Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Assegno unico e universale per i figli a carico
Riferimenti: SCH.DEC N.333/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 21/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 333Istituzione dell’assegno unico e
universale per i figli a carico

Dicembre 2021

marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 277

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 403

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

_______________________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1-8. - 4 -

Istituzione dell’assegno unico per i figli a carico.. - 4 -

ARTICOLO 9. - 13 -

Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale. - 13 -

ARTICOLO 10, commi 1, 2, 3 e 6. - 14 -

Abrogazioni - 14 -

ARTICOLO 10, commi 4 e 5. - 16 -

Modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico.. - 16 -

ARTICOLO 11. - 19 -

Proroga dell’assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare. - 19 -

ARTICOLO 12. - 20 -

Assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e universale. - 20 -

ARTICOLO 13. - 22 -

Disposizioni finanziarie. - 22 -

 

 

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

333

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

Riferimento normativo:

articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della L. 46/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

La L. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti. L'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La RT, inoltre, riporta una tabella, di seguito riprodotta, con lo sviluppo pluriennale degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:

(milioni di euro)

 

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-8

Istituzione dell’assegno unico per i figli a carico

Le norme istituiscono, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico per i figli a carico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito (articoli 1 e 8).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino a 21 anni di età.

Si considera a carico il figlio maggiorenne che:

1) frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro;

4) svolge il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. A tali attività si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (articoli 2 e 3).

In particolare, il richiedente deve essere:

a) cittadino italiano o di uno Stato UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di lavoro per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c) residente e domiciliato in Italia;

d) residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Gli importi dell’assegno sono determinati come segue:

·       per ciascun figlio minorenne, l’importo è pari a 175 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

·       per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21mo anno di età, l’importo è pari a 85 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella l fino a un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità, fino al compimento del 21mo anno di età, è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 50 euro mensili. Per ciascun figlio con disabilità, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella l, fino a un valore pari a 25 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

·       per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella l fino a raggiungere un valore pari a 15 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

·       per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;

·       nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella l fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

·       nel caso di assenza di ISEE, spettano gli importi minimi.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Gli assegni e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (articolo 4).

Per le prime tre annualità, è istituita, fino al 28 febbraio 2025, una maggiorazione transitoria, su base mensile, riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno in presenza di contestuali e seguenti condizioni.

Tali condizioni sono:

a) valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B.

Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D.

La maggiorazione mensile spetta:

·       per intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

·       per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

·       per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025 (articolo 5).

La domanda per l'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro 60 giorni dalla domanda. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno, valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del successivo articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività (articolo 6).

L'assegno è compatibile con altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico per il figlio congiuntamente ad esso, fino a concorrenza dell'importo spettante. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del DL 4/2019. Per la determinazione del Reddito familiare, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali (articolo 7)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Assegno unico universale per i figli a carico (articoli 1-8)

13.876,0

17.924,0

18.485,0

13.876,0

17.924,0

18.485,0

13.876,0

17.924,0

18.485,0

Maggiorazione perequativa (articolo 5)

223,5

178,2

89,6

223,5

178,2

89,6

223,5

178,2

89,6

Maggiorazione perequativa con più di tre figli (articolo 5)

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame derivano i seguenti maggiori oneri per prestazioni.

 

 

La RT precisa che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Tax-Ben del Dipartimento delle Finanze.

Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa. In particolare le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante matching puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Le elaborazioni hanno identificato la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura: si tratta sostanzialmente di circa 7,0 milioni di nuclei in cui sono presenti circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni. Complessivamente la riforma interessa circa 11 milioni di figli.

 

 

Sulla base della platea così stimata la RT espone il procedimento di quantificazione.

1.     Ricostruzione dell’indicatore ISEE sulla base delle informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili.

2.     Per il calcolo dell’assegno spettante ai figli disabili minorenni, in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, prudenzialmente le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro).

3.     La RT calcola una spesa di competenza su base annua pari a 19,2 miliardi di euro, che viene rivalutata negli anni successivi sulla base degli adeguamenti al costo della vita.  Al netto dei benefici già erogati per gli stessi figli ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, si stima un assegno di circa 18,4 miliardi di euro. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, infatti, è calcolata la sola integrazione di tale beneficio fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante (cfr. infra).

