Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo |
Riferimenti: | SCH.DEC N.230/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 03/02/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.
L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 –* SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 186
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 292
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
_______________________________________________________________________________________
La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Titolo I Disposizioni comuni e principi generali
Titolo II Enti sportivi dilettantistici e professionistici
Capo I Associazioni e società sportive dilettantistiche
Articolo 11 (Disposizioni tributarie)
Capo II Società sportive professionistiche
Articoli 15 (Tesseramento) e 16 (Tesseramento degli atleti minorenni)
Capo II Tecnici, dirigenti, direttori di gara
Articoli 17 (Tecnici e dirigenti sportivi) e 18 (Direttori di gara)
Titolo IV Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali
Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo
Articolo 25 (Lavoratore sportivo)
Articolo 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)
Articolo 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)
Articolo 28 (Direttore di gara)
Articolo 29 (Prestazioni sportive amatoriali)
Articolo 30 (Formazione dei giovani atleti)
Articolo 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)
Articolo 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)
Articolo 34 (Assicurazione contro gli infortuni)
Articoli 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori) e 35 (Trattamento pensionistico)
Articolo 36 (Trattamento tributario)
Articolo 38 (Settori professionistici e dilettantistici)
Capo II Disposizioni a sostegno delle donne nello sport
Articolo 40 (Promozione della parità di genere)
Capo III Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie.
Articolo 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive)
Capo I Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato
Capo II Gruppi sportivi militari
Capo III Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione
Articolo 50 (Titolo preferenziale)
Articolo 51 (Norme transitorie)
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: |
Schema di decreto legislativo |
|
Atto del Governo n. |
230 |
|
Titolo breve: |
Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo |
|
Riferimento normativo: |
Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 |
|
Relazione tecnica (RT): |
Presente |
|
|
Senato |
Camera |
Commissione competente: |
5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) riunite e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede consultiva |
V Bilancio Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro) |
Titolo I
Disposizioni comuni e principi generali
Il comma 1, definisce l'oggetto del decreto ovvero gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e il rapporto di lavoro sportivo.
Il comma 2 reca la clausola di neutralità stabilendo che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT ribadisce che il comma 1 dell'articolo delinea l'oggetto del decreto, specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Sul comma 2 ribadisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, sul comma 1, nulla da osservare.
In merito al comma 2, ivi prevedendosi la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, occorre nuovamente segnalare che l'articolo 17, comma 6?bis della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la RT debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.
Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro autorevolmente rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo[1].
L'articolo 2, comma 1, alle lettere a)-qq), reca l'illustrazione delle definizioni contenute nel decreto
L'articolo 3, al comma 1 prevede che l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è da considerarsi libero. Il comma 2 evidenzia gli obiettivi del presente decreto.
L'articolo 4 riferisce che le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Il comma 2 prevede che le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.
Il comma 3 dispone che le norme contenute nel presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La RT ribadisce i contenuti degli articoli.
Certifica che le norme non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, trattandosi di disposizioni ordinamentali e di coordinamento, non ci sono osservazioni.
Titolo II
Enti sportivi dilettantistici e professionistici
Capo I
Associazioni e società sportive dilettantistiche
L'articolo 5 al comma 1 prevede che gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b), associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di cui al libro V, Titolo V del codice civile. Il comma 2 dispone che gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili. Il comma 3 prevede che gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
L'articolo 6 reca l'indicazione dei contenuti essenziali degli statuti e dell'atto costitutivo.
L'articolo 7 reca norme sull'obbligo di destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e sul divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Tuttavia, le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, c.c., possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alternativamente: ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti; alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o attraverso l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
L'articolo 8 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata.
L'articolo 9 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. Stabilisce che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Dispone che il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistica a regolarizzare i comportamenti illegittimi. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento revoca la qualifica di ente dilettantistico.
L'articolo 10 stabilisce il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.
L’articolo 12 disciplina l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali, riproponendo, con alcune integrazioni, la disciplina vigente.
La RT si limita a riferire che le norme contenute nel Capo I, contenute agli articoli dal 5 al 12, riguardano le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, e assicura che dalle disposizioni ivi previste non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sull'articolo 12, certifica che la norma riguarda l'uso degli impianti sportivi, recependo quanto già previsto dall'articolo 90, commi 24, 25, 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La manutenzione e la sorveglianza degli impianti negli orari extracurricolari spetta al gestore delle palestre. Assicura che tale previsione non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, sull'articolo 9, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute, e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e rassicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.
Articolo 11
(Disposizioni tributarie)
Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che per i contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto disciplinata dall'articolo 28, comma 2 del DPR n. 600 del 1973.
Il comma 2 prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione dei soggetti suddetti[2] sono sottoposti all'imposta di registro in misura fissa.
Il comma 3 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura erogato a favore delle società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costitute da istituzioni scolastiche, e associazioni sportive scolastiche[3], costituisce per colui che eroga le somme, per un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).
La RT specifica che l'articolo riproduce disposizioni tributarie già vigenti (articolo 90, commi 4, 5 e 8, L. 289 del 2002). Evidenzia che la norma non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad operare una mera ricognizione di disposizioni preesistenti.
Al riguardo si evidenzia che la norma vigente di cui all'art. 90, comma 4 della legge n. 289 del 2002, dispone testualmente che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI "non sono obbligati" ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
La conferma che si tratti di una facoltà si rinviene anche nella prassi applicativa: la circolare n. 21 dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2003 al punto 7, dopo aver ricordato il tenore del citato articolo 90, comma 4 rappresenta che "Pertanto il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche[4], (omissis). Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 in esame prevede la facoltà per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del TUIR."
Il tenore letterale della proposta normativa in commento, nell'affermare che la ritenuta del 4% a titolo di acconto "non si applica" sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, parrebbe innovare l'ordinamento vigente in quanto sostituisce ad una facoltà l'obbligo di non applicazione della ritenuta a titolo d'acconto.
In tal caso, la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4% va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa.
In considerazione di quanto precede, al fine del riscontro circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che si tratterebbe di una mera ricognizione di disposizione preesistenti, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si suggerisce una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.
Con riferimento al comma 3 si evidenzia che la proposta normativa dopo aver disposto che il corrispettivo in denaro o in natura costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo complessivo annuo di 200.000 euro, spesa di pubblicità, la riconduce all'ambito applicativo dell'articolo 108, comma 1 del TUIR. La proposta ripropone quanto previsto dall'art. 90, comma 8 della legge n. 289 del 2002. Si ricorda che la materia del trattamento fiscale delle spese di pubblicità è stata interessata nel tempo da numerosi interventi normativi. L'articolo 74, comma 2, del TUIR (nella numerazione ante riforma del 2004) al primo periodo disciplinava il regime fiscale delle spese di pubblicità e di propaganda prevedendone la deducibilità in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi[5]. Nel testo post riforma 2004 la disciplina recata dall'articolo 74, comma 2, primo periodo del TUIR[6], era confluita nell'articolo 108, comma 2, primo periodo del TUIR, più volte modificato. In seguito, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 108 veniva soppresso dal comma 2, lettera c), punto 2 dell'articolo 13?bis del DL n. 244 del 2016, recante il coordinamento della disciplina in materia di IRES ed IRAP con il D.Lgs. n. 139 del 2015 attuativo della direttiva 2013/34/UE[7]. La RT annessa, con specifico riferimento al comma 2, lett. c), evidenziava che la novella regolava "il nuovo regime di capitalizzazione dei costi relativi a studi e ricerche e delle spese di pubblicità e propaganda. In base al nuovo criterio dettato dall'articolo 108 tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Dal punto di vista finanziario si stimava che "le modifiche dovrebbero avere un impatto trascurabile in termini di gettito considerato che la fattispecie interessa soltanto pochi contribuenti che avrebbero capitalizzato tali categorie di costi in materia difforme da come sarà previsto nei nuovi principi contabili. Ai fini della razionalizzazione del sistema non è più prevista la deducibilità in cinque eserciti per soggetti IAS/IFSR adopter di alcune spese pluriennali non capitalizzabili come i costi di impianto e ampliamento. Questa modifica comporta, in termini di gettito una potenziale perdita di gettito di cassa derivante dalla possibilità di dedurre da subito l'intero importo dei costi in parola, salvo andare a regime al quinto anno".
Si ricorda poi che ai fini della stima della potenziale perdita di gettito di cassa furono utilizzati i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi disponibili UNICO2015 società di capitali ed enti commerciali.
