro di cancelleria e di segreteria, di assistenza al magistrato.

In generale, si stabilisce che tanto il deposito di atti e documenti che l’espletamento di comunicazioni e notificazioni sia effettuato obbligatoriamente con modalità telematiche in ogni ordine e grado dei procedimenti penali, garantendo la certezza dell’avvenuta trasmissione e della correlata ricezione, dell’identità del mittente e di quella del destinatario.

Per gli aspetti di natura finanziaria relativi al pagamento dei diritti di copia informatica, si fa riferimento alle modalità presenti nel DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA. Nella specie, l’originale del documento è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore attraverso la modalità sopra indicata che, attualmente, è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni e che rende efficaci e tracciabili tutti i versamenti[12].

Con riferimento al profilo delle risorse finanziarie, l’elemento determinante nella strategia per la digitalizzazione dei sistemi della giustizia è costituito dai fondi infrastrutturali, fra i quali il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l’art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e previsto dall’art.1, comma 95, della legge di bilancio 2019, che ha finanziato le principali linee progettuali.

Il citato fondo, ammonta ad euro 1.246.603.932 (DPCM di riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, e al quale attingono progetti differenti: in particolare, per quanto riguarda il processo penale telematico si segnala che le somme destinate al progetto ammontano ad euro 225.037.273 delle quali risultano impegnate finora euro 140.077.155.

In tale prospettiva, evidenzia che non si è ritenuto necessario intervenire per eliminare i tradizionali riferimenti alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero, che, evidentemente, con la riforma a regime, non andranno intesi più (o non più soltanto) come luoghi fisici, ma come punto di riferimento virtuale dove far convergere il deposito degli atti e dei documenti, in modalità esclusivamente telematica, tali da renderne più immediata, semplice e razionale la circolazione. Peraltro, il residuo ambito di operatività del deposito non telematico conferma la ragionevolezza di tale scelta.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dalla RT relativamente alle modalità di conservazione e gestione degli atti del procedimento penale, nonché l'indicazione della gamma delle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, da destinarsi ai fini del potenziamento dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione giudiziaria, appare comunque indispensabile soffermarsi su talune delle norme di cui andrebbe valutato l'impatto sul funzionamento delle dotazioni delle cancellerie nell'ambito dei procedimenti penali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 111?bis, si prevede che d'ora innanzi, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie dovrà aver luogo principalmente con modalità telematiche, ad eccezione degli atti che le parti compiono "personalmente," per cui andrebbe confermato che l'attuale dotazione su apparecchiature e le infrastrutture informatiche degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguati a corrispondere all'obbligo fissato espressamente dalla nuova norma[13].

A tale proposito, andrebbero richieste rassicurazioni in ordine all'adeguatezza del quantitativo e qualitativo personale amministrativo di professionalità informatica, indispensabile al mantenimento e allo sviluppo della dotazione strumentale necessaria alla transizione in sicurezza verso la digitalizzazione del processo penale[14].

In tal senso, venendo anche all'articolo 111?ter, va poi evidenziato che il comma 3 di quest'ultimo articolo stabilisce che anche gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento "analogico" nel fascicolo, debbano pertanto essere convertiti, senza ritardo, in documento informatico ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico, ragion per cui si rende necessaria la richieste di ogni rassicurazione in merito alle ricadute sugli oneri di funzionamento ipotizzabili, in termini di risorse sia umane che strumentali, per gli uffici di cancelleria degli organi della giustizia penale, ai fini della pronta adesione a tale prescrizione.

Con riferimento alle risorse finanziarie indicate dalla RT, nell'ambito della dotazione dei fondi per la digitalizzazione dei sistemi della giustizia compresi nel fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in cui una linea di 225 milioni di euro sono è espressamente destinata al processo penale "telematico" di cui quali risultano impegnate finora euro 140.077.155., andrebbero richieste documentate rassicurazioni in merito all'adeguatezza di tali somme rispetto alla gamma degli interventi che si dovranno da realizzare ai fini del completamento della dotazione informatica delle cancellerie.

Articolo 7
(Modifiche al Titolo II(Atti e provvedimenti del Giudice) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale)

Si predispongono modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo 1, comma 8, lett. c), della legge delega, in tema di Atti e udienze a distanza. In particolare, ella materia indicata in rubrica:

-       alla lettera b), si modifica l’articolo 127 (Procedimento in camera di consiglio).

 

La RT evidenzia che un ulteriore rilevante intervento, attuato sulla falsariga di quanto già previsto per il procedimento di sorveglianza (art. 678, co. 3.2), è stato eseguito sulle regole generali del rito camerale e del procedimento di esecuzione (art. 666, co. 4), per prevedere la possibilità di audizione "a distanza" della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, per la quale è prevista dalla normativa vigente l’audizione unicamente da parte del magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, co. 3).

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione riconosce tra l'altro il diritto all'imputato o testimone detenuto presso istituto penitenziario, sito in circoscrizione diversa da quella del giudice, su sua richiesta, di essere ascoltato da quest'ultimo esclusivamente con collegamento a distanza, andrebbero richiesti elementi a conferma dell'adeguatezza della dotazione delle necessarie apparecchiature, presso le strutture penitenziarie e gli uffici giudiziari, nonché circa la sostenibilità di tale modalità di interlocuzione "esclusiva", con la dotazione organica del personale di vigilanza della polizia penitenziaria durante i collegamenti.

Si rinvia all'articolo 8.

 

 

In attuazione della delega prevista dell'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge delega, si apportano le seguenti modificazioni:

-       alla lettera c) si aggiunge all’articolo 129 (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità), l'articolo Art. 129?bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa).

 

La RT evidenzia che ivi si prevede un importante intervento, in cui si prevede che, in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria possa, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l’imputato o l’indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso).

Rileva che la disposizione intende dare attuazione al principio di delega indicato dall’articolo 1, comma 18, lettera c), in cui si prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l’autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un’apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell’invio al Centro per la giustizia riparativa.

L’autorità giudiziaria dovrà disporre l’invio con provvedimento motivato al Centro per la giustizia riparativa, allorché reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l’accertamento dei fatti.

Nel complesso, certifica che la disposizione ha natura ordinamentale, atteso che si limita a stabilire i principi e criteri per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione, per cui il successivo comma 19, ha già previsto lo stanziamento di 4,4 milioni di euro annui sulla base di una articolata RT[15], e che le norme in esame prevedono che la possibilità di un accesso generalizzato degli attori dei reati ai programmi di giustizia riparativa sia disposto a discrezione del Giudice, si rinvia al Titolo IV del presente schema per un esame complessivo.

Articolo 8
(Inserimento del Titolo II?bis(
Partecipazione a distanza) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale)

Si apportano modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo. 1, comma 8, lett. c) della legge delega, in tema di Atti e udienze a distanza.

In tal senso, l'articolo inserisce dopo il titolo indicato in rubrica il Titolo II?bis (Partecipazione a distanza) in cui all'Art. 133?bis (Disposizione generale) si stabilisce che salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133?ter e si aggiunge poi l'Art. 133?ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza).

 

La RT evidenzia che il nuovo titolo II?bis, interpolato – come s’è innanzi detto – nel libro II del codice di procedura penale, si compone di due sole disposizioni.

La prima di esse definisce l’ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina, la quale trova infatti trova applicazione «[s]alvo che sia diversamente previsto» (art. 133?bis).

Rileva il conseguimento di obiettivi di snellimento ed efficientamento delle procedure tali da agevolare la funzionalità degli uffici giudiziari e l’operatività degli organi di polizia giudiziaria nella fase di indagini preliminari, attraverso la gestione delle attività valorizzando istituti collaudati nel processo telematico, e nelle diverse fasi emergenziali pandemiche, già attuati con un considerevole sforzo organizzativo e di adeguamento dei sistemi informativi dell’amministrazione giudiziaria.

Segnala che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza degli uffici giudiziari, di natura istituzionale, saranno fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria ormai consolidate.

Infine, rappresenta che i collegamenti da remoto e la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e di persona sottoposta a misura coercitiva potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2022, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l’anno 2022, e di euro 8.661.419 per gli anni 2023 e 2024; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l’anno 2022 e di euro 442.491 per gli anni 2023 e 2024; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 293.815.609 per l'anno 2022, euro 255.104.462 per l'anno 2023 e euro 197.344.216 per l'anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Poi, conclude assicurando che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto, si inserisce nell’ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati forniti dalla RT in merito alla dotazione del programma di informatizzazione dei processi già in atto presso gli uffici giudiziari, per cui sono già operativi tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, occorre soffermarsi sulle disposizioni, al fine di valutarne l'impatto atteso che le norme estendono la forma di partecipazione "digitale", oltre che alla fase processuale, anche alle attività inquirenti nella fase delle indagini (interrogatori e sommarie informazioni testimoniali), nonché anche all'assistenza del difensore, vanno richiesti alcuni elementi di chiarificazione.

Ora, posto che la RT si limita a riferire che dette modalità a "distanza" sarebbero già di fatto operative per gli sforzi compiuti nelle diverse fasi emergenziali pandemiche, per cui si sarebbe già attuato un adeguamento dei sistemi informativi dell’amministrazione giudiziaria relativamente alle videoconferenze[16], andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza delle dotazioni ad oggi già nella disponibilità degli organi di polizia giudiziaria, rendendo concreta la possibilità che tali collegamenti siano diffusamente "operativi" anche con questi ultimi, nei termini tali da assicurare il diritto imprescindibile alla presenza dei difensori, anche nella fase delle indagini preliminari.

Inoltre, sui dati finanziari ivi esposti relativamente agli stanziamenti già previsti in bilancio nell'ambito dello stato di previsione del ministero della giustizia, va osservato in primis sul capitolo 1462 (Pg. 14) che il dato dello stanziamento definitivo di competenza registrato per l'anno in corso è di 6.688.434 euro anziché i 12,6 milioni circa dello stanziamento iniziale, mentre il capitolo 2121, reca uno stanziamento definitivo per il corrente anno di 542.491 euro a fronte di un dato indicato dalla RT in 842.491 euro.

In merito poi alla dotazione dei capitoli di spesa 1501 e 7203, posto che ivi si tratta di dotazioni evidentemente riferite a fabbisogni di parte corrente ed in conto capitale, dal momento che i dati registrati dal DATAMART/RGS presentano sensibili differenze rispetto alla dotazione complessiva indicata dalla RT per il 2022[17], andrebbero richiesti elementi di conferma circa le relative disponibilità per il medesimo anno.

Quanto poi agli stanziamenti già previsti ai sensi della normativa vigente dei capitoli indicati relativamente al 2023 e al 2024, andrebbe poi confermato il dato delle disponibilità richiamate per tutti i capitoli di spesa dalla RT.

Articolo 9
(Modifiche al Titolo III (Documentazione degli Atti) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale)

Si aggiorna il c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega in tema di Registrazioni audio e video. In particolare, nella materia indicata in rubrica:

-       alla lettera c) si modifica l’articolo 141?bis (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).

 

La RT certifica che l’intervento non determina effetti onerosi, atteso che verranno rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie allo stato disponibili, già sperimentate con efficienti risultati durante il periodo dell’emergenza epidemiologica. In riferimento alle attività previste che possono garantire la funzionalità dei servizi richiamati occorre fare riferimento all’insieme dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e che vengono assicurate mediante l’impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2022, alla Missione Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l’anno 2022, e di euro 8.661.419 per gli anni 2023 e 2024 e Capitolo 1462 P.g. 28 che reca uno stanziamento di euro 35.600.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per l’anno 2022 e di euro 442.491 per gli anni 2023 e 2024; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2022-2024, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 172.746.603 per l’anno 2022, ad euro 161.749.595 per l’anno 2023 e ad euro 108.297.194 per l’anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di principio, posto che la RT certifica la neutralità delle modifiche in esame, che sono dirette alla formazione e raccolta delle c.d. prove "dichiarative" in ambito processuale esclusivamente con il ricorso alle nuove tecnologie, mediante le apparecchiature che sono già disponibili, accompagnandosi all’eliminazione più dispendiose incombenze che riguardano il personale amministrativo delle cancellerie e di polizia giudiziaria, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste comunque informazioni circostanziate a conferma dell'adeguatezza delle apparecchiature telematiche presso medesime strutture giudiziarie.

Infine, con riferimento agli stanziamenti indicati dalla RT, andrebbero confermati i valori delle dotazioni ivi indicate per il 2022.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 10
(Modifiche al Titolo V (Notificazioni) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale)

Si dispongono aggiornamenti al c.p.p. in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge delega in tema di Notificazioni. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano tra l'altro le seguenti modificazioni:

-       alla lettera a) si sostituisce l’articolo 148 (Organi e forme delle notificazioni);

-       alla lettera o) si integra l’articolo 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).

 

La RT rileva sulla modifica indicata alla lettera a) che in attuazione dei principi e criteri previsti dall’art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega, si è presentata la necessità di introdurre una norma di carattere generale che sostituisca quella dell’attuale art. 148 c.p.p.; diventando pertanto regola generale, quella delle notificazioni nel processo penale con modalità "telematiche".

Del resto, la stessa lett. a) della legge delega, nel prevedere, all’ultimo periodo, che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito possa avvenire d'ora innanzi anche con modalità non telematica, pare configurare questa come eccezione rispetto alla regola generale che sarebbe tale non solo per il deposito di atti, ma anche per le notificazioni. Essenziale è però che le modalità telematiche assicurino la identità del mittente e del destinatario, l’immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e, soprattutto, della avvenuta ricezione.

Rileva che tale modalità generale di notifica, non è stata tuttavia contemplata come "esclusiva", essendosi ritenuto di prevedere modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate, al comma 2, dall’impiego di mezzi tecnici alternativi (come ad esempio il telefax) purché idonei ad assicurare i medesimi requisiti di cui al comma 1, ovvero, al comma 3, dalla "classica" consegna di copia ad opera dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria o, ancora, al comma 3?bis, dall’impiego della posta.

Non si è ritenuto opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili in quanto le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all’interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa. Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto-legge n. 179 del 2012, consentono di individuare nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica effettivamente praticabile. Nell’art. 148 c.p.p, inoltre, sono state assorbite tutte le notifica effettuate dall’autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero: da qui, la conseguente abrogazione dell’art. 151 c.p.p..

Riguardo agli aspetti di natura prettamente finanziaria, la RT rappresenta che le modifiche in questione sanciscono la regola ordinaria che le notificazioni avvengono d'ora innanzi ordinariamente attraverso la riformulazione dell’art. 148 c.p.p. che, pertanto, diviene norma generale, comprensiva di tutte le casistiche che vengono ad essere prospettate e alla quale fare riferimento per qualsiasi dubbio e incertezza[18].

Nel complesso, evidenzia che si tratta di un insieme di disposizioni dirette a velocizzare l’iter processuale puntando allo snellimento degli adempimenti anche degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che in maniera più chiara, diretta e celere acquisiranno la prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’imputato sia esso detenuto meno o della persona sottoposta alle indagini. Afferma che le notificazioni per via telematica, infatti, renderanno possibile un più razionale impiego delle risorse umane che svolgevano tali incombenze, con migliore distribuzione della quantità e della qualità dei carichi di lavoro e efficientamento dei servizi della giustizia.

Per tali motivazioni, assicura che le norme in esame non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario sono idonee a realizzare cospicui risparmi di spesa, allo stato non quantificabili legati al venir meno delle spese di notifica che gravano sul capitolo 1360 delle spese di giustizia.

Assicura che eventuali adeguamenti sui sistemi non daranno luogo a nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie già iscritte nel bilancio dell’Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nonché capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l’anno 2022, di euro 209.110.654 per l’anno 2023 e di euro 151.350.408 per l’anno 2024.

In ultimo, evidenzia la disposizione del comma 7, che attribuisce il compito di effettuare le notifiche all’imputato detenuto – nei casi di urgenza e davanti al tribunale del riesame per le misure cautelari restrittive – agli agenti di polizia penitenziaria del luogo in cui il prevenuto si trovi ristretto.