4.     Stima del take up rate dei soggetti interessati.

-        Per i nuclei non titolati alla fruizione di ANF (inferiore al 100%): percentuale variabile dall'85% al 65% in base all’ISEE per il primo anno; per gli anni successivi sono state ipotizzate quote di adesione superiori.

La RT precisa che tale percentuale è calcolata in base all’andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021 dai soggetti non titolati alla fruizione degli ANF. In base alla distribuzione per fasce di ISEE delle domande presentate per l'assegno temporaneo, sono state stimate percentuali di adesione decrescenti al crescere dell’ISEE della medesima platea (nuclei attualmente non titolati alla fruizione degli ANF) alla quale sono destinati nel 2023 circa 6,2 miliardi del nuovo assegno.

-        Per i nuclei attualmente titolati alla fruizione degli ANF, che assorbono la quota maggioritaria della spesa, si ipotizza prudenzialmente una quota di adesione pari al 100% in quanto gli stessi già oggi presentano una domanda per la fruizione degli stessi.

In base a tali quote di adesione gli assegni effettivamente erogati ammontano a circa 13,9 miliardi per il primo anno. La spesa di competenza nel 2023 è pari a 17,9 miliardi su base annua, importo che viene rivalutato negli anni successivi sulla base degli adeguamenti al costo della vita.

5.     Maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo (articolo 4, comma 10). La RT stima circa 100.000 nuclei interessati per un onere di 120 milioni di euro annui.

6.     Maggiorazione temporanea marzo 2022-febbraio 2025 (articolo 5). Tale maggiorazione all'importo dell'assegno compensa alcune particolari situazioni di vulnerabilità in cui il combinato disposto delle attuali detrazioni e ANF risulta più favorevole dell'assegno unico. La RT stima un maggior impegno di risorse pari a 223,5 milioni di euro nel primo anno, 178,2 milioni di euro nel secondo anno, 89,6 milioni di euro nel terzo anno e 14,8 milioni di euro nel quarto anno.

La RT spiega che la misura in esame beneficia 4,6 mln di nuclei con un incremento del reddito disponibile medio pari a circa 1.570 euro. I restanti nuclei non registrerebbero significative variazioni nel proprio reddito disponibile e solo una limitata platea registrerebbe una perdita contenuta e sarebbero compensati dalla maggiorazione transitoria all'importo dell'assegno.

7.     Compatibilità con il reddito di cittadinanza (articolo 7). Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità. La RT stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 772 milioni di euro.

Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni beneficiari dell'assegno unico che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, n. 4/2019. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula: ImportoRdC x [Siqmi/Q] dove,

qmi è il parametro della scala di equivalenza riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 riferita a tutti i componenti del nucleo.

Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore e/o con almeno un figlio maggiorenne con età compresa tra 18 e 21 anni, di Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 772 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero dei nuclei interessati (623.625) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (143,86 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,6).

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell’onere recato dalla norma in esame - o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza - quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell’onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, appare quindi necessario che siano esplicitati tali dati.

Si ricorda che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata dalla RT mediante il modello di microsimulazione Tax-Ben del Dipartimento delle Finanze, un modello che ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa.

L’acquisizione di ulteriori elementi ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni appare opportuna anche perché l’articolo 10, commi 4 e 5 (che interviene sulle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, impiegando le relative risorse a copertura), utilizza a sua volta un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari: di conseguenza, su modelli non disponibili per il riscontro parlamentare risultano stimati gli effetti finanziari sia della prestazione introdotta sia di una delle prevalenti fonti di copertura.

Con riferimento al procedimento di quantificazione si segnalano i seguenti aspetti.

·        Il tasso di adesione (“take up rate”) considerato nella stima per i nuclei cui non spettava l’ANF (ora soppresso) è considerato dalla RT in misura inferiore al 100%; secondo la relazione tecnica tale parametro – peraltro non esplicitato in termini numerici dalla RT - è stato calcolato in base all’andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’effettiva prudenzialità della scelta di basare le stime su tale andamento delle adesioni all’assegno temporaneo. Ciò in considerazione del fatto che la stessa RT, con riguardo all’articolo 11 del decreto in esame, nello stimare gli oneri per la proroga dell’assegno temporaneo, prudenzialmente opera un incremento, per possibili maggiori domande, in luogo di un mero riproporzionamento del livello di spesa risultante per l'anno 2021.