In considerazione di quanto precede, sorge il dubbio che la stima si sia incentrata sull'impatto delle novelle sui soggetti IAS/IFSR adopter che costituisce una platea tendenzialmente diversa da quella delle società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costitute da istituzioni scolastiche, e associazioni sportive scolastiche. Ne deriva che la disciplina che ora si ripropone (quella di cui all'art. 90, comma 8, del DL n. 289 del 2002 integrato dal riferimento all'art. 108, comma 1 del TUIR e costituisce la disciplina vigente in conseguenza della soppressione operata dal comma 2, lettera c), punto 2 dell'articolo 13?bis del DL n. 244 del 2016) poteva essere stata sottostimata in termini di perdita di cassa a meno che la quantificazione richiamata e relativa alla disposizione da ultimo citata, ancorché la RT taceva sul punto, contenesse al suo interno anche la stima di tali tipologie di spese erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Pur nella consapevolezza che la proposta normativa in commento - così come si legge in RT - opera una ricognizione di disposizioni preesistenti, si suggerisce di valutare l'opportunità di un approfondimento al fine di conoscere l'onere effettivamente contabilizzato nei saldi di finanza pubblica in relazione al differente trattamento delle spese di pubblicità derivante dall'applicazione del criterio posto dall'art. 108, comma 1 e le eventuali differenze in termini di oneri rispetto a quanto stimato in occasione del DL n. 244 del 2016.
Capo II
Società sportive professionistiche
Gli articoli 13 e 14 attengono alle società sportive professionistiche costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, le quali devono ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate e comunicare tutte le eventuali variazioni.
L'articolo 13, al comma 1, prevede che le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o dì società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Il comma 2 stabilisce che l'atto costitutivo prevede che la società possono svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali. Il comma 3 dispone che l'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Il comma 4 prevede che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico se svolge attività sportiva paraolimpica. Il comma 5 stabilisce che gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14. Il comma 6 prevede che l'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. Il comma 7 stabilisce che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 8 dispone che l'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Il comma 9 reca la revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva. Il comma 10 stabilisce che avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
L'articolo 14 stabilisce che le società sportive entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
La RT evidenzia che il CAPO II riguarda le Società Sportive Professionistiche e contiene gli articoli 13 e 14.
Le norme del presente Capo rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.
Articoli
15 (Tesseramento) e
16 (Tesseramento degli atleti minorenni)
Gli articoli 15 e 16 disciplinano a livello legislativo il tesseramento degli atleti.
La RT assicura che le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Capo II
Tecnici, dirigenti, direttori di gara
Articoli
17 (Tecnici e dirigenti sportivi) e
18 (Direttori di gara)
L'articolo 17, al comma 1, prevede che rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori. Il comma 2 prevede che i tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
L'articolo 18 stabilisce i compiti dei direttori di gara e prevede che il loro reclutamento, formazione e designazione spetti ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti dì Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.
La RT assicura che le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, convenendo sul tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.
Ad ogni modo, andrebbe confermato che, con specifico riferimento dalla creazione delle sezioni paraolimpiche nell'ambito dei Gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare prevista dal Titolo VI del presente decreto, la previsione di allenatori e direttori tecnici con specifica preparazione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Titolo IV
Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali
Gli articoli 19 e 20 individuano gli obblighi e i divieti atti a garantire la tutela del benessere degli animali impiegati in attività o in competizioni sportive.
L'articolo 21 prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotino di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell’affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche.
La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni, che quindi non determinano oneri sulla finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbe soltanto chiarito se l'obbligo previsto all'articolo 20 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52). In caso contrario, vi potrebbero essere nuovi oneri nei casi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica (si ricorda che le federazioni sportive nazionali sono in maggioranza incluse nell'apposito elenco Istat così come il CONI[8]).
Gli articoli 22-24 definiscono il concetto di cavallo "atleta" e disciplinano la sua visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e le modalità di partecipazione a manifestazioni popolari pubbliche e private, nel rispetto di condizioni di sicurezza per l'animale, i partecipanti e gli spettatori.
La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni, che quindi non determinano oneri sulla finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Titolo V
Disposizioni in materia di lavoro sportivo
Articolo 25
(Lavoratore sportivo)
Il comma 1 definisce il lavoratore sportivo.
Il comma 2 consente che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo costituisca oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative nelle quali il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (ai sensi dell’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.). Nei casi, invece, in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal solo committente, viene fatta salva la presunzione della natura subordinata del rapporto, con conseguente applicazione della relativa disciplina (come previsto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 81/2015).
Il comma 3, ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, consente agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate di individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici che saranno individuati con DPCM.
Il comma 4 consente, ricorrendone i presupposti, che l’attività di lavoro sportivo sia altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ossia quelle attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a determinati limiti e che possono essere rese mediante un apposito contratto di prestazione occasionale.
Il comma 5 stabilisce che, per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Il comma 6 consente ai lavoratori dipendenti delle PP.AA. di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all’articolo 29.
Il comma 7 dispone l'applicazione, ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
Il comma 8 stabilisce che il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi che saranno stabilite con DPCM.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare, data la loro natura ordinamentale.
Articolo 26
(Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)
I commi 1 e 3 confermano quanto attualmente previsto per il solo settore professionistico, ossia che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni dettate dalla normativa vigente relative al licenziamento collettivo, al licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, alle connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative controversie, nonché alcune norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi, di divieto di accertamenti sanitari, di tutela delle mansioni, di procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.
Il comma 2 consente che il contratto di lavoro subordinato sportivo contenga l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Il comma 4 autorizza le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile.
Il comma 5 prevede la possibilità che nel contratto sia prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
Il comma 6 preclude al contratto la possibilità di contenere o di inserire durante lo svolgimento del rapporto clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare, data la loro natura ordinamentale.
Articolo 27
(Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)
Il comma 1 dispone che il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
Il comma 2 stabilisce che nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Il comma 3 stabilisce che esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Il comma 4 prevede che il rapporto di lavoro si costituisca mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
Il comma 5 impone alla società l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
Il comma 6 dispone la sostituzione de iure delle eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative con quelle del contratto tipo.
Il comma 7 impone che nel contratto individuale sia prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare, data la loro natura ordinamentale.
Articolo 28
(Direttore di gara)
Il comma 1 prevede che il contratto individuale col direttore di gara sia stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall’Ente di Promozione Sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.
La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 29
(Prestazioni sportive amatoriali)
Il presente articolo disciplina l'utilizzo da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Viene espressamente esclusa ogni retribuzione, consentendo solo il riconoscimento di premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per l’intero importo.
Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. L'ente utilizzatore è tenuto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 30
(Formazione dei giovani atleti)
Il comma 1 consente alle società e alle associazioni sportive la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le alcune classi di laurea attinenti l'ambito sportivo.
Il comma 2 esclude per i menzionati contratti di apprendistato per la formazione di giovani atleti, l’applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento per giustificato motivo, di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di limite complessivo del numero di apprendisti ( di cui all'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo n. 81). Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui all’articolo 31.
Il comma 3 rimette la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, o per le classi di laurea e laurea magistrale alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 4 demanda ad apposito DPCM la definizione degli standard formativi dell’apprendistato di cui al comma 1, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché la disciplina dei profili di cui al comma 3 per l’attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione.
Il comma 5 prevede che allo schema definito con il decreto di cui al comma 4 si conformino i protocolli con le istituzioni formative o con gli enti di ricerca. Tali protocolli possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l’attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio/stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
Il comma 6 dispone l'applicazione agli apprendisti degli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34 dello schema in materia di controlli sanitari, di tutela e sicurezza sul lavoro e di assicurazione contro gli infortuni.
Il comma 7 demanda ad uno o più DPCM l'individuazione di ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e delle linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
Il comma 8 consente che con i decreti di cui al comma 7 siano stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
La RT si limita ad affermare di non avere rilievi in ordine alla possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato (nelle sue varie tipologie).
Al riguardo, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente. Atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.
Articolo 31
(Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)
Il presente articolo dispone l'eliminazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta (cd vincolo sportivo) entro il 1° luglio 2022, attraverso un percorso di progressiva diminuzione della durata massima dello stesso. Decorso il suddetto termine, comunque, il vincolo si intende abolito. Viene inoltre previsto che, tramite appositi regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, sia introdotto, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, un premio di formazione tecnica rapportato alla durata e al contenuto formativo e patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo, nonché all'età degli atleti stessi.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 32
(Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)
Il comma 1 prevede che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 25 sia svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate con DPCM.
Il comma 2 impone che le suddette norme prevedano, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
Il comma 3 prevede che la scheda sanitaria sia istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale e la disciplina sportiva associata. L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l’autorizzazione da parte delle singole federazioni e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell’attività dei lavoratori sportivi.
Il comma 4 pone gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi a carico delle società e associazioni sportive.
