Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari
Riferimenti: SCH.DEC N.280/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio

Settembre 2021

Schema di decreto legislativo legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari Atto del Governo n. 280 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 242

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 360

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1

Articolo 2 (Definizioni) 2

Articolo 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione) 2

Articolo 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) 3

Articolo 5 (Altre pratiche commerciali sleali) 4

Articolo 6 (Buone pratiche commerciali) 5

Articolo 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari) 6

Articolo 8 (Autorità di contrasto) 6

Articolo 9 (Denunce all'Autorità di contrasto) 9

Articolo 10 (Sanzioni) 10

Articolo 11 (Cooperazione tra autorità di contrasto) 13

Articolo 12 (Abrogazioni) 14

Articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria) 14

Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) 15

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

280

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo concernente pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Riferimento normativo:

Articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissioni competenti:

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva

2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura)

XIV Politiche dell'Unione Europea ex art. 126, co. 2

V Bilancio ex art. 96-ter, co. 2

 

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali.

 

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019, ed assicura che dall’articolato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rinvia all'analisi svolta in relazione ad ogni singolo articolo, nella quale verrà omessa la ripetizione di quanto appena asserito dalla RT in linea generale, laddove presente anche nel singolo articolo, nonché la descrizione della norma riportata dalla RT stessa, al fine di alleggerire la lettura del dossier.

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

Il comma 1 individua l'oggetto del decreto, che definisce le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Il comma 2 dispone che il presente decreto si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori (comma 3).

Il comma 4 dispone che le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari) costituiscono norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

 

La RT nulla aggiunge al testo e a quanto già indicato in premessa.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2
(Definizioni)

Il comma 1 contiene le definizioni, tra cui si segnala quella relativa all'acquirente (lettera b)), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti.

 

La RT sottolinea che il comma 1 traspone le previsioni dell’articolo 2 della direttiva adattandole alle esigenze della legislazione nazionale. Vengono inoltre riprese alcune definizioni contenute nell’abrogando articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 nonché nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3
(Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione)

Il comma 1 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

Il comma 2 prevede che i contratti di cessione rispettino tra i requisiti essenziali la forma scritta. L'atto scritto deve risalire a prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

Il comma 3 consente che l'obbligo della forma scritta sia assolto con alcune forme equipollenti che vengono tipizzate (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto). In ogni caso, gli elementi contrattuali devono risultare concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

Il comma 4 impone che la durata dei contratti di cessione non sia inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (si riprende la disciplina contenuta nell'articolo 10?quater del decreto-legge n. 27 del 2019). Viene tuttavia precisato che l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti dì cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi).

Il comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5, fa salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Sono fatte salve le funzioni e le competenze· dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 6 impone che nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto siano indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

 

La RT nulla aggiunge al testo e a quanto già indicato in premessa.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4
(Pratiche commerciali sleali vietate)

Il comma 1 introduce la disciplina delle pratiche sleali, che vengono vietate.

La lettera a) riguarda i casi di consegna pattuita su base periodica, mentre la lettera b) riguarda i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica ed entrambe le lettere stabiliscono i termini per il versamento del corrispettivo. In sintesi, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine non può superare i trenta giorni dal termine del periodo di consegna. Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i sessanta giorni dal termine della consegna. Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (comma 3).

La lettera c) qualifica come sleale anche l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La lettera d) riguarda la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna, norme di qualità, termini di pagamento, prezzi, servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti).

La lettera e) considera sleale la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari.

La lettera f) non consente l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati.

La lettera g) vieta il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto.

La lettera h) considera sleale l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore.

La lettera i) non permette la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto.

La lettera j) qualifica come sleale la richiesta al fornitore, dà parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.

Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012). In particolare, si segnala che il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile. Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, ossia la possibilità di pattuire in modo espresso termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il comma 4 vieta, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci, azioni finalizzate a porre a carico del fornitore rischi propri del venditore. In questo senso lo schema di decreto elenca la restituzione di prodotti rimasti invenduti e una serie di ipotesi di inversione del costo di situazioni particolari (costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, ovvero per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione, salvo che non si tratti di una fornitura specificamente destinata, costi di pubblicità e marketing dei prodotti, costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore).

