Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 15 settembre 2022 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàIl provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Si rammenta che la legge di delegazione europea è corredata di una specifica clausola di invarianza ai cui sensi dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 3, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117).
La relazione tecnica della legge europea rammenta che l'adeguamento tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva. La RT, nel confermare gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale, rileva, sotto il profilo finanziario, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penali-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali. La nuova normativa, prosegue dunque la RT, non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.
Si ricorda altresì che il decreto legislativo n. 75/2020 – oggetto ora di modifiche - è stato considerato privo di effetti finanziari e ad esso è applicabile una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 9). La relazione tecnica riguardante il relativo schema (AG 151, XVIII leg.) conferma la neutralità finanziaria dello stesso e ribadisce le considerazioni sopra riportate con riferimento alla legge delega.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse già esistenti, che confermano e ribadiscono quanto già esposto dalle relazioni tecniche riferite alla legge delega e al decreto legislativo oggetto di integrazione, nonché del fatto che le norme del presente decreto sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 6). In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. |