Il comma 5 consente alle competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda. Con il DPCM di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
Il comma 6 autorizza le regioni ad istituire appositi centri di medicina sportiva per gli adempimenti di cui al presente articolo.
La RT ribadisce che gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati, come già previsto dall'articolo 7 della legge n. 91 del 1981, gravano sulle società e associazioni sportive. Fa poi presente che la possibilità che le Regioni istituiscano appositi centri di medicina sportiva è pure già prevista dal medesimo articolo 7.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il presente articolo riproduce in sostanza quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 91 del 1981.
Articolo 34
(Assicurazione contro gli infortuni)
Il comma 1 sottopone i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965 (persone ed enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, le società cooperative, le scuole o gli istituti di istruzione ecc.), al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto interministeriale sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
Il comma 2 stabilisce che dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1, del citato DPR n. 1124.
Il comma 3 impone alle società sportive che non siano sottoposte all’obbligo di cui al comma 1 di stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni Sportive Nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
Il comma 4 dispone l'applicazione ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa della disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 38 del 2020 (v. articolo 37).
Il comma 5 conferma, per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all’articolo 51 della legge n. 289 del 2002, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all’INAIL.
La RT chiarisce che il comma 1 stabilisce per tutti i lavoratori subordinati sportivi la tutela assicurativa pubblica prevista per la generalità dei lavoratori subordinati dal DPR n. 1124 del 1965 in presenza dei requisiti oggettivi indicati all'articolo 1, già prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2000 per i soli sportivi professionisti. Si prevede di conseguenza all'articolo 42, comma 1, lettera c), l'abrogazione del predetto articolo 6.
In via generale e fermo restando che deve trattarsi di "lavoratori subordinati sportivi", vengono quindi superati gli attuali requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 916 del 1981, che limitano la tutela assicurativa degli sportivi professionisti dipendenti agli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
In virtù dei limiti sopra descritti la tutela assicurativa INAIL ha riguardato finora soltanto gli sportivi professionisti dipendenti che esercitano l'attività nell’ambito delle Federazioni Sportive qualificate come professionistiche, vale a dire la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.), la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), a cui si è aggiunta, a decorrere dal 30 giugno 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).
Il secondo periodo del comma 1 riprende il contenuto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, che tuttavia stabiliva anche il termine di tre mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per l’adozione del decreto ministeriale per stabilire le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
In merito la RT evidenzia che non appare necessario prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale in questione, in quanto l'articolo 51 dispone che l'articolo 34 si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.
In merito al comma 5, riguardante la tutela assicurativa contro gli infortuni degli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge n. 289 del 2002, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, la RT ribadisce che rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.
La RT ricorda che la tutela assicurativa degli sportivi dilettanti avviene mediante la stipula di polizze con compagnie di diritto privato e i relativi costi sono a carico dello stesso soggetto assicurato, che versa il premio al momento del tesseramento, secondo quanto stabilito dal DPCM 13 novembre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 51, comma 2?bis, della predetta legge n. 289 del 2002. Fa altresì presente che la tutela assicurativa prevista dal 1° luglio 2003, prima con il decreto interministeriale 16 aprile 2008 e poi con il DPCM 13 novembre 2010 per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, indennizza soltanto le lesioni che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio e differisce quindi notevolmente da quella prevista dal DPR n. 1124 del 1965.
Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i lavoratori subordinati sportivi i premi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.
La RT precisa, infine, che per la determinazione del premio assicurativo la voce di tariffa di riferimento è la 0590 della gestione Industria, che prevede un tasso medio di tariffa del 79 per mille sia per le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2000, sia per quelle in vigore dal 1° gennaio 2019, approvate con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Detto tasso, a seguito dell'ampliamento della platea degli assicurati, potrà essere rivisto in relazione al monitoraggio dell'andamento infortunistico che verrà registrato nel medio periodo.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva comunque che in linea teorica l’ampliamento della platea degli assicurati, in assenza di andamenti divergenti riferibili ai nuovi iscritti rispetto a quelli della generalità degli assicurati INAIL, non presenta profili critici per la finanza pubblica, atteso che l’INAIL presenta attivi d’esercizio e una solida situazione patrimoniale ad essa conseguente. Tuttavia, alla luce del fatto che i soggetti in esame appaiono costituire una categoria particolarmente esposta al rischio di infortunio sul lavoro, andrebbe garantito che tale peculiarità sia valutata nella fase di determinazione delle tariffe, onde evitare che si generino squilibri finanziari per la gestione degli sportivi, perduranti fino al periodo di media durata, prefigurato dalla stessa RT, per l’eventuale correzione del tasso medio di tariffa sulla base del monitoraggio dell’andamento infortunistico. In sostanza, appare necessario assicurare, con opportune, mirate valutazioni statistiche, la determinazione di un tasso medio fin da subito appropriato rispetto agli oneri correlati alle prestazioni attese.
Andrebbero comunque valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti a PP.AA. (ad esempio, quelle legate alle FF.AA. o alle FF.OO.), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle PP.AA. nel suo complesso, i correlati trattamenti ovviamente incidono sui saldi di finanza pubblica.
Articoli 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori) e 35 (Trattamento pensionistico)
L'articolo 33, al comma 1 stabilisce che, per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il comma 2 dispone l’applicazione ai lavoratori sportivi, in mancanza di disposizioni speciali di legge, della vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Il comma 3 prevede che ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applichino le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento della indennità economica di malattia e per il finanziamento della indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge n. 41 del 1986 e dall'articolo 79 della legge n. 151 del 2001.
Il comma 4 prevede che ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (ANF) di cui al D.P.R. n. 797 del 1955 e al decreto-legge n. 69 del 1988, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il comma 5 stabilisce che ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 22 del 2015. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 92 del 2012. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31, della medesima legge.
Il comma 6 dispone che, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 977 del 1967 sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con DPCM saranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
Il comma 7 dispone l’applicazione ai minori che praticano attività sportiva di quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2014, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L'articolo 35, al comma 1 stabilisce che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166 del 1997 (che, appunto, reca la disciplina di tale fondo). Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
Il comma 2 riconosce, nei settori dilettantistici, ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il comma 3 riconosce alle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
Il comma 4 conferma la disciplina dell’assegno straordinario vitalizio “Giulio Onesti”, di cui alla legge n. 86 del 2003 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
Il comma 5 consente l'istituzione di forme pensionistiche complementari, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
Il comma 6 stabilisce, per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%.
Il comma 7 stabilisce, per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20% per l’anno 2021, al 24% per l’anno 2022, al 30% per l’anno 2023, al 33% per l’anno 2024.
Il comma 8 stabilisce, per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15% per l’anno 2021, al 20% per l’anno 2022, al 22% per l’anno 2023, al 25% per l’anno 2024.
La RT anticipa che la disciplina previdenziale, contenuta nei seguenti articoli 33-37, comportando l'emersione contributiva dei lavoratori del settore dilettantistico, determina un saldo positivo per le casse dell'INPS.
Oltre ad illustrare le disposizioni, rinvia all’allegato A per la valutazione degli effetti operata dall’INPS, che innanzitutto ricorda che il professionismo sportivo è regolato dalla legge n. 91 del 1981. Allo stato sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS gli sportivi professionisti (di genere maschile) che operano nell'ambito delle seguenti Federazioni sportive: Calcio, Ciclismo, Golf e Pallacanestro.
Rappresenta poi che l’articolo 25 dello schema in esame definisce lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo e al di fuori delle prestazioni amatoriali".
Al fine di stimare le maggiori entrate contributive e gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall’approvazione delle norme in esame (l’allegato A predisposto dall’INPS tratta in realtà congiuntamente l'articolo 33 e l'articolo 35), sono stati individuati tre gruppi di assicurati:
1) i lavoratori sportivi attualmente già iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che verseranno i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, per l'assegno al nucleo familiare e per la NASpI. Si tratta di una platea di circa 8.000 iscritti con una retribuzione media imponibile prevista, nel 2021, di circa 39.300 euro. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella NADEF 2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);
2) i lavoratori sportivi subordinati e autonomi, che nel 2021 verranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e che verseranno i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). Si è ipotizzato che si tratti di 18.000 soggetti, con una retribuzione annua che si ipotizza pari a circa 18.300 euro nel 2021[9]. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella NADEF 2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);
3) i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgano prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, non assicurati presso altre forme obbligatorie, che si iscriveranno alla Gestione Separata nel 2021, versando i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll). Si è ipotizzato che si tratti di 5.000 soggetti, con una retribuzione annua di 18.000 euro[10]. Ai fini della valutazione si è considerata la parte di retribuzione eccedente 10.000 euro (limite reddituale di esenzione ai fini fiscali e previdenziali). Anche in questo caso il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato, mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella NADEF per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market).