Il comma 5 prevede infine l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi ivi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

 

La RT, dopo aver evidenziato la distinzione fra i suddetti divieti in rapporto all'imperatività o alla derogabilità delle disposizioni che li stabiliscono, ricorda che al comma 2 viene riprodotto il comma 3 dell’abrogando articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, disciplinante gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (i.e. possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege, se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche).

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che restano invariati rispetto alla legislazione vigente i profili della disciplina che potrebbero determinare riflessi finanziari a carico delle PP.AA..

Articolo 5
(Altre pratiche commerciali sleali)

Il comma 1 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, gran parte delle quali risultano già vietate ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 199 del 19 ottobre 2012. Fattispecie aggiuntive sanzionate attengono all'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, e all'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di una o più delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ribadisce la necessità che il contratto sia stipulato prima della consegna per iscritto e indica alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).

Il comma 2 prevede che nei contratti dì cessione la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ridotti del 15%, rileva, in tutte le fasi della filiera, quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b) (divieto di vendere prodotti a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione). L'elaborazione mensile di cui al periodo precedente è effettuata mediante criteri pubblici e confrontabili, tenuto conto delle specificità dì ciascun settore merceologico.

 

La RT precisa che l'attività di rilevamento dei costi medi di produzione, con cadenza mensile, non viene introdotta con il presente schema di decreto ma è una funzione che ISMEA già svolge a legislazione vigente, rientrando essa tra i compiti istituzionali dell’Istituto sin dal 1984, ai sensi dell’articolo 2?octies della legge n. 952 del 1971, del D.P.R. n. 78 del 1987 e, da ultimo, del regolamento istitutivo (DPR n. 200 del 2001).

 

Al riguardo, premesso che i riferimenti normativi indicati dalla RT non sembrano appropriati, non si hanno comunque osservazioni da formulare, atteso che risulta chiaramente che l'ISMEA già attualmente svolge la funzione di rilevare i costi medi di produzione[1].

Articolo 6
(Buone pratiche commerciali)

Il comma 1 considera, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, rispettosi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comma 2 considera i contratti di cessione conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fomite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

Il comma 3 consente che i prodotti oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali siano commercializzati con messaggi pubblicitari recanti la dicitura "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare". Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), nell'esercizio dei propri poteri di indagine e dì accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.

 

La RT nulla aggiunge al testo e a quanto già indicato in premessa.

 

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di verifica da parte dell'Ispettorato del Ministero delle politiche agricole (ICQRF) prevista dall'ultimo periodo del comma 3 sia effettivamente eseguibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 7
(Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari)

Il comma 1 introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

Il comma 2 vieta in ogni caso di imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.

 

La RT nulla aggiunge al testo e a quanto già indicato in premessa.

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la rilevazione dei costi medi di produzione è già eseguita dall'ISMEA, come sopra evidenziato.

Articolo 8
(Autorità di contrasto)

Il comma 1 designa, in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981.

Il comma 2 dispone che, ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attività:

a)    avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;

b)    chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;

c)    effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);

d)    accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che ciò possa rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;

e)    avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge nonché di quanto previsto all'articolo 10;

f)     pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);

g)    pubblica una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa;

h)    entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le attività di contrasto e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformità a quanto richiesto dalla Direttiva.

Il comma 3 consente che nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 l'ICQRF si avvalga dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Il comma 4 stabilisce che le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 5 fa in ogni caso salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005. L'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.

 

La RT afferma che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 53 del 2021.

Ai compiti previsti l’ICQRF provvederà utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’ICQRF è il più importante organo di controllo nell’agroalimentare a livello europeo. I controlli esperiti dal Dipartimento, attraverso un programma annuale, ammontano a oltre 70.000 circa per anno e riguardano tutti i settori produttivi. In particolare, afferiscono alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; alla vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; ai programmi di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Vengono, inoltre, svolti controlli sulla regolarità dell’etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia. L’ICQRF da diversi anni svolge, altresì, come organo accertatore, attività di controllo sulla normativa delle “pratiche sleali”, ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il personale effettivamente in servizio presso il Dipartimento ammonta a 682 unità.