Infine, rappresenta gli effetti positivi della disposizione dal punto di vista di accelerazione e snellimento procedurale con assenza di oneri a carico della finanza pubblica. Infine, considerato che le predette notifiche possono evadersi attraverso il personale di polizia che abitualmente si trova insediato presso gli istituti penitenziari, ogni adempimento correlato alla notifica di atti alle persone ristrette in tali luoghi, potrà essere espletato attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Poi, la RT certifica sulla modifica alla lettera o), in merito alle connesse attività della polizia giudiziaria, che la collaborazione continua con l’organo inquirente e la delega da parte del p.m. a compiere atti propri del suo ufficio nell’urgenza ed immediatezza dei fatti, rende edotti e preparati gli ufficiali ed agenti di p.g. sulle norme violate e sulla successione degli eventi che hanno prodotto gli illeciti, anche perché secondo i loro compiti istituzionali è già demandato a costoro di effettuare i rilievi, le annotazioni e i referti in prossimità del verificarsi dei fatti.

A tale proposito, assicura che le citate incombenze vengono ordinariamente svolte dagli operatori di polizia giudiziaria, rientrando tali adempimenti nei loro compiti istituzionali e nelle attività di indagine preliminare di cui ordinariamente sono investiti.

Pertanto, certifica che la disposizione ha carattere di neutralità potendosi fronteggiare le citate attività attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per gli altri profili finanziari valgono le stesse considerazioni effettuate riguardo all’art. 148 c.p.p., cui si rinvia.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alla lettera a) pur considerando gli elementi forniti dalla RT, andrebbero richiesti elementi informativi in merito all'attuale gamma di risorse informatiche dedicate ai processi di notificazione[19] che di norma sono assolti mediante il ricorso a personale dell'Amministrazione, al fine di chiarire gli adeguamenti che si renderanno necessari[20].

In merito alla lettera o) posto che gli obblighi informativi e di notificazione previsti in capo agli operatori di polizia giudiziaria nei confronti dell'indagato rientrano nei loro compiti istituzionali e negli atti e attività d'indagine nell'ambito del procedimento penale di cui ordinariamente gli stessi sono investiti, non ci sono osservazioni.

Articolo 11
(Modifiche al Titolo VI (Termini) del Libro II (Atti) del codice di procedura penale)

Si predispongono modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo 1 comma 5, lettera e) n. 3) della legge delega in tema di termini. In particolare, nella materia indicata in rubrica, si apportano, tra l'altro le seguenti modificazioni:

-       alla lettera b) si modifica ai punti 1) -3) l’articolo 175 (Restituzione nel termine);

-       alla lettera c) dopo l’articolo 175, si inserisce l'articolo 175?bis (Malfunzionamento dei sistemi informatici).

 

La RT ribadisce sulla lettera b), che le modifiche si propongono nel senso di escludere che i casi di malfunzionamento possano costituire causa di proroga o sospensione di diritto di termini processuali (anche qui, a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale che, all’articolo 24 comma 2?bis stabilisce, per il caso di malfunzionamento, che “il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”).

Quindi, sull’integrazione alla lettera c), afferma che ivi si regolano i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In proposito, rileva che in coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, la disposizione da un lato positivizza la necessità di “sistemi di accertamento effettivo” e di “registrazione dell’inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato” del malfunzionamento e, dall’altro, mira a garantire, per il caso di malfunzionamento, l’accesso a “soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali”.

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria, rileva il risvolto positivo degli effetti del nuovo regime di formazione, deposito e archiviazione/conservazione dei documenti, che consentirà di catalogare atti e provvedimenti in maniera più sistematica e organizzata, snellendo i carichi di lavoro del personale degli uffici giudiziari che, in progressione temporale, risulterà esonerato da incombenze richiedenti tempi eccessivi sottratti al lavoro di cancelleria e di segreteria, di assistenza al magistrato.

Con riferimento al profilo delle risorse finanziarie, rileva l’elemento determinante nella strategia per la digitalizzazione dei sistemi della giustizia che è costituito dai fondi infrastrutturali, fra i quali il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l’art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e previsto dall’art.1, comma 95, della legge di bilancio 2019, che ha finanziato le principali linee progettuali. La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previsto dall’art. 1, co. 140, L. 232/2016, ammonta ad euro 1.246.603.932 (DPCM di riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, e al quale attingono progetti differenti: in particolare, per quanto riguarda il processo penale telematico si segnala che le somme destinate al progetto ammontano ad euro 225.037.273 delle quali risultano impegnate finora euro 140.077.155.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati forniti dalla RT innanzitutto circa le risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, in quanto finalizzate al potenziamento e alla messa in sicurezza della strumentazione informatica dell'Amministrazione giudiziaria, in considerazione delle peculiari necessità del processo penale, appare non di meno indispensabile soffermarsi, in particolare, sull'integrazione prevista alla lettera c).

In proposito, dal momento che la RT rileva che la tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma, imporrà giocoforza l’adozione di misure tecnico informatiche sempre più efficaci, che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano soluzioni tempestive, nonché l’adozione di misure organizzative negli uffici giudiziari che siano idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica, s'impone una riflessione in merito all'effettiva adeguatezza delle dotazioni finanziarie che sono già previste ai sensi della legislazione vigente rispetto all'obiettivo di assicurare che il nuovo regime di archiviazione digitale e di fascicolazione elettronica degli atti processuali possa garantire sicurezza e stabilità al procedimento penale "digitale".

In proposito, con riferimento alla dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previsto dall’art. 1, co. 140, L. 232/2016, da erogarsi, nel periodo 2017-2032, indicata dalla RT, va evidenziato che le predette risorse sono già affluite alla dotazione dell'Azione 5 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia"[21].

Si rinvia all'articolo 99, in merito comunque all'adeguatezza delle dotazioni già previste dalla normativa vigente.

Capo IV
Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale

Articolo 13
(Modifiche al Titolo I (Disposizioni generali) del Libro IV (Misure cautelari) del codice di procedura penale)

Si prevedono norme di attuazione del criterio previsto dall'articolo 1, co. 8, lett. a) e b) della legge delega concernente registrazioni audio e video. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-       alla lettera b), ai punti 1)-3) si modifica l’articolo 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).

 

La RT evidenzia che l'intervento non determina effetti onerosi per la finanza pubblica, atteso che vengono rese ordinarie attività espletabili con le nuove tecnologie già disponibili, realizzate nel periodo di crisi dovuta all'emergenza pandemica che ha portato a modificare le modalità di svolgimento di tali istituti, incrementando comunque l'efficienza del sistema giudiziario in termini di snellezza procedurale.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero utili elementi di valutazione in merito ai risparmi ipotizzabili, atteso che la norma permetterebbe, tra l'altro, di disattendere ad attività ed incombenze del personale ausiliario e di cancelleria e di velocizzare i tempi dei procedimenti in relazione alla compiuta formazione degli elementi utilizzabili in sede dibattimentale, ai fini della formazione della prova.

Capo V
Modifiche al Libro V del codice di procedura penale

Articolo 17
(Modifiche al Titolo IV (Attività a iniziativa della polizia giudiziaria) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale)

Si aggiornano disposizioni del c.p.p. nell'ambito della attuazione dei criteri stabiliti all'articolo 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega in tema di registrazioni audio e video. In particolare nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-    alla lettera c) si integra l'articolo 351 (Altre sommarie informazioni);

-    alla lettera e) si integra l'articolo 357 (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).

 

La RT evidenzia che con le modifiche si è valorizzata l'esigenza di assicurare una verbalizzazione attendibile e puntuale, esigenza avvertita specialmente nei casi in cui le informazioni assunte assumano valore probatorio e, comunque, tutte le volte in cui il giudice sia chiamato a valutarne a qualche fine l'attendibilità.

Con l'articolo 351 c.p.p. si prevede infatti che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Si è scelto quindi — nonostante la prescrizione non assoluta del delegante ed anzitutto con riguardo agli atti della polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p) — di prevedere almeno l'audioregistrazione, di regola, per tutti i casi di assunzione di informazioni (S.I.T.), salvo che non vi sia la disponibilità di strumenti di riproduzione o — nel caso di informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2?bis) — di personale tecnico.

Rileva che l'esigenza di dare attuazione in forma compiuta e, soprattutto, coerente alla previsione di delega ha suggerito estendere la documentazione a mezzo di riproduzione fonografica anche alle sommarie informazioni e alle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagini alla polizia giudiziaria.

Sottolinea che si è ritenuta non praticabile l'alternativa di limitare il ricorso all'audioregistrazione a situazioni specifiche, eventualmente individuate con riferimento al titolo del reato o alle caratteristiche dell'indagine o alla complessità delle informazioni assunte o alla qualità del soggetto esaminato; infatti, se è vero che il ricorso all'audioregistrazione potrebbe, in concreto, risultare in qualche caso sovrabbondante, tuttavia nessun criterio di selezione potrebbe risultare soddisfacente, né sarebbe possibile affidare la scelta se ricorrere o meno a tale forma di documentazione in base a valutazioni soggettive effettuate caso per caso dall'organo procedente, le quali potrebbero risultare non adeguate anche in relazione a sviluppi imprevisti delle indagini.

Anche al fine di evitare inutili aggravi, si è stabilito, comunque, che si provveda alla trascrizione solo ove essa risulti assolutamente indispensabile e che a ciò possa provvedere anche la polizia giudiziaria, in caso di atto assunto dal pubblico ministero o dalla stessa polizia giudiziaria.

L'intervento in esame, diretto a enucleare i principi e criteri che sottendono alla formazione delle c.d. prove dichiarative ed alla loro corretta utilizzazione in ambito processuale, non determina effetti onerosi per la finanza pubblica, atteso che verranno rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie, ampiamente sperimentate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid, con risultati positivi che hanno indotto a ripensare a regime gli istituti del sistema giudiziario, non più quindi in forma transitoria e in risposta a situazioni emergenziali.

Con riguardo alle attività già previste, segnala che possono garantire la funzionalità dei servizi richiamati l'insieme dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e che vengono assicurate mediante l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia già per l'anno 2022, alla Missione Giustizia- U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l'anno 2022, e di euro 8.661.419 per gli anni 2023 e 2024 e Capitolo 1462 P.g. 28 che reca uno stanziamento di euro 35.600.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria — Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per l'anno 2022 e di euro 442.491 per gli anni 2023 e 2024; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2022-2024, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale —Rete unitaria — della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 172.746.603 per l'anno 2022, ad euro 161.749.595 per l'anno 2023 e ad euro 108.297.194 per l'anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si fa salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, nulla da osservare.

Articolo 18
(Modifiche al Titolo V (Attività del Pubblico Ministero) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale)

Si apportano modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo. 1, comma 8, lett. a) e b) e c), della legge delega, in tema di Atti e udienze a distanza. Nella materia indicata in rubrica, si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-    alla lettera a) si integra l'articolo 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili);

-    alla lettera b) si aggiorna l'articolo 362 (Assunzione di informazioni).

 

La RT conferma che con le disposizioni si interviene in relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, in particolare sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3?bis c.p.p.) e in materia di diritto della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di ottenere le sommarie informazioni anche mediante riproduzione fonografica. Segnala che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza degli uffici giudiziari, di natura istituzionale, saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria ormai consolidate.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si fa salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, nulla da osservare.

 

 

-    alla lettera d) si integra l'articolo 370 (Atti diretti e atti delegati).

-    alla lettera e) si aggiorna l'articolo 373 (Documentazione degli Atti).

 

La RT ribadisce, in relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, che si è intervenuti sulla disciplina dell'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370, co. 1?bis c.p.p.).

Premesso che la disposizione si applica anche nelle (pur limitatissime) ipotesi di atti a distanza compiuti dalla polizia giudiziaria ex artt. 350, co. 4?bis e 370, co. 1?bis, si stabilisce, innanzitutto, che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza, o la partecipazione di una o più parti a distanza, debba essere assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato e che quest'ultimo, allorquando non venga emesso in udienza, sia notificato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali — in primo luogo — i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento.

Poi, si rileva che ivi si prevede con la stessa logica che è stata adottata in relazione agli interrogatori (di persone non detenute: condotti dal pubblico ministero (art. 373, comma 1, lettere b e d?bis), per i quali, ai sensi del nuovo comma 2?bis della stessa disposizione, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, ove ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Rileva che anche per quanto attiene alla documentazione di dichiarazioni prive di valenza difensiva che si svolgano nella fase delle indagini preliminari (e presentino dunque i noti limiti di utilizzabilità fisiologica), si è valorizzata l'esigenza di assicurare una verbalizzazione attendibile e puntuale, esigenza avvertita specialmente nei casi in cui le informazioni assunte assumano valore probatorio e, comunque, tutte le volte in cui il giudice sia chiamato a valutarne a qualche fine l'attendibilità.

Si è scelto quindi — nonostante la prescrizione non assoluta del delegante ed anzitutto con riguardo agli atti della polizia giudiziaria (art. 357) — di prevedere almeno l'audioregistrazione, di regola, per tutti i casi di assunzione di informazioni, salvo che non vi sia la disponibilità di strumenti di riproduzione o — nel caso di informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2?bis) — di personale tecnico.

L'esigenza di dare attuazione – in forma compiuta e, soprattutto, coerente – alla previsione di delega ha suggerito estendere la documentazione a mezzo di riproduzione fonografica anche alle sommarie informazioni e alle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagini alla polizia giudiziaria. Anche al fine di evitare inutili aggravi, si è stabilito, comunque, che si provveda alla trascrizione solo ove essa risulti assolutamente indispensabile e che a ciò possa provvedere anche la polizia giudiziaria, in caso di atto assunto dal pubblico ministero o dalla stessa polizia giudiziaria.

Sotto il profilo finanziario, certifica che l'intervento non determina effetti onerosi, atteso che vengono rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie, testate durante la fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid nella quale si è implementato ed efficientato tutta una serie di attività telematiche idonee a garantire efficienti livelli di prestazione del servizio giustizia ai cittadini, rimandando per un maggior dettaglio in merito ai profili finanziari alle valutazioni formulate nelle norme relative alle materie trattate nel presente articolo.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si fa salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, nulla da osservare.

Articolo 20
(Modifiche al Titolo VI?bis (Investigazioni difensive) del Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) del codice di procedura penale)

Si apportano modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo. 1, comma 8, lett. a) e b) e c), della legge delega. Nella materia indicata in rubrica si apportano le seguenti modificazioni:

-    alla lettera a), si integra l’articolo 391?ter (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni);

-    alla lettera b), si modifica l’articolo 391?octies (Fascicolo del difensore).

 

La RT segnala sulla integrazione prevista alla lettera a) che in alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che all'indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza. Lo stesso criterio è stato adottato, mutatis mutandis, per le sommarie informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, commi 2?ter e seguenti) e per quelle assunte dal professionista nell'ambito delle indagini difensive (art. 391?ter, commi 3?bis e seguenti).

Sul secondo intervento di cui alla modifica prevista alla lettera b), rileva che questa riguarda il fascicolo del difensore, per cui è esplicitamente previsto (in tal senso interpolando il comma 3 vigente) che la documentazione sia inserita nella parte del fascicolo informatico riservato al difensore e che i documenti redatti e depositati in forma di documento analogico siano comunque conservati presso l'ufficio delle indagini preliminari (fatto salvo, ovviamente, anche in questo caso l'applicabilità della regola generale che dispone, con le salvezze di cui si è detto, la conversione in forma di documento informatico) sino al successivo inserimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p.

Conclude, soffermandosi sul profilo finanziario, che l'intervento in esame non determina effetti onerosi, atteso che vengono rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie già disponibili, dal momento che sono state ampiamente sperimentate nel periodo emergenziale e implementate nei successivi periodi nella direzione della progressiva informatizzazione del sistema giustizia.

Con riguardo alle attività già previste che possono garantire la funzionalità dei servizi richiamati, la RT pone infine riferimento all'insieme dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, e che vengono assicurati mediante l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia già citate in riferimento agli articoli che riguardano collegamenti da remoto, partecipazione a distanza e verbalizzazione di atti e dichiarazioni.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che l'intervento non determina effetti onerosi, atteso che le attività ivi previste sono espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie già testate durante la fase di emergenza sanitaria nella quale si è implementato tutta una serie di attività telematiche idonee a garantire efficienti livelli di prestazione del servizio giustizia ai cittadini, anche sulla base dei progressi già maturati negli ultimi anni in tema di deposito telematico degli atti[22], nulla da osservare.

Capo VI
Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale

Articolo 27
(Modifiche al Titolo III (Giudizio immediato) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale)

Si predispongono norme modificative del c.p.p. in attuazione del criterio dei cui all'articolo 1, comma 10, lett. c), n. 2 della legge delega in tema di giudizio abbreviato. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano le seguenti modificazioni:

-    alla lettera a) si integra l’articolo 456 (Decreto di giudizio immediato);

-    alla lettera b) si modifica l’articolo 458 (Richiesta di giudizio abbreviato);

-    alla lettera c) dopo l’articolo 458, è inserito l'articolo 458?bis (Richiesta di applicazione della pena).