Trattandosi di lavoratori sportivi non assicurati presso altre forme obbligatorie, le aliquote contributive IVS previste dalla norma e utilizzate per la determinazione dell'ammontare dei contributi versati alla Gestione Separata sono: 20% nel 2021, 24% nel 2022, 30% nel 2023, 33% nel 2024.
Per quanto riguarda gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall'approvazione delle norme in esame si è proceduto:
I. per il primo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare e delle indennità NASpI;
II. per il secondo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità NASpI e l'onere derivante dalla liquidazione dì prestazioni pensionistiche;
III. per il terzo gruppo di assicurati a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità Dis-Coll e l'onere derivante dalla liquidazione di prestazioni pensionistiche.
La Tabella 1 riporta le maggiori entrate previste distinte per gruppo di assicurati (sportivi professionisti già iscritti, lavoratori sportivi subordinati e autonomi nuovi iscritti e collaboratori sportivi privi di assicurazione iscritti alla Gestione separata).
Tabella 1 - Maggiori entrate contributive previste per gruppo di assicurati e complessive
(in milioni di euro)
Anno |
1° gruppo sportivi attualmente Iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti |
2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi |
1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi |
3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata |
Totale entrate contributive |
|
Versamento contributi malattia, maternità, ANF e NASpI |
versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI |
Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI |
Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e Dis- COLL |
Al lordo degli effetti flscali |
al netto degli effetti fiscali |
|
2021 |
14,7 |
123,9 |
138,6 |
8,5 |
147,1 |
147,1 |
2022 |
14,9 |
125,9 |
140,8 |
10,3 |
151,1 |
93,7 |
2023 |
15,2 |
127,9 |
143,1 |
12,9 |
156,0 |
120,7 |
2024 |
15,4 |
130,0 |
145,4 |
14,4 |
159,8 |
123,1 |
2025 |
15,6 |
132,0 |
147,6 |
14,6 |
162,2 |
124,8 |
2026 |
15,9 |
134,0 |
149,9 |
14,8 |
164,7 |
127,0 |
2027 |
16,1 |
136,1 |
152,2 |
15,0 |
167,2 |
128,9 |
2028 |
16,3 |
138,1 |
154,4 |
15,2 |
169,6 |
130,9 |
2029 |
16,6 |
140,2 |
156,8 |
15,5 |
172,3 |
132,8 |
2030 |
16,8 |
142,2 |
159,0 |
15,7 |
174,7 |
134,7 |
Analogamente la Tabella 2 riporta gli oneri previsti distinti per gruppo di assicurati.
Tabella 2 - Oneri previsti per gruppo di assicurati e complessivi
(in milioni di euro)
Anno |
1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti |
2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi |
1 ° e 2° gruppo complessivo, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi |
3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestìone separata |
Totale oneri |
Per Indennità malattia, maternità, ANF e NASpI |
Per Indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche |
Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche |
Per Indennità malattia, maternità, ANF, Dis-COLL e prestazioni pensionistiche |
al lordo degli effetti frscall |
|
2021 |
22,1 |
19,2 |
41,3 |
2,1 |
43,4 |
2022 |
38,1 |
30,3 |
68,4 |
3,7 |
72,1 |
2023 |
38,7 |
41,8 |
80,5 |
3,7 |
84,2 |
2024 |
39,2 |
53,7 |
92,9 |
3,8 |
96,7 |
2025 |
39,8 |
54,5 |
94,3 |
3,8 |
98,1 |
2026 |
40,4 |
55,5 |
95,9 |
3,9 |
99,8 |
2027 |
41,0 |
56,5 |
97,5 |
4,0 |
101,5 |
2028 |
41,6 |
57,5 |
99,1 |
4,1 |
103,2 |
2029 |
42,2 |
58,5 |
100,7 |
4,1 |
104,8 |
2030 |
42,8 |
59,5 |
102,3 |
4,2 |
106,5 |
La Tabella 3 riporta gli effetti finanziari complessivi.
Tabella 3 - Effetti complessivi
(in milioni di euro)
Anno |
Oneri complessivi (al lordo degli effetti fiscali) |
Maggiori entrate contributive complessive (al netto degli effetti flscali) |
Effetti complessivi positivi per la finanza pubblica (maggiori entrate - oneri) |
|
2021 |
43,4 |
147,1 |
|
103,7 |
2022 |
72,1 |
93,7 |
|
21,6 |
2023 |
84,2 |
120,7 |
|
36,5 |
2024 |
96,7 |
123,1 |
|
26,4 |
2025 2026 |
98,1 99,8 |
124,8 127,0 |
|
26,7 27,2 |
2027 |
101,5 |
128,9 |
|
27,4 |
2028 |
103,2 |
130,9 |
|
27,7 |
2029 |
104,8 |
132,8 |
|
28,0 |
2030 |
106,5 |
134,7 |
|
28,2 |
Al riguardo, in linea generale, pur convenendo in linea di massima con l'asserzione della RT sull'effetto positivo per le casse dell'INPS, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, si evidenzia che, anche se, nel caso in esame, appare plausibile ipotizzare che l'assenza di effetti onerosi netti si estenda anche per ulteriori annualità, alla luce del fatto che la platea dei nuovi iscritti, verosimilmente con bassa età media (trattandosi di sportivi), non accederà per diverso tempo, se non marginalmente, al principale strumento di tutela previdenziale, ovvero la pensione di vecchiaia o anticipata, sarebbe auspicabile l'acquisizione di informazioni circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati. Fra l'altro, si rappresenta che il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), considerato unitariamente ai fondi ex ENPALS, presenta un attivo d'esercizio per il 2019 pari a circa 300 milioni di euro (come risulta dal Rendiconto INPS, tomo II, pagina 1027), per cui, in assenza di modifiche normative sul rapporto fra contribuzione e trattamenti, si può presumere che un ampliamento della platea degli iscritti determini un aumento di tale attivo. Tuttavia questo assunto appare ragionevolmente certo solo se, per condizioni anagrafiche e generali, i nuovi iscritti non si caratterizzano come divergenti rispetto ai soggetti già iscritti. Poiché, evidentemente, rilevanti diversità esistono (tanto da determinare l'iscrizione di alcuni soggetti e la mancata iscrizione di quelli oggetto della presente disciplina), proprio per questo motivo, oltre alle proiezioni decennali, sarebbe auspicabile una valutazione, perlomeno di massima, sugli effetti delle disposizioni una volta che si stratificheranno circa 15-20 classi di pensionati, oltre che sugli effetti correlati alle prestazioni minori (come malattia, maternità ecc.).
Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate contributive, sulla base dei dati e delle ipotesi formulate dalla RT, si osserva che la RT considera solo le aliquote più alte previste dal comma 7 dell'articolo 35 per co.co.co. o autonomi occasionali non iscritti presso altre forme obbligatorie e anche la tabella 1 risulta per i valori mostrati coerente con l'applicazione di tali aliquote. Quindi la RT non considera nei calcoli le aliquote più basse previste dal comma 8 dell'articolo 35 per lavoratori autonomi non iscritti presso altre forme obbligatorie. Tuttavia, nella descrizione del gruppo III tale ultima platea risulta inclusa insieme a quelle del comma precedente. Ciò porta evidentemente ad una sovrastima delle entrate previste, risolvendosi nell'applicazione delle aliquote più alte per entrambe le platee incluse nel gruppo III. Ove invece si trattasse di un refuso della descrizione si avrebbe come conseguenza che tale gruppo non è stato considerato né per le entrate né per gli oneri.
Si fa presente che le aliquote previste dal comma 8 dell'articolo 35 in relazione all'iscrizione alla Gestione separata INPS risultano inferiori a quelle che sarebbero applicabili qualora a tale iscrizione (nuova) fosse applicata la normativa vigente, da ultimo disciplinata dalla circolare INPS n. 12 del 3 febbraio 2020.
Inoltre, per quanto riguarda il 2021, la stima sembra non tenere contro del fatto che il presente articolo si applicherà soltanto dal 1° settembre 2021.
Per quanto attiene agli effetti fiscali indotti, si rappresenta che i valori del primo biennio sembrano scontare un’attribuzione esclusiva ai datori di lavoro degli oneri contributivi, mentre in realtà una quota dell’onere è a carico del lavoratore e, in relazione a tale quota, l’impatto (in presenza di lavoro dipendente) si presenta già nello stesso anno della contribuzione (con segno contrario sui saldi rispetto a questa).
