Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
Riferimenti: SCH.DEC N.405/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2022
Organi della Camera: V Bilancio


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Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

15 settembre 2022
Nota di verifica n. 471


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è corredata di una specifica clausola di invarianza ai cui sensi dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 3, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117).
La relazione tecnica della legge europea rammenta che l'adeguamento tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva. La RT, nel confermare gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale, rileva, sotto il profilo finanziario, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penali-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali. La nuova normativa, prosegue dunque la RT, non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.
Si ricorda altresì che il decreto legislativo n. 75/2020 – oggetto ora di modifiche - è stato considerato privo di effetti finanziari e ad esso è applicabile una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 9). La relazione tecnica riguardante il relativo schema (AG 151, XVIII leg.) conferma la neutralità finanziaria dello stesso e ribadisce le considerazioni sopra riportate con riferimento alla legge delega.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto

legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-5: vengono apportate modifiche alla disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, si  interviene sul codice penale (art. 1), sulla disciplina della confisca in materia doganale e in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (artt. 2 e 3), sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 4), sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 5).

La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo è volto ad operare sul decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale erano state adottate le misure necessarie per adeguare le disposizioni dell'ordinamento nazionale e conformare la normativa interna ai criteri e principi previsti dalla

Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea.

La RT afferma quindi che le norme hanno natura precettiva e procedurale a tutela degli interessi unionali in caso di frodi, anche solo tentate, ai danni dell'UE e non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

In particolare, con riferimento all'articolo 2, la RT afferma che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penal-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei meglio individuati illeciti fiscali che ledono i diritti unionali.

Con riferimento all'articolo 3, la RT precisa che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6: reca la clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse già esistenti, che confermano e ribadiscono quanto già esposto dalle relazioni tecniche riferite alla legge delega e al decreto legislativo oggetto di integrazione, nonché del fatto che le norme del presente decreto sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 6).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.