 

La RT evidenzia che con la lettera a) si interviene sull'articolo 456, comma 2, con l'intento unicamente di positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020; si è di conseguenza ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all'udienza camerale anche negli artt. 458 e 458?bis c.p.p..

Quanto alla modifica, alla lettera b), dell'articolo 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6?ter dell'art. 438 c.p.p.), rileva che si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell'illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato.

Segnala che le modifiche ed integrazioni apportate dalle disposizioni in esame, pur non privando delle loro finalità i riti sommari sui quali intervengono, consentono di estendere la loro applicazione a casistiche più ampie e diverse, realizzando un contenimento sia delle udienze dibattimentali che un'abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali.

Per tali motivazioni, evidenzia che le norme sono suscettibili di determinare dei benefici effetti in termini di economie di risorse finanziarie e strumentali e in relazione alle attività dei magistrati giudicanti che potranno essere destinati ad altri adempimenti istituzionali e, in ogni caso, dal punto di vista finanziario, ne evidenzia la mancanza di effetti negativi.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT certifica che le modifiche ed integrazioni in esame consentono un contenimento sia delle udienze dibattimentali che un'abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sarebbero utili elementi di stima idonei a suffragare la virtuosità delle norme, a partire dalla esposizione di previsioni dell'incremento del numero dei procedimenti "abbreviati" rispetto ai procedimenti che si svolgono con rito "ordinario".

Articolo 28
(Modifiche al Titolo V (Procedimento per decreto) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale)

Si predispongono modifiche al c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'articolo. 1, comma 10, lett. d), n. 3 della legge delega in tema di rinuncia alla opposizione. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-       alla lettera a) si aggiorna l’articolo 459 (Casi di procedimento per decreto).

-       alla lettera d), si aggiorna l’articolo 462 (Restituzione nel termine per proporre opposizione).

 

La RT certifica che la disposizione, di carattere ordinamentale e procedurale, interviene sui termine concessi al pubblico ministero per formulare la richiesta di decreto penale di condanna, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria portandolo ad un anno, e realizzando un opportuno allineamento con i termini di durata delle indagini per la tipologia di delitti, per i quali viene in genere scelta la definizione mediante il rito alternativo del decreto penale, ed è suscettibile di generare eventuali effetti positivi per la finanza pubblica in termini di maggior gettito, seppur allo stato non quantificabili.

Evidenzia che la norma, oltre a non essere suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, comporterà effetti positivi di entrata nelle casse dell'erario, atteso che la previsione dei nuovi limiti di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria permetterà di coinvolgere una platea di soggetti più estesa rispetto a quella odierna, interessati a richiedere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, ivi incluse quelle di conversione in pene pecuniarie, sebbene, allo stato attuale, di difficile quantificazione.

Da ultimo, rileva fra gli effetti positivi dell'applicazione di tali disposizioni quello della potenziale deflazione sul piano processuale e sul piano penitenziario, in termini di maggiore speditezza a livello procedurale e di minor spreco di risorse finanziarie, in termini di minori costi sostenuti per il mantenimento del soggetto all'interno del circuito carcerario. Si è inoltre preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione diligente e consapevole dell'indagato prima dell'esercizio dell'azione penale. Nella consapevolezza che l'assoluta maggioranza dei decreti penali viene emessa per pene pecuniarie, si è dunque deciso di aprire uno spazio al lavoro di pubblica utilità anche dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva.

Il condannato con decreto penale, senza proporre formale opposizione, deve depositare istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel termine perentorio di quindici giorni e — su richiesta contestuale – ha diritto a un termine fino a sessanta giorni per presentare il programma e la disponibilità dell'ente; e)allo spirare del termine, in caso di esito favorevole, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, può respingere la richiesta, emettendo in tal caso decreto di giudizio immediato, in conformità all'art. 464, co. 1 c.p.p.

Conclude assicurando che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è volta a declinare una serie di indicazioni circa il decreto penale di condanna medianti interventi innovativi dal punto di vista dell'operatività, non solo in relazione alle pene pecuniarie "sostitutive", ma anche per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (LSU).

Per i profili finanziari, rimanda alle analisi e alle valutazioni in merito agli articoli relativi a tali misure sostitutive delle pene detentive.

La RT ribadisce che con la modifica si interviene sull'articolo 462, comma 1, individuandosi negli articoli 175 e 175?bis c.p.p. le disposizioni a cui riferirsi per la restituzione nel termine per proporre opposizione da parte dell'imputati e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Evidenzia l'obiettivo perseguito dall'intervento, in linea con le direttrici della riforma in atto, volto a permettere una maggiore consapevolezza da parte dell'interessato ed al tempo stesso assicurare effetti di riduzione dei carichi di lavoro processuali.

Segnala ancora una volta la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni, rappresentando che le stesse sono suscettibili di determinare dei benefici effetti di deflazionamento processuale e di riduzione dei carichi di lavoro dei magistrati giudicanti che potranno essere destinati ad altri adempimenti istituzionali, ed anche eventuali possibili effetti positivi per la finanza pubblica in termini di maggior gettito, seppur allo stato non quantificabili.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che le norme, oltre a non essere suscettibili di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, comporteranno effetti positivi di entrata nelle casse dell'erario, sarebbero utili elementi di stima in merito ai possibili risparmi conseguibili in ragione annua.

Articolo 29
(Modifiche al Titolo V?bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di procedura penale)

Si predispongono modifiche al c.p. p. in attuazione del criterio di cui all'articolo 1, comma 22, lett. b) in tema di messa alla prova. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano le seguenti modificazioni:

-    alla lettera a) si modifica l’articolo 464?bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova);

-    alla lettera b) dopo l’articolo 464?ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, è inserito l'«Art. 464?ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari).

 

La RT evidenzia che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

Il criterio di delega dettato non indica in modo esplicito quale sia la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ciò posto, all'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero — con l'avviso previsto dall'art. 415?bis c.p.p. — può (e non "deve") formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, indicando "la durata e i contenuti del programma trattamentale".

Assicura che le disposizioni hanno carattere procedurale e precettivo e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, al contrario oltre al riflesso "positivo" in termini di riduzione dei carichi lavorativi giurisdizionali, avrà l'ulteriore riflesso di deflazionamento processuale e di riduzione di accesso a misure detentive, cautelari e non, con risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Lo scopo delle disposizioni in esame è quello di agevolare le richieste di applicazione della MAP- misura di comunità collocata nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio – prevedendola anche su proposta del p.m con il consenso dell'imputato/interessato, in quanto tale consenso rappresenta elemento indispensabile per disporre la sospensione del procedimento, stimando possibili rilevanti effetti deflattivi sui procedimenti penali.

Conferma che gli adempimenti connessi agli specifici interventi previsti dalla presente disposizione, rientrano fra le attività istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e, pertanto, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece il UEPE, segnala che il carico aggiuntivo di lavoro previsto per le diverse fasi in cui tali uffici saranno coinvolti per definire il percorso trattamentale più opportuno per l'imputato/interessato, potrà essere fronteggiato grazie alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 in termini di potenziamento di risorse umane dei medesimi uffici.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che le disposizioni rivestono carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, ma al contrario sarebbero suscettibili di un riflesso "positivo" in termini di riduzione dei carichi lavorativi giurisdizionali, con ricadute anche in termini di deflazionamento processuale e di riduzione di accesso a misure detentive, cautelari e non, per cui si possono ipotizzare sin d'ora risparmi di spesa, nulla da osservare.

Andrebbero non di meno richiesti i dati concernenti gli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di diminuzione delle misure detentive e sul sovraffollamento carcerario, nonché, sui carichi di lavoro del personale di magistratura (anche di sorveglianza) e le relative ricadute – anch'esse di segno "positivo" – sui relativi fabbisogni organici.

Per contro, venendo agli UEPE, pur tenendo conto delle assicurazioni in merito alla neutralità degli adempimenti connessi agli specifici interventi previsti per tali uffici dalla disposizione, che rientrano fra le attività istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e pertanto, e che pertanto potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, sarebbero utili elementi documentativi in merito alla effettiva sostenibilità per gli UEPE del carico "aggiuntivo" di lavoro – in tal modo qualificato dalla stessa RT -, per le definizione dei percorsi trattamentali più opportuni per ogni l'imputato/interessato, atteso che, a tal fine, la RT annessa alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 ha previsto il potenziamento delle sole risorse umane di tali uffici[23].

Capo VII
Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale

Articolo 30
(Modifiche al Titolo II (Dibattimento) del Libro VII (Giudizio) del codice di procedura penale)

Nell'ambito della attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge delega si aggiornano le disposizioni vigenti del c.p.p. concernenti la raccolta delle prove. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-    alla lettera g) si integra l'articolo 496 (Ordine nell'assunzione delle prove);

-    alla lettera i) si modifica l’articolo 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).

 

La RT rileva sulla integrazione prevista alla lettera g) che con la norma ivi prevista si è avuto riguardo alla significativa espansione degli istituti in materia di "dematerializzazione" dell'udienza e di partecipazione alle udienze a distanza, che è stata realizzata, innanzitutto, intervenendo sulla disciplina dell'istruttoria dibattimentale, inserendo nell'articolo 496 c.p.p. un nuovo comma 2?bis, che generalizza la possibilità di esame a distanza di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private.

Quanto alla modifica indicata alla lettera i) si evidenzia che, in questo contesto, norma centrale del sistema diviene l'articolo 510 c.p.p., nel cui ambito si è pianamente prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (compresi periti e consulenti tecnici, protagonisti secondo la più recente giurisprudenza di prove dichiarative in senso proprio).

Rileva che l'intervento in esame, diretto a enucleare i principi e criteri che sottendono alla formazione delle c.d. prove dichiarative ed alla loro corretta utilizzazione in ambito processuale, non determina effetti onerosi per la finanza pubblica, atteso che verranno rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie, ampiamente verificate da un punto di vista di funzionalità da essere state mantenute anche quando la fase critica dello stato emergenziale dovuto al Covid è cessata, con effetti positivi in termini di semplificazione procedurale e snellimento processuale.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla lettera g), premesso che la RT rimette al giudice, fermo restando la valutazione delle circostanze di diritto ed opportunità, la valutazione della disponibilità della strumentazione tecnica idonea all'espletamento degli adempimenti ivi previsti, si rinvia alle osservazioni inerenti all'adeguatezza delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari formulate in precedenza.

Sulla lettera i) posto che la RT riferisce che l'intervento diretto a enucleare i principi e criteri interessano le fasi di formazione delle c.d. prove dichiarative nonché la loro corretta utilizzazione in ambito processuale, non determina effetti onerosi per la finanza pubblica, atteso che verranno rese ordinarie attività espletabili con il ricorso alle nuove tecnologie, sarebbero utili elementi informativi in merito alla possibilità che le dotazioni delle infrastrutture digitali dell'Amministrazione giudiziaria siano già ad oggi in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni anche nei prossimi anni e a regime. Ciò detto, anche al fine di assicurare la solidità degli effetti positivi in termini di semplificazione procedurale e snellimento processuale.

Sul punto, va evidenziato che l'articolo 94 fa decorrere l'operatività di tale importante modificazione, solo a decorrere da non prima di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 31
(Modifiche al Titolo III (Sentenza) del Libro VII (Giudizio) del codice di procedura penale)

In attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge delega concernente le disposizioni in tema condanna a sanzioni sostitutive della detenzione. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano le seguenti modificazioni:

-       si aggiunge l'articolo 545?bis (Condanna a pena sostitutiva).

 

La RT sottolinea che l'ampio e diversificato ventaglio delle pene sostitutive di pene detentive brevi creato dalla legge delega n. 134 del 2021 impone di adottare soluzioni altamente innovative anche in sede processuale di cognizione.

La legge delega attribuisce al giudice di merito, il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), le forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come "misure alternative alla detenzione".

Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati (art. 1, co. 17 lett. c) 1egge n. 134/2021).

Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.

In questa sede, ci si deve soffermare sul "luogo processuale", in cui il giudice di cognizione deve decidere sull'eventuale sostituzione della pena detentiva breve con altra pena sostitutiva, acquisendo anche dagli uffici di esecuzione penale esterna gli elementi indispensabili alla selezione della pena sostitutiva più adeguata a contemperare le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse alla sanzione penale (art. 27, comma 3, Cost.) con quelle retributive e special-preventive ad essa comunque connaturate. Non deve essere affatto trascurato in questa fase l'apporto responsabile e talvolta indispensabile della difesa del condannato, che — ove miri alla sostituzione della pena detentiva — ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 D.Lgs. n. 274 del 2000 che prevede che — in determinati casi – il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all'individuazione della pena più adeguata al caso concreto e — in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni — possa "integrare il dispositivo").

Con specifico riferimento alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la "non opposizione" dell'imputato è richiesta dalla stessa legge delega (art. 1, co. 17, lett. e). Che essa debba essere "atto personalissimo" (da compiere personalmente o a mezzo di procuratore speciale), da formalizzare in modo esplicito è la conclusione che si impone per il fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta l'inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, di fatto, la rinuncia a quel grado di giudizio (art. 1, co. 13, lett. e), 1egge n. 134 del 2021).

Pare dunque necessario — per esigenze di coerenza sistematica — che l'assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità sia formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all'impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p., nel testo oggi vigente).

In altri termini, la necessità che l'imputato — personalmente o a mezzo di procuratore speciale — renda esplicito l'assenso alla sostituzione della pena principale con la semilibertà o la detenzione domiciliare, oltre a dare coerenza all'impianto, si fonda, invece, su altre ragioni.

L'introduzione del meccanismo per la determinazione della pena sostitutiva con un'udienza ad hoc nel giudizio ordinario si applica direttamente anche al giudizio abbreviato, la cui disciplina rinvia integralmente alle norme di cui agli artt. 529 e ss. c.p.p. Deve invece coordinarsi con la disciplina del giudizio a citazione diretta dell'imputato di fronte al tribunale in composizione monocratica ed in particolare con l'udienza predibattimentale, di cui al nuovo art. 555 c.p.p., come riformulato alla luce della presente legge delega. Inoltre, analoghe esigenze di coordinamento giustificano l'introduzione del comma 1?bis nel corpo dell'art. 448 c.p.p. per i casi tipici ed atipici di applicazione della pena su richiesta. Per tali casi, si rinvia alle relazioni specifiche agli artt. 448 e 555 c.p.p.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'intervento è volto a proporre soluzioni innovative anche in sede processuale di cognizione mediante l'intervento dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) per la conversione della pena detentiva in pene alternative, sarebbero utili elementi idonei a comprovare la sostenibilità delle nuove procedure a valere delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì contare sul potenziamento strutturale degli UEPE disposto con l'articolo 17 del DL 36/2021[24].

Capo VIII
Modifiche al Libro VIII (Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) del codice di procedura penale

Articolo 32
(Modifiche al Titolo II (Citazione diretta a giudizio) del Libro VIII (Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) del codice di procedura penale)

L’articolo 32 interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio. Oltre ad estendere il campo d’applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all’udienza preliminare, la riforma introduce una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

 

La RT rappresenta per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria, che l’estensione del numero di reati per i quali si procede a citazione diretta, è diretto a evitare tutti gli adempimenti connessi alla celebrazione dell’udienza dibattimentale in primis, nonché del dibattimento davanti al tribunale collegiale, nel caso di rinvio a giudizio. L’attuazione delle disposizioni della delega – motivo per cui si dovrà procedere a citazione diretta per i reati puniti con pena edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni, nel caso in cui gli stessi non presentino rilevanti difficoltà di accertamento – consentirà di celebrare procedimenti con imputazioni ampiamente diffuse e casistiche contemplate su larga scala che necessiteranno, comunque, di un esame prodromico deputato a “filtrare” da parte di un giudice i fascicoli trasmessi dall’organo requirente, evitando in tal modo l’instaurarsi di processi dibattimentali (con organo monocratico) ritenuti “inutili” o addirittura la celebrazione di quelli il cui esito appare destinato a concretarsi in un proscioglimento. Verranno, pertanto, definiti in modo celere procedimenti che diversamente avrebbero necessitato di un iter più lungo per addivenire al medesimo risultato.

Osserva inoltre che l’anticipazione nell’udienza predibattimentale in camera di consiglio di parecchie attività che attualmente vengono svolte in limine litis – cioè nel corso degli atti introduttivi del dibattimento – permetterà di ridurre i tempi processuali con celebrazione di un numero ridotto di udienze nelle quali, poi, l’acquisizione delle prove risulterà già definita.rileva che si è espressamente estesa anche al rito monocratico con citazione diretta l'applicazione del giudizio immediato (articolo 558?bis c.p.p.).