In relazione ai dati e alle ipotesi formulate, poi, premesso che non si hanno rilievi in ordine alla metodologia adottata, si prende atto dei valori retributivi indicati, sui quali non si dispone di elementi di verifica ma che sembrano plausibili, mentre si chiedono chiarimenti circa l’origine della seconda platea indicata dalla RT (la prima essendo un dato noto). Sulla terza platea si osserva che dai dati forniti nella nota 3 dell'allegato A della RT vi sarebbero circa 12.500 collaboratori sportivi monoreddito con redditi superiori a 10.000 euro, mentre invece la platea è ipotizzata pari a 5.000 soggetti. Andrebbe quindi fornito un chiarimento su tale differenza. Si può ipotizzare a tale proposito che il termine collaboratore sia usato in senso lato e che vi siano inclusi anche soggetti subordinati e autonomi inclusi nei gruppi I. e II.; tuttavia proprio tale ipotesi non consente di verificare l'esattezza della stima della platea del gruppo III.
Rilevato che la RT presenta un quadro finanziario complessivo caratterizzato da effetti virtuosi pari a circa 30 milioni di euro annui nel decennio considerato (proiezione temporale richiesta dalla normativa contabile, trattandosi di materia pensionistica), con l’unica eccezione del 2021, che registrerebbe un attivo di oltre 100 milioni di euro (ma, come detto, verosimilmente sovrastimato a causa dell’applicazione differita della disposizione), pur concordando in linea di massima sull’impatto globalmente positivo delle norme (in virtù della limitata fruizione che sembra ragionevole attendersi per il decennio considerato del principale e più oneroso istituto previdenziale, ovvero la pensione di vecchiaia o anticipata), non si dispone di elementi di riscontro per valutare la fondatezza delle quantificazioni inerenti agli oneri per i vari istituti previsti, in assenza di dati sull’età, sulla contribuzione pregressa in altre gestioni, sulla fertilità, sui tassi di malattia e cessazione del rapporto di lavoro ecc..
La quantificazione degli oneri sconta nel primo biennio (ma soprattutto nel primo anno) un impatto più contenuto, su cui andrebbero fornite spiegazioni (in parte forse riconducibili ai tempi di applicazione della norma, che sarebbero quindi stati considerati, oppure al tipico effetto dovuto alla distribuzione lineare temporale dei beneficiari), per il resto si può soltanto verificare, sulla base delle platee indicate, l’ordine di grandezza del profilo degli oneri indicato dalla RT, anche se andrebbero illustrate le ragioni circa l'evoluzione in parte divergente nel decennio tra i tre gruppi (ad esempio gli oneri per il secondo gruppo raddoppiano dal secondo al decimo anno mentre per il terzo gruppo l'incremento è solo del 13,5%).
Per quanto riguarda l'articolo 35, non si hanno osservazioni da formulare sui commi estranei alla disciplina previdenziale generale e pubblica, ovvero sui commi 4 e 5.
Si osserva infine che non viene stimato l'impatto del comma 6 dell'articolo 35 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS già assicurati presso altre forme obbligatorie per i quali si applica l'aliquota ridotta del 10%. È necessario, invece, acquisire un prospetto almeno decennale del gettito contributivo e della spesa pensionistica attesi, non potendosi altrimenti esprimere in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni.
Articolo 36
(Trattamento tributario)
Il comma 1 del presente articolo prevede che l'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva[11] prevista dall'articolo 26, comma 4, del presente decreto è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) a norma dell'articolo 17 del TUIR.
Il comma 2 dispone che per quanto non regolato dal decreto in esame si applicano le norme previste dal TUIR.
Il comma 3 disciplina il caso della cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo di cui all'articolo 26, comma 2 del presente decreto; per l'attività relativa a tali cessioni le società sportive contraenti debbono osservare le disposizioni sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al DPR n. 633 del 1972, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. In caso di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR.
Per le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica[12], il comma 4 dispone che tali operazioni sono equiparate alle operazioni esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972. Le somme in argomento, qualora siano percepite da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro non concorrono alla determinazione dei redditi di tali enti.
Ai sensi del comma 5 resta fermo quanto previsto dalla legge n. 398 del 1991, dall'articolo 25 della L. n. 133 del 1999, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo e dall'articolo 90 della L. n. 289 del 2002.
Il comma 6 specifica che la qualificazione come redditi diversi[13] delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR. Rappresenta inoltre che per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
Il comma 7 dispone che la soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, per qualsiasi tipologia di rapporto ed esclusivamente a fini fiscali.
Il comma 8 lascia fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5?quater e 5?quinquies del D.Lgs. n. 147 del 2015.
La RT con riferimento alle norme fiscali evidenzia che esse riproducono la disciplina già esistente, salvo per quanto riguarda il comma 7 in tema di soglia di esenzione; in particolare specifica che l'estensione della citata soglia anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nel regime attuale i compensi percepiti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, operanti nei settori dilettantistici vengono per prassi consolidata qualificati come "redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del TUIR". Rappresenta inoltre che tale dato è confermato dalle organizzazioni sindacali, dall'Associazione Nazionale dei pallavolisti e dalle federazioni Sportive Nazionali (in particolare quella del Biliardo).
Ai fini della stima evidenzia che il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche[14], ammonta a 120.801 unità.
Sottolinea[15] che dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta che nel 2019 il numero dei "collaboratori" sportivi è pari a 429.238 unità, mentre nel 2018 gli stessi erano 452.229 unità.
Nell'ambito della platea individuata, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolata dagli Uffici, stima prudenzialmente che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.
Riporta il grafico sottostante, fornito dalla società Sport e salute spa, dove risulta che 137.597 collaboratori sportivi monoreddito abbiano redditi inferiori a 10.000 euro.
Con riferimento a quanto precede sottolinea che la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della "no tax area" prevista attualmente per i "redditi diversi", in quanto è nell'ambito della stessa platea di soggetti che – a seguito della riforma – l'attività sportiva posta in essere verso un corrispettivo dovrà essere riqualificata come rapporto di lavoro sportivo (e i relativi redditi qualificati come redditi da lavoro).
Rinvia inoltre, per quanto riguarda ulteriori stime per i commi 6 e 7 del presente articolo, all'allegato A "contributo tecnico INPS". Specifica per il comma 6 che la qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si interpreta come operante sia a fini fiscali che previdenziali soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione prevista all'articolo 69, comma 2, primo periodo del TUIR. Ribadisce inoltre che per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Con riferimento al comma 7 evidenzia che si stabilisce che la soglia di esenzione si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
Al riguardo si osserva:
· comma 1: la normativa vigente prevede, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR, per i soli atleti professionisti che le indennità percepite al termine dell'attività sportiva ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della L. n. 91 del 1981[16], se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a) del medesimo articolo 17 del TUIR, siano soggette a tassazione separata. L'art. 51, comma 2 dello schema modificando la citata lettera f), comma 1 dell'art. 17 del TUIR riferisce l'applicazione del regime di tassazione separata anche alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del presente schema di decreto legislativo[17] e quindi non più soltanto alle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della ricordata L. n. 91 del 1981. Si richiama inoltre l'attenzione sulla prevista costituzione (cfr. il comma 4 dell'articolo 26 dello schema all'esame) di un fondo gestito da rappresentati delle società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile che nella proposta normativa in commento non riguarda più i soli sportivi professionisti[18].
Si rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.
· Comma 3: la vigente normativa in materia di fiscalità di società sportive professionistiche, prevede l'assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 633 del 1972; a norma dell'articolo 4 della L n. 398 del 1991 tali cessioni scontano l'aliquota IVA del 10% e sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche, sia lucrative che non. Tuttavia la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari; si chiede pertanto di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.
Il medesimo comma dispone poi che per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3 del TUIR. Sul punto non si hanno osservazioni nel presupposto che:
o rimanga fermo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 18/E del 1 agosto 2018, nella quale, tra le altre specificazioni, prevede che l'articolo 148, comma 3 del TUIR[19], in materia di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, non potrà trovare applicazione qualora le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro scelgano di assumere la qualifica di enti del Terzo settore[20];
o a legislazione vigente la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica; in ogni caso tale attività resterà soggetta ad IVA in analogia alla fattispecie di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b) del TUIR;
o nel caso in cui l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ceda il diritto alla prestazione sportiva dell'atleta in favore di un ente sportivo professionistico o a carattere lucrativo o che non abbia adeguato lo statuto: in tal caso la cessione non potrà rientrare nell'ambito dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3 del TUIR.
· Comma 4: la norma vigente prevede che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica[21] in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile siano equiparate alle operazioni esenti dall'IVA[22]. Sempre a normativa vigente il premio in argomento, percepito dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla citata L. n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. In ragione di tali riscontri non si hanno osservazioni da formulare.