L'ICQRF è articolato, a livello centrale, in due Direzioni generali (Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - VICO; Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - PREF).

L’Ispettorato si articola, a livello di Amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, costituiti ciascuno da quattro uffici dirigenziali di livello non generale, e a livello territoriale in 29 Uffici (10 di livello dirigenziale non generale e 19 uffici di Area) e 6 Laboratori che effettuano attività analitiche.

Si evidenzia che la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore espleta in via ordinaria, per il tramite dell’Ufficio di livello dirigenziale non generale VICO, tra le altre competenze, quella inerente alla gestione dei procedimenti sanzionatori per le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale di competenza del Ministero e del relativo contenzioso. Ne consegue, pertanto, che sarà tale Direzione ad occuparsi anche della gestione dei procedimenti sanzionatori scaturiti dall’attività d’indagine ed accertamento in materia di pratiche commerciali sleali.

La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF) effettua, tra l’altro, la programmazione delle attività istituzionali; il monitoraggio e la valutazione dei programmi di attività svolti dai 10 uffici di livello dirigenziale non generale operanti a livello territoriale, nonché l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle attività tecniche svolte dagli stessi uffici.

L’ICQRF procede annualmente alla programmazione delle proprie attività di controllo e di vigilanza, ripartendo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in funzione degli obiettivi prefissati. Con il coordinamento dell’Amministrazione centrale, che fissa anche gli obiettivi fisici di realizzazione da conseguire, ciascun ufficio territoriale stabilisce le tipologie di attività da effettuare nel corso dell’annualità considerata.

Le attività relative alla disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, di prodotti agricoli ed alimentari, per le quali l’ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto, saranno inserite nella programmazione annuale e ad esse sarà destinata una quota delle risorse stanziate per l’espletamento delle attività di controllo tipiche dell’Ispettorato.

Le attività di contrasto alle pratiche sleali che verranno effettuate (indagini d’iniziativa; reperimento presso gli acquirenti e i fornitori di tutte le informazioni necessarie al fine di condurre le indagini; ispezioni in loco; accertamento delle violazioni delle disposizioni previste) verranno individuate - con l’ovvia eccezione delle attività che saranno svolte a seguito di specifiche denunce -, come già avviene per le attività di controllo attualmente svolte, sulla base di analisi di scenario economico e di analisi congiunturali che determineranno l’individuazione di specifici parametri di rischio.

A livello centrale opererà una apposita Unità che sarà costituita presso il Dipartimento, con il supporto operativo delle direzioni generali sopra citate, che utilizzerà le risorse attualmente in dotazione alle direzioni generali stesse. Le attività di verifica e di ispezione a livello territoriale saranno effettuate dai 10 Uffici territoriali nonché da personale dell’Unità centrale, mediante l’utilizzo delle risorse ad essi annualmente attribuite per l’effettuazione delle attività di controllo e vigilanza.

Per l’espletamento delle sopra citate attività verranno utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, ovvero quelli iscritti nei capitoli di spesa di pertinenza del CRA “Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari” nn. 2415, 2460, 2462, 2470, 7901, 7902, 7910, 7911, inclusi nell'azione 2 “Prevenzione e repressioni delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari”. Le competenti Autorità, tra le quali anche il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, di cui l'ICQRF può avvalersi ai sensi di quanto previsto al comma 3, provvederanno all’adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste, nell’ambito delle ordinarie funzioni che i predetti enti già svolgono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, dell'ampiezza dei compiti già svolti dall'ICQRF e del fatto che l'attività complessivamente svolta presenta margini di modulabilità in sede di programmazione in modo da assicurare il rispetto delle disponibilità finanziarie ed umane, si ritiene plausibile la sostenibilità delle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF, anche se andrebbero forniti dati, perlomeno di massima, circa il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già adempiuti a legislazione vigente, in modo da valutare compiutamente l'effettiva plausibilità della loro asserita sostenibilità ad invarianza d'oneri. Uno specifico, analogo approfondimento andrebbe altresì fornito in relazione ai nuovi adempimenti posti a carico del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e della Guardia di finanza, dei cui servizi l'ICQRF potrà avvalersi nell'espletamento delle sue nuove funzioni.