Inoltre, in sede di esame parlamentare del DL 132/2021, la rappresentante del Governo ha dichiarato presso la V Commissione[1] che i minori, beneficiari della misura, “risultano [...] in numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere”.

La circostanza che per l’assegno temporaneo l’adesione sia stata inferiore a quella preventivata è menzionata anche dalla relazione tecnica riferita all’articolo 11 del decreto in esame, secondo cui le prime risultanze del monitoraggio per l'anno 2021 porterebbero a stimare l’onere per l’assegno temporaneo in circa 1.083 milioni di euro in luogo del relativo limite di spesa pari 1.580 milioni di euro. Conseguentemente, potrebbe risultare poco prudenziale basare le stime delle adesioni su misure che hanno avuto una percentuale di richieste inferiore a quella inizialmente stimata.

·        Il calcolo dell’onere relativo alla maggiorazione per i figli disabili minorenni appare ispirato a prudenzialità in quanto, in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro): circa tale aspetto non si formulano quindi osservazioni.

·        Non si formulano altresì osservazioni con riferimento alla maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di cui all’articolo 4, comma 10, del provvedimento in esame la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica (maggiorazione di 100 euro mensili per 100.000 nuclei considerati).

·        Per quanto riguarda le altre maggiorazioni e le componenti dell’assegno unico, si evidenzia che la RT fornisce il numero complessivo dei nuclei familiari beneficiari senza indicare né la loro distribuzione per classi di ISEE né gli importi medi da considerati nella quantificazione: si rinvia in proposito a quanto osservato in merito all’utilizzo del modello di microsimulazione e della mancanza di informazioni che consentano una puntuale verifica della stima fornita.

·        Con riferimento alla rivalutazione degli importi dell’assegno unico, la RT afferma che la spesa prevista viene rivalutata annualmente sulla base del costo della vita: dalle informazioni fornite non è tuttavia possibile dedurre con certezza le percentuali di incremento considerate ai fini della stima, che andrebbero quindi esplicitate.

Considerando infatti gli oneri che la relazione tecnica espone nella tabella riferita agli articoli 1-8 - con esclusione delle prime annualità su cui potrebbero incidere anche fattori ulteriori, come l’incremento dell’adesione o la disciplina temporanea - per le annualità 2025 e 2026 gli incrementi percentuali risultano di poco superiori all’1%, mentre dal 2027 in poi gli incrementi annui risultano costantemente dello 0,60%: circa gli elementi posti alla base di tali valutazioni, non esplicitati nella relazione tecnica ma che sembrano presupporre una bassa inflazione, appare quindi opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

·        Con riferimento ai requisiti concernenti la residenza (per cittadini di uno Stato membro UE o extraUE), andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità di tali limitazioni con la pertinente disciplina europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.

Si ricorda in proposito che - proprio al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100 - l’articolo 3 del disegno di legge europea 2019-2020 (attualmente in corso di esame, C 2670-B), ha esteso ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia una serie di prestazioni sociali (fra cui: l’assegno di maternità, quello di natalità, il bonus asili nido ecc.) e a tale estensione sono stati ascritti oneri valutati, a regime e dopo una fase iniziale, in circa 32 milioni di euro annui.

Infine, con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS (monitoraggio degli oneri, erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gestione della misura), appare utile acquisire conferma che gli stessi possano effettivamente essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9

Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno (comma 1).

L’Osservatorio è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia[2] ed è composto da un rappresentante del Ministero dell’economia, un rappresentante del Ministero del lavoro, un rappresentante dell’INPS, un rappresentante dell’ISTAT, un membro designato dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative (comma 2).

Nello svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio, tra l’altro, predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell’assegno. A tal fine, l’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nonché alla trasmissione all’Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali (comma 3, lett. b)).

Dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e conferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo specifico al comma 3, lett. b), viene, altresì, confermato che la realizzazione, da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell’ISTAT di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno unico non produce nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che ciò sarà attuato con le risorse umane e strumentali disponibili per l’Istituto.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico di cui si prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio, non si formulano osservazioni considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, con riguardo alle attività di supporto allo stesso Osservatorio che l’INPS, ai sensi del comma 3, lett. b), è chiamato ad assolvere mediante l’istituzione di uno specifico osservatorio statistico, secondo quanto previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, l’Istituto provvederà ai predetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita peraltro a confermare tale assunzione di neutralità, senza fornire elementi di valutazione a supporto della stessa: in proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi dal Governo a conferma dell’effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di risorse.