Peraltro, un simile intervento si rende necessario anche in ragione dell'ulteriore intervento effettuato in forza della delega, che ha ampliato i reati azionabili con la citazione diretta, rispetto ai quali si perderebbe la celerità propria del rito immediato, in modo tanto più irragionevole se si considera, come detto, che quel rito oggi si connota anche quale strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

Pertanto, assicura che le disposizioni contenute nel citato comma 12 (lettere dalla a) alla g) del nuovo articolo) hanno natura ordinamentale e procedurale e contribuiscono a sgravare l'attività degli organi giudicanti dibattimentali, da adempimenti che improduttivamente rallentano i tempi processuali con conseguente deflazionamento di quelle attività giurisdizionali connesse per assenza ab origine di elementi probatori a sostegno di una ragionevole previsione di condanna.

In definitiva, certifica che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che le novità introdotte da un lato potranno determinare risparmi tramite l'estensione dei reati per i quali si procede a citazione diretta, dall'altro potrebbero determinare maggiori fabbisogni in termini di giudici posto che si introduce una nuova udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento. Pertanto andrebbero forniti dati quantitativi circa i procedimenti che si prevede transiteranno dal rito ordinario al quello con citazione diretta e circa i giudici che saranno necessari per svolgere le nuove udienze predibattimentali, fornendo una comparazione in termini di ricadute complessive.

Anche circa l'affermazione della RT per cui si eviteranno processi "inutili", andrebbero comunque richiesti primi elementi di stima in merito alla ipotizzata riduzione del numero dei procedimenti, anche in comparazione con i casi di proscioglimento che attualmente si verificano nell'udienza preliminare.

Capo IX
Modifiche al Libro IX (impugnazioni) del codice di procedura penale

Articolo 34
(Modifiche al Titolo II (Appello) del Libro IX (Impugnazioni) del codice di procedura penale)

Si prevedono modifiche al c.p.p. in attuazione die criteri dell'articolo 1, comma 13, lettere g) della legge delega in tema di celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza ed h) in tema di eliminazioni delle preclusioni di cui all'articolo 599?bis, comma 2, del codice di procedura penale». In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-       alla lettera c) dopo l’articolo 598 (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello), è inserito l'articolo 598?bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti).

 

La RT sottolinea che si interviene sulle disposizioni che riguardano le forme di trattazione del giudizio di appello e il concordato sui motivi di appello.

Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato.

Assicura pertanto che il regime del comma 2 del nuovo art. 598?bis è coerente con l'impostazione sistematica del codice che colloca le scelte sul rito a valle degli atti propulsivi del procedimento.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT evidenzia che ivi vengono apportate integrazioni finalizzate al conseguimento di risparmi di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo penale, incentivando la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente in forma scritta e la definizione del giudizio di secondo grado con il "concordato", sarebbero utili elementi e dati che consentano di formulare stime in merito alla ipotizzata riduzione dei tempi processuali, fornendosi dati circa il numero annuo dei procedimenti interessati dalle norme in esame e la riduzione "media" dei relativi tempi processuali.

 

 

-       alla lettera d) dopo l’articolo 598?bis, è inserito l'articolo 598?ter (Assenza dell'imputato in appello).

 

La RT rinvia a quanto disposto in materia di notificazioni di cui all'articolo 420?bis e seguenti c.p.p., anche in merito ai profili di natura finanziaria.

Rileva che ai fini in esame, è previsto che il giudice si avvalga per le ricerche e la notifica degli atti anche della polizia giudiziaria.

Assicura che l'insieme delle previsioni indicate ha natura ordinamentale e procedurale ed è volta a contribuire allo snellimento delle attività degli organi requirenti e giudicanti, eliminando adempimenti che rallentano i tempi processuali, evitando l'insorgere di procedure di infrazione a livello unionale a garanzia del diritto al giusto processo e realizzando il contenimento dei tempi di definizione del processo: si consegue, pertanto, il deflazionamento di un'attività giurisdizionale che, per assenza di elementi probatori "ab origine", è tale da determinare una pronuncia di proscioglimento nei confronti del prevenuto. Per gli enunciati motivi, pertanto, si rappresenta che la norma in esame è suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Quanto agli adempimenti di notifica degli atti processuali, osserva che altro punto della delega favorisce un maggiore utilizzo delle comunicazioni telematiche – per le quali i software applicativi della giustizia sono da tempo collaudati ed implementati – e che le attività delegate alla polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[25].

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT certifica che le norme rivestono natura ordinamentale e procedurale che eliminano adempimenti che rallentano i tempi processuali, evitando l'insorgere di procedure di infrazione a livello unionale a garanzia del diritto al giusto processo e consentono il contenimento dei tempi di definizione del processo pervenendo ad un deflazionamento di un'attività giurisdizionale che, per assenza di elementi probatori "ab origine", è tale da determinare una pronuncia di proscioglimento nei confronti del prevenuto, sarebbero utili elementi di stima circa la prevista riduzione dei procedimenti penali.

Inoltre, riguardo agli adempimenti di notifica degli atti processuali – per le quali i software applicativi della giustizia sono da tempo collaudati ed implementati – e che le attività delegate alla polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbero richieste conferme atteso che le spese di notifica costituiscono come noto componenti delle spese di giustizia.

 

 

-       alla lettera l) si modifica l’articolo 604 (Questioni di nullità).

 

La RT evidenzia che nell'ambito del processo penale, peraltro, il sistema riconosce rimedi per l'assente anche in relazione alla fase di appello.

Sotto il profilo finanziario, rappresenta la natura ordinamentale e procedurale delle modifiche apportate in attuazione della delega, alle norme a seguito dell'importanza attribuita al parametro dell'effettiva conoscenza alfine di adeguarsi alla direttiva (UE) 2016/343, che comporta l'ampliamento dei rimedi successivi, a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza.

Al riguardo, segnala che con l'intervento si consegue con un equo contemperamento di interessi, per la connotazione garantista di tutela del diritto di difesa e, al tempo stesso, per impedire che richieste pretestuose o dilatorie possano condurre a un prolungamento dei tempi processuali con riapertura del procedimento nel grado e nella fase in cui l'eccezione di mancata conoscenza (colpevole e volontaria o comunque non sufficientemente provata) viene fatta valere.

In tali termini la disposizione snellisce le attività giudiziarie e impedendo attività non indispensabili o non pertinenti di cui si chiede la ripetizione, comporta effetti positivi per la finanza pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri, perseguendo il fine dell'accertamento dei fatti proprio dell'esercizio dell'azione penale, in termini di un minor dispendio di risorse umane, strumentali e finanziarie, sebbene, allo stato, non quantificabili.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT certifica che le disposizioni contribuiscono allo snellimento delle attività giudiziarie, impedendo attività non indispensabili o non pertinenti di cui si chiede la ripetizione e comportando effetti positivi per la finanza pubblica non determinando nuovi o maggiori oneri, conseguendone un ipotizzato minor dispendio di risorse umane, strumentali e finanziarie, andrebbero comunque richiesti primi elementi quantitativi di stima circa gli effetti "positivi" ivi solo sommariamente indicati.

Capo X
Modifiche al Libro X del codice di procedura penale

Articolo 38
(Modifiche al Titolo II (Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali) del Libro X (Esecuzione) del codice di procedura penale)

Si modificano norme del c.p.p. in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti di comminazione delle sanzioni pecuniarie, in particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-       alla lettera b) è sostituito il testo dell’articolo 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie).

 

La RT conferma che con la le norma s'interviene con la riforma dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie, in attuazione della legge delega, sostituendo il testo dell'articolo 660 c.p.p., che all'interno del Libro X del codice di procedura penale disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie.

Evidenzia che la disposizione è il fulcro del nuovo sistema per rendere effettivo il regime di esecutività della pena pecuniaria.

Questa, infatti, contiene tutta la disciplina dell'applicabilità dell'istituto della "conversione" ora tra pene detentive e pene pecuniarie e, viceversa, tra pene pecuniarie rimaste insolute e pene detentive o pene sostitutive delle pene detentive brevi, privilegiando sempre, se e quando possibile, la soluzione che consente il pagamento – anche residuale – della pena pecuniaria.

Proprio per il motivo appena esposto la norma, pur avendo natura procedurale, assicura che la norma è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando un gettito d'entrata nelle casse erariali, sebbene, allo stato, di difficile quantificazione.

In particolare, segnala che il meccanismo di conversione della pena pecuniaria in una pena limitativa della libertà personale garantisce maggiore certezza in ordine all'acquisizione delle somme dovute a fronte delle pene pecuniarie, rappresentando un deterrente al mancato pagamento.

 

La Relazione AIR informa che nel triennio 2016-2019, quanto alla pena pecuniaria, il rapporto tra credito affidato ad Equitalia Giustizia e riscosso è del 4,2%: il non riscosso è di oltre 3 miliardi di euro, nel periodo considerato. Come segue:

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT evidenzia che le norme costituiscono il fulcro del nuovo sistema per rendere effettivo il regime di esecutività della pena pecuniaria e che la disciplina dell'applicabilità dell'istituto della "conversione" tra pene detentive e pene pecuniarie, e viceversa – privilegiando sempre, se e quando possibile, la soluzione che del pagamento alla detenzione – per cui è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando un gettito d'entrata nelle casse erariali che allo stato è di difficile quantificazione, andrebbero in ogni caso richiesti primi elementi e dati concernenti l'ipotizzabile incremento del gettito delle sanzioni pecuniarie nonché di converso stime sul maggior numero di detenuti in conseguenza del mancato pagamento della pena pecuniaria.

Titolo III
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Articolo 41
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale)

Si dispongono norme di attuazione dell'articolo 1, comma 25, della legge delega. In particolare, nella materia indicata in rubrica si apportano, tra le altre, le seguenti modificazioni:

-       alla lettera f) dopo l’articolo 63 (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) è inserito l'articolo 63?bis (Comunicazione di cortesia).

 

La RT evidenzia che la disposizione è diretta a velocizzare l’iter processuale puntando allo snellimento degli adempimenti degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che potranno evadere le notifiche reperendo l’imputato nei luoghi indicati e avvertendolo dell’avvenuta notifica a persona diversa, attraverso avviso di cortesia effettuato anche a mezzo telefono o per posta elettronica certificata.

Assicura che, per tale motivazione, completandosi i richiami del luogo di rinvenimento del destinatario, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario sono idonee a realizzare possibili risparmi di spesa, allo stato non quantificabili.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche se la RT assicura che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ma che, anzi, rende ipotizzabili risparmi di spesa, si osserva che si introduce una nuova comunicazione a carico degli uffici giudiziari, per cui al contrario ne andrebbero più puntualmente valutate le ricadute sull'attività dei medesimi uffici.

 

 

-       alla lettera l) si modifica l’articolo 104?bis (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio).

 

La RT ribadisce che ivi si individuano le norme contenute nell’articolo 104?bis disp. att. c.p.p. che continuano a disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, conformemente alla ratio della direttiva di cui alla lett. b) dell’art. 1 comma 14 della legge delega. La soluzione prescelta determina anche un coordinamento con la disciplina dei commi 1?bis e 1?quater dell’art. 104?bis modificata dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, senza necessità di ulteriori modifiche.

Si segnala la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni che intervengono in materia di esecuzione della confisca per equivalente in seguito all’accertamento della commissione di reati e all’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, stabilendo che si applichi la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie in caso di beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, e che, la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo, avvenga secondo le disposizioni degli artt. 534?bis e 591?bis del c.p.c. con delega, al notaio o al professionista iscritto negli elenchi di cui agli articoli 169?ter e 179?ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, delle operazioni di vendita.

Rappresenta, al riguardo, che i compensi liquidati ai predetti soggetti gravano sulla stessa procedura esecutiva o sono corrisposti dalla parte acquirente prima dell’assegnazione del bene a titolo di privilegio in favore dell’Erario.

Con riferimento, invece, alla disposizione che prevede l’applicazione ai beni sottoposti a sequestro e ai beni confiscati della disciplina di cui all’articolo 104?bis disp. att. c.p.p. secondo il quale l’autorità? giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si evidenzia che l’autorità? giudiziaria può affidare la custodia dei beni suddetti a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente secondo le previsioni del citato codice.

Conclude assicurando che le disposizioni in esame realizzano obiettivi di efficientamento risolvendo le problematiche relative alla gestione da parte degli uffici giudiziari – le cancellerie penali in primis – delle procedure di esecuzione e vendita connesse ad alcune particolari tipologie di beni mobili (es.: quote societarie e liquidazione di aziende) e in relazione a beni immobili.

La regolamentazione della disciplina permette di superare situazioni problematiche collegate a adempimenti particolarmente complessi, gravanti sui citati uffici giudiziari e permette la commercializzazione agevole di detti beni, con ricadute positive sul gettito d’entrata delle casse erariali, seppure allo stato non quantificabili.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della certificata virtuosità per l'erario delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

 

 

-    alla lettera r) si modifica l’articolo 141?bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova);

-    alla lettera s) si aggiorna l’articolo 141?ter (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova).

 

La RT chiarisce – quanto all’indicazione dei contenuti del programma trattamentale – che il pubblico ministero, nel formulare la proposta, potrà limitarsi ad indicare i contenuti essenziali del programma trattamentale (se, cioè, sia necessario un ristoro per la persona offesa; o, ad esempio, la tipologia di lavoro di pubblica utilità maggiormente confacente al caso in esame).

Sottolinea che il definitivo programma trattamentale, infatti, dovrà necessariamente essere elaborato con l’indispensabile apporto consensuale della persona interessata.

Rileva che la proposta di messa alla prova, formulata dal pubblico ministero è formalizzata – e notificata alla persona sottoposta ad indagini – con l’avviso previsto dall’art. 415?bis c.p.p. e al secondo che il pubblico ministero – ove lo ritenga necessario – possa chiedere l’ausilio dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per la formulazione della proposta (art. 464?ter.1, co. 1, c.p.p.).

Il coinvolgimento dell’UEPE in questa fase è solo eventuale, essendo opportuno non sovraccaricare tale ufficio di una serie di incombenti che rischierebbero di comprometterne la complessiva funzionalità.

Tuttavia, tale esplicita previsione è utile anche a promuovere un’attività di collaborazione tra procure della Repubblica e UEPE che potrebbe trovare espressione non solo nell’elaborazione di proposte di MAP dedicate al singolo procedimento, ma anche all’elaborazione di protocolli condivisi tra UEPE e Procura della Repubblica, capaci di offrire degli standard di riferimento dai quali i pubblici ministeri potranno attingere nell’elaborare le proposte da formulare nei singoli casi individuali. Si è altresì ritenuto opportuno prevedere – con finalità acceleratorie – che, in tal caso, l’UEPE debba fornire il proprio contributo entro trenta giorni (v. art. 141?bis, co. 2 disp.att.c.p.p.), con l’introduzione di un termine che, sebbene ordinatorio, deve comunque essere rispettato (arg. ex art. 124 c.p.p.).

Evidenzia che le disposizioni hanno carattere procedurale e precettivo e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, al contrario oltre al riflesso positivo in termini di riduzione dei carichi lavorativi giurisdizionali, si avrà l’ulteriore riflesso di deflazionamento processuale e di riduzione di accesso a misure detentive, cautelari e non, con risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Gli adempimenti connessi agli specifici interventi previsti dalla presente disposizione, rientrano fra le attività istituzionali dell’amministrazione giudiziaria e, pertanto, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece l'UEPE, segnala che il carico aggiuntivo di lavoro previsto per le diverse fasi in cui lo vedrà coinvolto per definire il percorso trattamentale più opportuno per l’imputato/interessato, potrà essere fronteggiato grazie alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 in termini di potenziamento di risorse umane.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che gli adempimenti connessi alle disposizioni rientrano fra le attività istituzionali dell’amministrazione giudiziaria e pertanto, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, andrebbero in goni caso richiesti elementi idonei a fornire conferma della sostenibilità di tali adempimenti, a valere degli stanziamenti già previsti in bilancio.

Analoghe rassicurazioni andrebbero richieste anche per quanto riguarda l'UEPE, per cui la RT evidenzia espressamente che il previsto carico "aggiuntivo" di lavoro previsto per l'individuazione del percorso trattamentale più opportuno per l’imputato/interessato, potrà essere comunque fronteggiato grazie alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 in termini di potenziamento di risorse umane.