Articolo 9
(Denunce all'Autorità di contrasto)

Il comma 1 consente che le denunce siano presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Il comma 2 stabilisce che le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.

Il comma 3 prevede che, qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso.

Il comma 4 dispone che l'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

Il comma 5 stabilisce che l'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia.

Il comma 6 dispone che l'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981.

Il comma 7, fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui al presente articolo, consente nei contratti di cessione alle parti contraenti di ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui all'articolo 8.

 

La RT afferma che la proposta normativa non comporta nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 53 del 2021. Ai compiti previsti l'ICQRF provvederà utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, verranno utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, ovvero quelli iscritti nei capitoli di spesa di pertinenza del CRA “Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari” nn. 2415, 2460, 2462, 2470, 7901, 7902, 7910, 7911, inclusi nell’azione 2 “Prevenzione e repressioni delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari”.

 

Al riguardo, si rinvia all'analisi relativa al precedente articolo.

Articolo 10
(Sanzioni)

I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione.

Per chiarezza di lettura, nel prospetto che segue sono riportate le violazioni richiamate in tali commi con la sanzione prevista.

 

comma 1

riferimenti interni

articolo 3, comma 2

articolo 4, comma 1, lettera g)

sintesi della violazione 

forma scritta e indicazione delle caratteristiche del prodotto

rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 % fino al 5 % del fatturato

 

comma 2

riferimenti interni

articolo 3, comma 4

sintesi della violazione 

durata del contratto

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 % fino al 3 % del fatturato

 

comma 3

riferimenti interni

articolo 4, comma 1, lett. a) e b)

sintesi della violazione 

termini di pagamento 

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 % fino al 5 % del fatturato

 

comma 4

riferimenti interni

articolo 4, comma 1, lett. da c) a f) e da h) a j)

sintesi della violazione 

annullamento, modifica unilaterale, pagamenti non connessi, costi per il deterioramento, divulgazione di segreti commerciali, ritorsioni commerciali, costo per reclami

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 % fino al 5 % del fatturato

 

comma 5

riferimenti interni

articolo 4, comma 4

sintesi della violazione 

restituzione, pagamento per immagazzinamento, costo degli sconti, costo della pubblicità e marketing, costo del personale

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 % fino al 3 % del fatturato

 

comma 6

riferimenti interni

articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p)

sintesi della violazione 

doppio ribasso, prezzi palesemente sotto i costi di produzione, omissione dei requisiti del contratto, trasferimento del rischio, termini di scadenza del prodotto troppo brevi, mantenimento di un determinato assortimento, inserimento forzato di prodotti nuovi, imposizioni di posizioni privilegiate negli scaffali

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 % fino al 3 % del fatturato

 

comma 7

riferimenti interni

articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2

sintesi della violazione 

concorso di doppio ribasso e prezzo inferiore ai valori medi di produzione

sanzione

raddoppio della sanzione di cui al comma 6, nel limite del 10 % del fatturato

 

comma 8

riferimenti interni

articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k)

sintesi della violazione 

condizioni ingiustificatamente gravose, condizioni diverse per prestazioni equivalenti, prestazioni non connesse, indebite prestazioni unilaterali, ulteriori condotte sleali, prestazioni accessorie imposte, esclusione degli interessi di mora, termine minimo per la fattura

sanzione

sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,4 % fino al 4 % del fatturato

 

comma 9

riferimenti interni

articolo 7

sintesi della violazione 

vendite sottocosto

sanzione

rinvio al D.P.R. n. 218 del 2001 (articolo 5, commi 2 e 3) sanzione pecuniaria e sospensione in caso di recidiva

 

Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, che vanno ricondotte al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente.

Il comma 11 prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell'ICQRF, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Il comma 12 prevede che, nei casi dì reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo sia aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo, fermo restando il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Si ha reiterazione qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Nelle predette ipotesi, tenuto conto della gravità della violazione, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di impresa per una durata non superiore a trenta giorni.