· Comma 6: nel comma in esame vengono qualificati in modo dettagliato come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che vengono intesi come gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive; tale qualificazione si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali solo entro il limite reddituale previsto per l'esenzione, pari a 10.000 euro.[23] In ragione di tali presupposti non si hanno osservazioni di tipo fiscale o previdenziale da formulare.
· Il comma 7 estende l'applicazione della soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2 del citato TUIR, anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali. La RT stima in circa 150.000 i soggetti che svolgono attività di "collaboratore" e che i collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori alla soglia dei 10.000 euro siano pari a 137.597 unità. Per essi evidenzia che la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della "no tax area" attualmente prevista per i "redditi diversi" in quanto è nell'ambito di questa stessa platea che l'attività sportiva posta in essere verso un corrispettivo dovrà essere riqualificata come rapporto di lavoro sportivo (e i relativi redditi qualificati come redditi da lavoro). Tuttavia si evidenzia che la novella potrebbe di fatto generare variazioni finanziarie qualora il rapporto di lavoro sportivo sia inquadrato come autonomo (cfr. art. 25, comma 2), e ciò in ragione della diversa soglia di no tax area vigente, il cui importo è inferiore al limite dei 10.000 euro previsto dal richiamato art. 69, comma 2 del TUIR.
Il comma 1 dispone che, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni (coordinate e continuative) ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
Il comma 2 applica ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 38 del 2000 (si tratta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con premio ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente).
Il comma 3 concede ai collaboratori di cui al comma 1 il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo la relativa disciplina previdenziale.
Il comma 4 stabilisce che per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del DPR n. 917 del 1986, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo DPR. Quando i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi spese superano il limite reddituale appena citato le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.
Il comma 5 esclude i contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, dal concorso alla formazione del reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Il comma 6 prevede l'applicazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale dei commi 6 e 7 dell'articolo 35.
La RT sottolinea che il comma 2 si limita a stabilire per i soggetti in questione un obbligo di fatto già esistente, riconducibile in via generale, appunto, alla previsione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 38 del 2000, per cui non vengono rinvenute implicazioni finanziarie per effetto della disposizione, funzionale all'operatività della tutela.
In relazione al comma 4, la RT afferma che la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della "no tax area" prevista attualmente per i "redditi diversi", in quanto risulta meramente ricognitiva della disciplina ordinaria in tema di collaborazioni coordinate e continuative di natura professionale, potendosi quindi escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, come già evidenziato in relazione all'articolo 35, anche in questo caso andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, sulla cui neutralità finanziaria - pur potendo in linea di massima presupporre la validità, in assenza di prova contraria, dell'equivalenza attuariale fra contribuzione e trattamenti pensionistici nella vigenza del sistema contributivo puro - non è altrimenti possibile esprimersi in modo conclusivo. Nulla da osservare sul comma 4.
Articolo 38
(Settori professionistici e dilettantistici)
Il comma 1 definisce come professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
La RT afferma che le disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Capo II
Disposizioni a sostegno delle donne nello sport
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il professionismo negli sport femminili", di seguito denominato "Fondo", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 2 impone alle Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo di deliberare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge n. 91 del 1981, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Il comma 3 consente alle Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 di presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covìd-19:
· al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
· allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
· alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
· al reclutamento e alla formazione delle atlete;
· alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
· alla promozione dello sport femminile;
· alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
· all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
Il comma 4 pone ulteriori vincoli alle domande di cui al comma 3, richiedendo che almeno la metà dei finanziamenti sia destinata ad alcune delle misure ivi indicate, rientranti fra quelle di cui al comma 3.
Il comma 5 demanda ad apposito DPCM la definizione delle modalità di accesso al Fondo, nel limite massimo delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa.
Il comma 6 prevede che le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo presentino al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse.
Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d) (che abroga l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che, in effetti, al comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022).
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alle molteplici finalità previste.
Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.
Articolo 40
(Promozione della parità di genere)
Il comma 1 dispone che il CONI promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. A tal fine, esso stabilisce con regolamento, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
Il comma 2 demanda al CONI il compito di vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.
La RT afferma che la disposizione promuove, senza nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la parità di genere a tutti i livelli mediante appositi regolamenti finalizzati all'individuazione dei principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che i compiti di vigilanza di cui al comma 2 possano essere svolti dal CONI a valere sulle risorse ordinariamente disponibili e che le misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport di cui alla lettera b) del comma 1 si risolvano in interventi eseguibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come asserito dalla RT. Sarebbe quindi auspicabile un'indicazione circa la tipologia di tali misure, onde valutare la loro effettiva neutralità finanziaria.
Capo III
Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie
Articolo 41
(Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport)
Il comma 1 istituisce le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo, del manager dello Sport.
I commi 2, 3 e 4 indicano i requisiti richiesti per lo svolgimento delle suddette professioni e puntualizzano il contenuto delle attività svolte nel loro esercizio.
Il comma 5 verte in materia di titoli equipollenti, mentre il comma 6 demanda ad apposito DPCM la definizione del percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
Il comma 7 consente lo svolgimento dell’attività del chinesiologo sportivo anche all’aperto, strutturata in percorsi e parchi, o nelle “palestre della salute”, pubbliche o private.
Il comma 8 dispone che le regioni e le province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle "palestre della salute".
La RT afferma che le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano unicamente a prevedere il riconoscimento delle suddette figure professionali senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le strutture pubbliche.
Al riguardo, andrebbero forniti dei chiarimenti in ordine alla natura e alla struttura delle cd. "palestre della salute", onde escludere che la loro istituzione possa determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che il dispositivo parla anche di "palestre della salute" pubbliche.
Articolo 42
(Assistenza nelle attività motorie e sportive)
Il comma 1 impone che i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, siano svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
Il comma 2 richiede che l'istruttore qualificato possieda il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
Il comma 3 richiede che l'istruttore di specifica disciplina possieda i requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Il comma 4 esenta dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
Il comma 5 dispone l'applicazione ai trasgressori di quanto disposto al comma 1, da parte del comune territorialmente competente, di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro.
Il comma 6 impone che nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive sia assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni, alle quali non vengono ascritti effetti sulla finanza pubblica. Evidenzia poi che le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, dando luogo a sanzioni, potranno determinare introiti per la finanza pubblica. Ricorda, infine, che le previsioni di cui al comma 6 sono a carico del gestore dei centri e degli impianti sportivi.
Al riguardo, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6 ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici. Atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico[24], andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche (in caso di plessi con più palestre o di palestre distaccate rispetto al corpo principale del plesso scolastico).
La RT certifica preliminarmente che gli atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato sono 1.354 per un ammontare di spese complessive a valere sulle risorse ordinarie di bilancio delle relative Amministrazioni di appartenenza relative agli oneri per emolumenti comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione media annua del ruolo dei volontari/carabinieri e appuntati/finanzieri/agenti – di € 34.000.000,00 annui (si tratta evidentemente di un refuso dovendosi intendere 34.000 annui di retribuzione media).
Nella tabella sotto riportata, il numero di atleti per singolo gruppo sportivo in base ai dati riferiti al mese di settembre 2019.
- |
N. ATLETI |
ESERCITO |
271 |
MARINA MILITARE |
60 |
AERONAUTICA MILITARE |
132 |
CARABINIERI |
234 |
GUARDIA DI FINANZA – FIAMME GIALLE |
201 |
POLIZIA DI STATO- FIAMME ORO |
321 |
POLIZIA PENITENZIARIA – FIAMME AZZURRE |
105 |
VIGILI DEL FUOCO – FIAMMME ROSSE |
30 |
TOTALE |
1.354 |
Capo I
Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato
L'articolo 43 istituisce la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" della polizia penitenziaria e ne disciplina l'organizzazione, i compiti e il reclutamento degli atleti.
L’articolo 44 disciplina il tesseramento e le modalità di reclutamento degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme oro, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato.
L’articolo 45 detta analoghe disposizioni sul tesseramento e il reclutamento degli atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In tutti e tre gli articoli sono presenti disposizioni analoghe sul reclutamento prevedendo: che lo stesso debba riguardare atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico nel limite del 5 per cento dell’organico previsto per i gruppi sportivi di riferimento e comunque entro i limiti assunzionali previsti a legislazione vigente; che avvenga attraverso pubblico concorso per titoli.
Inoltre, sempre per tutti e tre i gruppi sportivi si rinvia ad un regolamento l’individuazione dei requisiti di idoneità psicofisica degli atleti, nonché delle modalità di reimpiego in altri ruoli per quegli atleti non più idonei a svolgere attività sportiva paraolimpica, fermo restando il limite rappresentato dai posti vacanti nella dotazione organica e dalle facoltà assunzionali previste dalla normativa in vigore.