 

ARTICOLO 10, commi 1, 2, 3 e 6

Abrogazioni

Le norme dispongono le seguenti abrogazioni:

-        art. 1, co. 353, legge n. 232/2016 (“premio alla nascita”), con effetto dal 1° gennaio 2022 (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 353, della legge 232/2016 ha introdotto a decorrere dal 1º gennaio 2017 un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. La relazione tecnica stimava un onere annuo pari a pari a 392 milioni di euro (con riferimento ad una platea di 490.000 soggetti);

-        art. 65 della legge 448/1998 (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori), con effetto dal 1° marzo 2022. Viene quindi precisato che, per l’anno 2022, l’assegno è riconosciuto con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio (comma 2);

-        limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni (assegni al nucleo familiare) di cui all’art. 2 del decreto legge n. 69/1988 e quelle di cui all’art. 4 del DPR n. 797/1955 a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno (comma 3);

-        art. 1, co. 348-349, legge n. 232/2016, istitutivi del Fondo di sostegno alla natalità, con effetto dal 1° gennaio 2022 (comma 6).

Si ricorda che i commi 348-349 della legge n. 232/2016 hanno istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo denominato “Fondo di sostegno alla natalità” con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con figli, nati o adottati dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese correnti

 

Abrogazione premio alla nascita (c.1)

324,0

328,0

332,0

324,0

328,0

332,0

324,0

328,0

332,0

Abrogazione ANF con almeno 3 figli minori (c.2)

301,0

384,0

384,0

301,0

384,0

384,0

301,0

384,0

384,0

Minori trasferimenti INPS per ANF (c.3)

4.184,0

5.102,0

5.185,0

4.184,0

5.102,0

5.185,0

4.184,0

5.102,0

5.185,0

Abrogazione Fondo sostegno natalità (c.6)

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Commi 1, 2 e 3

La stima delle economie derivanti dalle abrogazioni sono state effettuate tenendo conto della decorrenza per ciascuna abrogazione. In particolare, la RT afferma che considerando il consuntivo 2020:

-        la spesa per la prestazione di cui al comma 353 dell'articolo l della legge n. 232/2016 è risultata pari a 323 mln di euro (comma 1);

-        la spesa per la prestazione di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998 è pari a 375 milioni di euro (comma 2).

Per gli effetti di economia derivanti dall’abrogazione prevista al comma 3, la RT evidenzia che le basi tecniche adottate sono coerenti con le risultanze di consuntivo 2019 illustrate in sede di relazione tecnica al decreto-legge n. 79/2021, per una spesa complessiva su base annua proiettata al 2022 prevista in circa 5 mld di euro.

Nel dettaglio, la RT afferma che la spesa per assegni al nucleo familiare e assegni familiari con figli è risultata nel 2019 pari a poco più di 4,3 mld di euro per il settore privato cui occorre aggiungere la spesa per assegni al nucleo familiare relativa ai lavoratori pubblici. I valori sono stati opportunamente rivalutati per l'anno di competenza 2023 e successivi anche in relazione all'evoluzione del contesto occupazionale.

La RT riporta quindi la seguente tabella con gli effetti di minore spesa precisando che, in relazione al comma 3, sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno.

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Abrogazione premio alla nascita (c.1)

324,0

328,0

332,0

336,0

340,0

345,0

350,0

355,0

Abrogazione ANF con almeno 3 figli minori (c.2)

301,0

384,0

384,0

384,0

384,0

384,0

384,0

384,0

Minori trasferimenti INPS per ANF (c.3)

4.184,0

5.102,0

5.185,0

5.270,0

5.354,0

5.387,0

5.420,0

5.453,0

 

Comma 6

La RT afferma che la norma prevede l’abrogazione dei commi 348 e 349 dell’articolo l della legge n. 232/2016 e, quindi, la soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Dalla disposizione deriva una minore spesa pari a 5,6 mln di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per le abrogazioni di cui ai commi 1-3, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento al comma 6, andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti di minore spesa (per 5,6 milioni di euro annui sui tre saldi di finanza pubblica) ascritti alla soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Infatti, alla norma che istituiva il Fondo erano stati ascritti effetti di maggiore spesa per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 ed esclusivamente ai fini del saldo di indebitamento netto e del saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 10, commi 4 e 5

Modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico

Normativa vigente. L’art. 12 del DPR n. 917/1986 (TUIR) reca disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per familiari a carico. In particolare:

-       il comma 1, lettera c), individua la misura del beneficio in presenza di figli a carico. Tra l’altro è previsto un incremento del beneficio per i figli di età inferiore a 3 anni (secondo periodo), per i figli portatori di handicap (terzo periodo) e per i nuclei con più di 3 figli a carico (quarto periodo);

-       il comma 1, lettera c), individua altresì una maggiorazione della detrazione per i nuclei con più di un figlio (sesto periodo);

-       il comma 1-bis riconosce una “ulteriore detrazione” in favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

-       il comma 3, secondo e terzo periodo, riconoscono la predetta “ulteriore detrazione” anche nel caso di incapienza riconoscendo, in tal caso, un credito d’imposta per l’ammontare spettante non fruito mediante detrazione per mancanza di capienza.

 

Le norme, intervenendo sul richiamato articolo 12 del TUIR, dispongono (comma 4) quanto segue:

-      la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico universale (lettera a) che interviene sull’art. 12, co. 1, lett. c) del TUIR);

-      sono escluse le maggiorazioni della detrazione previste in presenza di figli di età inferiore a 3 anni o figli disabili nonché in presenza di più di tre figli a carico (lettera b) che sopprime il secondo, terzo e quarto periodo della lettera c), co. 1, del citato articolo 12);

-      viene precisato che la maggiorazione della detrazione per i figli successivi al primo, è riconosciuta solo in presenza figli che danno diritto alla detrazione (lettera c) che modifica il sesto periodo della lettera c), co. 1, del citato articolo 12)

-      si esclude l’“ulteriore detrazione” in favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (lettera d) che abroga il comma 1-bis del citato articolo 12).

A fini di coordinamento si interviene sul medesimo articolo 12 escludendo nel comma 2 il riferimento al comma 1-bis (lettera e)) e sopprimendo il secondo e terzo periodo del comma 3, recanti disposizioni in materia di fruizione dell’”ulteriore detrazione” di cui al comma 1-bis (lettera f)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie

 

IRPEF

3.700,0

6.158,4

5.859,0

3.700,0

6.158,4

5.859,0

3.700,0

6.158,4

5.859,0

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

161,7

193,7

 

161,7

193,7

Addizionale comunale IRPEF

 

 

 

 

79,9

77,3

 

79,9

77,3

Minori spese correnti

 

Add.le reg.le IRPEF

 

161,7

193,7

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale IRPEF

 

79,9

77,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica effettua la stima mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, realizzato sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2020. La RT afferma che, in base a tali elaborazioni, risulta un recupero di gettito, in competenza a regime, pari a circa 6.219,0 milioni per IRPEF e a 209,5 milioni e 79,6 milioni per addizionali IRPEF, rispettivamente, regionale e comunale.

Per gli effetti di cassa, riporta la seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRPEF

3.700,0

6.158,4

5.859,0

5.782,4

5.882,6

6.012,7

6.115,0

6.219,2

Add.le regionale

0,0

161,7

193,7

194,8

198,1

202,5

206,0

209,5

Add.le comunale

0,0

79,9

77,3

74,0

75,3

77,0

78,3

79,6

Totale

3.700,0

6.400,0

6.130,0

6.051,2

6.156,0

6.292,2

6.399,3

6.508,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica fornisce una stima di recupero di gettito, evidenziando che il risultato è stato ottenuto mediante utilizzo di un modello di microsimulazione: per consentire la verifica parlamentare della predetta stima occorrerebbe quindi acquisire gli elementi (quali ad esempio il numero dei contribuenti interessati, la detrazione media fruita per le singole sottovoci oggetto di intervento, il carattere costante o variabile degli importi nel corso degli anni, ecc.) sottostanti la quantificazione, non esplicitati dalla RT.

Per quanto riguarda la verifica parlamentare delle quantificazioni basate su un modello di microsimulazione si richiamano le considerazioni già svolte a proposito degli articoli 1-8 circa la prestazione introdotta dal provvedimento in esame.

In via di prima approssimazione, comunque, per un raffronto di larga massima afferente all’ordine di grandezza delle misure previste dalla norma in esame, si evidenzia che secondo le analisi statistiche ministeriali[3] delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche del 2019 (ultimo anno disponibile) il totale delle detrazioni per carichi di famiglia (voce che include sia le detrazioni ora in esame sia ulteriori detrazioni e non tiene tuttavia conto dell’incapienza) è stato di circa 11,9 miliardi di euro.