Il comma 13 prevede che per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applichino le disposizioni di cui al Capo I della legge n. 689 del 1981. In ogni caso, non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della medesima legge.

Il comma 14, al fine di rafforzare l'efficacia dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, stabilisce che i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 15 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo che siano inibiti i comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840?bis e seguenti del codice di procedura civile.

 

La RT fa presente che tutte le sanzioni previste all'articolo 10 sono di nuova introduzione e che, in particolare, quelle previste ai sensi dei commi 1, 3 ed 8 sostituiscono il precedente regime sanzionatorio normato dall'articolo 62, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 1 del 2012. Più nel dettaglio, al fine di uniformare il quadro sanzionatorio, è stato previso che in caso di violazione dei commi 1, 3 ed 8 si applica una sanzione pecuniaria pari ad una aliquota percentuale del fatturato del soggetto che ha commesso la violazione (nel precedente regime, invece, si prevedeva un minimo ed un massimo edittale). Dall’applicazione dell’articolo 10 deriveranno pertanto nuove entrate conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto; tuttavia, trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all’accertamento di violazioni non è possibile quantificarne l’importo. Le competenti Autorità provvedono all’adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente, con riferimento al comma 7, che appare opportuno verificare l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3% del fatturato), mentre viene fissato il tetto del 10%, il che appare conseguentemente pleonastico.

Oltre a non formulare rilievi in ordine alla disponibilità di entrate aggiuntive a titolo di sanzione rispetto a quelle attese a legislazione vigente, si osserva che la destinazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni nel settore in esame è già prevista dall'articolo 62, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per cui si possono escludere riflessi finanziari negativi per effetto dell'articolo in esame.

Articolo 11
(Cooperazione tra autorità di contrasto)

Il comma 1 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

 

La RT evidenzia che l’ICQRF attualmente in ambito UE è l’Autorità italiana per le DOP e IGP ed è individuata come l’Organismo di contatto italiano (in attuazione dell'articolo 40, Reg. UE 2018/273) in materia di controlli nel settore vitivinicolo. L’Ispettorato, in altri termini, è l’autorità che adotta le misure necessarie per contrastare l’uso illecito delle Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette italiane, anche per le violazioni commesse all’estero. Funzioni di coordinamento ed attività transfrontaliere vengono pertanto già oggi espletate dall’ICQRF e le nuove funzioni attribuite dal presente schema di decreto potranno essere esercitate senza oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse e l'esperienza maturata in attività analoghe. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Ministero interessato (nella specie ICQRF) può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si osserva che l'attuale svolgimento di attività di cooperazione con autorità di altri stati membri dell'UE o con la Commissione non consente di per sé di escludere l'insorgere di maggiori oneri in rapporto a tale attività, conseguente all'ampliamento dell'ambito oggettivo del loro esercizio, non più limitato alla tutela delle DOP e delle IGP, nonché ai controlli in ambito vitivinicolo, ma appunto comprensivo della vigilanza, del controllo e della punizione in materia di pratiche commerciali sleali. La possibilità che tale ampliamento sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente dipende sostanzialmente dalla sua entità rispetto alle attività finora svolte. Sul punto sarebbe necessario un chiarimento che contenga elementi quantitativi in relazione al profilo critico appena cennato.

Articolo 12
(Abrogazioni)

Il comma 1 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (si rappresenta che nella relazione illustrativa è riportata una tabella di corrispondenza tra le previsioni di cui al vigente articolo 62 del decreto-legge n. 24 del 2012 e lo schema di decreto legislativo in esame).

 

La RT evidenzia che l’articolo 62 del decreto-legge n. 24 del 2012 (nonché alcune disposizioni del relativo decreto ministeriale attuativo n. 199 del 2012) confluisce nella presente proposta normativa, con gli opportuni aggiornamenti richiesti dal legislatore europeo o dal parlamento delegante.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui dalle disposizioni dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti devono provvedere ai propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La RT fa presente che le autorità competenti già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che queste provvedano all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 6, 8, 9 e 11.

Articolo 14
(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui allo schema di decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso e che i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del decreto entro 6 mesi dalla stessa data.

 

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

 

 



[1]     V. il seguente link: https://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/indice-costi