 

 

-      alla lettera ff) dopo l’articolo 181 (Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese), si inserisce l'articolo 181?bis (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie);

-      alla lettera gg) si aggiorna l’articolo 205?ter (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero).

 

La RT assicura che le disposizioni rivestono natura ordinamentale e procedurale e determinano effetti positivi, in quanto oltre a riaffermare, come già sostenuto all’articolo precedente, la prevalenza del pagamento della pena pecuniaria, sia come misura alternativa alla pena detentiva sia come misura da prediligere rispetto alla conversione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, illustra una procedura snella e semplificata, da eseguirsi anche attraverso modelli standardizzati precompilati, allegati all’ingiunzione di pagamento, che agevolano la riscossione delle somme dovute soprattutto attraverso pagamenti telematici, già ampiamente collaudati con le piattaforme in uso presso ogni pubblica amministrazione.

Dall’attuazione della disposizione, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, potendosi attuare gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste informazioni in merito ai prevedibili riflessi che le nuove modalità di pagamento e la stessa estensione dell'ambito applicativo delle pene pecuniarie che si dispone con le norme in esame è suscettibile di produrre sulle relative entrate di bilancio.

Titolo IV
Disciplina organica della giustizia riparativa

Capo I
Principi e disposizioni generali

Gli articoli dispongono modifiche alla normativa in tema di giustizia riparativa.Tale istituto si concretizza nell’elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto principalmente la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, ma anche qualsiasi altro interessato (familiare della vittima o del presunto autore del reato, rappresentanti di enti e associazioni, servizi sociali, autorità di p.s.), al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l’intera comunità.

Sezione II
Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Articoli 44 e 45
(Principi sull’accesso (Art.44) e Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (art.45)

In particolare, l'articolo 44 stabilisce al comma 1 che i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Il comma 2 prevede che ai programmi si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344?bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. Il comma 3 stabilisce che qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

L'articolo 45 prevede che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell’offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse.

 

La RT evidenzia che le norme contengono rispettivamente le disposizioni sull’accesso ai programmi di giustizia riparativa e sui partecipanti ai programmi di giustizia riparativa, che ribadiscono come previsto dalla legge delega che non ci sono preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, che si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, financo dopo l’esecuzione delle stesse o a seguito della pronuncia di non luogo a procedere di non doversi procedere.

Certifica che le disposizioni in esame sono di natura precettiva e ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo sul rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Capo II
Garanzie dei
programmi di giustizia riparativa

Sezione I
Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Articoli 47-49
(Diritto all’informazione(Art. 47); Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (Art. 48); Diritto all’assistenza linguistica (Art.49))

L'articolo 47 prevede al comma 1 che d'ora innanzi la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato vengano informate senza ritardo da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili. Il comma 2 dispone che l’informazione è fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall’autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti. Il comma 3 prevede che i soggetti indicati all’articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti. Il comma 4 prevede che le informazioni sono fornite all’esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all’amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, nonché al difensore della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, ove nominato. Il comma 5 stabilisce che le informazioni vengano fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi.

L'articolo 48 prevede al comma 1 che il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta ed è sempre revocabile anche per fatti concludenti.

L'articolo 49 stabilisce al comma 1 che la persona indicata come autore dell’offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa. Il comma 2 prevede che negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore. Il comma 3 dispone che la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L’impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell’interessato è consentito solo laddove l’interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore. Il comma 4 afferma che l’interprete e il traduttore siano nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

 

La RT evidenzia che con le norme in esame vengono disposte le norme che regolano i diritti dei partecipanti al programma di giustizia riparativa, a partire dal diritto all’informazione disciplinato dall’articolo 47, che prevede che la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato debbano essere informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa indicati e ai servizi disponibili.

L'adempimento informativo, nei confronti delle persone indicata come autore dell'offesa, della persona offesa (ed altresì della vittima del reato quando si tratti di soggetto differente dalla persona offesa) è pertanto di natura ordinamentale, e lo stesso viene eseguito con i mezzi e nelle modalità con cui ordinariamente i soggetti su indicati adempiono ai loro compiti istituzionali (ad esempio, all'attivarsi del procedimento penale, mediante la Polizia Giudiziaria).

Segnala che gli interventi in esame sono di natura precettiva e ordinamentale e sono necessari per regolamentare i diritti di tutte le parti coinvolte nei programmi di giustizia riparativa, gli adempimenti connessi potranno essere svolti dalle amministrazioni interessate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero richiesti i dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In particolare, andrebbero richieste rassicurazione in merito ai fabbisogni nell'ambito degli UEPE delle figure degli interpreti/traduttori atteso che la RT si limita riferire che le stesse sono costituzionalmente garantite nel processo penale e pertanto, non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto funzionalmente potranno essere utilizzate anche nel caso della giustizia "riparativa", essendo già previste per le attività giudiziarie nell’ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia che sono disponibili a legislazione vigente.

In tal senso, appare evidente che a fronte di nuove norme che stabiliscono la presenza di tali figure nell'Ambito della giustizia riparativa, andrebbe conseguentemente valutata l'esigenza di un adeguamento degli stanziamenti che già presenti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Si rinvia all'articolo 99.

Capo III
Programmi di giustizia riparativa

Sezione I
Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Articoli 53-56
(Programmi di giustizia riparativa (Art.53); Attività preliminari (Art.54); Svolgimento degli incontri (Art.55); Disciplina degli esiti riparativi (Art.56))

L'articolo 53 stabilisce che d'ora innanzi i programmi di giustizia riparativa si conformino ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa.

L'articolo 54 prevede al comma 1 che d'ora innanzi l’incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall’articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi. Il comma 2 dispone che i difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato abbiano facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

L'articolo 55 dispone al comma 1 che d'ora innanzi i programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza. Il comma 2 dispone che nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso. Il comma 3 prevede che gli interessati partecipino personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2. Il comma 4 determina che il mediatore, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

L'articolo 56 stabilisce al comma 1 che d'ora innanzi quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. Il comma 2 stabilisce che l’esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. Il comma 3 prevede che l’esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. Il comma 4 afferma che è garantita alle parti l’assistenza dei mediatori per l’esecuzione degli accordi relativi all’esito simbolico. Il comma 5 prevede che i difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale.

 

La RT riferisce che l’articolo 53 contiene le disposizioni che regolano lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, definendone i principi ispiratori, i contenuti, le linee di azione e le metodologie utilizzate. Con l’articolo 54 vengono definite le attività preliminari e, in particolare l’incontro, consistenti nei momenti di contatto tra le persone coinvolte e i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti, necessari per la compiuta informazione sul programma di giustizia riparativa, nonché sui potenziali esiti di tali programmi e nella raccolta del consenso a procedere nel percorso intrapreso.

Sull’articolo 55 afferma che la disposizione si dedica a disciplinare lo svolgimento degli incontri del programma di giustizia riparativa, ponendo particolare attenzione alla cura degli spazi e, in ossequio a uno dei principi cardine della delega, alla garanzia di un trattamento equo prossimo e non discriminatorio dei partecipanti, che possono essere assistiti da persone di supporto anche in relazione alla loro capacità. I programmi di giustizia riparativa si dovranno svolgere in luoghi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria, non soltanto per sottolineare l’alternatività del paradigma della giustizia riparativa, ma soprattutto per permettere alle parti di accedere a spazi atti a garantire confidenzialità, riservatezza, gestione attenta del primo contatto visivo e del dialogo e, perciò, a promuovere affidamento e fiducia (elementi indispensabili al corretto e proficuo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa). A tal fine si potrà usufruire anche di spazi idonei, già esistenti ed a disposizione delle istituzioni pubbliche presso le quali si svolgeranno i programmi. Da ultimo osserva che l’articolo 56 reca la disciplina relativa alla conclusione del programma di giustizia riparativa con esito "riparativo" certificando che tutte le norme hanno natura ordinamentale e precettiva, in quanto sono tese a scandire lo svolgimento del programma riparativo, precisandone altresì gli esiti e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi attuare le attività ad esse collegate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza, come prescritto all'articolo 55.

In tal senso, si rinvia all'articolo 99.

Capo IV
Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l’esercizio dell’attività

Sezione I
Formazione dei mediatori esperti

Articolo 59
(Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa)

Il comma 1 stabilisce che la formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

Il comma 2 prevede che i mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

Il comma 3 dispone che la formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui al presente decreto.

Il comma 4 prevede che la formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

Il comma 5 stabilisce che la formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, processuale penale, penitenziario e minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

Il comma 6 afferma che la formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

Il comma 7 prevede che la formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali, congiuntamente, abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

Il comma 8 determina che l’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

Il comma 9 dispone che i partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

 

La RT segnala che gli oneri relativi alla partecipazione alle attività di formazione sono posti a carico dei partecipanti, come avviene per analoghe figure professionali per le quali l’esercizio dell’attività è subordinato alla partecipazione a percorsi formativi il cui contenuto è disciplinato per legge, al superamento di prove finali nonché all’iscrizione in elenchi tenuti e vigilati dal Ministero della giustizia. Infine, rappresenta che le risorse stanziate dalla legge delega in materia di formazione dei mediatori (stimate in complessivi euro 58.364 annui) nell’ambito della disponibilità annuale del fondo di cui all’articolo 67, alla luce della previsione contenuta nel presente decreto – che dispone che le spese per la partecipazione ai corsi per mediatori siano poste integralmente a carico degli stessi partecipanti – potranno essere trasferite agli enti locali interessati, con il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 67, quale contributo alle spese di funzionamento connesse all’avvio delle attività di formazione teorica e pratica che saranno erogate dai Centri per la giustizia riparativa.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia all'articolo 67.

Sezione II
Requisiti per l’esercizio dell’attività

Articolo 60
(Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti)

Il comma 1 stabilisce che oltre ai requisiti di cui all'articolo 59, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.

Il comma 3 determina che l'istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

La RT conferma che l’articolo 60 regolamenta i requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto e della tenuta dell’elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Rappresenta, per quanto attiene gli adempimenti amministrativi derivanti dalla istituzione e tenuta dell’elenco, che gli stessi non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo possibile fronteggiare tali attività mediante l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V.1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – Azione: “Supporto all’erogazione dei servizi di giustizia”, che reca uno stanziamento rispettivamente di euro 17.967.481 per l’anno 2022, di euro 17.667.481 per l’anno 2023 e di euro di euro 15.667.481 per l’anno 2024, trattandosi di attività istituzionale già ordinariamente svolta dal Dipartimento per gli Affari di giustizia in materia di libere professioni, relativa alla vigilanza sugli Ordini e alla tenuta di Albi, Registri ed Elenchi.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione degli stanziamenti già iscritti in bilancio, i quali assicurano la copertura finanziaria degli oneri in esame, non ci sono osservazioni.

Capo V
Servizi per la giustizia riparativa

Sezione I
Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Articoli 61 e 62
(Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa (Art. 61); Livelli essenziali delle prestazioni (Art. 62)

L'articolo 61 prevede al comma 1 che il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. Il comma 2 prevede che la Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. Il comma 3 stabilisce che la Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. Il comma 4 afferma che la Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia. Il comma 5 determina che gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell’ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L’incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. Il comma 6 assicura che all'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

L'articolo 62 stabilisce che mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 67, comma 1.

 

La RT evidenzia sull'articolo 61 che le norme contengono le disposizioni sul coordinamento dei servizi di giustizia riparativa e sui livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La Conferenza nazionale, presieduta dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, a cui partecipano un rappresentante per ogni regione o provincia autonoma e sei esperti come consulenti tecnico-scientifici, è convocata e redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia. Rappresenta che gli esperti sopraindicati sono individuati tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell’ambito della giustizia riparativa e che come riportato nel comma 6 del citato articolo 61 del provvedimento in esame, la partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati. Segnala che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sull’articolo 62, rileva che si prevede che i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa sono stabiliti a seguito di intesa assunta nell’ambito della Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e che nella determinazione dei predetti LEP si provvede nel limite delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 67, comma 1.Assicura che la configurazione progettuale prevede che i servizi di giustizia riparativa siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di Corte di appello, finanziati nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell’articolo 67, con la possibilità di impiegare ulteriori risorse disponibili nel bilancio degli stessi enti al fine di garantire l’implementazione ed una migliore funzionalità dei programmi di giustizia riparativa reo-vittima.

Per quanto evidenziato, la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, potendosi provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rilevando che l'articolo 61 si accompagna ad una clausola di invarianza (comma 6) si rammenta che il comma 6?bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, prescrive che la RT di accompagnamento debba recare l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Sull'articolo 62, considerato che si riconoscono livelli essenziali delle prestazioni ma entro un limite di spesa, andrebbero forniti tutti i dati e gli elementi idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse stanziate.

Sezione II
Centri di giustizia riparativa

Articolo 63-67
(Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa (Art. 63); Forme di gestione (Art. 64); Trattamento dei dati personali (Art. 65); Vigilanza del Ministero della giustizia (Art. 66); Finanziamento (Art.67))

L'articolo 63 stabilisce al comma 1 che i centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. Il comma 2 prevede che per ciascun distretto di corte d’appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a)il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d’appello; c)le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d’appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di corte d’appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di corte d’appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. Il comma 3 stabilisce che la Conferenza locale è convocata, anche su richiesta del Ministro della giustizia, con cadenza almeno annuale, dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma o, se il distretto si estende sul territorio di più di una Regione, dal Presidente della Regione in cui ha sede l’ufficio di corte d’appello. Il comma 4 dispone che la Conferenza locale è presieduta dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma o da un loro delegato oppure, se il distretto si estende sul territorio di più di una Regione, dal Presidente della Regione in cui ha sede l’ufficio di Corte d’appello o da un suo delegato. Essa si svolge mediante videoconferenza. Il comma 5 prevede che la Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all’articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte d’appello, il Procuratore generale presso la Corte d’appello e il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del Comune sede dell’ufficio di Corte d’appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d’intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l’insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l’offerta dell’intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni, il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. Il comma 6 prevede che all'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

L'articolo 64 dispone al comma 1 che i Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all’articolo 62. Il comma 2 prevede che i Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell’ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero avvalendosi di enti del terzo settore, individuati mediante procedura selettiva, stipulando con essi una convenzione ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 3 dispone che nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l’altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell’ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto. Il comma 4 prevede che, in ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 60.

L'articolo 65 prevede al comma 1 che i Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 2?sexies, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e assumono la qualità di titolari del trattamento. Il comma 2. Afferma che il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il comma 3 prevede che le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 66 prevede al comma 1 che la Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. Il comma 2 stabilisce che le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumersi ai sensi dell’articolo 67, comma 1.

L'articolo 67 dispone al comma 1 che nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma. Il comma 2 prevede che le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa. Il comma 3 dispone che nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo 61. Il comma 4 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 5 afferma che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La RT rileva che, in ossequio al criterio di delega che richiede di affidare l’erogazione dei servizi di giustizia riparativa «a strutture pubbliche facenti capo agli enti locali», vengono fissate le regole per la procedura di individuazione degli enti locali presso cui istituire i Centri per la giustizia riparativa; le forme di gestione; il trattamento dei dati; il potere di vigilanza del Ministero della Giustizia e le forme di finanziamento dei programmi di giustizia riparativa. Nel dettaglio con l’articolo 63, si è deciso di affidare ad un organo ad hoc quale è la Conferenza locale per ciascun distretto di corte d’appello, il compito di individuare, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa esistenti, gli enti locali cui è affidato il compito di istituire i Centri per la giustizia riparativa e organizzarne i relativi servizi, trovando in tal modo la migliore soluzione modulata a seconda dell’effettiva morfologia delle esigenze territoriali e dei servizi in atto e da implementare. Rileva che in analogia a quanto disposto per la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, la partecipazione alle attività della Conferenza locale non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Segnala, pertanto, che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, che i Centri per la giustizia riparativa, potranno essere finanziati mediante trasferimento di risorse agli enti locali a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 67, considerato che l’onere stimato in euro 290.000,00 annui è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a due all’interno di ciascun distretto di Corte d’appello e ad un costo medio unitario pari a 5.000 euro, come si evince dal prospetto riportato nella relazione tecnica allegata alla legge delega n. 134 del 2021.

Certifica che le disposizioni in esame, volte alla valorizzazione delle positive esperienze nella gestione di programmi di giustizia riparativa, realizzati grazie a proficue forme di interazione tra enti locali e strutture esterne, in termini di garanzia e di affidabilità, ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza a pubblica.