Inoltre, nell’ambito dei chiarimenti in questione, andrebbero esplicitate le ragioni dell’andamento crescente (fino al 2029) del risparmio determinato dalla minore fruizione della detrazione IRPEF.

Ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina vigente non prevede un incremento graduale dell’importo del beneficio spettante.

 

ARTICOLO 11

Proroga dell’assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare

Normativa vigente. L’articolo 1 del DL 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare sia riconosciuto un assegno temporaneo per i figli minori su base mensile.

L'ammontare dell'assegno temporaneo è determinato in base all’apposita tabella allegata al DL 79/2019, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. Il beneficio dell’assegno è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 2).

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. I relativi oneri sono valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 5).

 

Le norme modificano gli articoli 1 e 5 del DL 79/2019, prorogando dal 31 dicembre al 28 febbraio 2022 il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’assegno per i nuclei familiari, di cui, rispettivamente, all’articolo 1 e all’articolo 5 del DL 79/2019.

Ai relativi oneri, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022, con riferimento all’assegno temporaneo, e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022, con riferimento alla maggiorazione dell’assegno per i nuclei familiari, si provvede ai sensi del successivo articolo 13.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga gennaio e febbraio 2022 assegno temporaneo figli minori

440,0

 

 

440,0

 

 

440,0

 

 

Proroga gennaio e febbraio 2022 maggiorazione ANF

463,0

 

 

463,0

 

 

463,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari riguardante la proroga per gennaio e febbraio 2022 dell'assegno temporaneo e delle maggiorazioni agli assegni al nucleo familiare con figli previsti dal DL 79/2021 è stata effettuata:

a) per quanto attiene alle maggiorazioni degli assegni al nucleo familiare con figli, riproporzionando al periodo di fruizione le stime contenute nella relazione tecnica al provvedimento richiamato. Si perviene pertanto a un onere valutato, per tale componente, in 463 milioni di euro per l'anno;

b) per l'assegno temporaneo è stato determinato il relativo limite di spesa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022, tenendo conto delle prime risultanze del monitoraggio relativo all'istituto per l'anno 2021 che porterebbero a stimare il relativo onere in circa 1.083 milioni di euro in luogo del relativo limite di spesa pari 1.580 milioni di euro. In ogni caso, il limite di spesa per l'anno 2022 è stato determinato prudenzialmente effettuando non un mero riproporzionamento del livello di spesa, come si sta prefigurando per l'anno 2021, ma prevedendo anche un incremento per possibili maggiori domande. Si perviene pertanto a un onere pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento alla proroga di due mensilità dell’erogazione relativa alle maggiorazioni degli assegni al nucleo familiare con figli, atteso che la quantificazione dell’onere in esame risulta in linea con quella riferita all’articolo 5 del DL 79/2021 (463 milioni di euro per 2 mesi, a fronte di 1.390 milioni di euro per 6 mesi).

Si prende atto della quantificazione riferita all’erogazione dell’assegno temporaneo per i figli minori per gli ulteriori mesi di gennaio e febbraio 2022 (460 milioni di euro), alla luce della revisione della spesa precedentemente prevista, a seguito della attività di monitoraggio (1.083 milioni di euro per 6 mesi in luogo di 1.580 milioni di euro) e del prudenziale incremento dell’onere per far fronte a un maggior numero di domande.

 

ARTICOLO 12

Assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e universale

La norma, al fine di dare piena attuazione al provvedimento in esame, autorizza l’INPS a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell’Area C-1, del Comparto funzioni centrali - Sez. Enti pubblici non economici (comma 1). Ai relativi oneri assunzionali, pari a euro 8.015.336 per il 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dal 2023 si provvede ai sensi dell’art. 13 (comma 2).

Viene, inoltre, previsto che l’INPS ponga in essere iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti nei suoi archivi, anche al fine di introdurre gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di personale a tempo indeterminato presso l’INPS

8,0

16,0

16,0

8,0

16,0

16,0

8,0

16,0

16,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione di personale a tempo indeterminato presso l’INPS – effetti riflessi

 

 

 

3,9

7,8

7,8

3,9

7,8

7,8

 

La relazione tecnica, riferisce che ai fini della quantificazione degli oneri connessi all’assunzione delle suddette 300 unità di personale è stata valorizzata la retribuzione pro capite fissata per una unità di Area C - posizione economica C 1 pari ad euro 53.435,57 (annui), così come illustrato nella tabella a seguire.