Si stabilisce l’equiparazione degli atleti paraolimpici agli atleti facenti parte dei gruppi sportivi ai fini dell’attribuzione delle qualifiche, della progressione di carriera e del trattamento giuridico, economico e previdenziale economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.
L'articolo 46 stabilisce che alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato concorrono: gli stanziamenti annuali di bilancio; i contributi di cui articolo l, comma 630, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018); gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
La RT sull'articolo 43 evidenzia che il gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria si finanzia attraverso tre principali fonti. La prima, riguarda l'utilizzo dei capitoli di spesa e le risorse ad esso attribuite annualmente dalla legge di bilancio.
Tali finanziamenti, a valere sul capitolo di spesa 1601 del Ministero della Giustizia, sostengono le spese correnti relative al pagamento degli stipendi degli atleti, dei tecnici e del personale di polizia penitenziaria con funzioni amministrative appartenenti al gruppo sportivo; le cosiddette spese fisse (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali, oneri accessori, ecc.).
Gli stanziamenti riguardano tutto il corpo di polizia penitenziaria per l'esecuzione dei compiti istituzionali, ricomprendendo la quota da destinare al gruppo sportivo, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132. Analogamente vengono utilizzati capitoli di spesa per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale (quando non sostenute dalle Federazioni Sportive) nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto del Corpo per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo. Il competente capitolo di spesa è il 1674 e gli stanziamenti riguardano tutto il Corpo dì polizia penitenziaria.
Evidenzia poi che con i fondi assegnati annualmente al Ministero della Giustizia si provvede altresì al mantenimento degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.
Tali costi, concernenti le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per la fornitura di beni e servizi utili al loro funzionamento (utenze, servizi di pulizie, giardinaggio, ecc.) si utilizzano i capitoli di spesa del Ministero della Giustizia 1687, 1762, 7321. Anche in questo caso, informa che gli stanziamenti non sono diretti al Gruppo Sportivo specificatamente bensì indirizzati all'Amministrazione penitenziaria per il soddisfacimento complessivo delle proprie esigenze connesse ad assolvere ai doveri istituzionali.
La seconda fonte di finanziamento delle "Fiamme Azzurre" è costituita dai contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali.
Alle suddette due fonti di finanziamento "ordinarie", che assicurano il funzionamento di tutte le attività in capo alle Fiamme Azzurre, si inserisce una terza fonte di finanziamento rappresentata da ulteriori eventuali contributi "straordinari" messi a concorso da enti pubblici locali ovvero nazionali.
In particolare, poi, sull'articolo in esame, afferma che ivi si disciplina l'organizzazione e i compiti della sezione paraolimpica del gruppo sportivo Fiamme azzurre nell'ambito del gruppo sportivo Fiamme azzurre.
Sulla disposizione di cui al comma 3, rileva che nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti nel limite del 5% dell'organico del gruppo sportivo, si stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, dovranno essere osservati i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paraolimpica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paraolimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Sull'articolo 44 si limita ad evidenziare che detta disposizioni circa il reclutamento degli atleti paraolimpici, che avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paraolimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché li reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paraolimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Ribadisce che l'articolo 45 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento e reclutamento di atleti paraolimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, sulla disposizione di cui al comma 4, precisa che nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti, stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, il reclutamento avvenga nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Il reclutamento degli atleti paraolimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Evidenzia infine che anche il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paraolimpica è previsto nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Ribadisce che l'articolo 46 reca norme relative alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato. Precisa che, a tal fine concorrono gli stanziamenti annuali di bilancio, nonché i contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, va evidenziato che gli articoli in esame provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di accogliervi le previste unità da reclutarsi - con procedure distinte da quelle previste per gli atleti - che verranno destinate all'impiego nell'ambito delle discipline sportive paraolimpiche.
Sul punto, pur considerando la clausola di neutralità finanziaria riportata all'articolo 2, che peraltro è riferita alla generalità delle norme contenute nel provvedimento, occorre soffermarsi sulle informazioni fornite dalla RT in merito alle risorse già previste a legislazione vigente ai fini in esame.
A tale proposito di evidenzia che solo in relazione alla Polizia penitenziaria la RT fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre ciò non avviene con riferimento alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco.
Andrebbe quindi innanzitutto integrata la RT con informazioni sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse".
In merito alle puntuali informazioni fornite invece circa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle retribuzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, va evidenziato che il capitolo 1601 "Competenze fisse e accessorie agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, al netto dell'IRAP" reca una previsione in bilancio che dovrebbe essere calibrata esclusivamente sulla situazione complessiva dell'organico di "fatto" al momento della previsione (con il noto sistema degli anni-persona), che pur tuttavia dovrebbe comunque contemplare anche l'effetto delle autorizzazioni assunzionali già consentite dalle regole del turn over previste ai sensi della legislazione vigente[25].
Discorso di analogo tenore metodologico vale per quanto concerne il richiamo della RT alle dotazioni dei capitoli 1674 (Beni e servizi),1687 (Manutenzione immobili),1762 (Canoni e utenze) e 7321 (acquisto attrezzature e impianti) dell'Amministrazione penitenziaria, iscritti dello stato di previsione del ministero della giustizia, e relativi alla copertura dei fabbisogni di spesa di funzionamento attesi per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale (quando non sostenute dalle Federazioni Sportive), nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto del Corpo per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo e per il mantenimento degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.
A tal fine, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c) della legge di contabilità, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente, risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici come ad esempio riguardo alle attrezzature[26].
Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali dovranno evidentemente essere compressi per consentire anche i reclutamenti degli atleti paraolimpici.
Sul punto, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle risorse disponibili per i nuovi reclutamenti dei tre gruppi sportivi per le annualità 2021/2023, in virtù delle cessazioni verificatesi nel 2020 e negli anni precedenti.
Un ulteriore elemento di chiarificazione attiene poi alle norme previste (art.44, co.3, art. 44, co. 4, art.45, co.5) per la disciplina dei requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paraolimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paraolimpica, per cui andrebbe assicurato che i relativi accertamenti sanitari e tecnico - sportivi potranno aver luogo, potendo le rispettive amministrazioni avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
In relazione poi alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145[27], con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, e a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe richiesto un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata[28].
Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.
Capo II
Gruppi sportivi militari
Gli articoli da 47 a 49 concernono i gruppi sportivi militari.
L'articolo 47 disciplina il tesseramento di atleti paralimpici da parte dell’istituendo Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, specificandone le modalità e i presupposti del reclutamento, la disciplina giuridica applicabile agli atleti paraolimpici militari e la loro valorizzazione nell’ambito del comparto della Difesa al termine del contratto sportivo.
L’articolo 48 disciplina il tesseramento e il reclutamento di atleti con disabilità fisiche e sensoriali da parte dell'istiduenda Sezione Paralimpica Fiamme Gialle.
In entrambi gli articoli si prevede lo svolgimento di procedure pubbliche per titoli e la stipula di contratti di lavoro sportivo nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi, avvalendosi delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (per la Difesa si prevede invece la riduzione di un pari numero di posizioni organiche dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa), nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
Si prevede che all'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati (per le Fiamme Gialle l'equiparazione è con il ruolo appuntati e finanzieri), con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
L'esperienza maturata dagli atleti paraolimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi.
L’articolo 49 prevede che alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paraolimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, da11e Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
La RT certifica che l'articolo 47 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento dì atleti paraolimpici nelle componenti sportive dei gruppi sportivi militari del Ministero della Difesa.
Dei gruppi sportivi della Difesa dei quali fanno parte complessivamente circa n.600 sportivi, il Gruppo Sportivo paraolimpico della Difesa stipula, in misura pari al 5 per cento dell'organico esistente, con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del numero delle posizioni organiche, e della relativa spesa, degli atleti dei Gruppi sportivi militari del Ministero della Difesa disponibili a legislazione vigente nel grado iniziale del ruolo di base, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
Conclude, pertanto, che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.
Sull'articolo 48 ribadisce che le norme disciplinano i rapporti tra la Guardia di finanza e gli atleti paraolimpici, prevedendo, in particolare, che la costituenda "Sezione Paraolimpica Fiamme Gialle" possa stipulare con i predetti atleti, risultati idonei e in posizione utile all'esito di apposite procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in misura non eccedente il 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"(pari, allo stato, a 270 unità di "militari-atleti", nei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri).
Sul comma 6, rileva che ivi si prevede che agli atleti paraolimpici che instaurino un contratto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sia corrisposto, per tutta la durata dello stesso, un compenso mensile pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
Precisa, al riguardo, che al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'intervento, il comma 2 della disposizione stabilisce che per l'attuazione della stessa si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
In merito all'articolo 49, si limita a ripeterne il contenuto e certifica che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va sottolineato che la RT non fornisce elementi di dettaglio inerenti il previsto finanziamento a valere delle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, né fornisce le coordinate contabili dei capitoli interessati dello stato di previsione della Difesa e del Ministero dell'Economia, specificamente riferiti ai fabbisogni di funzionamento.
Andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola.
Sul punto, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle risorse disponibili per in nuovi reclutamenti nelle FFAA per le annualità 2021/2023, in virtù delle cessazioni verificatesi nel 2020 e negli anni precedenti.
Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale (quando non sostenute dalle Federazioni Sportive), nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa e alla Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aereonautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".
Ad ogni modo, per tutti i profili rilevati, appare indispensabile un supplemento di chiarificazioni, in merito al necessario supporto operativo e logistico al nuovo Gruppo Sportivo e alla nuova Sezione.
Relativamente alle risorse finanziarie che si prevede affluiranno ai Forze Armate e al Corpo della Guardia di finanza in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali le citate Amministrazioni provvederanno sia alla gestione degli impianti sportivi che, dall'altro, alle spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe richiesto una quadro di sintesi fabbisogni specifici di funzionamento previsti per l'attivazione delle sezioni paraolimpiche nell'ambito dei già esistenti Gruppi sportivi, nonché dei contributi già affluiti da tale canale e di quelli che dovranno affluire a tal fine dalle risorse previste dalla norma richiamata[29].
Va evidenziato che a valere di tali risorse si provvederà sia alla gestione degli impianti sportivi e alle spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali.
Capo III
Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione
Articolo 50
(Titolo preferenziale)
Il comma 1 prevede che l'attività prestata dagli atleti paraolimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il comma 2 stabilisce che all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: "20?bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sp011ivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato".
La RT evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo 50 non hanno rilevanza finanziaria in quanto disciplinano il titolo preferenziale per gli atleti paraolimpici tesserati nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.
Articolo 51
(Norme transitorie)
Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli dal 25 al 37 (con l'esclusione dell'articolo 31) si applicano a decorrere dal 1° settembre 2021.
Il comma 2, lettera a) dell'articolo all'esame, modificando l'articolo 17, comma 1, lettera f) del TUIR, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione separata la riferisce ora anche alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del presente schema di decreto legislativo[30] e non più soltanto alle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della L. n. 91 del 1981.
La lettera b) del medesimo comma, sostituendo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR, dispone che i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi dello schema di decreto legislativo qui all'esame rientrano tra i redditi da lavoro autonomo. La lettera c) del comma in esame sopprime il comma 3 dell'articolo 53 del TUIR.
Il comma 3[31], sostituendo l'articolo 16, comma 5?quater del D. Lgs. n. 147 del 2015, prevede che la disciplina in esso prevista sia applicata ai rapporti di lavoro sportivo in luogo dei rapporti di cui alla L. n. 91 del 1981.
La RT evidenzia che l'articolo in esame introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, con le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo di cui agli articoli da 25 a 30 e da 32 a 37, che si applicano a decorrere dal 1° settembre 2021.
Al riguardo si osserva che la modifica contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame, si correla e coordina con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 del presente schema di decreto, nel quale, si rammenta, viene prevista la tassazione separata per le indennità percepite dai lavoratori subordinati al termine dell'attività sportiva, senza distinguere tra sportivi professionisti e non, ai sensi dell'articolo 26, comma 4. Non si hanno quindi osservazioni fa formulare.
La lettera b) del comma 2 fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato; sul punto, si possono escludere oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto
La lettera c) rappresenta il coordinamento legislativo con quanto previsto dalla precedente lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame. Non si hanno pertanto osservazioni.
Per quanto attiene al comma 1, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alla quantificazione riportata nell'articolo 33, non rilevando per ulteriori profili il differimento al 1° settembre 2021 dell'applicazione delle disposizioni richiamate dal comma in questione.
Il comma 1 abroga dal 1° settembre 2021:
a) la legge n. 366 del 1973 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo);
b) la legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);
c) l’articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2000 (Assicurazione degli sportivi professionisti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
d) l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2015 (ai sensi del quale alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche nel caso in cui le suddette collaborazioni si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente).
Il comma 2 abroga a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, 24, 25, 26, della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica);
b) la legge n. 12 del 2016 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva);
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 (che permette ai minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, di essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani);
d) l’articolo 12-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (si tratta del Fondo per il professionismo sportivo femminile, che viene soppresso per finanziare la corrispondente autorizzazione di spesa recata dall'articolo 39 del presente schema).
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
[1] Sul punto, è nuovamente segnalare l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.
[2] Con esclusione del CONI.
[3] Che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione sportiva.
[4] La circolare continua come segue: " Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati. Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati".
[5] In merito all'applicazione si veda la citata circolare dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2003, n. 21 - punto 8.
[6] L'art. 74, comma 2 del TUIR è infatti ancora richiamato nell'articolo 90, comma 8 della L. n. 289 del 2002.
[7] La direttiva 2013/34/UE è relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. In generale si rammenta che le società quotate hanno l'obbligo di redigere il bilancio adottando i principi contabili internazionali. Al contrario i soggetti non quotati in mercati regolamentati, di cui all'art. 2 del d.lgs. 38/2005 hanno la facoltà e non più l'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali. Ciò è stato previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 2018).
[8] Va segnalato tuttavia che ad esempio la Federazione italiana sport equestri è inserita nell'elenco 2020 solo tra parentesi in quanto con riferimento allo stesso elenco dell'anno precedente segnala che con la Sentenza n. 19/2020 la Corte dei Conti ha accolto il ricorso dell’unità avverso la classificazione operata dall’Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.
[9] Le stime sulla platea e sui redditi medi sono state effettuate sulla base dei campionati nazionali delle federazioni più importanti.
[10] Da una rilevazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate risulta che in Italia, nel 2019, sono state presentate 429.238 dichiarazioni di redditi relativi a compensi sportivi. Nell'ambito di questa platea di collaboratori sportivi, alla luce dei dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione del Bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è stato stimato che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito. Dalle elaborazioni compiute dalla società Sport e Salute S.p.A., risulta inoltre che il numero di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro è di 137.597.
[11] A norma dell'articolo 2123 del C.C.
[12] Di cui all'articolo 31, comma 2 del presente decreto.
[13] Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del TUIR.
[14] Istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi.
[15] Dopo aver ricordato che ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi nel modello di certificazione unica, inviato annualmente dalle associazioni e società dilettantistiche all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale "N" tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m) del TUIR.
[16] In tema di norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
[17] Di cui all'articolo 5 della L. n. 86 del 2019.
[18] Si veda l'articolo 4, della citata L n. 91 del 1981 che reca norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
[19] Che così recita: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."
[20] Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017.
[21] Ai sensi dell'articolo 15 della L. n.91 del 1981
[22] Articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972
[23] Ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del TUIR.
[24] V. D.M. n. 388 del 2003, tenendo presente che le scuole sono inserite nelle aziende del gruppo B.
[25] In proposito, si veda anche la tavola relativa al capitolo inserita nella Tabella 5 (Allegato n. 4) annessa al ddl recante disegno di legge di bilancio 2021/2023.Ciò evidentemente, in coerenza con quanto espressamente previsto dalla Circolare n. 13/2020. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Circolare n. 13/2020, recante "Previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023 e Budget per il triennio 2021–2023.Proposte per la manovra 2021", Nota tecnica n. 1, pagine 19-27, A.C. 2590, Tabella n. 5 ddl bilancio 2021/2023
[26] Anche a tale proposito, nella Circolare n. 13/2020, con particolare riferimento al fabbisogno previsto per i capitoli accesi a "Beni e servizi", il Dipartimento della R.G.S. evidenzia che "Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell’articolo 21 della legge 196 del 2009, si segnala innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell’incremento previsto illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano registrate, nell’anno precedente, significative economie a consuntivo" rilevando che "In assenza di un’adeguata motivazione a sostegno, le proposte in questione non potranno essere assentite. Giova ricordare che, in particolare per le spese di fabbisogno, l’analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse.". Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Circolare n. 13/2020, recante "Previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023 e Budget per il triennio 2021–2023. Proposte per la manovra 2021",doc. cit. pagina 4-5.
[27] La norma prevede che a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
[28] Il capitolo interessato dalla risorse in questione è il 1897 (Sport e Salute Spa) dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, il cui piano gestionale n. 2 vede "Contributi alle federazioni sportive nazionali.....ai gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite" e reca per il 2021/2023 una previsione di spesa di 280 milioni di euro annui.
[29] Vedi Nota n. 28.
[30] Di cui all'articolo 5 della L. n. 86 del 2019.
[31] Anche se lo schema continua a far riferimento al comma 2.