Per la quantificazione della spesa complessiva relativa all’attività svolta dal personale di mediazione specializzato in giustizia riparativa, secondo le disposizioni del presente decreto attuativo, si potrà fare riferimento ai costi relativi ai compensi per figure professionali analoghe a quelle del mediatore penale e alle precedenti esperienze progettuali potendo fungere gli stessi da parametri di riferimento. In particolare, il costo orario lordo stimato in euro 17,63, nella relazione tecnica alla legge delega n. 134 del 2021, è stato ricavato dall’analisi degli accordi individuali per l’espletamento dell’attività di esperto negli uffici di esecuzione penale esterna stipulati fra l’amministrazione della giustizia e i collaboratori/ consulenti professionali ex. art. 80 O.P. e sulla base dei diversi progetti presentati nell’ambito della mediazione penale, dai quali risultava una uniformità di trattamento in relazione al compenso orario previsto per l’attività di mediazione penale.

Conseguentemente l’onere annuo medio complessivo per i costi relativi ai compensi dei mediatori esperti in giustizia riparativa è stato quantificato in euro 4.090.160,00, ed è ricompreso nell’ambito dell’autorizzazione di spesa pari ad euro 4.438.524 disposta per l’attuazione del complesso normativo organico di nuova creazione in materia di giustizia riparativa, prevista dal comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 134 del 2021, e all’apposito fondo istituito ai sensi del successivo articolo 67.

L'articolo 65 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, da parte dei Centri per la giustizia riparativa, individuati quali titolari del trattamento stesso che deve avvenire in ossequio ai principi e le regole contenuti nel Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) e nel codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).Con l’articolo 66, viene previsto il potere di vigilanza del Ministero della giustizia sull’intero sistema della giustizia riparativa, stabilendo che i Centri per la giustizia riparativa presentino una relazione annuale al Ministero stesso sull’attività svolta e che comunque in qualsiasi momento il Ministero abbia la facoltà di chiedere informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. Significativo il contenuto del comma 2, che dispone che le informazioni acquisite saranno valutate ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, come disciplinato dal successivo articolo 26, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa nonché per l’organizzazione e la prestazione dei relativi servizi, creando un sistema di conseguenzialità tra attività svolte oggetto delle informazioni correttamente condivise e finanziamento dei Centri.

Si prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, concorrono, nei limiti delle risorse disponibili, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa. L’organizzazione dei servizi per la giustizia riparativa riveste carattere peculiare e complesso, proprio per questo è stata operata la scelta di istituire Centri per la giustizia riparativa demandati a strutture locali che saranno tenute ad erogare i servizi richiesti capillarmente sul territorio, e quella dell’affidamento a personale specializzato nella realizzazione dei predetti programmi di giustizia riparativa.

Dal punto di vista dell’impatto finanziario rappresenta che in via generale le disposizioni esaminate potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In tal senso, conferma la disponibilità delle risorse stanziate nell’apposito fondo istituito nel bilancio del Ministero della giustizia, pari a euro 4.438.524 a decorrere dall’anno 2022, come disposto dal comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 134 del 2021, da ripartire tra gli enti interessati secondo criteri da definire con successivo decreto.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rende necessario soffermarsi sugli articoli 63 e 67.

Sul primo articolo, premesso che la RT prevede che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità in cui è stabilito che a fronte di nuovi oneri che ricadano sui gli enti del settore pubblico, le norme debbano prevedere le risorse per farvi fronte. Ad ogni modo, andrebbero richieste indicazioni in merito agli stanziamenti di spesa già iscritti nello stato di previsione del dicastero della giustizia su cui risultino essere iscritte le risorse indicate dal comma 19 della legge delega[26].

Sulla congruità dello stanziamento disposto dall'articolo 67, si segnala innanzitutto che la RT annessa alla legge delega affermava che "risulta difficile individuare “a priori” le strutture tenute ad erogare i servizi, la loro distribuzione sul territorio nazionale, nonché individuare le risorse umane da impiegare per realizzare i programmi di giustizia riparativa" e tuttavia la RT in esame non fornisce alcun ulteriore elemento limitandosi a riprendere le ipotesi formulate in sede di delega. Considerato che l’onere è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a due all’interno di ciascun distretto di Corte d’appello, andrebbe fornita conferma dell'adeguatezza di tale quantificazione che per l'appunto in sede di delega risultava "difficile".

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti sull'ipotesi di un numero medio di mediatori esperti per ogni Corte d'appello pari a 10. A tale proposito, la RT alla legge delega affermava che il calcolo del fabbisogno delle risorse umane da impiegare nasceva dal raffronto con le esigenze di utilizzo dei mediatori culturali, introdotti nel 2017 e che sono impiegati in progetti assimilabili a quelli di cui si discute. Tuttavia, affermava la RT che "in proporzione ai svariati programmi e compiti che gli esperti in giustizia riparativa sono chiamati a svolgere, si è ritenuto di determinare un numero più cospicuo rispetto a quello dei mediatori culturali (pari a 200) e, precisamente, è stata stimata prudenzialmente, una media di 10 unità di mediatori esperti in giustizia riparativa per ciascun ufficio di corte di appello, per un totale complessivo di 290 professionisti". Andrebbe acquisita conferma di tale stima, congiuntamente a più puntuali delucidazioni circa i fattori di incremento del numero di mediatori rispetto al parametro considerato.

Poi, andrebbero chiarite le fonti delle ipotesi per cui i mediatori avranno incarichi di soli 10 mesi all'anno nonché dell'impiego per 20 ore settimanali, evidenziandosi che la RT alla legge delega non forniva spiegazioni al riguardo.

 

Titolo V
Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Capo II
Modifiche in materia di giustizia digitale

Articolo 69
(Modifiche in materia di giustizia digitale)

La disposizione in esame propone una novella all’articolo 16, comma 4, secondo periodo del decreto-legge n. 179 del 2012 (come convertito dalla legge n. 221 del 2012). Tale novella stabilisce che siano effettuate in modalità telematica le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del c.p.p. come modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. a) dello schema di decreto in esame.

Si prevede inoltre, con l’inserimento di un nuovo comma 7-bis al medesimo art. 16, che nei procedimenti penali la modalità telematica, come disciplinata dal suddetto comma 4, sia utilizzata per le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria anche quando l’imputato o le altre parti private dichiarino domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.

 

La RT evidenzia che le norme rivestono carattere ordinamentale e procedimentale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. Si reiterano le considerazioni effettuate, sotto il profilo finanziario, negli articoli precedenti, soprattutto quelle dell’art. 148 c.p.p., cui si rinvia integralmente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia all'articolo 10.

Capo III
Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

Articolo 70
(Modifiche alle disposizioni modificative del TU delle leggi sanitarie di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

L'articolo apporta integrazione alla legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) laddove dopo l’articolo 12?bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12?ter

(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore).

 

La RT evidenzia che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e sono dettate da ragioni di ottimizzazione delle risorse, realizzate attraverso la definizione anticipata dell’iter processuale con conseguente riduzione del livello dei carichi procedimentali e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 12?quater

(Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa).

 

La RT rileva che l’intervento in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a favorire l’accesso al meccanismo estintivo di eliminazione della contravvenzione prima del processo mediante pagamento della somma prevista dalla presente disposizione (pari a un sesto dell’ammenda massima), valutando positivamente gli effetti che ne possono derivare sia in termini di deflazione processuale, di recupero delle risorse, di snellimento dei procedimenti, sia in termini di un’entrata anticipata per l’Erario, allo stato non quantificabile, sebbene in misura inferiore rispetto alla misura dell’ammenda dovuta per il reato compiuto, ma sicuramente in parte recuperata mediante l’eliminazione di tante attività da svolgere per il recupero del credito da parte dei soggetti coinvolti nella procedura.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT circa la natura essenzialmente ordinamentale e procedimentale delle disposizioni. Pertanto, non ci sono osservazioni.

 

 

Art. 12?quinquies

(Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa).

 

La RT certifica che le disposizioni in esame hanno natura precettiva e procedurale, anche per il lavoro di pubblica utilità, che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto anche per tale pena si ricalcano norme già attuate con interventi che realizzano pienamente le potenzialità applicative del LPU sostitutivo, essendo lo stesso esteso alla generalità dei reati in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni ed eseguito secondo le modalità di svolgimento determinate con decreto del Ministro della giustizia d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 281/1997. Rileva che tale misura/pena presenta affinità con la disciplina già attuata con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, sia in relazione alle finalità rieducativa e di reinserimento sociale, sia rispetto al riconoscimento della positiva adesione alla pena-programma (LPU). Rappresenta, infine, che anche per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo potranno essere utilizzate le risorse finanziate per la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni (INAIL) destinate in favore di detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20?ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, pari ad euro 3.000.000,00 a decorrere dall’anno 2020, assegnate allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Missione “Politiche per il lavoro” Programma “Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – C.d.R “Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” – Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionalicapitolo 4326Fondo finalizzato a reintegrare INAIL dell’onere conseguente alla copertura assicurativa di particolari categorie di soggetti”.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Riguardo agli stanziamenti indicati in bilancio ai sensi della legislazione vigente per la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni (INAIL) destinate in favore di detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità, andrebbero forniti dati sull'attuale livello di spesa effettiva in modo da chiarire quali sarebbero le risorse disponibili per l'attuazione della disposizione in esame.

Articolo 71
(Modifiche alla Sanzioni penali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

Nella materia indicata in rubrica sono apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) è sostituito l’articolo 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). La novella: innalza, da due a quattro anni, il limite massimo di pena sostituibile; sopprime le misure della semidetenzione e della libertà controllata; prevede la semilibertà e la detenzione domiciliare, quali misure sostitutive della pena detentiva entro il limite di quattro anni; prevede il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva entro il limite di tre anni; innalza, da sei mesi ad un anno, il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. Su richiesta dell’indagato o del condannato, si prevede che la pena detentiva, entro il limite di un anno, possa essere sostituita dal giudice, in alternativa alla pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

 

La RT rappresenta che le disposizioni in esame sono dirette a realizzare uno snellimento procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica. Infatti, dalle modifiche apportate possono derivare effetti positivi in termini di minori costi processuali in grado di aumentare i livelli di efficienza del sistema della giustizia penale.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT evidenzia che gli effetti complessivi della sostituzione delle norme sono quelli di consentire la sostituzione della pena detentiva con l'assoggettamento a pene pecuniarie, a discrezione del giudice e sempre che la condanna non superi i 4 anni, con effetti al più positivi per la finanza pubblica (minori detenzioni), pur non essendoci paritcolari osservazioni sarebbero utili i dati medi registrati negli ultimi anni per le pene detentive inferiori ai 4 anni potenzialmente interessate alla commutazione in pena pecuniaria.

 

 

-       alla lettera c) è sostituito l’articolo 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva).

 

La RT segnala che le potenzialità della nuova disciplina, anche in termini di deflazione penitenziaria, si colgono appieno considerando come non pochi detenuti, specie immigrati, vivano in condizioni di indigenza e siano privi di idoneo domicilio. È in tal senso significativo considerare che, secondo i dati del Ministero della Giustizia, gli stranieri al 31 dicembre 2021 rappresentavano il 44% dei condannati a pena detentiva non superiore a un anno; il 43% dei condannati a pena detentiva compresa tra uno e due anni; il 42% dei condannati a pena detentiva compresa tra due e tre anni; il 39% dei condannati a pena detentiva compresa tra tre e cinque anni. Circa il prevedibile impatto sulla prassi, secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 sono state ammesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dallo stato di libertà, 8.088 condannati a pena non superiore a 4 anni. Questo dato fornisce un ordine di grandezza plausibile delle potenzialità applicative della detenzione domiciliare sostitutiva che, per effetto della disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all’art. 58, rappresenterà verosimilmente la principale pena sostitutiva delle pene detentive inflitte tra tre e quattro anni (nel 2021 sono state 4.100, pari al 36% delle pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni).

Rileva che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti relativi alle attività connesse potranno essere fronteggiati con l’utilizzo delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnala, in particolare, il ruolo determinante svolto dagli Uffici Penali di Esecuzione Esterna (UEPE) competenti a predisporre il programma di trattamento per il condannato preso in carico e a riferire periodicamente sulla condotta e sul percorso di reinserimento svolto dallo stesso. Si stabilisce, inoltre, per il soggetto ammesso alla detenzione domiciliare sostitutiva, che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, l’accesso a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all’esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, in maniera analoga alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare.

Si tratta di un ambito di intervento praticabile sulla base della messa a disposizione di luoghi di esecuzione da parte di enti pubblici o privati, che svolgano attività nel c.d. terzo settore, e già sperimentate sulla base di protocolli con gli uffici di esecuzione e i tribunali di sorveglianza.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l’utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare sostitutiva – analogamente a quanto avviene per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare – si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l’applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l’esistenza del consenso del condannato, nonché accertata l’effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all’esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell’ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia.

Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione dell’interno, alla Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza – C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza – Programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – Azione: “Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia”, capitolo di bilancio 2558Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare”, che reca uno stanziamento di euro 21.212.767 per l’anno 2022, euro 20.712.767 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati forniti dalla RT, andrebbero valutati gli effetti connessi ad un ipotizzabile incremento del riconoscimento del beneficio degli arresti domiciliari nei termini che quest'ultimo possa trovare adeguata copertura nei fabbisogni di funzionamento da ritenersi scontati negli stanziamenti iscritti nel bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Ciò detto in particolare, con riferimento sia al coinvolgimento degli UEPE nell'assicurare il programma di reinserimento del condannato posto agli arresti domiciliari che alle attività di vigilanza e controllo da porre in essere da parte delle forze di polizia. All'occorrenza, anche mediante dispositivi di controllo elettronico a distanza.

A tale proposito, andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare della dotazione prevista per il 2022 ai sensi della legislazione vigente dal capitolo richiamato dalla RT atteso che dalla consultazione del Sistema DATAMART/RGS[27], la dotazione del PG n.2 del medesimo risulterebbe pari a circa 8,9 milioni di euro e non di 21 milioni di euro circa.

Nel contempo andrebbero richieste conferme in merito agli stanziamenti previsti anche per il 2023 e il 2024.

 

 

-       alla lettera d) si aggiunge l'articolo 56?bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

 

La RT fornisce i dati del Ministero della Giustizia, per cui nel 2021 le persone in carico all’UEPE in esecuzione del LPU sono state 15.228, per reati connessi alla circolazione stradale, e 1.004, per reati in materia di stupefacenti.

Il LPU, quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, ha interessato nel 2021, nel complesso, un numero di persone pari al 34% di quelle che, nello stesso anno, sono state in carico all’UEPE perché ammesse, in relazione a reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168?bis c.p., che comporta obbligatoriamente il lavoro di pubblica utilità. Sono pertanto evidenti le potenzialità applicative del LPU sostitutivo, esteso alla generalità dei reati in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni; così come sono evidenti le correlate capacità deflative della nuova pena sostitutiva, tanto sul processo – anche per via dell’inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU – quanto sul carcere. Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma.

La disciplina prevista dal nuovo art. 56?bis, rileva la diversità della prospettiva del LPU quale pena sostitutiva di una pena detentiva irrogabile nella misura massima di tre anni, pari cioè a sei volte la durata massima del LPU pena principale.

La norma stabilisce (comma 5), in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 17, lett. i) legge n. 134/2021, che in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Tale disposizione, nella misura in cui consente di evitare la confisca, rappresenta un forte incentivo all’accesso ai predetti riti alternativi, con positivi effetti deflativi sul processo.

La revoca della confisca è una misura eccezionale, nel sistema, trattandosi di misura che, normalmente, comporta l’espropriazione perpetua del bene. Ipotesi di revoca della confisca, conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sono previste dal codice della strada per la guida sotto l’influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, co. 9?bis e 187, co. 8?bis D.Lgs. n. 285/1992) e hanno contribuito al successo applicativo della pena sostituiva del LPU, testimoniato dai già citati dati statistici.

Conclude riferendo che le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si ricalcano norme già attuate con sono interventi che realizzano pienamente le potenzialità applicative del LPU sostitutivo, essendo esteso alla generalità dei reati in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, eseguito secondo le modalità di svolgimento determinate con decreto del Ministro della giustizia d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 281/1997.

Tale misura presenta affinità con la disciplina già attuata con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, sia in relazione alle finalità rieducativa e di reinserimento sociale, sia rispetto al riconoscimento della positiva adesione alla pena-programma (LPU.)