 

(euro)

Retribuzione totale pro-capite lordo Stato comprensivo di incremento contrattuale

Stipendio

13ª

Indennità

Totale

Oneri riflessi

Trattamento fondamentale pro-capite lordo Stato

Accessorio

lordo Stato

Trattamento totale pro capite lordo Stato

Incremento contrattuale

Totale complessivo

22.134,48

1.859,54

2.190,96

26.364,98

10.452,97

36.817,95

14.671,33

51.489,28

1.946,29

53.435,57

 

La relazione tecnica ipotizza che il contingente di personale possa essere immesso in servizio a partire dal 1° luglio 2022 e, pertanto, la spesa da sostenere per il 2022 sarà pari ad euro 8.015.336 (rateo). Gli oneri assunzionali da sostenere a regime, a decorrere dal 2023, sono invece pari ad euro 16.030.671.

Viene, inoltre, evidenziato che la gestione della relativa procedura concorsuale non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’INPS, in quanto si prevede la possibilità di scorrere la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera C.d.A. n. 66 del 28 ottobre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV s.s. n. 78 del 10 ottobre 2021, volto all'assunzione di 1.858 unità di personale di Area C-1.

In ordine alle possibili maggiori spese di funzionamento connesse al reclutamento la relazione tecnica riferisce che l’INPS dispone, a legislazione vigente, delle risorse strumentali necessarie a consentire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa delle unità di personale da assumere.

Con riferimento al comma 3, la relazione tecnica afferma che la relativa attuazione avviene nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’INPS disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro si evidenzia che le suddette assunzioni sono individuate in un numero determinato di unità, laddove, considerato che i relativi oneri assunzionali sono configurati come limite massimo di spesa, anche queste andrebbero indicate all’interno di un contingente massimo: circa tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riguardo alle iniziative di semplificazione e di informazione rivolte all’utenza al fine di introdurre gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno unico (comma 3), si prende atto che, come riferito dalla relazione tecnica, tali iniziative saranno attuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’INPS disponibili a legislazione vigente e che inoltre la norma, nel suo tenore letterale, pur essendo formulata in termini obbligatori, appare comunque consentire, ferma restando la finalità cui tendere, un’attuazione modulabile (sia nelle attività sia nella tempistica) sulla base delle risorse effettivamente disponibili. In proposito non si formulano dunque osservazioni.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni finanziarie

La norma provvede agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11[4] - valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 - nonché agli oneri derivanti dall'articolo 12 - pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e a 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023[5] - mediante le seguenti modalità:

- quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5, e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia[6], al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.  Al riguardo si fa presente che, come emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all’esame del Senato (S. 2448), il citato Fondo, allocato sul capitolo 3894 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca uno stanziamento di previsione pari a 6,63 miliardi di euro per l’anno 2022, a 7,022 miliardi di euro per l’anno 2023 e a 7,011 miliardi di euro per l’anno 2024. In tale quadro, si rileva che le risorse del citato Fondo appaiono congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura e che gli interventi previsti dal presente schema di decreto risultano conformi alle finalità indicate dalla norma istitutiva del Fondo medesimo.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, che utilizza, da un lato, le maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, commi 4 e 5, aventi ad oggetto modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico, dall’altro, le risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui all’articolo 10, commi da 1 a 3 e 6, relativi a misure a sostegno della famiglia e della natalità, si rinvia alle considerazioni svolte per i profili di quantificazione in ordine alle predette disposizioni.

 



[1] Seduta del 26 ottobre 2021

[2] Di cui all’art. l, commi 1250 e 1253, della legge n. 296/2006.

[3] https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?tree=2020

[4] Gli oneri relativi agli articoli da 1 a 8 derivano dall’istituzione dell’assegno unico per i figli a carico, mentre quelli derivanti dall’articolo 11 riguardano la proroga dell’assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare.

[5] Gli oneri derivanti dall’articolo 12 concernono le assunzioni di personale per l’attuazione dell’assegno unico e universale.

[6] La dotazione originaria del Fondo, oggetto di successive rideterminazioni, era pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.