Rappresenta, infine, che anche per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo potranno essere utilizzate le risorse finanziate per la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni (INAIL) destinate in favore di detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20?ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, pari ad euro 3.000.000,00 a decorrere dall’anno 2020, assegnate allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Missione “Politiche per il lavoro” Programma “Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – C.d.R “Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” – Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali” capitolo 4326 “Fondo finalizzato a reintegrare INAIL dell’onere conseguente alla copertura assicurativa di particolari categorie di soggetti”.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero senz'altro valutati gli effetti di rinuncia dell'erario a beni confiscati in presenza di adesione ai LPU da parte di condannati a pene detentive non superiori a tre anni.

Quanto agli stanziamenti, si rinvia all'articolo 70, cpv 12 ?quater.

 

 

-       alla medesima lettera d), si aggiunge l'Art. 56?quater (Pena pecuniaria sostitutiva).

 

La RT rileva che l'articolo reca la disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata in luogo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Pur in assenza di rilevazioni statistiche – che purtroppo non risultano disponibili –, la pena pecuniaria sostitutiva ha a lungo rappresentato, nella prassi, la più applicata tra le sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981.

Evidenzia che fra gli effetti positivi dell’applicazione di tali disposizioni quello della potenziale deflazione sul piano processuale e sul piano penitenziario, in termini di maggiore speditezza a livello procedurale e di minor spreco di risorse finanziarie in termini di minori costi sostenuti per il mantenimento del soggetto all’interno del circuito carcerario.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta una integrazione della RT da cui sia possibile trarre utili e definitive indicazioni in merito all'impatto finanziario del riordino de quo alla luce dei nuovi parametri previsti per l'accesso al beneficio (pene detentive fino ad un anno, a fronte dei 6 mesi previsti dalla normativa vigente) e dell'ammontare della pena pecuniaria stabilita per i giorni di mancata detenzione.

 

 

-       alla lettera l) si sostituisce l’articolo 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive).

 

La RT evidenzia che stante la natura procedurale delle disposizioni, segnala l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, rappresentando, altresì, che agli adempimenti connessi alle attività sopraindicate si potrà provvedere mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avviene in materia di misure alternative alla detenzione.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita ad assicurare che ai fini dell'attuazione delle disposizioni ci si avvarrà delle sole risorse umane strumentali già previste dalla legislazione vigente, rammentano che tale assicurazione non costituisce mai garanzia di nuovi o maggiori oneri, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla possibilità che dalle norme in esame possano derivare fabbisogni aggiuntivi per la magistratura di sorveglianza.

Si rinvia all'articolo 99.

 

 

-       alla lettera m) si sostituisce l’articolo 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

 

La RT riferisce che la disposizione in esame ha carattere procedurale e pertanto, si conferma l’assenza di onerosità a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi alle attività sopra indicate, rientrano fra quelli istituzionalmente attribuiti agli Uffici di esecuzione penale esterna e pertanto, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attese anche le misure di potenziamento della dotazione organica degli stessi UEPE operata con l’articolo 17 del DL 36/2022.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi e dati idonei al fornire evidenzia che le dotazioni di risorse UEPE risultino adeguate ai fini dell'attuazione delle norme in esame.

Si rinvia all'articolo 99.

 

 

-       alla lettera t) si sostituisce l’articolo 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti).

 

La RT evidenzia che l’intervento in esame ha natura procedurale e non comporta profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di una rivisitazione della disciplina già esistente dell’esecuzione delle pene concorrenti (cumulo delle pene sostitutive), di cui si mantiene inalterata struttura di fondo con la particolarità di applicare le singole pene sostitutive distintamente quando il cumulo delle pene detentive non supera il limite della durata dei quattro anni.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

 

 

-       alla lettera gg) si sostituisce l’articolo 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda).

 

La RT segnala l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, rappresentando, altresì, che agli adempimenti connessi alle attività sopraindicate si potrà provvedere mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avviene in materia di misure alternative alla detenzione.

Si ribadiscono, ad ogni modo, le considerazioni effettuate riguardo agli articoli che disciplinano le citate pene sostitutive cui si rinvia integralmente.

Rileva che l’intervento aggiorna la disciplina prevista dall’articolo 108 per il caso di inosservanza delle prescrizioni relative alle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita.

 

Al riguardo, si osserva nuovamente che la mera assicurazione riportata in RT in merito alla sostenibilità di nuovo o maggiori adempimenti in relazione all'attuazione di nuove norme non rappresenta mai garanzia circa l'assenza di maggiori oneri se non alla luce di dati ed evidenze idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 79
(Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie)

L'articolo prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all’attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al precedente comma.

 

La RT rileva che con l’articolo si introduce la previsione di una relazione annuale del Ministro della giustizia alle competenti Commissioni parlamentari in merito all’attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Nel contesto di un intervento che mira all’efficienza del processo penale, è opportuno prevedere un monitoraggio continuo dell’attuazione dell’impatto della riforma, onde valutarne gli effetti in sede amministrativa e legislativa. A tal fine, si prevede che al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato anche i nuovi compiti del Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione che assorbe la Direzione generale di statistica competente istituzionalmente a fornire i suddetti dati e ad effettuare il relativo monitoraggio.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che il dicastero della Giustizia sia nelle condizioni di corrispondere alla previsione di invio di una relazione annuale e di pubblicazione periodica sul sito di dati statistici potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Capo IV
Modifiche in materia di spese di giustizia

Articolo 81
(Modifiche alle norme inerenti alla
Società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)

L'articolo modifica il comma 367, della legge di bilancio 2008, laddove viene previsto che d'ora innanzi il Ministero della giustizia stipuli con Agenzia delle entrate – riscossione una o più convenzioni in base alle quali la società, con riferimento alle sole spese previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e alle sanzioni pecuniarie "civili" di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, e provveda alla gestione del relativo credito, mediante le attività ivi indicate alle lettere a) e b).

 

La RT, rileva che l’intervento è teso ad eliminare la previsione relativa alle pene pecuniarie ad oggi previste dall’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’intervento è consequenziale alla scelta di abbandonare, per l’esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell’iscrizione a ruolo e del recupero crediti. La procedura per la conversione delle pene pecuniarie è ora regolata dall’art. 660 c.p.p. Si interviene, in particolare, sulla disposizione di fonte primaria che autorizza il Ministero della giustizia a stipulare con una società (Equitalia Giustizia S.p.A., costituita in data 29 aprile 2008) convenzioni per la gestione del credito relativo, tra l’altro, alle pene pecuniarie. La relativa voce di credito viene ora espunta dalla disposizione. Sarà di conseguenza necessario aggiornare le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia ai sensi della disposizione qui novellata, che continuerà ad applicarsi, peraltro, in relazione all’attività di recupero dei crediti derivanti dalle pene pecuniarie applicate per reati commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'affidamento alla società in house della gestione in parola è regolata da apposito contratto di servizio andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito agli eventuali riflessi che deriverebbero dalla modifica normativa in esame.

Capo VI
Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile

Titolo VI
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Articolo 85
(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

Il comma 1 stabilisce che per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Il comma 2 prevede che se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

La RT rileva che in attuazione della delega attribuita al Governo ai sensi dell’art. 1, comma 15, lett. a) e b), della legge n. 134 del 2021, è stato ampliato il catalogo dei reati per cui si procede a querela di parte. Sotto il profilo finanziario, rappresenta che le disposizioni sono di carattere procedurale, integrando la necessità di effettuare le notifiche sul mutamento dell’avvio dell’iter processuale alle parti offese per consentire loro di produrre la querela o della facoltà di esercitarla, nei modi e nei tempi fissati dalle norme esaminate.

Tuttavia, evidenzia che poiché si tratta di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica dal personale addetto alle cancellerie, assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che trattasi di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica, dal personale addetto alle cancellerie, che potranno essere fronteggiati con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne andrebbe dimostrata comunque la sostenibilità alla luce degli adempimenti che si renderanno necessari alla ricezione di un cospicuo numero di querele, per effetto del riordino in esame, alla luce del termine di presentazione delle querele per i reati richiamati dall'articolo 2 che decorre dall'entrata in vigore del decreto (comma 1).

Quanto al comma 2, posto che ivi si stabilisce che il pubblico ministero o il giudice informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e che il termine decorra dal giorno in cui questa è stata informata, dal momento che la RT assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con sole le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbero richiesti elementi e dati idonei a comprovare la riferita sostenibilità. Ciò detto, in particolare, atteso che trattasi di adempimenti obbligatori e "aggiuntivi" rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente per le cancellerie.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 86
(Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante)

L'articolo prevede che per le querele presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, in caso di mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio o di mancata nomina del difensore, non si applicano le disposizioni in materia di notificazioni al querelante previste dall’articolo 153?bis, comma 5, del codice di procedura penale e le notificazioni sono eseguite a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.

 

La RT assicura che le notifiche sono effettuate, in tali ipotesi, nelle forme ordinarie previste dal vigente art. 157 c.p.p. tramite ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto nel citato articolo.

Ribadisce che trattandosi di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rammenta che la mera assicurazione che contenuta in RT circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi oneri.

Si rinvia all'articolo 99.

Articolo 87
(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbano essere definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.

Il comma 2 stabilisce che nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e il Consiglio nazionale forense (CNF), sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Il comma 4 dispone che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuino ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni ivi indicate del codice di procedura penale[28].

Il comma 6 prevede che le disposizioni ivi indicate del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto[29], si applicano a partire solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Fino alle stesse date la dichiarazione e l’elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153?bis del codice di procedura penale, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del presente decreto, e le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153?bis, sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

Il comma 7 prevede che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 (Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell’articolo 24 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il comma 8 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio della magistratura militare. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

 

La RT si limita ad un rinvio per i profili finanziari alle disposizioni in materia di processo penale "telematico".

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT riconosce che la norma prefigura l'individuazione di nuove modalità e soluzioni tecniche nell'ambito del processo telematico, nei termini che introducono degli obblighi, o comunque delle modalità operative di fatto "esclusive" (deposito esclusivamente telematico), che presuppongono l’allestimento quelle misure organizzative (di struttura, hardware e software, di formazione, di fruibilità) tali da assicurare il pieno funzionamento del sistema e che tali soluzioni presentino carattere di reversibilità onde evitare che si generino momenti "bloccanti" nel procedimento penale (sarà sempre possibile optare per la forma classica – analogica – se la soluzione tecnologica digitale non è disponibile per qualsiasi motivo), andrebbero richiesti chiarimenti in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione giudiziaria e alla idoneità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente al fine di assicurare la copertura a regime del "processo telematico".

Si rinvia, pertanto, alle disposizioni precedenti.

Articolo 94
(Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni)

L'articolo riferisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 30 del decreto in esame (Art. 510 c.p.p., Verbale di assunzione dei mezzi di prova), si applicano solo decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

La RT conferma che la norma detta disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni – disciplinate dal sistema previsto nell’art. 510 c.p.p., – nel cui ambito si è pienamente prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (compresi periti e consulenti tecnici, protagonisti secondo la più recente giurisprudenza di prove dichiarative in senso proprio).

Stante la natura ordinamentale e precettiva, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate a margine dell'articolo 30, lettera i).

Articolo 97
(Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie)

Il comma 1 prevede che salvo che non risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Il comma 2 dispone che fermo quanto previsto dal comma precedente, ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

 

La RT conferma che l'articolo detta la disciplina transitoria in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso il carattere precettivo della norma, tesa a perseguire i principi del diritto e successione delle leggi nel tempo secondo il brocardo “tempus regit actum”.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Si rinvia alle considerazioni formulate in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 71 alla legge 689/1981.

Articolo 99
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo stabilisce che salvo quanto previsto all’articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La RT ribadisce che la disposizione detta prevede che l’attuazione delle stesse da parte delle amministrazioni interessate avvenga nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto all’articolo 67 in materia di giustizia riparativa.

 

Al riguardo, per i profili di copertura, si ripropone una questione già rilevata più in altre occasioni, dal momento che le norme prevedono che l'Amministrazione giudiziaria dovrà provvedere agli adempimenti conseguenti alle "nuove" norme previste dal decreto in esame, nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, per cui si ravvisa l'opportunità di ribadire alcune osservazioni a carattere metodologico[30].

Ad ogni modo, venendo anche all'articolo in esame, appare opportuno rammentare che la stessa apposizione di clausole di neutralità nel dispositivo delle norme, lungi dal costituire una soluzione "formale", impone sempre la stretta osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo[31], ovvero, che le stesse siano accompagnate in RT dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, posto che anche in relazione al loro "funzionamento" le Amministrazioni sono tenute a considerare solo ed esclusivamente i fabbisogni che sono già previsti ai sensi della legislazione in vigore, e non anche di quelli relativi nuove norme di cui è prevista l'approvazione. Restando, almeno in linea di principio, di norma formalmente "preclusa" la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio[32].

 



[1]     Evidenzia che secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. Ciò significa che quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena breve. Dei citati 11.262 detenuti, 1.173 stavano scontando una pena fino a un anno; 2.244 una pena compresa tra un anno e due anni; 3.754 una pena compresa tra due anni e tre anni; 4.100 una pena compresa tra tre anni e quattro anni. Ciò significa che i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – oggi non sostituibili né sospendibili – sono il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati. Tali dati – pur al netto di eventuali condizioni soggettive che possano precludere la sostituzione della pena – rendono evidente il possibile impatto della riforma sulla popolazione penitenziaria e sul problema del sovraffollamento carcerario.

[2]     Il numero delle persone in esecuzione penale esterna ha ormai superato il numero di quelle detenute: a un sistema che per anni ha tradizionalmente conosciuto la centralità del carcere si sta gradualmente sostituendo, in linea con un trend osservabile in altri ordinamenti europei e non, un sistema che assegna un ruolo centrale a misure da eseguirsi nella comunità, con minor sacrificio della libertà personale e dei diritti fondamentali, nonché con maggiori possibilità di rieducazione, reinserimento sociale e riduzione della recidiva, nonché del sovraffollamento carcerario.

[3]     In particolare, espone il contenuto e la natura degli interventi:1) generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (primo comma); 2) attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (primo comma); 3) esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa – e, pertanto, dell’applicazione dell’istituto – in relazione ad alcuni reati e, in particolare, a quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (secondo comma). Rileva che anche tale modifica normativa consente di ulteriormente ampliare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, superando, in particolare, l’orientamento della giurisprudenza correlando l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, co. 1 c.p.. Quanto al terzo intervento di riforma, attuativo dell’art. 1, co. 21, lett. a) l. n. 134/2021, evidenzia che esso limita l’ampliamento dell’ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità.

[4]     In tal senso, appaiono di particolare interesse i dati esposti nella annessa relazione A.I.R. che evidenziano al 30 giugno 2021 una mole complessiva di 2,5 milioni di procedimenti penali in calo del 3,8% rispetto al 2020 e dell'1,1% rispetto al 2018. Le analisi statistiche segnalano un dato preoccupante sia che si guardi al periodo luglio 2019-2020 sia che si guardi all’intero anno 2019 (considerato baseline). Mettendo a confronto la durata media registrata negli anni giudiziari 2020/2021 e 2018/2019 emerge una tendenza negativa in tutti i gradi di merito e in sede di legittimità. Il raffronto, seppure non statisticamente del tutto attendibile per la intrinseca diversità dei periodi di riferimento, tra la durata registrata nell’anno giudiziario 2020/2021 e quella dell’anno solare 2019, mostra invece segnali preoccupanti per i soli gradi di merito, atteso che la Corte di cassazione sembra orientata a raggiungere la performance di riferimento. Maggiori criticità investono la durata media del giudizio di appello –835 giorni nell’anno solare 2019 (baseline disposition time) – che, come sopra detto, dovranno ridursi a 601 giorni entro il 30 giugno 2026 (-28%) per soddisfare gli impegni assunti con la UE – e l’alta percentuale dei procedimenti colpiti dalla prescrizione (il 25% di tutti i processi pendenti nel 2020 a fronte del 26,2% dell’anno precedente). Cfr. Relazione A.I.R., pagine10-11.

[5]     Assai significativi sono i dati che presenta la relazione A.I.R. annessa allo schema in esame da cui emerge che dal 2014 al 2021 si è registrato un netto incremento delle misure alternative alla detenzione che hanno giocoforza interessato gli UEPE, che registra i soggetti "in carico" ai predetti uffici passati da 31.865 a quasi 69.000 nell'anno appena concluso. Cfr. Relazione A.I.R., doc. cit. pagina 29.

[6]     I dati nazionali riferiscono che al 2021 le misure di comunità attive erano 24.400 su circa 69.000 misure alternative alla detenzione, cfr. A.I.R., doc. cit., pagina 29.

[7]     Lo confermano i dati ISTAT: i furti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria sono stati 1.346.630 nel 2016, 1.265.678 nel 2017, 1.192.592 nel 2018, 1.071.776 nel 2019 e 721.680 nel 2020 (dato, quest’ultimo, verosimilmente influenzato al ribasso dalla pandemia e dei provvedimenti che hanno limitato la circolazione delle persone, con conseguente riduzione dei reati comuni e “da strada”, come il furto). Ciò significa che in cinque anni, tra il 2016 e il 2020, sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali per furto, nella gran parte dei casi procedibili d’ufficio, stante l’ampia sfera della procedibilità d’ufficio prevista oggi dal codice penale.

[8]     L'A.I.R. rileva che per tale reato "spesso è la persona offesa ad essere disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Questi procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili". Cfr. Relazione A.I.R., do. cit. pagina 37.

[9]     La Relazione A.I.R. evidenzia che "i dati ISTAT indicano che il furto è, tradizionalmente, un reato ad alto tasso di denuncia16. I furti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria sono stati 1.346.630 nel 2016, 1.265.678 nel 2017, 1.192.592 nel 2018, 1.071.776 nel 2019 e 721.680 nel 2020 (dato, quest’ultimo, verosimilmente influenzato al ribasso dalla pandemia e dei provvedimenti che hanno limitato la circolazione delle persone, con conseguente riduzione dei reati comuni e “da strada”, come il furto). Ciò significa che in cinque anni, tra il 2016 e il 2020, sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali per furto, nella gran parte dei casi procedibili d’ufficio, stante l’ampia sfera della procedibilità d’ufficio prevista oggi dal codice penale". Cfr. Relazione A.I.R., doc. cit., pagina 36.

[10]   La relazione A.I.R. afferma che per i reati di truffa e frodi informatiche le denunce, secondo dati ISTAT, sono state 151.464 nel 2016, 164.157 nel 2017, 189.105 nel 2018, 212.106 nel 2019, 248. 218 nel 2020. Cfr. Relazione A.I.R. doc. cit. pagina 37.

[11]   Con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l’orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell’analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall’indice). Il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è, da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo; dall’altro, quello di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia. La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.

[12]   Si rinvia alla dettagliata analisi e ripartizione di spesa riguardante la realizzazione del Piano di transizione digitale effettuata in relazione all’art. 1, comma 18 della legge 134/2021, nell’ambito della quale sono descritti gli interventi effettuati e programmati per l’adozione del portale delle notizie di reato (Portale NDR) e del portale del processo penale telematico (PPPT), per la dematerializzazione degli atti analogici, per addivenire, in attesa del processo penale interamente digitale, alla creazione del fascicolo digitale dematerializzato che consente, tra le altre cose, di operare da remoto attraverso l’upload dei documenti.

[13]   A tale proposito, alcune utili informazioni si possono trarre dalla relazione della DGSIA del ministero della Giustizia, in cui si leggono indicazioni specifiche in merito al Portale telematico degli atti già esistente che " è stato strutturalmente concepito per consentire ai professionisti abilitati esterni (avvocati ed ausiliari del giudice) l'accesso da remoto ai registri e agli atti, in lettura e copia. Come già accennato in premessa, l'emergenza pandemica è stato un autentico catalizzatore per il potenziamento dei sistemi deputati alla interlocuzione da remoto anche nel settore penale, a partire dai soggetti qualificati esterni: al momento Forze di Polizia e difensori, in futuro consulenti, ausiliari, altre articolazioni della Pubblica Amministrazione. Il Portale delle notizie di reato, da tempo, consente la trasmissione telematica di atti di polizia giudiziaria da parte di tutti gli uffici "fonte" (inclusi enti che hanno per legge tali compiti) accreditati da ogni ufficio di Procura su un sistema unico nazionale, già in esercizio ed utilizzato da 135 procure su 140. Lo sviluppo del sistema curato nel corso dell'ultimo semestre ha potenziato lo strumento, in linea col modello del processo telematico, consentendo la trasmissione di atti nativi digitali e il loro inserimento automatico all'interno del gestore documentale, previa accettazione da parte dell'ufficio destinatario. Il Portale di deposito atti è strumento di recente introduzione. Esso è in grado di assicurare con valore legale il deposito, in formato nativo digitale, da parte dei difensori dei documenti previsti dall'art. 415?bis, comma 3, c.p.p., nonché dal 5 febbraio 2021 le denunce e querele, la revoca e la rinuncia al mandato, l'opposizione all'archiviazione. Già oggi, invece, il sistema SIUS (Sistema Informatico afferente al mondo della Sorveglianza), consente agli avvocati costituiti di accedere alla consultazione dei fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza. L'accesso avviene tramite il Portale ministeriale per i Servizi Telematici (PST) con un sistema di autenticazione 'forte'. La consultazione riguarda gli avvisi che il sistema SIUS genera all'emissione di decreti di fissazione o rinvio di udienza oppure al momento del deposito di ordinanze o di decreti.". Cfr. Ministero della Giustizia, DGSIA, Ricognizione della Digitalizzazione del processo civile e penale e della transizione digitale del ministero della Giustizia, 14 febbraio 2021, pagina 39 e seguenti.

[14]   Sul punto, la Relazione della DGSIA del ministero della Giustizia evidenzia che nell'Amministrazione giudiziaria l'organico di tali professionalità presentava al 2021 una scopertura di funzionari informatici pari al 22,3% e di assistenti informatici pari all'11,3%. Previsione di posizioni organizzative del personale informatico nelle sale server nazionali, nei Presidi distrettuali, che non sono sede di CISIA, e per funzioni "specifiche" dislocate a livello centrale. Cfr. Ministero della Giustizia, DGSIA, doc. cit. pagina 61-63.

[15]   Nota di Lettura n.252, pagine 18-29.

[16]   Informazioni preziose sono rinvenibili al riguardo nella Relazione annuale sull'Amministrazione della Giustizia nel 2021 presentata nel gennaio scorso al Parlamento. Vi si legge che " nel contesto dell'emergenza epidemiologica è stata messa a disposizione degli utenti una nuova applicazione web-based allo scopo di semplificare ed automatizzare il processo di prenotazione delle aule per la celebrazione di udienze in videoconferenza. Il Portale di Prenotazione in parola (MVC1) consente il tracciamento delle richieste di aule ed ottimizza le interazioni tra gli attori coinvolti: Autorità Giudiziaria, Dipartimento amministrazione penitenziaria e Sala di Regia. Nel corso dei prossimi mesi verranno rilasciate importanti modifiche evolutive sul portale, che permetteranno una migliore gestione delle prenotazioni da parte dell'ufficio multi videoconferenza (MVC) del DAP e della Sala. Sono state allestite con il nuovo sistema 329 aule totali in 166 uffici giudiziari. Nel solo 2021 sono state allestite 57 aule ed è previsto l'allestimento di ulteriori 5 a breve e altre 10 nel 2022. Sono finora state, altresì, allestite 446 salette totali in 80 sedi carcerarie diverse. Nel solo 2021 sono state allestite 12 salette ed è previsto l'allestimento di ulteriori 43 salette nel corso dell'anno 2022“. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. IX, n. 4, pagine 955-956.

[17]   Interrogazione retrodatata al 10 agosto scorso.

[18]   La stessa, peraltro, che riunisce le disposizioni riguardo alle notificazioni richieste dal giudice e quelle richieste dal pubblico ministero (con abrogazione degli articoli 150 e 151 c.p.p.), che è da leggersi insieme ad altre disposizioni sistematiche, vale a dire con quelle riformulate dell’art. 149 c.p.p., che disciplina le modalità di notifica a mezzo posta, nel caso di urgenza nonché con quelle degli articoli 55 e 64 delle disp. att. c.p.p. con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Si è altresì eliminato il riferimento al desueto strumento del telegrafo, sia nella norma codicistica che nelle disposizioni di attuazione del codice.

[19]   In proposito, appaiono di particolare significato le parole contenute nella relazione del presidente della Corte di Cassazione presentata in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario 2022, in merito all'adeguatezza della informatizzazione degli uffici giudiziari nell'ambito del processo penale, secondo cui risulta evidente "che le difficoltà operative indotte dalla emergenza pandemica hanno avuto l'effetto di porre al centro dell'attenzione le risorse informatiche, individuate come strumenti idonei a garantire il mantenimento di soddisfacenti standard del servizio. In particolare emerge un maggior ricorso al video-collegamento per la celebrazione delle udienze penali (almeno di quelle con imputati attinti da misure cautelari personali) e l'utilizzo di applicativi per i procedimenti camerali non partecipati, con positive ricadute sulla funzionalità degli uffici e sui tempi della decisione (in specie in materia di libertà personale). Dal territorio proviene l'indicazione dell'utilità di progredire ulteriormente nella remotizzazione delle attività, anche attraverso l'introduzione della firma digitale nel settore penale. Ancorché il numero delle aule attrezzate per la video conferenza non abbia ancora soddisfatto del tutto le necessità degli uffici, nelle relazioni dei dirigenti viene registrata positivamente la messa a disposizione di un numero significativo di nuove aule. (...).Più in particolare, merita di essere rimarcato che l'utilizzo delle risorse informatiche è ormai prassi diffusa nella cura degli adempimenti attinenti alle notifiche nel settore penale, con indubbia semplificazione del lavoro delle cancellerie e significativa riduzione dei casi di irregolarità o incompiutezza. Se nel complesso l'informatizzazione del settore penale permane ad un livello di sviluppo minore rispetto a quello civile, pure vanno registrati l'ampia diffusione e il positivo utilizzo negli uffici di merito del sistema dei registri penali". Cfr. Corte di Cassazione, Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel 2021, pagina 22-23.

[20]   Sul punto, appaiono di particolare interesse le considerazioni riportate nella Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia 2021 presentata nel gennaio scorso dal Ministro, in cui si legge che "I sistemi delle notifiche penali (attualmente possibili attraverso molteplici moduli quali SNT, TIAPec, GL AP, GL_MP) sono oggetto di analisi e reingegnerizzazione verso un unico e funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo sistema documentale." Il grafico ivi riportato mostra visivamente, dal 2018 ad oggi, l'incremento costante delle notifiche telematiche operate nel settore penale. In media sono stati notificati oltre 5.800.000 atti negli ultimi quattro anni. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. IX, n. 4, pagine 960-961.

[21]   Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio annuale 2022 e per il triennio 2022/2024, stato di previsione del dicastero della Giustizia, scheda programma, Note integrative, pagina 39.

[22]   Informazioni preziose sono rinvenibili al riguardo nella Relazione annuale sull'Amministrazione della Giustizia nel 2021 presentata nel gennaio scorso al Parlamento. Vi si legge che " il potenziamento dei portali web come strumenti di trasmissione e consultazione degli atti del processo penale consente benefici e ottimizzazioni di sistema per il singolo operatore, poiché consente di depositare atti da remoto e di trasmettere ed acquisire documenti in formato nativo digitale, riducendo la onerosa e dispendiosa attività di scannerizzazione per la conversione del documento cartaceo in digitale. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha perseguito con forza, quale primo passo verso il PPT, il disegno del portale quali unico punto di accesso per i soggetti cd "qualificati esterni" (avvocati, forze dell'ordine, trascrittori, periti e consulenti). È stato dispiegato il Portale Deposito Atti Penali (PDP). 137, c.d. Decreto Ristori), infatti a novembre 2021 sono state abilitate circa 1.000 caselle di posta elettronica certificata, al cui utilizzo sono abilitati 6.985 utenti, per consentire il deposito ai difensori degli atti non ancora previsti dal PDP.". Il Portale ha registrato nel 2021 n. 236.203 depositi di atti da parte degli Avvocati. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. IX, n. 4, pagine 949-951.

[23]   L'articolo 17del citato decreto prevede che ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. È stato poi autorizzato ai medesimi fini il reclutamento di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2.

[24]   La Relazione A.I.R. annessa allo schema evidenzia che gli UEPE occupano "un ruolo centrale nell’intervento di riforma, gli impatti derivanti dalle modifiche operate dallo schema (si pensi alla riforma della disciplina delle c.d. pene sostitutive delle pene detentive brevi, o all’ampliamento della misura dell’affidamento in prova, ecc.) si prospettano significativi. Le sanzioni (rectius: pene) sostitutive previste dalla riforma sono destinate a sostituire pene detentive sino a quattro anni di reclusione. Esse, dunque, potenzialmente potranno essere applicate a una platea molto vasta di condannati, considerato come sopra detto che a fine 2021 i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – oggi non sostituibili né sospendibili – costituivano il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati. Inoltre, per effetto della riforma dell’area della sostituzione della pena detentiva, pene diverse da quella detentiva, sono destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza e, pertanto, essere potenzialmente applicate a una platea molto vasta di condannati, offrendo loro una risposta sanzionatoria diversa dalla detenzione in carcere. Si tratta di numeri che si prevede possano replicare, all’interno delle nuove pene sostitutive, quelli attualmente esistenti in termini percentuali tra semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria.". Cfr. Relazione A.I.R., doc. cit. pagina 106.

[25]   Resta invece affidata alle "prassi virtuose" l'eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un "interpello", ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze. Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato", con la lettera g) vengono ampliati a quaranta giorni i termini dilatori (oggi di venti giorni) concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'articolo 601, comma 3 e 5, c.p.p.. La scelta dell'oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui all'articolo 602 c.p.p., oppure in camera di consiglio con l'intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 127, già ora è applicata alle decisioni camerali in virtù dell'art. 599. Come nell'attuale sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall'art. 599 (quando l'appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell'art. 127, come nel caso dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p.). Il giudizio di secondo grado viene trattato oralmente, in dibattimento o in camera di consiglio, anche nel caso in cui la corte rigetti la richiesta di concordato sui motivi di appello, indipendentemente dalla richiesta di trattazione orale presentata dall'imputato appellante.

[26]   Dalla ricognizione dei dati del Sistema DATMART/RGS il capitolo interessato dovrebbe essere il capitolo 1538 dello stato di previsione del ministero della giustizia di nuova istituzione.

[27]   Interrogazione aggiornata al 10 agosto scorso.

[28]   In particolare, gli articoli 110 (Sottoscrizione degli atti), 111 (Data degli atti), comma 1, 116 (Copie, estratti e certificati), comma 3?bis, 125 (Forme dei provvedimenti del giudice), comma 5, 134 (Modalità di documentazione), comma 2, 135 (Redazione del verbale), comma 2, 162 (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto), comma 1, 311 (Ricorso per cassazione), comma 3, 391?octies (Fascicolo del difensore), comma 3, 419 (Atti introduttivi), comma 5, primo periodo, 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), comma 1, primo periodo, 461 (Opposizione), comma 1, 462 (Restituzione nel termine per proporre opposizione), comma 1, 582 (Presentazione dell'impugnazione), comma 1, 585 (Termini per l'impugnazione), comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l’articolo 154 (Redazione non immediata dei motivi della sentenza), commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[29]   Di cui agli articoli 111, commi 2?bis, 2?ter e 2?quater (Articolo 6, lettera b), 111?bis, 111?ter (Articolo 6, lettere c) e d)), 122, comma 2?bis (Articolo 6, lettera e), 172, commi 6?bis e 6?ter (Articolo 11, comma 1, lettera a)), 175?bis (Articolo 41, cpv 175?bis)), 386, comma 1?ter (Articolo 19, lettera a), n. 2)) 483, comma 1?bis (Articolo 30, lettera b)) 582, comma 1?bis (Articolo 33, lettera e)).

[30]   Sul punto, come già segnalato in passato (NL 241), appare assai chiara la circolare diramata alle Amministrazioni dalla R.G.S. per la formulazione delle previsioni di bilancio anche per il triennio 2023/2025, in cui il medesimo organo segnala alle Amministrazioni che ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, segnala "innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto, illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano registrate, nell'anno precedente, significative economie a consuntivo; tali informazioni andrebbero riportate anche nella sezione II della nota integrativa (criteri di formulazione delle previsioni). In assenza di un'adeguata motivazione a sostegno, le proposte in questione non potranno essere assentite. Per le spese di fabbisogno, l'analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse, anche tenuto conto dell'attività sopra accennata di cui all'articolo 22?bis della legge n. 196 del 2009.". Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Previsioni di bilancio per l’anno 2023 e per il triennio 2023 – 2025 e Budget per il triennio 2023 – 2025. Proposte per la manovra 2023, Circolare n. 22/2022, pagine 6-7.

[31]   Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020; maggio -agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

[32]   Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.